Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo
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Art. 43 Zone destinate alla viabilità veicolare
1. Le zone destinate alla viabilità comprendono le strade e i nodi stradali, le fasce di rispetto, i parcheggi pubblici e gli impianti di distribuzione carburanti.
Strade:
2. Negli elaborati grafici del P.O., sono individuati i nuovi tracciati e nodi stradali e quelli esistenti.
3. Per la viabilità di progetto i tracciati riportati sulle tavole del P.O. sono di massima e pertanto non vincolanti per il tracciato definitivo che sarà definito dal progetto esecutivo dell’opera, modifiche di lieve entità dei tracciati rientranti nella tolleranza di 5 ml. di scostamento da quanto indicato nelle tavole del POC non costituiscono variante allo stesso.
4. Tutte le nuove opere stradali e quelle di ristrutturazione dell’esistente, dovranno tendere a minimizzare i movimenti di terra e, in generale, a ridurre l’impatto visivo; le eventuali opere di sostegno e di riporto dovranno essere, ove possibile, realizzate con tecniche di bioingegneria; i muri a retta in cemento armato, dovranno essere rivestiti con pietrame locale.
Fasce di rispetto stradale:
5. Sono aree destinate alla tutela della viabilità esistente e di progetto sulle quali non è consentito la costruzione di edifici permanenti ed è ammessa soltanto la realizzazione, di attrezzature di servizio delle strade, di stazioni di rifornimento e di impianti di distribuzione di carburante di cui al precedente art. 41.4.2.
6. Fuori dei centri abitati sulle strade ove non sono indicate le fasce di rispetto le nuove costruzioni dovranno osservare la distanza minima prevista dal Codice della Strada.
7. All’interno dei centri abitati valgono le distanze minime di cui al Codice della Strada
8. Le zone di rispetto stradale, con destinazione diversa da quella agricola, dovranno per quanto possibile essere sistemate a verde ed alberate; in esse potranno essere realizzati parcheggi pubblici e di uso pubblico, piste pedonali e ciclabili, spazi a verde pubblico ed attrezzato.
Parcheggi pubblici o privati
9. Sono individuati con apposito simbolo nelle Tavole del P.O. ovvero prescritti dalle presenti norme ai fini della cessione delle aree per urbanizzazioni nell'ambito degli interventi ammessi nelle diverse zone, salvo quelli privati.
10. Nelle tavole del P.O. i parcheggi posti all’esterno del perimetro dei comparti urbanistici di progetto, sono distinti fra parcheggi esistenti (PP1), parcheggi di progetto (PP2) e parcheggi privati pertinenziali (PP3).
11. All'interno delle aree destinate a parcheggio PP1 e PP2 possono essere realizzati parcheggi interrati.
12. In sede di progettazione della rete stradale principale e primaria possono essere previsti nuovi parcheggi, ad integrazione di quelli previsti come sopra, nelle aree di rispetto stradale.
13. Per la classificazione dei parcheggi e la relativa disciplina si applicano i criteri di cui all’art.20 delle presenti norme.
14. Nei parcheggi pubblici di tipo PP2 dovranno essere previste le colonnine di ricariche per le auto elettriche nella quantità indicata dal Regolamento Edilizio.
15. i parcheggi pubblici di progetto PP2, possono essere realizzati anche da privati tramite specifica convenzione. Alcuni parcheggi pubblici di progetto PP2, possono non essere oggetti di vincolo preordinato all’esproprio, essi potranno essere realizzati tramite specifica variante ai sensi dell’art.34 della L.R.65/2014.
16. I Parcheggi scoperti in superficie ad un solo livello, sono da prevedere con piante d’alto fusto nella misura di almeno una pianta ogni 50 mq e con siepi e alberature sul perimetro esterno, al fine di ridurne l’impatto visivo. Inoltre dovranno essere realizzati con materiali e tecniche di ingegneria ambientale che garantiscano la massima permeabilità dei suoli (masselli autobloccanti permeabili o pavimentazioni drenanti in genere).