Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 25 Definizione generali degli interventi sul patrimonio edilizio esistente

1. Gli interventi di tipo conservativo ammessi sul patrimonio edilizio esistente sono:

  1. a) Interventi di tipo M1
  2. b) Interventi di tipo M2
  3. c) Interventi di tipo Rc
  4. d) Interventi di tipo R
  5. e) Interventi di tipo Rr

2. L’attuazione di ogni intervento deve avvenire nel pieno rispetto delle presenti norme, del Regolamento Edilizio, delle disposizioni regionali e nazionali in materia, in vigore all’atto della richiesta di Permesso a Costruire, di Segnalazione Certificata di Inizio di Attività e di Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata.

Art. 25.1 Interventi di tipo M1

1. Gli interventi di tipo M1 sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento,e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Tali interventi non possono comunque comportare modifiche o alterazioni agli elementi architettonici o decorativi degli edifici né recare mutamento all’aspetto esteriore degli stessi edifici.

Art. 25.2 Interventi di tipo M2

1. Gli interventi di tipo M2, sono costituiti dalle opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, sempre che non alterino la volumetria complessiva, la sagoma e i prospetti degli stessi. Detti interventi possono comportare il cambio di funzione di superfici accessorie in superfici utili, e viceversa, purché non implicanti incremento del carico urbanistico e/o modifiche dei prospetti. Tra gli interventi di tipo M2 sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva, la sagoma e i prospetti degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso. Gli interventi di tipo M2 comprendono, infine, la nuova realizzazione, modifica o rifacimento di servizi igienico sanitari anche se comportanti opere murarie, escluse quelle esterne, e degli impianti tecnologici e di smaltimento dei liquami; la realizzazione di aperture, chiusure e altre modifiche alle tramezzature interne alle singole unità immobiliari senza alterazione dello schema distributivo delle stesse; il rinnovo, rifacimento o installazione di materiali di isolamento o coibentazione all’interno dell’edificio, non comportanti mutamento dell’aspetto esteriore; la realizzazione di scannafossi, intercapedini e vespai completamente interrati.

2. Sono, inoltre, ricompresi negli interventi di tipo M2 gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio.

3. Gli interventi di tipo M2 relativi a edifici o parti di essi di interesse storico soggetti a restauro (re) di cui al successivo art.29, devono conservare la distribuzione, le forme e i materiali e adottare modalità esecutive delle opere e degli interventi appropriate alle esigenze di conservazione della testimonianza storica e/o della relativa aggregazione tipologica, e comunque conformi alle caratteristiche storico-culturali e/o storico ambientali delle costruzioni. In particolare detti interventi devono essere realizzati utilizzando materiali costruttivi tipici e nel rispetto delle tipologie e degli elementi architettonici e decorativi del luogo e della tradizione storica non devono comportare:

  1. a) alterazioni della tipologia e della pendenza delle coperture,
  2. b) modifica dei caratteri e del tipo di materiali originali costituenti l’edificio.

4. Nel caso di comprovata necessità indotta da ragioni statiche e/o di sicurezza, opportunamente documentate e non risolvibili con le ordinarie tecniche esecutive del restauro, è consentito l’uso di tecniche difformi e l’impiego di elementi diversi. In tal caso, i materiali e gli elementi utilizzati devono essere “riconoscibili” come apporto attuale ai caratteri architettonici dell’edificio.

Art. 25.3 Interventi di tipo Rc

1. Gli interventi di tipo Rc sono quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi architettonici tipologici, strutturali e formali dell’organismo stesso, ne consentano la conservazione valorizzandone i caratteri storici e, al tempo stesso, ne assicurino la funzionalità anche mediante destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio; nonché gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell’organismo edilizio, volti a conseguire l’adeguamento funzionale degli edifici. Negli edifici in cui sono ammessi gli interventi di tipo Rc è sempre ammesso il mutamento di destinazione d’uso anche quando diversamente qualificabili ai fini urbanistici.

