Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 74. Aree di rischio archeologico

1. Le Norme Tecniche di Attuazione degli aspetti archeologici fanno riferimento alla Tav. QA 3.n – “Carta del rischio archeologico” secondo quanto segue:

  1. a) Le opere pubbliche che a qualsiasi titolo interessino il sottosuolo devono essere sempre sottoposte al procedimento di archeologia preventiva ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 42/2004 e s. m. e i. e ai sensi dell’art. 41, c. 4 del D.Lgs. 36/2023 (all. I.8) e s. m. e i. Si ricorda peraltro che tali prescrizioni per quanto concerne le opere pubbliche valgono per il tutto il territorio comunale.
  2. b) Nel caso di opere e/o progetti di privati che non rientrano nei procedimenti di archeologia preventiva ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 42/2004 s.m.i. e ai sensi dell’art. 41, c. 4 del D.Lgs. 36/2023 (All. I.8) e che ricadono nelle “aree di rischio archeologico medio”, come a tal fine individuate negli elaborati della Carta del Rischio Archeologico, deve essere data comunicazione dei lavori alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, unitamente ad uno stralcio del relativo progetto. LA SABAP-SI, nella figura del funzionario archeologo di riferimento per il territorio di Casole d'Elsa, si riserva la possibilità di richiedere l'attivazione dell'assistenza archeologica in corso lavori o l'esecuzione preventiva di indagini archeologiche non invasive.
  3. c) Nel caso di opere e/o progetti di privati che non rientrano nei procedimenti di archeologia preventiva ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 42/2004 s.m.i. e ai sensi dell’art. 41, c. 4 del D.Lgs. 36/2023 (All. I.8) e che ricadono nelle “aree di rischio archeologico alto”, come a tal fine individuate negli elaborati della Carta del Rischio Archeologico, deve essere data comunicazione dei lavori alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, unitamente ad uno stralcio del relativo progetto. LA SABAP-SI, nella figura del funzionario archeologo di riferimento per il territorio di Casole d'Elsa, si riserva la possibilità di richiedere l'attivazione dell’assistenza archeologica in corso lavori o l’esecuzione preventiva di indagini archeologiche non invasive oppure di saggi o trincee preventive.
  4. d) Sul resto del territorio comunale, si ricorda che, qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90 e ss. D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza, o il Sindaco, o l’Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.
Ultima modifica Lunedì, 9 Febbraio, 2026 - 15:05