Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 26.5 Sostituzione edilizia

1. Gli interventi di sostituzione edilizia sono quelli rivolti alla demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti anche con contestuale incremento di volumetria complessiva, diversi dagli interventi di tipo Rr (art. 25.5 delle NTA). Tali interventi non determinano modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e non rendono necessari interventi, se non di adeguamento delle opere di urbanizzazione. Essi possono comportare una diversa collocazione dell'edificio ricostruito rispetto a quello preesistente.

2. Gli interventi di sostituzione edilizia devono essere collocati all’interno dell’area di pertinenza di cui al successivo art.51.1, nel caso di interventi in zona agricola e all’interno del lotto di riferimento in caso di intervento all’interno del territorio urbanizzato.

3. Ove non diversamente disciplinato nelle singole sottozone, qualora sia ammesso l’intervento di sostituzione edilizia la Superficie Edificabile ricostruibile è data dalla sommatoria della Superficie Edificata esistente incrementata della percentuale prevista per le addizioni funzionali per ciascuna singola sottozona.

Ultima modifica Lunedì, 9 Febbraio, 2026 - 15:05