Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo
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Art. 29 Aree da sottoporre ad interventi di restauro (re)
1. Sono aree, edifici, complessi e spazi aperti ai quali viene riconosciuto significativo carattere urbanistico e architettonico, elevato valore culturale e ambientale, per connotazione tipologica, di aggregazione, oltre che per testimonianza storica, per i quali si rendono necessari interventi volti al mantenimento e al recupero della loro struttura architettonica e che ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili.
2. In tali aree, sono consentiti, oltre agli interventi di tipo M1 (Art. 25.1) e tipo M2 (Art. 25.2), interventi di tipo Rc (Art. 25.3), salvo la modifica dei prospetti degli edifici, e interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche così come definiti al precedente art.26.4.
3. Gli interventi di frazionamento degli edifici residenziali non dovranno comportare la modifica sostanziale del sistema dei collegamenti verticali nonché la realizzazione di unità immobiliari con SCal inferiore a 60 mq. Sono ammesse deroghe a tale limite quando la superficie calpestabile complessiva dell'unità immobiliare da suddividere è inferiore a 120 mq. o comunque si dimostri l’impossibilità di rispettare il limite minimo di 60 mq. per tutte le unità frazionate. In quest'ultimo caso la deroga è ammessa relativamente ad una sola unità immobiliare a condizione che l'intervento di frazionamento non comporti la modifica sostanziale del sistema dei collegamenti verticali e delle aperture esistenti;
4. Gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere finalizzati a conservare lo spazio aperto esistente nei suoi caratteri tipologici e formali, nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale.
5. Nel caso di edifici per i quali siano indicati interventi di tipo Rc (art. 25.3 delle NTA) e venga dimostrato che l'edificio si trova, al momento dell'intervento, in stato di "rudere" e quindi si dimostra l'impossibilità di sottoporlo ad interventi di restauro, si applica quanto previsto all’art.28 comma 5 delle presenti norme; nel caso in cui si dimostri l’impossibilità di eseguire interventi di conservazione è ammessa la demolizione con ricostruzione con materiali analoghi (come definiti nel Glossario delle presenti NTA) nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico.
6. Sono ammessi interventi diversi da quelli indicati ai commi precedenti, qualora autorizzati dalla Soprintendenza nell’ambito del procedimento di cui all’art.21 del D.Lgs 42/2004.