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  1. 1. Gli usi insediati o insediabili sul territorio sono quelli elencati al successivo articolo, che li identifica in attività. L'elenco non è esaustivo, ma esemplificativo. In tali usi debbono anche intendersi comprese le attività complementari, anche ai sensi di specifiche norme di settore benché afferenti ad altre categorie funzionali, purché strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività prevalente ed aventi spazi accessori ad esse collegate e/o correlate.

    2. Si considera destinazione d'uso attuale quella risultante dai titoli abilitativi in possesso della Pubblica Amministrazione formatisi in data anteriore alla data di adozione del presente Piano Operativo, ovvero, in mancanza dalla posizione catastale quale risulta alla data medesima.

    3. La destinazione d'uso di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie complessiva della medesima unità. Si considera prevalente la destinazione d'uso/attività che supera il 50% della superficie complessiva totale dell'unità immobiliare. I restanti usi non prevalenti devono essere coerenti con quello prevalente.

    - Norme generali
  2. 1. Nel perseguire obbiettivi tesi a migliorare la qualità dell'edilizia e dell'ambiente mediante costruzioni che assicurino il benessere fisico delle persone, la salubrità degli immobili, il contenimento del consumo idrico ed energetico e l'accessibilità e la sicurezza per gli utenti, il Piano Operativo stabilisce che gli interventi edificatori devono concorrere a ridurre e mitigare l'impatto delle trasformazioni sul fattore di pericolosità termica, ed essere progettati nel rispetto dei criteri di sostenibilità degli edifici e dell'ambiente urbano della città e del territorio, di cui all'art. 52 del Regolamento Edilizio vigente. Tali requisiti devono essere certificati dal Direttore dei lavori o altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione lavori.

    2. Per le disposizioni di carattere ambientale ovvero le misure di mitigazione da adottare nei singoli interventi di cui alle presenti Norme si fa esplicito riferimento al capitolo dedicato del Rapporto Ambientale.

    - Sostenibilità ambientale
  3. 1. Ai fini dell'attuazione delle previsioni del Piano Operativo e alla luce dei contenuti statutari e strategici del Piano Strutturale vigente, il territorio comunale si ripartisce in territorio urbanizzato e territorio rurale.

    2. Il territorio urbanizzato si articola, in ragione delle diversità insediative, funzionali e storico - morfologiche, nonché sulla base degli obbiettivi e delle strategie fissate dal Piano Strutturale, nei seguenti tessuti ed aree distinte con apposito segno grafico negli elaborati cartografici del Piano:

    • - Centri storici;
    • - Aree urbane consolidate a prevalenza residenziale;
    • - Aree urbane da rigenerare prevalentemente residenziali;
    • - Aree produttive consolidate a proliferazione lineare;
    • - Aree a piattaforme produttive commerciali direzionali;
    • - Poli funzionali;
    • - Aree urbane da rigenerare a tipologia mista;
    • - Poli urbani da rigenerare con funzione produttiva.

    Costituisce invariante strutturale ed elemento qualitativo e fondante in prevalenza del territorio urbanizzato la Città Pubblica, che è costituita da spazi, servizi, attrezzature e impianti di interesse collettivo esistenti e di progetto, di livello territoriale o locale, per i quali il Piano Operativo persegue criteri e obbiettivi di accessibilità e vivibilità urbana, nonché atti a favorire le relazioni sociali ed economiche e ad ospitare le manifestazioni pubbliche della collettività insediata.
    Fanno parte delle Città Pubblica, di cui alla Tavola C degli elaborati di Piano:

    1. a) Attrezzature e aree per servizi di interesse generale
      • - Attrezzature di interesse collettivo;
      • - Aree per l'istruzione;
      • - Aree per servizi cimiteriali;
      • - Aree per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti;
      • - Aree tecnologiche per telecomunicazioni;
      • - Aree per impianti tecnologici;
      • - Aree interessate dalle previsioni del Piano Comunale di Protezione Civile.
    2. b) Sistema infrastrutturale
      • - Piazze e percorsi pedonali;
      • - Piste ciclabili;
      • - Aree per sedi stradali;
      • - Parcheggi pubblici;
      • - Impianti per la distribuzione di carburanti;
      • - Aree ferroviarie.
    3. c) Rete ecologica e ambientale
      • - Ambiti di pertinenza centri storici;
      • - Parchi storici;
      • - Parchi;
      • - Aree a Verde.

    3. Il territorio rurale rappresenta la porzione territorialmente più estesa e significativa ed è suddiviso, in ragione delle diversità insediative, paesaggistiche, ambientali e funzionali in:

    • - Aree collinari a prevalente naturalità;
    • - Aree collinari a prevalente uso agricolo;
    • - Contesti fluviali;
    • - Complessi specializzati per funzioni non agricole;
    • - Aree estrattive;
    • - Aree di recupero ambientale;
    • - Aree soggette a disposizioni particolari in territorio rurale, di cui al titolo VII, capo IV.

    4. Costituiscono ambiti strategici per i processi di sviluppo sostenibile del territorio e per la riqualificazione degli assetti insediativi e ambientali le seguenti aree, individuate con apposito segno grafico negli elaborati di Piano:

    • a) ambiti di rigenerazione urbana;
    • b) ambiti di trasformazione urbana;
    • c) ambiti di completamento.

    Gli ambiti strategici di cui sopra sono disciplinati dalle schede norma e di indirizzo progettuale di cui all'allegato "A" alle presenti Norme.

    5. Completano le previsioni del Piano Operativo:

    1. - la disciplina delle aree sottoposte a tutela individuate nella carta dei vincoli;
    2. - le disposizioni relative all'integrità fisica del territorio;
    3. - la classificazione del patrimonio edilizio esistente;
    4. - le norme di salvaguardia e le disposizioni transitorie;
    5. - la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni.

    6. Con riferimento alle vigenti norme statali in materia di limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra fabbricati di cui al D.M. n. 1444/68, da osservare ai fini della formazione del presente strumento di pianificazione urbanistica, si individuano le seguenti corrispondenze:

    Zona omogenea “A” Centri storici – Ambiti di pertinenza dei centri storici
    Zona omogenea “B” Aree urbane consolidate a prevalenza residenziale, Aree urbane da rigenerare prevalentemente residenziali, Aree urbane da rigenerare a tipologia mista TR6a, AT03, AC01, AC03, AC07, AC09
    Zona omogenea “C” AT04, AT05, AT06, AT08, AT11
    Zona omogenea “D” Aree produttive consolidate a proliferazione lineare, Aree a piattaforme produttive commerciali direzionali, Poli urbani, Poli Funzionali, Poli urbani da rigenerare con funzione produttiva, AT02, AT07, AT01,AT09, AT10, AC02, AC04, AC05, AC06, AC08
    Zona omogenea “E” Aree collinari a prevalente naturalità, Aree collinari a prevalente uso agricolo, Contesti fluviali, Complessi specializzati per funzioni non agricole, Aree di recupero ambientale, Aree attrezzate per lo svago e lo sport, Aree per allevamento cani, Giacimenti, Aree a Destinazione Estrattiva, Siti Estrattivi in esaurimento da Riqualificare
    Zona omogenea “F” Attrezzature di interesse collettivo, Aree per l’istruzione, Aree per servizi cimiteriali, Aree per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, Aree tecnologiche per telecomunicazioni, Aree per impianti tecnologici, Aree interessate dalle previsioni del Piano Comunale di Protezione Civile, Piazze e percorsi pedonali, Piste ciclabili, Aree per sedi stradali, Parcheggi pubblici, Impianti per la distribuzione di carburanti, Aree ferroviarie, Parchi storici, Parchi, Aree a Verde
    - Articolazione generale del territorio
  4. 1. Il Piano Operativo (P.O.) disciplina l'attività urbanistica ed edilizia dell'intero territorio comunale, in conformità al vigente Piano Strutturale Intercomunale (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 03.04.2019), alla L.R. n. 65/2014 e ai relativi regolamenti di attuazione, alla L.R. 35/2015 e adeguandosi al Piano Regionale Cave (P.R.C.) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 47 del 21.07.2020, nonché al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (P.I.T./P.P.R.), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 del 27.03.2015.

    2. Il presente Piano Operativo persegue gli obbiettivi indicati nell'atto di avvio del procedimento, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 29.11.2019 ed è formato ai sensi dell'art. 95 della L.R. n. 65/2014.

    - Finalità e contenuti del Piano Operativo
  5. 1. Le aree ad elevata naturalità identificano le parti del territorio comunale caratterizzate da una particolare valenza ambientale, naturalistica, geomorfologica e paesaggistica (di specifico interesse per la collettività), meritevoli di tutela, salvaguardia e valorizzazione.

    2. Gli interventi di conservazione e tutela devono essere finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie, in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche.

    3. Le aree ad elevata naturalità sono caratterizzate quasi interamente dalla presenza di boschi individuati su volo 2019, in coerenza con il Piano Strutturale e con l'allegato 8b, art. 5 comma 3 del vigente P.I.T./P.P.R.

    Qualora i perimetri delle aree boscate, così come individuati dagli elaborati grafici del Piano Operativo, si dimostrino inesatti o non aggiornati, i soggetti interessati possono produrre documentazione tecnica asseverata atta a dimostrare il reale stato di fatto dei luoghi.

    In tal caso le aree così determinate assumono la disciplina generale dell'art. 53 - Aree collinari a prevalente uso agricolo.

    4. Nelle aree collinari a prevalente naturalità si applica la seguente disciplina di carattere generale:

    • - è ammessa la rinaturalizzazione e mitigazione dell'impatto ambientale e percettivo mediante azioni di restauro e risanamento nelle aree con caratteri naturalistici e/o paesistici originali compromessi da interventi colturali. In queste zone, costituite prevalentemente da boschi di conifere di recente impianto, possono essere svolti i seguenti interventi, se compatibili con la normativa di settore:
      • - interventi selvicolturali, che devono favorire l'ingresso e l'affermazione di latifoglie spontanee, nonché nuclei di rinnovamento di specie autoctone;
      • - interventi di diradamento;
      • - interventi di viabilità, per l'apertura di piste forestali con funzione tagliafuoco;
    • - sono ammesse iniziative con finalità educative, sportivo-escursionistiche e ricreative, purché in armonia con l'ambiente naturale e con l'esigenza della preservazione;
    • - sono consentiti e promossi interventi finalizzati ad accrescere il valore ecologico, ambientale e paesaggistico dei boschi con azioni a favore delle associazioni vegetali.

    5. In funzione dell'esercizio delle attività silvicolturali e della salvaguardia delle superfici boscate, sono ammissibili la manutenzione, l'adeguamento, la ristrutturazione e la realizzazione di:

    • a) strade forestali, piste forestali, piste temporanee di esbosco, di piste frangifuoco, condotte, canali temporanei e linee di esbosco, in tutti i casi di larghezza non superiore a 3,5 m., e non pavimentate con materiali impermeabilizzanti, nonché imposti o piazzali permanenti o temporanei per il deposito del legname;
    • b) torrette in legno per l'avvistamento degli incendi;
    • c) punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi.

    6. È vietata la costruzione di edifici di ogni genere ad eccezione di manufatti per l'attività agricola, sia imprenditoriale che amatoriale così come disciplinati dall'art. 66 delle presenti Norme, a servizio di aree agricole contermini o di radure coltivate in ambito boschivo. Sono altresì vietate: la realizzazione di parcheggi oltre a quelli indicati nelle tavole del Piano Operativo e l'apertura di nuove strade permanenti con esclusione dell'adeguamento della viabilità esistente e delle fasce parafuoco. È ammessa la realizzazione di impianti tecnologici e altre opere di pubblica utilità.

    7. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente valgono le disposizioni di cui al Capo II, Titolo VII delle presenti Norme relativamente agli edifici agricoli ed agli annessi. Per gli edifici non agricoli sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro conservativo, di ristrutturazione conservativa R.E.C. e di superamento barriere architettoniche E.B.A. di cui all'art. 7 delle presenti Norme.

    8. Per il patrimonio edilizio esistente, riguardante edifici e complessi di interesse storico e testimoniale, valgono le disposizioni delle schede normative di cui all'art. 8 delle presenti Norme.

    9. Oltre alle attività agricole, silvocolturali, zootecniche ed attività connesse ai sensi di legge, quali agriturismo, nelle aree collinari a prevalente naturalità sono ammesse le seguenti fattispecie:

    • - 9.1. Residenza (A1, A5, A6);
    • - 9.2. Agricolo (G1).

    10. All'interno delle aree collinari a prevalente naturalità il Piano Operativo identifica i seguenti morfotipi:

    • - TR.N1 - Ambito delle praterie e dei pascoli di montagna e di crinale;
    • - TR.N2 - Ambito delle aree boscate.

    11. TR.N1 - Ambito delle praterie e dei pascoli di alta montagna e di crinale.

    • - 11.1. L'ambito delle praterie e dei pascoli di alta montagna e di crinale identifica il settore del territorio comunale caratterizzato dal sistema idro- geomorfologico riconducibile principalmente al tipo della montagna silicoclastica e, nel settore est, a quello della collina a versanti ripidi sulle unità toscane.
    • - 11.2. Gli interventi di conservazione e tutela in questo ambito devono essere finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie, in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche. In particolare:
      • - conservazione integrale di tutte le formazioni forestali e arbustive;
      • - tutela delle superfici attribuibili a habitat di interesse comunitario, comprese le formazioni erbacee, steppiche e le zone umide perenni o temporanee

    12. TR.N2 - Ambito delle aree boscate. Nell'ambito delle aree boscate:

    • - valgono le disposizioni di cui alla L.R. n. 39/2000;
    • - è vietato qualsiasi intervento di trasformazione o di modificazione del suolo
    • - è consentita la prosecuzione delle attività agricole e zootecniche in essere senza l'estensione degli ambiti produttivi e nel rispetto della sensibilità ambientale delle risorse ambientali. Contestualmente all'attività agricola devono essere realizzati interventi finalizzati al mantenimento e al recupero delle condizioni di equilibrio naturale dei sistemi ambientali e interventi di tutela dei suoli, di riqualificazione paesaggistica e di integrazione delle aree di margine

    13. TR. N2/a - Ambito delle aree boscate di Pizzidimonte.

    • - Nell'ambito delle aree boscate di Pizzidimonte sono consentiti gli interventi di recupero ambientale e ricostruzione morfologica dei luoghi, privilegiando progetti che ricomprendano la porzione di territorio ricadente nel Comune di Prato.
    • - Non sono consentiti interventi di coltivazione dei materiali inerti ai sensi della L.R. n. 35/2015, fatta salva l'eventuale messa in sicurezza dei fronti.
    - Aree collinari a prevalente naturalità
  6. Capo I - Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti
  7. 1. Nella Carta dei Vincoli del Piano Operativo, costituita dalla TAV. A - Carta dei Vincoli nord e dalla TAV. B - Carta dei Vincoli sud, in scala 1:10.000 (di seguito "Carta dei Vincoli") è riportato, a livello di quadro conoscitivo, l'insieme dei vincoli sovraordinati e delle aree di rispetto che interessano il territorio comunale. Tale rappresentazione ha valore ricognitivo e non dispositivo, rimandando ai soggetti attuatori degli interventi edilizi, gli specifici provvedimenti istitutivi per la verifica dell'effettiva natura ed estensione del vincolo.

    2. A livello di quadro conoscitivo, la Carta dei Vincoli riporta anche le aree interessate da rischio di incidente rilevante degli stabilimenti appartenenti alle categorie di impianti sottoposti agli obblighi del D.Lgs. n. 105/2015 (Manetti & Roberts e ENI), oltre all'anagrafe dei siti e delle aree oggetto di procedimento di bonifica ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

    3. Sono perimetrate e individuate nella Carta dei Vincoli le zone speciali di conservazione di cui all'art. 75 delle presenti norme costituite dall'area naturale protetta di interesse locale dei Monti della Calvana e dei siti di interesse comunitario di Monte Morello.

    - Vincoli sovraordinati e zone di rispetto
  8. 1. Le trasformazioni sul territorio sono strettamente legate alle situazioni di criticità e pericolosità descritte e messe in evidenza nel quadro conoscitivo del Piano Strutturale e nella fattispecie alle conoscenze relative alla pericolosità geologica, idraulica e sismica contenute nelle indagini geologico-tecniche e idrauliche di supporto al Piano Strutturale.

    2. Secondo le disposizioni dell'Allegato A alla DGR 31/2020 (Direttive tecniche per lo svolgimento delle indagini geologiche, idrauliche e sismiche - di seguito "Direttive") la fattibilità non si declina più nella definizione di "classi", ma a criteri più generali che verranno espletati più avanti.

    3. Sotto il profilo idraulico, il franco di sicurezza rispetto al battente (Fsi), per la progettazione e ogni altro tipo di trasformazione, riferito alla quota terreno in un dato areale, è pari a metà del massimo battente idraulico duecentennale dell'areale preso in considerazione, con un minimo di 30 cm ed un massimo di 50 cm.

    4. La quota minima di calpestio (Qmc), nell'ottica del principio di sicurezza idraulica, avente funzione di riduzione di vulnerabilità, calcolata in metri sul livello del mare, localizzata in un dato areale, viene definita come la quota massima del terreno (Qmt), rilevata nell'areale stesso, più il massimo battente duecentennale dell'areale preso in considerazione (Mb200), più il franco di sicurezza di cui al precedente comma 3, secondo la formula:

    Qmc = Qmt + Mb200 + Fsi (in metri s.l.m.)

    4/bis. Per tutti gli ambiti di trasformazione, in sede di Piano Attuativo, dovrà essere garantito il "principio dell'invarianza idraulica" rispetto alla realizzazione di nuova superficie impermeabile: in sede di progettazione dovrà essere valutato e calcolato il maggior deflusso delle acque meteoriche derivato dalle trasformazioni e quindi dovranno essere previste, strettamente all'interno dell'areale di competenza del Piano Attuativo, opere ed interventi, quali ad esempio aree allagabili, vasche e serbatoi (anche interrati), volti a garantire, perlomeno, il non peggioramento rispetto alle condizioni ante-operam; nel caso si opti per la realizzazione di aree allagabili, per queste dovranno essere previste tutta una serie di presidi e di limitazioni di utilizzo, in caso di allagamento.

    5. La pericolosità idraulica viene classificata in base al tempo di ritorno dei fenomeni alluvionali secondo le classi del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A. 2015) :

    L.R. n. 41/2018 P.G.R.A.
    Frequenza di alluvioni Pericolosità da alluvioni
    Frequenti TR 30 Elevata P3
    Poco frequenti TR >30<200 Media P2
    Scarsa probabilita' TR >200 Bassa P1

    6. Le condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche e infrastrutturali sono differenziate secondo le categorie di fattibilità che scaturiscono dalle Direttive in relazione agli aspetti geologici, idraulici e sismici.

    7. L'attribuzione alle singole previsioni di intervento delle relative classi di fattibilità è accompagnata da specifiche prescrizioni per il superamento o mitigazione delle criticità all'interno delle schede norma.

    - Disposizioni generali
  9. Costituiscono salvaguardia del Piano Operativo fin dalla sua adozione le disposizioni indicate nelle presenti Norme e negli elaborati che lo costituiscono. Fatte salve le norme transitorie di cui al successivo articolo, sono consentiti fino all'entrata in vigore definitiva del Piano Operativo tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente conformi al Regolamento Urbanistico vigente e non in contrasto con il Piano Operativo adottato.

    - Disciplina transitoria
  10. Capo I - Disciplina delle attrezzature e dei servizi di interesse generale
  11. 1. La Città Pubblica è costituita dagli spazi, servizi, attrezzature e impianti di interesse collettivo esistenti e di progetto, di livello territoriale o locale, per i quali il Piano Operativo persegue criteri e obbiettivi di accessibilità e vivibilità urbana. Sono aree volte al soddisfacimento delle esigenze sociali, culturali, religiose, ricreative, formative e sanitarie dei cittadini, nonché a favorire le relazioni sociali ed economiche e ad ospitare le manifestazioni pubbliche della collettività insediata.

    2. Sono perimetrate ed individuate sugli elaborati del Piano Operativo con la sigla AP le attrezzature pubbliche che rappresentano immobili di proprietà dell'Amministrazione Comunale. Sono zone destinate ad ospitare servizi pubblici, attrezzature amministrative, culturali, sociali, assistenziali e sanitarie, oltre che commerciale al dettaglio limitatamente alla cat. C3, vincolato alla necessità di fornire servizi di vicinato nelle frazioni, ove queste ne siano carenti, e alla cat. C4 di cui all'art. 81 delle presenti norme.

    3. Sono perimetrate ed individuate sugli elaborati del Piano Operativo con la sigla AIP le attrezzature private di interesse pubblico. Sono zone destinate ad ospitare attrezzature amministrative, culturali, servizi universitari, attrezzature sociali, associative, assistenziali, sanitarie, centri di accoglienza, residenze sanitarie assistenziali, attrezzature ricreative, per il culto e attrezzature adibite a deposito per la Protezione Civile, oltre che commerciale al dettaglio limitatamente alla cat. C3, vincolato alla necessità di fornire servizi di vicinato nelle frazioni, ove queste ne siano carenti, e alla cat. C4 di cui all'art. 81 delle presenti norme.

    3/bis. È comunque fatta salva la permanenza delle funzioni esistenti, per le quali sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia conservativa.

    4. Gli indici e i parametri da rispettare per l'edificazione di tali aree sono:

    • - Rapporto di copertura: 50%;
    • - Altezza massima: 12 m. (ad esclusione degli edifici di culto comprese eventuali torri campanarie); l'effettiva altezza dovrà sempre essere verificata ai sensi dell'art. 21/bis;
    • - Per gli edifici che ricadono in tali aree sono ammessi tutti gli interventi di cui all'articolo 7 delle presenti Norme, fermo restando il rispetto degli indici sopra indicati.

    5. Le aree scoperte relative alle attrezzature di cui al presente articolo devono essere attrezzate e sistemate a verde, parcheggi e aree pavimentate nella misura prevista di legge; possono essere provviste di punti di fermata per la ricarica dei cicli elettrici o di quelli a pedalata assistita, con fornitura di energia elettrica anche da fonti rinnovabili.

    6. Le aree scoperte possono ospitare dehors a scopo commerciale, previo accordo con l'A.C., laddove sia dimostrata la permanenza dei valori e delle esigenze di cui al punto 1, oltre che la sostenibilità paesaggistica ai sensi art. 21/bis.

    - Attrezzature di interesse collettivo
  12. Capo I - Disciplina delle componenti del territorio rurale
  13. 1. I centri storici sono le parti del territorio urbano in cui sono conservati i caratteri dell'impianto urbanistico, delle tipologie strutturali degli edifici e degli spazi aperti. Costituiscono elementi cardine dell'identità dei luoghi i nuclei storici di Calenzano Alto, San Donato, Colle, Settimello, Ponte alla Marina, Fibbiana e Fogliaia, oltre a quelli di Le Croci, Carraia, Legri e La Chiusa.

    2. È perimetrato ed individuato sugli elaborati di Piano Operativo con la sigla A1 il tessuto storico di impianto fino al 1950, composto da edifici o complessi edilizi ai quali, per rilevanza storica e architettonica, si riconosce un valore di testimonianza. Tali edifici e complessi edilizi, unitamente alla loro pertinenza, costituiscono componenti fondamentali dell'identità storico-culturale del territorio e capisaldi degli assetti insediativi e paesaggistici.

    3. Il tessuto storico identificato con la sigla A1 comprende non solo immobili dichiarati di interesse culturale ai sensi del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", per i quali preventivamente alla realizzazione degli interventi ammessi di cui al successivo comma 4 dovrà essere acquisto il nulla osta della Soprintendenza, ma anche edifici espressamente qualificati come tali dal Piano Operativo.

    4. Gli interventi ammissibili sugli edifici o complessi edilizi in zona A1 sono essenzialmente finalizzati alla conservazione e al recupero funzionale:

    • - M.O.: Manutenzione ordinaria;
    • - M.S.: Manutenzione straordinaria;
    • - R.R.C.: Restauro e risanamento conservativo;
    • - R.E.C.: Ristrutturazione edilizia conservativa, come definita all'art. 7, ove sia garantita a seguito dell'intervento la conservazione o il ripristino degli elementi architettonici e decorativi di interesse storico;
    • - R.C.D.: Ricostruzione di edifici o parti di essi crollati;
    • - E.B.A.: Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportano aumento delle volumetrie esistenti.

    Per le opere scoperte di pertinenza, giardini e in genere resedi storicizzati sono consentiti interventi di manutenzione e restauro che non comportino frammentazione dell'area di pertinenza.

    5. Gli eventuali interventi su edifici o complessi edilizi in zona A1 comportanti l'inserimento di nuove componenti stabili di caratterizzazione degli spazi aperti (pavimentazioni, impianti di illuminazione, cancelli, ecc.) devono prevedere l'impiego di materiali nobili e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati dell'edificio o del complesso edilizio.

    6. È perimetrato ed individuato sugli elaborati di Piano Operativo con la sigla A2 il tessuto storicizzato di impianto successivo al 1950, o trasformato in modo tale da non renderne più riconoscibili i caratteri tipologici e architettonici storici.

    7. Sugli edifici o complessi edilizi in zona A2 sono consentiti i seguenti interventi:

    • - M.O.: Manutenzione ordinaria;
    • - M.S.: Manutenzione straordinaria;
    • - R.R.C.: Restauro e risanamento conservativo;
    • - R.E.C.: Ristrutturazione edilizia conservativa, come definita all'art. 7;
    • - R.C.D.: Ricostruzione di edifici o parti di essi crollati;
    • - R.E.R.: Ristrutturazione edilizia ricostruttiva con fedele ricostruzione a parità di S.e. (superficie edificata);
    • - E.B.A.: Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportano aumento delle volumetrie esistenti.

    8. È perimetrato ed individuato sugli elaborati di Piano Operativo con la sigla A3 il tessuto storico che presenta edifici o complessi edilizi con caratteristiche incongrue rispetto all'impianto urbanistico e fondiario complessivo, sia per dimensioni, che per tipologia, localizzazione e/o aspetto formale.

    9. Sugli edifici o complessi edilizi in zona A3 sono consentiti i seguenti interventi:

    • - M.O.: Manutenzione ordinaria;
    • - M.S.: Manutenzione straordinaria;
    • - R.R.C.: Restauro e risanamento conservativo;
    • - R.E.C.: Ristrutturazione edilizia conservativa, come definita all'art. 7;
    • - R.E.R.: Ristrutturazione edilizia ricostruttiva con cambiamento di sagoma a parità di S.e. (superficie edificata);
    • - E.B.A.: Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportano aumento delle volumetrie esistenti.

    10. Su tutti gli edifici o complessi edilizi di cui al presente articolo non è consentita la realizzazione di cantine e vani accessori interrati o seminterrati in genere;
    è ammessa invece la realizzazione di autorimesse interrate ai sensi della L. n. 122/89, purché l'intervento preveda il prevalente mantenimento delle aree adibite ad orto, giardino o parco. La realizzazione di volumi tecnici interrati, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche, è consentita solo ove le vigenti norme di sicurezza non consentano l'utilizzazione di vani esistenti. In tal caso i volumi tecnici devono essere collocati fuori dalla proiezione dell'edificio soprastante.

    11. Con riferimento alle direttive e prescrizioni contenute nel P.I.T./P.P.R., tutti gli interventi che interessano edifici o complessi edilizi ricadenti nel presente articolo sono soggetti al rispetto delle seguenti disposizioni:

    1. a) deve essere garantito:
      • - la compatibilità tra la destinazione d'uso prescelta ed il valore storico-architettonico dell'edificio o complesso edilizio;
      • - la conservazione dei valori della tipologia storica di riferimento;
      • - la coerenza con l'assetto morfologico di impianto storico;
      • - il mantenimento dei caratteri tipologici e architettonici degli edifici e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, coerenti e compatibili con i caratteri originali dei medesimi e con il contesto;
      • - il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono l'assetto insediativo storicamente consolidato. Non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi demoliti di elementi costituenti il sistema storicamente consolidato che ne comportino la destrutturazione;
    2. b) le eventuali modifiche all'involucro dei singoli edifici, nei limiti consentiti dal presente articolo, non devono alterarne le caratteristiche tipologiche e la qualità architettonica, né determinare la chiusura di logge o porticati di elevato valore architettonico, né interferire con visuali di particolare pregio e quindi con i valori paesaggistici. Non è consentita la realizzazione di serre solari o verande;
    3. c) gli interventi finalizzati al miglioramento del risparmio energetico, da attuarsi quale misura alternativa all'inserimento delle fonti energetiche rinnovabili, devono essere realizzati nel rispetto dei caratteri architettonici di valore storico o tradizionale, e comunque con modalità paesaggisticamente compatibili. Sono privilegiate soluzioni che inseriscano gli eventuali nuovi spessori (ove compatibili con i valori storico-architettonici dei singoli immobili) a ridosso di pareti interne e all'intradosso dei solai. Per l'installazione di nuovi impianti, o per l'adeguamento e/o rifacimento di quelli preesistenti, devono essere parimenti adottate soluzioni tecnologiche di adeguata qualità progettuale compatibili con i valori storico-architettonici e paesaggistici, privilegiando i sistemi di tipo centralizzato;
    4. d) gli eventuali interventi volti a migliorare la fruibilità e la salubrità di locali interrati o seminterrati esistenti devono essere realizzati evitando sbancamenti di terreno tali da alterare la tipologia dell'edificio, la corografia dei luoghi e l'aumento dei piani visibili dell'edificio, pur in assenza di un innalzamento della quota assoluta.

    12. Su tutti gli edifici o complessi edilizi di cui al presente articolo sono ammesse le categorie funzionali di cui all'art. 81 delle presenti Norme, a condizione che la destinazione prevista risulti compatibile con le esigenze di tutela di cui al presente articolo e conforme alle disposizioni del P.I.T./P.P.R. recepito al comma 11, ad esclusione delle seguenti categorie:

    • - artigianale e industriale (B1, B2 e B3, fatto salvo l'artigianato di servizio compatibile con la residenza);
    • - commercio al dettaglio (C1 e C2);
    • - direzionale e di servizio (E4);
    • - commercio all'ingrosso;
    • - agricola.

    13. Costituiscono prescrizioni comuni a tutti gli interventi ricadenti nel presente articolo, fermo restando il rispetto di quanto disposto al comma 11 relativamente alle direttive e prescrizioni contenute nel P.I.T./P.P.R., le seguenti condizioni:

    • - obbligo di mantenimento degli apparati decorativi ove presenti;
    • - divieto di realizzare terrazze a tasca nelle falde prospicenti la pubblica via o spazio pubblico;
    • - divieto di realizzare lastrici solari, balconi;
    • - possibilità di installazione di volumi tecnici solo su prospetti secondari;
    • - possibilità di installazione di finestre a tetto a condizione che i locali sottotetto siano legittimante abitati, con esclusione delle falde prospicenti la pubblica via o spazio pubblico. Nelle coperture sprovviste è ammessa l'istallazione di un lucernario passo d'uomo per le operazioni manutentive. Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, si rende necessaria una valutazione specifica nell'ambito della procedura di autorizzazione paesaggistica.
    - Centri storici
  14. 1. Sono perimetrate ed individuate sugli elaborati del Piano Operativo con la sigla AS le aree per l'istruzione, esistenti e di progetto, costituite dai servizi per l'istruzione di base.

    2. Gli indici e i parametri da rispettare per l'edificazione di tali aree sono quelli derivanti dalla normativa di settore, fatta salva la verifica ai sensi art. 21/bis.

    3. Le aree scoperte relative alle attrezzature di cui al presente articolo devono essere attrezzate, pavimentate o sistemate a verde nella misura prevista di legge; possono essere provviste di punti di fermata per la ricarica dei cicli elettrici o di quelli a pedalata assistita, con fornitura di energia elettrica anche da fonti rinnovabili.

    - Aree per l'istruzione
  15. Capo II - Disciplina del sistema infrastrutturale
  16. 1. Il Piano Operativo è direttamente precettivo e conformativo ed è articolato in due parti:

    1. a) la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, di cui al comma 2 art. 95 della L.R. n. 65/2014, con validità a tempo indeterminato;
    2. b) la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, cui al comma 3 art. 95 della L.R. n. 65/2014, con valenza quinquennale.

    2. Le previsioni di cui alla lettera b) del precedente comma sono dimensionate sulla base del quadro previsionale strategico per i cinque anni successivi alla loro approvazione; alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del Piano o dalla modifica che le contempla, le previsioni perdono efficacia ai sensi dei commi 9, 10, 11, 12 e 13 dell'art. 95 della L.R. n. 65/2014.

    - Validità ed operatività del Piano Operativo
  17. 1. Le aree collinari a prevalente uso agricolo identificano le parti collinari del territorio comunale a prevalente o esclusiva funzione agricola, pastorale, zootecnica, silvicola, dedicate alle attività di conservazione dei prodotti aziendali, all'agriturismo ed alla coltivazione del legno.

    Queste aree, generalmente non boscate, comprendono superfici di diversa estensione, tipologia colturale e modalità di conduzione, attualmente utilizzate o in stato di abbandono.

    2. Gli interventi di valorizzazione e tutela nelle aree collinari a prevalente uso agricolo devono essere finalizzati al mantenimento e al miglioramento dell'attività agricola, alla conservazione dei caratteri del paesaggio rurale, alla promozione di azioni che impediscano il degrado dei suoli e del patrimonio edilizio. Gli interventi devono salvaguardare, in particolare, la presenza di elementi caratterizzanti il paesaggio consolidato quali terrazze e ciglionature, muri a secco, alberature a filare, nonché le formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali.

    3. Oltre alle attività agricole, silvocolturali, zootecniche ed attività connesse ai sensi di legge, quali agriturismo, nelle aree collinari a prevalente uso agricolo sono ammesse le seguenti fattispecie:

    • - 3.1. Residenza (A1, A2, A3, A4, A5, A6);
    • - 3.2. Commerciale (C3 - C4);
    • - 3.3. Agricolo (G1, G2, G3, G4, G5).

    4. Nell'ambito di ogni singola azienda agricola, il recupero delle aree agricole abbandonate è auspicabile rispetto alla realizzazione di nuovi impianti appartenenti alle medesime qualità colturali dismesse.

    Le nuove sistemazioni agrarie oltre al mantenimento e al miglioramento dell'attività agricola, devono essere finalizzati alla conservazione dei caratteri del paesaggio rurale, alla promozione di azioni che impediscano il degrado dei suoli e del patrimonio edilizio. Gli interventi devono salvaguardare, la presenza di elementi caratterizzanti il paesaggio consolidato quali terrazze e ciglionature, muri a secco, alberature a filare, nonché le formazioni lineari arboree e arbustive non colturali.

    5. È vietato qualsiasi intervento di modificazione dell'assetto fisico del suolo non collegato al mantenimento delle colture e dei soprassuoli o alla regimazione e al riassetto idrogeologico fuori dalle pertinenze di cui all'art. 65, mentre sono consentiti, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, interventi per opere al servizio della produzione agricola, come interventi di regimazione e riassetto idraulico, impianto di nuove coltivazioni agricole, opere connesse all'attività agrituristica, nonché opere di sistemazione stradale.

    6. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente valgono le disposizioni di cui al Capo II e al Capo III, Titolo VII delle presenti Norme relativamente agli edifici ed agli annessi.

    7. Per il patrimonio edilizio esistente, riguardante edifici e complessi di interesse storico e testimoniale, valgono le disposizioni delle schede normative di cui all'art. 8 delle presenti Norme.

    8. Il Piano Operativo identifica i seguenti sistemi agricoli e forestali, sulla base di criteri geomorfologici, agronomici e paesaggistici:

    • - TR.A1 - Ambito dell'olivicoltura tradizionale terrazzata;
    • - TR.A2 - Ambito dell'olivicoltura tradizionale non terrazzata;
    • - TR.A3 - Ambito dell'olivicoltura moderna intensiva;
    • - TR.A4 - Ambito complesso del seminativo, oliveto e vigneto specializzato di pianura e delle prime pendici collinari;
    • - TR.A5 - Ambito del mosaico colturale e particellare complesso di assetto tradizionale di collina e di montagna;
    • - TR.A6 - Ambito delle praterie e dei pascoli di media montagna.

    9. TR.A1 - Ambito dell'olivicoltura tradizionale terrazzata.

    • - 9.1. L'ambito TR.A1 identifica una residua parte a sistema di tessuti agricoli con netta prevalenza di oliveti nel tessuto dei coltivi, raramente intervallati da piccoli vigneti o da appezzamenti a coltivazione promiscua, organizzati su versanti terrazzati, di valore paesaggistico e identitario, in particolare localizzati a Legri e Volmiano. Tale sistema territoriale costituisce una specificità locale ed una testimonianza materiale della cultura rurale, da tutelare integralmente nei suoi elementi costitutivi: materiali e tecniche costruttive, tipologie colturali, regimazione delle acque e difesa del suolo.
    • - 9.2. All'interno di questo ambito deve essere garantito il mantenimento ed il recupero degli elementi costitutivi del tessuto agricolo, anche attraverso il recupero degli uliveti abbandonati e l'eliminazione delle forme invasive del bosco.
    • - 9.3. I terrazzamenti ed i ciglionamenti agrari è opportuno che siano conservati e tutelati mediante opportune opere di manutenzione consistenti nel ripristino delle parti lesionate e nel mantenimento in efficienza delle opere di drenaggio delle acque superficiali. In caso di crolli parziali o totali, la ricostruzione deve avvenire mediante soluzioni compatibili rispetto alle tecniche costruttive ed i materiali tradizionali, garantendo la funzionalità idraulica e la difesa del suolo.

    10. TR.A2 - Ambito dell'olivicoltura tradizionale non terrazzata.

    • - 10.1. L'ambito TR.A2 identifica un consistente sistema di tessuti agricoli con netta prevalenza di oliveti nel tessuto dei coltivi, raramente intervallati da piccoli vigneti o da appezzamenti a coltivazione promiscua, organizzati su versanti non terrazzati, di valore paesaggistico e identitario, presente in località Le Vigne, Davanzello e Legri.
    • - 10.2. Sono da mantenere i caratteri suddetti, evitando nuovi accorpamenti fondiari.

