Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo
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CAPO 1 : Il territorio urbanizzato consolidato
Art. 35 Il territorio urbanizzato e le sue parti
1. Il perimetro degli insediamenti urbani come rappresentati nelle tavole 2.n° “Disciplina del territorio rurale” – scala 1:10.000 e delle tavole 3.n° “Disciplina del territorio urbano e delle aree produttive” – scala 1:2.000, identifica il perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell’art. 4 della L.R. 65/2014.
2. Ai fini della definizione dei criteri e delle modalità di intervento ed in attuazione delle disposizioni del D.M. 1444/68 il P.O. perimetra e classifica le aree poste all’interno degli insediamenti urbani.
3. Fanno parte del territorio urbanizzato, la residenza e i luoghi dell’abitare, delle attività compatibili e dei servizi, comprendendo con tale termine gli edifici, gli spazi scoperti, la viabilità al servizio della residenza, le attività turistiche e produttive.
4. Il territorio urbanizzato risulta suddiviso in:
- - territorio urbanizzato consolidato, disciplinato al presente Capo
- - territorio urbanizzato suscettibile di trasformazione degli assetti insediativi, disciplinato al successivo art.55.
Art. 36. Il territorio urbanizzato consolidato
1. Esso è costituito da:
- - A: Centri antichi ed aree storicizzate composte da:
- - A1 – caratterizzate dalla presenza di tessuti da restaurare
- - A2 – caratterizzate dalla presenza di tessuti da conservare
- - A3 – caratterizzate dalla presenza di tessuti da riqualificare
- - A4 – zone con specifica scheda normativa
- - B: Aree edificate a prevalente destinazione residenziale composte da:
- - B0 : Tessuto consolidato di impianto
- - B1 : Tessuto consolidato
- - B2 : Tessuto consolidato pianificato
- - Brq1, Brq2, Brq3 : Tessuto da sottoporre ad interventi di riqualificazione
- - TR : Insediamenti turistici
- - D : Aree a prevalente destinazione produttivo-commerciale
- - IC : Interventi convenzionati e/o in fase di realizzazione
Art. 36.1 Centri antichi ed aree storicizzate – A
CARATTERI GENERALI E RIFERIMENTI STATUTARI
1. Sono classificate zone territoriali omogenee "A" le parti del territorio che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, così definite all’art. 2 del DM 1444 del 02.04.1968.
2. Tali zone fanno parte degli Insediamenti di Impianto Storico così come definite nello Statuto del Territorio del P.S.I.. Il P.O. declina con le seguenti normative le Azioni indicate all’art.14 del P.S.I.
3. Le zone A sono caratterizzate dalla presenza dei Centri Storici di Casole, Cavallano, Monteguidi, Mensano, Pievescola, Lucciana e dalle Ville con Parchi e giardini di particolare pregio per i quali si prevede sostanzialmente il mantenimento dell’assetto esistente salvo interventi di riqualificazione dei caratteri architettonici, ambientali e funzionali nel rispetto della salvaguardia della tutela delle peculiari caratteristiche di collocazione oro/geografiche e di articolazione dell’agglomerato insediativo.
4. Le zone A comprendono i sistemi delle piazze dei verdi pubblici-attrezzati e le aree libere da preservare ed eventuali aree da riqualificare comprese all’interno di specifici Progetti Norma.
5. Gli elaborati grafici individuano in modo puntuale all'interno dei sistemi insediativi "ambiti territoriali omogenei" suddivisi in sottozone, in relazione alle specifiche caratteristiche del tessuto e della loro trasformabilità.
6. Per i centri storici il Piano Operativo, in conformità alle disposizioni della LR 65/2014, individua specifici ambiti di pertinenza paesaggistica di cui al successivo articolo 40.
DESTINAZIONI D’USO
7. Nelle zone A sono consentite le seguenti destinazioni:
- a) residenziali
- b) turistico ricettive
- c) commerciali limitatamente agli esercizi di vicinato
- d) direzionali
- e) artigianali di servizio di cui all’art.24.2 lett.c) e d)
- f) pubbliche o di interesse pubblico.
- g) centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie, Chiese ed altri edifici per servizi religiosi
PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE
8. Ogni tipo di intervento all’interno delle zone A dovrà osservare le seguenti prescrizioni:
- - il mantenimento dei caratteri architettonici, tipologici ed ambientali;
- - utilizzo di materiali, tecniche e colori tradizionali, tipo intonaco a calce e pittura silossanica, pietra, tetti a falde con pendenze limitate e manti di copertura in cotto; tinteggiature a calce nei colori che caratterizzano le preesistenze;
- - il mantenimento e la valorizzazione di elementi di decoro ed arredi del fabbricato, (cornici, marcapiani, gronde, rilievi parapetti, ecc…);
- - le canne fumarie esterne, come pure i comignoli dovranno essere in rame, e/o rivestiti in muratura , possibilmente ubicati in posizioni tergali e non sui fronti principali;
- - non è ammessa l’installazione di pannelli solari e di pannelli fotovoltaici sia sulle coperture dei fabbricati che nelle loro aree di pertinenza;
- - le pavimentazioni esterne dei resedi e delle terrazze aperte dovranno rispettare le caratteristiche delle preesistenze e comunque essere realizzati sempre con materiali e tipologie costruttive tradizionali;
- - in caso di frazionamento e/o mutamento delle destinazioni d’uso, non sono ammesse unità immobiliari residenziali inferiori a 55 mq. di SE;
- - è ammessa la realizzazione di piscine completamente interrate con una superficie massima dello specchio d’acqua di 25 mq e con le caratteristiche di cui al precedente art. 26.3 comma 7.
9. Per i centri storici ricompresi nelle zone A, dovrà essere definito un piano particolareggiato di iniziativa pubblica per la tutela delle facciate e degli elementi caratteristici presenti (Piano del colore).
