Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 54.1 Zone per impianti produttivi singoli in territorio agricolo – D_SR n°

1. Sono aree occupate da più complessi produttivi o da piattaforme produttive, totalmente o parzialmente edificate ricadenti nel territorio rurale che, pur ospitando funzioni o attività produttive non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato ai sensi dell’art. 64 comma 6 della L.R.T. n. 65/2014.

2. In queste zone, individuate nelle Tavole n. 2.n° Disciplina del territorio rurale con specifico perimetro ed etichetta D_SR n°, sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nonché l’ampliamento nella misura massima del 20% delle SE esistente.

3. L’altezza massima in tali zone è 11 ml e potrà essere derogata da apposita deliberazione della Giunta Comunale per compravate esigenze di realizzazione di volumi tecnici funzionali all’attività produttiva o per altri fabbricati.

4. Al fine di garantire la compatibilità degli interventi con i valori ambientali e paesaggistici del contesto rurale di riferimento, si dovrà garantire:

  1. a) modifiche alla morfologia del terreno limitate solo sistemazione planimetrica degli edifici senza sensibili alterazione delle quote esistenti;
  2. b) adeguati criteri di progettazione e conseguenti misure di mitigazione e/o compensazione;
  3. c) l’utilizzo di coloriture e materiali di finitura che migliorino l’inserimento degli edifici nel contesto in particolare per spezzare grandi volumi in campi visivi minori e per garantire l’integrazione con determinate specificità del paesaggio, specie per la visione d’alto;
  4. d) la sistemazione con messa a dimora di specie autoctone ed ecotipi locali (ove disponibili) nelle zone di confine del lotto contermini con l’area.

5. Nell’ambito D_SR n° sono ammesse le destinazione d’uso previste nelle zone D salvo la destinazione commerciale.

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L’AMBITO D_SR n°1

6. Non sono attuabili gli interventi di ampliamento di cui al comma 2 nonché tutti gli interventi in contrasto con l’assetto complessivo dell’area come rappresentato nella tavola 2.n° “Disciplina del territorio rurale” del PO, finché non saranno realizzati e ceduti i parcheggi pubblici all’Amministrazione Comunale secondo le quantità e posizioni stabilite dalla Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 26/03/2003. La disposizione dei parcheggi pubblici e delle opere pubbliche correlate potrà essere modificata su proposta dei soggetti interessati e facenti parte dell’area, tramite un progetto che assume le caratteristiche di cui all’art. 12 delle presenti norme (PUC), che può prevedere la ridistribuzione delle opere di urbanizzazione previste all’interno dell’area, purché venga rispettata la quantità totale delle stesse stabilita dalla Delibera G.C. sopra richiamata. In questo caso il PUC dovrà prevedere una nuova convenzione nella quale saranno stabilite le modalità di attuazione e cessione delle opere pubbliche previste anche considerando quelle già parzialmente realizzate. Tale modifica non costituirà Variante al Piano Operativo.

Ultima modifica Lunedì, 9 Febbraio, 2026 - 15:05