Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 51. Disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente

1. Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ricadenti all’interno di aree a vincolo paesaggistico, devono rispettare le prescrizioni che riguardano il bene tutelato di cui all’Elaborato 8B Disciplina dei Beni Paesaggistici del PIT-PPR.

Art. 51.1 Aree di pertinenza degli edifici

1. L’area di pertinenza che costituisce il perimetro della Scheda Normativa di cui all’allegato A, individua l’area circostante i fabbricati, ovvero lo spazio legato all’edificio o al complesso da relazioni di complementarietà e di continuità fisica e formale,costituendo servizio funzionale all’uso principale ospitato. Sono inclusi nelle aree di pertinenza degli edifici i cortili, le aie, i giardini, i complessi vegetazionali ornamentali, gli orti domestici, i parcheggi, gli spazi di sosta e simili, sia che siano relativi alle attività agricole o meno.

2. Le perimetrazioni individuate nelle Tav. n. 2.n° e 3.n° sono da considerarsi come definizione di riferimento dell’area di pertinenza per tali contesti. I progetti edilizi potranno ridefinire tale perimetro, sulla base di opportuni approfondimenti conoscitivi e adeguate motivazioni anche con riferimento alle disposizioni dell’art. 83 della L.R. 65/2014.

3. I progetti edilizi riguardanti fabbricati non oggetto di scheda normativa o per i quali non sia stata individuata l’area di pertinenza, dovranno preliminarmente definire tale perimetrazione utilizzando i criteri di cui al precedente comma 1. In tali aree di pertinenza sono ammessi interventi di riassetto dell’area di cui al comma 4 dell’art. 34 delle presenti NTA.

Art. 51.2 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso agricola

1. Salvo le ulteriori specificazioni contenute negli elaborati grafici e/o all'interno delle singole sottozone e alle categorie d’intervento di cui all’art.25 e 26 delle presenti norme, sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola , quando non comportino mutamento della destinazione d'uso agricola, sono sempre consentiti, in conformità alla normativa specifica di cui agli articoli seguenti, gli interventi di cui all’art.71 della L.R.65/2014 e s.m.i..

Art. 51.3 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola

Art. 51.3.1 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso residenziale non agricola

1. Salvo ulteriori specificazioni relative alle singole zone e/o contenute negli elaborati grafici, e alle categorie di intervento di cui all’art.25 e 26 delle presenti norme, sugli edifici mono o bifamiliari con destinazione d'uso residenziale, non ricomprese all’interno di Scheda Normativa di cui all’allegato A, ad esclusione di quelli oggetto di cambio di destinazione d’uso di cui al successivo art. 51.4, sono ammessi, purché non comportino un aumento delle unità abitative, ampliamenti "una tantum" fino ad una superficie edificabile pari a 120 mq e comunque in misura non superiore ai 60 mq di superficie edificabile per unità immobiliare.

2. Per unità immobiliari aventi superficie edificabile superiore a mq. 120 e fino a mq. 160, ad esclusione di quelli oggetto di cambio di destinazione d’uso di cui al successivo art. 51.4, sono ammessi ampliamenti “una-tantum” di 15 mq di Superficie Edificabile, senza aumento del numero delle unità abitative.

3. Sono ammessi locali interrati, da realizzare nell’ambito di pertinenza del fabbricato principale, nella misura massima di superficie accessoria del 15% della SE del fabbricato. Nel caso di interventi di tipo Rr (art. 25.5 delle NTA) o Sostituzione Edilizia è consentito la realizzazione di un locale interrato nei limiti della sagoma del fabbricato fuori terra. Tali locali, dovranno avere un’altezza utile non superiore a 2,40 mt. e non dovranno avere caratteristiche tipologiche ed impiantistiche tali da consentire la permanenza continuativa di persone. I locali potranno essere adibiti a sgombero e rimessa. Non è consentita la realizzazione di autorimesse o di rampe funzionali alla rimessa di automezzi al fine di tutelare le tipologie rurali.

4. E’ inoltre consentita la realizzazione di locali tecnici, atti ad ospitare la parte impiantistica delle abitazioni, per una superficie accessoria massima di 6 mq, altezza massima di 2,40 da realizzare preferibilmente interrati o seminterrati

5. Le consistenze di cui ai precedenti commi sono calcolate alla data di adozione delle presenti norme.

6. le distanze minime da rispettare per gli ampliamenti previsti non devono essere inferiori a:

  • - metri 10 da abitazioni;
  • - metri 5 dal confine;
  • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.