Art. 36.1.1 Centri Storici – SOTTOZONE “A1” “A2” “A3” “A4”
1. le sottozone A1, A2, A3 e A4 individuano tessuti omogenei interni ai centri storici e sono suddivisi in relazione alle nuclei originari del capoluoghi e delle frazioni di tutto il territorio comunale di Casole d'Elsa e sono suddivisi in:
- - A1 – caratterizzate dalla presenza di tessuti da restaurare
- - A2 – caratterizzate dalla presenza di tessuti da conservare
- - A3 – caratterizzate dalla presenza di tessuti da riqualificare
- - A4 – zone con specifica scheda normativa
2. Disposizioni comuni per le zone A1, A2 e A3:
- - sono ammesse tutte le destinazioni d'uso delle zone A di cui all’articoli 36.1 se compatibili con i caratteri degli edifici e dei tessuti edilizi che le costituiscono; sono inoltre ammesse, ove preesistenti, attività artigianali purché compatibili con la residenza e con il contesto insediativo ed ambientale;
- - le aree scoperte di pertinenza degli edifici non possono essere alterate in presenza di elementi, sistemazioni e manufatti di valore architettonico, ambientale e testimoniale;
- - gli interventi pertinenziali non sono ammessi se non finalizzati al riordino ed alla riqualificazione delle pertinenze esistenti;
- - la realizzazione di posti auto scoperti è consentita solo a condizione di non compromettere elementi, sistemazioni e manufatti di valore architettonico, ambientale e testimoniale, la cui esatta consistenza deve essere dettagliatamente documentata negli elaborati di progetto;
- - su tutti gli immobili presenti nelle zone A non sono ammessi ampliamenti volumetrici se non per interventi di ripristino di edifici o porzioni di edifici crollati o demoliti.
3. Disposizioni specifiche per le zone A1 :
- - sugli edifici e le aree presenti nelle zone A1 sono ammessi gli interventi di restauro (re) di cui all’art. 29
- - non sono ammessi interventi che pregiudicano il valore storico artistico di opere e manufatti di arredo esterno, comprese le aree pertinenziali scoperte (cancellate,edicole, pozzi, fontane, cippi, statue, muri di sostegno e recinzione, pavimentazioni, giardini, parchi ecc.),
4. Disposizioni specifiche per le zone A2:
- - sugli edifici e le aree presenti nelle zone A2 sono ammessi gli interventi di conservazione (cs) di cui all’art. 30
- - è inoltre ammessa la ricostruzione di volumetrie pre-esistenti a seguito di relazione storico-testimoniale che definisca la consistenza e i parametri pre-esistenti (SE, SC, altezza ecc ...);
5. Disposizioni specifiche per le zone A3:
- - sugli edifici e le aree presenti nelle zone A3, sono ammessi gli interventi di riqualificazione di tipo 1 (rq1) di cui all’art. 31 comma 3 salvo le addizioni funzionali di cui all’art. 26.1.
6. Disposizioni specifiche per le zone A4:
- - sugli edifici e le aree presenti nelle zone A4, sono ammessi gli interventi, le destinazioni d’uso e le disposizioni di cui alla specifica scheda normativa di cui all’Allegato A. Le disposizioni indicate nella scheda normativa prevalgono su quelle generiche della zona A.
Art. 36.2 Aree edificate a prevalente destinazione residenziale – zone B
CARATTERI GENERALI E RIFERIMENTI STATUTARI
1. Sono le aree totalmente o parzialmente edificate a prevalente destinazione residenziale, nelle quali esiste una dotazione infrastrutturale pressoché completa.
2. Tali zone in riferimento allo Statuto del Territorio del P.S.I. ed in particolare all’art.14 sono state articolate equiparandole ai morfotipi insediativi di cui alla III Invariante del PIT-PPR secondo le seguenti modalità:
- - B0 : Tessuto consolidato di impianto
- TR 2
- - B1 : Tessuto consolidato
- TR 6 – TR 8
- - B2 : Tessuto consolidato pianificato
- TR 3 – TR 4
- - Brq1, Brq2, Brq3 : Tessuto da sottoporre ad interventi di riqualificazione
- TR 2 – TR 3 – TR 4 – TR 6 – TR 8
3. Il P.O. declina con le seguenti normative specifiche le Azioni indicate all’art.14 del P.S.I.
4. In tali zone il P.O. si attua per interventi diretti o convenzionati con le modalità previste per le singole sottozone. Non è ammessa la commistione o la traslazione degli indici fra sottozone diverse contigue.
DESTINAZIONI D’USO
5. Fatte salve le limitazioni indicate per ciascuna sottozona, nelle zone B sono consentite le seguenti destinazioni:
- a) residenziali
- b) turistico ricettive
- c) commerciali limitatamente agli esercizi di vicinato per il settore alimentare ed alle medie strutture di vendita fino a 400 mq. di superficie di vendita per il settore non alimentare.
- d) direzionali
- e) artigianali di servizio e attività commerciali connesse
- f) artigianali di servizio di cui all’art.24.2 lett.c) e d)
- g) pubbliche o di interesse pubblico.
- h) centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie, Chiese ed altri edifici per servizi religiosi
6. Gli usi non residenziali sono consentiti solo se compatibili con la funzione abitativa, ovvero quando non generano inquinamenti, non recano molestia alle residenze e non contrastano con le indicazioni del Regolamento edilizio.
PRESCRIZIONI GENERALI
7. In tutte le sottozone del presente articolo, in caso di frazionamento e/o mutamento delle destinazioni d’uso, non sono ammesse unità immobiliari residenziali inferiori a 60 mq. di SE.
SOTTOZONE
8. Le zone di tipo B si suddividono nelle seguenti sottozone:
- - B0 : Tessuto consolidato di impianto
- - B1 : Tessuto consolidato
- - B2 : Tessuto consolidato pianificato
- - Brq1, Brq2, Brq3 : Tessuto da sottoporre ad interventi di riqualificazione
Art. 36.2.1 Tessuto consolidato di impianto: B0
1. Tali zone individuano tessuti edilizi direttamente connessi con le zone A che, pur se di formazione più recente rispetto ai centri storici, unitamente ai tessuti di impianto storico A concorrono nella definizione dell’immagine urbana consolidata dei centri storici.
2. Nelle zone B0 valgono le seguenti specifiche disposizioni:
- a) le destinazioni d’uso diverse dal residenziale sono ammesse, purché compatibili con la residenza e con il contesto insediativo ed ambientale e qualora non nocive, non inquinanti o rumorose; le destinazioni commerciali, direzionali e di servizio e artigianali sono consentite solo ai locali siti ai piani terra;
- b) sugli edifici sono ammessi gli interventi di conservazione (cs) di cui all’art. 30.
Art. 36.2.2 Tessuto consolidato : B1
1. Tali zone individuano tessuti urbani che necessitano di specifica normativa per la loro ridefinizione.
In queste zone si applica la disciplina prevista dalla singola scheda normativa di cui all’Allegato A.
Art. 36.2.3 Tessuto consolidato pianificato: B2
1. Tali zone individuano:
- a) tessuti consolidati urbani prevalentemente residenziali o di edilizia residenziale pubblica, risultanti da interventi di espansione e/o di riqualificazione insediativa attuati, sulla base di piani attuativi e di altri strumenti attuativi quali i progetti unitari e gli interventi diretti convenzionati finalizzati ad una trasformazione urbanistica ed edilizia verso la prevalente destinazione residenziale.