2. In particolare, gli interventi di tipo Rc comprendono:

  1. a) la conservazione o il ripristino dell’assetto architettonico e decorativo;
  2. b) il ripristino dei materiali originali nelle parti degli edifici esistenti dove siano stati sostituiti in interventi successivi da materiali non tradizionali, scadenti e/o estranei, oppure la sostituzione di materiali con tali caratteristiche quando impiegati nella realizzazione di superfetazioni ed aggiunte posteriori che risultino incongrue rispetto al complesso edilizio ed al contesto. Nel rifacimento, nel ripristino e nella sostituzione con materiali tradizionali in pietra o laterizio dovranno essere impiegati prevalentemente materiali di recupero o del tipo fatti a mano;
  3. c) la ricostruzione filologica delle parti crollate, purché di modesta entità e a condizione che si tratti di crolli e demolizioni parziali. La ricostruzione dovrà avvenire ricomponendo la sagoma dell’edificio dedotta dalle parti ancora esistenti, quali l’impostazione delle fondazioni, le murature perimetrali, le strutture orizzontali e le strutture della copertura, o dalla documentazione relativa al fabbricato che consenta di ricostruire con oggettività la consistenza preesistente;
  4. d) la conservazione o il ripristino, ove alterato, dell’impianto architettonico, tipologico e distributivo storicizzato;
  5. e) la conservazione o il ripristino degli spazi aperti pertinenziali ivi compresi i muri di cinta e gli accessi;
  6. f) l’introduzione di elementi di isolamento interno ed esterno e della copertura;
  7. g) la conservazione e il consolidamento degli elementi strutturali originari, con possibilità di sostituzione nei soli casi in cui sia dimostrato con l’analisi storico-critica che lo stato di degrado ne rende impossibile il loro recupero con le ordinarie tecniche del restauro;
  8. h) l’eliminazione delle superfetazioni riconosciute incongrue rispetto l’organismo edilizio attraverso l’analisi storico-critica, senza possibilità di recupero delle volumetrie demolite;
  9. i) l’introduzione degli impianti e accessori, senza che questi comportino incremento della superficie esistente, necessari all’assetto funzionale, da collocare in punti compatibili con l’edificio dimostrati tali con l’analisi storico-critica;
  10. j) le opere reversibili indispensabili per lo specifico assetto funzionale e per la variazione del numero delle unità funzionali compatibili con l’assetto tipologico nonché con le caratteristiche architettoniche, strutturali e formali dell’organismo edilizio, ovvero finalizzati al cambiamento della destinazione d’uso fra quelle compatibili con la tipologia insediativa;
  11. k) la possibilità di uso residenziale del sottotetto con possibilità di rinnovo e/o sostituzione degli orizzontamenti anche per la realizzazione di soppalchi che non compromettano le proporzioni architettoniche, e di aperture di finestre a falda nei limiti del 2% della superficie del tetto dell’edificio;
  12. l) la realizzazione di un cordolo perimetrale in occasione del consolidamento della copertura dell’edificio, da ricavarsi all’interno dello spessore della muratura, con il mantenimento delle quote di gronda e di colmo;
  13. m) la possibilità di sostituzione dei collegamenti verticali senza alterazione dello schema distributivo quando ne sia dimostrata l’impossibilità di recupero con l’analisi storico-critica;
  14. n) gli interventi di riapertura di finestre e porte tamponate che riportino l’edificio al suo aspetto originario, nonché di chiusura di eventuali aperture recenti incongrue, previa redazione dell’analisi storico-critica.

3. Non è ammessa la realizzazione di balconi, di pensiline o altri elementi a sbalzo o terrazze a tasca.

4. Gli interventi di tipo Rc dovranno comunque mantenere l’assetto distributivo esistente, compatibilmente con la possibilità di frazionamento; qualora nel progetto di intervento l’assetto distributivo esistente risultasse variato per l’inserimento di nuove o diverse destinazioni, la proposta dovrà essere compatibile con l’organismo edilizio, nel pieno rispetto della sua impostazione e configurazione storico-ambientale, sedimentatasi nel tempo. Gli interventi di tipo Rc su edifici o complessi edilizi può riguardare, anche parti o reperti storici interni od esterni all’immobile, previa redazione della relazione storico-critica, relativa all’edificio o al complesso storico oggetto di intervento, per adeguare coerentemente il restauro alle emergenze segnalate.

Art. 25.4 Interventi di tipo R

1. Gli interventi di tipo R, sono rivolti a trasformare l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

2. Gli interventi di tipo R a seconda del livello di opere che comportano si distinguono in:

  • - interventi R1, R2 ed R3

Art. 25.4.1 Interventi di tipo R1

1. Gli interventi di tipo R1 sono gli interventi rivolti alla sola riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari, nel rispetto dei principali elementi tipologici e dell’impianto distributivo principale del fabbricato, a condizione che non comportino modifica della volumetria complessiva della costruzione né alterazione dei caratteri architettonici e decorativi di valore dell'edificio e degli elementi costituenti arredo urbano. Non possono inoltre comportare modifiche della quota dei solai se riferiti all'impianto originario.

2. Oltre gli interventi di tipo Rc, qualora ritenute compatibili attraverso l’analisi storico-critica, con il tipo R1 sono consentiti:

  1. a) modifiche agli elementi strutturali verticali finalizzati ad una nuova distribuzione ovvero al cambiamento della destinazione d’uso fra quelle compatibili con la tipologia insediativa solo se coerenti con l'impaginato originario e con i caratteri architettonici, tipologici e strutturali dell’edificio;
  2. b) gli interventi di ripristino di porzioni crollate o demolite dell'edificio, purché di modesta entità e purché si tratti di crolli e demolizioni parziali, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, con anche la ricostruzione di coperture e solai parzialmente o totalmente crollati.

3. Nel caso i prospetti siano stati alterati in modo incongruo gli interventi di tipo R possono prevedere il ripristino dei caratteri originari.