7. Caratteristiche costruttive e prescrizioni per la realizzazione degli interventi:

  1. a) Gli ampliamenti sopra previsti dovranno avere caratteristiche tipologiche coerenti con il fabbricato esistente e con il contesto agricolo paesaggistico esistente;
  2. b) L’eventuale intonaco esterno deve essere di tipo civile, con possibilità in facciata di utilizzare parti in mattoni o pietra locale a faccia-vista
  3. c) la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità escludendo il ricorso all’uso dell’asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente essenze arboree o arbustive autoctone; sono ammessi inoltre interventi pertinenziali di cui all’art. 26.3 commi 7 e 9 nel numero massimo di 1 piscina e n. 1 campo da gioco per tipologia a pertinenza, prevedendo localizzazioni a basso impatto visivo che non interferiscano con la percezione del complesso rurale principale;

8. Per tali fabbricati, è ammesso il frazionamento delle unità immobiliari, a condizione che vengano realizzate nuove unità non inferiori a 55 mq. di SE. Tali interventi non sono cumulabili con quelli di ampliamento sopra previsti e non possono essere applicati ai fabbricati che hanno già usufruito di ampliamenti una tantum.

9. Per gli edifici esistenti già destinati a civile abitazione alla data di adozione del presente POC, sono consentiti gli interventi pertinenziali di cui all’art. 26.3 comma 8.

Art. 51.4 Mutamento delle destinazioni d'uso di edifici in zona agricola

1. Gli interventi edilizi che comportano mutamento della destinazione d'uso degli edifici presenti e comunque legittimati in zona agricola, sono regolati, salvo più restrittivi limiti e prescrizioni di zona, dalla legislazione vigente in materia e dalle presenti norme.

2. Le nuove unità immobiliari residenziali derivanti da eventuali frazionamenti non potranno in ogni caso prevedere una SE inferiore a 55 mq..

3. E’ consentita la deruralizzazione di abitazioni rurali a prescindere dalla superficie, in caso di frazionamento la SE di ciascuna unità immobiliare non dovrà essere inferiore a 55 mq

4. Gli edifici rurali, compresi quelli ad uso abitativo, con inizio lavori antecedente al 15 aprile 2007 e quelli per i quali sono decaduti gli impegni di cui alla l.r. 10/79 e l.r. 64/95 (art. 81 lrt 65/2014) possono mutare destinazioni d'uso esclusivamente verso le seguenti destinazioni:

  • -residenza
  • -turistico ricettivo
  • -commerciale, limitatamente alla ristorazione
  • -cliniche veterinarie

5. Possono essere oggetto di interventi di mutamento di destinazione d’uso di cui ai commi 3 e 4 i manufatti agricoli, per i quali dall’intervento derivi una SE derivante anche dall’accorpamento di più fabbricati insistenti nella stessa unità poderale, minima di mq. 55, purché la ricostruzione avvenga all’interno della stessa area di pertinenza.

6. Gli interventi finalizzati alla realizzazione di più di una unità immobiliare ad uso residenziale da definire all’interno della stessa area di pertinenza, non potranno prevedere una superficie edificabile inferiore a 55 mq.. Non sono ammessi interventi con un numero finale di unità immobiliari residenziali superiori a 4. E’ ammesso un numero maggiore di 4 unità immobiliari esclusivamente tramite apposito Piano di Recupero, che preveda interventi coerenti con il contesto e la tipologia del fabbricato oggetto di intervento.

7. Gli interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione, non possono determinare aumento della SE esistente, ed è consentita in questo caso la realizzazione di un locale interrato nei limiti della sagoma del fabbricato fuori terra. Tali locali, dovranno avere un’altezza utile non superiore a 2,40 mt. e non dovranno avere caratteristiche tipologiche ed impiantistiche tali da consentire la permanenza continuativa di persone. I locali potranno essere adibiti a sgombero e rimessa. Non è consentita la realizzazione di autorimesse o di rampe funzionali alla rimessa di automezzi al fine di tutelare le tipologie rurali.

8. Per i nuovi usi residenziali deve essere dimostrata, in fase progettuale, la disponibilità di adeguato approvvigionamento idrico e depurazione.

9. Gli interventi previsti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 della L.R. 65/2014, sono subordinati alla sottoscrizione di convenzione o atto d’obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a spesa del richiedente ed alla conseguente regolarizzazione catastale dell’area, nella quale il titolare si impegni a collegare gli edifici che cambiano la destinazione d’uso agricola ad una superficie di pertinenza minima di terreno di 600 mq.. Qualora l’area pertinenziale sia inferiore ai 10.000 mq la convenzione o atto d’obbligo è sostituito dal pagamento degli oneri dovuti.