DESTINAZIONI D'USO
2. Sono consentite tutte le destinazioni d'uso salvo la destinazione produttiva-industriale, artigianale e commerciale all’ingrosso.
MODALITA' D'INTERVENTO
3. Sugli edifici sono ammessi gli interventi in ampliamento planivolumetrico del corpo di fabbrica principale di edifici ad uso residenziale, conseguenti all’ampliamento delle singole unità immobiliari esistenti alla data di approvazione della presente normativa nei limiti del 10% della SE esistente.
4. Per i fabbricati posti nell’area di rispetto cimiteriale non sono ammessi interventi superiori agli interventi di tipo R (art. 25.4 delle NTA) e ampliamenti superiori al 10% della SE esistente alla data di adozione del P.O., previo parere favorevole dell’ASL, e per i fabbricati che non hanno già usufruito di tale ampliamento.
Art. 36.2.4 Tessuti da sottoporre ad interventi di riqualificazione – SOTTOZONE “Brq1” “Brq2” e “Brq3”
1. le sottozone Brq1, Brq2, e Brq3 individuano tessuti omogenei interni alle zone B per le quali si rendono necessari interventi di riqualificazione allo scopo di migliorarne l’assetto morfologico e tipologico.
DESTINAZIONI D'USO
2. Sono consentite le destinazioni d'uso previste per le zone B
MODALITA' D'INTERVENTO
3. Disposizioni specifiche per le sottozone Brq1:
- - sugli edifici e le aree presenti nelle zone Brq1 sono ammessi gli interventi di riqualificazione di tipo 1 (rq1) di cui al comma 3 dell’art. 31 con la seguente specifica per quanto riguarda le addizioni volumetriche per la destinazione residenziale non cumulative con quanto indicato al sopra citato articolo:
- IF (SE/Sf) = 0,40 IC max =40%
Tali parametri dovranno essere verificati sul lotto di riferimento e gli ampliamenti concessi saranno da definire, considerando anche la SE esistente. Pertanto l’addizione volumetrica sarà da calcolare come la differenza tra la SE ammissibile sul lotto e la SE esistente;
3. Disposizioni specifiche per le sottozone Brq2 :
sugli edifici e le aree presenti nelle zone Brq2 sono ammessi gli interventi di riqualificazione di tipo 2 (rq2) di cui al comma 4 dell’art. 31 con la seguente specifica per quanto riguarda le addizioni volumetriche per la destinazione residenziale non cumulative con quanto indicato al sopra citato articolo:
- IF (SE/Sf) = 0,45 IC max =45%
Tali parametri dovranno essere verificati sul lotto di riferimento e gli ampliamenti concessi saranno da definire, considerando anche la SE esistente. Pertanto l’addizione volumetrica sarà da calcolare come la differenza tra la SE ammissibile sul lotto e la SE esistente;
4. Disposizioni specifiche per le sottozone Brq3:
sugli edifici e le aree presenti nelle zone Brq3 sono ammessi gli interventi di riqualificazione di tipo 3 (rq3) di cui al comma 5 dell’art. 31 con la seguente specifica per quanto riguarda le addizioni volumetriche per la destinazione residenziale non cumulative con quanto indicato al sopra citato articolo:
- IF (SE/Sf) = 0,50 IC max =50%
Tali parametri dovranno essere verificati sul lotto di riferimento e gli ampliamenti concessi saranno da definire, considerando anche la SE esistente. Pertanto l’addizione volumetrica sarà da calcolare come la differenza tra la SE ammissibile sul lotto e la SE esistente.
5. Per i fabbricati posti nell’area di rispetto cimiteriale non sono ammessi interventi superiori agli interventi di tipo R (art. 25.4 delle NTA) e ampliamenti superiori al 10% della SE esistente alla data di adozione del P.O., previo parere favorevole dell’ASL, limitatamente ai fabbricati che non hanno già usufruito di tale ampliamento.
Art. 36.3 Insediamenti turistici – TR
CARATTERI GENERALI
1. Sono le aree totalmente o parzialmente edificate a prevalente destinazione Turistico ricettiva interne al territorio urbanizzato, nelle quali esiste una dotazione infrastrutturale pressoché completa.
2. In tali zone il PO si attua per interventi diretti o convenzionati .
DESTINAZIONI D’USO
3. nelle aree TR sono consentite le seguenti destinazioni:
- a) turistico ricettive alberghiere di cui alla L.R. 61/2024
- b) residenza turistico alberghiera di cui alla L.R. 61/2024
- c) pubbliche o di interesse pubblico.
MODALITA' D'INTERVENTO
4. Negli insediamenti turistici sono ammessi i seguenti interventi edilizi:
- - tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla sostituzione edilizia;
- - l’ampliamento del 10% della SE esistente al fine di potenziare le strutture esistenti con l’esclusione della formazione di nuovi posti letto fino ad un massimo di 100 mq di SE.
- - interventi pertinenziali di cui all’art. 26.3 comma 9, nel numero massimo di 2 campi da gioco per attività e da localizzarsi a basso impatto visivo e che non interferiscono con gli elementi percettivi del contesto (skyline, coni visivi da e verso il centro storico).
5. Per i fabbricati posti nell’area di rispetto cimiteriale non sono ammessi interventi superiori agli interventi di tipo R (art. 25.4 delle NTA) e ampliamenti superiori al 10% della SE esistente alla data di adozione del P.O., previo parere favorevole dell’ASL, limitatamente ai fabbricati che non hanno già usufruito di tale ampliamento.
6. Per la zona indicata con la sigla TRa, rientra nella destinazione alberghiera l’utilizzo della struttura per attività o funzioni di supporto e in stretta connessione con l’attività turistico-ricettiva svolta in loco o in altra struttura alberghiera, come uffici di amministrazione, foresteria per i dipendenti, magazzini e altri servizi analoghi.
Art. 36.4 Aree a prevalente destinazione produttivo-commerciale – D
CARATTERI GENERALI
1. Sono così classificate le parti del territorio urbano occupate dagli insediamenti produttivi, artigianali ed industriali, sorti nella località Il Piano. Il Piano Operativo in questi tessuti persegue il completamento degli stessi, la ricostruzione di relazioni urbanistiche, ambientali e paesaggistiche della piattaforma produttiva ed il territorio aperto mediante interventi di riqualificazione dei fronti stradali, di riordino urbanistico ed edilizio, di riordino delle aree pertinenziali e di sistemazione dei fronti verso il territorio rurale, di adeguamento della viabilità, delle dotazioni di aree di sosta e di servizi.
