Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo
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Art. 24.7 Attività Agricole
1. La destinazione d’uso agricola comprende le attività dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento di animali e le attività connesse, come definite all’art. 2135 del Codice Civile. Comprende, inoltre, le attività agrituristiche, le attività di promozione e servizio allo sviluppo dell’agricoltura, della zootecnica e della forestazione, le attività faunistico-venatorie. Comprende, infine, le abitazioni per gli imprenditori agricoli professionali.
2. Gli immobili ubicati in zona con prevalente funzione agricola si considerano edifici rurali, siano essi abitazioni o annessi, quando la loro diversa destinazione non sia dimostrata mediante:
- a) deruralizzazione con o senza piano aziendale, eseguita secondo la normativa regionale al tempo vigente;
- b) Licenze Edilizie, Concessioni Edilizie, Permessi di Costruire, attestazioni di conformità od altri titoli abilitativi all’esecuzione di opere rilasciati ai sensi delle disposizioni al tempo vigenti;
- c) in mancanza di uno degli atti di cui alle lett. a) o b), l’iscrizione dell’immobile al nuovo catasto edilizio precedente alla data del gennaio 1977 entrata in vigore della legge 10/77.