Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo
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Art. 62. Aree di rispetto cimiteriale
1. In tali aree in base alla legislazione vigente non è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni .
2. Tali aree possono essere utilizzate per la realizzazione di verde pubblico attrezzato e sportivo e di parcheggi secondo le disposizioni normative in materia.
3. Per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di tipo M1 (art. 25.1 delle NTA) e tipo M2 (art. 25.2 delle NTA), tipo Rc (art. 25.3 delle NTA), tipo R (art. 25.4 delle NTA) con aumento di S.E., qualora previsto dalla sottozona di riferimento, limitatamente ai fabbricati che non hanno già usufruito di tale ampliamento, fino ad un massimo del 10% della S.E. esistente alla data di adozione del P.O., previo parere favorevole dell’ASL.
4. Le aree adiacenti ai perimetri delle strutture cimiteriali comunali per una profondità di 10 ml. sono da considerarsi aree soggette ad esproprio per pubblica utilità.
5. In queste aree non sono consentite le opere opere pertinenziali previste al precedente articolo 26.3 comma 7, 8 e 9.