Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 71. Corsi d’acqua, laghi e formazioni vegetazionali d’argine e di ripa

1. Comprendono i torrenti, rii, canali e i loro elementi costitutivi quali alvei, argini, sponde, formazioni vegetali ripariali, opere di regimazione idraulica, inoltre gli specchi d’acqua e gli stagni, nonché le aree strettamente connesse, dal punto di vista ambientale e paesaggistico. Tali risorse sono considerate come fondamentale componente ambientale e paesistica del Piano Strutturale Intercomunale e come tali andranno protette e mantenute.

2. In tali aree sono ammesse:

  1. a) attività ricreative e per il tempo libero che non comportano la realizzazione di nuovi manufatti
  2. b) negli edifici esistenti, le destinazioni d’uso di ristoro e commercializzazione di prodotti locali, legate ad un circuito di valorizzazione agro-ambientale
  3. c) nuovi attraversamenti, senza riduzione della sezione idraulica, per il collegamento di tratti della viabilità storica
  4. d) interventi per il miglioramento delle caratteristiche dei corsi d’acqua attraverso l’uso delle tecniche di ingegneria naturalistica
  5. e) interventi volti alla realizzazione di biotopi lungo i corsi d’acqua attraverso anche risagomature o ampliamenti della sezione idraulica
  6. f) interventi di sostituzione nelle opere di manutenzione, per quanto possibile, con altre che rispondano a criteri d’ingegneria naturalistica.

3. In tali aree non sono ammessi:

  1. a) interventi che possano ostacolare il deflusso delle acque, pregiudicare il mantenimento delle arginature e delle formazioni arboree, impedire la conservazione ed il ripristino dei percorsi pedonali e carrabili sugli argini;
  2. b) i tombamenti dei corsi d'acqua se non per opere di attraversamento stradale;
  3. c) all'esterno dei centri abitati, la costruzione di nuovi edifici o manufatti ad una distanza inferiore a ml 15 dalla riva o dal piede dell’argine o, se esistente, dal limite esterno delle formazioni arboree.

4. All'esterno dei centri abitati per gli edifici esistenti compresi all'interno della fascia di ml 15 di cui sopra sono consentiti esclusivamente interventi di tipo M2 (art. 25.2 delle NTA), di tipo Rc (art. 25.3 delle NTA), di tipo R (art. 25.4 delle NTA) o tipo Rr (art. 25.5 delle NTA) compatibilmente con la classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente e senza incrementi di volume.

5. All’interno dei centri abitati le distanze minime per gli interventi descritti ai punti precedenti sono ridotti a ml. 10 dalla riva o dal piede dell’argine o, se esistente, dal limite esterno delle formazioni arboree.

6. Per i corsi d’acqua vincolati ai sensi dell’art.142 comma 1 lettera c del D.Lgs.42/2004 e per i laghi vincolati ai sensi dell’art.142 comma 1 lettera b del D.Lgs.42/2004, valgono le prescrizioni di cui all’art.7 e 8 dell’allegato 8b della Disciplina di Piano del PIT-PPR.

Ultima modifica Lunedì, 9 Febbraio, 2026 - 15:05