    11. TR.A3 - Ambito dell'olivicoltura moderna intensiva.

    • - 11.1. L'ambito TR.A3 identifica un sistema di tessuti agricoli con netta prevalenza di oliveti nel tessuto dei coltivi, presenti in località Carraia.
    • - 11.2. Questo ambito è il risultato della riconversione dell'olivicoltura tradizionale in specializzata intensiva, capace di conferire una migliore redditività mediante l'aumento della densità degli impianti e l'introduzione di tecniche colturali più efficaci (come la raccolta meccanica). L'infrastrutturazione ecologica è limitata per la necessità di assicurare adeguati livelli di meccanizzazione in talune situazioni (ad esempio dove si registrano fenomeni di abbandono) che possono aumentare rischi di erosione e dissesto. Devono essere favoriti, pertanto, interventi finalizzati al mantenimento della funzionalità e dell'efficienza del sistema di regimazione idraulico-agraria e della stabilità dei versanti, da conseguire sia mediante la conservazione e manutenzione delle opere esistenti, sia mediante la realizzazione di nuovi manufatti di pari efficienza, coerenti con il contesto paesaggistico quanto a dimensioni, materiali e finiture impiegate.

    12. TR.A4 - Ambito complesso del seminativo, oliveto e vigneto specializzato di pianura e delle prime pendici collinari.

    • - 12.1. L'ambito TR.A4 identifica un sistema di tessuti agricoli presente nelle aree di pianura o sulle prime pendici collinari, caratterizzato dall'associazione tra oliveti, seminativi (nudi o arborati con la presenza di alberi sparsi, di solito lecci) e vigneti, presente ad esempio in località Travalle. La maglia agraria è medio-ampia, con appezzamenti di dimensioni consistenti di forma regolare e geometrica.
    • - 12.2. In considerazione dell'assetto morfologico e della stretta correlazione con il sistema idrografico, in questo ambito sono da escludere nuove costruzioni.
    • - 12.3. Deve essere mantenuto in efficienza il sistema di scolo delle acque, il sistema della viabilità campestre, dell'orientamento monodirezionale dei campi, delle piantate residue che conservano un valore strutturale di organizzazione del paesaggio agrario, delle siepi, delle siepi alberate, delle alberature a filari (a gruppi ed isolate) e della vegetazione di ripa.

    13. TR.A5 - Ambito del mosaico colturale e particellare complesso di assetto tradizionale di collina e di montagna.

    • - 13.1. L'ambito TR.A5 identifica un sistema di tessuti agricoli, costituito da isole di coltivi disposte attorno ai nuclei abitati e immerse nel bosco in contesti montani o alto-collinari, compreso tra Le Croci di Calenzano e Secciano.
    • - 13.2. In questo ambito è da evitare l'abbandono colturale favorendo fenomeni di rinaturalizzazione ed espansione del bosco e migliorando l'accessibilità legata alla marginalità e perifericità dei terreni e alla carenza di collegamenti infrastrutturali.
    • - 13.3 L'area per il poligono di tiro, identificata sugli elaborati del Piano Operativo con la sigla Pt, mantiene la funzione in essere legittimata con la sentenza del T.A.R. Toscana n. 156 del 30.01.2018. Durante l'esercizio dell'attività sono ammessi esclusivamente interventi finalizzazzati alla riduzione dell'impatto acustico. In caso di dismissione dell'attività deve essere favorita la rinaturalizzazione dell'area.

    14. TR.A6 - Ambito delle praterie e dei pascoli di media montagna.

    • - 14.1. L'ambito TR.A6 identifica un sistema piuttosto residuale di tessuti agricoli, costituito da ambienti di montagna coperti da praterie storicamente adibite al pascolo, attività ancora oggi praticata, talvolta, a seconda dei contesti. Queste aree si trovano, in genere, a contatto con piccoli insediamenti accentrati e sono localizzate in particolare ad est della frazione Le Croci di Calenzano. Coprono superfici piuttosto estese e possono recare tracce di antiche sistemazioni di versante che testimoniano un antico uso agricolo dei terreni. Contribuiscono in modo determinante alla biodiversità dell'ambiente montano, costituendo habitat paesaggistici ed ecologici di rilevante discontinuità rispetto alla copertura boschiva.
    • - 14.2. È specifica invariante strutturale delle praterie l'esistente estensione e consistenza delle stesse. La variazione dell'estensione di suddette aree, se non dovuta a naturale evoluzione ambientale, è ammessa esclusivamente nell'ambito di uno specifico progetto di riqualificazione ambientale, paesaggistica e naturalistica.
    • - 14.3. Le aree in ambito TR.A6 sono aree di elevato interesse ecologico e paesistico, per le quali la conservazione delle peculiari caratteristiche è strettamente connessa e dipendente dall'intervento umano, nonché particolarmente rappresentative del rapporto tra ambiente e attività umana di cui è necessario conservare i valori. Comprendono in particolare le grandi radure prative della Calvana e Monte Morello.
    • - 14.4. Su tali aree sono ammesse attività di pascolo e agroforestali, oltre a quelle collegate alle iniziative ricreative e sportive ecocompatibili. Al fine di tutelare il cotico erboso delle praterie è vietato il transito di veicoli a motore a due ruote, ad eccezione di quelli finalizzati allo svolgimento delle iniziative consentite su tali aree. È inoltre consentito il passaggio di mezzi meccanici appartenenti ai proprietari delle aree e ai proprietari di fondi interclusi.
    • - 14.5. Non è consentita la realizzazione di nuovi edifici e qualsiasi manufatto.
    - Aree collinari a prevalente uso agricolo
  18. 1. È perimetrato ed individuato sugli elaborati di Piano Operativo con la sigla TR1 il tessuto urbano a isolati chiusi o semichiusi costituito dagli edifici o complessi edilizi ubicati lungo via Del Molino, via Mascagni, via Giusti, via del Saccardo, via Arrighetto Da Settimello e via Dei Tessitori.

    2. Sugli edifici o complessi edilizi in zona TR1 sono consentiti i seguenti interventi:

    • - M.O.: Manutenzione ordinaria;
    • - M.S.: Manutenzione straordinaria;
    • - R.R.C.: Restauro e risanamento conservativo;
    • - R.E.C.: Ristrutturazione edilizia conservativa, come definita all'art. 7;
    • - A.V.1: Interventi di addizione volumetrica su edifici esistenti ad un solo piano, di tipologia residenziale, tramite sopraelevazione, al fine di renderli omogenei al contesto e creare fronti continui;
    • - A.V.2: Interventi di addizione volumetrica esclusivamente per la realizzazione di verande alle condizioni e caratteristiche di cui al comma 10 dell'art. 67 del Regolamento Edilizio vigente;
    • - I.P.: Interventi pertinenziali, purché la nuova collocazione non insista su porzione del resede prospettante la viabilità pubblica e con caratteristiche tipologiche di secondarietà e altezza media interna pari a 2,4 m.;
    • - E.B.A.: Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportanti aumento delle volumetrie esistenti.

    3. È perimetrato ed individuato sugli elaborati di Piano Operativo con la sigla TR2 il tessuto urbano a isolati aperti, che comprende gran parte dell'edificato all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, in cui l'assetto urbanistico è definito dalla rete viaria, dall'assetto degli spazi pubblici e dalla conformazione dell'edificato.

    4. Sugli edifici o complessi edilizi in zona TR2 sono consentiti i seguenti interventi:

    • - M.O.: Manutenzione ordinaria;
    • - M.S.: Manutenzione straordinaria;
    • - R.R.C.: Restauro e risanamento conservativo;
    • - R.E.C.: Ristrutturazione edilizia conservativa, come definita all'art. 7;
    • - R.E.R.: Ristrutturazione edilizia ricostruttiva con cambiamento di sagoma a parità di S.e. (superficie edificata) alle seguenti prescrizioni:
      • - rapporto di copertura max 50% della superficie fondiaria;
      • - altezza massima pari a quella dell'edificio più alto presente nel tessuto di riferimento e comunque non superiore a 10 m.;
    • - S.E.: Sostituzione edilizia con premialità pari al 15% della S.e.;
    • - A.V.1: Interventi di addizione volumetrica su edifici esistenti ad un solo piano, di tipologia residenziale, tramite sopraelevazione, al fine di renderli omogenei al contesto e creare fronti continui;
    • - A.V.2: Addizioni volumetriche pari al 15% della S.e. (superficie edificata), nel rispetto dell'indice di copertura max 50% della superficie fondiaria e dell'altezza massima di 10 m. Tale ampliamento deve essere in comunione o in aderenza dell'edificio principale esistente; ammessa altresì la realizzazione di verande alle condizioni e caratteristiche di cui al comma 10 art. 67 del Regolamento Edilizio vigente;
    • - I.P.: Interventi pertinenziali, purché la nuova collocazione non insista su porzione del resede prospettante la viabilità pubblica e con caratteristiche tipologiche di secondarietà e altezza media interna pari a 2,4 m.
    • - E.B.A.: Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportanti aumento delle volumetrie esistenti.

    5. È perimetrato ed individuato sugli elaborati di Piano Operativo con la sigla TR4 il tessuto urbano a blocchi aperti pianificato, che comprende assetti urbani derivanti da piani attuativi completati, ovvero le parti in cui l'impianto deriva da un progetto unitario che ha impresso una soddisfacente coerenza formale e funzionale.

    6. Sugli edifici o complessi edilizi in zona TR4 sono consentiti i seguenti interventi:

    • - M.O.: Manutenzione ordinaria;
    • - M.S.: Manutenzione straordinaria;
    • - R.R.C.: Restauro e risanamento conservativo;
    • - R.E.C.: Ristrutturazione edilizia conservativa, come definita all'art. 7;
    • - A.V.2: Interventi di addizione volumetrica esclusivamente per la realizzazione di verande alle condizioni e caratteristiche di cui al comma 10 dell'art. 67 del Regolamento Edilizio vigente;
    • - I.P.: Interventi pertinenziali, purché la nuova collocazione non insista su porzione del resede prospettante la viabilità pubblica e con caratteristiche tipologiche di secondarietà e altezza media interna pari a 2,4 m.
    • - E.B.A.: Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportanti aumento delle volumetrie esistenti.

    7. È perimetrato ed individuato sugli elaborati di Piano Operativo con la sigla TR5 il tessuto urbano puntiforme che comprende l'edificato di via Trilussa e via Foscolo a Settimello.

    8. Sugli edifici o complessi edilizi in zona TR5 sono consentiti i seguenti interventi:

    • - M.O.: Manutenzione ordinaria;
    • - M.S.: Manutenzione straordinaria;
    • - R.R.C.: Restauro e risanamento conservativo;
    • - R.E.C.: Ristrutturazione edilizia conservativa, come definita all'art. 7;
    • - A.V.1: Interventi di addizione volumetrica su edifici esistenti ad un solo piano, di tipologia residenziale, tramite sopraelevazione, ai fini di renderli omogenei al contesto e creare fronti continui;
    • - A.V.2: Addizioni volumetriche pari al 15% della S.e. (superficie edificata), nel rispetto dell'indice di copertura max 50% della superficie fondiaria e dell'altezza massima di 10 m. Tale ampliamento deve essere in comunione o in aderenza dell'edificio principale esistente; ammessa altresì la realizzazione di verande alle condizioni e caratteristiche di cui al comma 10 art. 67 del Regolamento Edilizio vigente;
    • - I.P.: Interventi pertinenziali, purché la nuova collocazione non insista su porzione del resede prospettante la viabilità pubblica e con caratteristiche tipologiche di secondarietà e altezza media interna pari a 2,4 m.
    • - E.B.A.: Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportano aumento delle volumetrie esistenti.

    9. Per gli edifici o complessi edilizi ricadenti nelle aree urbane consolidate, compatibilmente con le previsioni del Piano Comunale di Classificazione Acustica e con le specifiche normative di settore, sono ammesse tutte le destinazioni d'uso di cui all'articolo 81 delle presenti norme ad esclusione:

    • - attività industriale: B1-B2-B3, fatto salvo l'artigianato di servizio compatibile con la residenza;
    • - commerciale: C1 (grandi strutture di vendita);
    • - di servizio: E4 (sale da gioco e agenzie di raccolta scommesse);
    • - agricola.

    10. Con riferimento alle direttive e prescrizioni contenute nel P.I.T./P.P.R. tali interventi devono ottenere una composizione compatibile con il contesto in cui sono inserite, evitando elementi di contrasto, disarmonia o rottura sia spaziale, che funzionale e cromatica con le aree circostanti.

    - Aree urbane consolidate a prevalenza residenziale
  19. 1. Gli usi e le loro articolazioni insediabili sul territorio comunale sono articolati secondo le seguenti categorie funzionali:

    1. - A) Residenza. Rientrano in questa categoria funzionale, a titolo esemplificativo:
      1. - A1 - Civili abitazioni;
      2. - A2 - Cohousing - abitazioni private corredate da spazi e servizi comuni (ad esempio: lavanderia, micronido, laboratorio per il fai da te, stanze per gli ospiti, orti e giardini, sala delle feste con cucina professionale, palestra, piscina, internet caffè, spazi di coworking, etc.);
      3. - A3 - Affittacamere professionali e non professionali;
      4. - A4 - Bed & Breakfast professionali e non professionali;
      5. - A5 - Case ed appartamenti vacanza;
      6. - A6 - Residenze d'epoca;
      7. - A7 - Case studio con destinazione prevalente abitativa;
      8. - A8 - Edilizia convenzionata.
    2. - B) Industriale e artigianale. Rientrano in questa categoria funzionale, a titolo esemplificativo:
      1. - B1 - Produzione industriale e artigianale di beni o servizi, oppure trasformazione di beni, anche alimentari, agricoli e zootecnici (comprese tutte quelle attività connesse alla produzione come ad esempio laboratori per ricerca e sperimentazione, uffici tecnici, amministrativi e commerciali); compresa l'attività di recupero, trattamento, smaltimento di materiali di rifiuto, depositi a cielo aperto;
      2. - B2 - Magazzinaggio, spedizione e logistica (raccolta, conservazione, smistamento, movimentazione delle merci);
      3. - B3 - Attività produttive con emissioni in atmosfera.
    3. - C) Commerciale al dettaglio. Rientrano in questa categoria funzionale, a titolo esemplificativo:
      1. - C1 - Commercio in grandi strutture di vendita;
      2. - C2 - Commercio in medie strutture di vendita;
      3. - C3 - Commercio in esercizi di vicinato, comprensivo di esercizi di artigianato di servizio;
      4. - C4 - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevand (ristoranti, trattorie, pizzerie, enoteche, fast-food e locali simili, bar, birrerie, pub e locali simili);
      5. - C5 - Distribuzione di carburanti (stazioni di servizio);
      6. - C6 - Centri commerciali (con la dimensione della media struttura di vendita);
      7. - C7 - Commercio al dettaglio del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie.
    4. - D) Turistico - ricettivo. Rientrano in questa categoria funzionale, a titolo esemplificativo, le accoglienze di tipo alberghiero ed extra-alberghiero come definite dalla normativa Regionale sul turismo quali:
      1. - D1 - Alberghi, residenze turistico alberghiere, alberghi diffusi, condhotel e quant'altro indicato nella normativa di settore;
      2. - D2 - Case per ferie, ostelli e quant'altro indicato nella normativa di settore.
    5. - E) Direzionale e di servizio. Rientrano in questa categoria funzionale attività direzionali in strutture complesse (centri di attività terziarie), palazzi e aggregati d'ufficio autonomamente organizzati, quali, a titolo esemplificativo:
      1. - E1 - Uffici, Strutture amministrative di servizio pubblico o di interesse pubblico;
      2. - E2 - Strutture culturali; scuole private di ogni ordine e grado; centri di ricerca; mostre e gallerie d'arte; biblioteche;
      3. - E3 - Strutture associative, fatto salvo quanto previsto dall'art. 32, comma 4, della L. n. 383/2000 per la sede ed i locali nei quali si svolgono le attività delle associazioni di promozione sociale; strutture ricreative; teatri; cinematografi; locali di spettacolo; palestre e per attività sportive private; sale da ritrovo;
      4. - E4 - Sale da gioco, comprese le agenzie di raccolta scommesse;
      5. - E5 - Strutture sanitarie e assistenziali, limitate a ospedali, cliniche, case di cura e residenze socio sanitarie assistite; ospedali diurni e altre strutture diurne; poliambulatori; ambulatori e centri di primo soccorso;
      6. - E6 - Servizi educativi per la prima infanzia e assimilati (nido di infanzia, centro dei bambini e genitori, centro gioco educativo). Ai fini dell'inserimento dei servizi educativi devono essere garantiti spazi esterni nella misura di almeno il 50% degli spazi interni riservati ai bambini, così come previsto dal D.P.R.G. n. 41/R/2013.
    6. - F) Commerciale all'ingrosso e depositi. Rientrano in questa categoria funzionale, a titolo esemplificativo:
      1. - F1 - Commercio all'ingrosso (materie prime agricole ed animali vivi, prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco, beni di consumo, apparecchiature CT, macchine ed attrezzature, in forma specializzata di altri prodotti e non specializzata);
      2. - F2 - Deposito e stoccaggio commerciale a cielo aperto di materiali e merci.
    7. - G) Agricolo e funzioni connesse ai sensi di legge. Rientrano in questa categoria funzionale, a titolo esemplificativo:
      1. - G1 - Attività faunistico-venatorie aziendali;
      2. - G2 - Attività connesse alla produzione agricola aziendale quali: agriturismo e turismo rurale (centri rurali di ristoro e degustazione, centri didattici, centri di organizzazione del tempo libero - parchi avventura a gestione aziendale - e centri culturali in territorio rurale);
      3. - G3 - Cohousing rurale;
      4. - G4 - Attività integrative commerciali: vendita di prodotti legati alle tradizioni locali e più in generale all'attività agricola;
      5. - G5 - Attività integrative artigianali: attività di modeste dimensioni che svolgono funzione di supporto e servizio alle attività agricole o mestieri tradizionali, il cui esercizio non comporti impatti negativi in termini di rumore, impatto ambientale e visibilità rispetto all'ambiente circostante;
      6. - G6 - Attività integrative di servizio: attività svolte da un soggetto (persona fisica, associazione o società) che svolge attività di allevamento per animali domestici a scopo commerciale, il loro addestramento e pensione o servizi per attività didattico, culturali, ricreative.

    2. Si considera mutamento della destinazione d'uso il passaggio dall'una all'altra categoria funzionale ammessa. È sempre consentito il passaggio dall'una all'altra destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale. Sono fatte salve le norme relative ai requisiti di carattere igienico-sanitario necessario per la specifica attività e le specifiche norme di settore.

    3. È sempre ammessa l'organizzazione di manifestazioni temporanee quali feste, sagre, fiere, anche appositamente attrezzate per il montaggio di strutture temporanee.

    - Categorie funzionali e loro articolazioni
  20. 1. Il Piano Operativo individua nella Carta dei Vincoli e negli elaborati della Disciplina dei suoli e degli insediamenti, i beni culturali con rilevanza architettonica normati dal D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i nel "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e in precedenza dalla L. n. 1089/39. Gli interventi consentiti per tali immobili sono quelli previsti all'art. 8 delle presenti Norme, subordinati al preventivo nulla osta delle Autorità competenti.
    I beni sopra richiamati sono individuati a scopo ricognitivo nel Regesto dei beni culturali del Piano Strutturale Intercomunale. Nei casi in cui sono evidenziate difformità riguardanti la perimetrazione è necessario svolgere le opportune verifiche presso la Soprintendenza nell'ambito dei procedimenti di carattere autorizzativo.

    2. Sono altresì soggetti a specifica tutela i beni culturali ai sensi dell'art. 10 del Codice.

    3. Ai sensi dell'art. 12 del Codice, il Comune attiva, sui beni si sua proprietà, le procedure di verifica della sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico dei beni sopra richiamati la cui esecuzione risalga a più di settanta anni fa, mediante la predisposizione e la trasmissione agli organi competenti dei relativi dati conoscitivi. A tale scopo il Comune aggiorna periodicamente l'elaborato del Piano Strutturale Intercomunale denominato: "Edifici, piazze e strade pubbliche aventi più di settant'anni" e, ad esito della verifica, integra il Regesto dei beni culturali e paesaggistici, nonché la Carta dei Beni culturali del Piano Strutturale e la Carta dei Vincoli.

    - Beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004
  21. Nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 136 e 142 del D.Lgs 42/04 le azioni di trasformazione dovranno avvenire sulla base di una approfondita analisi dei valori presenti nei contesti di trasformazione, nonché nel rispetto e nella gerarchia delle emergenze valoriali presenti.
    In tali aree dovrà essere garantita l'integrità estetico percettiva dei beni culturali e delle sue relazioni con il paesaggio circostante, salvaguardando la continuità dei sistemi di relazione di varia natura, evitando di occultare o interagire con visuali significative, di entrare in competizione, in contrasto o alterando negativamente gli elementi connotativi di particolare significato.
    Ai fini della verifica dei requisiti di cui sopra, gli indici ed i parametri urbanistici consentiti dal piano per l'edificazione in tali aree, con particolare attenzione alle altezze degli edifici, dovranno essere calibrate in base alle caratteristiche del contesto, mediante idonea documentazione, come relazioni paesaggistiche e storico-critiche, sezioni ambientali, fotoinserimenti e quant'altro necessario atto a verificare il corretto inserimento dei manufatti nel rispetto degli elementi valoriali (quali visuali di valore estetico percettivo, relazioni spaziali, ecc.) del contesto di riferimento.
    Quanto al punto precedente si applica nei casi di nuova edificazione (NE), di ristrutturazione urbanistica (RU), di sostituzione edilizia (SE), di ampliamento (AV) di cui all'articolo 7 delle NTA, oltre che alle Schede Norma di cui all'allegato "A" e agli interventi sulla Città Pubblica.

    - Sostenibilità paesaggistica
  22. Capo I/bis - Disciplina delle attività estrattive
  23. 1. Il Piano Operativo, in coerenza con gli obbiettivi e gli indirizzi del Piano Strutturale, definisce il dimensionamento delle previsioni relative al quadro strategico quinquennale di cui all'art. 95, comma 8 della L.R. n. 65/2014.

    2. In coerenza con l'art. 5 del D.P.G.R. n. 32/R/2017 il bilancio delle trasformazioni rispetto al dimensionamento del Piano Strutturale viene effettuato all'interno del territorio urbanizzato in rapporto alle previsioni di trasformazione urbana da realizzarsi attraverso ambiti di trasformazione, interventi di rigenerazione urbana e ambiti di completamento suddivisi per Unità Territoriale Organica Elementare (U.T.O.E.) e distinti tra prelievi assegnati dal Piano Strutturale e riuso. Le eventuali previsioni all'esterno del territorio urbanizzato introdotte attraverso la conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della L.R. n. 65/2014 sono da computare separatamente rispetto alle previsioni massime sostenibili nel Piano Strutturale.

    3. Gli interventi previsti da piani attuativi convenzionati precedentemente all'adozione del presente Piano Operativo si attuano nel rispetto dei parametri urbanistici definiti dagli atti approvati e convenzionati entro il termine di validità dei piani attuativi e delle relative convenzioni.

    4. E' riportata di seguito la tabella riepilogativa del dimensionamento delle trasformazioni previste dal Piano operativo ed il relativo raffronto con le previsioni del Piano Strutturale.

    UTOE 1 Calenzano
    Ambiti di Trasformazione Residenz. Residenz. (crediti) Riuso Industriale-artigianale Industriale-artigianale (crediti) Riuso Direz. e servizio Commercio all'ingrosso e depositi Commercio al dettaglio Comm. Dettaglio (crediti) Riuso Turistico ricettivo Turistico-ricettivo (crediti) Riuso
    AT01 Molino Archilli 2.500mq (30% esistente)
    AT02 via delle Cantine 1.500mq
    AT03 via Giusti 2.000mq
    AT04 via dei Tessitori - via Salvanti 2.000mq
    5C via dei Tessitori 2.140mq 860mq
    AT06 via Monti 1.500mq
    AT07 via Vittorio Emanuele 3.000mq 3.000mq
    AT08 via dei Prati - via del Molino 3.000mq
    AT09 via dei Olmi - via del Molino 1.000mq 1.000mq
    AT10 via di Fibbiana 8.500mq 8.500mq
    tot 4.140mq 7.360mq 12.000mq 1.500mq 12.500mq 3.000mq
    tot complessivo 11.500mq 13.500mq 12.500mq 0 3.000mq 0
    UTOE 1 Calenzano
    Ambiti di Completamento Residenz. Residenz. (crediti) Riuso Industriale-artigianale Industriale-artigianale (crediti) Riuso Direz. e servizio Commercio all'ingrosso e depositi Commercio al dettaglio Comm. Dettaglio (crediti) Riuso Turistico ricettivo Turistico-ricettivo (crediti) Riuso
    AC01 via Arrighetto da Settimello 1.100mq
    AC02 via della Chiesa - via Dante Alighieri 200mq (30% esistente)
    AC03 via della Chiesa 465mq
    AC04 via Aretino 3.500mq
    AC07 via del Saccardo (non concorre al prelievo)
    AC08 via di Pagnelle - SP8 800mq 800mq
    tot 5.065mq 0 1.000mq 0 0 800 0 0 0 0
    POC tot complessivo 5.065mq 1.000mq 0 800 0 0 0
    UTOE 1 Calenzano
    Ambiti di Rigenerazione Residenz. Residenz. (crediti) Riuso Industriale-artigianale Industriale-artigianale (crediti) Riuso Direz. e servizio Commercio all'ingrosso e depositi Commercio al dettaglio Comm. Dettaglio (crediti) Riuso Turistico ricettivo Turistico-ricettivo (crediti) Riuso
    RIG01 Nuovo centro urbano 5.180mq 2.600mq 2.600mq
    RIG02 Dietro Poggio (non concorre al prelievo)
    tot 5.180mq 0 0 0 2.600mq 0 2.600mq
    tot complessivo 5.180mq 0 2.600mq 0 0 2.600mq 0
    UTOE 1 Calenzano
    Residenz. Residenz. (crediti) Riuso Industriale-artigianale Industriale-artigianale (crediti) Riuso Direz. e servizio Commercio all'ingrosso e depositi Commercio al dettaglio Comm. Dettaglio (crediti) Riuso Turistico ricettivo Turistico-ricettivo (crediti) Riuso
    POC prelievi 14.385mq 7.360mq 13.000mq 1.500mq 15.100mq 800mq 3.000mq 2.600mq 0
    POC prelievi totali 21.745mq 14.500mq 15.100mq 800mq 3.000mq 2.600mq 0
    PS Dimensionamento 30.000mq 70.000mq 70.000mq (nuovo) / 95.000mq (riuso) 0 20.000mq 5.000mq 10.000mq
    PS residuo parziale 15.615mq 62.640mq 41.900mq (nuovo) / 93.500mq (riuso) 0 17.000mq 2.400mq 10.000mq
    Ps residuo tot. 78.255mq 135.400mq 17.000mq 12.400mq
    UTOE 2 Collina
    Ambiti di Trasformazione Residenz. Residenz. (crediti) Riuso Industriale-artigianale Industriale-artigianale (crediti) Riuso Direz. e servizio Commercio all'ingrosso e depositi Commercio al dettaglio Comm. Dettaglio (crediti) Riuso Turistico ricettivo Turistico-ricettivo (crediti) Riuso
    AT11 via Fanciullacci - Carraia 700mq
    TPS3a Cassiana Nord 2.000mq
    tot 0 700mq 2.000mq 0 0 0 0 0 0 0
    tot complessivo 700mq 2.000mq 0 0 0 0 0
    UTOE 2 Collina
    Ambiti di Completamento Residenz. Residenz. (crediti) Riuso Industriale-artigianale Industriale-artigianale (crediti) Riuso Direz. e servizio Commercio all'ingrosso e depositi Commercio al dettaglio Comm. Dettaglio (crediti) Riuso Turistico ricettivo Turistico-ricettivo (crediti) Riuso
    AC09 via Grandi - Carraia 250mq
    tot 250mq 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    tot complessivo 250mq 0 0 0 0 0 0
    UTOE 2 Collina
    Residenz. Residenz. (crediti) Riuso Industriale-artigianale Industriale-artigianale (crediti) Riuso Direz. e servizio Commercio all'ingrosso e depositi Commercio al dettaglio Comm. Dettaglio (crediti) Riuso Turistico ricettivo Turistico-ricettivo (crediti) Riuso
    POC prelievi 250mq 700mq 2.000mq 0 0 0 0 0 0 0
    POC prelievi totali 950mq 2.000mq 0 0 0 0 0
    PS Dimensionamento 3.000mq 2.000mq 2.000mq (nuovo) - 0 (riuso) 0 0 0 0
    PS residuo parziale 2.750mq 1.300mq 0 (nuovo) - 0 (riuso) 0 0 0 0
    Ps residuo 4.050mq 0 0 0 0 0 0
    - Dimensionamento del Piano Operativo
  24. 1. Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica molto elevata (G4) è necessario rispettare i criteri generali di seguito indicati, oltre a quelli già previsti dalla pianificazione di bacino.

    1. a) nelle aree soggette a fenomeni franosi attivi e relative aree di evoluzione la fattibilità degli interventi di nuova costruzione ai sensi della l.r. 41/2018 o nuove infrastrutture a sviluppo lineare e a rete è subordinata alla preventiva esecuzione di interventi di messa in sicurezza e relativi sistemi di monitoraggio sull'efficacia degli stessi. Gli interventi di messa in sicurezza, che sono individuati e dimensionati in fase di piano attuativo o contenuti negli elaborati di progetto atti ad ottenere il titolo edilizio abilitativo, sulla base di studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche e opportuni sistemi di monitoraggio propedeutici alla progettazione, sono tali da:
      1. a.1) non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
      2. a.2) non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi;
      3. a.3) consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.
      La durata del monitoraggio relativo agli interventi di messa in sicurezza è definita in relazione alla tipologia del dissesto ed è concordata tra il comune e la struttura regionale competente.
    2. a bis) nelle aree soggette a intensi fenomeni geomorfologici attivi di tipo erosivo, la fattibilità degli interventi di nuova costruzione ai sensi della l.r. 41/2018 o nuove infrastrutture a sviluppo lineare e a rete è subordinata alla preventiva esecuzione di interventi di messa in sicurezza. Gli interventi di messa in sicurezza, sono individuati e dimensionati in fase di piano attuativo o contenuti negli elaborati di progetto atti ad ottenere il titolo edilizio abilitativo, sulla base di studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche e devono essere tali da:
      1. a bis.1) non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
      2. a bis.2) non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni in atto;
      3. a bis.3) consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.
    3. b) la fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano la demolizione e ricostruzione, o aumenti di superficie coperta o di volume, e degli interventi di ampliamento e adeguamento di infrastrutture a sviluppo lineare e a rete è subordinata alla valutazione che non vi sia un peggioramento delle condizioni di instabilità del versante e un aggravio delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità.

    2. Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica elevata (G3) è necessario rispettare i criteri generali di seguito indicati, oltre a quelli già previsti dalla pianificazione di bacino.
    La fattibilità degli interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture a sviluppo lineare e a rete è subordinata all'esito di studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche, effettuate in fase di piano attuativo o contenuti negli elaborati di progetto atti ad ottenere il titolo edilizio abilitativo e finalizzate alla verifica delle effettive condizioni di stabilità. Qualora dagli studi, dai rilievi e dalle indagini ne emerga l'esigenza, la fattibilità degli interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture a sviluppo lineare e a rete è subordinata alla preventiva realizzazione degli interventi di messa in sicurezza.
    Gli interventi di messa in sicurezza, che sono individuati e dimensionati in sede di piano attuativo oppure, qualora non previsto, a livello edilizio diretto, sono tali da:

    1. a.1) non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
    2. a.2) non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi;
    3. a.3) consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.

    La durata del monitoraggio relativo agli interventi di messa in sicurezza è definita in relazione alla tipologia del dissesto ed è concordata tra il comune e la struttura regionale competente, attraverso richiesta di specifico parere.
    Il raggiungimento delle condizioni di sicurezza costituisce il presupposto per il rilascio di titoli abilitativi.
    La fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano la demolizione e ricostruzione, o aumenti di superficie coperta o di volume, e degli interventi di ampliamento e adeguamento di infrastrutture a sviluppo lineare e a rete è subordinata alla valutazione che non vi sia un peggioramento delle condizioni di instabilità del versante e un aggravio delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità.

    3. Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica media (G2), le condizioni di attuazione sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

    4. Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica bassa (G1), non è necessario dettare condizioni di attuazione dovute a limitazioni di carattere geomorfologico.

    - Criteri di fattibilità in relazione agli aspetti geologici
  25. Capo II - Disciplina delle aree di trasformazione
  26. 1. Sono confermate e fatte salve, e possono pertanto trovare attuazione per le parti non ancora realizzate, le previsioni dei seguenti Piani Attuativi e Progetti Unitari approvati e convenzionati in applicazione della previgente strumentazione urbanistica, con interventi già realizzati, in corso, o in via di realizzazione alla data di adozione del presente Piano Operativo:

    Sigla precedente strumentazione Ubicazione
    Piani attuativi
    1c Località Neto
    2c Capoluogo
    4c Capoluogo
    5c Via dei Tessitori
    62c-v Dietro Poggio
    8pdr-v Cupo Torricella
    10pdr-v Via Delle Cantine
    4cs-v Via Salvanti
    4PDR (ex-105PR) Dietro Poggio
    Progetti Unitari
    2d Via 2 Giugno
    3ds Via Vittorio Emanuele
    14d Capoluogo
    23d Via Puccini
    2ds-v Via Baldanzese

    Le relative perimetrazioni sono individuate con apposita sigla negli elaborati del Piano Operativo. L'attuazione degli interventi è disciplinata dal Piano Attuativo approvato, dalla convenzione sottoscritta e dal Regolamento Urbanistico approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 28.11.2013.
    A seguito dell'approvazione del presente Piano Operativo le eventuali varianti ordinarie agli interventi di cui al comma 1 sono comunque subordinate alla verifica di conformità con le disposizioni contenute nelle presenti Norme.
    Nelle more dell'attuazione del Piano Attuativo approvato e della Convenzione sottoscritta sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

    2. Negli standard pubblici già acquisiti al patrimonio comunale in forza di convenzioni sottoscritte precedentemente all'approvazione del Piano Operativo, l'Amministrazione si riserva la possibilità di destinare la dotazione ad altri usi pubblici o di interesse pubblico, senza che ciò costituisca variante.

    - Aree sottoposte a Piani Attuativi e Progetti Unitari recepiti dalla strumentazione urbanistica generale previgente
  27. 1. Il mutamento di destinazione d'uso senza opere tra diverse categorie funzionali è consentito, se l'immobile possiede le caratteristiche di agibilità richieste per la nuova funzione e la nuova destinazione è ammessa dal Piano Operativo, in riferimento al tessuto di appartenenza.

    2. Il mutamento di destinazione d'uso senza opere è consentito solo se è possibile procedere all'adeguamento o al reperimento degli standard urbanistici. Nel caso in cui si determini un aumento del carico urbanistico, il mutamento di destinazione d'uso senza opere è ammesso solo se vengono eseguiti contestualmente gli adeguamenti o i reperimenti richiesti degli standard urbanistici.

    - Ammissibilità dei mutamenti di destinazione d'uso
  28. 1. L'amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 103 della L.R. n. 65/2014, sospende ogni determinazione sulle istanze di permesso di costruire e SCIA in contrasto con il Piano Operativo adottato, fatti salvi i progetti presentati prima della data di adozione del medesimo.

    2. L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza dei titoli o atti abilitativi in contrasto con le previsioni stesse, fatta eccezione per:

    1. a) permessi di costruire già rilasciati per i quali i relativi lavori siano stati effettivamente iniziati alla data di entrata in vigore delle nuove previsioni;
    2. b) segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), complete dei requisiti e degli elaborati tecnici e documentali prescritti per legge ai fini della loro efficacia, per le quali i relativi lavori siano stati effettivamente iniziati entro la data di entrata in vigore delle nuove previsioni.

    3. Salvo eventuali proroghe dei termini di ultimazione dei lavori dei permessi di costruire di cui alla lett. a), derivanti da misure straordinarie, le parti degli interventi previsti nei titoli o atti abilitativi di cui sopra non completate entro il termine temporale massimo prescritto per legge per l'ultimazione dei lavori sono oggetto di separata istanza edilizia e si conformano alle previsioni del presente Piano Operativo.

    - Pratiche edilizie e titoli abilitativi soggetti a misure di salvaguardia
  29. 1. La disciplina degli interventi ammessi in relazione a ciascun tessuto è articolata con riferimento alle categorie di intervento individuate agli artt. 134 e 135 della

    L.R. n. 65 del 10.11.2014, come di seguito specificate:

    • - M.O.: Manutenzione ordinaria;
    • - M.S.: Manutenzione straordinaria;
    • - R.R.C.: Restauro e risanamento conservativo;
    • - R.E.C.: Ristrutturazione edilizia conservativa, come definita all'art. 135 comma 2, lettera d) della L.R. 65/2014, comprese le modifiche strettamente necessarie all'adeguamento alla normativa antisismica;
    • - R.F.: Ristrutturazione edilizia ricostruttiva con fedele ricostruzione a parità di S.e. ove non diversamente specificato;
    • - R.E.R.: Ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele a parità di S.e. ove non diversamente specificato;
    • - R.C.D.: Ricostruzione di edifici o parti di essi crollati o demoliti;
    • - S.E.: Sostituzione edilizia;
    • - A.V: Addizioni volumetriche, così distinte:
      • - A.V.1: Interventi di addizione volumetrica su edifici esistenti ad un solo piano di tipologia residenziale tramite sopraelevazione non eccedente un ulteriore livello abitabile, al fine di renderli omogenei al contesto e creare front continui, da realizzarsi con modalità e prescrizioni specificate in ogni singolo tessuto, ove ammessi; anche mediante contestuale cambio d'uso verso il residenziale, ove ammesso;
      • - A.V.2: Interventi di addizione volumetrica, anche fuori sagoma, del manufatto preesistente, da realizzarsi con modalità e prescrizioni specificate in ogni singolo tessuto, ove ammessi.
        Gli interventi A.V.1, A.V.2 non sono cumulabili;
    • - D.S.R: Demolizione senza ricostruzione di porzioni di edificio;
    • - I.P.: Interventi pertinenziali;
    • - R.U.: Ristrutturazione urbanistica;
    • - N.E.: Nuova edificazione;
    • - E.B.A: Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportano aumento delle volumetrie esistenti.