4. Sono ammessi interventi di riapertura di porte e finestre esterne tamponate, senza modifica di forma, dimensioni e posizione. Limitatamente agli edifici posti al di fuori del Territorio Urbanizzato e solo nel caso in cui tali interventi sull'originario sistema delle aperture di un edificio o di parte di esso non consenta comunque il cambiamento di destinazione d'uso ammesso dalle presenti norme è consentita la realizzazione delle aperture minime e indispensabili al cambio d’uso. Tali aperture saranno realizzate con forme, materiali, proporzioni, dimensioni e composizione tipica dei prospetti degli edifici rurali in modo da salvaguardare l'integrità compositiva e le originarie caratteristiche architettoniche dell’edificio nel rispetto del disegno complessivo della facciata interessata. Tale disposizione non si applica ai locali igienico-sanitari e in genere a tutti i locali di servizio e accessori.

Art. 25.4.2 Interventi di tipo R2

1. Gli interventi di tipo R2 sono gli interventi che, oltre alla complessiva riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari e dell'edificio del suo insieme previsti per gli interventi di tipo R1, possono comportare la modifica dei caratteri architettonici e decorativi dell'edificio per le parti prive di specifico valore.

2. Oltre gli interventi di tipo R1, gli interventi di tipo R2 comprendono:

  1. a) le modifiche degli elementi verticali strutturali e delle quote dei solai e, in assenza di elementi di specifico valore storico-architettonico e/o tipologico, fino allo svuotamento dell'involucro edilizio. Le nuove quote dei solai devono in ogni caso rispettare l’impaginato delle facciate in modo da non determinare modifiche allo stesso, anche in termini di suddivisione della forometria.
  2. b) la modifica delle aperture esistenti ovvero la realizzazione di nuove aperture necessarie per mantenere o acquisire i requisiti per l’agibilità dell’unità immobiliare, oppure per l’accesso alla stessa, nel rispetto comunque dei caratteri architettonici e decorativi di valore ed a condizione che sia salvaguardata l’integrità compositiva e le originarie caratteristiche architettoniche dell’edificio, attraverso l’utilizzo di forme e dimensioni analoghe o proporzioni conformi a quelle esistenti e senza alterare sostanzialmente l’impaginato presente, sia esso regolare che irregolare;
  3. c) il rialzamento del tetto per l'altezza strettamente necessaria all'adeguamento alle normative antisismiche (in ogni caso non superiore a 30 cm) ed a condizione che la struttura di gronda non presenti caratteristiche di particolare pregio. In ogni caso il rifacimento della struttura di gronda dovrà essere effettuato con le caratteristiche costruttive, tipologiche ed estetiche tipiche del contesto in cui è inserito l’edificio nonché proprie della tipologia architettonica storica cui appartiene l’edificio. La maggiore altezza conseguente al rifacimento delle strutture di copertura e di gronda non può determinare incremento di SE.

3. La modifica dei caratteri architettonici e decorativi dell'edificio per le parti prive di specifico valore dell’edificio deve essere eseguita nel rispetto dei caratteri storici, architettonici e strutturali delle porzioni dell’edificio costituenti la parte originale ovvero caratterizzate da elementi costruttivi e decorativi che per caratteristiche costruttive, tipologiche, insediative ed ambientali sono da tutelare e preservare per le parti significative.

Art. 25.4.3 Interventi di tipo R3

1. Gli interventi di tipo R3 sono gli interventi che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Oltre gli interventi di tipo R2 sono consentiti:

  1. a) la ricomposizione volumetrica di volumi secondari e/o accessori dell’edificio principale mediante la parziale riconfigurazione della sagoma dell’edificio esistente con la ricostruzione in aderenza, anche con diversa area di sedime rispetto all’impianto originario, e/o con contestuale variazione da superficie accessoria a superficie utile e viceversa, a condizione che non sia incrementata la volumetria complessiva originaria dell’edificio e che non si configurino nuovi organismi edilizi capaci di autonomo utilizzo;
  2. b) l’accorpamento funzionale e riorganizzazione planivolumetrica dei corpi di fabbrica secondari e delle costruzioni accessorie legittimamente esistenti nell’area di pertinenza urbanistica dell’edificio, previa demolizione e ricostruzione:
    • -in aderenza all’edificio principale, nel limite massimo del 20% della volumetria complessiva dell’edificio principale ed in modo tale che l'aspetto finale dell'edificio sia unitario dal punto di vista architettonico, anche con contestuale variazione da superficie accessoria a superficie utile, a condizione che non si configurino nuovi organismi edilizi capaci di autonomo utilizzo;
    • -nell’area di pertinenza urbanistica dell’edificio principale, per l’intera volumetria complessiva legittimamente esistente ovvero di quella residua a seguito dell’intervento di cui alla lett. a), a condizione che non si determini variazione da superficie accessoria a superficie utile;
  3. c) la riconfigurazione dei prospetti anche mediante la modifica delle forme e/o delle dimensioni delle aperture esistenti ovvero la realizzazione di nuove aperture, a condizione che sia salvaguardata l’integrità compositiva e sia garantito l’utilizzo di forme e dimensioni analoghe o proporzioni conformi a quelle esistenti al tessuto edilizio di riferimento.

