Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 52. Disciplina degli interventi nei nuclei storici, nuclei rurali e dei relativi ambiti di pertinenza

1. Ai sensi di quanto disposto dall’art.34 del P.S.I., nella tavola 2.n° “Disciplina del territorio rurale” sono individuati i nuclei storici, i nuclei rurali e i relativi ambiti di pertinenza.

2. Per i nuclei storici e i nuclei rurali sono ammessi gli interventi, le destinazioni d’uso e le disposizioni di cui alla specifica scheda normativa di cui all’Allegato A.

3. All’interno degli ambiti di pertinenza dei nuclei storici e nuclei rurali del presente articolo sono ammessi tutti gli interventi previsti dalle zone urbanistiche di cui al Titolo V delle presenti NTA, e con le seguenti prescrizioni generali:

  • - dovrà essere garantita la coerenza con l’assetto morfologico urbano di impianto del nucleo storico o nucleo rurale, il mantenimento dei caratteri tipologici e architettonici di impianto storico degli edifici e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a tecnologie e materiali moderni, coerenti con il contesto rurale e con i valori espressi dall’edilizia locale;
  • - dovrà essere garantita la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi aperti di impianto storico evitandone la frammentazione e l’introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico;
  • - dovranno essere conservati e riqualificati gli spazi e le aree libere e quelle a verde a margine degli edifici o intercluse nel tessuto del nucleo, mantenendone i caratteri e le qualità distintive (arredi, corredi vegetazionali, pavimentazioni, percorsi);
  • - dovranno essere mantenuti gli accessi storici ai nuclei rurali e le relative opere di arredo;
  • - dovrà essere conservato il valore identitario dello skyline del nucleo storico o del nucleo rurale;
  • - è vietata l’installazione di impianti solari termici in posizioni tali da alterare la percezione di unitarietà delle coperture del nucleo storico o del nucleo rurale;
  • - dovranno essere mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria storica, e i manufatti che costituiscono valore storico-culturale;
  • - dovranno essere mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);
  • - dovranno essere mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali, sul paesaggio;
  • - le nuove volumetrie dovranno essere armoniche per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale;
  • - dovrà essere garantita qualità insediativa attraverso un’articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva;
  • - le nuove aree di sosta e parcheggio, nonché i posti auto scoperti o interrati, dovranno essere elaborate sulla base di progetti di integrazione paesaggistica, e non dovranno compromettere l’integrità della percezione visiva da e verso la città storica e le emergenze, garantendo il mantenimento di ampie superfici permeabili.

Art. 53. Disciplina degli ambiti periurbani

1. Gli ambiti periurbani, come definiti dall’art.18 del P.S.I. sono aree in fregio al territorio urbanizzato e si tratta generalmente di tessuti agrari incolti o promiscui, di aree dismesse da riqualificare e da boschetti residuali.

2. In queste aree il Piano Operativo persegue:

  • - il riordino e la riqualificazione paesaggistica e ambientale del margine fra gli insediamenti urbani ed il territorio rurale;
  • - la salvaguardia delle permanenze del paesaggio agrario storico sia della pianura che della collina e la tutela delle testimonianze di valore storico documentale (viabilità storica ed opere d'arte connesse, recinzioni e opere di confinamento anche con elementi vegetali, muri a secco, edifici storici e documenti di cultura religiosa e materiale);
  • - la tutela della funzione ecologica che queste aree svolgono anche attraverso la diffusa presenza di elementi di naturalità: frange di bosco, elementi arborei di pregio, siepi e filari, aree aperte, corsi d'acqua e vegetazione ripariale;
  • - il sostegno delle attività agricole e la promozione di un'agricoltura multifunzionale, fortemente integrata con gli insediamenti urbani e finalizzata alla conservazione dei valori paesaggistici, ambientali e sociali di queste aree.

3. In queste aree valgono le seguenti prescrizioni:

  • - non è ammessa la costruzione di nuovi edifici agricoli ad uso abitativo, mentre i nuovi annessi e manufatti agricoli, indicati al successivo comma 5, devono essere realizzati nel rispetto dei valori paesaggistici e ambientali di queste aree;
  • - gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ancorchè privo di valore, devono mirare a conservare e, se alterati, a ripristinare i caratteri tipici dell'edilizia rurale;
  • - ogni intervento di trasformazione deve garantire la conservazione del paesaggio agrario storico e delle diffuse testimonianze di valore storico documentale;
  • - sono vietate le discariche nonché la formazione di depositi all'aperto;
  • - tutti gli interventi di trasformazione debbono essere corredati di un'analisi progettuale che dimostri il rispetto delle caratteristiche dei luoghi o il loro miglioramento dal punto di vista idraulico, tecnico-agronomico e paesistico-ambientale.

DESTINAZIONI D’USO

4. Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:

  • - attività agricole;
  • - residenza per i fabbricati esistenti;
  • - commerciale al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato; somministrazione di alimenti e bevande; vendita della stampa;
  • - turistico-ricettive limitatamente alle strutture compatibili con il contesto rurale tipo:
    piccoli alberghi e dimore d’epoca, agricampeggio e aree di sosta per turismo itinerante, strutture extra-alberghiere per l’accoglienza collettiva;
  • - attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico utili alla permanenza degli insediamenti esistenti, all’esercizio delle attività agricole ed alla valorizzazione turistica del territorio.

