Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo
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Art. 46.1 Agriturismo e agricampeggio
1. Negli edifici e complessi a servizio di aziende agricole, è possibile lo svolgimento di attività legate all’agriturismo, quale forma di turismo della campagna volta a:
- a) favorire lo sviluppo agricolo e forestale attraverso la promozione di iniziative di sostegno alle attività agricole;
- b) agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita;
- c) valorizzare il patrimonio rurale, naturale ed edilizio;
- d) favorire la tutela dell'ambiente e promuovere i prodotti agricoli regionali tradizionali e di qualità certificata, le produzioni agroalimentari di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche nonché l'enoturismo e l’oleoturismo;
- e) valorizzare le tradizioni e le attività socio-culturali del mondo rurale;
- f) sviluppare il turismo sociale e giovanile nonché il turismo a favore di soggetti svantaggiati;
- g) favorire e sviluppare la valorizzazione dei prodotti agroalimentari attraverso la filiera corta;
- h) svolgere attività didattiche e divulgative, sociali e di servizio per le comunità locali.
2. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli singoli e associati. In particolare, sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti definiti dalla Legge Regionale n. 30/2003:
- a) dare alloggio in appositi locali aziendali;
- b) ospitare i campeggiatori in spazi aperti;
- c) organizzare attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali, riferite al mondo rurale;
- d) somministrare pasti, alimenti e bevande, degustazioni e assaggi e organizzare eventi promozionali, utilizzando prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del sistema della filiera corta.
3. Ove espressamente previsto nella norma della sottozona di appartenenza, è consentito lo svolgimento dell’attività di ospitalità in spazi aperti, in tende o ulteriori mezzi di soggiorno autonomo, nel rispetto dei requisiti tecnici edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti nonché:
- a) per lo svolgimento dell’attività di ospitalità in spazi aperti, rivolta a camper, roulotte e case mobili dotati di meccanismi di rotazione in funzione per la durata dell’attività di agricampeggio denominata agrisosta camper:
- - superficie delle piazzole non inferiore a 60 metri quadrati, e le stesse devono essere sistemate a prova di acqua e di polvere, tramite l’inerbimento del terreno o l’uso di autobloccanti e comunque in modo permeabile, per un numero massimo di 12 piazzole di sosta e una superficie massima complessiva di 1000 metri quadrati;
- - fornitura di acqua potabile e di energia elettrica;
- - illuminazione dell’area;
- - un pozzetto agibile per le acque di scarico e uno scarico idoneo per i wc chimici;
- - dispositivi di prevenzione incendi;
- - il numero delle piazzole dotate di case mobili non può essere superiore a quattro con superficie coperta massima di 60 mq per casa mobile;
- b) per lo svolgimento dell’attività di ospitalità in spazi aperti, rivolta esclusivamente a tende di tutte le forme, loro pertinenze ed accessori, la superficie coperta chiusa massima di 40 metri quadrati, anche dotate singolarmente di servizi igienico-sanitari e di cucina, con pareti esterne e tetto prevalentemente di tela. La superficie totale, coperta chiusa e coperta aperta almeno su un lato, compresi accessori e pertinenze, quali pergolati e verande, non può eccedere i 60 metri quadrati complessivi. Per il calcolo della superficie massima coperta chiusa di 40 metri quadrati non si tiene conto della superficie di eventuali soppalchi e nelle tende di forma conica o piramidale che parte dal piano di calpestio, della zona con altezza inferiore a 2 metri.
4. Per l’ospitalità in spazi aperti devono essere previsti i seguenti servizi comuni minimi:
- a) un servizio wc, un lavabo e una doccia al chiuso con acqua calda ogni sei persone, senza tenere conto delle frazioni;
- b) un servizio di lavanderia ogni dodici persone, senza tenere conto delle frazioni.
Nel caso vengano realizzate solo piazzole con mezzi di soggiorno allestiti dall’imprenditore e dotati di servizi igienico-sanitari e lavanderia, non è necessario realizzare i servizi comuni.
5. In prossimità delle piazzole devono essere presenti:
- a) impianto elettrico a colonnine da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti e impianto per la fornitura di acqua potabile, se non già presenti nei mezzi di soggiorno allestiti dall'imprenditore;
- b) impianto di prevenzione incendi, da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti;
- c) impianto elettrico a colonnine, da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con punti luce atti a consentire la fruizione della viabilità e l'illuminazione dell'area;
- d) installazione di recipienti lavabili per il servizio quotidiano di smaltimento dei rifiuti.
6. L’ospitalità in spazi aperti può essere realizzata esclusivamente in presenza di un progetto complessivo di sistemazione dell’area ed a condizione che sia garantita una facile accessibilità al sito e si privilegi la riconversione di piazzali e infrastrutture esistenti Le piazzole per l'ospitalità in spazi aperti possono essere dislocate in più siti aziendali anche singolarmente. Nel caso vengano realizzate solo piazzole con mezzi di soggiorno allestiti dall’imprenditore agricolo, camper e/o tende devono essere rimossi quando non più necessari allo svolgimento dell’attività di ospitalità in spazi aperti.
7. Per l’ospitalità in spazi aperti è consentita la realizzazione di servizi igienici docce e la lavanderia funzionali all’attività di agricampeggio nella misura massima di 45 mq di SE.
8. Negli agriturismi e negli agricampeggi è consentita la realizzazione di:
- a) piscine e manufatti con le caratteristiche di cui all’art. 26.3, comma 5;
- b) strutture pertinenziali per lo sport di cui all’art. 26.3 comma 9, commisurate alle oggettive esigenze dell’azienda ed al numero dei posti letto assentito;
- c) maneggi scoperti quali strutture sportive prive di copertura connesse alle attività agrituristiche aziendali.
9. Gli ancoraggi al suolo, per consentire l’uso in sicurezza dei mezzi di soggiorno di cui al comma 3, non devono essere di natura permanente.
10. Almeno due mezzi di soggiorno di cui al comma 2, devono essere accessibili attraverso il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
11. Tutti gli interventi sopra indicati dovranno essere realizzati assicurando la coerenza dei materiali con il contesto rurale, ricorrendo prevalentemente all’uso del legno ed a colori adeguati per i luoghi. Le altezze dei nuovi manufatti non potranno superare i 3 ml.
12. I percorsi e le sistemazioni esterne dovranno essere eseguite con minimi movimenti di terra e con piantumazioni capaci di migliorare la qualità ecosistemica complessiva dell’area riducendo i processi di artificializzazione dei terreni e della maglia agraria ove presente.
13. Tali manufatti sono realizzabili esclusivamente nei seguenti Sistemi e Sottosistemi:
- - E1 – Sottosistema territoriale del capoluogo Casole d’Elsa
- - E2 – Sottosistema territoriale di Monteguidi
- - E3 – Sottosistema territoriale di Mensano
- - E7 – Sistema territoriale della valle dell’Elsa
Tali manufatti non potranno inoltre essere realizzati nelle seguenti aree:
- - ambiti di pertinenza paesaggistico dai centri storici (art. 40)
- - ambiti di rispetto dei nuclei storici e nuclei rurali (Art. 52)
- - pertinenze dei Beni Storico Architettonici (BSA) (Art. 73)
- - ambiti periurbani (Art. 53)
- - ambiti di pertinenza paesaggistico dei Beni Architettonici (Art. 68)