2. Gli interventi di ricomposizione volumetrica e/o di accorpamento funzionale non possono essere finalizzati alla contestuale modifica della destinazione d’uso e/o alla formazione contestuale di nuove unità immobiliari né risultare per caratteristiche dimensionali e configurazione evidentemente determinati per tali scopi.

3. Non concorrono al calcolo della Volumetria Complessiva per la ricomposizione volumetrica ovvero per l’accorpamento funzionale:

  1. a) i manufatti minori quali tettoie, serre, porcilaie, stalletti, pollai, forni, pozzi e similari,
  2. b) i manufatti aventi comunque altezza utile interna inferiore a 2,10 metri, indipendentemente dall’uso che li contraddistingue;
  3. c) i manufatti inconsistenti e/o realizzati con materiali impropri e fatiscenti. Tali manufatti potranno eventualmente essere utilizzati a supporto degli spazi di pertinenza mantenendo la stessa funzione, con interventi di che prevedano la rimozione e sostituzione con materiali analoghi congrui al contesto in cui si inseriscono, senza alcuna alterazione di superficie e altezza.

Art. 25.5 Interventi di tipo Rr

1. Gli interventi di tipo Rr consistono nella completa demolizione dell’edificio e la ricostruzione dello stesso all’interno dell’area di pertinenza urbanistica dell’edificio originario. A seconda delle modalità di ricostruzione degli edifici gli interventi di tipo Rc si distingue in:

  1. a) interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata nel rispetto della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non comportante modifiche di volumetria complessiva, fatte salve esclusivamente le innovazioni per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico e senza incremento di volumetria complessiva;
  2. b) interventi di demolizione e contestuale ricostruzione di edifici esistenti, anche con diversi sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico e senza incrementi di volumetria complessiva;
  3. c) interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione nel rispetto della sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e senza incrementi di volumetria complessiva, fatti salvi gli interventi di cui all’art. 2 della L.R. n. 3/2017;
  4. d) interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione anche con diversa sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico e senza incrementi di volumetria complessiva.

2. Gli interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, demoliti di cui alle lett. c) e d) del comma 1 si riferiscono esclusivamente agli edifici, o parte di essi, demoliti con idoneo titolo edilizio in previsione di una contestuale ricostruzione, che alla data di adozione del Piano Operativo non sia stata avviata o risulti realizzata solo in parte.

3. Fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di distanze, la ricostruzione di edifici demoliti ai sensi della lett. b) nonché la ricostruzione di edifici o parti di essi crollati o demoliti ai sensi della lett. d) del precedente comma 1, dovrà avvenire all’interno dell’area di pertinenza urbanistica dell’edificio originario. L’area di sedime dell’edificio ricostruito dovrà coincidere per almeno il 50% con l’area di sedime dell’edificio originario oggetto di demolizione.

Art. 26. Definizione degli interventi urbanistici ed edilizi di ristrutturazione urbanistica, demolizione, sostituzione edilizia, sopraelevazione e addizione volumetrica

Art. 26.1 Addizione volumetrica

1. Laddove espressamente consentito nella singola sottozona urbanistica ovvero nella singola scheda normativa di cui all’Allegato A, nonché nei limiti ivi previsti, mediante gli interventi di addizione volumetrica possono essere realizzati una tantum:

  • - modifiche alla sagoma delle singole unità immobiliari finalizzate alla realizzazione di addizioni volumetriche e/o funzionali, che non configurino nuovi organismi edilizi che possono essere autonomamente utilizzabili ovvero sopraelevazioni, collocate in aderenza rispetto all’unità immobiliare di riferimento, ivi compresa la realizzazione di ripostigli pertinenziali, accessibili unicamente dall’esterno dell’unità immobiliare di riferimento, realizzati in aderenza all’unità immobiliare di riferimento;
  • - logge e/o porticati, con il lato minore non superiore a 2,40 metri, misurato come distanza tra la parete esterna dell’edificio ed il profilo perimetrale esterno di delimitazione della sagoma del medesimo. Ai fini del computo della volumetria consentita si considera la Superficie Totale (Stot) della loggia e/o del porticato, comprensiva della porzione di superficie non rientrante nella definizione di Superficie Edificabile;
  • - la realizzazione di verande per un massimo del 10% della Superficie Coperta esistente relativa alle singole unità immobiliari legittime alla data di adozione del P.O.;

Gli interventi di cui al presente comma si attuano "una tantum", ovvero con interventi distinti ma, valutati complessivamente nel loro insieme, non possono essere finalizzate alla modifica contestuale della destinazione d’uso e/o alla formazione contestuale di nuove unità immobiliari né risultare per caratteristiche dimensionali e configurazione evidentemente determinanti per tali scopi. Pertanto, sulla stessa unità immobiliare, ovvero sullo stesso edificio di riferimento, possono essere attuati anche più di uno degli interventi sopra elencati ed in tal caso dovrà essere garantita l’organicità del complesso degli interventi di progetto e la compatibilità architettonica con la tipologia edilizia di riferimento. Tali interventi nell’ambito di validità del presente Piano Operativo potranno essere attuati una sola volta per tipologia per unità immobiliare legittima alla data di adozione del P.O..