2. Tali zone in riferimento allo Statuto del Territorio del P.S.I. ed in particolare all’art.14 sono state articolate equiparandole ai morfotipi insediativi di cui alla III Invariante del PIT-PPR secondo le seguenti modalità:
- TPS1 Tessuto a proliferazione produttiva lineare
- TPS2 Tessuto a piattaforme produttive-commerciali-direzionali
3. Il P.O. declina con le seguenti normative specifiche le Azioni indicate all’art.14 del P.S.I..
DESTINAZIONI D'USO
4. Nei Tessuti D sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
- - artigianale e industriale, artigianale di servizio alla residenza
- - commerciale all'ingrosso e depositi
- - commerciale fino alla media distribuzione di vendita
- - direzionale e di servizio
- - attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico se compatibili con le destinazioni produttive
- - residenze dei titolari, gestori o custodi dell'attività
Le destinazioni commerciali non possono superare complessivamente il 40% della SE totale.
MODALITA' D'INTERVENTO
5. Nei Tessuti D sono ammessi i seguenti interventi edilizi:
- - tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione urbanistica;
- - ampliamento o costruzione di nuovi edifici nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:
- Zona IF (SE/SF) IC max HF max
- D 0,60 mq/mq 60% 11,00
6. In caso di demolizione e ricostruzione dei fabbricati esistenti, gli stessi possono essere ricostruiti con gli stessi parametri urbanistici, qualora siano inferiori rispetto a quelli del precedente comma
7. Nei Tessuti D sugli edifici esistenti a destinazione produttiva che abbiano già raggiunto i parametri edilizi consentiti, sono ammessi i seguenti interventi di ampliamento “una tantum”:
- - interventi di addizione volumetrica o di sostituzione edilizia con un incremento massimo del 20% della SE esistente alla data di adozione del PO. Tali interventi sono realizzati in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati. La destinazione d’uso degli edifici sui quali sono stati realizzati gli interventi di cui al presente articolo non può essere modificata per dieci anni che decorrono dalla data di ultimazione dei lavori comunicata ai sensi dell’ articolo 149 della l.r. 65/2014.
8. Eventuali manufatti che per esigenze produttive devono necessariamente essere realizzati all’esterno dei fabbricati principali, quali silos, depositi necessari per lo stoccaggio delle materie prime per la lavorazione, non sono computati ai fini della Superficie Edificata e della Superficie Coperta. Tali manufatti che in ogni caso non potranno essere utilizzati per la presenza di persone, salvo per il tempo necessario per la loro manutenzione, non vengono calcolati al fine della distanza tra fabbricati interni dello stabilimento e della stessa proprietà. Mentre per gli stessi manufatti dovranno essere rispettate le distanze minime dai confini di proprietà (art.19.1) e le distanze minime tra fabbricati (art.19.3) di proprietà diversa.
9. L’altezza massima di zona prevista può essere derogata da apposita deliberazione della Giunta Comunale per compravate esigenze di realizzazione di volumi tecnici funzionali all’attività produttiva o per altri fabbricati.
10. Potrà essere prevista la realizzazione di piani interrati con dimensioni da stabilire da apposita deliberazione di Giunta Comunale per comprovate esigenze funzionali all’attività produttiva. Nelle aree caratterizzate da pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, tali interventi sono ammessi nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 41/2018 e s.m.i. ed a condizione che i vani o volumi realizzati siano di tipo protetto, ovvero che vi si possa accedere solo dall’interno dei fabbricati di cui fanno parte, o dall’esterno previo superamento di un dislivello o soglia non inferiore a quello indicato dall’art. 28 (opere di sopraelevazione) del Piano Strutturale Intercomunale, indipendentemente dall’entità del battente.
11. Nei Tessuti D le previsioni del Piano Operativo si attuano mediante intervento diretto, fatti salvi i seguenti casi e da quanto previsto al precedente coma 5:
- - quando si renda necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione, nel qual caso è prescritto il progetto unitario convenzionato,
- - per gli interventi di ristrutturazione urbanistica per i quali è prescritto il piano di recupero.
12. Negli interventi di sostituzione edilizia, di demolizione e ricostruzione e di ampliamento in deroga è prescritto il riordino delle aree pertinenziali e la riqualificazione dei margini con il territorio rurale con adeguati interventi di sistemazione paesaggistica.
13. E’ ammessa la realizzazione di una residenza dei titolari, gestori o custodi dell’attività, per una SE non superiore dell’alloggio di mq. 110 per unità produttiva. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione occorre che la SE, per la parte produttiva di riferimento, da realizzare o esistente non sia inferiore ai 1.000 mq.. L’intervento è subordinato alla stipula di un atto unilaterale d’obbligo con il quale l’avente titolo si impegni a non alienare separatamente dall’immobile produttivo l’alloggio. Anche la registrazione al catasto di tale residenza dovrà tener conto della pertinenzialità al fabbricato produttivo.
14. Per gli interventi parametrati di cui al comma 5 e per gli interventi di ampliamento di cui al comma 7, devono essere rispettati le quantità minime di parcheggi pubblici di cui all’art. 20.1 delle presenti NTA. In questi casi l’intervento si attua tramite Progetto Unitario Convenzionato di cui all’art. 12 delle presenti NTA.
Art. 36.5 Interventi convenzionati e/o in fase di realizzazione – IC
1. Sono aree già soggette a Piani Attuativi, a interventi diretti convenzionati, a Progetto Unitario di Massima (PUM) di cui all’art. 96 comma 4 del precedente Regolamento Urbanistico, o permesso di costruire diretto, con i precedenti strumenti urbanistici e appositamente individuati negli elaborati di Piano Operativo e nell’Allegato C, per le quali o sono ancora vigenti le relative convenzioni stipulate; oppure, a seguito di approvazione del Piano Attuativo, sono in fase di sottoscrizione le relative convenzioni o che ha ancora valido il titolo edilizio, e sono suddivisi in:
- - ICr – per interventi a prevalente destinazione residenziale
- - ICp – per interventi a prevalente destinazione produttiva, commerciale e servizi.
2. In queste aree si attuano esclusivamente gli interventi previsti all’interno del Piano Attuativo con le modalità previste dalla convenzione.
3. Nel periodo di efficacia del piano attuativo o della convenzione sono ammesse varianti allo stesso Piano attuativo: esse saranno valutate con riferimento alla disciplina di settore vigente all'atto di approvazione del piano attuativo purché non in contrasto con la disciplina introdotta dalle presenti norme.
4. Per le ICr alla scadenza della convenzione stipulata e/o alla conclusione delle opere con le relative attestazioni di abitabilità, le aree in oggetto assumeranno implicitamente della sottozona “B2” di cui all’art. 36.2.3.
5. Per le ICp alla scadenza della convenzione stipulata e/o alla conclusione delle opere con le relative attestazioni di abitabilità, le aree in oggetto assumeranno implicitamente della sottozona “D” senza la possibilità degli interventi parametrati e gli interventi di ampliamento “una tantum” previsti ai commi 5 e 7 del precedente articolo 36.4.