    2. Nei casi di nuova costruzione, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica le unità immobiliari a destinazione residenziale non potranno avere una metratura inferiore a 50 mq. di superficie utile, così come definita all'art. 12 del D.P.G.R. n. 39/R. Del 24.07.2018.
    Nei casi di cui all'art. 83 comma 2 valgono le disposizioni ivi specificate.
    In tutti gli altri casi, valgono le superfici minime definite dall'art. 3 del D.M 5 luglio 1975.

    3. E' sempre consentita la realizzazione di impianti tecnologici per pubblica utilità, e la realizzazione di volumi tecnici, qualora sia dimostrata la stretta correlazione dimensionale all'impianto ivi contenuto, oltre che l'inesistenza di possibili localizzazioni alternative all'interno di vani o volumi già esistenti; essi devono inoltre risultare compatibili dal punto di vista dell'inserimento paesaggistico e tipologicamente conformi all'immobile a servizio del quale sono realizzati, in rapporto gerarchico con esso.

    4. Eventuali prescrizioni specifiche nei tessuti di appartenenza prevalgono comunque sulla norma generale indicata nel presente articolo.

    - Categorie di intervento e dimensionamento minimo degli alloggi
  30. 1. Si tratta di aree connesse ai corsi d'acqua principali dal punto di vista ecologico, idrogeologico, funzionale e percettivo, nelle quali sono presenti edifici e manufatti storicamente e funzionalmente interrelati al fiume. Costituiscono le connessioni fondamentali del sistema di aree aperte che fungono da corridoi ecologici.

    2. Coerentemente con le direttive vincolanti dell'art. 10 del P.S.I., Nei contesti fluviali sono consentiti interventi di:

    • - salvaguardia e ripristino della vegetazione tipica;
    • - realizzazione di percorsi/ponti pedonali, piste ciclabili e aree di sosta connesse fra loro al fine di creare un insieme integrato di infrastrutture fruibili dai cittadini per il riposo, lo svago ed il tempo libero;
    • - realizzazione di opere per la riduzione del rischio idraulico di cui all'art. 90 delle presenti Norme;
    • - realizzazione di aree attrezzate per lo svago e lo sport di cui al comma 3 dell'art. 78 delle presenti Norme.

    3. In tali zone è vietata:

    • - ogni nuova costruzione, anche se di tipo precario, fatta eccezione per quelle indicate al comma precedente;
    • - realizzazione di depositi all'aperto.
    • - realizzazione di opere che compromettano i caratteri dei paesaggi fluviali, le visuali di valore estetico-percettivo, la qualità delle acque e degli ecosistemi, nel rispetto della disciplina dell'art. 16 del P.I.T./P.P.R.

    4. Nei contesti fluviali sono ammessi interventi sul patrimonio edilizio esistente, purché non comportanti un aggravio delle condizioni di rischio di cui alla L.R n. 41/2018, limitati a manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia conservativa, senza mutamento della destinazione d'uso, come da limitazioni del PS-i sovraordinato.

    - Contesti fluviali
  31. 1. Sono perimetrate ed individuate sugli elaborati del Piano Operativo con la sigla CIM le aree per servizi cimiteriali, comprendenti sia gli insediamenti cimiteriali esistenti, che le porzioni di terreno adiacenti, destinate a futuri ampliamenti.

    2. All'interno delle aree per servizi cimiteriali sono consentiti esclusivamente interventi di adeguamento e/o ampliamento degli insediamenti cimiteriali, riservati all'Amministrazione Comunale.

    - Aree per servizi cimiteriali
  32. 1. Nelle aree caratterizzate da pericolosità per alluvioni frequenti e poco frequenti la fattibilità degli interventi è perseguita secondo quanto disposto dalla l.r. 41/2018, oltre a quanto già previsto dalla pianificazione di bacino.
    La fattibilità degli interventi è subordinata alla gestione del rischio di alluvioni rispetto allo scenario per alluvioni poco frequenti, con opere idrauliche, opere di sopraelevazione, interventi di difesa locale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 della l.r.41/2018.
    Nei casi in cui, la fattibilità degli interventi non sia condizionata dalla l.r.41/2018 alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 8, comma 1, ma comunque preveda che non sia superato il rischio medio R2 e che siano previste le misure preventive atte a regolarne l'utilizzo in caso di eventi alluvionali, la gestione del rischio alluvioni può essere perseguita attraverso misure da individuarsi secondo criteri di appropriatezza, coniugando benefici di natura economica, sociale ed ambientale, unitamente ai costi ed ai benefici.
    In particolare, sono da valutare le possibili alternative nella gestione del rischio alluvioni dalle misure maggiormente cautelative che garantiscono assenza degli allagamenti fino alle misure che prevedono eventuali allagamenti derivanti da alluvioni poco frequenti.
    Nel caso di interventi in aree soggette ad allagamenti, la fattibilità è subordinata a garantire, durante l'evento alluvionale l'incolumità delle persone, attraverso misure quali opere di sopraelevazione, interventi di difesa locale e procedure atte a regolare l'utilizzo dell'elemento esposto in fase di evento. Durante l'evento sono accettabili eventuali danni minori agli edifici e alle infrastrutture tali da essere rapidamente ripristinabili in modo da garantire l'agibilità e la funzionalità in tempi brevi post evento.
    Nelle aree di fondovalle poste in situazione morfologica sfavorevole, come individuate al paragrafo B4 dell'Allegato A (Direttive tecniche per lo svolgimento delle indagini geologiche, idrauliche e sismiche) del Regolamento 5R (d.p.g.r. n. 5/r 30/01/2020), la fattibilità degli interventi è condizionata alla realizzazione di studi idraulici finalizzati all'aggiornamento e riesame delle mappe di pericolosità di alluvione di cui alla l.r. 41/2018.

    - Criteri di fattibilità in relazione al rischio di alluvioni
  33. 1. La Sostenibilità sociale è costituita da:

    1. a) edilizia residenziale pubblica E.R.P.;
    2. b) edilizia residenziale sociale E.R.S.

    2. Le aree e gli edifici di E.R.P. possono essere oggetto di riqualificazione finalizzata all'efficientamento energetico, sismico e in più in generale al miglioramento delle condizioni abitative, mediante gli interventi consentiti nel tessuto di appartenenza.

    3. Ai fini di incentivare le politiche abitative di E.R.S., in aggiunta alle arre e agli immobili di cui al comma 2, sono individuate specifiche arre destinate al soddisfacimento del fabbisogno di alloggi di E.R.S. convenzionata. Tali aree costituiscono standard urbanistico aggiuntivo ai sensi dell'art. 63 della L.R. n. 65/2014.

    4. Le aree destinate dal Piano Operativo al soddisfacimento del fabbisogno di E.R.S. sono localizzate e disciplinate nella scheda norma RIG 1 di cui all'allegato "A" delle presenti Norme, quali prestazioni imposte ai soggetti attuatori che possono essere di due fattispecie: alloggi E.R.S. da alienare a prezzo convenzionato o da locare a canone calmierato, secondo i criteri di cui ai successivi commi 5, 6 e 7.

    5. Al fine di garantire una sostenibilità sociale mediante politiche per la casa, atte a creare un patrimonio abitativo che resti stabilmente sul mercato degli affitti a prezzi calmierati, tutti gli interventi di nuova edificazione residenziale con potenzialità edificatoria pari o superiore a 1000 mq. di superficie edificabile (S.e.), esclusi i programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale, devono prevedere almeno il 10% della superficie edificabile residenziale da destinare ad alloggi in affitto agevolato. Tali alloggi devono essere locati, per la durata di almeno 8 anni, a prezzi inferiori del 20% rispetto ai valori medi definiti nei patti territoriali, sottoscritti dal Comune di Calenzano o ai quali ha aderito, destinati a soggetti indicati dal Comune, con opzione di acquisto a favore dello stesso, da esercitarsi sulla base dei parametri stabiliti dalla legge regionale per l'edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata (acquisto immobili di nuova costruzione) prima della scadenza naturale del contratto di locazione. Il dimensionamento degli alloggi da locare nonché la tipologia di massima devono essere preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale.

    6. Nel caso che nel periodo previsto, ovvero 8 anni, l'Amministrazione Comunale non dia seguito all'opzione di acquisto, il contratto di affitto agevolato deve essere prorogato per ulteriori 8 anni.

    7. In alternativa alla quota di alloggi ad affitto agevolato in fase di convenzionamento, i proprietari possono chiedere all'Amministrazione Comunale di optare per una monetizzazione di tale impegno a sostegno delle situazioni di disagio abitativo, mediante la corresponsione di una somma pari al 50% dei valori definiti nei patti territoriali in relazione agli alloggi da affittare (10% della superficie edificabile residenziale) per 12 anni. Per i piani di recupero del patrimonio edilizio esistente le misure del presente comma sono ridotte del 50%.

    - Sostenibilità sociale
  34. 1. È perimetrato ed individuato sugli elaborati di Piano Operativo con la sigla TR3a il tessuto incoerente con il contesto di riferimento, che comprende il complesso edilizio costituito dall'ex centro commerciale di via Don Minzoni, costituito da fabbricati di scarsa qualità estetica e costruttiva, sprovvisti dei valori identitari e della caratterizzazione architettonica tipica degli insediamenti urbani.

    2. Sugli edifici o complessi edilizi in zona TR3a sono consentiti i seguenti interventi:

    • - M.O.: Manutenzione ordinaria;
    • - M.S.: Manutenzione straordinaria;
    • - R.R.C.: Restauro e risanamento conservativo;
    • - R.E.C.: Ristrutturazione edilizia conservativa, come definita all'art. 7;
    • - A.V.2: Interventi di addizione volumetrica esclusivamente per la realizzazione di verande alle condizioni e caratteristiche di cui al comma 10 dell'art. 67 del Regolamento Edilizio vigente;
    • - S.E.: Sostituzione edilizia con premialità del 35% della S.e. (superficie edificata), finalizzata all'efficientamento energetico e tecnologico, alla riqualificazione dell'area, ad una elevata qualità architettonica e al mantenimento della mixité funzionale.
    • - E.B.A.: Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportanti aumento delle volumetrie esistenti.

    3. È perimetrato ed individuato sugli elaborati di Piano Operativo Con la sigla TR3b il tessuto comprendente gli insediamenti di edilizia residenziale pubblica di via Del Pino.

    4. Sugli edifici o complessi edilizi in zona TR3b sono consentiti i seguenti interventi:

    • - M.O.: Manutenzione ordinaria;
    • - M.S.: Manutenzione straordinaria;
    • - R.R.C.: Restauro e risanamento conservativo;
    • - R.E.C.: Ristrutturazione edilizia conservativa, come definita all'art. 7;
    • - A.V.2: Interventi di addizione volumetrica esclusivamente per la realizzazione di verande alle condizioni e caratteristiche di cui al comma 10 dell'art. 67 del Regolamento Edilizio vigente;
    • - R.E.R.: Ristrutturazione edilizia ricostruttiva con cambiamento di sagoma , con la prescrizione del mantenimento dell'impianto urbanistico originale e della destinazione d'uso.
    • - E.B.A.: Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportanti aumento delle volumetrie esistenti.

    5. Per gli edifici o complessi edilizi ricadenti nelle aree urbane da rigenerare, compatibilmente con le previsioni del Piano Comunale di Classificazione Acustica e con le specifiche normative di settore, sono ammesse tutte le destinazioni d'uso di cui all'art. 81 delle presenti Norme ad esclusione:

    • - attività industriale: B1- B2- B3, fatto salvo l'artigianato di servizio compatibile con la residenza;
    • - commerciale: C1 (grandi strutture di vendita);
    • - di servizio: E4 (sale da gioco e agenzie di raccolta scommesse);
    • - agricola.
    - Aree urbane da rigenerare prevalentemente residenziali
  35. Il Piano Operativo è composto dai seguenti elaborati:

    • Documenti:
      • - Relazione generale;
      • - Norme Tecniche di Attuazione;
        • - Appendice 1 - Parco urbano delle Carpugnane
        • - Appendice 2 - Siti Estrattivi in esaurimento da Riqualificare di Cassiana Nord e Torri;
        • - Appendice 3 - Polo Funzionale TPS3a - Area per la gestione di rifiuti speciali non pericolosi di Cassiana Nord;
      • - Allegato "A"alle NTA: Schede Norma Ambiti;
      • - Allegato "B"alle NTA: Patrimonio edilizio esistente ex L.R. n. 59/80 - Schedatura e disciplina;
      • - Allegato "C" alle NTA: Beni sottoposti a vincolo espropriativo;
      • - Conformità con P.I.T./P.P.R.;
      • - Programma degli interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito urbano e relativi allegati cartografici:
        • - tavola mobilità e viabilità Centro
        • - tavola mobilità e viabilità Frazioni
        • - tavola spazi aggregazione pubblici Centro
        • - tavola spazi aggregazione pubblici Frazioni
      • - Elaborato tecnico "Rischio Incidenti Rilevanti" R.I.R.
    • Elaborati grafici:
      • - TAV. A Carta dei vincoli nord - scala 1:10.000;
      • - TAV. B Carta dei vincoli sud - scala 1:10.000;
      • - TAV. C Carta strategica di piano: la città pubblica;
      • - Tavole di progetto del territorio: disciplina dei suoli e degli insediamenti:
        • - Territorio urbanizzato
          • - TAV. 0 Capoluogo - scala 1:5000;
          • - TAV. 1 Capoluogo - scala 1:2000;
          • - TAV. 2 Capoluogo - scala 1:2000;
          • - TAV. 3 Capoluogo - scala 1:2000;
          • - TAV. 4 Capoluogo - scala 1:2000;
          • - TAV. 5 Capoluogo - scala 1:2000;
          • - TAV. 6 Mosaico delle frazioni - scala 1:2000;
        • - Territorio rurale
          • - TAV. 7 Calenzano nord - scala 1:10.000;
          • - TAV. 8 Calenzano sud - scala 1:10.000.
    • Studi Geologici/idraulici:
      • - Relazione illustrativa ed elementi esposti a fenomeni geologici ed idraulici
      • - ALLEGATO A - STUDI IDRAULICI
        • - IDRA 000 - Introduzione-elenco elaborati
        • - IDRA 001 NORD - Inquadramento tratti oggetto di studio
        • - IDRA 002 SUD - Inquadramento tratti oggetto di studio
        • - IDRA 003 - Zone oggetto di proposta di aggiornamento
        • - IDRA 004 - Inquadramento sezioni torrente Marina
        • - IDRA 005 - inquadramento sezioni Torrente Marinella di Travalle
        • - IDRA 006 - Inquadramento sezioni Torrente Marinella di Legri
        • - IDRA 007 - Inquadramento sezioni Torrente Chiosina
        • - IDRA 008 - Relazione tecnica descrittiva
        • - IDRA 009 - Allegato A - Dati Idrologici
        • - IDRA 010 - Allegato B - Risultati modello idraulico
        • - IDRA 011 - Battenti di esondazione tempo di ritorno 30 anni
        • - IDRA 012 - Velocità di esondazione Tempo di ritorno 30 anni
        • - IDRA 013 - Propagazione Extra-Alveo con tempo di ritorno 30 anni
        • - IDRA 014 - Battenti di esondazione tempo di ritorno 200 anni
        • - IDRA 015 - Velocità di esondazione Tempo di ritorno 200 anni
        • - IDRA 016 - Propagazione Extra-Alveo con tempo di ritorno 200 anni
        • - IDRA 018 - Magnitudo
        • - IDRA 017 - Pericolosità
        • - IDRA 019 - Interventi di messa in sicurezza, progetto preliminare
        • - IDRA 019A - Pericolosità di Progetto
        • - IDRA 019B - Sovrapposto Battenti Tempo di Ritorno 30 anni
        • - IDRA 019C - Sovrapposto Battenti Tempo di Ritorno 200 anni
      • - ALLEGATO B - CONDIZIONI LIMITE DI EMERGENZA (CLE)
        • - 3.1 INQUADRAMENTO 1
        • - 3.2 Relazione Illustrativa
        • - 3.3 STRALCIO 1
        • - 3.4 STRALCIO 2
        • - 3.5 STRALCIO 3
        • - 3.6 STRALCIO 4
        • - 3.7 STRALCIO 5
      • - ALLEGATO C - STUDI SUL RISCHIO SISMICO
        • - 4.1 Relazione analisi di rischio Calenzano
        • - 4.2 Elaborati grafici Calenzano
      • - ALLEGATO D - VARIANTE DI ADEGUAMENTO DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE AL PIANO REGIONALE CAVE, composto dai seguenti elaborati:
        • - Relazione di Piano;
        • - Quadro Conoscitivo Diagnostico - Atlante Cartografico - Giacimento "Cassiana Nord e Cassiana Sud" - Area Cassiana Nord G-A1;
        • - Quadro Conoscitivo Diagnostico - Atlante Cartografico - Giacimento "Cassiana Nord e Cassiana Sud" - Area Cassiana Sud G-A2;
        • - Quadro Conoscitivo Diagnostico - Atlante Cartografico - Giacimento "Torri" G-B;
        • - Stato Vigente e di Progetto - Atlante Cartografico;
        • - Quadro Progettuale - Atlante Cartografico;
        • - Rapporto Ambientale;
        • - Sintesi non Tecnica;
        • - Studio per la Valutazione di Incidenza;

    Hanno valore prescrittivo del Piano Operativo le Norme Tecniche di Attuazione, gli allegati "A", "B" e "D" delle stesse e gli elaborati delle tavole di progetto del territorio: disciplina dei suoli e degli insediamenti.

    Concorrono al governo del territorio e degli insediamenti, coordinandosi con il presente Piano Operativo, tutti i piani e programmi di settore di competenza comunale aventi incidenza sugli assetti territoriali. Tra questi assumono particolare rilievo i seguenti strumenti:

    • - Regolamento Edilizio;
    • - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile;
    • - Piano Comunale di Protezione Civile;
    • - Piano Comunale per la telefonia mobile e telecomunicazioni;
    • - Piano Comunale di classificazione acustica;
    • - Regolamento del verde pubblico e privato;
    • - Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche.

    In caso contrario prevalgono le norme del presente Piano Operativo.

    - Elaborati del Piano Operativo e rapporto con ulteriore disciplina regolamentare
  36. 1. Il Piano Operativo individua nella Carta dei Vincoli gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico denominate:

    • - "Zona Panoramica Calenzano" (istituita con D.M. 13.02.1967, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68/1967);
    • - "Fascia autostradale" (istituita con D.M. 23.06.1967, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182/1967).

    Per entrambe le aree il Piano Operativo recepisce ed integra nella propria disciplina gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni d'uso di cui alla sezione 4 delle relative schede, contenute nell'elaborato 3B del P.I.T./P.P.R.

    2. Oltre alle suddette aree il Piano Operativo individua nella Carta dei Vincoli le aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In particolare:

    • - fiumi, torrenti e corsi d'acqua (art. 142, lett. c) del Codice) iscritti negli elenchi previsti dal R.D. n. 1775/1933 e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m. ciascuna;
    • - territori coperti da foreste e boschi (art. 142, lett. g) del Codice) ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento come definiti all'art. 2, commi 2 e 6 del D.Lgs. n. 227/2001;
    • - zone di interesse archeologico (art. 142, lett. m) del Codice), oltre alle evidenze archeologiche di cui al Catalogo dei siti archeologici del Piano Strutturale vigente.

    Per tali zone il Piano Operativo recepisce ed integra nella propria disciplina gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni d'uso di cui all'elaborato 8B del P.I.T./P.P.R.
    Come disciplinato all'art.5, c.1 e 2. e all'art. 5 c.3 della Disciplina dei beni paesaggistici (elaborato 8B del PIT-PPR), "la rappresentazione cartografica delle aree di cui all'art. 142 lettere a), b), c), d), g) del Codice, per la metodologia utilizzata e per la natura stessa dei beni, ha valore meramente ricognitivo", pertanto qualora dovessero presenti aree nelle quali è verificata sussistenza dei requisiti indicati all'allegato 7B, tali aree sono soggette alla tutela paesaggistica.

    - Beni paesaggistici tutelati ai sensi della Parte III del D.Lgs. n. 42/2004
  37. Capo III - Disposizioni per la qualità ecologica e ambientale
  38. Capo II - Disciplina delle trasformazioni da parte dell'imprenditore agricolo
  39. 1. Nelle aree caratterizzate da pericolosità sismica locale molto elevata (S4) si fa riferimento ai seguenti criteri:

    • - nel caso di zone di instabilità di versante attive e relativa area di evoluzione devono essere effettuati studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche per la predisposizione di verifiche di stabilità del versante, secondo quanto definito al paragrafo 3.2.1 delle Direttive , tenuto conto anche dell'azione sismica e in coerenza con quanto indicato nelle "Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da instabilità di versante sismoindotte" - FR, emanate dalla Commissione Nazionale per la Microzonazione Sismica e recepite all'interno delle specifiche tecniche regionali di cui all'o.d.p.c.m. 3907/2010.
    • - relativamente alle aree di instabilità di versante attive, la fattibilità degli interventi di nuova edificazione e/o sul patrimonio edilizio esistente, è subordinata alla preventiva esecuzione di interventi di messa in sicurezza, secondo le quanto definito al paragrafo 3.2.1 delle Direttive.
    • - la fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, fatti salvi quelli che non incidono sulle parti strutturali degli edifici e fatti salvi gli interventi di riparazione o locali (NTC18, punto 8.4.3), è subordinata all'esecuzione di interventi di miglioramento o adeguamento sismico (in coerenza con le NTC 2018, punto 8.4).

    2. Per le aree caratterizzate dalla classe di pericolosità sismica locale elevata (S3), è necessario rispettare i seguenti criteri:

    • - nel caso di zone di instabilità di versante quiescente e relativa zona di evoluzione devono essere realizzati studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche, secondo quanto definito al paragrafo 3.2.1 delle Direttive, tenendo conto anche dell'azione sismica e in coerenza con quanto indicato nelle "Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da instabilità di versante sismoindotte" - FR, emanate dalla Commissione Nazionale per la Microzonazione Sismica e recepite all'interno delle specifiche tecniche regionali di cui all'o.d.p.c.m. 3907/2010.
    • - in fase di pianificazione attuativa, nel caso che emergano zone stabili suscettibili di amplificazione locale, caratterizzate da un alto contrasto di impedenza sismica tra copertura e substrato rigido o entro le coperture stesse entro alcune decine di metri, dovrà essere effettuata una specifica campagna di indagini geofisiche (quali, ad esempio, profili sismici a riflessione o rifrazione, prove sismiche in foro e, ove risultino significative, profili MASW) e geognostiche (quali, ad esempio, pozzi o sondaggi, preferibilmente a carotaggio continuo) che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti per valutare l'entità del (o dei) contrasti di rigidità sismica tra coperture e bedrock sismico o entro le coperture stesse. Nelle zone di bordo della valle è preferibile l'utilizzo di prove geofisiche di superficie capaci di effettuare una ricostruzione bidimensionale del sottosuolo, quale quella sismica a rifrazione o riflessione.
    • - per le aree di instabilità di versante quiescenti, la fattibilità di interventi di nuova edificazione e/o sul patrimonio edilizio esistente è subordinata all'esito delle verifiche di stabilità di versante e alla preventiva realizzazione, qualora necessario, degli interventi di messa in sicurezza secondo il paragrafo 3.2.1 delle Direttive.
    • - la fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, fatti salvi quelli che non incidono sulle parti strutturali degli edifici e fatti salvi gli interventi di riparazione o locali (NTC18, punto 8.4.3), è subordinata all'esecuzione di interventi di miglioramento o adeguamento sismico (in coerenza con le NTC 2018, punto 8.4).

    Nell'ambito dell'area caratterizzata a pericolosità sismica locale elevata (S3), la valutazione dell'azione sismica (NTC 2018, paragrafo 3.2), da parte del progettista, dovrà essere supportata da specifiche analisi di risposta sismica locale (in conformità NTC 2018, paragrafo 3.2.2 e paragrafo 7.11.3), da condurre sia in fase di progettazione della pianificazione attuativa, anche secondo quanto contenuto nelle singole schede norma, sia, comunque, nei seguenti casi:

    • - realizzazione o ampliamento di edifici strategici o rilevanti, ricadenti, nella classe d'indagine 3 o 4, come definite dal regolamento di attuazione dell'articolo 181 della l.r.65/2014;
    • - realizzazione o ampliamento di edifici a destinazione residenziale, ricadenti in classe d'indagine 4, come definita dal regolamento di attuazione dell'articolo 181 della l.r.65/2014.

    3. Nelle aree caratterizzate da pericolosità sismica media (S2) non è necessario indicare condizioni di attuazione per la fase attuativa o progettuale degli interventi. Limitatamente a quelle connesse con contrasti di impedenza sismica attesa oltre alcune decine di metri dal piano campagna e con frequenza fondamentale del terreno indicativamente inferiore ad 1herz, la fattibilità degli interventi di nuova edificazione tiene conto dell'analisi combinata della frequenza fondamentale del terreno e del periodo proprio delle tipologie edilizie, al fine di verificare l'eventuale insorgenza di fenomeni di doppia risonanza terreno-struttura nella fase della progettazione edilizia.

    4. Nelle aree caratterizzate da pericolosità sismica locale bassa (S1), non è necessario indicare condizioni di fattibilità specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

    - Criteri di fattibilità in relazione agli aspetti sismici
  40. Capo III - Disciplina delle trasformazioni da parte di soggetti diversi dall'imprenditore agricolo
  41. 1. Ai sensi dell'art. 3 comma 6 della Legge Regionale 8 febbraio 2010, n.5, si considerano prestazioni analoghe a quelle derivanti dall'applicazione delle norme igienico-sanitarie statali, quelle ottenute garantendo il rispetto dei requisiti minimi obbligatori di seguito elencati:

    • - Superficie utile abitabile o agibile (Sua) non inferiore ai requisiti igienico-sanitari minimi per i locali di abitazione indicati del DM 5 luglio 1975 (mq 14 per i locali soggiorno e camere da letto matrimoniali; mq 9 per le camere da letto singole);
    • - In materia di aerazione i sottotetti sono assoggettati alle stesse disposizioni dettate dalla disciplina comunale per le unità immobiliari ad uso abitativo collocate ai piani sottostanti. In assenza di specifiche disposizioni comunali deve essere assicurata una aerazione contrapposta estesa all'intero sottotetto, che prevenga ristagni di aria nei singoli locali in cui esso può essere suddiviso. Tale obbligo si intende assolto quando siano previste due o più aperture, direttamente comunicanti con l'esterno, poste su pareti esterne contrapposte e/o su falde opposte della copertura.

    Nel caso di dimostrata impossibilità deve essere quantomeno garantita la ventilazione d'angolo, estesa all'intero sottotetto, mediante aperture ubicate in pareti esterne tra loro ortogonali o, comunque, inclinate non meno di 45 gradi le une rispetto alle altre, ovvero su falde;

    • - (Ove tecnicamente possibile) sia prevista l'integrazione delle aperture collocate in copertura con aperture supplementari - quali finestre sulle pareti verticali esterne, abbaini, lucernari apribili al fine di incrementare il rapporto aero-illuminante anche oltre il parametro minimo di 1/16 previsto dalla Legge Regionale;
    • - Coibentazione termica della copertura, nel rispetto dei requisiti minimi di legge per i locali di abitazione;
    • - Estrazione meccanica dei fiumi e dei vapori di eventuali locali cucina o angoli-cottura.

    2. Ai sensi dell'art. 3 bis della L.R. 5/2010, per i volumi legittimamente esistenti o in via di realizzazione alla data del 27 febbraio 2010 il recupero volumetrico è consentito anche con l'abbassamento dei solai esistenti, ferme restando le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 3, comma 1 della medesima Legge per i locali sottotetto, e fermo restando il rispetto delle altezze minime stabilite dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) per i restanti locali.
    Per gli immobili di cui all'art 8 delle presenti norme si rimanda alla specifica disciplina.

    - Disposizioni per gli interventi di recupero dei sottotetti, di cui alla L.R. 8 febbraio 2010, n.5
  42. 1. Ricadono in questo articolo le parti del territorio nelle quali insistono grandi strutture non agricole che hanno dismesso la funzione originaria e che necessitano di riqualificazione, come l'ex Polveriera di Poggio Farneto, la cui assegnazione deve essere assoggettata ad un percorso di evidenza pubblica e la valorizzazione è demandata ad un progetto di ristrutturazione urbanistica da attuare mediante Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata.

    2. È ammessa la presentazione di un Piano Attuativo con contestuale variante allo strumento urbanistico con una S.e. max di 15.000 mq. comprensiva delle strutture esistenti oggetto di demolizione e riconversione verso destinazioni socio-sanitarie (E5) e turistico - ricettive (D1). Il piano attuativo dovrà essere corredato da una approfondita analisi paesaggistica del contesto e da una relazione storico-critica del complesso della polveriera, atta a verificare la compatibilità dell'azione progettuale proposta e la compatibilità del dimensionamento.

    3. La progettazione deve seguire i seguenti criteri:

    • a) trovare un rapporto equilibrato tra superficie destinata ai servizi e superficie destinata ai posti letto;
    • b) prevedere tipi edilizi adeguati al contesto di riferimento, limitando le trasformazioni infrastrutturali;
    • c) localizzare in via prioritaria la quota di dimensionamento destinata a funzioni turistico - ricettive nell'area della ex Polveriera da recuperare, salvaguardando il più possibile il territorio rurale;
    • d) le trasformazioni non devono interessare la fascia di territorio adiacente il Torrente Marina, oggetto di vincolo paesaggistico ex lege.

    4. Nelle more della presentazione del Piano Attuativo sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza dell'area.

    - Complessi specializzati per funzioni non agricole
  43. 1. Il Piano Operativo prescrive le modalità di attuazione degli interventi consentiti con rinvio agli istituti previsti e disciplinati dalla L.R. n. 65/2014 e dal D.P.R. 380/2001, distinguendo tra interventi diretti, interventi soggetti a premesso di costruire convenzionato, progetti unitari convenzionati e interventi soggetti a previa approvazione di piano attuativo.

    2. Le previsioni del Piano Operativo si attuano attraverso:

    • - interventi di rigenerazione urbana (art. 125 della L.R. n. 65/2014);
    • - piani attuativi (art. 107 della L.R. n. 65/2014);
    • - Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (P.A.P.M.A.A.) - art. 74 della L.R. n. 65/2014;
    • - progetti unitari convenzionati (art. 121 della L.R. n. 65/2014);
    • - interventi edilizi diretti nel rispetto delle modalità previste dal presente Piano Operativo e dagli artt. 134, 135 e 136 della L.R. n. 65/2014;
    • - progetti esecutivi di opere pubbliche.

    3. Le schede di cui all'allegato "A" delle presenti Norme degli ambiti di rigenerazione urbana, di trasformazione urbana e di completamento indicano le modalità di attuazione degli interventi ammessi nelle suddette aree di trasformazione.

    4. I parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni delle categorie di intervento edilizio recepiti dal Piano sono desumibili dal D.P.G.R. 39/R del 24.07.2018, dal Regolamento Edilizio vigente, dal D.P.R. n. 380/2001 e dalla L.R. n. 65/2014.

    - Strumenti di attuazione
  44. 1. Sono perimetrate ed individuate sugli elaborati del Piano Operativo con la sigla AT le aree per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti. Esse comprendono le stazioni ecologiche, così come previste dal piano di ambito territoriale omogeneo (ATO). Rappresentano aree recintate e vigilate, dove i cittadini possono conferire, in maniera differenziata, i rifiuti che non possono essere raccolti dal normale servizio di raccolta.

    2. Per la stazione ecologica in località Pratignone è ammessa la realizzazione di 360 mq. di S.e. con altezza di 3,5 m. da destinare a deposito e a operazioni di scambio di materiali riutilizzabili, e di 120 mq. di S.e. da destinare a servizi igienici, spogliatoi e uffici. È consentita, ai fini di tutela ambientale, la impermeabilizzazione totale dell'intera area.

    3. Le stazioni ecologiche si configurano come attrezzature di pubblica utilità e, come tali, la proprietà dell'area, su cui vengono realizzate, rimane pubblica con la possibilità di conferimento in uso all'Ente gestore dei rifiuti.

    - Aree per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti
  45. 1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistico-edilizia incidenti sulle risorse essenziali del territorio le piscine a corredo di edifici comportanti la trasformazione in via permanente del suolo inedificato.

    2. La realizzazione di piscine a corredo degli edifici è consentita nelle aree di pertinenza degli edifici dei tessuti di cui all'art. 43 e 44, con le seguenti limitazioni:

    • a) non comportino sensibili trasformazioni planivolumetriche alla giacitura dei terreni, interessando solo quelli con pendenza non superiore al 20%;
    • b) non presuppongano la demolizione di sistemazioni agrarie storiche o tradizionali (muri a secco, terrazzamenti, ciglioni, acquidocci, ecc.);
    • c) si mostrino coerenti con la semiologia dei luoghi, rispettando in particolare i segni della tessitura territoriale (allineamenti con muri a retta, balze, filari, ecc.);
    • d) non prevedano volumetrie fuoriuscenti dal profilo originario del terreno;
    • e) non sono considerate pertinenze le parti comprese entro zone di rispetto stradale, ambientale, cimiteriale ed entro zone di verde fluviale;
    • f) se l'approvvigionamento è attuato dalla rete idrica pubblica (previa convenzione che stabilisca tempi e prezzi del prelevamento), avvenga tramite specifico contatore, che deve essere installato anche nel caso si utilizzino pozzi esistenti, o appositamente battuti allo scopo, dietro autorizzazione.

    3. È ammessa la realizzazione di questi manufatti nei tessuti di cui agli art. 46 e 47, con le limitazioni sopra indicate, esclusivamente per le funzioni di cui al punto E3 art.81.

    4. La superficie massima delle piscine (superficie netta della vasca) è 200 mq. e Il vano tecnico deve essere interrato ed avere un'altezza massima di 2,2 m.

    5. Ogni intervento consentito, sotto il profilo della coerenza paesaggistica e della qualità architettonica, deve essere conforme ai contenuti del P.I.T./P.P.R..

    6. I progetti delle opere di cui al presente articolo devono essere corredati:

    • a) da uno studio di inserimento (con raffronto tra lo stato di fatto e quello di progetto);
    • b) dall'indicazione dettagliata dei movimenti di terra;
    • c) da una relazione geologico-tecnica atta a dimostrare la fattibilità dell'intervento.
    - Piscine a corredo degli edifici nel territorio urbanizzato
  46. Le aree di rischio archeologico e di risorsa archeologica sono rappresentate nella Carta Archeologica del Comune di Calenzano, nel Piano Strutturale Intercomunale di Calenzano e Sesto Fiorentino. La carta individua due livelli di rischio archeologico, che prevedono differenti norme di tutela. Nelle aree ad alto rischio archeologico (individuate mediante codice rosso), nei casi in cui vengano effettuate nuove costruzioni o consistenti trasformazioni in profondità, è obbligatorio effettuare, preliminarmente al titolo abilitativo, la ricerca archeologica preventiva, mediante saggi stratigrafici in profondità che verifichino la presenza o meno di elementi di interesse archeologico nell'area in questione e ne stabiliscano le modalità o possibilità di attuazione. Nelle aree a medio rischio archeologico (individuate mediante codice giallo), nei casi in cui vengano effettuate nuove costruzioni o consistenti trasformazioni in profondità, è obbligatorio comunicare alla Soprintendenza la data di inizio lavori, in modo da consentire il controllo di tutte le operazioni che comportano escavazione del terreno, durante i lavori di esecuzione del progetto. In entrambi i casi, le modalità di esecuzione della ricerca archeologica sono stabilite d'intesa con la competente Soprintendenza.

    - Aree a rischio archeologico e di risorsa archeologica
  47. 1. Ai fini della riqualificazione e del recupero urbanistico, paesaggistico e ambientale l'Amministrazione Comunale promuove la demolizione di edifici incoerenti o il trasferimento di superfici non realizzate assentite all'interno di titoli abilitativi, mediante lo strumento dei crediti edilizi.

    2. Sono definiti non coerenti gli edifici o manufatti che per caratteristiche tipologiche, tecnica costruttiva o impiego di materiali eterogenei non sono riconducibili alle caratteristiche dell'architettura tradizionale, o che presentino collocazioni, seppur con tipologie coerenti, in contrasto con i valori paesaggistici e ambientali del territorio circostante, sia interno che esterno al territorio urbanizzato.

    3. L'Amministrazione Comunale può riconoscere a titolo di credito edilizio, diritti edificatori derivanti dalla completa demolizione e ripristino dello stato permeabile dei luoghi senza ricostruzione di edifici incoerenti legittimati, o dal trasferimento di superfici non realizzate all'interno di titoli abilitativi, da utilizzare con le modalità indicate nei successivi commi 5 e 6.

    4. Il Piano Operativo individua con apposita perimetrazione gli edifici e i manufatti incoerenti che possono concorrere alla formazione di crediti edilizi. Nella seguente tabella sono indicati edifici e manufatti la cui demolizione comporta l'ottenimento di crediti edilizi e i titoli abitativi le cui superfici residuali o non attivate possono essere ricondotte a crediti edilizi.

    n. Ubicazione Riferimenti catastali Provenienza del credito Riferimento al territorio
    1 Via Dei Bessi Foglio 62 - part. 325 Manufatto esistente Territorio urbanizzato
    2 Via Dei Bessi Foglio 62 - part. 107 Manufatto esistente Territorio urbanizzato
    3 Via Dei Bessi Foglio 62 - part. 314 Manufatto esistente Territorio urbanizzato
    4 Piazza Unità Car- raia Foglio 39 - part. 124 Manufatto esistente Territorio urbanizzato
    5 Settimello Foglio 67 - part. 90 Mancata attuazione dell'ex Piano di Recupero 2PDR approvato con D.C.C. n. 111 del 30.11.2011. Consi- stenza crediti mq. 491,67 Territorio urbanizzato
    6 Via Barberinese Carraia Foglio 32 - part. 113-106 Manufatto esistente Territorio rurale
    7 Località Poderuzzo Foglio 4 - part. 17-18 Manufatto esistente Territorio rurale
    8 Località Baroncoli Foglio 59 - part. 100-101 Manufatto esistente Territorio rurale
    9 Travalle Ponte Alle Palle Foglio 55 - part. 130 Manufatto esistente Territorio rurale
    10 Legri Foglio 34 - part. 372 Manufatto esistente Territorio rurale
    11 Legri Foglio 34 - part. 409 Manufatto esistente Territorio rurale
    12 Valigari Foglio 50 - part. 337 Per l'attuazione dell'ipotesi di cui all' art. 41, punto 15/bis, lett. a) attribuzione dei crediti riferiti alla modifica introdotta al PdC n. 17 del 29/07/2014 e introdotti con il Secondo Regolamento urbanistico.
    Per l'attuazione dell'ipotesi di cui all' art. 41, punto 15/bis, lett. b) attribuzione di crediti per un totale di 3.000 mq di SE, già comprensivi dei crediti riferiti alla modifica introdotta al PdC n. 17 del 29/07/2014 e introdotti con il Secondo Regolamento Urbanistico.
    Territorio rurale
    13 Settimello Foglio 68 - part. 371, 1256 Superfici non realizzate già assentite, in forza della D.C.C. n. 98 del 25/9/2006, per complessivi crediti mq 700 Territorio urbanizzato
    14 La Cassiana Foglio 25 - part. 227 Manufatto esistente Territorio rurale

    5. Per gli edifici incoerenti legittimati è ammessa esclusivamente, in alternativa a quanto indicato nel precedente comma, la manutenzione straordinaria senza cambio di destinazione d'uso, oltre agli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili anche se comportanti aumento delle volumetrie esistenti.