2. Laddove espressamente consentito nella singola sottozona urbanistica ovvero nella singola scheda normativa di cui all’Allegato A, nonché nei limiti ivi previsti, sono inoltre realizzabili in addizione volumetrica e/o funzionale:

  • - il rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile, anche con contestuale aumento di unità immobiliari. Tale intervento è ammissibile quando l’Altezza Utile media ponderata esistente non sia inferiore a 1,50 metri lineari e l’Altezza Utile media ponderata di progetto non risulti superiore a 2,40 metri misurata, senza considerare eventuali tramezzature. L’altezza dei fronti di progetto non potrà risultare superiore rispetto a quella degli edifici antistanti;
  • - cantine o altri locali totalmente o prevalentemente interrati, non destinati alla presenza di persone, entro il limite del 20% della Volumetria complessiva dell’unità immobiliare esistente di riferimento, esclusivamente compresi entro la proiezione della Superficie coperta del fabbricato;
  • - la costruzione di autorimesse qualora, alla data di adozione del Piano Operativo, l’unità immobiliare di riferimento a destinazione residenziale risulti carente delle dotazioni di parcheggi minima prevista di 1 mq ogni 10 mc di costruzione, considerando anche eventuali autorimesse già esistenti, nella misura massima non superiore alla carenza rispetto alla dotazione minima 1 mq ogni 10 mc di costruzione ed in ogni caso non superiore a 30 mq di superficie interna calpestabile per ogni unità immobiliare a destinazione residenziale. L’autorimessa potrà essere realizzata in aderenza ovvero in posizione distaccata dal fabbricato principale ma comunque ad esso prossima nonché esclusivamente all’intero del resede di riferimento dell’unità immobiliare e legata con vincolo di pertinenzialità a quest’ultima, e potrà essere interrata, seminterrata o fuori terra. Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alle seguenti condizioni:
  • - altezza massima della nuova costruzione non superiore a ml. 2,40;
  • - localizzazione defilata dal fronte principale e, ove possibile, accorpata a realizzazioni analoghe sui lotti confinanti;
  • - localizzazioni interrate o seminterrate potranno essere realizzate solo in presenza di terrapieni o dislivelli esistenti, con minime alterazioni della morfologia dei luoghi;
  • - localizzazioni seminterrate o fuori terra potranno essere realizzate a condizione che l’intervento non determini il superamento del Rapporto di Copertura massimo di 0,50;
  • - stipula di un atto d’obbligo che determini il vincolo di pertinenzialità sopradetto.

3. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 è consentita nel rispetto delle norme sulle distanze, delle dotazioni di parcheggi, del regolamento Edilizio, nonché nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni di cui al Codice del Beni culturali e del Paesaggio, ed in presenza di tutte le seguenti condizioni:

  1. a) gli edifici, siano comunque dotati di approvvigionamento idropotabile e siano dotati di idonei sistemi di smaltimento delle acque reflue, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
  2. b) gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti.
  3. c) sulla stessa unità immobiliare possono essere attuati anche più di uno degli interventi elencati al comma 1 ovvero al comma 2, ma sempre nel rispetto dei limiti e dei parametri dimensionali previsti nel presente articolo nonché nella singola sottozona urbanistica ovvero nel singolo sottosistema territoriale per gli interventi di cui al comma 1 per gli interventi ivi disciplinati;
  4. d) dovrà essere garantita l’organicità del complesso degli interventi di progetto e la compatibilità architettonica con la tipologia edilizia di riferimento in particolare e con il tessuto urbanistico di riferimento in generale. A tal fine dovrà essere presentato un progetto generale esteso all'intera unità edilizia ivi compresa la correlata area di pertinenza urbanistica, nel quale sia documentato lo stato dei diversi manufatti esistenti legittimi e la loro consistenza plano-volumetrica, il progetto di riorganizzazione planivolumetrica complessiva delle volumetrie esistenti e delle addizioni ammesse ivi comprese le sistemazioni esterne.

Art. 26.2 Recupero dei sottotetti

1. Gli interventi di recupero abitativo dei sottotetti esistenti, disciplinati dal presente articolo, devono essere realizzati in conformità con le disposizioni di cui alla L.R. 8 Febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti).