6. Nel caso in cui alla scadenza della convenzione, le opere ivi previste non siano realizzate, l’area in oggetto assume le caratteristiche delle aree non pianificate, pertanto dovrà essere attivata specifica procedura di variante per la definizione urbanistica della stessa.
Art. 37 Aree agricole interne al sistema insediativo : E0 - E0p
1. Sono le aree libere poste all’interno del territorio urbanizzato, nelle quali viene svolta marginalmente l’attività agricola.
2. Per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente interventi fino al tipo R (art. 25.4 delle NTA).
Aree agricole interne al sistema insediativo E0
3. Su tali aree, che nella generalità dei casi continuano a svolgere una marginale funzione agricola, non è comunque ammessa la costruzione di nuovi edifici rurali, mentre sono ammessi gli interventi pertinenziali di cui all’art. 26.3 salvo quelli previsti al comma 8 e 9.
Aree agricole di tutela interne al sistema insediativo E0p
4. Su tali aree, che costituiscono fasce naturali attorno ai centri storici o ad aree sensibili del territorio, non è ammessa nuova edificazione, mentre sono ammessi esclusivamente gli interventi pertinenziali di cui all’art. 26.3 comma 1, lettere a) e b).
Art. 38 Aree di verde privato : Vpr
1. Sono le aree inedificate interne al perimetro del territorio urbanizzato di pertinenza di edifici esistenti o facenti parte di aree destinate alla trasformazione edilizia od urbanistica, che non risultano idonee all’edificazione e che devono essere mantenute a verde di uso privato. Le aree a verde privato sono rappresentate sulle tavole del PO con apposita campitura e con la sigla Vpr.
2. Le aree a verde privato sono inedificabili ed esse non concorrono alla determinazione della capacità edificatoria delle zone dove sono collocate. Nelle porzioni di dette aree non occupate da piante di alto fusto e da verde ornamentale, fatte salve specifiche disposizioni della disciplina di zona, sono ammesse, oltre alle sistemazioni necessarie al loro utilizzo quali orti, giardini e simili, le opere pertinenziali di cui all’art.26.3 salvo quelli previsti al comma 8 e 9, con le seguenti indicazioni:
- - la realizzazione di parcheggi a raso di uso privato, di pertinenza o meno di edifici esistenti, sono ammessi purché la superficie a parcheggio non ecceda il 35% della superficie dell’area; la porzione residua deve essere sistemata a verde con alberature di alto fusto, con particolare attenzione ai confini con il territorio rurale; deve essere assicurato il rispetto delle norme in materia di contenimento dell’impermeabilizzazione superficiale.
Art. 39 L’albergo diffuso
1. Il P.O. riconosce nell'albergo diffuso di cui alla LR 61/2024, una tipologia di struttura ricettiva coerente con le caratteristiche insediative del Comune ed idonea a perseguire gli obiettivi di valorizzazione turistica del territorio.
2. Come indicato nella citata LR 61/2024, l'albergo diffuso può essere localizzato nei centri storici e nei borghi rurali. Nel territorio comunale presentano caratteristiche idonee a tale localizzazione i seguenti insediamenti:
- Zone A
- Nuclei Rurali
3. La realizzazione dell'albergo diffuso è consentito nel rispetto della disciplina relativa a ciascuna delle zone e degli insediamenti sopraindicati
Art. 40 Ambito di pertinenza paesaggistica dei centri storici
1. Il Piano Operativo riconosce l’Ambito di pertinenza paesaggistica dei centri storici ai sensi dell’art.4 comma 2 lettera c) dell’Elaborato 8b del PIT-PPR
2. Tale ambiti individuati con apposito segno grafico nelle Tavole 3.n° “Disciplina del Territorio Urbano e delle aree produttive” in scala 1:2.000, includono esclusivamente il centro storico di Casole d'Elsa, Mensano, Monteguidi, Pievescola comprensivo dei tessuti edilizi e le aree libere che determinano tra loro una forte interrelazione sotto il profilo morfologico, percettivo, identitario e storicamente su quello funzionale.
3. Per tutti gli interventi all’interno delle zone urbanistiche di cui al Titolo V delle presenti NTA, ricadenti nell’ambito del presente articolo, valgono le seguenti prescrizioni generali:
- - dovrà essere garantita la coerenza con l’assetto morfologico urbano di impianto storico, il mantenimento dei caratteri tipologici e architettonici di impianto storico degli edifici e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a tecnologie e materiali moderni, coerenti con il contesto urbano e con i valori espressi dall’edilizia locale;
- - dovrà essere garantita la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi aperti di impianto storico evitandone la frammentazione e l’introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico;
- - dovranno essere conservati e riqualificati gli spazi e le aree libere e quelle a verde a margine degli edifici o intercluse nel tessuto storico, mantenendone i caratteri e le qualità distintive (arredi, corredi vegetazionali, pavimentazioni, percorsi);
- - dovranno essere mantenuti gli accessi storici ai nuclei storici e le relative opere di arredo;
- - dovrà essere conservato il valore identitario dello skyline dell’insediamento storico;
- - è vietata l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in posizioni tali da alterare la percezione di unitarietà delle coperture del nucleo storico;
- - dovranno essere mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria storica, e i manufatti che costituiscono valore storico-culturale;
- - dovranno essere mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);
- - dovranno essere mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali, sul paesaggio;
- - le nuove volumetrie dovranno essere armoniche per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale;
- - dovrà essere garantita qualità insediativa attraverso un’articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva;
- - le nuove aree di sosta e parcheggio, dovranno essere elaborate sulla base di progetti di integrazione paesaggistica, e non dovranno compromettere l’integrità della percezione visiva da e verso la città storica e le emergenze, garantendo il mantenimento di ampie superfici permeabili;
CAPO 2 : Spazi, servizi ed infrastrutture della città pubblica
Art. 41. Aree per attrezzature ed impianti di interesse generale (zone F)
1. Sono le parti del territorio edificato e non edificato destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, e pertanto assimilate alle zone F di cui all’art. 2 ed all’art.4 punto 5 del D.M. 1444/68.
2. Esse comprendono sia gli impianti esistenti che quelli di progetto come indicato sulle tavole del P.O. e si suddividono in:
- F1: Zone per l’istruzione prescolastica e d’obbligo
- F2: Zone a verde pubblico e impianti sportivi
- F3: Zone per servizi di interesse comune e generale
- F4: Impianti tecnologici di interesse generale
Art. 41.1 Zone per l’istruzione prescolastica e dell’obbligo: F1
1. Sono zone destinate alle attrezzature per l'istruzione prescolastica e dell'obbligo: sulle tavole del P.O. sono distinte in zone esistenti (F1.1) e di progetto (F1.2).