INTERVENTI AMMESSI

5.Edifici a destinazione d'uso agricola
Nelle nuove costruzioni e manufatti a destinazione d'uso agricola di cui all'art. 49, sono ammessi esclusivamente:

  • -Manufatti aziendali temporanei e di serre temporanee per periodi non superiori a due anni, di cui all’art.49.2 comma 1 lettera a), da realizzare con le caratteristiche di cui all’art.49.2.1 delle presenti norme;
  • -Manufatti aziendali e di serre temporanee per periodi superiore ai due anni di cui all’art.49.2 comma 1 lettera b), da realizzare con le caratteristiche di cui all’art.49.2.2 delle presenti norme;
  • -Manufatti aziendali non temporanei di cui all’art.49.2 comma 1 lettera c), da realizzare con le caratteristiche di cui all’art.49.2.3 delle presenti norme, ad eccezione di ricovero o allevamento di animali;
  • -Annessi agricoli di cui all’art.49.2 comma 1 lettera d), da realizzare con le caratteristiche di cui all’art.49.2.4 delle presenti norme, ad eccezione di ricovero o allevamento di animali;
  • - Manufatti per l’attività agricola amatoriale e per il ricovero degli animali domestici di cui all’art. 49.3.

6. Edifici a destinazione d'uso non agricola
Sugli edifici esistenti, sono ammessi tutti gli interventi di cui agli artt.25 e 26 ad eccezione di:

  • - sostituzione edilizia (art. 26.5);
  • - ristrutturazione urbanistica (art. 26.6).

7. Orti sociali
In queste aree è consentita la realizzazione di orti sociali e strutture simili senza che questo costituisca variante del Piano Operativo. Il progetto delle relative opere e sistemazioni deve essere approvato dalla Giunta Comunale: in detto progetto sono definite le dimensioni e le caratteristiche di piccoli annessi in legno od altri materiali leggeri che possono essere realizzati a servizio di tali aree.

Art. 54. Disciplina degli interventi nelle aree di cui all’art.64 comma 1 lettera d) della L.R.65/2014

Art. 54.1 Zone per impianti produttivi singoli in territorio agricolo – D_SR n°

1. Sono aree occupate da più complessi produttivi o da piattaforme produttive, totalmente o parzialmente edificate ricadenti nel territorio rurale che, pur ospitando funzioni o attività produttive non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato ai sensi dell’art. 64 comma 6 della L.R.T. n. 65/2014.

2. In queste zone, individuate nelle Tavole n. 2.n° Disciplina del territorio rurale con specifico perimetro ed etichetta D_SR n°, sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nonché l’ampliamento nella misura massima del 20% delle SE esistente.

3. L’altezza massima in tali zone è 11 ml e potrà essere derogata da apposita deliberazione della Giunta Comunale per compravate esigenze di realizzazione di volumi tecnici funzionali all’attività produttiva o per altri fabbricati.

4. Al fine di garantire la compatibilità degli interventi con i valori ambientali e paesaggistici del contesto rurale di riferimento, si dovrà garantire:

  1. a) modifiche alla morfologia del terreno limitate solo sistemazione planimetrica degli edifici senza sensibili alterazione delle quote esistenti;
  2. b) adeguati criteri di progettazione e conseguenti misure di mitigazione e/o compensazione;
  3. c) l’utilizzo di coloriture e materiali di finitura che migliorino l’inserimento degli edifici nel contesto in particolare per spezzare grandi volumi in campi visivi minori e per garantire l’integrazione con determinate specificità del paesaggio, specie per la visione d’alto;
  4. d) la sistemazione con messa a dimora di specie autoctone ed ecotipi locali (ove disponibili) nelle zone di confine del lotto contermini con l’area.

5. Nell’ambito D_SR n° sono ammesse le destinazione d’uso previste nelle zone D salvo la destinazione commerciale.

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L’AMBITO D_SR n°1

6. Non sono attuabili gli interventi di ampliamento di cui al comma 2 nonché tutti gli interventi in contrasto con l’assetto complessivo dell’area come rappresentato nella tavola 2.n° “Disciplina del territorio rurale” del PO, finché non saranno realizzati e ceduti i parcheggi pubblici all’Amministrazione Comunale secondo le quantità e posizioni stabilite dalla Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 26/03/2003. La disposizione dei parcheggi pubblici e delle opere pubbliche correlate potrà essere modificata su proposta dei soggetti interessati e facenti parte dell’area, tramite un progetto che assume le caratteristiche di cui all’art. 12 delle presenti norme (PUC), che può prevedere la ridistribuzione delle opere di urbanizzazione previste all’interno dell’area, purché venga rispettata la quantità totale delle stesse stabilita dalla Delibera G.C. sopra richiamata. In questo caso il PUC dovrà prevedere una nuova convenzione nella quale saranno stabilite le modalità di attuazione e cessione delle opere pubbliche previste anche considerando quelle già parzialmente realizzate. Tale modifica non costituirà Variante al Piano Operativo.