    6. La formazione dei crediti edilizi mediante il trasferimento di superfici non edificate all'interno dei titoli abilitativi è equivalente ed è espressamente indicata nella tabella di cui al comma 4. L'entità dei crediti edilizi derivanti da demolizione di edifici/manufatti incoerenti, invece, è definita sulla base dei seguenti coefficienti di:

    • - riduzione (qualora l'edificio si trovi nel territorio rurale, o nel territorio urba- nizzato, con destinazione d'uso diversa dal produttivo);
    • - maggiorazione (qualora l'edificio abbia destinazione produttiva e sia ubicato nel territorio urbanizzato)

    sulla base del seguente rapporto di equivalenza:

    Edifici incoerenti nel territorio rurale e nel territorio ur- banizzato Ubicazione
    Dimensioni fino a 500 mq. di superficie Equivalenza del dimensionamento
    Dimensioni oltre 500 mq. di superficie Coefficiente di abbattimento del 20%
    Edifici incoerenti nel territorio urbanizzato con destinazione produttiva (artigianale, industriale) Coefficiente di maggiorazione del 35%
    Titoli abilitativi non attuati Equivalenza del dimensionamento e comunque quello indicato nella tabella di cui al comma 4
    - Crediti edilizi
  48. 1. Ai sensi dell'art. 40, comma 2 della Disciplina del PRC, l'art. 57/ter delle NTA trova validità per il solo progetto di coltivazione e risistemazione di cui alla Pronuncia di Compatibilità Ambientale emanata con DCC n. 113 del 29/09/2020.

    2. Il POC non individua nuove ADE, ad esclusione dell'ADE- Cassiana Sud di cui al comma 2 dell'art. 57/ter delle NTA che non risulta vincolata alla stipula dell'accordo di cui all'art. 10 della l.r. 35/2015. Definiti i volumi degli OPS spettanti al comune di Calenzano, mediante il succitato accordo, questi rappresenteranno il dimensionamento del POC.

    - Disposizioni transitorie per le attività estrattive
  49. 1. Non è consentito nel tessuto edilizio esistente appartenente ai centri storici (zone A1-A2-A3), nei morfotipi delle aree urbane consolidate a prevalenza residenziale (TR1-TR2-TR4-TR5), nelle aree urbane da rigenerare prevalentemente residenziali (TR3a) e nelle aree urbane da rigenerare a tipologia mista (TR6a), l'inserimento della funzione residenziale in unità immobiliari al piano terreno prospicenti la pubblica via, piazza o spazi urbani pubblici, o parti di esse, destinate a funzioni diverse, quali direzionale e di servizio (categoria funzionale E), commerciale (categoria funzionale C2 e C3), che non dispongano di spazi esterni pertinenziali ad uso esclusivo.

    2. Fermo restando quando prescritto al comma 1, il mutamento della destinazione d'uso in residenza di unità immobiliari con destinazioni diverse, è consentito quando si verifichino tutte le seguenti condizioni:

    • - l'unità immobiliare residenziale abbia una superficie utile abitabile non inferiore a 50 mq., anche mediante contestuale fusione all'esistente;
    • - sia garantita l'aerazione trasversale o contrapposta;
    • - sia garantito il decoro dell'edificio, previo parere favorevole della Commissione Edilizia.

    3. Non è consentito nel tessuto edilizio esistente appartenente ai morfotipi urbani delle aree produttive consolidate a proliferazione lineare (TPSa- TPS1b), nonché delle aree a piattaforme produttive, commerciali, direzionali e turistico ricettivo (TPS2a-TPS2b-TPS2c-TPS2d) e delle aree urbane da rigenerare a tipologia mista (TR6b ), l'inserimento della funzione residenziale anche come abitazione di servizio e/o di guardiania.

    4. Non è consentito il frazionamento né l'ampliamento delle unità immobiliari residenziali ubicate nelle aree produttive di cui al precedente comma 3, legittimamente esistenti alla data di adozione del presente Piano Operativo.

    - Limitazione all'insediamento di nuove funzioni
  50. 1. Per credito edilizio si intende una quantità di superficie lorda edificabile, riconosciuta a seguito della demolizione di manufatti incoerenti. Il POC individua e disciplina gli ambiti in cui è consentito l'utilizzo dei crediti edilizi, nelle schede Norma Ambiti di cui all'Allegato "A" delle presenti Norme. L'attuazione del credito edilizio potrà avvenire ad opera del medesimo soggetto proprietario del credito trasformato o da terzi concessionari.

    2. I crediti edilizi definiti sulla base dei contenuti indicati al comma 3 dell'articolo 23 delle presenti Norme, possono essere attuati:

    1. a) contemporaneamente mediante presentazione di un piano urbanistico attuativo che preveda la demolizione dei manufatti oggetto di credito con ripristino dello stato dei luoghi e la ricostruzione della nuova superficie edificabile nelle apposite aree indicate dal POC;
    2. b) indirettamente con crediti definiti e maturati con demolizione di manufatti incoerenti o derivanti dal trasferimento di superficie edificatorie non realizzate, la cui attuazione è rinviata nel tempo.

    3. I crediti edilizi liberamente commerciabili sono annotati nel Registro dei Crediti Edilizi di cui all'articolo 24 Bis delle presenti norme, riportante i dati anagrafici del titolare del credito e di eventuali terzi concessionari e la quantificazione del credito nel caso di attuazione indiretta, vale a dire demolizione senza contestuale atterraggio del credito maturato.

    - Disciplina di attuazione dei crediti edilizi
  51. Capo IV - Aree soggette a disposizioni particolari in territorio rurale
  52. Come ai precedenti articoli, le nuove disposizioni delle Direttive non prevedono più la definizione delle classi di fattibilità ma esclusivamente l'accezione di criteri che sono stati esposti negli articoli precedenti: le scheda norma contengono le specifiche prescrizioni per ogni singolo intervento.

    - Fattibilità degli interventi
  53. 1. Le aree di recupero ambientale identificano le parti del territorio caratterizzate da degrado di origine antropica già recuperate o da recuperare e comprendono:

    • - aree di cantiere e altre aree interessate dalla realizzazione di grandi infrastrutture, in località Madonna del Facchino (Calenzano), Cornocchio- Bellosguardo a confine con il Comune di Barberino del Mugello;
    • - discariche, a Poggio Farneto.

    2. Aree di cantiere.

    Sono perimetrate ed individuate sugli elaborati del Piano Operativo con la sigla CAN le aree di cantiere, autorizzate con procedure di cui all'art. 81 del D.P.R. n. 616/1977 e del D.P.R. n. 383/1994 e s.m.i. Per tali aree, in fase di dismissione, sono previste opere di messa in pristino e l'utilizzazione ad uso pubblico, anche con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 36 per i parcheggi pubblici, così come disposto in sede di conferenza di servizi di approvazione del progetto.

    3. Discariche.

    • - 3.1. È perimetrata ed individuata sugli elaborati del Piano Operativo con la sigla DISC l'area della ex discarica interessata dalla messa in sicurezza permanente.
    • - 3.2. In tale area sono consentiti gli interventi autorizzati nell'ambito del progetto di bonifica e necessari alla messa in sicurezza permanente del sito, nonché quelli previsti all'art. 13 bis della L.R. n. 25/1998 e s.m.i.
    • - 3.3. In tali aree sono consentiti gli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture ed opere di interesse e/o servizio pubblico e/o di protezione civile, nell'accezione del combinato disposto tra l'art. 242 ter del D.Lgs 152/2006, l'art. 25 comma 2 della L.R. 65/2014 e l'art. 13 bis della L.R. n. 25/1198 e s.m.i..
    - Aree di recupero ambientale
  54. 1. Rientrano nella specifica disciplina di cui al presente articolo tutti gli edifici o complessi edilizi, comprese le loro aree di pertinenza, ai quali, per rilevanza storica e architettonica, si riconosce un particolare valore di testimonianza di cultura materiale e che costituiscono componenti fondamentali dell'identità storico-culturale del territorio (urbanizzato e rurale), nonché capisaldi degli assetti insediativi e paesaggistici. Questa categoria di edifici o complessi edilizi comprende:

    • - Edifici notificati: immobili dichiarati di interesse culturale ai sensi della Parte II del "Codice di beni culturali e del paesaggio", espressamente qualificati come tali dal Piano Operativo e rappresentati con bordo nero nelle tavole di Piano. Gli interventi ammessi su tali immobili, indipendentemente dal morfotipo e tessuto di appartenenza, sono:
      • - M.O.: Manutenzione ordinaria;
      • - M.S.: Manutenzione straordinaria;
      • - R.R.C.: Restauro e risanamento conservativo.

      Tali interventi sono essenzialmente finalizzati alla conservazione dell'integrità materiale e al recupero funzionale degli organismi edilizi e sono supportati da approfondite analisi storiche, tipologiche e morfologiche, che prendono in esame la configurazione e i caratteri architettonici dell'edificio e assicurano la conservazione dell'autenticità storico-costruttiva del sistema di aggregazione volumetrica e di stratificazione dell'edificio, nonché la salvaguardia dei caratteri spaziali degli ambienti, che ne qualificano il valore architettonico.

    • - Edifici negli elenchi della L.R. n. 59/1980: immobili di interesse storico- architettonico schedati ai sensi della L.R. n. 59/1980 "Norme per gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente" espressamente qualificati come tali nel Piano Operativo e rappresentati con bordo grigio e numero di scheda di riferimento nelle tavole di Piano. Gli interventi ammessi su tali immobili, indipendentemente dal morfotipo e tessuto di appartenenza, sono quelli indicati nelle schede e nella normativa di riferimento. Sulle aree di pertinenza invece prevalgono le indicazioni del tessuto di appartenenza.

    2. Con riferimento alle direttive e alle prescrizioni contenute nel P.I.T./P.P.R., gli interventi che interessano gli edifici o complessi edilizi schedati ai sensi della L.R. n. 59/1980 sono soggetti al rispetto delle seguenti disposizioni:

    1. a) deve essere garantita la compatibilità tra la destinazione d'uso prescelta e il valore storico-achitettonico dell'edificio o complesso edilizio;
    2. b) deve essere garantita la coerenza con l'assetto morfologico di impianto storico;
    3. c) deve essere mantenuto il carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico - percettivi che contraddistinguono l'assetto insediativo storicamente consolidato.

    3. Gli interventi finalizzati al miglioramento del risparmio energetico, da attuarsi quale misura alternativa all'insediamento delle fonti energetiche rinnovabili, devono essere realizzati nel rispetto dei caratteri architettonici di valore storico e/o tradizionale e, comunque, con modalità paesaggisticamente compatibili. Sono privilegiate soluzioni che inseriscano gli eventuali nuovi spessori, ove compatibili con i valori storico-architettonici dei singoli immobili, a ridosso di pareti interne e all'intradosso dei solai.

    4. Per gli edifici elencati ai sensi della L.R. n. 59/1980, in caso di discrasia tra l'individuazione cartografica contenuta nelle tavole della Disciplina e le indicazioni contenute nella relativa scheda dell'allegato B, prevalgono le indicazioni di quest'ultima; eventuali rettifiche di riallineamento possono essere considerate correzione di refusi ai sensi art. 21 L.R. 65/2014.

    - Edifici con specifica disciplina
  55. 1. Sono individuate sui grafici del presente Piano Operativo con la sigla ATT le Aree Tecnologiche per Telecomunicazioni.
    L'indicazione grafica operata tramite asterisco deve intendersi come riferita all'intera particella catastale sulla quale la stessa insiste.

    2. Tutte le stazioni radio - base, di nuova costruzione, o le sostituzioni di quelle esistenti, devono essere localizzate preferibilmente, anche in ossequio ai necessari principi di concentrazione, nelle suddette aree e realizzate secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento per l'installazione di impianti di telecomunicazione.

    2/bis. Per comprovate esigenze e nel rispetto delle disposizioni e limitazioni poste dalla normativa di settore è amessa l'ubicazione di tali infrastrutture in ulteriori aree del territorio comunale, qualora le medesime siano previste dal Piano territoriale per l'installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia mobile sulla base dei programmi di sviluppo o aggiornamento della rete presentati dai gestori.

    2/ter In conformità con le disposizioni contenute nel P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale e con i criteri localizzativi dettati dalle vigenti norme statali e regionali il Piano territoriale per l'installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia mobile e il Regolamento per l'installazione di impianti di telecomunicazione:

    • - razionalizzano la localizzazione degli impianti di radiocomunicazione al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
    • - razionalizzano la localizzazione degli impianti di radiocomunicazione, anche al fine di evitare/minimizzare l'interferenza visiva con i valori estetico-percettivi delle aree soggette a tutela paesaggistica, o comunque con immobili o aree di interesse monumentale, architettonico, storico o ambientale, così come definite dalla normativa ;
    • - privilegiano a tal fine soluzioni tecnologiche che assicurino la migliore integrazione con gli assetti morfologici dei luoghi e con la trama consolidata della rete viaria esistente, minimizzando l'interferenza visiva degli impianti con il valore estetico-percettivo delle aree e immobili. A tal fine lo strumento di settore può prescrivere il ricorso a manufatti tecnologici (quali antenne, apparati telefonici, ripetitori, supporti vari dal design accurato, privilegiando soluzioni innovative in grado di favorire la riduzione dei dimensionamenti, la rimozione degli eventuali element obsoleti, la migliore armonizzazione delle opere con il contesto);
    • - definiscono la localizzazione delle strutture per l'installazione degli impianti, tenuto conto di quanto proposto nei programmi di sviluppo o aggiornamento della rete presentati dai gestori, e nel rispetto dei criteri individuati dalla normativa statale e regionale di riferimento nonché dei necessari principi di concentrazione dei relativi impianti tecnologici di radiotrasmissione.

    Ai fini di quanto sopra il Piano territoriale per l'installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia mobile e il Regolamento per l'installazione di impianti di telecomunicazione tengono conto in particolare dei valori storico-culturali, architettonici, paesaggistici e ambientali presenti all'interno dei seguenti ambiti o riferibili ai seguenti beni:

    • - centri storici, parchi storici, ambiti di pertinenza dei centri storici;
    • - aree e beni oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

    3. Il progetto per l'installazione delle attrezzature tecnologiche deve riportare gli accorgimenti utili a mitigarne l'impatto ambientale. In tutti i casi in cui l'impianto o l'attrezzatura tecnologica produca impatto visuale di significativa alterazione, si devono sistemare schermature alberate di alto fusto e sufficientemente addensate ad attenuare gli effetti dell'impatto.

    - Aree tecnologiche per telecomunicazioni
  56. Sono perimetrate e individuate nella Carta dei Vincoli le aree sottoposte a vincolo idrogeologico coperte da boschi ai sensi della L.R. n. 39/2000 e quelle ricomprese nelle zone determinate ai sensi del R.D. n. 3267/1923. In dette aree tutti gli interventi sono sottoposti al regime previsto dalla vigente normativa.

    - Vincolo idrogeologico
  57. 1. E' perimetrato ed individuato sugli elaborati di Piano Operativo con la sigla TPS1a il tessuto urbano a proliferazione produttiva lineare, costituito dall'edificio dell'ex sede del Consorzio agrario recentemente ristrutturato e destinato a nuova funzione e dai complessi edilizi ubicati lungo via delle Cantine, per i quali la disciplina del Piano Operativo consente, considerato il particolare contesto paesaggistico nel quale si collocavano in fascia pedecollinare, l'introduzione di innovazioni tecnologiche e volumi tecnici finalizzati all'adeguamento delle produzioni.

    2. Sugli edifici o complessi edilizi in zona TPS1a sono consentiti i seguenti interventi:

    • - M.O.: Manutenzione ordinaria;
    • - M.S.: Manutenzione straordinaria;
    • - R.R.C.: Restauro e risanamento conservativo;
    • - R.E.C.: Ristrutturazione edilizia conservativa; compresa la realizzazione di nuova Se internamente alla sagoma dell'unità immobiliare anche con la creazione di nuovi orizzontamenti, fermo restando il rispetto degli standars a parcheggio.
    • - A.V.2: addizioni volumetriche nel rispetto dell'indice di copertura massimo del 50% della superficie fondiaria e dell'altezza massima di 10 m.
    • - E.B.A.: : Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportanti aumento delle volumetrie esistenti.

    3. È perimetrato ed individuato sugli elaborati di Piano Operativo con la sigla TPS1b il tessuto urbano a proliferazione produttiva lineare dei complessi edilizi ubicati tra via di Le Prata e il torrente Marina, lungo la fascia autostradale a Settimello, i quali necessitano di interventi di riqualificazione architettonica, sia sul fronte viario, che sul fronte delle visuali dal corso d'acqua.

    4. Sugli edifici o complessi edilizi in zona TPS1b sono consentiti i seguenti interventi:

    • - M.O.: Manutenzione ordinaria;
    • - M.S.: Manutenzione straordinaria;
    • - R.R.C.: Restauro e risanamento conservativo;
    • - R.E.C.: Ristrutturazione edilizia conservativa; compresa la realizzazione di nuova Se internamente alla sagoma dell'unità immobiliare anche con la creazione di nuovi orizzontamenti, fermo restando il rispetto degli standars a parcheggio.
    • - A.V.2: addizioni volumetriche nel rispetto dell'indice di copertura massimo del 50% della superficie fondiaria e dell'altezza massima di 10 m.
    • - R.E.R.: Ristrutturazione edilizia ricostruttiva con cambiamento di sagoma a parità di S.e. (superficie edificata) alle seguenti prescrizioni:
    • - rapporto di copertura max 50% della superficie fondiaria;
    • - altezza max 10 m., fatta eccezione per i silos;
    • - E.B.A.: Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportanti aumento delle volumetrie esistenti.

    5. Per gli edifici o complessi edilizi di cui al presente articolo, compatibilmente con le previsioni del Piano Comunale di Classificazione Acustica e con le specifiche normative di settore, sono ammesse le seguenti categorie funzionali di cui all'art. 81 delle presenti Norme:

    • - attività industriale e artigianale, ad esclusione B2 (logistica);
    • - commerciale al dettaglio: C4 - C5 - C7;
    • - direzionale di servizio: E1- E3;
    • - commercio all'ingrosso e depositi.
    - Aree produttive consolidate a proliferazione lineare
  58. Con D.C.C. n. 99 del 27/07/2023 è stato istituito il Registro dei Crediti Edilizi.
    Il Comune cura la conservazione del Registro e ne gestisce i contenuti tramite l'Area Urbanistica e il Servizio Informativo Territoriale (SIT), quale strumento funzionale all'attuazione degli interventi nel POC, nonché mezzo di informazione e pubblicità circa lo stato dei diritti edificatori riconosciuti e connessi alle proprietà immobiliari.
    Ogni qualvolta vengano posti in essere atti civili, giudiziali o amministrativi che trasferiscono, costituiscono o modificano i crediti edilizi, coloro che sono tenuti alla registrazione degli atti stessi hanno l'obbligo di comunicare al comune le conseguenti volture da inserire nel registro dei crediti edilizi.
    All'atto del rilascio dei titoli edilizi abilitativi l'Area Edilizia e/o SUAP prende atto degli atti di compravendita del credito e i dati catastali relativi alle aree dove vengono utilizzati, al fine dell'aggiornamento del registro dei crediti. Il Registro è aggiornato con Determinazione del Responsabile di Area Edilizia.
    Salvo i casi in cui sia intervenuta la sanatoria edilizia, i manufatti realizzati in violazione di norme di legge o di previsioni di strumenti di pianificazione urbanistica, ovvero realizzati in assenza o difformità dei titoli abilitativi, non possono dare luogo al riconoscimento del credito edilizio.
    La titolarità dei crediti edilizi riconosciuta dal Comune all'interno del POC non è sottoposta ai limiti che riguardano l'efficacia temporale della disciplina delle trasformazioni di cui all'articolo 95 comma 1 lettera b).

    - Registro dei crediti edilizi
  59. 1. Sono individuate sugli elaborati del Piano Operativo, con un perimetro di colore blu ed un motivo a mezzaluna, sovrapposto alla zonizzazione urbanistica, le aree soggette ad opere per la riduzione del a rischio idraulico. Tali aree sono perimetrate in base alle disposizioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, e fanno riferimento agli ambiti soggetti a "Norma 2" di cui al Piano Stralcio "Rischio Idraulico" del Piano di Bacino del Fiume Arno (D.P.C.M. n. 266/99).

    2. Per tali aree (aree A del Piano Stralcio "Rischio Idraulico"), definite come interventi di piano per la mitigazione del rischio idraulico, sulle quali si può procedere alla progettazione degli interventi di riduzione del rischio, si applica vincolo di inedificabilità assoluta.
    Altre zone, relative ad eventuali ulteriori interventi assimilabili agli interventi di piano stralcio "Rischio Idraulico" quando siano finalizzati alla difesa del territorio dal rischio idraulico, possono essere assoggettate dalla Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale al regime di cui alla presente norma su richiesta delle amministrazioni interessate, ovvero a seguito di ulteriori studi e verifiche. Ogni modifica e variazione che dovesse prospettarsi deve essere approvata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale.

    3. Sono esclusi dal vincolo di inedificabilità sopra determinato, purché non comportino un incremento del rischio idraulico e/o di esposizione di beni e persone allo stesso:

    • - gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico e quelli atti a perseguire miglioramento ambientale;
    • - le opere di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico-sanitario riguardanti gli edifici esistenti, che non comportino aumenti di superficie coperta;
    • - gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici;
    • - gli interventi di ampliamento e ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico parimenti essenziali, purché non concorrano ad incrementare il rischio idraulico e non precludano la possibilità di attuare gli interventi previsti dal Piano, previa concertazione fra enti e Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale.
    - Aree soggette ad opere per la riduzione del rischio idraulico
  60. 1. Il POC è redatto in conformità al Piano Strutturale Intercomunale (PS-i) dei Comuni di Calenzano e Sesto Fiorentino approvato DCC n. 33 del 03.04.2019. Il PS-i è conformato al Piano Regionale Cave (PRC) approvato con DCR n. 47 del 21/07/2020, secondo le modalità di cui all'art. 22 della Disciplina del PRC, con variante di adeguamento approvata con DCC n. 36/03/03/2023.

    2. Il POC in relazione alla presente disciplina è formato in conformità:

    • - alla L.R. n. 35/2015;
    • - al PRC con particolare riferimento alle prescrizioni per la gestione sostenibile di cui al Titolo II, Capo II, della Disciplina di Piano, nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici ed in coerenza con gli obbiettivi di tutela del territorio e del paesaggio, secondo le disposizioni di cui all'art. 23 ed in conformità con gli indirizzi di cui all'art. 35.
    - Coerenza con la pianificazione sovraordinata
  61. 1. Sono perimetrate e individuate sugli elaborati del Piano Operativo con la sigla IT le attrezzature e gli impianti tecnologici esistenti di pubblica utilità.

    2. Le aree per impianti tecnologici sono destinate alle attrezzature tecnologiche ed impiantistiche d'interesse generale (centrali di distribuzione energia, servizi di comunicazione, depositi di carburanti di interesse generale, attrezzature inerenti la distribuzione dei servizi a rete, impianti di depurazione e simili).

    2/bis. Nuove attrezzature sono consentire in tutti i tessuti con le seguenti caratteristiche:

    • - Le altezze e le superfici delle attrezzature propriamente tecnologiche e degli impianti tecnici sono quelle condizionate dalle esigenze funzionali dei medesimi.
    • - Per gli edifici adibiti ai servizi accessori (uffici, locali per il personale e simili) si applicano i seguenti indici e parametri:
      1. I. Altezza massima: 10,5 m.; l'effettiva altezza dovrà sempre essere verificata ai sensi dell'art. 21/bis;
      2. II. Rapporto di copertura 20%;
      3. III. Parcheggi: 10 mq./100 mc. con minimo 4 posti auto.

    3. Il progetto per l'installazione di grandi manufatti, relativi sia agli impianti che alle attrezzature tecnologiche, deve riportare gli accorgimenti utili a mitigarne l'impatto ambientale.

    4. In tutti i casi in cui l'impianto o l'attrezzatura tecnologica produca impatto visuale di significativa alterazione e di contrasto con l'ambiente, si devono sistemare schermature alberate di alto fusto sufficientemente addensate ad attenuare gli effetti dell'impatto.

    - Aree per impianti tecnologici
  62. 1. Sono perimetrate ed individuate nella Carta dei Vincoli le aree comprese nella fascia di rispetto della viabilità. Si distinguono in relazione al tipo di strada ed alla localizzazione all'interno o all'esterno dei centri abitati. Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. e dell'art. 5, comma 6, del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., la perimetrazione del centro abitato è stabilita dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 29.09.2020.

    2. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati (art. 18 del Codice della Strada e art. 28 del Regolamento di Attuazione D.P.R. n. 495/1992), da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

    1. a) 30 m. per le strade di tipo A (Autostrada). Distanza minima inderogabile dal confine di proprietà autostradale. Tale fascia è soggetta al vincolo di inedificabilità assoluta ad eccezione dello stato di fatto acquisito sul quale possono essere autorizzati opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (circolare ANAS n. 109707 del 29.07.2010);
    2. b) 20 m. per le strade di tipo D (Strade urbane di scorrimento).

    3. Per le strade di tipo E (Strade urbane di quartiere) ed F (strade locali) non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

    4. Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

    1. 1. 3 m. per le strade di tipo A (Autostrada);
    2. 2. 2 m. per le strade di tipo D (Strade urbane di scorrimento).

    5. Per le altre strade non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione. Le distanze dovranno essere valutate in fase di progetto.

    6. Le distanze dai cigli dei nuovi edifici fuori dai centri abitati a protezione dei nastri stradali, non possono essere inferiori a:

    1. a) 60 m. per le strade di tipo A (Autostrada);
    2. b) 40 m. per le strade di tipo B (Strade principali extra-urbane);
    3. c) 30 m. per le strade di tipo C (Strade secondarie extra-urbane);
    4. d) 20 m. per le strade di tipo F (strade locali - non vicinali);
    5. e) 10 m. per le strade di tipo F (strade locali - vicinali).

    7. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

    1. a) 5 m. per le strade di tipo A (Autostrade), B (Strade principali extra- urbane);
    2. b) 3 m. per le strade di tipo C (Strade secondarie extra-urbane), F (strade locali) qualora l'altezza della recinzione è superiore a 1 m;
    3. c) 1 m. per le strade di tipo C (strade secondarie extra-urbane), F (strade locali) qualora l'altezza della recinzione è inferiore a 1 m.

    8. Nelle fasce di rispetto stradale riportate nella Carta dei Vincoli, con le definizioni sopra riportate, è vietato ogni intervento ad esclusione di quelli per gli eventuali accessi e per impianti tecnologici. Per gli edifici esistenti o parti di essi che ricadono entro le fasce di rispetto è ammessa la ristrutturazione edilizia conservativa, senza che ciò arrechi plusvalore in caso di esproprio, da attestare mediante atto notorio; fermo restando l'ottenimento di eventuali necessari nulla osta o autorizzazioni da parte degli enti proprietari.

    9. Nel rispetto della legislazione vigente in materia di viabilità, è ammessa l'installazione di arredi urbani fissi a servizio della fermata dei mezzi pubblici di trasporto (panchine, pensiline, tettoie), previa approvazione di progetto esecutivo che ne specifichi anche i materiali e le tecniche costruttive.

    10. Nel rispetto della legislazione vigente in materia di viabilità, è ammessa la realizzazione di canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche, verde di arredo urbano, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi scoperti, percorsi carrabili di servizio all'infrastruttura viabilistica, impianti per la distribuzione dei carburanti, purché le opere previste, per le loro modalità progettuali, non arrechino danno o pregiudizio alla viabilità ed alla sicurezza del traffico.

    11. Se proposti all'interno delle fasce di rispetto stradale, gli interventi ammessi possono essere eseguiti solo previo nulla osta o atto di assenso comunque denominato degli Enti preposti alla gestione delle strade.

    12. La rappresentazione delle fasce di rispetto stradali ha valore ricognitivo e non dispositivo, rimandando ai soggetti attuatori degli interventi edilizi gli specifici provvedimenti istitutivi per la verifica dell'effettiva natura ed estensione del vincolo.

    - Fasce di rispetto della viabilità
  63. 1. Qualora le linee grafiche di perimetrazione delle singole zone e delle singole aree riportate sugli elaborati del POC ricadano, senza essere coincidenti, in prossimità di elementi di suddivisione direttamente rilevabili sul terreno, quali fossati, recinzioni, manufatti o su mappe in scala di maggior dettaglio, quali confini catastali di proprietà, fasce di rispetto e zone a vincolo, la delimitazione esatta delle zone e delle aree oggetto di progetti d'intervento diretto o preventivo, potrà essere variata e fatta coincidere con gli elementi anzidetti, senza che ciò costituisca variante al POC.

    - Precisazione sulla delimitazione delle zone
  64. 1. È perimetrato ed individuato sugli elaborati di Piano Operativo con la sigla TPS2a il tessuto urbano a piattaforme produttive, commerciali, direzionali e turistico ricettivo, costituito dagli edifici e dai complessi edilizi che compongono gli isolati di via Dante Alighieri, via di Prato, via di Paisiello, via del Molino, via Meucci e via Giusti, per i quali la disciplina del Piano Operativo consente premialità volumetriche, nell'ottica di riqualificare e riallineare il fronte urbano sulle vie di accesso principale alla città, nonché di favorire interventi di chiusura della maglia viaria esistente.

    2. Sugli edifici o complessi edilizi in zona TPS2a sono consentiti i seguenti interventi:

    • - M.O.: Manutenzione ordinaria;
    • - M.S.: Manutenzione straordinaria;
    • - R.R.C.: Restauro e risanamento conservativo;
    • - R.E.C.: Ristrutturazione edilizia conservativa; compresa la realizzazione di nuova Se internamente alla sagoma dell'unità immobiliare anche con la creazione di nuovi orizzontamenti, fermo restando il rispetto degli standars a parcheggio.
    • - A.V.2: addizioni volumetriche nel rispetto dell'indice di copertura massimo del 50% della superficie fondiaria e dell'altezza massima di 10 m.
    • - R.E.R.: Ristrutturazione edilizia ricostruttiva con cambiamento di sagoma a parità di S.e. (superficie edificata) alle seguenti prescrizioni:
    • - rapporto di copertura max 50% della superficie fondiaria;
    • - altezza max 10 m.;
    • - S.E.: sostituzione edilizia con premialità, per le finalità di cui al comma 1, pari al 20% della S.e. (superficie edificata) alle seguenti prescrizioni:
    • - rapporto di copertura max 50% della superficie fondiaria;
    • - altezza max 12 m.;
    • - E.B.A.: Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportano aumento delle volumetrie esistenti;
    • - Sono altresì ammessi manufatti a carattere temporaneo di cui all'art. 27 del Regolamento Edilizio vigente, in deroga agli indici e parametri urbanistici, con modalità e condizioni di cui al Regolamento Edilizio.

    3. È perimetrato ed individuato sugli elaborati di Piano Operativo con la sigla TPS2b il tessuto urbano a piattaforme produttive, commerciali e direzionali saturo disposto in maniera regolare o irregolare e comunque senza un ordine geometrico che ne configuri una attuazione pianificata. Comprende gli edifici e i complessi edilizi degli isolati di via Meucci e via Volta, via di Prato e Ferrovia, via di Capalle e il torrente Marina, per i quali la disciplina del Piano Operativo consente premialità volumetriche, nell'ottica di riqualificare e riallineare il fronte urbano sulle vie di accesso principale alla città e ristabilire un corretto rapporto percettivo con il verde fluviale dei corsi d'acqua e con il Parco delle Carpognane. La premialità è finalizzata, oltre all'adeguamento tecnologico e all'efficientamento energetico e sismico, anche a ricreare un tessuto ordinato che imprima una soddisfacente coerenza formale e funzionale tra edificio, strada, spazio scoperto e aree paesaggisticamente rilevanti.

    4. Sugli edifici o complessi edilizi in zona TPS2b sono consentiti i seguenti interventi:

    • - M.O.: Manutenzione ordinaria;
    • - M.S.: Manutenzione straordinaria;
    • - R.R.C.: Restauro e risanamento conservativo;
    • - R.E.C.: Ristrutturazione edilizia conservativa; compresa la realizzazione di nuova Se internamente alla sagoma dell'unità immobiliare anche con la creazione di nuovi orizzontamenti, fermo restando il rispetto degli standars a parcheggio.
    • - A.V.2: addizioni volumetriche nel rispetto dell'indice di copertura massimo del 50% della superficie fondiaria e dell'altezza massima di 10 m.
    • - R.E.R.: Ristrutturazione edilizia ricostruttiva con cambiamento di sagoma a parità di S.e. (superficie edificata) alle seguenti prescrizioni:
    • - rapporto di copertura max 50% della superficie fondiaria;
    • - altezza massima 10 m.;
    • - S.E.: sostituzione edilizia con premialità, per le finalità di cui al comma 3, pari al 35 % della S.e. (superficie edificata) alle seguenti prescrizioni:
    • - rapporto di copertura max 55 % della superficie fondiaria;
    • - altezza max 12 m.;
    • - E.B.A.: Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportano aumento delle volumetrie esistenti.

    5. È perimetrato ed individuato sugli elaborati di Piano Operativo con la sigla TPS2c il tessuto urbano a piattaforme produttive, commerciali e direzionali, realizzato con pianificazione attuativa unitaria, disposti solitamente su un reticolo geometrico. Comprende gli edifici e i complessi edilizi degli isolati di via del Lavoro, via di Le Prata, via del Pratignone, via Baldanzese.

    6. Sugli edifici o complessi edilizi in zona TPS2c sono consentiti i seguenti interventi:

    • - M.O.: Manutenzione ordinaria;
    • - M.S.: Manutenzione straordinaria;
    • - R.R.C.: Restauro e risanamento conservativo;
    • - R.E.C.: Ristrutturazione edilizia conservativa compresa la realizzazione di nuova Se internamente alla sagoma dell'unità immobiliare anche con la creazione di nuovi orizzontamenti, fermo restando il rispetto degli standars a parcheggio.
    • - A.V.2: addizioni volumetriche nel rispetto dell'indice di copertura massimo del 50% della superficie fondiaria e dell'altezza massima di 10 m.
    • - E.B.A.: Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportano aumento delle volumetrie esistenti.
    • - Sono altresì ammessi manufatti a carattere temporaneo di cui all'articolo 27 del Regolamento Edilizio vigente, in deroga agli indici e parametri urbanistici, con le modalità e le condizioni di cui al Regolamento Edilizio.

    7. È perimetrato ed individuato sugli elaborati di Piano Operativo con la sigla TPS2d il tessuto urbano a piattaforme produttive, commerciali e direzionali, con caratteri di promiscuità con il tessuto residenziale. Comprende gli edifici e i complessi edilizi degli isolati di via Goldoni e via Boccaccio, per i quali la disciplina del Piano Operativo consente, nell'ottica di riqualificare e definire un corretto rapporto ambientale e percettivo con il tessuto consolidato a prevalenza residenziale, premialità volumetriche, finalizzata a creare interventi di forestazione urbana.

    8. Sugli edifici o complessi edilizi in zona TPS2d sono consentiti i seguenti interventi:

    • - M.O.: Manutenzione ordinaria;
    • - M.S.: Manutenzione straordinaria;
    • - R.R.C.: Restauro e risanamento conservativo;
    • - R.E.C.: Ristrutturazione edilizia conservativa compresa la realizzazione di nuova Se internamente alla sagoma dell'unità immobiliare anche con la creazione di nuovi orizzontamenti, fermo restando il rispetto degli standars a parcheggio.
    • - A.V.2: addizioni volumetriche nel rispetto dell'indice di copertura massimo del 50% della superficie fondiaria e dell'altezza massima di 10 m.
    • - R.E.R.: Ristrutturazione edilizia ricostruttiva con cambiamento di sagoma a parità di S.e. (superficie edificata) alle seguenti prescrizioni:
    • - rapporto di copertura max 50% della superficie fondiaria;
    • - altezza max 10 m.;
    • - S.E : sostituzione edilizia con premialità, per le finalità di cui al comma 7, pari al 15 % della S.e. (superficie edificata) alle seguenti prescrizioni:
    • - rapporto di copertura max 55 % della superficie fondiaria;
    • - altezza max 10 m.;
    • - E.B.A.: Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportano aumento delle volumetrie esistenti.

