Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 71.1 I contesti fluviali

1. Sono le fasce di territorio che costituiscono una continuità fisica, morfologica, biologica e percettiva con il corpo idrico, anche in considerazione della presenza di elementi storicamente e funzionalmente interrelati al bene medesimo nonché dell’esistenza di limiti fisici e geomorfologici evidenti, individuati ai sensi dell’art. 16 comma 3 della disciplina di PIT-PPR.

2. Su tali aree dovranno essere promosse azioni volte alla riqualificazione del contesto fluviale al fine di preservarne la funzionalità ecologica territoriale, nonché valorizzandone i servizi ecosistemici per le località che vi si attestano.

3. L’Amministrazione Comunale potrà promuovere su tali aree progetti di paesaggio volti a perseguire gli obiettivi di cui al comma 2, nonché la fruibilità pubblica o di uso pubblico delle percorrenze lungo i corsi d’acqua.

4. In assenza dei sopradetti progetti di paesaggio, gli interventi che interessano tali zone devono:

  • - tutelare i caratteri morfologici e figurativi dei fiumi e torrenti e gli aspetti storico-culturali del paesaggio fluviale;
  • - evitare processi di artificializzazione dei fiumi e dei torrenti e ulteriori processi urbanizzazione, non compromettendo i rapporti figurativi identitari dei paesaggi fluviali, le visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo e la qualità degli ecosistemi.

5. Le aree già artificializzate interne a tali contesti fluviali dovranno prevedere azioni volte alla riqualificazione ambientale e a incentivare la continuità della funzione ecologica del corso d’acqua.

Ultima modifica Lunedì, 9 Febbraio, 2026 - 15:05