Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 33 Edifici posti in zone speciali

1. Sono gli edifici che ricadono all’interno di aree speciali o fasce di rispetto

2. Sono considerate zone speciali:

  • - aree di rispetto d’influenza delle linee elettriche ad alta tensione, ai sensi della L. 36 del 22/02/2001 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” e s.m.i. e del D.M. 29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” e s.m.i.;
  • - aree a pericolosità molto elevata per fattori idraulici o geomorfologici
  • - le fasce di 10 ml. dalle acque pubbliche

3. Per i fabbricati in oggetto, ad esclusione dei fabbricati con categorie di intervento “re” e “cs” di cui ai precedenti art. 29 e 30, è ammessa la sostituzione edilizia, finalizzata allo spostamento del fabbricato fuori dalla fascia di rispetto.

4. Tali interventi, realizzabili con intervento diretto, potranno prevedere lo spostamento dei fabbricati in aree limitrofe esterne alle zone speciali e comunque non oltre 30 ml dal limite esterno della perimetrazione della zona speciale stessa e nel rispetto dei caratteri paesaggistici ed ambientali tipici del paesaggio agrario, purché all’interno della propria area pertinenziale.

5. In fase di progettazione degli interventi dovranno essere individuati gli elementi principali del paesaggio storico agrario e le sistemazioni fondiarie (coltivazioni, terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.) e conseguentemente l’intervento si dovrà adeguare alla matrice territoriale da essi determinata.

6. Lo spostamento dei fabbricati non dovrà nè determinare modificazione del disegno dei lotti e della rete stradale principale, ad esclusione di quella strettamente necessaria al raggiungimento del nuovo fabbricato, ne comportare interventi di adeguamento delle opere di urbanizzazione.

Ultima modifica Lunedì, 9 Febbraio, 2026 - 15:05