    9. Per gli edifici o complessi edilizi ricadenti nel presente articolo, compatibilmente con le previsioni del Piano Comunale di Classificazione Acustica e con le specifiche normative di settore, sono ammesse le seguenti categorie funzionali di cui all'art. 81 delle presenti Norme:

    • - attività industriale e artigianale, ad esclusione della funzione B2 (logistica) per i tessuti TPS2a, TPS2b e TPS2d, e della funzione B3 per il tessuto TPS2d. L'introduzione della funzione B2 - Magazzinaggio, spedizione e logistica (raccolta, conservazione, smistamento, movimentazioni delle merci), consentita per le porzioni di tessuti TPS2a, TPS2b e TPS2c che ricadono al di sotto della ferrovia, a condizione che sia prodotto uno studio di carattere ambientale dove sia dimostrata la disponibilità di aree all'interno della sede aziendale per lo svolgimento delle operazioni di raccolta e smistamento merci, oltre a quelle necessarie per la sosta stanziale, nonché l'utilizzo e l'impegno verso una progressiva evoluzione "green" della flotta aziendale con mezzi alimentati a GPL, biogas, metano, fonti alternative agli attuali carburanti fossili e/o elettrici;
    • - commerciale al dettaglio C4 - C5 - C6 - C7. Oltre a quello legittimato in essere alla data di adozione del Piano Operativo è consentito per gli edifici o complessi edilizi lungo via di Prato e via Vittorio Emanuele, oltre che nell'area a nord della ferrovia compresa tra via di Pratignone e il Torrente Chiosina, il cambio di destinazione d'uso nelle categorie C2 e C3 subordinato ad interventi di riqualificazione e/o sostituzione edilizia, con la finalità di riqualificare e ricostituire il fronte urbano, in coerenza con quanto prefigurato nel Piano Strutturale. È ammesso per porzione dell'edificio sede della società Probios s.p.a., nel tessuto produttivo TPS2c, il cambio di destinazione d'uso nelle categorie C2 e C3 esclusivamente per la vendita dei prodotti con marchio "Probios" e marchi ad essa collegati, previa stipula di atto d'obbligo al ripristino della destinazione originaria al momento della cessazione dell'attività;
    • - direzionale di servizio E1-E3;
    • - turistico ricettivo D1;
    • - commercio all'ingrosso e depositi F1-F2.

    Per gli immobili con categoria funzionale C4 è ammessa la realizzazione di dehor di cui all'art. 28 del Regolamento edilizio vigente.

    - Aree a piattaforme produttive commerciali direzionali
  65. 1. Il POC in coerenza con le disposizioni contenute nel PS-i recepisce i seguenti giacimenti:

    • - Giacimento "Cassiana Nord e Cassiana Sud" Area Cassiana Nord, individuato negli elaborati di POC con la sigla "G-A1";
    • - Giacimento "Cassiana Nord e Cassiana Sud" Area Cassiana Sud, individuato negli elaborati di POC con la sigla "G-A2";
    • - Giacimento "Torri", individuato negli elaborati di POC con la sigla "G-B";

    2. Nelle aree di giacimento sono consentite le sole attività e destinazioni che non compromettono lo sfruttamento futuro della risorsa mineraria.

    - Aree di giacimento
  66. 1. Negli ambiti di rigenerazione urbana, di trasformazione e di completamento individuati nel Piano Operativo si attuano i principi della perequazione urbanistica di cui all'art. 100 della L.R. n. 65/2014.

    2. Le potenzialità edificatorie e gli obblighi stabiliti dalle schede norma del presente Piano Operativo sono conferiti unitamente all'insieme degli immobili compresi in ciascun ambito, indipendentemente dalla collocazione prevista degli edifici, delle loro aree di pertinenza e delle aree da riservare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

    3. I proprietari di tali immobili, o gli altri aventi diritto sugli stessi, devono regolare il loro rapporto in modo da rendere possibile l'attuazione del piano e sono tenuti a definire, mediante accordi pattizi, i criteri, le modalità ed i termini temporali con i quali garantire la perequazione dei benefici e dei gravami.

    4. L'Amministrazione Comunale rimane estranea ad ogni questione relativa alla perequazione dei benefici e dei gravami.

    5. Le aree del sistema infrastrutturale e gli spazi pubblici esistenti, ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi, non concorrono né alla potenzialità di trasformazione edilizia, né agli obblighi stabiliti nelle rispettive schede norma.

    - Disciplina della perequazione
  67. 1. È perimetrato ed individuato sugli elaborati di Piano Operativo con la sigla TPS3 il tessuto pianificato a destinazione commerciale, costituito prevalentemente dall'insula specializzata del "Parco Commerciale" nel Capoluogo.

    2. Sugli edifici o complessi edilizi in zona TPS3 sono consentiti i seguenti interventi:

    • - M.O.: Manutenzione ordinaria;
    • - M.S.: Manutenzione straordinaria;
    • - R.R.C.: Restauro e risanamento conservativo;
    • - R.E.C.: Ristrutturazione edilizia conservativa compresa la realizzazione di nuova S.e. internamente alla sagoma dell'unità immobiliare anche con la creazione di nuovi orizzontamenti, fermo restando il rispetto degli standard a parcheggio.
    • - A.V.2: addizioni volumetriche nel rispetto dell'indice di copertura massimo del 50% della superficie fondiaria e dell'altezza massima di 10 m.
    • - R.E.R.: Ristrutturazione edilizia ricostruttiva con cambiamento di sagoma a parità di S.e. (superficie edificata) alle seguenti prescrizioni:
    • - rapporto di copertura max 50% della superficie fondiaria;
    • - altezza max 10 m.;
    • - E.B.A.: Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportano aumento delle volumetrie esistenti.

    3. Per gli edifici o complessi edilizi ricadenti di cui al presente articolo, compatibilmente con le previsioni del Piano comunale di Classificazione Acustica e con le specifiche normative di settore, sono ammesse le seguenti categorie funzionali di cui all'art. 81 delle presenti Norme:

    • - Commercio al dettaglio: C1 (limitato ad attività esistenti) - C2 - C3 - C4 - C5 - C6 - C7.

    4. È individuata sugli elaborati di Piano Operativo con la sigla TPS3a l'area per la gestione di rifiuti speciali non pericolosi di Cassiana Nord. L'intervento nell'area TPS3a, già utilizzata per scopi produttivi, rappresenta un'occasione per la rigenerazione del tessuto dismesso e permette lo spostamento dell'attività di gestione di rifiuti speciali non pericolosi dalla odierna ubicazione di via di Le Prata, che, seppur legittimamente autorizzata, non risulta più coerente con il tessuto artigianale limitrofo. L'area TPS3a è disciplinata nell'Appendice 2 delle presenti NTA.

    - Poli funzionali
  68. 1. Sono perimetrate ed individuate nella Carta dei Vincoli le aree comprese nella fascia di rispetto ferroviario, ai sensi del D.P.R. n. 753/1980.

    2. Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di 30 m. dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia, fatte salve le eventuali deroghe concesse dall'Ente competente.

    - Fasce di rispetto ferroviario
  69. 1. Le aree interessate dal vigente "Piano Comunale di Protezione Civile" con previsioni recepite dal Piano Operativo sono individuate con apposita sigla negli elaborati del Piano e precisamente: con la sigla aa le aree di attesa, con la sigla ar le aree di ricovero e con la sigla Dep le aree di deposito. Tali aree devono essere mantenute permanentemente in condizioni idonee a rispondere nel migliore dei modi alle esigenze organizzative delle unità di intervento e ai provvedimenti necessari a garantire la sicurezza e l'assistenza alla popolazione in situazioni di emergenza.

    2. Salvo diverse disposizioni di cui al comma 1, nelle aree interessate dalle previsioni del Piano Comunale di Protezione Civile possono essere esercitate tutte le attività consentite dal presente Piano Operativo, a condizione che non comportino:

    • - alterazioni significative alla morfologia dei terreni;
    • - realizzazione di consistenze edilizie;
    • - installazione di manufatti di qualsivoglia tipologia;
    • - depositi di merci e materiali a cielo libero.

    In generale non sono consentite modifiche o trasformazioni che rechino pregiudizio o riducano l'efficacia delle previsioni contenute nel vigente "Piano Comunale di Protezione Civile".
    Sono comunque consentite opere e/o installazioni che si rendano necessarie per inderogabili motivi di interesse pubblico.

    3. Ai sensi delle vigenti norme regionali, il "Piano comunale di protezione civile" costituisce parte integrante del Piano Operativo. Successivi aggiornamenti costituiscono variante automatica al Piano Operativo.

    - Aree interessate dalle previsioni del Piano Comunale di Protezione Civile
  70. 1. Sono perimetrate ed individuate sugli elaborati del Piano Operativo con la sigla CL le aree destinate a cassa di laminazione per la riduzione del rischio idraulico. Tali aree sono soggette al vincolo di inedificabilità.

    2. Sono esclusi dal vincolo di inedificabilità di cui al comma precedente, purché non determinino un incremento del rischio idraulico e/o di esposizione di beni e persone allo stesso:

    1. a) gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico e quelli atti a perseguire miglioramento ambientale;
    2. b) gli interventi di ampliamento e ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico parimenti essenziali, purché non concorrano ad incrementare il rischio idraulico e non precludano la possibilità di attuare gli interventi previsti dal Piano, previa concertazione fra enti e Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale.
    - Casse di laminazione
  71. 1. È perimetrato ed individuato sugli elaborati di Piano Operativo con la sigla TR6a il tessuto da rigenerare a prevalenza residenziale, costituito dagli edifici o complessi edilizi lungo via Pietro Aretino, via della Chiesa e via Giusti.

    2. Sugli edifici o complessi edilizi in zona TR6a sono consentiti i seguenti interventi:

    • - M.O.: Manutenzione ordinaria;
    • - M.S.: Manutenzione straordinaria;
    • - R.R.C.: Restauro e risanamento conservativo;
    • - R.E.C.: Ristrutturazione edilizia conservativa come definita all'art. 7;
    • - A.V.2: Interventi di addizione volumetrica esclusivamente per la realizzazione di verande alle condizioni e caratteristiche di cui al comma 10 dell'art. 67 del Regolamento Edilizio vigente;
    • - R.E.R.: Ristrutturazione edilizia ricostruttiva con cambiamento di sagoma a parità di S.e. (superficie edificata) alle seguenti prescrizioni:
      • - rapporto di copertura max 50% della superficie fondiaria;
      • - altezza massima pari a quella dell'edificio più alto presente nel tessuto di riferimento e comunque non superiore a 10 m.;
    • - S.E.: Sostituzione edilizia, volta ad ottenere una migliore connessione fisica e funzionale con le altre componenti del sistema insediativo, alle seguenti prescrizioni:
      • - rapporto di copertura max 50% della superficie fondiaria;
      • - altezza max 10 m.;
    • - E.B.A.: Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportanti aumento delle volumetrie esistenti.

    3. Per gli edifici o complessi edilizi ricadenti nelle aree da rigenerare a tipologia mista TR6a, compatibilmente con le previsioni del piano comunale di classificazione acustica e con le specifiche normative di settore, sono ammesse tutte le destinazioni d'uso di cui all'art. 81 delle presenti Norme ad esclusione:

    • - attività industriale: B1-B2-B3, fatto salvo l'artigianato di servizio compatibile con la residenza;
    • - commerciale: C1 (grandi strutture di vendita);
    • - di servizio: E4 sale da gioco e agenzie di raccolta scommesse;
    • - agricola.

    4. È perimetrato ed individuato sugli elaborati di Piano Operativo con la sigla TR6b il tessuto urbano da rigenerare a prevalenza produttiva, costituito dagli edifici e complessi edilizi ubicati lungo via Garibaldi e via Barberinese in località Dietro Poggio, per i quali il Piano Strutturale prefigura una prospettiva strategica di crescita futura della città. Nelle more di attuazione degli interventi di rigenerazione urbana previsti dal Piano Strutturale, le trasformazioni ammesse sono di carattere conservativo, finalizzate a non compromettere la futura trasformazione dell'area di Dietro Poggio Nord.

    5. Sugli edifici o complessi edilizi in zona TR6b sono consentiti i seguenti interventi:

    • - M.O.: Manutenzione ordinaria;
    • - M.S.: Manutenzione straordinaria;
    • - R.R.C.: Restauro e risanamento conservativo;
    • - R.E.C.: Ristrutturazione edilizia conservativa, fatta eccezione per le opere necessarie a introdurre innovazioni tecnologiche e volumi tecnici necessari e funzionali all'adeguamento delle produzioni;
    • - E.BA: Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportanti aumento delle volumetrie esistenti.

    6. Per gli edifici o complessi edilizi ricadenti nelle aree da rigenerare a tipologia mista TR6b, compatibilmente con le previsioni del piano comunale di classificazione acustica e con le specifiche normative di settore, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso di cui all'art. 81 delle presenti Norme :

    • - attività industriale: B1;
    • - direzionale e di servizio: E1.
    - Aree urbane da rigenerare a tipologia mista
  72. 1. Ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. b), L.R. n. 65/2014, il POC non individua nuove Aree a Destinazione Estrattiva (ADE) ad eccezione di quanto specificato al comma 2.

    2. All'interno del giacimento "Cassiana Nord e Cassiana Sud" Area Cassiana Sud "G-A2" è individuata l'ADE- Cassiana Sud, che trova validità alla sola condizione dell'approvazione del progetto di coltivazione e risistemazione di cui alla Pronuncia di Compatibilità Ambientale emanata con DCC n. 113 del 29/09/2020, in conformità con l'art. 40, comma 2 della disciplina del PRC. Eventuali varianti al progetto di coltivazione e risistemazione sono ammesse nei limiti dell'art. 40, dei commi 4 e 5, della Disciplina del PRC.

    3. La destinazione urbanistica finale dell'ADE- Cassiana Sud recuperata rientra tra quelle definite al comma 12 "TR.N2 - Ambito delle aree boscate" dell'art. 52 delle presenti NTA.

    - Aree a Destinazione Estrattiva
  73. 1. Sono perimetrate ed individuate nella Carta dei Vincoli le aree comprese nella fascia di rispetto cimiteriale. Entro tali fasce di rispetto, previo parere favorevole dell'azienda sanitaria locale, sono ammesse esclusivamente le trasformazioni fisiche volte a realizzare attrezzature e servizi cimiteriali, elementi viari, parcheggi pubblici, reti idriche, reti fognanti, metanodotti, gasdotti e simili, sostegni di linee aeree, stazioni ricetrasmittenti per telefonia mobile, parchi e giardini pubblici.

    2. Nei cimiteri esistenti e per gli ampliamenti, l'ampiezza della fascia di rispetto è di 50 m., ad eccezione del cimitero di Carraia, per il quale la fascia di rispetto è di 200 m.

    3. A seguito dell'esecuzione di ampliamenti dei cimiteri, le distanze di cui sopra si applicano a partire dal limite della zona di ampliamento.

    4. Per i cimiteri esistenti sono riportate, nella Carta dei Vincoli, le distanze di rispetto corrispondenti alle riduzioni vigenti al momento dell'adozione del presente Piano.

    5. All'interno delle zone di rispetto, per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero, ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva, oltre all'ampliamento nella percentuale massima del 10% del volume esistente e i cambi di destinazione d'uso ammissibili con l'ambito di appartenenza, previo parere favorevole della ASL.

    6. Per quanto non specificamente disposto dal presente articolo si rinvia alle vigenti leggi sanitarie ed alle specifiche disposizioni in materia di polizia mortuaria.

    - Fasce di rispetto cimiteriale
  74. 1. Sono perimetrate/i e individuate/i sugli elaborati del Piano Operativo con la sigla PZ le piazze e con la sigla Ped i percorsi pedonali esistenti, di progetto e di previsione.

    2. Alle piazze poste all'interno dei centri storici, è riconosciuta la valenza di elementi ordinatori dello spazio pubblico e quindi devono essere salvaguardate nella loro consistenza materiale, simbolica e sociale:

    • - le pavimentazioni, le sistemazioni in genere e gli elementi di decoro e simbolici aventi rilevanza di memoria storica;
    • - le alberature, gli allineamenti arborei e le recinzioni vegetale storicizzate;
    • - l'utilizzazione di tali spazi per attività pubbliche o di interesse pubblico quali mercati, manifestazioni culturali, sociali, religiose, ecc.

    Le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico sono riconosciute come beni culturali ai sensi art. 10 comma 4 lettera g) del Codice e sono pertanto sottoposte alle procedure di cui all'art. 21 e art. 106 del Codice.

    È ammessa la realizzazione di dehors a scopo commerciale, previo accordo con l'A.C., laddove sia dimostrata la permanenza dei suddetti valori e la sostenibilità paesaggistica ai sensi art. 21/bis.

    3. Le piazze oggetto di riqualificazione o di nuovo impianto devono contribuire a soddisfare esigenze di permeabilità dei suoli, di mitigazione degli effetti delle isole di calore e di continuità ecologica e paesaggistica con strade alberate e spazi limitrofi.

    4. Allo scopo di individuare una rete organica di percorsi pedonali, è facoltà dell'Amministrazione Comunale realizzarli in qualsiasi momento, previa approvazione del progetto con contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

    - Piazze e percorsi pedonali
  75. 1. Sono perimetrate ed individuate nella Carta dei Vincoli le aree comprese nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua. Per tali fasce si intendono gli ambiti territoriali posti ad una distanza di 10 m. dal ciglio esterno di sponda o dal piede esterno dell'arginatura, per tutta la lunghezza dell'asta fluviale, di tutti corsi d'acqua facenti parte del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera e), della L.R. n. 79/2012 ed individuato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 del 11.06.2013, comprese eventuali successive modificazioni e/o integrazioni degli Enti competenti in materia. La sussistenza di tali fasce deve essere puntualmente verificata a carico del proponente in caso di interventi o trasformazioni di qualsiasi natura in aree limitrofe od adiacenti ai corsi d'acqua e asseverata da un tecnico competente con elaborato dimostrativo.

    2. Sulle fasce di rispetto di cui al presente articolo deve essere osservata l'assoluta protezione del corso d'acqua.

    3. Non sono ammesse alterazioni morfologiche ed edificazioni ad eccezione di manufatti e trasformazioni morfologiche di carattere idraulico. In particolare è vietato il tombamento dei tratti a cielo aperto dei corsi d'acqua; per i tratti tombati è sempre ammissibile il ripristino della sistemazione a cielo aperto.

    4. Sono consentiti, a condizione che siano adottate le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico, i seguenti interventi:

    1. a) opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte;
    2. b) opere di attraversamento del corso d'acqua;
    3. c) interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque;
    4. d) adeguamento di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua.

    5. Sono ammessi altresì interventi finalizzati a migliorare la qualità dell'ecosistema fluviale o volti ad incrementarne la fruibilità da parte della popolazione (percorsi pedonali e/o piste ciclabili), purché venga rilasciato espresso nulla osta dagli Enti competenti.

    6. Gli interventi di manutenzione fluviale devono mirare, oltre che alla diminuzione del rischio idraulico, anche alla conservazione delle principali caratteristiche naturali dell'ecosistema fluviale.

    7. In generale si ricorda che gli interventi consentiti in fascia di rispetto sono comunque definiti dall'art. 3 della L.R. 41/2018 e soggetti a rilascio di autorizzazione dall'ente competente.

    - Fasce di rispetto dei corsi d'acqua
  76. 1. Il POC individua i Siti Estrattivi in esaurimento da Riqualificare (SER) di cui all'art. 31/bis della L.R. n. 35/2015, con l'obbiettivo del recupero, della riqualificazione ambientale e della messa in sicurezza.

    2. Il POC individua nelle tavole di Piano il SER Cassiana Nord e il SER Torri. I SER sono disciplinati nell'Appendice 3 delle presenti NTA.

    3. Il progetto di recupero, riqualificazione ambientale e di messa in sicurezza può prevedere una quantità massima di materiale estratto da commercializzare, non superiore a quella strettamente necessaria a consentire la fattibilità economica dell'intervento, nel limite del comma 3 dell'art. 31/bis della L.R. n. 35/2015, e dovrà essere stimato all'atto del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, tramite apposito elaborato descrittivo.

    4. Ai sensi del comma 8 dell'art. 31/bis della L.R. n. 35/2015 i quantitativi di materiale estratto commercializzabile non sono computati ai fini degli obiettivi di produzione sostenibile dei comprensori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) della L.R. n. 35/2015.

    5. La domanda di autorizzazione è corredata da uno studio sulle condizioni naturalistiche dell'area, da uno studio paesaggistico coerente con i contenuti del PIT-PPR relativi alla valutazione paesaggistica delle attività estrattive, da un piano economico degli interventi di recupero e riqualificazione, e dagli altri elaborati presti dall'art. 31/bis della L.R. n. 35/2015 previa stipula di apposita convenzione.

    6. Il progetto di recupero, riqualificazione ambientale e di messa in sicurezza è approvato per stralci relativi a singole porzioni dell'area interessata.

    7. Il SER recuperato e riqualificato, ai sensi del comma 7 dell'art. 31/bis L.R. n. 35/2015, sarà escluso dal perimetro del giacimento e la successiva destinazione urbanistica è quella indicata nell'Appendice 3 di cui al comma 2.

    - Siti Estrattivi in esaurimento da Riqualificare
  77. 1. Sono individuate sugli elaborati del Piano Operativo i tracciati delle piste ciclabili esistenti e di progetto, allo scopo di costituire nel loro insieme, in connessione con la viabilità pubblica e di uso pubblico, una rete diffusa e integrata dedicata alla mobilità alternativa.

    2. I tracciati di progetto individuati dal Piano Operativo hanno carattere meramente indicativo: il percorso effettivo deve essere definito in sede di progettazione dell'opera pubblica.

    3. I percorsi devono essere progettati con caratteristiche che ne garantiscano l'accessibilità e la sicurezza e tenendo conto dei requisiti prestazionali di cui all'art. 57 del vigente Regolamento Edilizio. Ove possibile devono essere separati fra loro e dalle carreggiate stradali, inoltre devono essere adeguatamente alberati ed ombreggiati.

    4. Al fine di garantire l'efficacia della pista ciclabile, la larghezza della stessa deve essere non inferiore a 1,5 m. se a senso unico e non inferiore a 2,5 m. se a doppio senso di marcia. La pendenza della pista non dovrà superare l'8% salvo diverse esigenze dovute all'orografia del terreno. In fase di progettazione si deve prevedere l'utilizzo di opportune pavimentazioni prive di rugosità, tombini, cunette o dossi e tali da permettere una differenziazione visiva dal sistema viabilistico principale. Ove la dimensione del tracciato lo consente possono essere provviste di punti di fermata per la ricarica dei cicli elettrici o di quelli a pedalata assistita, con fornitura di energia elettrica anche da fonti rinnovabili.

    5. Nei tratti extraurbani, nei parchi e nei verdi pubblici si possono avere itinerari promiscui, pedo-ciclabili di larghezza complessiva non inferire a 2 m.

    - Piste ciclabili
  78. 1. È perimetrato ed individuato sugli elaborati di Piano Operativo con la sigla TPS2B il tessuto urbano costituito da piattaforme produttive specializzate per la produzione di beni e servizi quali il Cementificio Unicem con annessa miniera, la sede della centrale dell'Enel e lo stabilimento ENI, che presentano un disegno urbano incongruo rispetto al contesto e in prospettiva costituiscono gli ambiti prioritari di rigenerazione a scopi produttivi.

    2. Sugli edifici o complessi edilizi in zona TPS2B sono consentiti i seguenti interventi:

    • - M.O.: Manutenzione ordinaria;
    • - M.S.: Manutenzione straordinaria;
    • - R.R.C.: Restauro e risanamento conservativo;
    • - R.E.C.: Ristrutturazione edilizia conservativa, fatta eccezione per le opere necessarie a introdurre innovazioni tecnologiche e volumi tecnici necessari e funzionali all'adeguamento delle produzioni;
    • - E.B.A.: Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportano aumento delle volumetrie esistenti;
    • - Interventi di rigenerazione urbana, ai sensi dell'art. 125 della L.R. n. 65/2014, relativamente a tutta l'area perimetrata.

    Per l'escavazione e il ripristino ambientale della miniera annessa e parte integrante del cementificio "Unicem" a Settimello si deve far riferimento al progetto di coltivazione approvato dagli enti preposti e alle vigenti normative in materia.

    3. Per gli edifici o complessi edilizi ricadenti nei poli urbani da rigenerare, compatibilmente con le previsioni del Piano Comunale di Classificazione Acustica e con le specifiche normative di settore, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso di cui all'art. 81 delle presenti Norme:

    • - attività industriale: B1;
    • - direzionale e di servizio: E1.
    - Poli urbani da rigenerare con funzione produttiva
  79. 1. L'installazione di manufatti aziendali temporanei, realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie per un periodo non superiore a 2 anni, comprese le serre, di cui all'art. 70, comma 1 e 2 della L.R. n. 65/2014, è consentita nell'intero territorio rurale, con esclusione dei seguenti ambiti:

    • a) all'interno dei contesti fluviali, di cui all'art. 54 delle presenti Norme;
    • b) all'interno dell'ambito delle aree boscate (TR.N2), di cui all'art. 52 delle presenti Norme;
    • c) nelle aree di protezione ambientale, di cui all'art. 76 delle presenti Norme;

    2. L'installazione di serre e manufatti temporanei è consentita alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 1 del D.P.G.R. n. 63/R/2016 e s.m.i.

    3. L'installazione di manufatti aziendali di cui all'art. 70, comma 3 della L.R. n. 65/2014 è consentita nell'intero territorio rurale, con esclusione dei seguenti ambiti:

    • f) all'interno dei contesti fluviali, di cui all'art. 54 delle presenti Norme;
    • g) all'interno dell'ambito delle aree boscate (TR.N2), di cui all'art. 52 delle presenti Norme;
    • h) nelle aree di protezione ambientale, di cui all'art. 76 delle presenti Norme;

    4. L'installazione di serre e manufatti temporanei di cui all' art.70, comma 3, lett. a), della L.R. n. 65/2014 è consentita alle condizioni e con le modalità dell'art. 2 del D.P.G.R. n. 63/R/2016 e s.m.i. L'installazione di serre e manufatti non temporanei di cui all' art. 70, comma 3, lett. b), della L.R. n. 65/2014 è consentita alle condizioni e con le modalità art. 3 del D.P.G.R. n. 63/R/2016 e s.m.i.

    5. Nelle aree di interesse naturalistico e storico-architettonico, di cui all'art. 75 delle presenti Norme, e nei parchi, di cui all'art. 41 delle presenti Norme, per l'installazione dei manufatti temporanei di cui al comma 1 del presente articolo è sempre prescritta una dimensione minima del fondo servito pari a 1 Ha, per un annesso di superficie massima pari a 25 mq.

    - Installazione di manufatti aziendali temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo da parte dell'imprenditore agricolo in assenza di programma aziendale
  80. 1. Sono perimetrate e individuate sugli elaborati del Piano Operativo con colore grigio la viabilità esistente e con campitura rigata grigio-bianco le aree destinate alle sedi stradali di progetto, comprensive degli spazi accessori, quali spartitraffico, rotatorie, fasce di pertinenza e scarpate. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si rimanda al Piano della Mobilità Sostenibile.

    2. La classificazione della viabilità è suddivisa in:

    • - autostrade (strade di tipo A: rif. Codice della Strada);
    • - strade extra urbane secondarie (strade di tipo C: rif. Codice della Strada);
    • - strade urbane di quartiere (strade di tipo E: rif. Codice della Strada);
    • - strade locali (strade di tipo F: rif. Codice della Strada);
    • - strade interne, con funzione di distribuzione capillare. La viabilità è inoltre costituita da strade vicinali.

    3. Il tracciato delle strade e degli svincoli di progetto o di quelli esistenti da adeguare, indicato negli elaborati grafici, è indicativo. Modifiche di modesta entità o comunque all'interno delle fasce di rispetto, a seguito di progetto esecutivo, non costituiscono variante al Piano Operativo e possono essere realizzate mediante attivazione della procedura espropriativa per l'acquisizione delle aree. I tracciati delle strade poderali non costituiscono un quadro conoscitivo completo, rinviando la definizione dei tracciati su tutto il territorio al Piano Urbano del Traffico.

    3/bis. Lievi modifiche dei tracciati delle strade vicinali in ambito extraurbano non comportano variante al Piano Operativo Comunale, previo parere favorevole degli organi e degli uffici competenti.

    4. Le porzioni di area residue dopo l'esecuzione dell'opera prendono la destinazione d'uso del tessuto dell'area limitrofa, fatto salvo il vincolo di distanza minima a protezione del nastro stradale.

    5. Per alcuni tratti della viabilità carrabile di progetto il Piano Operativo individua i corridoi infrastrutturali allo scopo di consentire la definizione del tracciato stradale finale come individuato in sede di progettazione definitiva. Il corridoio infrastrutturale è un vincolo di tutela non conformativo e non costituisce specifica destinazione di tessuto; in esso non sono ammesse nuove costruzioni.

    6. Nella progettazione della nuova viabilità si deve tenere conto, oltre che della normativa di settore, anche del rispetto dei requisiti prestazionali di cui all'art. 56 del vigente Regolamento Edilizio.

    7. Nell'ambito della rete viaria possono essere realizzati sottoservizi e messi a dimora infrastrutture di distribuzione di acqua e gas, reti elettriche e telefoniche, fognature e cavidotti, nonché i relativi allacciamenti alle utenze private. Prioritariamente, tali infrastrutture devono essere realizzate in aree dove non si determinino interruzioni nell'esercizio del traffico veicolare.

    8. Per ogni intervento deve essere acquisito il preventivo nulla osta dal competente servizio tecnico del Comune e deve essere garantito il ripristino a perfetta regola d'arte dell'infrastruttura viaria interessata dall'intervento.

    9. La realizzazione degli accessi carrabili deve rispettare le indicazioni di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 495/1992, nonché al D.M. 05.11.2011 e all'art. 59 del vigente Regolamento Edilizio.

    10. La viabilità storica, costituita dai tracciati censiti dalla Carta dei Capitani (XV sec.), dal Catasto Leopoldino (prima metà del XIX sec.) e dalla cartografia I.G.M. del 1983, individuata negli appositi elaborati del Piano Strutturale, rappresenta sia in ambito urbano che rurale un elemento fondamentale della struttura insediativa.
    Costituiscono rilevanza paesaggistica, nonché valore storico - testimoniale di tali tracciati, ove presenti, i seguenti caratteri qualificativi:

    • - i caratteri strutturali e tipologici dei tracciati (giacitura, andamento planoaltimetrico, gerarchie funzionali);
    • - le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
    • - le opere d'arte (muri di contenimento, ponticelli, etc.) ed i segnali di viaggio;
    • - i manufatti di corredo di valore storico-tradizionale (cappelle, tabernacoli, croci votive, edicole, pilastrini, cippi) presenti lungo il tracciato;
    • - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
    • - le dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale (alberature segnaletiche, allineamenti arborei, siepi ornamentali, limitatamente alle specie vegetali tipiche dei luoghi), quali elementi fondamentali di caratterizzazione del paesaggio.

    11. Gli elementi qualificativi di cui al punto precedente sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e prestazionale, nonché ad azioni di valorizzazione culturale in quanto testimonianze della struttura fondativa del territorio per la quale deve essere assicurata la condizione di riproducibilità, sostenibilità degli usi e durevolezza. Eventuali tratti degradati possono essere assoggettati ad azioni di ripristino, tendendo alla salvaguardia dei caratteri identitari dei singoli tracciati ed al recupero di ogni altro elemento che ne qualifichi l'identità e la riconoscibilità.

    12. Gli interventi che interessano la viabilità storica devono:

    1. a) garantire la salvaguardia, ove ancora leggibile, della configurazione originale con particolare riferimento al territorio rurale, evitando modifiche dei caratteri morfologici nel loro sviluppo longitudinale, del loro andamento altimetrico e della loro sezione stradale comprensiva del sistema di scolo delle acque. Fanno eccezione gli interventi indispensabili per la messa in sicurezza idraulica, per i quali sono comunque da privilegiare tecnologie e soluzioni formali che rispettino i caratteri tipologici, storici e paesaggistici del manufatto e del suo intorno;
    2. b) nelle parti dei tracciati di particolare visibilità e/o valore storico, evitare interventi di adeguamento viario, circonvallazioni, innesti, etc., salvo dimostrate ed imprescindibili esigenze di sicurezza stradale;
    3. c) prevedere la conservazione di ogni elemento di corredo al tracciato viario che concorra al mantenimento del suo assetto figurativo originario, necessario al riconoscimento del suo valore storico testimoniale quali, ad esempio, opere d'arte, manufatti di corredo, pilastri, edicole, cippi commemorativi, nonché dotazioni vegetazionali di corredo che segnano la percezione consolidata del tracciato, siano questi ultimi riferiti ad elementi tipologici tipici sia del contesto urbano che del paesaggio rurale (alberi isolati, filari lungo strada , viali alberati, etc.);
    4. d) nel territorio rurale, mantenere l'attuale finitura del manto stradale nei tratti di viabilità non asfaltata; nella necessità di inserire nuove pavimentazioni stradali, a fronte di motivata e verificata impossibilità a mantenere la finitura originaria, utilizzare materiali e tecniche coerenti con i caratteri di ruralità del contesto e paesaggisticamente compatibili;
    5. e) garantire il mantenimento delle relazioni funzionali dei tracciati storici quali elementi di connessione storicamente consolidata tra nuclei insediativi ed emergenze architettoniche (beni monumentali, pievi, ville, borghi, etc.), che disegnano la struttura del paesaggio e segnano le relazioni con le aree urbane e con il territorio rurale;
    6. f) garantire una progettazione degli spazi interclusi nelle rotatorie coerente con i valori paesaggistici del contesto paesaggistico di riferimento.
    - Aree per sedi stradali
  81. E' consentita in tutti i tessuti di cui al presente Capo, fatta eccezione per l'art. 50 (Poli urbani da rigenerare con funzione produttiva), per gli immobili a destinazione commerciale di cui alla categoria C4 dell'art. 81 delle presenti Norme, nelle aree di pertinenza delle attività commerciali e/o nelle aree pubbliche in prossimità alle suddette attività, la realizzazione di un unico dehor con le caratteristiche di cui all'art. 28 del Regolamento Edilizio vigente e dei manufatti temporanei di cui all'art. 27 del Regolamento Edilizio vigente.

    - Manufatti a carattere temporaneo e stagionale
  82. 1. Sono perimetrate ed individuate nella Carta dei Vincoli le aree comprese nella fascia di rispetto di pozzi e sorgenti, ovvero le aree all'intorno di pozzi e sorgenti per un raggio di 10 m. dal punto di captazione, sottoposte al vincolo di totale inedificabilità, con il divieto assoluto di costruire qualunque tipo di manufatto, anche del tipo precario e temporaneo, che non sia strettamente necessario alla funzionalità della rete idrica. È inoltre vietata la stabulazione di bestiame.

    2. Nelle zone di rispetto con estensione di raggio non inferiore a 200 m. sono vietate le seguenti fattispecie:

    1. a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati/e;
    2. b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
    3. c) spargimento di concimi chimici, fertilizzanti o fitofarmaci, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione asseverato da un tecnico abilitato, che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
    4. d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
    5. e) aree cimiteriali;
    6. f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
    7. g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualiquantitative della risorsa idrica;
    8. h) gestione di rifiuti;
    9. i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
    10. j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
    11. k) pozzi perdenti;
    12. l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg. per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.
    - Fasce di rispetto di pozzi, captazioni e sorgenti
  83. 1. In assenza di programma aziendale sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola sono consentiti, sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola e siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale e le relazioni paesaggistiche dell'edilizia storica con il contesto tenuto conto delle prescrizioni riportate all'articolo 21 bis delle presenti NTA, nonché fatti salvi i limiti e le condizioni previste nelle componenti del territorio rurale nel quale ricadono, i seguenti interventi di cui all'art. 7 delle presenti Norme:

    • a) M.S.: manutenzione straordinaria di cui all'art. 135, comma 2, lettera b) della L.R. n. 65/2014;
    • b) R.R.C.: restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 135, comma 2, lettera c) della L.R. n. 65/2014;
    • c) R.E.C.: ristrutturazione edilizia conservativa;
    • d) I.P.: interventi pertinenziali; l'ammissibilità di tali interventi dovrà tenere conto delle prescrizioni di cui all'articolo 21bis delle presenti NTA, con particolare riferimento al rapporto gerarchico con l'edilizia storico testimoniale;
    • e) E.B.A.: interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili;
    • f) interventi relativi all'innovazione necessaria per il miglioramento dell'efficienza energetica, ai sensi della L.R. n. 65/2014;
    • g) addizioni volumetriche una tantum per un massimo di 100 mc. per ogni abitazione rurale e massimo 300 mc. complessivi per gli annessi agricoli, previa verifica di compatibilità mediante specifica valutazione paesaggistica nelle aree sottoposte a vincolo;
    • h) R.E.R.: ristrutturazione edilizia ricostruttiva; l'ammissibilità di tali addizioni volumetriche dovrà essere disciplinata, oltre dalle verifiche di compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 21 bis delle presenti NTA, in relazione alla qualità del patrimonio edilizio esistente, alle caratteristiche morfotipologiche e alla loro integrità;
    • i) ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti;
    • j) piscine e impianti sportivi, di cui all'art. 134, comma 1, lettera m) della L.R. n. 65/2014.

    2. Gli interventi di cui al comma 1, possono comportare un aumento del numero delle unità residenziali abitative, ove già esistenti nell'edificio, ferma restando la destinazione d'uso agricola.

    3. Gli interventi di cui al comma 1, lett. j) sono ammessi solo in immediata prossimità dell'edificato e, comunque, in un raggio non superiore a mt100 dal medesimo (fatta salva la valutazione ad opera dell'Ufficio di peculiari, diverse esigenze di natura inderogabile atte a determinare la necessità di una diversa ubicazione)

    Nella realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lett. j) devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

    • - non comportino sensibili trasformazioni planivolumetriche alla giacitura dei terreni, interessando solo quelli con pendenza non superiore al 20%;
    • - non presuppongano la demolizione di sistemazioni agrarie storiche o tradizionali (muri a secco, terrazzamenti, ciglioni, acquidocci, ecc.);
    • - si mostrino coerenti con la semiologia dei luoghi, rispettando in particolare i segni della tessitura territoriale (allineamenti con muri a retta, balze, filari, ecc.);
    • - non prevedano volumetrie fuoriuscenti dal profilo originario del terreno; non sono considerate pertinenze le parti comprese entro zone di rispetto stradale, ambientale, cimiteriale;
    • - se l'approvvigionamento è attuato dalla rete idrica pubblica (previa convenzione che stabilisca tempi e prezzi del prelevamento), avvenga tramite specifico contatore, che deve essere installato anche nel caso si utilizzino pozzi esistenti, o appositamente battuti allo scopo, dietro autorizzazione.

