Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo
Argomenti
Art. 31 Aree da sottoporre ad interventi di riqualificazione (rq)
1. Sono aree, edifici, complessi e spazi aperti per i quali si rendono necessari interventi di riqualificazione allo scopo di migliorarne l'assetto morfologico e tipologico.
2. Il presente Piano Operativo distingue diversi tipi di riqualificazione come indicati ai commi successivi.
3. rq1 - riqualificazione di tipo 1: sono ammessi i seguenti interventi così come definiti all’art.25 e 26 delle presenti NTA:
- - tipo M1 (Art. 25.1) e tipo M2 (Art. 25.2);
- - tipo R1, R2 e R3 di cui all’art.25.4;
- - addizioni volumetriche di cui all’art. 26.1 del 15% della SE esistente alla data di adozione del P.O. per la destinazione residenziale, del 5% della SE esistente alla data di adozione del P.O. per la destinazione produttivo-artigianale e servizi, e del 10% della SE esistente alla data di adozione del P.O. per le destinazioni commerciale, turistico-ricettivo e direzionale e di servizio;
- - recupero dei sottotetti ai sensi della L.R. 5/2010 di cui all’art. 26.2;
- - Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche di cui all’art.26.4.
Tali interventi dovranno tenere presente e rispettare le seguenti precisazioni:
- - gli interventi sugli elementi tecnici degli edifici non dovranno comportare la modifica della quota di copertura;
- - tutti gli interventi che comportano modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali devono essere realizzati nel rispetto dell’impianto complessivo, della tipologia e dei caratteri architettonici dell’edificio esistente ivi compresi gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche;
- - sugli spazi aperti gli interventi devono privilegiare il recupero e la ricostituzione degli originari elementi costitutivi; qualora non siano più riconoscibili gli originari caratteri tipologici e formali sono ammessi interventi di ridisegno generale degli elementi costitutivi;
- - per tutti gli interventi di ampliamento riconducibili ad interventi di tipo R deve comunque sempre essere mantenuto almeno il 25% di superficie permeabile.
4. rq2 - riqualificazione di tipo 2: sono ammessi i seguenti interventi così come definiti all’art.25 e 26 delle presenti NTA:
- - tipo M1 (Art. 25.1) e tipo M2 (Art. 25.2);
- - tipo R1, R2 e R3 di cui all’art.25.4;
- - tipo Rr di cui all’art.25.5;
- - addizione volumetriche di cui all’art.26.1 per un massimo del 20% della SE esistente alla data di adozione del P.O. per la destinazione residenziale, del 5% della SE esistente alla data di adozione del P.O. per la destinazione produttivo-artigianale e servizi e del 15% della SE esistente alla data di adozione del P.O. per le destinazioni commerciale, turistico-ricettivo e direzionale e di servizio;
- - recupero dei sottotetti ai sensi della L.R. 5/2010 di cui all’art. 26.2;
- - Interventi pertinenziali di cui all’art. 26.3 comma 8;
- - Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche di cui all’art.26.4.
Tali interventi dovranno tenere presente e rispettare le seguenti precisazioni:
- - sugli spazi aperti sono ammessi interventi finalizzati al ridisegno generale degli elementi costitutivi qualora non siano più riconoscibili gli originari caratteri tipologici e formali;
- - gli interventi che comportano modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali o gli interventi pertinenziali devono essere realizzati nel rispetto dell’impianto complessivo, della tipologia e dei caratteri architettonici dell’edificio principale ivi compresi gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche.
- - negli interventi di ampliamento riconducibili ad interventi di tipo R e tipo Rr deve comunque sempre essere mantenuto almeno il 25% di superficie permeabile.
5. rq3 - riqualificazione di tipo 3: sono ammessi i seguenti interventi così come definiti all’art. 25 e 26 delle presenti NTA:
- - tipo M1 (Art. 25.1) e tipo M2 (Art. 25.2);
- - tipo R1, R2 e R3 di cui all’art.25.4;
- - tipo Rr di cui all’art.25.5;
- - addizione volumetriche di cui all’art.26.1 per un massimo del 25% della SE esistente alla data di adozione del P.O. per la destinazione residenziale, del 10% della SE esistente alla data di adozione del P.O. per la destinazione produttivo-artigianale e servizi e del 20% della SE esistente alla data di adozione del P.O. per le destinazioni commerciale, turistico-ricettivo e direzionale e di servizio;
- - recupero dei sottotetti ai sensi della L.R. 5/2010 di cui all’art. 26.2;
- - Interventi pertinenziali di cui all’art. 26.3 comma 8;
- - Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche di cui all’art.26.4.
Tali interventi dovranno tenere presente e rispettare le seguenti precisazioni:
- - per gli interventi sugli spazi aperti sono ammessi interventi che comportino anche il ridisegno generale degli elementi costitutivi;
- - per tutti gli interventi di ampliamento riconducibili ad interventi di tipo R e tipo Rr deve comunque sempre essere mantenuto almeno il 25% di superficie permeabile.