Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 51.2 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso agricola

1. Salvo le ulteriori specificazioni contenute negli elaborati grafici e/o all'interno delle singole sottozone e alle categorie d’intervento di cui all’art.25 e 26 delle presenti norme, sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola , quando non comportino mutamento della destinazione d'uso agricola, sono sempre consentiti, in conformità alla normativa specifica di cui agli articoli seguenti, gli interventi di cui all’art.71 della L.R.65/2014 e s.m.i..

Ultima modifica Lunedì, 9 Febbraio, 2026 - 15:05