10. I nuovi usi dovranno essere di civile abitazione e per servizi alla residenza.

11. E’ ammessa la nuova destinazione turistico-ricettiva o commerciale alle seguenti condizioni:

  • - presentazione di un progetto, anche se in assenza di interventi edilizi, ove sia dimostrata la sostenibilità ambientale in relazione all’approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei liquami, alla rete degli impianti, all’accessibilità e ai parcheggi, all’impatto sulla vegetazione di alto fusto esistente. Tale dimostrazione, non potrà essere generica ma incentrata a riordinare, riqualificare, risolvere eventuali problemi urbanistici presenti nell’area (miglioramenti viari, parcheggi, verde, piccole attrezzature, etc.), a valutare l’impatto ambientale, come a verificare la compatibilità con il valore dell’edificio e con le urbanizzazioni presenti o necessarie (fognatura,approvvigionamento idrico, rete di impianti, etc.). Il progetto per l’attività turistico-ricettiva o commerciale sarà approvato dal Consiglio Comunale. Quando l'intervento venga previsto internamente all'area di un SIR/SIC, il progetto di cui sopra dovrà dimostrare il non impatto su tutta la vegetazione esistente.

12. E’ ammesso il cambio di destinazione parziale dei fabbricati destinati ad attività agrituristica, verso la nuova destinazione commerciale e di ristorazione. In questi casi, fermo restando la verifica degli assetti agrituristici è ammessa il contestuale ampliamento una tantum di 120 mq di Superficie Utile da destinare a destinazione commerciale-ristorazione. L’intervento, oltre a quanto previsto dal precedente comma 11, dovrà essere accompagnato da un atto d’obbligo con il quale il soggetto attuatore si impegna a mantenere la destinazione commerciale-ristorazione per 10 anni.

13. Il mutamento della destinazione d'uso degli edifici rurali che interessi volumetrie superiori a 1.000 mc, anche se frazionato in successivi interventi, è soggetto all'approvazione di Piano di Recupero ai sensi dell’art.119 della L.R.65/2014. Qualora l'intervento venga previsto internamente all'area di un SIR/SIC si richiede inoltre la maggiore tutela del 'Paesaggio Agrario Storico" e dei segni che ne costituiscono elementi patrimoniali riconoscibili (filari, alberature, opere di regimazione d’acqua, muretti e ciglionamenti, percorrenze storiche ecc…).

14. Caratteristiche costruttive e prescrizioni per la realizzazione degli interventi sopra previsti:

  • - gli interventi dovranno avere caratteristiche tipologiche coerenti con il contesto agricolo e paesaggistico in cui saranno inseriti.

Tipi edilizi e modelli aggregativi

14.1 Gli interventi devono rispettare le tipologie edilizie che caratterizzano gli insediamenti rurali tradizionali ed in particolare le tipologie degli edifici prevalentemente allungati della collina e delle case sparse del fondovalle. Le trasformazioni devono essere coerenti con i modelli di formazione e di crescita degli edifici.

14.2 Gli interventi devono altresì rispettare i modelli aggregativi tipici dei fabbricati rurali: le formazioni prevalentemente lineari od “a corte” delle aree di pianura, le aggregazioni spontanee, prevalentemente lineari ed aperte, dei volumi edilizi nella collina. Le trasformazioni dei corpi di fabbrica esistenti e la costruzione di nuovi volumi deve rispettare il modello aggregativo originario e non alterare il rapporto esistente fra fabbricati principali ed annessi.

14.3 Negli interventi di tipo R (art. 25.4 delle NTA) o tipo Rr (art. 25.5 delle NTA) che comportano modifica della sagoma dell’edificio e/o realizzazione di nuove unità immobiliari, il progetto deve garantire il mantenimento delle peculiarità dell’edificio e degli eventuali corpi secondari e del rapporto fra questi e gli spazi esterni. Deve essere conservato il rapporto di interrelazione e pertinenzialità tra il fabbricato principale e l’eventuale fabbricato accessorio, anche se quest’ultimo potrà modificare la propria funzione, abbandonando quella accessoria e pertinenziale; anche al fine di garantire l’unitarietà dell’intervento non sono ammesse sistemazioni esterne autonome ed indipendenti, recinzioni interne tra le diverse proprietà, sistemazioni pertinenziali quali marciapiedi, camminamenti, finiture esterne riguardanti una sola proprietà, mentre potranno essere proposte soluzioni comuni riguardanti l’intero assetto originario. Le stesse disposizioni si applicano agli interventi che prevedono frazionamenti di ampi fabbricati colonici in unità terra tetto o unità orizzontali: anche in questo caso deve essere garantita una sistemazione coordinata degli spazi esterni e la conservazione dell’assetto unitario originale del fabbricato colonico.