2. Esse sono: asilo nido, scuola materna, scuola elementare. Il mutamento della tipologia di scuola non costituisce variante al P.O.
3. Per queste zone è previsto l'intervento edilizio diretto, previo approvazione dei progetti da parte dell' A.C., con l'osservanza delle normative tecniche statali e regionali vigenti per la realizzazione degli edifici e il regolare svolgimento delle attività previste.
4. Per i nuovi interventi e/o gli adeguamenti ed ampliamenti, si deve tenere conto dell’inserimento architettonico paesaggistico e ambientale dell’opera e delle sistemazioni esterne relative all’area di pertinenza degli edifici.
Art. 41.2 Zone a verde pubblico e per impianti sportivi: F2
1. Sono aree destinate a verde e spazio di incontro, per attività spontanee e del tempo libero ivi comprese attrezzature sportive di quartiere: sulle tavole del P.O, sono distinte in zone esistenti (F2.1), di progetto (F2.2). Con apposito simbolo sono individuate le aree che includono o prevedono impianti sportivi o aree attrezzate di gioco.
2. All'interno delle aree a verde pubblico possono essere realizzati spazi attrezzati per il gioco, le attrezzature didattiche all'aperto, l'osservazione dell'ambiente naturale, lo spettacolo e le manifestazioni all'aperto o contenute attrezzature per la pratica sportiva di base, chioschi per ristoro, servizi igienici e piccoli fabbricati necessari alla fruizione e gestione di tali aree;
3. Per gli impianti sportivi all’aperto è ammessa la realizzazione di gradinate e di costruzioni atte ad ospitare gli spogliatoi, i servizi igienici e sanitari, eventuali locali per l'accettazione e servizi di ristoro, se funzionali all'impianto sportivo. Tali strutture potranno avere parametri edilizi ed urbanistici definiti nel progetto dell’opera pubblica approvato dalla Giunta Comunale. Sono inoltre consentite coperture leggere (preferibilmente con strutture in legno lamellare, acciaio, ecc.); le coperture devono limitarsi a coprire la sola superficie dei campi gioco e avere un’altezza massima non superiore a 9 m. Altezza maggiori potranno essere valutate in sede di approvazione di progetto di opera pubblica da parte della Giunta Comunale in presenza di particolari e comprovate esigenze tecnico-funzionali (specifiche norme di settore per determinate discipline sportive).
4. I servizi previsti dovranno essere realizzati prioritariamente dall'Amministrazione Comunale, e programmati attraverso gli atti del bilancio pluriennale del Comune, o comunque da soggetti pubblici. I servizi potranno essere realizzati e gestiti anche da soggetti privati, purché l'area non sia stata acquisita attraverso esproprio forzoso. I servizi sia di iniziativa pubblica che privata, qualora non specificato in dettaglio nelle schede normative di cui all’Allegato B, sono realizzati secondo la normativa vigente in materia di opere pubbliche. I servizi potranno comunque essere gestiti da privati, anche se realizzati dall'ente pubblico. Nel caso di attuazione e/o gestione privata, sarà preliminarmente stipulata una convenzione con l'Amministrazione Comunale.
Art. 41.3 Zone per servizi di interesse comune e generale: F3
1 Sono zone destinate alla realizzazione di strutture per attività amministrative ed istituzionali, politico/sociali, culturali, religiose, ricreative, socio-sanitarie, per la difesa dell’ordine pubblico, sono individuate negli elaborati di piano con apposito simbolo e sono distinte in zone esistenti (F3.1), di progetto (F3.2).
2. Le attrezzature previste, possono essere realizzate anche da privati, previa stipula di convenzione con l'Amministrazione Pubblica competente, purché abbiano le medesime finalità e rispettino le stesse normative previste per le attrezzature pubbliche sia per le modalità di realizzazione che per l'uso.
3. Per queste zone è previsto l'intervento edilizio diretto, che dovrà tenere conto, oltre che delle leggi statali e regionali, dell'inserimento architettonico e paesaggistico dell'opera.
4. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di conservazione di cui all’art.30.
5. Sono ammessi interventi di ampliamento tramite progetto di opera pubblica o di Piano Attuativo se di competenza privata.
6. Tutti gli interventi dovranno prevedere, qualora non definite nel piano, adeguate aree a parcheggio commisurate alle caratteristiche del servizio svolto.
Art. 41.4 Impianti tecnologici di interesse generale - F4
1. Le zone F4 includono le strutture e gli impianti per i servizi dell’acquedotto, depurazione, smaltimento rifiuti, approvvigionamento energetico e telecomunicazioni: sulle tavole del P.O. sono distinte in zone esistenti (F4.1), di progetto (F4.2) nonché con apposito simbolo le diverse tipologie di impianti.
2. Oltre a quelle indicate nelle tavole del P.O., possono essere individuate altre aree da destinare ad impianti tecnologici ed attrezzature di servizio la cui realizzazione si renda necessaria per comprovate esigenze e/o per disposizioni legislative.
3. Per queste zone è previsto l'intervento edilizio diretto, previa approvazione dei progetti da parte del Comune e/o espressione dei pareri richiesti dalla vigente legislazione in materia, con l'osservanza delle normative tecniche statali e regionali vigenti per la realizzazione degli edifici e degli impianti ed il regolare svolgimento delle attività previste.
4. Su gli edifici esistenti sono consentiti interventi di tipo M1 (art. 25.1 delle NTA) o tipo M2 (art. 25.2 delle NTA), tipo R (art. 25.4 delle NTA) e tipo Rr (art. 25.5 delle NTA) e l'ampliamento previo adeguamento alle prescrizioni tecniche disposte dalle specifiche normative.
5. Per i nuovi interventi si deve tenere conto dell'inserimento architettonico paesaggistico e ambientale dell'opera.
Art. 41.4.1 – Realizzazione di nuove linee elettriche, costruzione di nuove cabine elettriche e ricettori di segnale radio-televisivo
1. La realizzazione di nuove linee elettriche in sostituzione di linee non più idonee o obsolete dovrà essere seguita dalla demolizione di tutti i manufatti e elementi costituenti le vecchie linee, dal loro trasporto a discarica o deposito autorizzato e i luoghi dovranno essere perfettamente ripristinati.
2. Il tracciato di nuove linee elettriche dovrà essere attentamente progettato, dovrà possibilmente seguire o allinearsi a elementi e componenti l'organismo del territorio aperto quali: strade, muri a retta,ciglioni, fossi, filari alberati, ecc. ecc..
