Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo
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Art. 73. Pertinenze degli Aggregati e dei Beni Storico Architettonici (BSA)
1. Le Tavole 2.n° “Disciplina del territorio rurale” individuano le aree di pertinenza di cui all’art. 13.13 e 13.14 del PTC della Provincia di Siena relative alle Pertinenze degli Aggregati e dei Beni Storico Architettonici “BSA”.
2. In riferimento alla disciplina di cui all’art. 13.13 del PTC della Provincia di Siena gli interventi che ricadono all’interno delle Pertinenze degli Aggregati devono rispettare i criteri che seguono:
- - è di norma vietata la realizzazione di nuove residenze rurali; nei casi di accertata impossibilità a realizzare le nuove residenze rurali in altra localizzazione è prescritto l’obbligo, previa predisposizione di apposito PAPMAA, di realizzare la nuova costruzione rurale in contiguità con i tessuti esistenti e comunque senza compromettere i rapporti visuali, utilizzando tecniche, materiali e colori in sintonia con il contesto e consolidati nell’uso tradizionale.
- - è vietata la realizzazione di nuovi annessi, salvo dimostrata impossibilità a realizzare i nuovi annessi in altra localizzazione in quanto l’Azienda rimane totalmente contenuta all’interno dell’area soggetta a tutela. In tal caso, all’interno del PAPMAA, dovrà essere dimostrato che le nuove costruzioni,, non compromettano i rapporti visuali, e utilizzino materiali e colori in sintonia con il contesto e consolidati nell’uso tradizionale.
- - Schede normative SP di cui all’Allegato A del PO: per gli interventi che comportano riassetto degli spazi aperti e per gli eventuali interventi di sostituzione edilizia/demolizione con ricostruzione dovranno essere predisposti una specifica relazione ed eventuali elaborati tecnici di tipo paesaggistico che dimostrino in particolare:
- - la non interferenza visiva e quindi la salvaguardia dell’integrità delle visuali e comunque il valore percettivo d’insieme;
- - l’integrazione e la continuità con i tessuti esistenti;
- - il buon inserimento del progetto nel rispetto della morfologia dei luoghi;
- - il rispetto del rapporto tra “pieni e vuoti” cioè tra gli spazi costruiti e non;
- - il contributo migliorativo del nuovo intervento.
3. In riferimento alla disciplina di cui all’art. 13.14 del PTC della Provincia di Siena gli interventi che ricadono all’interno delle Pertinenze dei Beni Storico Architettonici “BSA” devono rispettare i criteri che seguono:
- - E' di norma vietata la realizzazione di nuovi edifici anche rurali. Nel caso il sistema o sottosistema di appartenenza ammetta la realizzazione di tali edifici, nei casi di accertata impossibilità a realizzare i nuovi edifici rurali in altra localizzazione, in quanto l’Azienda rimane totalmente contenuta all’interno dell’area soggetta a tutela, dovrà essere dimostrato, previa predisposizione di apposito PAPMAA corredato da specifica relazione ed eventuali elaborati tecnici di tipo paesaggistico, che le nuove costruzioni, da realizzare secondo i criteri dell’art. 48 e 49 delle presenti norme, non compromettano i rapporti visuali, utilizzino materiali e colori in sintonia con il contesto e consolidati nell’uso tradizionale, risultino ben inseriti nel rispetto della morfologia dei luoghi, siano state salvaguardate le relazioni (ecologico - ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive, ecc.) che il “BSA” ha instaurato con il contesto paesaggistico.
- - Per gli interventi che comportano riassetto degli spazi aperti, comunque sempre nel rispetto dell’art. 48 e 49 delle presenti NTA, dovranno essere predisposti una specifica relazione ed eventuali elaborati tecnici di tipo paesaggistico che dimostrino in particolare:
- - la non interferenza visiva e quindi la salvaguardia dell’integrità delle visuali e comunque il valore percettivo d’insieme;
- - l’integrazione e la continuità con i tessuti esistenti;
- - il buon inserimento del progetto nel rispetto della morfologia dei luoghi;
- - il rispetto del rapporto tra “pieni e vuoti” cioè tra gli spazi costruiti e non;
- - il contributo migliorativo del nuovo intervento.
4. Eventuali nuovi interventi in tali aree dovranno essere sottoposti alla procedura concertativa prevista dal PTCP all’art. 13.14 comma 6 della sua disciplina, con la richiesta di Convocazione della Commissione BSA della Provincia di Siena.