Art. 54.2 Aree per deposito materiali esistenti in zona agricola - De

1. Tali zone individuano aree destinate al deposito di materiali vari, quali materiali e attrezzature per l’edilizia, cernita e commercializzazione di inerti e materiali edili, deposito e rimessaggio di autovetture e affini, attrezzature per campeggio e materiali simili ricadenti nel territorio rurale che, pur ospitando funzioni o attività produttive non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato ai sensi dell’art. 64 comma 6 della L.R.T. n. 65/2014.

2. Nelle zone sono ammesse esclusivamente le destinazioni d’uso produttive e commerciali

3. In tali zone è consentito l’intervento diretto; nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica è prescritta la redazione di un piano di recupero, nel rispetto dei parametri urbanistici esistenti.

4. Sono ammessi i seguenti interventi edilizi:

  • - Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione urbanistica;
  • - Interventi di nuova costruzione relativi a nuova costruzione di edifici a servizio delle attività e tettoie nel rispetto dei seguenti indici:
  • -Indice di copertura massimo 5% della SF con un massimo di 400 mq di SC.
  • -Altezza massima dei fronti 5 mt. fuori terra
  • -Parcheggi privati 7,5 mq./100 mq. di superficie

5. Per tali zone valgono le seguenti disposizioni:

  • - E’ escluso l’accesso diretto dalla viabilità di interesse sovracomunale,
  • - L’uso di tali zone è sottoposto a permesso di costruire, salvo diverse disposizioni del Regolamento Edilizio.
  • - L’istanza per il permesso di costruire deve essere corredata da un progetto comprendente l’individuazione della viabilità interna, dei piazzali, delle aree destinate a parcheggio entro e fuori la recinzione nella misura minima di cui al comma 4, i sistemi di scarico delle acque piovane.

6. Le aree adibite a deposito di materiali da costruzione, inerti, materiali di riciclo e simili dovranno essere preferibilmente schermate verso l’esterno con barriere vegetali.

Art. 54.3 Attività turistiche in zona agricola -T

1. Sono attrezzature o complessi edilizi a destinazione turistico-ricettiva ricadenti nel territorio rurale che, pur ospitando funzioni turistiche, non costituiscono territorio urbanizzato ai sensi dell’art. 64 comma 6 della L.R.T. n. 65/2014.

2. Su tali aree sono ammessi gli interventi, le destinazioni d’uso e le disposizioni per le zone TR di cui all’art. 36.3, salvo quanto indicato nelle specifiche scheda normativa di cui all’Allegato A. Le disposizioni indicate nella scheda normativa prevalgono su quelle generiche della zona TR.

3. Sulle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti a destinazione turistico-ricettiva, appositamente indicate come Ta, fino alla vigenza del PRP approvato con DCC 82 del 05.05.2009 e sua successiva Variante approvata con Del C.C. n. 6/2025, sono attuabili gli interventi previsti dal suddetto PRP. Per detti fabbricati sono state definite apposite schede normative di cui al precedente art.34 , che in questi casi sono da ritenersi di carattere conoscitivo, salvo che per gli interventi previsti sul patrimonio edilizio esistente alla decadenza del PRP.

Art. 54.4 Campagna abitata - TR10

1. Sono tessuti edificati a bassa densità che si integrano allo spazio rurale, per tipologie edilizie e trattamento degli spazi di pertinenza che li connotano, con persistenza del legame tra comunità insediata ed attività agrosilvopastorali.

2. Per i fabbricati esistenti sono ammessi interventi di riqualificazione di tipo 3 (rq3) di cui all’art. 31 comma 5, salvo specifiche disposizioni riportate nella scheda normativa di cui all’Allegato A. Le disposizioni indicate nella scheda normativa prevalgono su quelle generiche della zona TR10.

Art. 54.5 Campagna urbanizzata - TR11

1. Sono tessuti pianificati in territorio rurale prevalentemente originati da progetti unitari e destinati prevalentemente a residenza.

2. Gli ambiti perimetrati Campagna Urbanizzata TR11 nelle tavole 2.n° “Disciplina del territorio rurale” si qualificano con un tessuto edilizio prevalentemente residenziale e una struttura urbanistica che richiama al tessuto urbano invece che al contesto rurale.

3. All’interno delle aree individuate come Campagna Urbanizzata TR11 è consentita la destinazione d’uso residenziale, commerciale limitatamente agli esercizi di vicinato e turistico-ricettiva.

4. Per gli edifici esistenti, nel rispetto del rapporto di copertura massimo pari al 0,40%, sono ammessi gli interventi di:

  • - tipo M1 (art. 25.1);
  • - tipo M2 (art. 25.2);
  • - tipo Rc (art. 25.3);
  • - tipo R (art. 25.4);
  • - tipo Rr (art. 25.5);
  • - sostituzione edilizia (art. 26.5).
Ultima modifica Lunedì, 9 Febbraio, 2026 - 15:05