3. In adiacenza di complessi edilizi di cui all’art.36.1 delle presenti NTA, le linee elettriche dovranno essere interrate fino al punto di erogazione.
4. Le cabine elettriche in muratura, relative alle linee elettriche, dovranno essere opportunamente localizzate tramite un attento studio relativo all'impatto paesaggistico e ambientale. Non potranno comunque essere localizzate su crinali o emergenze paesaggistiche, né in prossimità di edifici storici o di pregio ambientale, né su vedute panoramiche o architettoniche.
5. In considerazione di campi magnetici che si determinano sia lungo le linee elettriche che intorno alle relative cabine, le nuove linee elettriche e cabine elettriche dovranno essere localizzate a debita distanza dagli insediamenti residenziali e comunque da insediamenti dove l'uomo soggiorna per lungo tempo. Dovranno altresì essere ubicate in modo da ridurre al minimo l'impatto ambientale e la visibilità, mettendo eventualmente a dimora alberature, essenze arbustive o altri accorgimenti per mitigare l'invadenza dell'intervento. Qualora l'andamento del terreno lo consenta e comunque sempre all'interno del territorio aperto saranno obbligatorie soluzioni interrate o seminterrate, che non interrompano il reticolo drenante.
6. Le cabine elettriche dovranno essere realizzate secondo le seguenti tipologie:
- A - Fuori terra: con manufatti prefabbricati di forme estremamente semplici e regolari, tinteggiate utilizzando tutte le gradazioni del verde, delle terre di Siena o delle ocre in modo da ottenere un colore che non risalti sulla vegetazione e sul territorio circostante.
- B - Interrate o seminterrate: con manufatti prefabbricati o in muratura tradizionale in pietra a facciavista o mattoni a facciavista. I fronti di accesso e le eventuali porzioni di murature laterali su paramento murario in mattoni a facciavista, dovranno essere realizzate con mattoni con coloriture tendenti alle ocre o alle terre di Siena, escludendo il rosso vivo in modo da ottenere un colore che non risalti sulla vegetazione e sul territorio circostante.
7. I titoli abilitativi relativi all’installazione di impianti per la telefonia mobile saranno definiti alle seguenti condizioni:
- - i gestori che sono interessati all’installazione di impianti di trasmissione sul territorio comunale dovranno presentare entro il 31 gennaio di ogni anno all’Amministrazione Comunale un programma degli interventi da loro previsti;
- - con riferimento all’art.3 comma 1° lettera a) della L.R. 6 aprile 2000 n.54, l’Amministrazione Comunale individuerà con apposita perimetrazione sullo strumento urbanistico generale le “aree sensibili” dove potrà essere vietata l’installazione di tali impianti; l’installazione è di norma vietata nei centri storici, nei centri urbani e su tutti gli immobili inseriti negli Elenchi degli edifici di valore ambientale o architettonico dal POC, salvo casi di interesse pubblico evidenziati con apposito atto dall’Amministrazione Comunale;
- - tali impianti dovranno comunque essere installati su aree e/o edifici pubblici idonei al tipo di attrezzatura; in caso di materiale impossibilità o di indisponibilità di aree e/o edifici pubblici, si ammetteranno anche installazioni su aree e/o edifici privati;
- - al fine di garantire l’ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti, anche in relazione alla tutela del paesaggio e dell’ambiente, gli impianti saranno accorpati su un unico traliccio;
- - i titoli abilitativi relativi agli interventi previsti nel programma di cui sopra saranno riferiti per ciascun impianto, dovranno essere corredati degli elaborati prescritti dal presente P.O.; il progetto dovrà acquisire il preventivo parere della Commissione Edilizia del Paesaggio e dell’ARPAT.
8. Per ogni fabbricato è ammessa l’installazione di un unico impianto per la ricezione del segnale radiotelevisivo; nonché di un unico armadio contatori (luce, gas, acqua) posizionato in modo schermato rispetto al prospetto del fabbricato.
Art. 41.4.2 – Impianti di distribuzione carburanti
1. La realizzazione degli impianti stradali di distribuzione carburanti per autotrazione è ammessa negli ambiti a destinazione produttiva, industriale e artigianale nonché, all’esterno dei sistemi insediativi, lungo le principali vie di comunicazione.
2. L’insediamento di tali impianti lungo le suddette vie di comunicazione dovrà comunque risultare compatibile sotto il profilo viabilistico e della sicurezza stradale e non dovrà interessare zone destinate a funzioni residenziali, turistico-ricettive.
3. In tali aree, oltre alle pompe di erogazione, possono essere realizzati locali per il lavaggio e/o ingrassaggio, locali per la vendita al dettaglio (entro il limite degli esercizi di vicinato), locali di ristoro, servizi igienici ed eventuali altri servizi accessori all'impianto così come previsto dalla vigente normativa di settore (LR. 28/2005 e relativo regolamento di attuazione). Tali servizi, dovranno in ogni caso prevedere idonee misure di separazione con altre attività.
4. L'ingresso e l'uscita dell'area di servizio debbono essere distinti e separati.
CAPO 3 : Le infrastrutture per la mobilità
Art. 42 Caratteri generali
1. Il sistema infrastrutturale della mobilità nel Comune di Casole d'Elsa, comprende le zone destinate alla viabilità carrabile, le aree ed i percorsi per le mobilità ciclopedonale, le aree a verde di arredo stradale ed i viali alberati.
Art. 43 Zone destinate alla viabilità veicolare
1. Le zone destinate alla viabilità comprendono le strade e i nodi stradali, le fasce di rispetto, i parcheggi pubblici e gli impianti di distribuzione carburanti.
Strade:
2. Negli elaborati grafici del P.O., sono individuati i nuovi tracciati e nodi stradali e quelli esistenti.
3. Per la viabilità di progetto i tracciati riportati sulle tavole del P.O. sono di massima e pertanto non vincolanti per il tracciato definitivo che sarà definito dal progetto esecutivo dell’opera, modifiche di lieve entità dei tracciati rientranti nella tolleranza di 5 ml. di scostamento da quanto indicato nelle tavole del POC non costituiscono variante allo stesso.
4. Tutte le nuove opere stradali e quelle di ristrutturazione dell’esistente, dovranno tendere a minimizzare i movimenti di terra e, in generale, a ridurre l’impatto visivo; le eventuali opere di sostegno e di riporto dovranno essere, ove possibile, realizzate con tecniche di bioingegneria; i muri a retta in cemento armato, dovranno essere rivestiti con pietrame locale.
Fasce di rispetto stradale:
5. Sono aree destinate alla tutela della viabilità esistente e di progetto sulle quali non è consentito la costruzione di edifici permanenti ed è ammessa soltanto la realizzazione, di attrezzature di servizio delle strade, di stazioni di rifornimento e di impianti di distribuzione di carburante di cui al precedente art. 41.4.2.
