Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo
Argomenti
Art. 54.3 Attività turistiche in zona agricola -T
1. Sono attrezzature o complessi edilizi a destinazione turistico-ricettiva ricadenti nel territorio rurale che, pur ospitando funzioni turistiche, non costituiscono territorio urbanizzato ai sensi dell’art. 64 comma 6 della L.R.T. n. 65/2014.
2. Su tali aree sono ammessi gli interventi, le destinazioni d’uso e le disposizioni per le zone TR di cui all’art. 36.3, salvo quanto indicato nelle specifiche scheda normativa di cui all’Allegato A. Le disposizioni indicate nella scheda normativa prevalgono su quelle generiche della zona TR.
3. Sulle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti a destinazione turistico-ricettiva, appositamente indicate come Ta, fino alla vigenza del PRP approvato con DCC 82 del 05.05.2009 e sua successiva Variante approvata con Del C.C. n. 6/2025, sono attuabili gli interventi previsti dal suddetto PRP. Per detti fabbricati sono state definite apposite schede normative di cui al precedente art.34 , che in questi casi sono da ritenersi di carattere conoscitivo, salvo che per gli interventi previsti sul patrimonio edilizio esistente alla decadenza del PRP.