Materiali e tecniche costruttive

14.4 Gli interventi edilizi debbono rispettare le seguenti indicazioni:

  1. a) Composizione architettonica dei volumi e delle facciate
    Gli edifici devono avere forme e volumetrie semplici, in linea, pur nella loro reinterpretazione, con i caratteri tipologici, con l’uso dei materiali e con le finiture esterne degli edifici di valore storico-testimoniale esistenti in zona. Le trasformazioni degli edifici non devono prevedere terrazzi e le tettoie a sbalzo, l’uso di materiali di finitura non tradizionali, serrande in lamiera, ringhiere zincate, rivestimenti esterni in piastrelle, arredi esterni, parapetti e muri di recinzione in cemento armato faccia vista.
  2. b) Coperture e strutture di gronda
    Le coperture devono prevedere l’utilizzo di tipologia a capanna con inclinazione massima delle falde di norma non superiore al 30%. Per i manti di copertura è prescritto l'impiego di elementi in cotto, di norma coppi e tegole alla toscana. Negli interventi di sostituzione edilizia o in quelle di rifacimento del tetto è prescritta la realizzazione di strutture di gronda assimilabili, per dimensioni, aggetti e caratteristiche, a quelle della tradizionale edilizia rurale.
  3. c) Intonaci, tinteggiature di facciata
    L’eventuale intonaco esterno deve essere di tipo civile, con possibilità in facciata di utilizzare la pietra locale a faccia-vista. La tinteggiatura esterna deve essere in colori chiari tradizionali che ricordino i colori della terra (da escludere bianco e grigio), con l’uso di pitture minerali a base di silicati, a calce, applicati a pennello.
  4. d) Aperture, infissi
    Per le aperture principali dovrà di norma essere rispettato il rapporto altezza/larghezza tipico dei fabbricati rurali della zona. Gli infissi dovranno essere in legno naturale o verniciato oppure in materiale plastico o alluminio con caratteristiche costruttive simili a quelle in legno e verniciate con colori tradizionali;
  5. e) Scale esterne
    Negli interventi in oggetto non é consentita la realizzazione di scale esterne a sbalzo. La tipologia di scala esterna “chiusa”, cioè con rampe non lateralmente a vista in quanto inserite fra la parete del fabbricato ed un setto murario che funge anche da parapetto, è consentita solo per i fabbricati esistenti successivi al 1954. Per quanto possibile, la scala dovrà avere in pianta un andamento rettilineo ed il suo sviluppo dovrà avvenire di norma lungo i fronti laterali o tergali dei fabbricati; i parapetti, gli elementi di finitura, le dimensioni dei pianerottoli devono essere coerenti con le caratteristiche dell'edilizia rurale.

Elementi dimensionali

14.5. Altezza massima dei fronti mt. 6.0;

14.6. Le distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:

  • - metri 15 da abitazioni;
  • - metri 10 dal confine;
  • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.

Sistemazioni esterne

14.7 Sono consentiti tutti gli interventi pertinenziali di cui all’art. 26.3, salvo quelli dei commi 8 e 9 del suddetto articolo.

14.8.La sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità evitando il ricorso all’uso dell’asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente essenze arboree o arbustive autoctone; l’ introduzione di nuovi elementi di arredo esterni, quali piscine e campi da tennis dovrà prevedere localizzazioni a basso impatto visivo che non interferiscano con la percezione del complesso rurale principale;

14.9.Tutti gli interventi devono essere finalizzati al riordino e alla valorizzazione paesaggistica dei fabbricati esistenti e dell’area di sedime, in particolare devono garantire:

  • - il recupero dei manufatti quali fontanili, forni, pozzi e muretti in pietra, nonché qualsiasi manufatto di rilevanza paesaggistica, storica e testimoniale;
  • - il mantenimento delle sistemazioni idraulico agrarie;
  • - un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l’attività agricola, garantito tramite la sistemazione ambientale delle aree di pertinenza e la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali esistenti;
  • - gli interventi non devono riprodurre sistemazioni ambientali ed edilizie proprie delle zone urbane;
  • - il mantenimento della vegetazione arborea e arbustiva ed in particolare il mantenimento delle siepi e delle barriere frangivento eventualmente da integrare ove necessario con specie autoctone;
  • - il mantenimento delle alberature segnaletiche di confine e di arredo esistenti;
  • - ripristino ed il mantenimento della viabilità minore;

14.10. Disposizioni di carattere igienico-sanitario per tutti gli interventi:

  • - Le modalità di approvvigionamento idrico dovranno essere improntate al maggior risparmio possibile attraverso le migliori tecnologie attuabili con utilizzo di acque di qualità inferiore per gli usi non potabili, da evidenziare con apposita documentazione tecnica allegata al progetto.

15. Gli interventi di cui sopra ricadenti nelle aree di cui all’art.142. c.1, lett.c, Codice del Paesaggio dovranno essere funzionali al loro allontanamento dalle aree di pertinenza fluviale.

Ultima modifica Lunedì, 9 Febbraio, 2026 - 15:05