Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo
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Art. 19.3 Distanze minime tra edifici
1. Per distanza tra fabbricati si intende la lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con gli altri edifici, in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta di 10 ml.. Sono escluse le strutture accessorie destinate esclusivamente a facilitare le operazioni di carico e scarico negli edifici compresi nelle aree produttive (zone D).
2. E’ ammessa la distanza di 6 ml. tra edifici antistanti entrambi con parete non finestrate.
3. Per le distanze minime tra i fabbricati si applicano integralmente le disposizioni dell’art. 9 del D.M. n. 1444/1968:
- - Sono ammesse distanze minime inferiori tra edifici o gruppi di edifici che formino oggetto di piano attuativo.
- - Non sono considerate “pareti finestrate” le pareti con sole “luci”, come definite dal Codice Civile.
- - E’ sempre consentita l’edificazione in unione o in aderenza a pareti non finestrate di edifici esistenti.
- - Sono comunque fatte salve, in tutto il territorio comunale, le distanze tra edifici legittimi esistenti.