    È comunque esclusa la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lett. j) all'interno dei seguenti ambiti:

    • a) aree boscate (TR.N2), di cui all'art. 52 delle presenti Norme;
    • b) nei contesti fluviali di cui all'art. 54 delle presenti Norme

    4. Nel caso di interventi di cui al comma 1 lett. i) , j) propedeutici allo svolgimento dell'attività agrituristica, l'imprenditore agricolo si deve impegnare, con atto unilaterale d'obbligo, a non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici per 15 anni dalla loro realizzazione.

    - Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola realizzabili dall'imprenditore agricolo in assenza di programma aziendale
  84. 1. Sono perimetrate sugli elaborati del Piano Operativo le aree di protezione storico-ambientale individuate dal P.T.C.P., che conservano le caratteristiche della struttura insediativa originaria, sia nelle forme di organizzazione territoriale, sia in quelle tipologiche dei manufatti e degli spazi liberi di pertinenza.

    2. All'interno delle aree di protezione storico-ambientale, nel territorio urbanizzato, vale la disciplina di cui all'art. 12 commi 3 e 4 delle n.t.a. del P.T.C.P. della provincia di Firenze; è ammessa la realizzazione di recinzioni, con le tipologie e le specifiche indicate nel Regolamento Edilizio, per la delimitazione delle pertinenze degli edifici.

    3. È consentita la realizzazione di impianti tecnologici per pubblica utilità.

    4. Per gli edifici sul patrimonio edilizio esistente ricadenti nelle aree di protezione storico-ambientale, oltre a quanto previsto al comma 2, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione edilizia conservativa, restauro e di risanamento conservativo così come disciplinati all'art. 7 delle presenti Norme.

    - Aree di protezione storico-ambientale nel territorio urbanizzato
  85. Titolo I - Norme generali
  86. 1. Sono perimetrati e individuati sugli elaborati del Piano Operativo con la sigla P i parcheggi pubblici esistenti e con P* quelli di previsione.

    2. Nei parcheggi pubblici l'intervento spetta esclusivamente all'Amministrazione Comunale e ai privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione mediante convenzione quando si tratti di parcheggi individuati all'interno di Piani Urbanistici Attuativi.

    3. Le zone destinate a parcheggi pubblici possono dar luogo a:

    • - parcheggi scoperti a raso, da arredare con piante d'alto fusto nella misura di almeno una pianta ogni 80 mq. e con siepi e alberature sul perimetro esterno, al fine di ridurne l'impatto visivo; in questa tipologia di parcheggio, la pavimentazione deve essere realizzata preferibilmente con materiali permeabili; per i parcheggi di grande dimensione (superiori a 500 mq.), i posti macchina devono essere disposti a gruppi separati da aiuole alberate;
    • - parcheggi coperti, mono o multipiano, in elevazione, in quest'ultimo caso per un'altezza non superiore alla media delle altezze degli edifici contigui;
    • - parcheggi interrati, ad uno o più piani, con altezza non superiore a 3,5 m. senza che ciò costituisca S.e., qualora siano di pertinenza e funzionali ad attrezzature pubbliche.

    4. Nei parcheggi pubblici devono essere previsti appositi spazi per la sosta di biciclette attrezzati con rastrelliere e per motocicli. Devono inoltre essere previste colonnine a consumo di ricarica elettrica in misura adeguata al fabbisogno, anche con ricorso a fonti di energia rinnovabile. È consentita la realizzazione di velostazioni destinate alla sosta delle biciclette, coperte e controllate, da collocarsi nei pressi delle stazioni ferroviarie di Calenzano e di Pratignone e presso poli attrattori della mobilità urbana ovvero servizi per l'istruzione, servizi sociosanitari, ludico sportivi e parchi. Nei parcheggi pubblici è altresì consentita la realizzazione di tettoie per la copertura di posti auto, anche con funzione di sostegno per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e per mitigazione effetto isola di calore.

    5. Nei parcheggi pubblici è consentito riservare dei posti per la sosta di mezzi plain- air, a fini esclusivamente turistici. Tali spazi devono essere opportunamente attrezzati con i servizi necessari, quali carico di acqua potabile e scarico di acque reflue per la sosta degli stessi.

    6. Sono perimetrati e individuati sugli elaborati del Piano Operativo con la sigla pp le aree da destinare a parcheggio da parte di privati. In tali zone è consentito, fermo restando la compatibilità paesaggistica ed ambientale, la realizzazione di strutture leggere aperte (tettoie) per l'installazione anche di pannelli fotovoltaici.

    7. Nei parcheggi, sia pubblici che pertinenziali, il numero dei posti auto non può essere inferiore ad un posto macchina ogni 25 mq. della superficie totale destinata a parcheggio. Lo stallo per i parcheggi a pettine o a lisca non può avere dimensioni inferiori a 5 x 2,5 m. e per i parcheggi in linea 5,2 x 2,1 m.

    8. Per i parcheggi di progetto sia pubblici che privati, al fine di concorrere alla generale qualità paesaggistica degli spazi urbani e periurbani, valgono le seguenti prescrizioni:

    • - Il progetto deve essere improntato a minimizzare l'impatto visivo sfruttando gli eventuali dislivelli esistenti nel terreno, nel rispetto dell'uso del materiale e finiture congruamente contestualizzate;
    • - Dovranno essere previste idonee soluzioni tecniche di mitigazione, mediante adeguate sistemazioni a verde che garantiscono un'opportuna ombreggiatura;
    • - La scelta delle specie arboree utilizzate in contesto urbano dovrà convergere su essenze preferibilmente prive di allergenicità, di produzione di sostanze imbrattanti, di apparati radicali superficiali.
    • - L'eventuale illuminazione deve essere preferibilmente a raso e, laddove non sia possibile, essere realizzata su pali all'altezza strettamente necessaria a garantire la prestazione illuminotecnica prevista e il livello minimo di illuminazione ammesso dalla normativa tecnica.

    Nel territorio rurale la collocazione dei parcheggi non deve modificare i tracciati della viabilità storica, né incidere sui caratteri formali e compositivi. I parcheggi devono essere inseriti rispettando l'orientamento e la disposizione del mosaico agrario ed essere realizzati, per quanto possibile, in terra battuta, stabilizzata o comunque con tecniche equivalenti e compatibili con il contesto rurale. Nelle aree collinari a prevalente naturalità la realizzazione di parcheggi non è consentita.

    9. Fermo restando il rispetto degli standard previsti dal decreto ministeriale D.M. n. 1444 del 02.04.1968, la dotazione di parcheggi necessaria per consentire l'insediamento degli esercizi commerciali, anche in edifici esistenti, è individuata nella misura che segue:

    • - parcheggi per la sosta stanziale all'interno degli edifici e nell'area di pertinenza degli stessi, nella misura stabilita all'art. 2, comma 2 della L. n. 122/1989, maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci;
    • - parcheggi per la sosta di relazione nella misura di seguito individuata per ciascuna tipologia di struttura di vendita.

    10. I parcheggi per la sosta di relazione sono reperiti all'interno degli edifici nell'area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici, a condizione che ne sia garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l'esercizio commerciale stesso.

    11. Per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti anche su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali.

    12. Per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura minima di 1 mq. per ogni mq. di superficie di vendita e/o di somministrazione; tale previsione non è obbligatoria nei centri (zone A) e nei tessuti assimilabili alle zone B del D.M. n. 1444 del 02.04.1968.

    13. Per le medie strutture di vendita i parcheggi di sosta per la relazione sono dimensionati nella misura minima di 1,5 mq. per ogni mq. di superficie di vendita e/o di somministrazione, prevedendo ulteriori parcheggi nella misura minima di 1 mq. per ogni mq. di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico, destinate ad altre attività complementari a quella commerciale.

    14. Le dotazioni minime dei parcheggi per la sosta di relazione per le medie strutture di vendita possono essere ridotte, tenendo conto dei dati oggettivi di analisi qualora si disponga di elementi circostanziati sui flussi di utenza riferiti a particolari aree.

    15. Per le grandi strutture di vendita i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura minima di 2 mq. per ogni mq. di superficie di vendita e/o di somministrazione, prevedendo ulteriori parcheggi nella misura di 1,5 mq. per ogni mq. di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico, per altre attività connesse (ristoranti, bar, sale riunioni, ed altri spazi destinati a funzioni complementari a quella commerciale).

    16. Le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie devono essere dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali nella misura minima di 1 albero ogni 100 mq. di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale. Nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati possono essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali. Il numero di posti auto, che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta di relazione, non può essere inferiore ad 1 posto auto ogni 25 mq. di superficie di parcheggio.

    17. La progettazione dei parcheggi e i relativi raccordi viari è subordinata al rispetto del D.P.G.R. n. 23/R del 09.04.2020, regolamento di attuazione della L.R. n. 62 / 2018 e s.m.i.

    18. Per gli interventi di nuova costruzione, sostituzione edilizia o ristrutturazione urbanistica, con destinazione residenziale, devono essere previsti parcheggi per la sosta stanziale nella misura stabilita dalla L. n. 122/1989, e dovrà essere garantito almeno 1 posto auto privato ad alloggio. Per gli interventi di restauro e ristrutturazione edilizia che comportino la formazione di oltre due unità immobiliari deve essere previsto 1 posto auto ad unità immobiliare.

    19. Solo per i chioschi eventualmente già legittimamente esistenti, sono consentiti ampliamenti fino al limite massimo di 50 mq complessivi di superficie coperta, comunque realizzati con caratteristiche adeguate al contesto paesaggistico e ambientale di riferimento.

    20. Per il calcolo delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale, relativamente a tutte le categorie funzionali, deve essere utilizzato come parametro di riferimento il Volume Virtuale di cui all'art. 24 del Regolamento 24 luglio 2018, n. 39/R.

    - Parcheggi pubblici, parcheggi privati, aree per la sosta di relazione, aree per la destinazione commerciale
  87. 1. Sono perimetrate ed individuate nella Carta dei Vincoli le aree comprese in un corridoio coincidente con la DPA imperturbata (Distanza di Prima Approssimazione) considerata nel tratto rettilineo dell'elettrodotto e senza interferenze con altri elettrodotti. Per gli edifici esistenti ricadenti nella fascia di DPA sono consentiti gli interventi previsti dallo strumento urbanistico nel tessuto di appartenenza, previa verifica dell'effettiva fascia di rispetto ovvero il rispetto dei limiti sull'inquinamento elettromagnetico previsti per legge. È facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere la stessa verifica per gli impianti sportivi e gli edifici pubblici ricadenti nella fascia di DPA.

    2. All'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti esistenti, così come definite al DPCM 8/7/2003, al fine di garantire il rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico, è vietata la realizzazione di nuovi edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario, ovvero con destinazioni d'uso o forme di utilizzazione che comportino una permanenza umana uguale o superiore a 4 ore giornaliere. È altresì vietato l'ampliamento volumetrico di edifici esistenti, laddove siano previste destinazioni d'uso comportanti permanenze umane uguali o superiori a 4 ore giornaliere. All'interno delle suddette fasce la modifica delle forme di utilizzazione e/o della destinazione d'uso degli edifici esistenti è ammessa solo a condizione che non comporti permanenze umane uguali o superiori a 4 ore giornaliere.

    3. Al fine di ridurre progressivamente l'esposizione umana ai campi elettromagnetici a bassa frequenza, nelle aree ed edifici, o porzioni di essi, posti in ambiti che subiscono gli effetti di elettrodotti ad alta e media tensione, le forme di utilizzazione e/o le destinazioni d'uso comportanti la permanenza prolungata di persone (superiore a 4 ore giornaliere) sono subordinate alla preventiva valutazione dell'intensità del campo magnetico. Sulla base dell'esito della valutazione effettuata possono essere prescritte idonee misure di mitigazione.

    - D.P.A. e Fasce di rispetto degli elettrodotti
  88. 1. Il Piano Operativo individua, esclusivamente all'interno del territorio urbanizzato, le aree di trasformazione degli assetti insediativi sotto elencate, costituite da:

    • - Ambiti di rigenerazione urbana;
    • - Ambiti di trasformazione e riqualificazione urbana;
    • - Ambiti di completamento.

    Tali aree costituiscono ambiti strategici per i processi di sviluppo sostenibile del territorio nonché per la valorizzazione e/o riqualificazione del patrimonio insediativo e sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati di Piano.

    Ambito Ubicazione
    Ambiti di rigenerazione urbana
    RIG 01 Nuovo centro urbano -Capoluogo
    RIG 02 Dietro Poggio sud
    Ambiti di trasformazione e riqualificazione
    AT 01 via D.Alighieri - Settimello
    AT 02 Via delle Cantine
    AT 03 Via Giusti
    AT 04 Via dei Tessitori- via Salvanti
    AT 06 Via Monti
    AT 07 Via Vittorio Emanuele
    AT 08 Via dei Prati via del Molino
    AT 09 Via degli Olmi via del Molino
    AT 10 Via di Fibbiana
    Ambiti di completamento
    AC 01 Via Arrighetto da Settimello
    AC 02 Via della chiesa - via Dante Alighieri
    AC 03 Via della Chiesa
    AC 04 Via Pietro Aretino
    AC 07 Via del Saccardo
    AC 08 Via di Pagnelle - via Barberinese
    AC 09 Via Grandi - Carraia

    2. La disciplina riferita alle aree di cui al comma 1 è definita da apposite schede normative e di indirizzo progettuale, il cui repertorio completo è contenuto nell'Allegato "A" alle presenti Norme. In ciascuna scheda sono tra l'altro indicati:

    • - il quadro conoscitivo dell'area oggetto dell'intervento di trasformazione;
    • - gli obbiettivi dell'azione di trasformazione, finalizzati al consolidamento e alla configurazione della Città Pubblica;
    • - la disciplina urbanistica di dettaglio riferita all'intervento di trasformazione, i dimensionamenti e le destinazioni d'uso consentite;
    • - lo strumento previsto per l'attuazione degli interventi di trasformazione (rigenerazione urbana, Piano Attuativo, Progetto unitario convenzionato);
    • - le opere di urbanizzazione connesse all'intervento di trasformazione, nonché l'eventuale obbligo di cessione gratuita all'Amministrazione Comunale dei terreni sulle quali insistono;
    • - gli eventuali contenuti prescrittivi e le forme di garanzia obbligatorie della convenzione destinata a regolare i rapporti tra i soggetti attuatori e l'Amministrazione Comunale;
    • - l'eventuale assoggettamento dell'intervento agli oneri aggiuntivi relativi alla sostenibilità sociale di cui all'art. 22 delle presenti Norme;
    • - la disciplina dei beni paesaggistici, ove l'intervento ricada in area soggetta a tutela;
    • - la fattibilità degli interventi da un punto di vista geologico, idraulico e sismico;
    • - le prescrizioni e le mitigazioni ambientali.

    3. Le previsioni relative alle aree di trasformazione di cui al presente articolo sono dimensionate sulla base del quadro previsionale strategico quinquennale elaborato dall'Amministrazione Comunale per i cinque anni successivi all'approvazione del presente Piano Operativo e riportato all'art. 6 delle presenti Norme.

    4. Nella progettazione di tali ambiti si dovrà tenere conto delle prescrizioni contenute all'art. 52 del Regolamento Edilizio vigente relativo alla "Sostenibilità degli edifici e dell'ambiente urbano, delle città e del territorio" e di quelle relative alla Disciplina paesaggistica contenute all'articolo 21 bis delle presenti NTA.

    5. Nelle more di attuazione degli ambiti di trasformazione sono consentiti, per gli edifici esistenti che vi ricadono, interventi di manutenzione straordinaria senza cambio di destinazione d'uso e sussiste l'obbligo da parte della proprietà di mantenere pulite, in sicurezza e ordinate tali aree.

    6. Sono integralmente fatti salvi i contenuti delle convenzioni riferite alle aree contrassegnate con il suffisso V già previste dalla vigente strumentazione urbanistica, con interventi non ancora ultimati alla data di adozione del presente Piano Operativo, e specificatamente riportate all'art. 92 delle presenti Norme. Le prescrizioni, clausole e pattuizioni in esse contenute restano valide fino alle scadenze previste.

    - Aree di trasformazione degli assetti insediativi
  89. 1. Sono perimetrati e individuati sugli elaborati del Piano Operativo con la sigla CBR gli impianti per la distribuzione di carburanti.

    2. La realizzazione di nuovi impianti, compreso il trasferimento di sito nell'ambito del territorio comunale, gli interventi di ampliamento e ristrutturazione degli impianti esistenti, devono essere conformi alla L.R. n. 62/2018 e alle vigenti norme del Codice della Strada.

    3. Possono essere installati nuovi impianti di distribuzione carburanti lungo la viabilità pubblica esistente nelle aree produttive, nei poli funzionali e nelle zone IT (aree per impianti tecnologici). Possono essere istallate su tutto il territorio comunale esclusivamente colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici.

    4. L'installazione, l'ampliamento e la ristrutturazione degli impianti sono soggetti alle seguenti prescrizioni e parametri:

    • - l'installazione di nuovi impianti è subordinata all'erogazione, oltre che di benzina e gasolio, di almeno un prodotto a scelta tra metano GPL, idrogeno, biogas o relative miscele;
    • - ingresso e uscita su strada pubblica;
    • - superficie coperta, con esclusione delle pensiline strettamente finalizzate alla copertura delle colonnine di distribuzione e dei sistemi prepagamento, non superiore al 10% della superficie fondiaria e comunque fino a un massimo di 250 mq.;
    • - le costruzioni devono essere ad un piano con altezza massima 4,5 m., ad esclusione delle pensiline che possono raggiungere un'altezza di 6,5 m.; distanza 5 m. dai confini;
    • - i volumi destinati all'esercizio accessorio di vendita al dettaglio, con superficie di vendita non superiore a 250 mq. (esercizio di vicinato), nonché ad eventuale pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica, tabacchi, lotterie e altre attività similari, si considerano con destinazione d'uso commerciale;
    • - i volumi destinati alla manutenzione degli autoveicoli (officina meccanica, autolavaggio, elettrauto, gommista, servizi di lubrificazione, ecc.) si considerano artigianali;
    • - fermi restando i parcheggi per la sosta stanziale nella misura stabilita all'art. 2, comma 2, della L. n. 122/1989, devono essere previsti parcheggi per la sosta di relazione nella misura minima di 1 mq. per ogni mq. di superficie di vendita e somministrazione, e comunque almeno 2 posti auto;
    • - la progettazione degli annessi agli impianti accessibili all'utenza (servizi igienici, spazi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, ecc.) deve rispettare le vigenti norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche;
    • - nell'area dell'impianto, lungo il perimetro, con esclusione del fronte stradale, devono essere poste a dimora essenze arboree di alto fusto di prima, seconda o terza grandezza purché autoctone.
    - Impianti per la distribuzione di carburanti
  90. 1. Sono individuati nella Carta dei Vincoli i siti oggetto di procedimento di bonifica, ambiti soggetti alle limitazioni di cui all'analisi di rischio. Si tratta di aree interessate da fenomeni di potenziale contaminazione delle matrici ambientali che hanno determinato l'obbligo di elaborazione di un'analisi di rischio sito specifica di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006, con individuazione delle concentrazioni soglia di rischio.

    2. In questi ambiti qualunque trasformazione o modifica che determini un mutamento delle condizioni antropico-ambientali e di destinazione d'uso del sito comporta l'obbligo di eseguire preventivamente una nuova analisi di rischio sito specifica secondo il disposto dell'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006.

    3. Rientrano nell'anagrafe dei siti contaminati di cui all'art. 251 del D.Lgs. n. 152/2006:

    • - 3.1. I siti contaminati che necessitano di interventi di bonifica per i quali, a seguito degli esiti del procedimento di analisi di rischio sito specifica, è stato riconosciuto lo stato di contaminazione per una concentrazione degli inquinanti superiore alle Concentrazioni Soglia di Rischio. Tale situazione viene riportata dal certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle presenti norme di attuazione e viene comunicata all'ufficio tecnico erariale competente.
    • - 3.2. I siti certificati in sicurezza, oggetto di uno specifico intervento di messa in sicurezza permanente che ha permesso l'isolamento ed il contenimento della fonte inquinante al fine di impedire la migrazione degli agenti inquinanti nelle altre matrici ambientali.
    • - 3.3. I siti con certificazione di avvenuta bonifica nel rispetto delle Concentrazioni Soglia di contaminazione definite per la specifica destinazione d'uso di cui all'analisi di rischio sito specifica, eseguita con le condizioni antropiche - ambientali e di destinazioni d'uso del sito.

    4. A seguito dell'inserimento di un'area nell'elenco dei siti da bonificare del Piano regionale o nell'anagrafe dei siti contaminati di cui all'art. 251 del D.Lgs. n. 152/2006, possono essere realizzati sui manufatti esistenti unicamente gli interventi edilizi previsti dall'art. 13 bis della L.R. n. 25/1998 e gli interventi e le opere previste dalla normativa nazionale vigente.

    5. Al momento della cessazione, ovvero al momento della dimissione e/o trasferimento in altro luogo delle attività indicate al paragrafo 10 del Piano Provinciale Gestione Rifiuti, terzo stralcio, relativo alla bonifica dei siti inquinati approvato con Delibera di Giunta della Provincia n. 46 del 5 aprile 2004, o in caso di interventi di recupero o di riconversione di aree su cui erano svolte le attività suddette, è necessario effettuare la verifica atta a comprovare le condizioni di integrità ambientale dei siti in questione. La suddetta verifica si effettua mediante la presentazione al Comune, da parte del titolare dell'attività o del soggetto proponente l'intervento di recupero o di riconversione dell'area, di un Piano di investigazione con i contenuti di cui all'allegato 2 al Titolo V della parte Quarta del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.. Nel caso in cui anche un solo valore di concentrazione delle sostanze indagate risulti superiore al limite normativo per la specifica destinazione d'uso, il responsabile della presentazione del Piano di Investigazione dovrà procedere con l'iter di bonifica previsto dall'articolo 242 del Decreto Legislativo suddetto.

    - Anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica
  91. Titolo II - Strutture, articolazione e classificazione del territorio
  92. 1. Salvo i limiti e le condizioni previste nelle componenti del territorio rurale nel quale ricadono e fermo restando il rispetto delle superfici fondiarie minime previste dal Piano Territoriale di Coordinamento, sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola, previa approvazione del programma aziendale, sono consentiti gli interventi di cui all'art. 72, comma 1 della L.R. n. 65/2014.

    2. Per lo svolgimento delle attività agrituristiche è consentito il superamento del limite di ospitalità di 30 posti letto, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. n. 30/2003 e s.m.i., alle seguenti condizioni:

    • - mediante utilizzo di unità abitative indipendenti per il recupero di edifici di valore storico, culturale ed ambientale, anche con riferimento a quelli già individuati negli elenchi di cui all'art. 1 della L.R. n. 10/1979 e all'art. 7 della L.R. n. 59/1980;
    • - mediante il non utilizzo a fini ricettivi di locali e di spazi con funzioni tipiche dell'attività rurale, quali parate o rimesse carri, locali forno, stabbi, ecc. Qualora l'utilizzazione di questi locali non sia più funzionale all'uso agricolo, devono essere adibiti prioritariamente per il parcheggio delle auto degli ospiti e comunque, negli altri casi, lasciati ad uso collettivo non abitativo;
    • - la previsione di spazi per la sosta dei veicoli degli ospiti nella misura minima di 1 posto macchina ogni 3 posti letto, con riferimento alla capacità ricettiva totale dell'azienda agrituristica, realizzati con caratteristiche e modalità che consentano l'integrazione con l'ambiente circostante.

    3. Gli interventi che comportano il cambio di destinazione d'uso di edifici rurali, compresi quelli ad uso abitativo, costruiti prima del 14.04.2007, sono consentiti previa approvazione del P.A.P.M.A.A. o sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a cura del Comune e a spese del richiedente. La convenzione o l'atto d'obbligo individuano le aree di pertinenza degli edifici.

    4. Per le aree di pertinenza di dimensioni non inferiori a 1 ettaro, i proprietari devono fornire idonee garanzie per la realizzazione di interventi di sistemazione ambientale. Nel caso in cui le spese per la sistemazione ambientale da sostenersi nel primo decennio, contabilizzate a prezzi correnti al momento della formazione del titolo abilitativo, risultano inferiori agli oneri da corrispondere, è dovuta al Comune la relativa differenza. Per le aree di pertinenza di dimensioni inferiori a 1 ettaro, in luogo della convenzione, sono corrisposti specifici oneri stabiliti dal Comune e connessi al miglioramento ambientale del sistema insediativo, in misura comunque non inferiore alla quota massima prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia e non superiore alla quota minima prevista per gli interventi di nuova edificazione. Gli oneri e gli impegni indicati sostituiscono gli oneri di urbanizzazione.

    - Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale
  93. 1. La costruzione di nuovi edifici rurali è consentita all'imprenditore agricolo, previa verifica di compatibilità mediante specifica valutazione paesaggistica nelle aree sottoposte a vincolo, soltanto se necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse compresa la realizzazione di parchi avventura. Resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, se coerente con la tipologia di questi ultimi.

    2. Per la realizzazione di nuovi edifici rurali valgono le disposizioni di cui all'art. 73, comma 2 della L.R. n. 65/2014 ed è consentita alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 4 del D.P.G.R. n. 63/R/2016 e s.m.i.

    3. La costruzione di nuovi annessi agricoli è consentita in base alle disposizioni di cui all'art. 73, comma 2 della L.R. n. 65/2014:

    • a) previa approvazione del programma aziendale;
    • b) a condizione che l'intervento non comporti rilevanti modificazioni della morfologia dei luoghi;
    • c) senza dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo;
    • d) privilegiando la dislocazione degli annessi in prossimità del centro aziendale e comunque in localizzazioni in cui risulti minimo l'impegno di suolo per creazione viabilità ed altre strutture di servizio;
    • e) scongiurando la frammentazione dei fondi e l'eccessiva proliferazione di edifici nel territorio aperto;
    • f) evitando posizioni di belvedere panoramico o di mezza costa su terreni collinari.

    4. La costruzione di nuovi edifici rurali ad uso residenza agricola è consentita soltanto:

    • a) nelle aree collinari a prevalente uso agricolo;
    • b) ove ne sia dimostrata la necessità in rapporto alla conduzione aziendale;
    • c) per una superficie utile lorda massima di 110 mq. per unità, commisurando la volumetria complessiva alle esigenze della famiglia dell'imprenditore o dei salariati fissi;
    • d) nel rispetto dei seguenti criteri:
      1. I. ubicazione nel rispetto della viabilità territoriale e poderale esistente e con opere edilizie che garantiscano una continuità con le proprietà tipologiche e morfologiche dell'edilizia rurale esistente;
      2. II. mantenimento, a seguito degli interventi edilizi, della rete scolante e del sistema delle acque superficiali;
      3. III. ubicazione dei nuovi interventi edilizi solo in prossimità dei nuclei poderali, se esistenti, e lungo strade esistenti, tanto che non è consentita l'apertura di nuove strade se non strettamente funzionali e di accesso ai fondi agricoli;
      4. IV. predisposizione degli accorgimenti necessari alla riduzione degli impatti per i nuovi interventi da realizzare;
      5. V. rispetto della conformazione morfologica dei siti, in particolare i limiti superiori delle coperture non devono superare le linee di crinale o le vette dei poggi nelle aree collinari;
      6. VI. dimostrazione della fattibilità dell'intervento in riferimento al consumo delle risorse e alle problematiche di natura idrogeologica;
      7. VII. applicazione dei criteri costruttivi atti a ridurre i consumi ed i fabbisogni energetici.

    5. Gli annessi agricoli stabili sono costruzioni destinate in via esclusiva ad usi agricolo-produttivi o di supporto alle attività aziendali, ivi comprese quelle faunistico-venatorie, e prive di dotazioni idonee ad utilizzo abitativo, commerciale non aziendale, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo.

    6. Gli annessi agricoli possono configurarsi, in tutto o in parte, come locali interrati o seminterrati, costituendo volumetrie computate in egual misura ai locali fuori terra.

    7. Gli annessi agricoli devono essere di norma realizzati in prossimità di strade o viabilità vicinali o poderali esistenti, limitando al massimo la realizzazione di nuovi tracciati. È comunque fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale, in sede di valutazione dei progetti edilizi, di impartire indicazioni in senso diverso, al fine di mitigare il più possibile l'effetto visivo generato dai nuovi annessi.

    8. In ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti norme regionali in materia di linee elettriche, in sede di progettazione di nuovi annessi agricoli deve essere tenuto conto degli eventuali corridoi infrastrutturali individuati per gli elettrodotti. Se previsti in prossimità di linee elettriche già esistenti, tali interventi devono garantire il rispetto del valore di qualità per il campo magnetico fissato dalla normativa vigente, anche con il ricorso ad opere di mitigazione e contenimento dell'intensità del campo magnetico stesso.

    9. I nuovi manufatti devono essere ubicati al suolo rispettando l'andamento naturale dei terreni, conseguendo aggregazione significante con i fabbricati esistenti ed evitando movimenti di terra che alterino sostanzialmente la struttura morfologica complessiva del sito.

    10. Gli annessi agricoli realizzati ai sensi della presente norma non possono mutare la destinazione d'uso agricola.

    - Interventi di nuova edificazione mediante programma aziendale
  94. Titolo III - Tutele
  95. Sono perimetrate ed individuate sugli elaborati del Piano Operativo con la sigla FF SS le aree ferroviarie, che comprendono gli ambiti riguardanti gli impianti fissi, i servizi e le attrezzature delle fermate e delle stazioni. Nelle aree ferroviarie, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, possono essere elaborati progetti di riqualificazione che prevedano anche aree di parcheggio, aree a verde ed eventuali attrezzature di interesse pubblico.

    - Aree ferroviarie
  96. Sono perimetrate ed individuate nella Carta dei Vincoli le aree comprese nella fascia di rispetto degli impianti di depurazione comunali. In tale fascia, pari a 100 m. dal perimetro degli impianti comunali, è fatto divieto di eseguire qualsiasi costruzione edilizia e/o manufatto, ad eccezione di percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura o delle pratiche agricole e, ove necessario, parcheggi.

    - Fasce di rispetto dei depuratori
  97. Titolo IV - Disposizioni programmatiche
  98. 1. Sono perimetrati ed individuati sugli elaborati del Piano Operativo con la sigla APCS gli ambiti di pertinenza dei centri storici, costituiti dal verde di pregio paesaggistico e ambientale delle Colline di Calenzano Alto, San Donato e della fascia pedecollinare dell'intorno di Villa Ubaldini a Settimello, legato in maniera inscindibile agli edifici o complessi edilizi di valore storico artistico da relazioni morfologiche, percettive e funzionali.

    2. Tali ambiti sono soggetti:

    • - al mantenimento delle colture in atto tipiche della loro utilizzazione agricola (uliveti) e delle masse vegetazionali naturali (cipressete);
    • - al mantenimento della trama dei sentieri pedonali;
    • - al mantenimento dei manufatti esistenti di tutela e idrogeologica del suolo, quali i terrazzamenti con i muri a retta in pietrame ed il sistema delle canalizzazioni di scolo.

    3. Negli ambiti di pertinenza dei centri storici sono vietate:

    • - le costruzioni di qualsiasi tipo, compresi i depositi e le cantine interrate e semi-interrate, le autorimesse interrate pertinenziali e gli annessi agricoli di qualunque volumetria e tipologia;
    • - i depositi a cielo aperto;
    • - la realizzazione di piscine;
    • - la realizzazione di recinzioni, fatta eccezione per le pertinenze degli edifici esistenti;

    È consentita la realizzazione di impianti per smaltimento reflui privati e impianti per pubblica utilità.

    4. Qualora tali ambiti costituiscano pertinenze afferenti edifici o complessi edilizio, rappresentano elementi qualificativi, ove caratterizzati da rilevanze storico testimoniale, i cancelli, le pavimentazioni, i sentieri, gli arredi fissi in genere quali serre, limonaie, grotte, fontane, muri di perimetrazione. Tali elementi qualificativi sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, naturale e floristica, nonché d'uso.

    5. Deve essere mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree scoperte, degli spazi pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali o pavimentazioni non omogenee, nonché l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con il contesto.

    6. Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi gli interventi manutentivi e conservativi, di cui alle categorie d'intervento M.O., M.S., R.R.C., R.E.C., dell'art. 7, comma 1 delle N.T.A. del P.O.C.

    - Ambiti di pertinenza centri storici
  99. Sugli edifici esistenti legittimati alla data di adozione del presente Piano ricadenti nelle aree di cui al presente titolo sono ammessi, previo nulla osta o altro atto autorizzativo degli enti competenti, interventi di:

    • - M.O.: manutenzione ordinaria;
    • - M.S.: manutenzione straordinaria;
    • - R.R.C.: restauro e risanamento conservativo;

    è fatta salva all'interno della fascia di rispetto cimiteriale l'applicazione delle norme di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

    - Disposizioni comuni al titolo III
  100. 1. La costruzione di nuovi annessi agricoli, di cui all'art. 73, comma 5 della L.R. n. 65/2014 e dell'art. 6 del D.P.G.R. n. 63/R/2016, strettamente necessari all'attività delle aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale, è consentita per fondi sprovvisti di annessi agricoli, o con annessi agricoli aventi complessivamente superficie coperta inferiore a 300 mq.

    2. La costruzione di nuovi annessi agricoli di cui al presente articolo è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

    1. a) per una S.e. massima di 300 mq.;
    2. b) sempreché l'azienda agricola mantenga in produzione terreni per superfici maggiori od uguali al 50% delle superfici indicate all'art. 64 delle presenti norme;
    3. c) sempreché non interessino:
      1. I. Aree di interesse naturalistico e storico, di cui all'articolo 75 delle presenti Norme;
      2. II. Aree di protezione ambientale, di cui all'articolo 76 delle presenti Norme;
      3. III. Parchi, di cui all'articolo 41 delle presenti Norme;
    4. d) per tipologie costruttive coerenti con i caratteri paesaggistici del territorio.

    3. La costruzione di nuovi annessi agricoli deve comunque essere commisurata alle dimensioni dell'attività dell'azienda e deve essere presentata la documentazione di cui al comma 6, art.6 del D.P.G.R. n. 63/R/2016.

    4. Gli annessi agricoli di cui al presente articolo, in coerenza con i contenuti del P.I.T./P.P.R. e ferma restando la considerazione delle esigenze produttive aziendali, devono essere realizzati con materiali ed elementi tipologici confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico ed ambientale, con particolare riferimento all'edilizia sostenibile, ai fabbricati in legno ed ai fabbricati tradizionali, nonché all'utilizzazione delle energie rinnovabili.

    5. La costruzione di nuovi annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime nel caso di imprenditori agricoli esercitanti in via prevalente una delle seguenti attività:

    1. a) allevamento intensivo di bestiame;
    2. b) trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
    3. c) acquicoltura;
    4. d) allevamento di fauna selvatica;
    5. e) cinotecnica;
    6. f) allevamenti zootecnici minori.
    - Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del P.A.P.M.A.A.
  101. Titolo V - Città pubblica
  102. 1. Sono perimetrate e individuate sugli elaborati del Piano Operativo con la sigla Pst le aree di verde storico architettonico qualificative dell'identità del territorio urbano, destinate alla fruizione collettiva e costituite dai Parchi storici del Neto, di Villa Carmine e di Villa Martinez.

    2. Costituiscono elementi identitari e qualitativi della Città Pubblica e soggetti a tutela le recinzioni e gli accessi aventi rilevanza di memoria storica, gli assi visuali e le sistemazioni plano-altimetriche. Devono essere conservate le specie vegetazionali e le sistemazioni dei giardini, nonché impiantate specie vegetali appartenenti alla tradizione storica o storicizzata.

    3. I parchi storici devono conservare l'unitarietà formale e percettiva storicizzata, mantenendo gli assetti vegetazionali, le opere di arredo, di regimazione delle acque e i percorsi. All'interno dei parchi storici è di norma vietata ogni nuova costruzione o manufatto semipermanente o permanente di qualsiasi tipo, salvo quanto previsto al successivo comma.

    4. All'interno delle aree di cui al presente articolo è consentita, previo nulla osta degli Enti preposti alla tutela dei vincoli monumentali e paesaggistici, la realizzazione di strutture di servizio alla funzione dei parchi, fino ad un massimo di 300 mq. di S.e.

    - Parchi storici
  103. 1. Il programma aziendale ha i contenuti dell'art. 74 della L.R. n. 65/2014 e degli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.P.G.R. n. 63/R/2016 e s.m.i. e deve specificare gli obiettivi economici e strutturali che l'azienda intende conseguire, descrivere la situazione attuale e individuare gli interventi agronomici, nonché gli interventi ambientali, gli interventi edilizi, le fasi ed i tempi di realizzazione, verificando preventivamente la conformità con la strumentazione urbanistico-territoriale e regolamentare comunale, provinciale e regionale.

    2. Il programma aziendale ha valore di Piano Attuativo qualora preveda la realizzazione di nuove abitazioni rurali, per una volumetria superiore a 600 mc., mediante interventi di nuova edificazione o di trasferimenti volumetrici.

    3. Il programma aziendale ha altresì valore di Piano Attuativo nei casi di cui all'art. 107, comma 4 della L.R. n. 65/2014.

    - Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (P.A.P.M.A.A.)
  104. 1. Sono perimetrate e individuate sugli elaborati del Piano Operativo con apposite sigle le aree verdi qualificative dell'identità del territorio urbano, destinate alla fruizione collettiva. Esse sono costituite da:

    1. a) Parco urbano delle Carpugnane (Puc);
    2. b) Parco agricolo di Travalle (P-tr);
    3. c) Parco della Resistenza (P-res) in località Valibona.
    4. d) È individuato con apposita perimetrazione il limite del Parco agricolo della Piana, costituito dal Parco agricolo di Travalle di cui alla lettera b) del presente articolo e dal Parco delle Colline Storiche di Monte Morello (P- coll).

    Per le parti che ricadono nel territorio rurale prevalgono le disposizioni di cui ai successivi punti sulle norme del tessuto di appartenenza.

    1/bis. Tutti gli interventi all'interno dei Parchi individuati nel presente articolo devono essere correttamente inseriti nel contesto paesaggistico, e sottostanno alle norme indicate all'art. 21/bis delle presenti norme.

    1. a) Parco urbano delle Carpugnane

    2. È perimetrato ed individuato sugli elaborati del Piano Operativo con la sigla Puc il Parco urbano delle Carpugnane, un'area destinata a verde urbano con funzioni di riequilibrio e riqualificazione del sistema ambientale e di connessione con il verde dell'insediamento circostante, secondo le direttrici nord-sud e est-ovest.

