Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo
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Art. 46.5 Strade private in zona agricola
1. Nuove strade private potranno essere realizzate solo per dimostrate esigenze che non sia possibile soddisfare con strade esistenti. Esse dovranno avere una pendenza adeguata alla morfologia del terreno, ed essere disposte, prioritariamente, ai margini dei fondi agricoli in modo da costituire confini visivi. Il manto di superficie dovrà essere permeabile, eventuali tratti semi-permeabili, da realizzare con finiture di colore e granulometria simile alle “strade bianche”, possono essere realizzate per le porzioni di viabilità particolarmente acclivi
2. I tracciati esistenti potranno subire limitate modifiche in relazione a mutate esigenze di carattere funzionale. Potranno inoltre essere realizzate piazzole per agevolare lo scambio dei mezzi.
3. La realizzazione delle porzioni di tracciati in materiali impermeabili e le eventuali modifiche parziali dei tracciati di cui ai precedenti commi 2 e 3 dovranno essere preventivamente autorizzati dall’Ufficio Tecnico.
4. Per la modifica di tracciati relativi alle strade vicinali di uso pubblico, si applicano inoltre le disposizioni del relativo regolamento comunale.