2. Ai fini dell’applicazione dell’art. 3 c. 6 della L.R. 5/2010, si considerano prestazioni analoghe a quelle derivanti dall’applicazione delle norme igienico-sanitarie statali, quelle ottenute garantendo il rispetto di tutti i requisiti minimi obbligatori di seguito elencati:

  • - In caso di altezza media inferiore a ml. 2,70 la superficie utile abitabile o agibile (Sua) deve essere proporzionalmente aumentata in modo tale che la cubatura dei singoli vani non sia inferiore al prodotto tra superficie minima ed altezza minima prescritti dal D.M. 5/7/1975 (esempio: mc. 24,30 per la camera singola e per la cucina e mc. 37,80 per la camera doppia ed il soggiorno);
  • - In materia di aerazione i sottotetti sono assoggettati alle stesse disposizioni dettate dalla disciplina comunale per i piani sottostanti. Nel caso di dimostrata impossibilità di utilizzare aperture ubicate in pareti esterne, sono consentite aperture su falde;
  • - (ove tecnicamente possibile) può essere prevista l’integrazione delle aperture collocate in copertura con aperture supplementari - quali finestre sulle pareti verticali esterne, abbaini, lucernari apribili – al fine di incrementare il rapporto aero-illuminante anche oltre il parametro minimo di 1/16 previsto dalla Legge Regionale;
  • - Nel caso in cui il rapporto aeroilluminante dei locali sia inferiore ad 1/14 devono essere garantiti minimo due ricambi d’aria/ora del volume del locale, anche mediante impianti meccanizzati di immissione ed estrazione di area trattata;
  • - Nel caso in cui spazi di altezza inferiore ai minimi individuati dalla L.R. 5/2010 (ml. 1,50) siano in corrispondenza delle fonti di luce diretta (esistenti o realizzate) la superficie di tali spazi concorre al calcolo del rapporto areoilluminante;
  • - Coibentazione termica della copertura, nel rispetto dei requisiti minimi dei locali di abitazione;
  • - Estrazione meccanica dei fumi e dei vapori di eventuali locali cucina o angoli-cottura.

Art. 26.3 Interventi pertinenziali

1. Su tutto il territorio comunale, salvo specifiche limitazioni delle singole sottozone, nelle aree di pertinenza degli edifici o complessi edilizi a destinazione residenziale ovvero a destinazione agricola e funzioni connesse, e negli edifici residenziali compresi all’interno delle Schede normative di cui all’Allegato A, è consentita la realizzazione di:

  1. a) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque completamente interrate, volumi tecnici interrati e locali tombati consimili, ivi compresi muri di cinta e recinzioni, ingressi carrabili e pedonali, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Edilizio vigente;
  2. b) aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero attraverso l’installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, quali:
    • - posa in opera di arredi da giardino quali barbecue prefabbricati di limitate dimensioni, fontane, muretti, sculture, fioriere, panche e assimilabili, ivi compresi barbecue in muratura avente superficie del basamento non superiore a 2 metri quadrati e altezza misurata nel colmo della copertura, ovvero dell’estradosso della canna fumaria, non superiore a 2,50 metri;
    • - gazebi non stabilmente infissi al suolo avente dimensioni non superiori al 10% della Superficie Coperta dell’unità immobiliare;
    • - giochi per bambini e spazi di gioco in genere;
    • - pergolati semplicemente infissi al suolo, anche con plinti di sostegno in calcestruzzo, anche a copertura di parcheggi pertinenziali all’aperto e/o a supporto di moduli fotovoltaici laddove è consentita l’installazione degli stessi dalle presenti norme, purché sia garantita la permeabilità della copertura, aventi le seguenti dimensioni:
      • - fino a 12 mq. di superficie coperta per i fabbricati la cui Superficie Coperta risulti inferiore a 40 mq;
      • - non superiori al 30% della Superficie Coperta dell’unità immobiliare per i fabbricati la cui Superficie Coperta risulti superiore a 40 mq;
    • - ricovero per animali domestici da cortile di dimensioni non superiori a 1,5 metri quadrati e altezza non superiore a 1,20 metri, voliere e assimilati;
    • - sbarre, separatori, dissuasori e simili;
  3. c) manufatti di servizio in legno ad un solo livello, privi di fondazione e semplicemente appoggiati o ancorati a terra, anche su base in calcestruzzo armato o con plinti di sostegno in calcestruzzo, quali casette in legno, ovvero tettoie, sprovviste di dotazioni atte a consentire la permanenza anche saltuaria delle persone nonché sprovviste di allaccio ai pubblici servizi (acqua, luce e gas), avente una superficie coperta non superiore a 9 metri quadrati, tetto a capanna con altezza in gronda non superiore a 2,20 metri, realizzate in legno o con altro materiale leggero, diverso dalla muratura. Tali manufatti se da realizzare nel territorio rurale, non potranno prevedere la base in calcestruzzo armato.
  4. d) una piscina scoperta per unità immobiliare con le caratteristiche di cui al successivo comma 7.