    2/bis. Per il Parco delle Carpugnane il POC individua specifici indirizzi per lo sviluppo del Masterplan e dei livelli successivi di progetto, all'interno dell'Appendice 1 alle presenti norme.

    3. La realizzazione del parco delle Carpugnane, oggetto di convenzione con Autostrade per l'Italia in quanto opera prevista nel progetto di ampliamento della terza corsia dell'A1, si pone la finalità di creare un grande spazio urbano che concorra alla riqualificazione urbana e allo sviluppo di servizi finalizzati all'inclusione sociale, al miglioramento della fruizione dei luoghi della cultura e dello sport, allo sviluppo di soluzioni finalizzate al miglioramento della mobilità urbana, al benessere e alla qualità della vita.

    4. La realizzazione del Parco deve preservare il corridoio ecologico articolato lungo il corso d'acqua asse strutturante del sistema degli spazi pubblici. La progettazione deve mantenere il rapporto percettivo con le colline di San Donato e Calenzano Alto ed essere cerniera tra le visuali del centro e Settimello.

    5. L'attuazione del Parco è soggetta ad intervento preventivo, Masterplan d'iniziativa pubblica, e successiva attuazione mediante progetto esecutivo di opere pubbliche ai sensi art. 4 NTA, in cui dovranno essere indicate la consistenza ed il tipo delle masse vegetazionali, la rete dei percorsi, la consistenza delle costruzioni per eventuali attrezzature di servizio e commerciali, per complessivi 3.000 mq. di S.e., ad esclusione delle attrezzature sportive.

    5/bis. Viste le caratteristiche dell'area e le dinamiche della falda superficiale, si prescrive di mantenere una quota di riferimento per i volumi interrati degli edifici, che non superi la profondità di - 1,50 metri dal piano di campagna. Eventuali strutture di collegamento di accessibilità (viabilità ciclopedonale o di servizio) a quote inferiori a -1,50 metri dal piano di campagna dovranno garantire il totale isolamento della falda in modo da escludere possibili allagamenti o ristagno di acqua.

    6. Per la viabilità di servizio e per i parcheggi degli autoveicoli dovranno essere adottate soluzioni ed accorgimenti idonei a ridurre gli effetti di impatto sul parco, privilegiando materiali che garantiscano un livello adeguato di permeabilità dei suoli.

    1. b) Parco agricolo di Travalle

    7. È perimetrato ed individuato sugli elaborati del Piano Operativo con la sigla P-tr il Parco agricolo di Travalle, un ambito unitario attrezzato per fini agricoli, ricreativi, escursionistici e didattici volti a soddisfare la domanda di fruizione qualificata del territorio rurale espressa dalla popolazione dell'area metropolitana.

    8. Il Parco di Travalle rappresenta una porzione del territorio rurale connotata da un elevato valore paesistico-ambientale e storico-architettonico, per l'elevato pregio ambientale e l'ubicazione di cerniera tra il sistema del verde collinare e il sistema del verde di pianura e costituisce parte del Parco agricolo della Piana.

    9. Nell'area parco devono essere tutelati:

    • - la trama degli appezzamenti di pianura, con le relative affossature e filari arborei;
    • - la conformazione complessiva degli alvei dei corsi d'acqua, che ne costituiscono l'elemento strutturante e persistente, così come determinata dall'azione di modellamento naturale ed antropico;
    • - la consistenza delle superfici adiacenti ai suddetti corsi d'acqua;
    • - la consistenza delle formazioni vegetali ripariali spontanee.

    10. Sono consentiti interventi per:

    1. a) la costituzione di una serie di itinerari, legati alla storia e all'identità dei luoghi (vie dell'acqua, sentieri della natura, percorsi della storia, strade nei campi), anche attraverso il recupero di tracciati viari e il ripristino di antichi ponti, con la realizzazione di porte del parco collocate in punti strategici; l'effettuazione di interventi di manutenzione e di recupero del reticolo minore dei corsi d'acqua, in accordo con il Consorzio di Bonifica, e dei percorsi campestri, anche con l'obiettivo di potenziamento dell'equipaggiamento vegetale (rete di siepi e filari alberati);
    2. b) la realizzazione di interventi per la riduzione del rischio idraulico di cui all'art. 90 delle presenti Norme.

    10/bis. Sul patrimonio edilizio esistente, con le limitazioni specifiche di cui ai successivi commi, sono ammessi gli interventi manutentivi e conservativi, di cui alle categorie d'intervento M.O., M.S., R.R.C., R.E.C., dell'art. 7, comma 1 delle N.T.A. del P.O.C.

    11. Con D.C.C. n. 98 del 27/07/2023 è stato istituito il Regolamento del Parco Agricolo di Travalle, che contiene prescrizioni e indirizzi per l'inserimento paesaggistico degli interventi e per il recupero dei manufatti edilizi esistenti e delle strutture agricole realizzabili tramite programmi aziendali.

    12. Con le limitazioni di cui all'art. 76 delle presenti norme ove ricorra, ad eccezione dei casi di cui al comma 14 del presente articolo è:

    1. a) vietata la costruzione di edifici e manufatti di ogni genere, compresi gli annessi agricoli amatoriali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 137 L.R. 65/2014 nelle pertinenze degli edifici esistenti; è ammessa la realizzazione di recinzioni, con le tipologie e le specifiche indicate nel suddetto regolamento, per la delimitazione delle pertinenze degli edifici, e al di fuori di queste solo per superfici di area coltivata superiori a 1 Ha;
    2. a/bis) è ammessa la realizzazione di impianti tecnologici per pubblica utilità e manufatti agricoli di cui sia dimostrata la necessità dai programmi aziendali e di cui non sia disponibile la localizzazione esterna all'area;
    3. b) ammessa la realizzazione di interventi promossi da aziende agricole derivanti da Programmi Aziendali di Miglioramento Agricolo Ambientale;
    4. c) ammesso il recupero delle strutture edilizie esistenti di proprietà privata, per la localizzazione di esercizi pubblici e attività ricettive connesse con la fruizione del Parco;
    5. d) ammessa la realizzazione di strutture ricreative all'area aperta (punti di sosta, aree gioco, maneggi, e simili), aventi localizzazione e caratteristiche compatibili con la preservazione del paesaggio agrario tradizionale e la protezione dei caratteri naturali;

    13. Nelle aree pubbliche del Parco sono ammessi interventi per la realizzazione di servizi per la fruizione del parco stesso e attività di somministrazione di alimenti e bevande per massimo 250 mq. di S.e.;

    14. Il Mulino del Lice e il Mulino Valigari costituiscono le porte di accesso del parco. Sono a tal fine consentiti sugli immobili esistenti interventi di restauro. È inoltre consentita la realizzazione padiglioni con strutture in legno/ferro per una S.e. massima di 250 mq. e altezza massima 4 m.
    Negli spazi di pertinenza sono ammessi, oltre alle coltivazioni agricole, spazi da destinare a agricampeggi e parcheggi.
    Dovrà essere garantita l'integrità estetico percettiva e il rapporto gerarchico tra le strutture storiche dei molini, i nuovi padiglioni di servizio al parco, e i valori del paesaggio circostante. La sistemazione delle aree di pertinenza per spazi di sosta e agricampeggio dovrà mantenere la leggibilità dei caratteri di matrice storica da dimostrare con una analisi approfondita dei valori paesaggistici del contesto circostante.

    15. Le destinazioni d'uso ammesse per gli edifici esistenti, in relazione alla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'articolo 81 delle presenti Norme, sono:

    • - C4 - attività di somministrazione di alimenti e bevande;
    • - C3 - esercizi di vicinato limitatamente alla commercializzazione prodotti del territorio;
    • - A4 - Bed e Breakfast professionali e non professionali;
    • - A1 - civili abitazioni;
    • - G - agricola, con esclusione G1, G6.

    Sono altresì ammesse per gli edifici esistenti le destinazioni d'uso legittimamente acquisite alla data di entrata in vigore del presente Piano.

    15/bis. Valigari: Con riferimento all'area denominata Valigari (VG), solo previa definizione dei residui rapporti urbanizzativi e convenzionali conseguenti alla parziale attuazione del pregresso Piano di recupero approvato con delibera C.C. 10/2006 e convenzione 13.09.2006, l'area può essere alternativamente:

    1. a) soggetta al completamento dell'edificio oggi al grezzo presente sull'area, tramite pdc convenzionato nel quale individuare:
      • - ultimazione e cessione delle opere di urbanizzazione allo stato parzialmente realizzate e eventuale conguaglio in favore dell'Ente delle opere di urbanizzazione già previste nella convenzione 13/09/2006 ancora da realizzare e degli ulteriori obblighi convenzionali ivi contenuti (es. contributo di sostenibilità sociale ex art. 10), tenuto conto della parziale realizzazione degli interventi edificatori di cui al pregresso Piano di recupero ex cava di Valigari e convenzione 13/09/2006 nonché delle obiettive esigenze urbanizzative dell'area;
      • - comunque realizzazione/ultimazione delle opere di sistemazione ambientale dell'ex cava previste dalla richiamata convenzione 13.09.2006;
      • - che l'agibilità dell'edificio oggetto di completamento sia subordinata alla ultimazione degli interventi di cui ai precedenti punti.

      È confermato in tal caso, subordinatamente agli adempimenti e attività sopra individuate, il credito edilizio di S.E. riferiti alla modifica introdotta al PdC n. 17 del 29/07/2014 e introdotti con il Secondo Regolamento urbanistico.

    2. b) In alternativa al completamento e agli adempimenti di cui al precedente punto a), a fronte della completa demolizione delle consistenze edilizie al grezzo presenti sull'area e dell'adempimento agli ulteriori obblighi individuati dall'art. 23 NTA, è riconosciuto al privato il credito edificatorio di cui al punto 12 (seconda ipotesi) della tabella di cui all'art. 23 comma 4. I suddetti crediti sono già comprensivi di quelli riferiti alla modifica introdotta al PdC n. 17 del 29/07/2014 e introdotti con il Secondo Regolamento urbanistico.

      Fino all'attuazione delle previsioni di cui alle lett. a) o b) restano comunque fermi gli obblighi e garanzie assunte dal privato nei confronti dell'Ente di cui alla convenzione sottoscritta il 13/09/2006.

    3. c) Parco della Resistenza

    16. È perimetrato ed individuato sugli elaborati del Piano operativo con la sigla P- res il Parco della Resistenza, un'area caratterizzata da un grande valore storico ambientale legato alla memoria della battaglia di Valibona e ai valori della Resistenza.

    1. d) Parco delle Colline Storiche di Monte Morello e della Calvana

    17. E' perimetrato ed individuato sugli elaborati di Piano operativo con la sigla P-coll il Parco delle Colline Storiche di Monte Morello, che ha l'obiettivo di favorire la fruizione collettiva da parte degli abitanti dell'area metropolitana e incentivare forme di turismo sostenibile, attraverso interventi coordinati alla scala intercomunale riguardanti la sistemazione e gestione della segnaletica, i punti panoramici, le attrezzature per la sosta e la percorribilità della rete escursionistica, con possibilità di recupero delle aree di degrado ambientale e di valorizzazione dei complessi insediativi esistenti.

    18. È previsto un progetto direttore di scala intercomunale per la regolamentazione degli interventi. Nelle more dell'approvazione di tale progetto direttore valgono le disposizioni delle componenti e dei morfotipi nei quali ricadono.

    19. Sugli edifici esistenti è ammesso il mantenimento della destinazione d'uso in essere; le opere di messa in sicurezza e interventi di carattere pubblico.

    - Parchi
  105. Titolo VI - Disciplina delle componenti del Territorio Urbanizzato
  106. 1. Le superfici fondiarie minime, da mantenere in produzione per consentire la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli, sono individuate all'art. 5 del D.P.G.R. n. 63/R/2016:

    Tabella superfici fondiarie minime
    Colture Ettari (ha)
    ortoflorovivaistiche 0,8
    vivai 1,5
    vigneti 4
    frutteti 3
    oliveto 6
    seminativo irriguo 7
    seminativi e prati 10
    castagneto da frutto 25
    pascolo 30
    bosco alto fusto, misto 50
    bosco ceduo 60

    2. Per i fondi agricoli con terreni di diverso ordinamento colturale, la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime previste al comma 1 del presente articolo.

    3. Per le aziende biologiche iscritte nell'elenco regionale operatori biologici di cui all'art. 3 della L.R. n. 49/1997, le superfici fondiarie minime di cui al comma 1 del presente articolo sono ridotte del 30%.

    4. Per i fondi agricoli con terreni di diverso ordinamento colturale, la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad 1 la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime previste dal comma 1 del presente articolo.

    5. Le variazioni delle superfici fondiarie minime, conseguenti a provvedimenti della Regione, se istituiscono misure superiori a quelle indicate al punto 1 del presente articolo sono automaticamente recepite dalla presente disciplina, senza che ciò costituisca variante all'atto di governo.

    - Superfici fondiarie minime
  107. Gli interventi e le sistemazioni che interessano aree di pertinenza degli edifici con destinazione non agricola, comprese le installazioni stagionali di cui all'art. 136, comma 2, lett. c bis) della L.R. n. 65/2014 situati in territorio rurale, devono:

    • a) assicurare il mantenimento delle caratteristiche di ruralità delle aree di pertinenza, nonché i caratteri tipologici e i materiali propri dei resedi;
    • b) privilegiare il riutilizzo di manufatti esistenti nell'area di pertinenza;
    • c) non comportare alterazione della struttura morfologica dei terreni, tali da compromettere le caratteristiche strutturanti del paesaggio.
    • d) mantenere una visione unitaria nel caso afferiscano alla stessa pertinenza più proprietà.
    - Trasformazioni delle aree di pertinenza degli edifici
  108. Titolo VII - Disciplina del territorio rurale
  109. 1. Il Piano Operativo promuove la creazione di un diffuso e qualificato sistema di aree a verde all'interno del territorio urbanizzato, al fine di costruire un efficace connettivo di aree esistenti e di progetto quale parte della rete ecologica, nonché al fine del generale miglioramento del comfort ambientale e della salute umana. Gli interventi di riqualificazione e nuova realizzazione delle aree a verde devono adottare, pertanto, criteri di progettazione tali che la vegetazione sia parte integrante del progetto, con scelta delle specie vegetali adatte allo scopo preferibilmente a chioma larga, ai fini dell'ombreggiamento e compatibili con la funzione e la manutenzione dell'area.

    2. Ai fini di aumentare la permeabilità del suolo e limitare il surriscaldamento dovuto alla radiazione solare, si devono adottare soluzioni tecnologiche drenanti o soluzioni naturali quali erbe e muschi. La scelta delle pavimentazioni è operata in coerenza con le vigenti normative in materia di preservazione delle falde ed inquinamento del suolo.

    3. Sono individuate sugli elaborati del Piano Operativo con apposito simbolo le aree verdi oggetto di forestazione urbana la cui piantumazione deve incrementare la capacità mitigativa della pericolosità termica delle aree ombreggiate, in coerenza con i contenuti della Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti (S.N.A.C.) e del Piano nazionale di Adattamento ai Cambiamenti (P.N.A.C.C.), al fine di ridurre e mitigare l'impatto delle trasformazioni sul fattore di pericolosità termica.

    1. a) Verde di rispetto

    4. Sono perimetrate ed individuate sugli elaborati del Piano Operativo con la sigla VR le aree destinate a verde di rispetto e sono collocate principalmente in prossimità di fasce di rispetto stradale. Si tratta di fasce (o cinture) alberate con funzioni di arredo di spazi all'aperto (pubblici o privati), di protezione e schermatura verde di strade, edifici ed impianti. Sono costituite da alberi di specie locali e di dimensioni adeguate.

    5. Nelle fasce a verde di rispetto è consentita la modifica della viabilità esistente, la realizzazione di nuova viabilità, percorsi pedonali e ciclabili, di parcheggi pubblici e accessi per le aree non altrimenti accessibili; è ammessa l'installazione di arredi urbani fissi a servizio della fermata dei mezzi pubblici di trasporto (panchine, tettoie e pensiline), previa approvazione di progetto esecutivo che ne specifichi anche i materiali e le tecniche costruttive e nel rispetto delle normative vigenti sulla viabilità, nonché i necessari sottoservizi.

    1. b) Verde fluviale

    6. Sono perimetrate ed individuate sugli elaborati del Piano Operativo con la sigla VF le aree a verde fluviale nel territorio urbanizzato e i contesti fluviali in territorio rurale. Si tratta di aree connesse ai corsi d'acqua principali dal punto di vista ecologico, idrogeologico, funzionale e percettivo, nelle quali sono presenti edifici e manufatti storicamente e funzionalmente interrelati al fiume. Costituiscono le connessioni fondamentali del sistema di aree aperte e un sistema a protezione delle aste fluviali per la riqualificazione ambientale, mediante la conservazione ed il ripristino degli elementi naturali.

    7. Nelle aree a verde fluviale sono consentiti interventi di:

    • - salvaguardia ed al ripristino della vegetazione tipica;
    • - percorsi/ponti pedonali, piste ciclabili e aree di sosta connesse fra loro al fine di creare un insieme integrato di infrastrutture fruibili dai cittadini per il riposo, lo svago ed il tempo libero;
    • - realizzazione di opere per la riduzione del rischio idraulico di cui all'art. 90 delle presenti Norme;
    • - realizzazione di aree attrezzate per lo svago e lo sport di cui al comma 4 dell'art. 78 delle presenti Norme.

    8. Nelle aree a verde fluviale è vietato:

    • - ogni nuova costruzione anche se di tipo precario;
    • - la realizzazione di depositi all'aperto;
    • - la realizzazione di opere che compromettano i caratteri dei paesaggi fluviali, le visuali di valore estetico-percettivo, la qualità delle acque e degli ecosistemi, nel rispetto della disciplina dell'art. 16 del P.I.T./P.P.R.

    9. Nelle aree a verde fluviale sono ammessi interventi sul patrimonio edilizio esistente, purché non comportanti un aggravio delle condizioni di rischio, limitati a manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, ristrutturazione edilizia conservativa, senza mutamento della destinazione d'uso.

    1. c) Verde pubblico

    10. Sono perimetrate ed individuate sugli elaborati del Piano Operativo con la sigla VP le aree destinate a verde pubblico esistente e con la sigla VP* le aree a verde pubblico di progetto. Sono adibite prevalentemente alla qualificazione dell'ambiente urbano per la presenza di alberature d'alto fusto e costituiscono, in genere, quei completamenti e quelle connessioni per i quali risulta opportuno un uso comune. Comprendono aree attrezzate destinate al gioco dei bambini e alla sosta degli adulti e specifiche zone da riservare alla permanenza e al gioco degli animali domestici.

    11. Nelle aree a verde pubblico sono vietate costruzioni, ad eccezione dell'installazione di attrezzature per il gioco dei bambini, costruzioni accessorie funzionali alle attività ludiche, servizi igienici, chioschi, panchine, arredi, fontane e serre; è ammessa la realizzazione di impianti tecnologici di pubblica utilità. È vietata la costruzione di impianti sportivi coperti.

    12. I progetti di sistemazione relativi alle aree a verde pubblico devono rendere prevalente la consistenza delle zone alberate ed a prato. Al parcheggio, ove non sia previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, in aree contermini, deve essere riservata una superficie complessiva non inferiore ad 1/8 dell'area.

    13. Il dimensionamento dei chioschi nelle aree a verde pubblico, esclusivamente per la somministrazione di alimenti e bevande, non deve essere superiore a 50 mq. di superficie coperta compreso eventuali dehor. I chioschi devono essere localizzati e realizzati con caratteristiche adeguate al contesto paesaggistico e ambientale di riferimento.

    14. I percorsi pedonali pavimentati nelle aree a verde pubblico devono essere dotati di impianto di illuminazione e arredi per la sosta dei cittadini.

    1. d) Verde e impianti sportivi

    15. Sono perimetrate ed individuate sugli elaborati del Piano Operativo con la sigla VS le aree a verde e impianti sportivi. Si tratta di aree destinate alle attività sportive libere formativo-ricreative ed a quelle da svolgere in impianti sportivi regolamentati.

    16. Nelle aree a verde e impianti sportivi deve essere riservata una superficie complessiva non inferiore ad 1/4 della zona perimetrata a sistemazione a verde con alberi d'alto fusto ed a parcheggi. Gli edifici sportivi e/o di servizio agli impianti possono coprire al massimo il 20% della zona sportiva.

    17. Gli impianti sportivi possono essere realizzati dal Comune, o da altri Enti e privati previa stipula di apposita convenzione da trasferire anche ad eventuali successori ed aventi causa, nella quale venga stabilita l'utilizzazione degli impianti a fini sociali e venga regolata la fruizione secondo fasce orarie e dietro corrispettivi economici da stabilire in funzione dei costi di gestione e di funzionamento degli stessi impianti. Alla scadenza della convenzione, da fissare in base al programma economico di ammortamento, gli impianti e le aree su cui insistono nonché le relative pertinenze passano di proprietà al Comune.

    1. e) Orti sociali e urbani

    18. Sono perimetrate ed individuate sugli elaborati del Piano Operativo con la sigla os gli orti sociali e urbani, che consistono in aree esistenti nel territorio urbano e rurale destinate all'attività di orticoltura per l'autoconsumo.

    19. L'Amministrazione Comunale, con apposito regolamento, definisce ed individua le modalità di assegnazione e di gestione dei medesimi, nonché gli obblighi degli assegnatari. È facoltà dell'Amministrazione Comunale prevedere nuovi orti sociali all'interno delle aree destinate a verde dal Piano Operativo ad esclusione del verde privato.

    20. Le aree ad orti sociali devono essere oggetto di una progettazione unitaria al fine di poter evidenziare l'armonia delle soluzioni adottate, soprattutto in riferimento ai fossi per lo smaltimento delle acque piovane. La superficie minima dell'orto sociale deve essere di 50 mq. Le recinzioni devono essere definite con rete a maglia sciolta di altezza massima 2,00 m, opportunamente mascherate con essenze vegetali, siepi, alberature, ecc. Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, si rende necessaria una valutazione specifica riguardo all'altezza delle recinzioni, nell'ambito della procedura di autorizzazione paesaggistica.

    21. Nelle suddette aree è possibile realizzare manufatti in legno di uso comune, di dimensioni da valutare nell'ambito del progetto unitario ed è fatto divieto di deposito a cielo aperto di vario materiale e rifiuti che determinino degrado dell'area.

    1. f) Verde privato

    22. Sono perimetrate ed individuate sugli elaborati de Piano Operativo con la sigla VT le aree destinate verde privato, ovvero al mantenimento delle colture esistenti ed alla formazione del verde, dei giardini e parchi privati.

    23. Nelle aree a verde privato è vietata la costruzione di qualsiasi manufatto ad eccezione di:

    • - serre stagionali con le caratteristiche di cui al comma 1 lettera d) dell'art. 136 della L.R. n. 65/2014;
    • - elementi di arredo quali anche protezioni per posti auto, qualora il verde privato sia pertinenza di edificio; cisterne interrate per il recupero di acque piovane per il mantenimento del verde.

    24. Sugli edifici esistenti alla data di adozione del presente Piano ricadenti in aree destinate a verde privato sono ammessi interventi di:

    • - M.O.: manutenzione ordinaria;
    • - M.S.: manutenzione straordinaria;
    • - R.R.C.: restauro e risanamento conservativo senza cambio di destinazione d'uso.
    - Aree a verde
  110. 2. I manufatti per l'attività agricola amatoriale possono essere realizzati:

    • a) interamente in legno o altri materiali leggeri, ancorati al suolo senza opere di fondazione, basamenti e/o opere permanenti in muratura;
    • b) con materiali tradizionali tipici della zona, purché l'intervento non comporti opere di fondazione invasive e di difficile rimozione.
    • c) con altezza in gronda minore di 2,2 m. e con copertura di tipo a capanna avente un'inclinazione di falda non superiore al 30%;
    • d) con struttura e tamponature realizzate in legno in corso d'opera e trattate con vernici impregnanti e naturali;
    • e) privi di tramezzature;
    • f) con aperture esterne limitate a una porta o accesso carrabile e a una finestra di dimensioni massime 3 mq. escludendo la realizzazione di lucernari;
    • g) con pavimento in battuto di cemento o in tavolato di legno. In alternativa la superficie all'interno può essere sistemata con ghiaia o terra battuta;
    • h) privi di servizi igienici e caminetti o altri sistemi di riscaldamento.

    3. I manufatti per l'attività agricola amatoriale non possono essere alienati separatamente dal fondo su cui insistono e deve essere prodotto l'impegno alla rimozione dell'annesso al cessare dell'attività agricola, o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo.

    4. L'esecuzione degli annessi è condizionata alla demolizione degli eventuali manufatti abusivamente realizzati e, nel caso in cui siano già presenti costruzioni legittimate sotto il profilo edilizio-urbanistico, dalla superficie realizzabile dovrà essere sottratta la superficie di queste ultime. Inoltre, il terreno a cui l'annesso è asservito, deve essere obbligatoriamente coltivato e mantenuto nella superficie utilizzata per il dimensionamento dell'annesso stesso.

    5. L'area coltivata deve avere caratteristiche di continuità. Nel caso di porzioni non direttamente confinanti, la continuità tra le varie parti si realizza se queste ultime non distano più di 200 m. tra loro.

    6. Gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti al titolo edilizio previsto ai sensi del comma 1, art. 78 della L.R. n. 65/2014.

    7. I manufatti per l'attività agricola amatoriale hanno esclusiva destinazione di rimessaggio di prodotti, attrezzi, macchinari agricoli e sono privi di dotazioni idonee all'utilizzo abitativo, commerciale, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo.

    8. Non è ammessa la realizzazione di manufatti per attività agricola amatoriale:

    • a) all'interno dei contesti fluviali di cui all'art. 54 delle presenti Norme;
    • b) all'interno dell'ambito delle aree boscate (TR.N2) di cui all'art. 52 delle presenti Norme;
    • c) nelle aree di protezione ambientale di cui all'art. 76 delle presenti Norme

    8/bis. Nelle aree di interesse naturalistico e storico-architettonico, di cui all'art. 75 delle presenti Norme, e nei parchi, di cui all'art. 41 delle presenti Norme, per l'installazione dei manufatti di cui al presente articolo è sempre prescritta una dimensione minima del fondo servito pari a 1 Ha, per un annesso di superficie massima pari a 25 mq.

    9. Il posizionamento dei manufatti per l'attività agricola amatoriale deve limitare al massimo l'impatto paesaggistico complessivo, mediante dimostrazione e verifica della localizzazione con quanto prescritto all'articolo 21 bis delle presenti NTA.

    10. Il posizionamento dei manufatti per l'attività agricola amatoriale deve essere contestualizzato con l'assetto agrario esistente.

    11. I soggetti abilitati all'installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale di cui al presente articolo sono gli operatori dell'agricoltura amatoriale e/o del tempo libero, ovvero privati cittadini e/o soggetti che svolgono attività agricole a livello amatoriale e/o per autoconsumo.

    12. La superficie dei manufatti per l'attività agricola amatoriale di cui al presente articolo, salvo le specifiche del comma 8/bis, deve rispettare il seguente dimensionamento:

    Superficie area coltivata (mq.) Superficie utile massima annesso (mq.)
    3000 - 5000 10
    5001 - entro 10000 15
    10001 e oltre 25

    13. La realizzazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale di cui al presente articolo è consentita previa sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, da registrare e trascrivere a cura del Comune e a spese del richiedente, riferito all'intera superficie di proprietà. L'atto d'obbligo contiene la specificazione degli interventi di sistemazione ambientale tesi al mantenimento delle sistemazioni idraulico agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore, nonché alla tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti.
    L'atto d'obbligo deve contenere anche:

    • a) l'impegno a mantenere in produzione i terreni cui il manufatto è riferito;
    • b) l'impegno alla rimozione del manufatto al cessare dell'attività agricola.

    14. I manufatti costruiti ai sensi del presente articolo non possono essere alienati separatamente dal fondo sui cui insistono e devono essere rimossi al cessare dell'attività agricola.

    15. Ai manufatti per l'attività agricola amatoriale esistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 135, comma 2 della L.R. n. 65/2014.

    16. Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, si rende sempre necessaria una valutazione specifica che tenga conto dell'inserimento nel contesto territoriale, nell'ambito della procedura di autorizzazione paesaggistica.

    - Manufatti per l'attività agricola amatoriale
  111. Titolo VIII - Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni
  112. Titolo IX - Disciplina di tutela dell'integrità fisica del territorio
  113. 1. La realizzazione di manufatti per il ricovero amatoriale di equini è consentita nell'intero territorio rurale ad eccezione delle aree di cui al comma 4, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo e dell'art. 47 del Regolamento Comunale degli animali.

    2. È consentita la realizzazione di box per il ricovero di equini e di un relativo annesso, nel rispetto dei seguenti criteri:

    • a) superficie fondiaria minima non inferiore a 500 mq.;
    • b) costruzione del box e dell'annesso in legno;
    • c) superficie coperta massima del box di 15 mq. per capo, fino ad un massimo di superficie di 45 mq. per 3 capi;
    • d) superficie coperta massima dell'annesso pari a 30 mq.;
    • e) numero massimo di capi pari a 3 unità;
    • f) Recinzione specifica, consentita in deroga alle limitazioni generali, da realizzarsi con le specifiche del Regolamento dei Parchi.

    3. La realizzazione dei box di cui al presente articolo è subordinata alla sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo al mantenimento delle strutture in buone condizioni e decoro ed alla rimozione dei manufatti al cessare delle esigenze.

    4. Non è ammessa la realizzazione di box per il ricovero amatoriale di equini:

    • a) all'interno dei contesti fluviali, di cui all'art. 54 delle presenti Norme;
    • b) nelle aree boscate di cui all'art. 52
    • c) nelle aree di protezione ambientali di cui all'art. 76.

    5. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per le aziende agricole; laddove si intenda superare il dimensionamento riferito all'attività amatoriale, l'intervento dovrà essere realizzato tramite approvazione di piano di miglioramento o altro procedimento edilizio indicato al DPGR 63/R/2016.

    - Box per il ricovero amatoriale di equini
  114. Titolo X - Disciplina delle salvaguardie e disposizioni transitorie
  115. 1. È consentita la realizzazione di ricoveri per animali di bassa corte ad uso amatoriale, felini e cani nelle aree di pertinenza degli edifici di cui all'art. 65 delle presenti Norme e nelle aree per attività agricola amatoriale aventi le seguenti caratteristiche e alle condizioni del Capo I e II del Titolo II del Regolamento degli animali:

    • a) superficie max 5 mq. per manufatto;
    • b) strutture leggere semplicemente ancorate al suolo senza opere murarie di altezza max. di 1,8 m.;
    • c) massimo 2 manufatti;
    • d) distanza minima dalle abitazioni della stessa proprietà 5 m. e 10 m. da altre proprietà e strade pubbliche;
    • e) Recinzione specifica, consentita in deroga alle limitazioni generali, da realizzarsi con le specifiche del Regolamento dei Parchi.

    2. La realizzazione dei ricoveri di cui al presente articolo è subordinata alla sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo al mantenimento delle strutture in buone condizioni e decoro ed alla rimozione dei manufatti al cessare delle esigenze.

    3. Le strutture di cui al presente articolo sono ammesse per la detenzione di animali a scopo amatoriale in numero massimo di:

    • a) 5 cani;
    • b) 10 gatti;
    • c) 10 unità da bassa corte.

    4. I ricoveri devono soddisfare le esigenze igieniche ed essere agevolmente lavabili e disinfettabili: le acque di scolo derivanti dal lavaggio devono obbligatoriamente essere sottoposte ad adeguato trattamento, al fine di garantire la tutela dei corpi idrici ricettori e delle acque sotterranee.

    5. Non è ammessa la realizzazione di manufatti per il ricovero amatoriale di animali di bassa corte, felini e cani:

    • a) all'interno dei contesti fluviali, di cui all'art. 54 delle presenti Norme;
    • b) nelle aree boscate di cui all'art. 52

    6. Le strutture di cui al presente articolo non possono essere alienate separatamente dal fondo sul quale insistono e devono essere rimosse al cessare dell'attività.

    7. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per le aziende agricole; laddove si intenda superare il dimensionamento riferito all'attività amatoriale, l'intervento dovrà essere realizzato tramite approvazione di piano di miglioramento o altro procedimento edilizio indicato al DPGR 63/R/2016.

    - Altri manufatti per il ricovero amatoriale di animali di bassa corte, felini e cani
  116. PARCHI (art.41) - CASSE DI LAMINAZIONE (art.90)

    Parco urbano delle carpugnane (PUC)

    Cassa di laminazione delle carpugnane (CL)

    Quadro conoscitivo
    Descrizione dell'area

    Il parco è collocato in una realtà urbana, con frammistione di residenza, zone produttive, commerciali e la grande viabilità autostradale, nonché infrastrutture per il trasporto di energia di forte impatto, ma al contempo è connotato da realizzazioni importanti come l'Università, da vari comparti attuativi previsti dagli strumenti urbanistici comunali con destinazioni residenziali miste a commerciali, che in un prossimo futuro daranno a tutta la zona un nuovo positivo impulso, una forma ed una vivibilità urbana di qualità certamente molto migliore di quella attuale.

    Il parco in questo contesto gioca un ruolo estremamente importante, non solo per la sua dimensione, ma anche per le possibilità di aggregazione e di ricreazione per gli abitanti, di ricostruzione di connessioni ambientali dentro il tessuto urbano, di attenuazione delle forme di inquinamento, di riproposizione di un nuovo paesaggio di pianura connesso alle vicine colline ed alle altre zone a parco della piana fiorentina, come il previsto Parco della Piana.

    L'area è delimitata ad ovest dagli argini del torrente Chiosina, l'unico corridoio naturalistico che connette l'area di intervento con il territorio agricolo aperto della piana, ad est dal tracciato dell'autostrada A1 e a sud dal raccordo al casello autostradale di Calenzano. Il fronte edificato tra via Via Monti e l'Autostrada presenta caratteri di eterogeneità con varchi consistenti nella maglia del tessuto edilizio, mentre il lato verso Via Giusti si presenta più compatto e quello verso Via delle Carpugnane è caratterizzato dal centro commerciale Carrefour.. La cassa di laminazione del torrente Chiosina di circa 10 ettari rappresenta certamente sia elemento di interesse naturalistico che l'elemento di maggior alterazione dell'area con terrapieni e scavi che hanno interrotto la maglia dei fossi di scolo e alcuni vecchi tracciati e hanno eliminato la quasi totalità della vegetazione esistente.

    Superficie territoriale

    Mq 380.000

    Consistenza patrimonio edilizio esistente

    Il comparto non è direttamente interessato al suo interno da edifici esistenti, salvo residenze intercluse nell'area ma non afferenti la disciplina del PUC

    Inquadramento Piano Strutturale Intercomunale

    L'area Parco ricade nell'UTOE I "Calenzano" territorio urbano ed è normato all'art. 37 della Disciplina.

    Nella Carta dello Statuto T1.1 l'area Parco viene individuata come "Corridoi ecologici nel territorio urbano (art.20) Ecosistemi palustri e fluviali"

    Vincoli ai sensi del D.Lgs 42/2004

    DM 13/02/1967 G.U. 68/1967 (zona panoramica Calenzano)

    Presenze archeologiche: evidenza archeologica n. 77 in corrispondenza dell'attuale basamento del traliccio Terna che verrà rimosso

    Altri vincoli

    Fasce di rispetto degli elettrodotti

    Dal punto di vista del PSRI (Piano stralcio Riduzione Rischio Idraulico del F. Arno), l'attuale cassa di laminazione delle Carpugnane (ITN002-R107) risulta, secondo la Mappa delle misure di protezione previste dal PGRA, fra gli interventi esistenti come misura tipo M.32 (Protezione, Regolazione dei deflussi idrici), con funzione di laminazione dei flussi di piene.

    Tutta l'area di intervento rientra in classe di pericolosità idraulica P1 (Bassa).

    Nel quadro conoscitivo inerente il PGRA carta del Rischio di alluvioni l'area di intervento ricade interamente in R1 rischio basso.

    Disciplina paesaggistica

    PIT: Ambito di Paesaggio n. 6 - Firenze-Prato-Pistoia

    Nella Disciplina d'Uso della Scheda gli Obiettivi di Qualità e Direttive direttamente od indirettamente afferenti l'area parco riguardano:

    Obiettivo 1 - 1.1 - salvaguardare la continuità delle relazioni territoriali tra pianura e sistemi collinari circostanti al fine di garantire il miglioramento dei residuali livelli di permeabilità ecologica della piana, impedendo la saldatura delle aree urbanizzate

    Obiettivo 4 - 4.1 - tutelare la permanenza dei caratteri paesaggistici dei contesti fluviali, quali fasce di territorio che costituiscono una continuità fisica, morfologica e percettiva con il corpo idrico, anche in considerazione della presenza di elementi storicamente e funzionalmente interrelati al bene medesimo ...... 4.3 - tutelare e riqualificare il reticolo idrografico minore, le zone umide e gli ecosistemi torrentizi e fluviali (corridoi ecologici fluviali da riqualificare individuati nella Carta della rete ecologica)...".

    PSI: Obiettivi specifici

    Il PSI persegue il mantenimento del carattere di spazio aperto e la funzione prevalente individuata nel riequilibrio ecologico e nella fruizione collettiva, in forma reciprocamente compatibile.

    Riferimenti alla pianificazione sovraordinata - Gli interventi ammessi dal POC e dai piani di settore devono essere coerenti con le indicazioni per le azioni contenute nell'Abaco delle invarianti riguardanti il morfotipo Ecosistemico Fluviale e Palustre.

    I POC possono consentire .... gli interventi specifici per l'area delle Carpugnane.

    Disciplina dei beni paesaggistici
    DM 13/02/1967 G.U. 68/1967 (zona panoramica Calenzano):

    OBIETTIVI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE - DISCIPLINA D'USO (art.143 c.1 lett. b, art.138 c.1) per:

    a - obiettivi con valore di indirizzo / b - direttive / c - prescrizioni

    1 - Struttura idrogeomorfologica

    Geomorfologia Idrografia naturale Idrografia artificiale

    ...1.a.4. Tutelare il reticolo idrografico naturale e artificiale e il sistema dei canali e degli scoli, con particolare attenzione alla vegetazione riparia del reticolo idraulico minore, garantendo continuità con quella presente nel fondovalle.

