Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo
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Art. 81 Fattibilità connessa alla risorsa idrica
1. Tutti gli interventi, di qualsiasi natura, che determinano l'uso della falda acquifera devono garantire la non compromissione della stessa.
2. Misure di salvaguardia delle captazioni destinate al consumo umano
- a) Al fine di tutelare le acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, in attuazione del disposto di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, sono da recepire le indicazioni riportate nella suddetta norma. E’ schematicamente indicata nella Carta delle problematiche idrogeologiche del P.S.I. l’estensione della zona di rispetto di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.
- b) Nelle zone di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività in ordine all’art. 94 del D.Lgs 152/2006:
- i. dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- ii. accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- iii. spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- iv. dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade.
- v. aree cimiteriali;
- vi. apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- vii. apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- viii. gestione di rifiuti;
- ix. stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- x. centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- xi. pozzi perdenti;
- xii. pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro da azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.É comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
3. Per qualsiasi opera di captazione della risorsa idrogeologica dal sottosuolo oltre a quanto suddetto, l’intervento deve sottostare alle normative sovracomunale fra le quali si cita, il Piano di Bacino dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il D.P.G.R. 61/R/2016 in attuazione dell’art. 11, commi 1 e 2 della L.R. n.80 del 28/12/2015 e il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Siena con particolare riferimento alle aree sensibili degli acquiferi.