6. Fuori dei centri abitati sulle strade ove non sono indicate le fasce di rispetto le nuove costruzioni dovranno osservare la distanza minima prevista dal Codice della Strada.
7. All’interno dei centri abitati valgono le distanze minime di cui al Codice della Strada
8. Le zone di rispetto stradale, con destinazione diversa da quella agricola, dovranno per quanto possibile essere sistemate a verde ed alberate; in esse potranno essere realizzati parcheggi pubblici e di uso pubblico, piste pedonali e ciclabili, spazi a verde pubblico ed attrezzato.
Parcheggi pubblici o privati
9. Sono individuati con apposito simbolo nelle Tavole del P.O. ovvero prescritti dalle presenti norme ai fini della cessione delle aree per urbanizzazioni nell'ambito degli interventi ammessi nelle diverse zone, salvo quelli privati.
10. Nelle tavole del P.O. i parcheggi posti all’esterno del perimetro dei comparti urbanistici di progetto, sono distinti fra parcheggi esistenti (PP1), parcheggi di progetto (PP2) e parcheggi privati pertinenziali (PP3).
11. All'interno delle aree destinate a parcheggio PP1 e PP2 possono essere realizzati parcheggi interrati.
12. In sede di progettazione della rete stradale principale e primaria possono essere previsti nuovi parcheggi, ad integrazione di quelli previsti come sopra, nelle aree di rispetto stradale.
13. Per la classificazione dei parcheggi e la relativa disciplina si applicano i criteri di cui all’art.20 delle presenti norme.
14. Nei parcheggi pubblici di tipo PP2 dovranno essere previste le colonnine di ricariche per le auto elettriche nella quantità indicata dal Regolamento Edilizio.
15. i parcheggi pubblici di progetto PP2, possono essere realizzati anche da privati tramite specifica convenzione. Alcuni parcheggi pubblici di progetto PP2, possono non essere oggetti di vincolo preordinato all’esproprio, essi potranno essere realizzati tramite specifica variante ai sensi dell’art.34 della L.R.65/2014.
16. I Parcheggi scoperti in superficie ad un solo livello, sono da prevedere con piante d’alto fusto nella misura di almeno una pianta ogni 50 mq e con siepi e alberature sul perimetro esterno, al fine di ridurne l’impatto visivo. Inoltre dovranno essere realizzati con materiali e tecniche di ingegneria ambientale che garantiscano la massima permeabilità dei suoli (masselli autobloccanti permeabili o pavimentazioni drenanti in genere).
Art. 44 Viabilità e percorsi di interesse storico-paesaggistico- naturalistico e mobilità ciclo-pedonale
1. I percorsi storici, paesaggistici e naturalistici sono le aree occupate da viabilità e sentieri indicate dal P.S.I. e nella cartografia di P.O. con apposita simbologia, che, nella quasi totalità, corrispondono allo stesso tracciato. È inoltre costituita dalla mobilità dolce individuata dal Masterplan della mobilità dolce della Provincia di Siena.
2. La rete viaria minore è quasi integralmente costituita dai tracciati storici e rappresenta la rete capillare delle relazioni.
3. Insieme ai canali e ai corsi d'acqua, alla morfologia, ai capisaldi del sistema insediativo, rappresenta la struttura profonda del territorio, completata poi dalla vegetazione e dalle sistemazioni agrarie.
4. Per questo rappresentano una risorsa essenziale del territorio, e gli interventi edilizi e le scelte di governo sotto il profilo urbanistico devono puntare alla tutela e alla valorizzazione dei tracciati esistenti.
5. I percorsi storici sono costituiti della viabilità che, alle varie epoche storiche, è stata matrice di insediamenti, possono essere individuati sia in ambito urbano che extraurbano.
6. Le funzioni possono essere diverse a seconda che siano collocate in ambito urbano od extraurbano: percorribilità della città, del territorio, collegamento degli insediamenti, accessibilità ai fondi agricoli.Oggi possono essere viste anche in funzione di un turismo di tipo culturale.
7. E' prescritta la permanenza e la non alterazione dei tracciati viari salvo opere di ampliamento per esigenze di viabilità (allargamenti delle carreggiate, innesti, realizzazione di aree sosta, ecc). Sono ammessi piccole deviazioni dei tracciati viari , nei casi in cui sia dimostrato il miglioramento della fruibilità e delle percorrenze, mantenendo in ogni caso il tracciato originario.
8. E' inoltre prescritta la conservazione dei filari alberati e delle alberature comunque presenti ai lati delle strade, salvo la vegetazione infestante (Robinia pseudoacacia, Ailantus altissima, ecc.).
9. In caso di sentieri è prescritta la conservazione, il restauro ed il ripristino di eventuali tratti in lastrico o in acciottolato e di tutte le opere e manufatti connessi (muri a retta in pietra, ecc.).
10. I percorsi naturalistici sono composti da tracciati interamente collocati in ambito extraurbano (es. percorsi di crinale o forestali). Consentono l'escursionismo naturalistico ed il trekking. All'interno dei boschi consentono la percorribilità da parte dei mezzi meccanici necessari per la selvicoltura.
11. I percorsi ciclo-pedonali sono destinati e/o riservati al movimento dei pedoni e delle biciclette e comprendono i percorsi ciclabili e pedonali e le piazze. Sono indicati nelle tavole del P.O. con funzione esclusiva o prevalente di distribuzione dei ciclisti e dei pedoni. La funzione pedonale e ciclabile delle strade e dei percorsi di questa categoria dovrà essere assicurata tramite opportune soluzioni di arredo nonché di accorgimenti segnaletici adeguati. E’ facoltà dell’A.C. predisporre uno specifico progetto per il potenziamento dei percorsi pedonali e ciclabili.
Art. 45 Verde di arredo stradale
1. Il verde di arredo stradale individua le aree sistemate a giardino, ad aiuole, a viali alberati e spazi di corredo generalmente collegate con la viabilità ed i parcheggi che non assolvono funzioni di attrezzature secondo quanto previsto dal D.M. 1444/68 art.3 lettera c, ma che hanno un ruolo significativo nell’immagine e nel decoro urbani e nella fruizione degli spazi e dei percorsi carrabili pedonali e ciclabili.
2. Nelle aree a verde stradale è ammessa la realizzazione di chioschi e strutture temporanee per l’esercizio di attività ambulanti. Tali interventi, qualora ne ricorra il caso, dovranno necessariamente essere preventivamente autorizzati dall’Ente gestore e proprietario della viabilità pubblica. La dimensione massima di tali manufatti non può essere superiore a 25 mq di superficie coperta ed altezza 3 ml.