Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 68. Beni culturali, parte II del Codice, e i relativi ambiti di pertinenza paesaggistico

1. In coerenza con la disciplina statutaria del PSI, il P.O. individua i Beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, rappresentati nella tavola 1.n°- “Vincoli sovraordinati” di cui all’art. 20.1 del P.S.I.

2. Tale individuazione è da ritenersi come quadro conoscitivo ricognitivo al fine della verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004, e potrà essere integrato ed aggiornato da successive verifiche o analisi, senza che questo costituisca variante al presente P.O.

3. Per i beni di cui all’art. 10 comma 1 del D.Lgs. 42/2004, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, costituiscono Bene Culturale ai sensi dell’art. 10 della Parte II del D.Lgs. 42/2004, nelle more della verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004.

4. Gli elaborati di cui al precedente comma 1 costituiscono quadro conoscitivo ricognitivo per la verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004, per i beni di proprietà pubblica diversi da quelli del precedente comma 3.

5. Su tali immobili sono consentite le seguenti categorie d’intervento di cui al precedente art. 25 comma 1:

  1. a) tipo M1 (Art. 25.1)
  2. b) tipo M2 (Art. 25.2)
  3. c) tipo Rc (Art. 25.3)

Interventi diversi da quelli sopra elencati sono ammessi previo parere della Soprintendenza con la procedura autorizzativa di cui all’art. 12 e 21 del D.Lgs. 42/2004.

6. Gli interventi su edifici o parti di essi di interesse storico soggetti a tutela ai sensi delle vigenti leggi (statali e regionali), sono soggetti ad autorizzazione di cui all’art. 21 del D.Lgs. 42/2004.

7. Il P.O. recepisce dal P.S.I. la perimetrazione delle aree di pertinenza paesaggistica (intorno territoriale) dei Beni culturali (di cui alla Parte II del Codice) ricadenti all’interno degli Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (D.Lgs. 42/2004, art. 136), ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett.a) dell’Allegato 8B del PIT-PPR, quale area che ha mantenuto una interrelazione al bene medesimo sul piano morfologico, percettivo e storicamente su quello funzionale.

INTERVENTI AMMESSI NELLE AREE DI PERTINENZA PAESAGGISTICA

8.Edifici a destinazione d'uso agricola

Nelle nuove costruzioni e manufatti a destinazione d'uso agricola di cui all'art. 49, sono ammessi esclusivamente:

  • -Manufatti aziendali temporanei e di serre temporanee per periodi non superiori a due anni, di cui all’art.49.2 comma 1 lettera a), da realizzare con le caratteristiche di cui all’art.49.2.1 delle presenti norme;
  • -Manufatti aziendali e di serre temporanee per periodi superiore ai due anni di cui all’art.49.2 comma 1 lettera b), da realizzare con le caratteristiche di cui all’art.49.2.2 delle presenti norme;
  • - manufatti per l’attività agricola amatoriale e per il ricovero degli animali domestici di cui all’art. 49.3.

9. Edifici a destinazione d'uso non agricola

Sugli edifici esistenti, sono ammessi tutti gli interventi di cui agli artt.25 e 26 ad eccezione di:

  • - sostituzione edilizia (art. 26.5);
  • - ristrutturazione urbanistica (art. 26.6).

10. Gli interventi di cui ai precedenti commi 8 e 9 dovranno essere attuati con le seguenti prescrizioni:

  • - dovrà essere garantito il mantenimento dei caratteri tipologici e architettonici dell’immobile o complesso vincolato e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a tecnologie e materiali moderni, coerenti con il bene soggetto a tutela;
  • - dovrà essere garantita la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi aperti di impianto storico evitandone la frammentazione e l’introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico;
  • - dovranno essere mantenuti gli eventuali accessi storici al bene o complesso vincolato e/o alla sua area di stretta pertinenza;
  • - dovrà essere conservato il valore identitario dello skyline del bene o complesso vincolato;
  • - è vietata l’installazione di impianti solari termici in posizioni tali da alterare la percezione visiva e il contesto paesaggistico del bene o complesso vincolato;
  • - dovranno essere mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines) da e verso il bene o complesso vincolato;
  • - le nuove aree di sosta e parcheggio, nonché i posti auto scoperti o interrati, dovranno essere elaborate sulla base di progetti di integrazione paesaggistica, e non dovranno compromettere l’integrità della percezione visiva da e verso il bene o complesso vincolato, garantendo il mantenimento di ampie superfici permeabili.
Ultima modifica Lunedì, 9 Febbraio, 2026 - 15:05