Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo
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Art. 49.3.1 Caratteristiche dei manufatti di cui al precedente art.493.3 comma 1 lettera a) (manufatti per l’attività agricola amatoriale)
1. Per proprietà fondiarie con superficie da 1.000 mq. a mq. 2.500 le dimensioni massime dei manufatti sono stabilite in 12 mq di SE e potranno essere realizzati esclusivamente con le caratteristiche di cui al successivo comma 8.
2. Per proprietà fondiarie con superficie da 2.500 mq. a mq. 5.000 le dimensioni massime dei manufatti sono stabilite in 20 mq di SE e potranno essere realizzati esclusivamente con le caratteristiche di cui al successivo comma 8.
3. Per proprietà fondiarie con superficie compresa tra mq. 5.000 e mq. 10.000, coltivati effettivamente in massima parte a vigneto – oliveto o coltivazioni specializzate di pregio le dimensioni massime dei manufatti sono stabilite in 30 mq di SE.
4. Per proprietà fondiarie, con le stesse caratteristiche e pratiche colturali di cui sopra, di superficie superiore a mq. 10.000, gli annessi potranno raggiungere dimensione massima di 40 mq di SE. Oltre ad una tettoia di 25 mq di SC.
5. E’ ammessa la realizzazione di un solo manufatto per ciascun fondo agricolo o unità poderale, a qualunque titolo condotti.
6. La realizzazione dei manufatti è subordinata alla stipula di atto unilaterale d’obbligo che dovrà stabilire il divieto di alienazione separata delle superfici computate ai fini dei requisiti di cui ai commi precedenti, nonché il divieto di cambio d’uso dell’immobile. Lo stesso atto unilaterale d’obbligo dovrà prevedere la rimozione del manufatto al cessare dell’attività agricola.
7. Per tali manufatti, non sono ammesse dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorchè saltuario o temporaneo, ivi compreso la realizzazione di servizi igienici.
8. Tali manufatti potranno essere realizzati tramite presentazione del titolo necessario previsto dalla normativa di riferimento allo sportello unico del Comune, dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- - siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri anche tradizionali del contesto
- - la copertura potrà essere realizzata in lastre di lamiera verniciata con colori integrabili nell’ambiente circostante;
- - siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie e che non comportino alcuna trasformazione permanente del suolo.
- - gli infissi dovranno essere in legno di naturale o verniciato, PVC simil legno con esclusione del colore bianco o Alluminio verniciati con colori tradizionali;
- - la localizzazione dei nuovi annessi rurali dovrà essere valutata in rapporto alla viabilità di accesso e ai principali punti di vista da cui possono essere percepiti;
- - la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità evitando il ricorso all’uso dell’asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente essenze arboree o arbustive autoctone;
9. Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- - altezza del fronte massima mt. 2.40
- - non è consentito in tutta la superficie ammessa il posizionamento di ulteriori strutture ancorchè precarie o in legno anche se prive di rilevanza edilizia ai sensi dell’articolo 137 della LR 65/2014 .
10. distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:
- - metri 10 da abitazioni;
- - metri 5 dal confine;
- - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.
11. Tali manufatti, sono realizzabili esclusivamente nei seguenti Sistemi e Sottosistemi:
- - E1 – Sottosistema territoriale del capoluogo Casole d’Elsa
- - E2 – Sottosistema territoriale di Monteguidi
- - E3 – Sottosistema territoriale di Mensano
- - E7 – Sistema territoriale della valle dell’Elsa
12. Tali manufatti non sono realizzabili in aree vincolate ai sensi degli art. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 nonché negli Ambiti di pertinenza paesaggistico dei Beni Architettonici di cui all’art. 68, salvo che in situazioni di comprovate esigenze per impossibilità di reperire altre aree di proprietà poste fuori dai suddetti vincoli.