2. La realizzazione dei manufatti di cui al comma 1, lett. b), c), d), è comunque subordinata alla dimostrazione dell’assenza o della presenza in quantità minore di quella prevista per i manufatti ad essi equiparabili nell’area di pertinenza delle unità immobiliari nel caso di area di pertinenza esclusiva ovvero dell’edificio o complesso edilizio nel caso di area di pertinenza a comune, ed a condizione che sia comunque garantito, tenuto conto delle preesistenze e dell’intervento di progetto, riferito all’area di pertinenza urbanistica, inferiore:

  • - a quello stabilito per gli edifici gli edifici classificati re e cs;
  • - a quello stabilito dalle norme di zona omogenea cui appartengono i restanti edifici.

3. Nelle aree di pertinenza degli edifici o complessi edilizi a destinazione industriale/artigianale, direzionale e di servizio situati all’interno del perimetro del Territorio Urbanizzato, oltre agli interventi di cui al comma 1, lett. a), è consentita la realizzazione di:

  • - manufatti di servizio in legno o in acciaio ad un solo livello, privi di fondazione e semplicemente appoggiati o ancorati a terra, anche su base in calcestruzzo armato o con plinti di sostegno in calcestruzzo, sprovvisti di dotazioni atte a consentire lo svolgimento di attività produttive e/o di servizio nonché sprovvisti di dotazioni atte a consentire la permanenza anche saltuaria delle persone, sprovvisti altresì di allaccio ai pubblici servizi (acqua, luce e gas), avente una superficie coperta non superiore a 30 metri quadrati, con altezza in gronda non superiore a 3,50 metri;
  • - tettoie per ricovero per autovetture, semplicemente infisse al suolo, anche mediante plinti di sostegno in calcestruzzo, aventi una superficie misurata all’esterno delle strutture verticali non superiore al 30% della Superficie Coperta per ciascuna singola unità immobiliare, e comunque non superiore a 60 metri quadrati per ciascuna singola unità immobiliare. La tettoia potrà essere utilizzata anche in funzione di supporto di moduli fotovoltaici.

4. La realizzazione dei manufatti di cui al comma 3 è comunque subordinata alla dimostrazione dell’assenza o della presenza in quantità minore di quella prevista per i manufatti ad essi equiparabili nell’area di pertinenza delle unità immobiliari. Nel caso di area di pertinenza a comune di più unità immobiliari, fermo restando i limiti dimensionali di cui al comma 3, i manufatti potranno essere realizzati previa autorizzazione di tutti i proprietari dell’area a comune.

5. Nelle aree di pertinenza degli edifici o complessi edilizi a destinazione turistico-ricettiva, oltre agli interventi di cui al comma 1, lett. a) e lett. b), è consentita la realizzazione di:

  • - una piscina scoperta con le caratteristiche di cui al successivo comma 7;
  • - manufatti in legno o in acciaio ad un solo livello, privi di fondazione e semplicemente appoggiati o ancorati a terra anche su base in calcestruzzo armato o con plinti di sostegno in calcestruzzo, finalizzati allo svolgimento di attività collaterali all’esercizio stesso, quali degustazioni di prodotti tipici, somministrazione di prodotti all’aperto e similari, avente una superficie coperta non superiore a 40 metri quadrati, copertura a capanna, altezza massima in gronda non superiore a 2,40 metri;
  • - gazebi di dimensioni superiori a quanto indicato al precedente comma 1, lett. b), tali ad ospitare i posti consentiti dalla cucina interna all’attività turistico-ricettiva.

6. La realizzazione dei manufatti di cui al comma 5 è comunque subordinata alla dimostrazione dell’assenza o della presenza in quantità minore di quella prevista per i manufatti ad essi equiparabili nell’area di pertinenza delle unità immobiliari nel caso di area di pertinenza esclusiva ovvero dell’edificio o complesso edilizio nel caso di area di pertinenza a comune, ed a condizione che sia comunque garantito, tenuto conto delle preesistenze e dell’intervento di progetto, un indice di copertura inferiore al 40% valutato nell’area di pertinenza urbanistica dell’unità immobiliare.

7. Le piscine scoperte, da realizzare nelle aree di pertinenza esclusiva, dovranno avere le seguenti caratteristiche, salvo specifiche limitazioni delle sottozone:

