Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 49.3 Manufatti per l’attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici

1. Salvo ulteriori specificazioni di cui ai punti successivi e/o relative alle singole zone valgono le disposizioni di cui ai punti seguenti:

  1. a) E’ ammessa ove previsto all’interno delle singole zone, la realizzazione di manufatti per l’attività agricola amatoriale di cui all’art.12 del DPGR n.63/R del 25/08/2016;
  2. b) E’ ammessa ove previsto all’interno delle singole zone, la realizzazione di manufatti per il ricovero di animali domestici di cui all’art.13 del DPGR n.63/R del 25/08/2016;

2. La realizzazione di manufatti destinati all’agricoltura amatoriale di cui al presente articolo è consentita ai proprietari di fondi agricoli esclusivamente sui fondi sprovvisti di annessi o che ne siano provvisti in misura inferiore a quanto ammesso dalle presenti norme. In tal caso è ammesso l’ampliamento dei manufatti esistenti o la riorganizzazione fino al raggiungimento delle dimensioni ammesse dalle presenti norme.

3. I manufatti del presente articolo non sono realizzabili all’interno delle fasce di 150 ml. dalle sponde e dai piedi degli argini di fiumi, torrenti e corsi d’acqua, di cui all’art.142, c.1, lett. C, D.Lgs. 42/2004, e normati all’art.8 dell’allegato 8b del PIT-PPR.

Ultima modifica Lunedì, 9 Febbraio, 2026 - 15:05