Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo
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Art. 36.4 Aree a prevalente destinazione produttivo-commerciale – D
CARATTERI GENERALI
1. Sono così classificate le parti del territorio urbano occupate dagli insediamenti produttivi, artigianali ed industriali, sorti nella località Il Piano. Il Piano Operativo in questi tessuti persegue il completamento degli stessi, la ricostruzione di relazioni urbanistiche, ambientali e paesaggistiche della piattaforma produttiva ed il territorio aperto mediante interventi di riqualificazione dei fronti stradali, di riordino urbanistico ed edilizio, di riordino delle aree pertinenziali e di sistemazione dei fronti verso il territorio rurale, di adeguamento della viabilità, delle dotazioni di aree di sosta e di servizi.
2. Tali zone in riferimento allo Statuto del Territorio del P.S.I. ed in particolare all’art.14 sono state articolate equiparandole ai morfotipi insediativi di cui alla III Invariante del PIT-PPR secondo le seguenti modalità:
- TPS1 Tessuto a proliferazione produttiva lineare
- TPS2 Tessuto a piattaforme produttive-commerciali-direzionali
3. Il P.O. declina con le seguenti normative specifiche le Azioni indicate all’art.14 del P.S.I..
DESTINAZIONI D'USO
4. Nei Tessuti D sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
- - artigianale e industriale, artigianale di servizio alla residenza
- - commerciale all'ingrosso e depositi
- - commerciale fino alla media distribuzione di vendita
- - direzionale e di servizio
- - attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico se compatibili con le destinazioni produttive
- - residenze dei titolari, gestori o custodi dell'attività
Le destinazioni commerciali non possono superare complessivamente il 40% della SE totale.
MODALITA' D'INTERVENTO
5. Nei Tessuti D sono ammessi i seguenti interventi edilizi:
- - tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione urbanistica;
- - ampliamento o costruzione di nuovi edifici nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:
- Zona IF (SE/SF) IC max HF max
- D 0,60 mq/mq 60% 11,00
6. In caso di demolizione e ricostruzione dei fabbricati esistenti, gli stessi possono essere ricostruiti con gli stessi parametri urbanistici, qualora siano inferiori rispetto a quelli del precedente comma
7. Nei Tessuti D sugli edifici esistenti a destinazione produttiva che abbiano già raggiunto i parametri edilizi consentiti, sono ammessi i seguenti interventi di ampliamento “una tantum”:
- - interventi di addizione volumetrica o di sostituzione edilizia con un incremento massimo del 20% della SE esistente alla data di adozione del PO. Tali interventi sono realizzati in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati. La destinazione d’uso degli edifici sui quali sono stati realizzati gli interventi di cui al presente articolo non può essere modificata per dieci anni che decorrono dalla data di ultimazione dei lavori comunicata ai sensi dell’ articolo 149 della l.r. 65/2014.
8. Eventuali manufatti che per esigenze produttive devono necessariamente essere realizzati all’esterno dei fabbricati principali, quali silos, depositi necessari per lo stoccaggio delle materie prime per la lavorazione, non sono computati ai fini della Superficie Edificata e della Superficie Coperta. Tali manufatti che in ogni caso non potranno essere utilizzati per la presenza di persone, salvo per il tempo necessario per la loro manutenzione, non vengono calcolati al fine della distanza tra fabbricati interni dello stabilimento e della stessa proprietà. Mentre per gli stessi manufatti dovranno essere rispettate le distanze minime dai confini di proprietà (art.19.1) e le distanze minime tra fabbricati (art.19.3) di proprietà diversa.
9. L’altezza massima di zona prevista può essere derogata da apposita deliberazione della Giunta Comunale per compravate esigenze di realizzazione di volumi tecnici funzionali all’attività produttiva o per altri fabbricati.
10. Potrà essere prevista la realizzazione di piani interrati con dimensioni da stabilire da apposita deliberazione di Giunta Comunale per comprovate esigenze funzionali all’attività produttiva. Nelle aree caratterizzate da pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, tali interventi sono ammessi nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 41/2018 e s.m.i. ed a condizione che i vani o volumi realizzati siano di tipo protetto, ovvero che vi si possa accedere solo dall’interno dei fabbricati di cui fanno parte, o dall’esterno previo superamento di un dislivello o soglia non inferiore a quello indicato dall’art. 28 (opere di sopraelevazione) del Piano Strutturale Intercomunale, indipendentemente dall’entità del battente.
11. Nei Tessuti D le previsioni del Piano Operativo si attuano mediante intervento diretto, fatti salvi i seguenti casi e da quanto previsto al precedente coma 5:
- - quando si renda necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione, nel qual caso è prescritto il progetto unitario convenzionato,
- - per gli interventi di ristrutturazione urbanistica per i quali è prescritto il piano di recupero.
12. Negli interventi di sostituzione edilizia, di demolizione e ricostruzione e di ampliamento in deroga è prescritto il riordino delle aree pertinenziali e la riqualificazione dei margini con il territorio rurale con adeguati interventi di sistemazione paesaggistica.
13. E’ ammessa la realizzazione di una residenza dei titolari, gestori o custodi dell’attività, per una SE non superiore dell’alloggio di mq. 110 per unità produttiva. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione occorre che la SE, per la parte produttiva di riferimento, da realizzare o esistente non sia inferiore ai 1.000 mq.. L’intervento è subordinato alla stipula di un atto unilaterale d’obbligo con il quale l’avente titolo si impegni a non alienare separatamente dall’immobile produttivo l’alloggio. Anche la registrazione al catasto di tale residenza dovrà tener conto della pertinenzialità al fabbricato produttivo.
14. Per gli interventi parametrati di cui al comma 5 e per gli interventi di ampliamento di cui al comma 7, devono essere rispettati le quantità minime di parcheggi pubblici di cui all’art. 20.1 delle presenti NTA. In questi casi l’intervento si attua tramite Progetto Unitario Convenzionato di cui all’art. 12 delle presenti NTA.