Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 49.3.2 Caratteristiche dei manufatti di cui al precedente art.493.3 comma 1 lettera b) (manufatti per il ricovero di animali domestici)

1. Tali manufatti dovranno avere le seguenti caratteristiche:

  • - siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri anche tradizionali del contesto
  • - siano semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie e che non comportino alcuna trasformazione permanente del suolo
  • - Al fine di garantire la salute ed il benessere degli animali domestici da parte dei rispettivi responsabili, come definiti all’art. 4 della LR LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2009, n. 59 e recependo i contenuti della normativa regionale, è ammessa la realizzazione di box e recinti aventi le caratteristiche di cui al punto 1 dell’ALLEGATO A - Specifiche tecniche relative alle modalità di custodia, del DPGR n. 53/r del 1/10/2013 Sono fatte salve le norme igienico-sanitarie e sull’inquinamento acustico.
  • - le distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:
    • - metri 10 da abitazioni;
    • - metri 5 dal confine;
    • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada

2. I manufatti del presente articolo, possono essere realizzati in tutto il territorio agricolo

Ultima modifica Lunedì, 9 Febbraio, 2026 - 15:05