Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 53. Disciplina degli ambiti periurbani

1. Gli ambiti periurbani, come definiti dall’art.18 del P.S.I. sono aree in fregio al territorio urbanizzato e si tratta generalmente di tessuti agrari incolti o promiscui, di aree dismesse da riqualificare e da boschetti residuali.

2. In queste aree il Piano Operativo persegue:

  • - il riordino e la riqualificazione paesaggistica e ambientale del margine fra gli insediamenti urbani ed il territorio rurale;
  • - la salvaguardia delle permanenze del paesaggio agrario storico sia della pianura che della collina e la tutela delle testimonianze di valore storico documentale (viabilità storica ed opere d'arte connesse, recinzioni e opere di confinamento anche con elementi vegetali, muri a secco, edifici storici e documenti di cultura religiosa e materiale);
  • - la tutela della funzione ecologica che queste aree svolgono anche attraverso la diffusa presenza di elementi di naturalità: frange di bosco, elementi arborei di pregio, siepi e filari, aree aperte, corsi d'acqua e vegetazione ripariale;
  • - il sostegno delle attività agricole e la promozione di un'agricoltura multifunzionale, fortemente integrata con gli insediamenti urbani e finalizzata alla conservazione dei valori paesaggistici, ambientali e sociali di queste aree.

3. In queste aree valgono le seguenti prescrizioni:

  • - non è ammessa la costruzione di nuovi edifici agricoli ad uso abitativo, mentre i nuovi annessi e manufatti agricoli, indicati al successivo comma 5, devono essere realizzati nel rispetto dei valori paesaggistici e ambientali di queste aree;
  • - gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ancorchè privo di valore, devono mirare a conservare e, se alterati, a ripristinare i caratteri tipici dell'edilizia rurale;
  • - ogni intervento di trasformazione deve garantire la conservazione del paesaggio agrario storico e delle diffuse testimonianze di valore storico documentale;
  • - sono vietate le discariche nonché la formazione di depositi all'aperto;
  • - tutti gli interventi di trasformazione debbono essere corredati di un'analisi progettuale che dimostri il rispetto delle caratteristiche dei luoghi o il loro miglioramento dal punto di vista idraulico, tecnico-agronomico e paesistico-ambientale.

DESTINAZIONI D’USO

4. Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:

  • - attività agricole;
  • - residenza per i fabbricati esistenti;
  • - commerciale al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato; somministrazione di alimenti e bevande; vendita della stampa;
  • - turistico-ricettive limitatamente alle strutture compatibili con il contesto rurale tipo:
    piccoli alberghi e dimore d’epoca, agricampeggio e aree di sosta per turismo itinerante, strutture extra-alberghiere per l’accoglienza collettiva;
  • - attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico utili alla permanenza degli insediamenti esistenti, all’esercizio delle attività agricole ed alla valorizzazione turistica del territorio.

INTERVENTI AMMESSI

5.Edifici a destinazione d'uso agricola
Nelle nuove costruzioni e manufatti a destinazione d'uso agricola di cui all'art. 49, sono ammessi esclusivamente:

  • -Manufatti aziendali temporanei e di serre temporanee per periodi non superiori a due anni, di cui all’art.49.2 comma 1 lettera a), da realizzare con le caratteristiche di cui all’art.49.2.1 delle presenti norme;
  • -Manufatti aziendali e di serre temporanee per periodi superiore ai due anni di cui all’art.49.2 comma 1 lettera b), da realizzare con le caratteristiche di cui all’art.49.2.2 delle presenti norme;
  • -Manufatti aziendali non temporanei di cui all’art.49.2 comma 1 lettera c), da realizzare con le caratteristiche di cui all’art.49.2.3 delle presenti norme, ad eccezione di ricovero o allevamento di animali;
  • -Annessi agricoli di cui all’art.49.2 comma 1 lettera d), da realizzare con le caratteristiche di cui all’art.49.2.4 delle presenti norme, ad eccezione di ricovero o allevamento di animali;
  • - Manufatti per l’attività agricola amatoriale e per il ricovero degli animali domestici di cui all’art. 49.3.

6. Edifici a destinazione d'uso non agricola
Sugli edifici esistenti, sono ammessi tutti gli interventi di cui agli artt.25 e 26 ad eccezione di:

  • - sostituzione edilizia (art. 26.5);
  • - ristrutturazione urbanistica (art. 26.6).

7. Orti sociali
In queste aree è consentita la realizzazione di orti sociali e strutture simili senza che questo costituisca variante del Piano Operativo. Il progetto delle relative opere e sistemazioni deve essere approvato dalla Giunta Comunale: in detto progetto sono definite le dimensioni e le caratteristiche di piccoli annessi in legno od altri materiali leggeri che possono essere realizzati a servizio di tali aree.

Ultima modifica Lunedì, 9 Febbraio, 2026 - 15:05