Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 41. Aree per attrezzature ed impianti di interesse generale (zone F)

1. Sono le parti del territorio edificato e non edificato destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, e pertanto assimilate alle zone F di cui all’art. 2 ed all’art.4 punto 5 del D.M. 1444/68.

2. Esse comprendono sia gli impianti esistenti che quelli di progetto come indicato sulle tavole del P.O. e si suddividono in:

  1. F1: Zone per l’istruzione prescolastica e d’obbligo
  2. F2: Zone a verde pubblico e impianti sportivi
  3. F3: Zone per servizi di interesse comune e generale
  4. F4: Impianti tecnologici di interesse generale
Ultima modifica Lunedì, 9 Febbraio, 2026 - 15:05