Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 49.2.3 Caratteristiche degli annessi di cui precedente comma 1 lettera c) ( manufatti aziendali non temporanei)

1. I manufatti aziendali non temporanei di cui al presente articolo, diversi da quelli di cui ai precedenti articoli 49.2.1 e 49.2.2, possono essere realizzati dagli imprenditori agricoli con interventi di trasformazione permanente del suolo riferibili alle seguenti fattispecie:

  • - silos;
  • - tettoie;
  • - concimaie, basamenti o platee;
  • - strutture e manufatti necessari per lo stoccaggio di combustibile;
  • - serre fisse;
  • - volumi tecnici ed altri impianti;
  • - manufatti prefabbricati, ancorché privi di fondazioni, che necessitano per il loro funzionamento di opere murarie e di scavo per l’allacciamento alle reti elettriche, idriche e di smaltimento dei reflui;
  • - vasche di raccolta dei liquami prodotti dagli allevamenti aziendali;
  • - vasche, serbatoi e bacini di accumulo di acque destinate ad uso agricolo;
  • - strutture a tunnel per la copertura di foraggi o altri materiali, ancorate ad elementi prefabbricati in cemento o altro materiale pesante.

I manufatti sopraindicati dovranno essere realizzati con materiali tipici dei contesto rurale, per quanto riguarda le strutture a silos ed i tunnel dovranno essere assunti opportuni accorgimenti di mitigazione con cromie tendenti al verde o con impiego di apparati vegetali e piantumazioni al fine della loro mitigazione visiva.

2. l’installazione dei manufatti di cui al presente articolo è effettuata con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell’art.3 del DPGR n.63/R del 25/08/2016.

3. la localizzazione dei manufatti deve garantire il rispetto delle distanze minime non inferiori a:

  • - metri 10 da tutte le abitazioni; questa distanza è ridotta a 5 metri qualora la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l’abitazione;
  • - metri 5 dal confine;
  • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.

I nuovi annessi dovranno essere posizionati ad una distanza minima di 30 mt dalla linea di crinale da evidenziarsi nella fase di progettazione attraverso idonei elaborati grafici.

4. I manufatti prefabbricati di semplice installazione , possono avere dimensioni massime di 80 mq di Superficie Calpestabile. Nel caso di installazione di due o più manufatti da parte della stessa azienda agricola, la somma delle relative Superficie Calpestabile non deve essere superiore a 80 mq.

5. I manufatti del presente articolo, considerato il successivo art. 70 riferito alle Aree boscate, art. 53 riferito agli Ambiti periurbani e art. 68 riferito agli Ambiti di pertinenza paesaggistico dei Beni Architettonici, possono essere realizzati in tutto il territorio agricolo.

Ultima modifica Lunedì, 9 Febbraio, 2026 - 15:05