Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 25.3 Interventi di tipo Rc

1. Gli interventi di tipo Rc sono quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi architettonici tipologici, strutturali e formali dell’organismo stesso, ne consentano la conservazione valorizzandone i caratteri storici e, al tempo stesso, ne assicurino la funzionalità anche mediante destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio; nonché gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell’organismo edilizio, volti a conseguire l’adeguamento funzionale degli edifici. Negli edifici in cui sono ammessi gli interventi di tipo Rc è sempre ammesso il mutamento di destinazione d’uso anche quando diversamente qualificabili ai fini urbanistici.

2. In particolare, gli interventi di tipo Rc comprendono:

  1. a) la conservazione o il ripristino dell’assetto architettonico e decorativo;
  2. b) il ripristino dei materiali originali nelle parti degli edifici esistenti dove siano stati sostituiti in interventi successivi da materiali non tradizionali, scadenti e/o estranei, oppure la sostituzione di materiali con tali caratteristiche quando impiegati nella realizzazione di superfetazioni ed aggiunte posteriori che risultino incongrue rispetto al complesso edilizio ed al contesto. Nel rifacimento, nel ripristino e nella sostituzione con materiali tradizionali in pietra o laterizio dovranno essere impiegati prevalentemente materiali di recupero o del tipo fatti a mano;
  3. c) la ricostruzione filologica delle parti crollate, purché di modesta entità e a condizione che si tratti di crolli e demolizioni parziali. La ricostruzione dovrà avvenire ricomponendo la sagoma dell’edificio dedotta dalle parti ancora esistenti, quali l’impostazione delle fondazioni, le murature perimetrali, le strutture orizzontali e le strutture della copertura, o dalla documentazione relativa al fabbricato che consenta di ricostruire con oggettività la consistenza preesistente;
  4. d) la conservazione o il ripristino, ove alterato, dell’impianto architettonico, tipologico e distributivo storicizzato;
  5. e) la conservazione o il ripristino degli spazi aperti pertinenziali ivi compresi i muri di cinta e gli accessi;
  6. f) l’introduzione di elementi di isolamento interno ed esterno e della copertura;
  7. g) la conservazione e il consolidamento degli elementi strutturali originari, con possibilità di sostituzione nei soli casi in cui sia dimostrato con l’analisi storico-critica che lo stato di degrado ne rende impossibile il loro recupero con le ordinarie tecniche del restauro;
  8. h) l’eliminazione delle superfetazioni riconosciute incongrue rispetto l’organismo edilizio attraverso l’analisi storico-critica, senza possibilità di recupero delle volumetrie demolite;
  9. i) l’introduzione degli impianti e accessori, senza che questi comportino incremento della superficie esistente, necessari all’assetto funzionale, da collocare in punti compatibili con l’edificio dimostrati tali con l’analisi storico-critica;
  10. j) le opere reversibili indispensabili per lo specifico assetto funzionale e per la variazione del numero delle unità funzionali compatibili con l’assetto tipologico nonché con le caratteristiche architettoniche, strutturali e formali dell’organismo edilizio, ovvero finalizzati al cambiamento della destinazione d’uso fra quelle compatibili con la tipologia insediativa;
  11. k) la possibilità di uso residenziale del sottotetto con possibilità di rinnovo e/o sostituzione degli orizzontamenti anche per la realizzazione di soppalchi che non compromettano le proporzioni architettoniche, e di aperture di finestre a falda nei limiti del 2% della superficie del tetto dell’edificio;
  12. l) la realizzazione di un cordolo perimetrale in occasione del consolidamento della copertura dell’edificio, da ricavarsi all’interno dello spessore della muratura, con il mantenimento delle quote di gronda e di colmo;
  13. m) la possibilità di sostituzione dei collegamenti verticali senza alterazione dello schema distributivo quando ne sia dimostrata l’impossibilità di recupero con l’analisi storico-critica;
  14. n) gli interventi di riapertura di finestre e porte tamponate che riportino l’edificio al suo aspetto originario, nonché di chiusura di eventuali aperture recenti incongrue, previa redazione dell’analisi storico-critica.

3. Non è ammessa la realizzazione di balconi, di pensiline o altri elementi a sbalzo o terrazze a tasca.

4. Gli interventi di tipo Rc dovranno comunque mantenere l’assetto distributivo esistente, compatibilmente con la possibilità di frazionamento; qualora nel progetto di intervento l’assetto distributivo esistente risultasse variato per l’inserimento di nuove o diverse destinazioni, la proposta dovrà essere compatibile con l’organismo edilizio, nel pieno rispetto della sua impostazione e configurazione storico-ambientale, sedimentatasi nel tempo. Gli interventi di tipo Rc su edifici o complessi edilizi può riguardare, anche parti o reperti storici interni od esterni all’immobile, previa redazione della relazione storico-critica, relativa all’edificio o al complesso storico oggetto di intervento, per adeguare coerentemente il restauro alle emergenze segnalate.

Ultima modifica Lunedì, 9 Febbraio, 2026 - 15:05