  • - dovranno avere una superficie dello specchio d’acqua non superiore a 72 mq per la destinazione residenziale, e 140 mq per la destinazione turistico-ricettiva. Nel caso di area di pertinenza comune a più unità immobiliari è consentita la realizzazione di un unico impianto, previo assenso di tutti i proprietari, avente una superficie dello specchio d’acqua non superiore a 100 metri quadrati.
  • - la piscina dovrà essere quasi completamente interrata, limitando la parte fuori terra per soli 50 cm dal piano di campagna;
  • - non dovranno comportare sensibili trasformazioni planoaltimetriche alla giacitura dei terreni: nel caso di terreni in pendenza, i movimenti di terra necessari alla sistemazione devono essere al massimo dell’ordine di 1 m. in più o in meno rispetto al piano di campagna rilevato prima dell’intervento (pendenza certificata dal rilievo quotato, da allegare al progetto e dimostrazione che scavo o riporto non presentino altezza superiore a 1 m.);
  • - non dovranno prevedere la demolizione di sistemazioni agrarie storiche o tradizionali (muri a secco, muri di contenimento in pietra, terrazzamenti, ciglioni, viabilità campestre, rete drenante superficiale);
  • - non prevedano volumetrie che fuoriescano dal profilo originario del terreno, salvo per quanto indicato per la piscina ai punti precedenti;
  • - garantiscano un corretto inserimento paesaggistico mediante soluzioni morfologiche, localizzazioni e sistemazioni a verde delle aree circostanti coerenti con la semiologia dei luoghi, rispettando in particolare i segni della tessitura territoriale (allineamenti con muri a retta, balzi, filari, siepi, etc.) e gli assetti vegetazionali esistenti;
  • - vengano realizzate nell’ambito dell’area di pertinenza e comunque ad una distanza massima di 50 ml. dagli edifici esistenti;
  • - il colore del fondo della piscina dovrà ricordare prevalentemente i colori della terra; sono ammesse colorazioni diverse se adeguatamente motivate nell’ambito del progetto;
  • - è vietata la copertura delle piscine, ivi compresa l’installazione di coperture telescopiche e/o stagionali. E’ consentita unicamente la copertura con teli. La colorazione dei teli e dell’interno della vasca dovrà essere preventivamente concordata con l’Ufficio Tecnico;
  • - i locali tecnici per gli impianti di filtrazione potranno essere interrati di dimensioni strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio del complesso edilizio, dell’edificio o dell’unità immobiliare, e comunque di dimensioni di superficie coperta limitata alle strette necessità in base alle esigenze tecnologiche dell’impianto da realizzare, e altezza non superiore a 2,20 metri, realizzato nell’area di pertinenza dello stesso;
  • - le superfici pavimentate intorno alle piscine dovranno essere realizzate in materiale tradizionale e naturale quale laterizio, legno, pietra e dovranno essere limitate, per la parte non permeabile, a 2 ml. dal bordo della piscina;
  • - le piscine dovranno avere una distanza non inferiore di 5 ml. dal confine di proprietà.

8. Laddove espressamente consentito nella singola sottozona urbanistica ovvero nella singola scheda normativa di cui all’allegato A, nonché nei limiti ivi previsti, mediante gli interventi pertinenziali possono essere realizzati una tantum:

  1. a) realizzazione, all’interno del resede di riferimento, di una superficie accessoria non superiore al 20% della SE esistente e altezza massima in gronda non superiore a 2,40 metri;, ivi compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all’interno del resede di riferimento.
  2. b) tettoie libere su due o tre lati e, per i restanti, posta in aderenza all’unità immobiliare di riferimento, dalla quale può avere anche accesso diretto, configurata come struttura obiettivamente distinta dal fabbricato principale dal punto di vista morfotipologico o strutturale, con superficie coperta non superiore al 10% della Superficie Edificabile esistente dell’unità immobiliare di riferimento e altezza massima in gronda non superiore a 2,20 metri.

9. Laddove espressamente consentito nella singola sottozona urbanistica ovvero nella singola scheda normativa di cui all’allegato A, sono ammesse strutture pertinenziali per lo sport e il tempo libero, quali campi da tennis, campi da padel, minigolf e similari, nella quantità e caratteristiche disciplinate in ogni sottozona.

Art. 26.4 Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche

1. Laddove espressamente consentito nella singola sottozona urbanistica ovvero nella singola scheda normativa sono ammessi gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità.

Art. 26.5 Sostituzione edilizia

1. Gli interventi di sostituzione edilizia sono quelli rivolti alla demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti anche con contestuale incremento di volumetria complessiva, diversi dagli interventi di tipo Rr (art. 25.5 delle NTA). Tali interventi non determinano modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e non rendono necessari interventi, se non di adeguamento delle opere di urbanizzazione. Essi possono comportare una diversa collocazione dell'edificio ricostruito rispetto a quello preesistente.

2. Gli interventi di sostituzione edilizia devono essere collocati all’interno dell’area di pertinenza di cui al successivo art.51.1, nel caso di interventi in zona agricola e all’interno del lotto di riferimento in caso di intervento all’interno del territorio urbanizzato.

3. Ove non diversamente disciplinato nelle singole sottozone, qualora sia ammesso l’intervento di sostituzione edilizia la Superficie Edificabile ricostruibile è data dalla sommatoria della Superficie Edificata esistente incrementata della percentuale prevista per le addizioni funzionali per ciascuna singola sottozona.

Art. 26.6 Ristrutturazione urbanistica

1. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Ultima modifica Lunedì, 9 Febbraio, 2026 - 15:05