    2 - Struttura ecosistemica/ambientale

    Componenti naturalistiche, Aree di riconosciuto valore naturalistico (Aree Protette, Siti Natura 2000)

    .... 2.a.3. Conservazione degli agroecosistemi caratterizzati da elevato valore naturalistico e paesaggistico.2.b.1. Riconoscere:

    • - i corridoi e altre aree di connessione che garantiscono la continuità ecologica delle aree boscate;
    • - le aree che presentano una specifica valenza ecosistemica (biotopi);
    • - particolari emergenze puntuali quali ad esempio gli alberi monumentali;
    • - i tratti dei corsi d'acqua con presenza di associazioni vegetali ripariali con valore ecologico, paesaggistico e di naturale difesa idraulica;

    2.c.1.Non sono ammessi interventi che compromettano l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica costituita da elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze).

    2.c.2. Non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli ecosistemi fluviali in contrasto con le specifiche norme in materia. Eventuali interventi in tale contesto dovranno porsi l'obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde. Detti interventi dovranno garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti.

    3 - Struttura antropica

    Insediamenti storici Insediamenti contemporanei Viabilità storica Viabilità contemporanea, impianti ed infrastrutture Paesaggio agrario

    3.a.1. Tutelare il nucleo del Castello di Calenzano e la pieve di S. Donato, nonché l'intorno territoriale, ovvero ambito di pertinenza paesaggistica, ad essi adiacente, mantenendo la leggibilità dell'impianto morfologico e le relazioni storico- figurative di intervisibilità tra di essi e con le espansioni ottocentesche alle pendici dei due promontori, al fine di salvaguardarne la valenza identitaria.

    3.a.6. Conservare e valorizzare i percorsi della viabilità storica che collegano i nuclei storici, i beni culturali sparsi ed il territorio aperto circostante.

    3.a.7.Conservare la rete sentieristica ed escursionistica.

    3.c.8. Gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica, sono ammessi a condizione che:

    • - non alterino o compromettano l'intorno territoriale, i tracciati di collegamento nella loro configurazione attuale, e non modifichino gli andamenti altimetrici delle sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali e che per l'eventuale messa in sicurezza, i cui interventi sono fatti salvi, sia privilegiato l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica nel rispetto dei caratteri tipologici, storici e paesaggistici;
    • - la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta i caratteri naturali dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica e non comporti significativo aumento della superficie impermeabile;
    • - siano conservate le opere d'arte e i manufatti di corredo di valore storico-tradizionale;
    • - sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale;
    • - per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale finitura del manto stradale; nella necessità di inserire nuove pavimentazioni stradali dovranno essere utilizzati materiali e tecniche coerenti con il carattere di ruralità del contesto;
    • - la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per dimensione, tipologia e materiali, ai caratteri naturali dei luoghi, ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica, garantendo l'ntervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche;
    • - sia mantenuta la disposizione e la consistenza dei filari alberati.

    4 - Elementi della percezione

    Visuali panoramiche "da' e "verso' (unire a percorsi e punti di vista), percorsi e punti di vista panoramici e/o di belvedere Strade di valore paesaggistico

    4.a.1. Conservare l'ampia percezione visiva goduta dalle pendici montane e dai tracciati stradali, nonché quella apprezzabile dai punti di sosta accessibili al pubblico.

    4.a.2. Preservare il valore estetico percettivo, l'integrità storico-culturale e le visuali panoramiche offerte dai nuclei storici e dai complessi architettonici di pregio.

    4.a.3. Garantire la fruizione pubblica delle visuali godute nei luoghi a maggiore panoramicità degli insediamenti

    4.c.1.Gli interventi di trasformazione, compresi i muri di recinzione o altre barriere visive, sono ammessi a condizione che non interferiscano negativamente con i varchi visuali verso le emergenze valoriali riconosciute dalla scheda di vincolo, limitandoli o occludendoli e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio.........

    4.c.3. Inoltre si fa condizione che:

    • - sia mantenuta l'accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a maggiore panoramicità;
    • - i cartelloni, i totem e le altre strutture di varia tipologia a carattere pubblicitario non interferiscano con le visuali principali e/o panoramiche e non devono essere collocati in prossimità dei beni architettonici tutelati;
    • - la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano compatibili (per dimensione, tipologia e materiali) coi caratteri dei luoghi, garantendo il mantenimento e il miglioramento delle visuali principali e/o panoramiche;
    • - i sistemi e i metodi di illuminazione pubblica e privata prospicienti la pubblica via e gli spazi pubblici in generale garantiscano la qualità e la compatibilità con il contesto evitando l'esaltazione scenografica del singolo edificio, a favore di una luce diffusa e soffusa.

    ...

    Valori / criticità

    Allo stato attuale si presenta come un'area di resulta rispetto all'espansione urbana sviluppatasi tutt'intorno, e l'uso che ne è stato fatto si è esplicato in modo spontaneo, disordinato e saltuario. Mentre i bordi, a diretto contatto con gli agglomerati urbani, sono stati adibiti, per la loro facile accessibilità, a depositi, stoccaggio di materiali, baracche, ecc., le aree centrali sono state utilizzate per finalità produttive agricole marginali con vigneti promiscui ed oliveti a volte abbinati a seminativi.

    Nonostante la morfologia totalmente pianeggiante dell'area, con un unico colpo d'occhio si possono abbracciare i paesaggi collinari che delimitano a est la città; girando però lo sguardo verso gli altri lati il campo visuale cambia totalmente, lo skyline è prettamente urbano.

    Previsioni di piano operativo
    Riconfigurazione della Città Pubblica - Obiettivi

    Il POC individua e norma il Parco all'art. 41 - Parchi al punto "a) Parco urbano delle Carpugnane (Puc).

    È un'area destinata a verde urbano con funzioni di riequilibrio e riqualificazione del sistema ambientale e di connessione con il verde dell'insediamento circostante, secondo le direttrici nord-sud e est-ovest.

    La realizzazione del parco, oggetto di convenzione con Autostrade per l'Italia in quanto opera prevista nel progetto di ampliamento della Terza Corsia dell'A1, si pone la finalità di creare un grande spazio che concorra alla riqualificazione urbana e allo sviluppo di servizi finalizzati all'inclusione sociale, al miglioramento della fruizione dei luoghi della cultura e dello sport, allo sviluppo di soluzioni finalizzate al miglioramento della mobilità. urbana, al benessere e alla qualità della vita.

    La realizzazione del Parco deve preservare il corridoio ecologico articolato lungo il corso d'acqua del torrente Chiosina; la progettazione deve mantenere il rapporto percettivo con le colline di San Donato e Calenzano Alto ed essere cerniera tra le visuali del centro e della frazione di Settimello.

    Il POC inoltre individua e norma la Cassa di Laminazione delle Carpugnane all'Art. 90 - Aree soggette ad opere per la riduzione del rischio idraulico on la sigla CL: tali aree sono soggette al vincolo di inedificabilità, fatti salvi:

    • a) gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico e quelli atti a perseguire miglioramento ambientale;
    • b) gli interventi di ampliamento e ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, purché non concorrano ad incrementare il rischio idraulico.
    Modalità di attuazione

    L'attuazione del Parco è soggetta ad attuazione mediante progetti esecutivi di opere pubbliche ai sensi art. 4 NTA, da realizzarsi attraverso stralci funzionali, in coerenza con il Masterplan d'iniziativa pubblica, in cui dovranno essere indicate la consistenza ed il tipo delle masse vegetazionali, la rete dei percorsi, la consistenza delle costruzioni per eventuali attrezzature di servizio e commerciali, per complessivi 3.000 mq. di S.e., ad esclusione delle attrezzature sportive.

    Per la viabilità. di servizio e per i parcheggi degli autoveicoli dovranno essere adottate soluzioni ed accorgimenti idonei a ridurre gli effetti di impatto sul parco, privilegiando materiali che garantiscano un livello adeguato di permeabilità dei suoli....".

    Due piccole aree ricadenti nel perimetro del Parco sono soggette ad esproprio la rimanente superficie è di proprietà pubblica.

    Funzioni ammesse

    Il Progetto del Parco cambia l'attuale stato delle cose e da una dignità d'uso e di forma a quest'area trasformandola in un "corpo vivo" della e per la città, con influenze positive anche per la riqualificazione dei comparti urbani più prossimi.

    Un parco urbano contemporaneo, inserito nel tessuto urbano, pensato per collegarsi alla città e per soddisfare bisogni sociali ed imperativi ambientali, i cui principi-base sono:

    1. Il parco come funzione "strutturale" all'interno dello spazio fisico della città per riequilibrare, ricucire, riqualificare il tessuto urbano tramite l'organizzazione dell'accessibilità, della permeabilità con le aree circostanti, del collegamento con le aree verdi limitrofe

    2. Il parco come ecosistema autoregolantesi, per svolgere una funzione ecologica all'interno della città tramite la salvaguardia e/ o la ricostruzione della fertilità del suolo, l'innesco di processi di autoriproduzione dell'impianto vegetazionale, di auto-regolamentazione dei cicli idrici come riserva di acqua ad uso plurimo-molteplice (ricarica della falda, controllo delle piene, uso irriguo, ecc.) e di implementazione dell'area naturalistica all'interno della cassa di laminazione

    3. Il parco ricreativo accessibile attraverso una rete di collegamenti ciclabili-pedonali connessa al sistema della percorribilità ciclo-pedonale esterna al parco e alla rete del trasporto pubblico

    4. Il parco luogo "vivo", funzione sociale per favorire aggregazione-partecipazione sociale e un presidio costante, per soddisfare esigenze di riposo, di relax, di stimolo culturale tramite aree ricreative, sportive e attrezzature "leggere", quale garanzia di non-degrado e di coinvolgimento attivo dei cittadini

    5. Il parco come sistema integrato di gestione pubblica e privata (soggetta al controllo pubblico) coordinato da una struttura pubblica come motore e coordinamento delle iniziative ed interventi pubblici (anche comunitari) e privati .

    Tutti questi principi saranno declinati attraverso l'inserimento di una serie di funzioni, attrezzature e servizi che saranno specificati nei progetti esecutivi:

    • - l'area naturalistica
    • - il Parco Lineare
    • - i nuovi accessi al Parco mediante passerelle pedonali
    • - le olivete pubbliche
    • - le attrezzature per attività ricreative all'aperto e per lo sport
    • - le funzioni commerciali e di servizio complementari

    A sostegno di queste attività è prevista una consistenza delle costruzioni per eventuali attrezzature di servizio e commerciali, per complessivi 3.000 mq. di S.e., ad esclusione delle attrezzature sportive. Tali costruzioni possono comprendere, a titolo di esempio:

    • - ludoteca / centro aggregativo dei piccoli
    • - strutture polivalenti
    • - Centro Civico
    • - Edificio Servizi
    • - servizi di ristoro-bar
    • - serre per Orto Botanico
    Interventi ammessi

    Nuove masse vegetazionali, rete dei percorsi, servizi e attrezzature di interesse pubblico, parcheggi

    Parametri urbanistici e dimensionamento

    Consistenza delle costruzioni per eventuali attrezzature di servizio e commerciali, per complessivi 3.000 mq. di S.e., ad esclusione delle attrezzature sportive.

    Standard urbanistici e opere connesse alla realizzazione dell'intervento
    Condizioni alla trasformazione

    Aspetti ambientali

    L'area non risulta servita da fognatura e da rete acquedottistica pertanto il Masterplan e i successivi livellii di progettazione dovranno prevedere gli opportuni allacci alle reti.

    Nelle fasce di rispetto degli elettrodotti non è ammessa l'attivazione di funzioni abitative o comportanti la permanenza di persone per periodi giornalieri superiori a quattro ore. Nell'elaborazione del Masterplan e dei successivi livelli di progettazione dovranno essere definite le DPA (distanze di prima approssimazione) richiedendole ai gestori delle linee elettriche ex Dm 29/05/2008

    Classe acustica III IV parzialmente compatibili con le destinazioni previste

    Aspetti geologici-idraulici-sismici

    Pericolosità Geologica G2

    Pericolosità Sismica S3a - S3b - elevata

    Pericolosità Idraulica P1-P3

    si applicano i criteri di fattibilità geologico tecnici contenuti nelle NTA

    Direttive e prescrizioni per la progettazione

    Il nucleo centrale è rappresentato dall'Area Naturalistica costituita da una serie diversificata di ambienti umidi, riuniti in un complesso avente elevate caratteristiche di naturalità, delimitato verso Ovest dal Torrente Chiosina e "chiuso" alla vista sugli altri lati tramite rilevati in terra e aree boscate, per favorire la sosta degli uccelli migratori oltre che la presenza di molte altre specie.

    L'area naturalistica è il perno attorno al quale si svilupperanno tante altre attività, tra cui una zona con aree per la ricreazione fisica all'aria aperta, un'altra dedicata al ciclismo, un'area per i bambini e uno spazio polivalente in cui poter organizzare eventi. Sui lati Nord, Sud ed Est si collocano queste "Stanze" del Parco con funzioni sportive, ricreative, culturali e di svago per tutte le fasce di età, interrelate con le residue aree agricole, i nuovi boschi, i filari e i prati.

    Alcune aree sono caratterizzate da nuove Architetture fortemente integrate con gli spazi aperti del parco, le cui forme e funzioni hanno caratteristiche tali da essere sempre correlate al parco (spazi interni apribili verso l'esterno, aree di pertinenza esterne a servizio delle funzioni dell'edificio e del parco, attenzione alle componenti ambientali (energia, acqua, aria, luce, suolo, vegetazione).

    - Parco urbano delle Carpugnane
  117. 1. Nel territorio rurale, a condizione che siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, sugli edifici con destinazione d'uso non agricola, ad esclusione degli edifici schedati ai sensi delle L.R. 59/80 di cui all'art. 8 delle presenti Norme, e delle specifiche limitazioni nelle aree del Capo IV Titolo VII (Aree soggette a particolari disposizioni in territorio rurale) e del Capo III, Titolo V (Disposizioni per la qualità ecologica e ambientale), sono consentiti:

    • a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 136, comma 1, lettera a) della L.R. n. 65/2014;
    • b) gli interventi di manutenzione straordinaria, di cui agli artt. 135, comma 2, lettera b) e 136, comma 2, lettera a) della L.R. n. 65/2014, non comportanti frazionamento delle unità immobiliari;
    • c) gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui agli artt. 135, comma 2, lettera c), e 136, comma 2, lettera a bis) della L.R. n. 65/2014, non comportanti frazionamento delle unità immobiliari;
    • d) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili di cui agli artt. 135, comma 2, lettera a) e 136, comma 1, lettera b) della L.R. n. 65/2014;
    • e) gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'art. 135, comma 2, lettera d) della della L.R. n. 65/2014; sono consentiti ampliamenti senza incremento della superficie coperta, per gli edifici a destinazione d'uso residenziale realizzati con materiali leggeri nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche dell'edificio;
    • f) gli interventi pertinenziali, di cui agli artt. 135, comma 2, lettera e) e 136, comma 2, lettera a ter) della L.R. n. 65/2014;
    • g) il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all'art. 134, comma 1, lettera i) della L.R. n. 65/2014;
    • h) gli interventi di sostituzione edilizia di cui all'art. 134, comma 1, lettera l) della L.R. n. 65/2014;
    • i) le piscine e gli impianti sportivi di cui all'art. 134, comma 1, lettera m) della L.R. n. 65/2014.

    2. Fermo restando la salvaguardia dei caratteri storico-testimoniali, è consentito l'ampliamento inteso come addizione volumetrica ai sensi art. 134 c.1 lettera g) di edifici destinati alle attività turistico-ricettive e di ristorazione pari al 20% della S.e. esistente, mediante approvazione da parte della Giunta Municipale di apposito programma di sviluppo imprenditoriale, la cui approvazione costituisce condizione preliminare per la costituzione dei titoli abilitativi.

    - Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola
  118. Polo Funzionale TPS3a - Area per la gestione di rifiuti speciali non pericolosi di Cassiana Nord

    1. Il POC individua con la sigla TPS3a l'area per la gestione di rifiuti speciali non pericolosi di "Cassiana Nord" di cui all'art. 48, comma 4 delle NTA.

    2. Nell'area TPS3a sono consentiti:

    • - M.O.: Manutenzione ordinaria;
    • - M.S.: Manutenzione straordinaria;
    • - S.E.: Sostituzione edilizia;
    • - R.U.: Ristrutturazione urbanistica;
    • - N.C.: Nuova costruzione, con i seguenti parametri, dimensionamento e modalità di attuazione:
      • - superficie edificabile 2.000 mq.;
      • - altezza max 9 m.;
      • - attuazione mediante permesso di costruire.
    • - Realizzazione di impianti per la gestione di rifiuti speciali non pericolosi;
    • - Installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

    3. Nella zona TPS3a sono ammesse le seguenti categorie funzionali di cui all'art. 81 delle presenti Norme:

    • - attività industriale e artigianale: B1, B2, B3;
    • - commerciale all'ingrosso e depositi: F1, F2.

    4. Analisi delle pericolosità e condizioni alla trasformazione:

    • - Pericolosità Geologica: G3
    • - Pericolosità Sismica: S2
    • - Pericolosità rischio alluvioni: P1

    Condizioni alla trasformazione:

    • - In relazione alla Pericolosità Geologica si prescrive il rispetto dei criteri generali di seguito indicati: le condizioni di attuazione dei singoli progetti edilizi sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio mirate alla ricostruzione litostratigrafica e geotecnica di sito, anche nel rispetto delle normative Nazionali e Regionali in materia di costruzioni in zone sismiche. Nel caso in cui venissero rinvenuti terreni di fondazione particolarmente scadenti, dovranno essere effettuate adeguate indagini geognostiche finalizzate alle verifiche dei cedimenti.

    Per gli altri aspetti legati alle pericolosità medie e basse, si applicano i criteri di fattibilità geologico tecnici contenuti nelle NTA.

    5. Gli interventi devono rispettare le direttive e prescrizioni di cui agli artt. 8 e 12 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR, nonché le pertinenti disposizioni contenute nella disciplina di piano del PIT-PPR e la disciplina d'uso della Scheda del vincolo "Disciplina degli immobili ed aree di interesse pubblico" del PIT-PPR (D.M. 23/06/1967, G.U. 182 del 1967), con particolare riferimento alla sezione C).

    6. Al fine della tutela del paesaggio:

    1. a) gli interventi nel suo complesso devono:
      • - essere coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie dell'ambito di riferimento e garantire l'integrazione paesaggistica;
      • - non compromettere la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici;
    2. b) i fabbricati devono:
      • - rispettare cromie e materiali compatibili con il contesto paesaggistico circostante, prevedendo misure di mascheramento, quinte prospettiche e realizzazione di barriere visive con l'impiego di specie rampicanti, arboree o arbustive in continuità funzionale con la vegetazione esistente;
      • - per quanto possibile, essere accorpati o limitrofi tra loro, al fine di evitare l'eccessiva dispersione sul territorio, ed essere ubicati in posizioni tali da non modificare la cornice del più ampio contesto;
    3. c) le sistemazioni esterne devo prevedere il miglioramento della funzione di continuità ecologica delle residue aree boscate poste in adiacenza alla zona TPS3a, oltre a migliorarne la percezione paesaggistica con particolare riferimento alla comunale di Secciano e dall'autostrada A1;
    4. d) l'impianto per la gestione di rifiuti speciali non pericolosi e i cumuli di materiali inerenti alle attività di gestione e di produzione, devono essere posizionati in modo da non interferire con la visualizzazione dei luoghi;
    5. e) gli interventi non devono interessare e compromettere la vegetazione ripariale presente lungo le reti fluviali, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica.

    7. Al fine di tutelare l'integrità della ZSC (Zone Speciali di Conservazione) "La Calvana":

    1. a) gli interventi devono:
      • - rispettare le condizioni d'obbligo di cui alla DGR n. 13 del 10/01/2022 ed in particolare quelle relative ai codici: CO_GEN_01, CO_GEN_02; CO_GEN_03; CO_GEN_04; CO_GEN_06; CO_GEN_07; CO_EDI_02; CO_EDI_03; CO_EDI_04; CO_EDI_05; CO_EDI_06; CO_EDI_07; CO_EDI_08; CO_EDI_09; CO_EDI_13; CO_EDI_14;
      • - escludere qualsiasi opera di impermeabilizzazione dei terreni che modifichi la natura dei suoli e alteri la circolazione idrologica superficiale e profonda dell'area a meno che le opere di impermeabilizzazione non siano strettamente necessaria per impedire la diffusione di eventuali sostanze inquinanti nel sottosuolo;
      • - prevedere la realizzazione di bat boxes nelle aree di cantiere, al fine di offrire un rifugio alternativo alla fauna eventualmente disturbata dalle lavorazioni;
      • - migliorare il valore delle aree di collegamento ecologico funzionale, con particolare attenzione a quelle da riqualificare; in generale devono attuare adeguate azioni di mitigazioni lungo le fasce di pertinenza fluviale interessate, al fine di consentire processi di rinaturalizzazione spondale.
      • - assumere anche valenza naturalistica nel caso in cui interessino aree di laminazione o di compensazione idraulica (inclusi eventuali allargamenti delle sezioni idrauliche), laddove possibile e salvo diverso avviso dell'autorità idraulica.
      • - laddove previsti in prossimità dei corsi d'acqua, non comportare un aggravamento dello stato dell'ambiente e comunque essere mitigati da opere a verde naturale con funzione di aree cuscinetto delimitate da fitta siepe sempreverde;
      • - nel caso interessino aree prossime a corsi d'acqua, prevedere il mantenimento della funzione di connessione ecologica nonché introdurre adeguate mitigazioni finalizzate alla ricostituzione di habitat funzionali alla riproduzione degli Anfibi protetti;
      • - al fine di migliorare il valore ecologico degli ambienti naturali e seminaturali, favorire la permanenza della piccola fauna protetta, prevedendo misure atte ad evitarne lo schiacciamento;
      • - essere supportati da uno studio previsionale di impatto acustico nel quale siano analizzati anche i potenziali effetti sulla fauna presente nel sito;
      • - essere supportati da uno studio illuminotecnico per valutare ed eventualmente impedire che l'inquinamento luminoso possa recare disturbo alla fauna presente nell'area;
    2. b) gli interventi devono essere corredati da uno studio di incidenza di cui all'art. 88 l.r. 30/2015 nel quale:
      • - siano previsti rilievi di campagna all'interno o in prossimità del sito, realizzati nei periodi primaverile ed estivo autunnale, in cui ricadono alcune fasi fenologiche fondamentali per gli animali e le fasi vegetative prioritarie per le piante, estesi anche alle altre specie protette o di interesse protezionistico e in particolare, al fine di monitorare la presenza di Chirotteri, mediante campionamenti con bat detector entro un adeguato intorno al perimetro del sito;
      • - vengano effettuati programmi di monitoraggio in corso d'opera con rilievi a cadenza massima biennale e post operam per almeno un triennio dopo il recupero definitivo;
      • - vengano raccolti dati sulla puntuale dislocazione delle specie vegetali invasive o invadenti e sulle relative modalità di controllo;
      • - venga dimostrato che l'area di intervento non interessi habitat prioritari e in ogni caso il progetto di ripristino venga improntato al recupero ambientale attraverso l'inerbimento di superfici utili alla formazione di prati radure o coperture arboree favorevoli all'insediamento di specie autoctone e ad ospitare la fauna ricreando il suo habitat naturale;
      • - venga prevista la messa in sicurezza rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto degli uccelli, dell'eventuale realizzazione di linee aeree per il trasporto dell'energia;
      • - gli interventi di sistemazioni esterne siano finalizzati alla ricostituzione e riqualificazione di ecosistemi naturali e semi-naturali utilizzando specie autoctone ed ecotipi locali e non venga prevista l'attivazione di funzioni ricreative.

    8. Gli interventi devono:

    1. a) ai fini della tutela della risorsa idrica, predisporre il monitoraggio della eventuale falda e dei parametri chimico-fisici della qualità delle acque superficiali e sotterranee;
    2. b) al fine di limitare il rischio di rilascio di carburanti, lubrificanti ed altri idrocarburi nell'area, assicurare che la manutenzione dei mezzi meccanici e il loro rifornimento di carburanti e lubrificanti avvenga su aree impermeabilizzate, attrezzate con idonei presidi di sicurezza (sistemi di raccolta dei liquidi provenienti da sversamenti accidentali e delle acque di prima pioggia);
    3. c) assicurare l'adozione di misure volte al massimo risparmio idrico;
    4. d) al fine di contenere l'uso di combustibili fossili e i consumi energetici e di favorire il perseguimento degli obiettivi di responsabilità sociale e ambientale delle imprese che operano nel settore delle attività estrattive, prevedere che sia valutata la possibilità:
      • - di fare ricorso a fonti di energia rinnovabile per fabbisogni dell'attività di lavorazione;
      • - di adoperare macchinari a minor consumo e a minor tenore di emissioni;
      • - che siano introdotte misure di risparmio, quali per esempio l'utilizzo di sistemi di illuminazione a basso consumo sia per l'illuminazione esterna delle aree di lavorazione e dei piazzali sia per l'illuminazione interna degli edifici.
    5. e) al fine di minimizzare le vibrazioni prevedere l'adozione di opportuni accorgimenti;
    6. f) utilizzazione di tecniche che assicurino l'abbattimento delle polveri sia nelle attività di esercizio che durante il trasporto dei materiali.
    - Polo Funzionale TPS3a - Area per la gestione di rifiuti speciali non pericolosi di Cassiana Nord
  119. 1. Fermo restando le limitazioni al mutamento d'uso agricolo di cui all'art. 81 della L.R. n. 65/2014 e le relative disposizioni, gli interventi edilizi comportanti mutamento della destinazione agricola sono subordinati alla sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a cura e spese del richiedente. La convenzione o l'atto d'obbligo individuano le aree di pertinenza degli edifici o di singole unità immobiliari. Gli interventi edilizi devono in ogni caso garantire il rispetto dei caratteri tipologici, formali e costruttivi degli edifici di valenza storico-testimoniale.

    2. Ai fini della convenzione o dell'atto d'obbligo di cui al comma 1 i progetti edilizi definiscono il perimetro, la dimensione e la tipologia delle aree di pertinenza, da individuarsi in modo coerente con il sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale, e attribuiscono ciascuna area di pertinenza a un edificio o ad una unità immobiliare. La superficie totale delle aree di pertinenza corrisponde all'intera porzione di territorio rurale correlata al mutamento della destinazione d'uso agricola dell'immobile.

    3. Gli interventi che comportano mutamento di destinazione d'uso verso la funzione residenziale di preesistenti residenze agricole possono comportare il recupero dell'intera S.e. legittima esistente alla data di adozione del presente Piano Operativo.

    - Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola.
  120. 1. Gli interventi di sistemazione ambientale definiscono l'insieme delle opere di riqualificazione da attuarsi su terreni ad uso agricolo costituenti aree di pertinenza (di dimensioni non inferiori a 1 ettaro) di edifici che hanno mutato o

    sono soggetti a procedimenti in itinere sottesi al cambio della destinazione d'uso agricola.

    2. Tali interventi devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle invarianti strutturali e delle risorse naturali e/o essenziali esistenti nelle aree interessate, concorrendo in tal modo al presidio e alla conservazione degli assetti agrari e ambientali.

    3. I progetti degli interventi di sistemazione ambientale, devono prioritariamente prevedere opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica. Essi riguardano esclusivamente le aree di pertinenza dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata dall'intervento, appositamente individuate dal progetto edilizio correlato.

    4. Lo scomputo degli specifici oneri è consentito solo a fronte di interventi di rilevanza pubblica o di interesse pubblico e/o generale, quali:

    1. a) il recupero e la conservazione delle sistemazioni idraulico-agrarie di impianto storicizzato;
    2. b) la manutenzione straordinaria e/o il ripristino di tratti di strade vicinali normalmente aperte al passo pubblico;
    3. c) la manutenzione di percorsi pedonali aperti al pubblico;
    4. d) la tutela dei manufatti di rilevanza storico-culturale o testimoniale;
    5. e) la tutela delle formazioni arboree decorative, nonché delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti;
    6. f) il recupero, anche attraverso operazioni di reimpianto, di fasce arborate- arbustate di valenza naturalistica al fine di accrescere la biodiversità di ambiti agricoli intensamente coltivati.

    5. Nel caso in cui le spese per la sistemazione ambientale da sostenersi nel primo decennio, contabilizzate a prezzi correnti al momento della formazione del titolo abilitativo, risultano inferiori agli oneri da corrispondere, è dovuta al Comune la relativa differenza.

    6. I progetti degli interventi di sistemazione ambientale devono essere corredati dalla seguente documentazione minima:

    1. a) relazione tecnica di progetto;
    2. b) riporto cartografico su catastale in scala minima 1:2000 e su topografico in scala minima 1:5000 della ubicazione delle opere;
    3. c) particolari costruttivi per opere edilizie e murature in scala minima 1:500;
    4. d) sezioni e piani quotati per le opere che prevedono movimenti di terreno;
    5. e) documentazione fotografica dei luoghi prima degli interventi con riprese da punti noti;
    6. f) computo metrico estimativo redatto su prezzari ufficiali.

    7. L'adozione del titolo abilitativo relativo agli interventi urbanistico-edilizi da attuarsi sul fabbricato di riferimento è subordinata alla stipula di una convenzione o atto unilaterale d'obbligo, con idonee garanzie circa la corretta esecuzione e manutenzione degli interventi di sistemazione ambientale previsti dal progetto.

    8. Al termine dei lavori, al fine di ottenere lo svincolo delle garanzie offerte, il titolare dell'autorizzazione deve presentare:

    1. a) la relazione finale di asseveramento, con documentazione fotografica, attestante la conformità dell'opera realizzata al progetto iniziale;
    2. b) gli elaborati cartografici alle scale di cui sopra;
    3. c) il computo metrico a consuntivo.

    9. Nel caso di aree di pertinenza inferiori all'ettaro non si dà luogo alla sottoscrizione della convenzione o dell'atto d'obbligo e sono previamente corrisposti specifici oneri stabiliti dal Comune e connessi al miglioramento ambientale del sistema insediativo, in misura non inferiore alla quota massima stabilita per gli interventi di ristrutturazione edilizia e non superiore alla quota minima stabilita per gli interventi di nuova edificazione. Gli oneri e gli impegni indicati sostituiscono gli oneri di urbanizzazione.

    - Interventi di sistemazione ambientale
  121. Disposizioni comuni per i SER Cassiana Nord e Torri

    1. Il POC disciplina i Siti Estrattivi in esaurimento da Riqualificare (SER) di cui all'art. 31/bis della L.R. n. 35/2015, con l'obbiettivo del recupero, della riqualificazione ambientale e della messa in sicurezza. La disciplina generale dei SER di Cassiana Nord e Torri è contenuta nell'art. 57/quater delle NTA.

    2. Al fine di tutelare l'integrità della ZSC (Zone Speciali di Conservazione) "La Calvana":

    1. a) il progetto di cui al comma 3 dell'art. 57/quater delle NTA deve:
      • - rispettare le condizioni d'obbligo di cui alla DGR n. 13 del 10/01/2022 ed in particolare quelle relative ai codici; CO_GEN_01, CO_GEN_02; CO_GEN_03; CO_GEN_04; CO_GEN_06; CO_GEN_07; CO_EDI_13; CO_EDI_14;
      • - escludere qualsiasi opera di impermeabilizzazione dei terreni che modifichi la natura dei suoli e alteri la circolazione idrologica superficiale e profonda dell'area di progetto a meno che le opere di impermeabilizzazione non siano strettamente necessaria per impedire la diffusione di eventuali sostanze inquinanti nel sottosuolo;
      • - prevedere la realizzazione di bat boxes nelle aree di cantiere, al fine di offrire un rifugio alternativo alla fauna eventualmente disturbata dalle lavorazioni;
      • - migliorare il valore delle aree di collegamento ecologico funzionale, con particolare attenzione a quelle da riqualificare; in generale deve attuare adeguate azioni di mitigazioni lungo le fasce di pertinenza fluviale interessate, al fine consentire processi di rinaturalizzazione spondale. Nel caso in cui siano individuate aree di laminazione o di compensazione idraulica (inclusi eventuali allargamenti delle sezioni idrauliche), laddove possibile e salvo diverso avviso dell'autorità idraulica, queste dovranno assumere anche valenza naturalistica. Eventuali interventi previsti in prossimità dei corsi d'acqua non dovranno comportare un aggravamento dello stato dell'ambiente e dovranno comunque essere mitigati da opere a verde naturale con funzione di aree cuscinetto delimitate da fitta siepe sempreverde;
      • - nel caso di interventi collocati in aree prossime a corsi d'acqua, prevedere il mantenimento della funzione di connessione ecologica nonché introdurre adeguate mitigazioni finalizzate alla ricostituzione di habitat funzionali alla riproduzione degli Anfibi protetti, che individuano quali siti riproduttivi proprio i corsi d'acqua;
      • - al fine di migliorare il valore ecologico degli ambienti naturali e seminaturali, favorire la permanenza della piccola fauna protetta, prevedendo misure atte ad evitarne lo schiacciamento;
      • - essere corredato da uno studio previsionale di impatto acustico nel quale siano analizzati anche i potenziali effetti sulla fauna presente nel sito;
      • - essere corredato da uno studio illuminotecnico per valutare ed eventualmente impedire che l'inquinamento luminoso possa recare disturbo alla fauna presente nel sito;
    2. b) il progetto di cui al comma 3 dell'art. 57/quater delle NTA deve contenere uno studio di incidenza di cui all'art. 88 l.r. 30/2015 nel quale:
      • - siano previsti rilievi di campagna all'interno o in prossimità del sito, realizzati nei periodi primaverile ed estivo autunnale, in cui ricadono alcune fasi fenologiche fondamentali per gli animali e le fasi vegetative prioritarie per le piante, estesi anche alle altre specie protette o di interesse protezionistico e in particolare, al fine di monitorare la presenza di Chirotteri, mediante campionamenti con bat detector entro un adeguato intorno al perimetro del sito;
      • - vengano effettuati programmi di monitoraggio in corso d'opera con rilievi a cadenza massima biennale e post operam per almeno un triennio dopo il recupero definitivo;
      • - vengano raccolti dati sulla puntuale dislocazione delle specie vegetali invasive o invadenti e sulle relative modalità di controllo;
      • - venga dimostrato che il sito di intervento non interessi habitat prioritari e in ogni caso il progetto di ripristino venga improntato al recupero ambientale attraverso l'inerbimento di superfici utili alla formazione di prati radure o coperture arboree favorevoli all'insediamento di specie autoctone e ad ospitare la fauna ricreando il suo habitat naturale;
      • - venga prevista la messa in sicurezza rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto degli uccelli, dell'eventuale realizzazione di linee aeree per il trasporto dell'energia;
      • - gli interventi di ripristino e di messa in sicurezza siano finalizzati alla ricostituzione e riqualificazione di ecosistemi naturali e semi-naturali utilizzando specie autoctone ed ecotipi locali e non venga prevista l'attivazione di funzioni ricreative.

    3. Il progetto di cui al comma 3 dell'art. 57/quater delle NTA del POC:

    1. a) ai fini della tutela della risorsa idrica deve:
      • - effettuare studi idrologici di approfondimento sul comportamento della falda e opportune valutazioni circa la limitazione della profondità di escavazione e della relativa esposizione ammissibile della falda;
      • - predisporre il monitoraggio della eventuale falda e dei parametri chimico-fisici della qualità delle acque superficiali e sotterranee;
      • - prevedere la redazione del "Piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti", ai sensi della L.R. 35/2015 art. 17 comma 1 lettera f) che dovrà privilegiare il riutilizzo di tali acque nel ciclo produttivo dell'attività, limitando allo stretto necessario gli attingimenti di acque superficiali e sotterranee;
      • - assicurare che le acque di dilavamento dei piazzali di lavorazione dell'area impianti siano raccolte separatamente e analizzate poiché, qualora presentassero concentrazioni di sostanze inquinanti superiori ai valori limite previsti dalla normativa in materia di scarichi (D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) dovranno essere trattate prima dello scarico finale in modo da risultare conformi ai limiti stabiliti. In alternativa devono essere modificate le attività per ricondurre i valori entro i limiti previsti dalla normativa in materia di scarichi.
    2. b) deve assicurare, al fine di limitare il rischio di rilascio di carburanti, lubrificanti ed altri idrocarburi nelle aree di cantiere che:
      • - la manutenzione dei mezzi meccanici e il loro rifornimento di carburanti e lubrificanti avvenga su aree impermeabilizzate, attrezzate con idonei presidi di sicurezza (sistemi di raccolta dei liquidi provenienti da sversamenti accidentali e delle acque di prima pioggia);
      • - i depositi di rifiuti pericolosi (es. oli esausti, batterie esaurite, etc.). siano posti in bacini di contenimento di volume almeno pari alla capacità massima del serbatoio e privi di scarico;
    3. c) deve favorire, al fine di assicurare il massimo risparmio idrico in relazione al lavaggio ed alla lavorazione degli inerti, l'installazione di impianti dotati di ciclo chiuso delle acque di lavorazione, in modo da ridurre sia i prelievi che gli scarichi subordinando tale scelta ad una verifica di fattibilità tecnica ed economica.
    4. d) ai fini della salvaguardia del corretto assetto idrogeologico dell'area e i grandi sistemi acquiferi deve:
      • - prevedere misure atte a impedire, durante le lavorazioni e al termine di queste, la formazione di andamenti morfologici del versante significativamente diversi da quelli originali. In particolare, dovranno essere mantenuti i principali assi di drenaggio intercettati dalla coltivazione: gli assi vallivi e le dorsali;
      • - evitare la formazione di ristagni d'acqua nelle aree di cava al fine di minimizzare i rischi di instabilità dei fronti di scavo e dei versanti interessati nelle aree estrattive;
    5. e) al fine di contenere l'uso di combustibili fossili e i consumi energetici e di favorire il perseguimento degli obiettivi di responsabilità sociale e ambientale delle imprese che operano nel settore delle attività estrattive, deve prevedere che sia valutata la possibilità:
      • - di fare ricorso a fonti di energia rinnovabile per fabbisogni dell'attività di lavorazione;
      • - di adoperare macchinari a minor consumo e a minor tenore di emissioni;
      • - che siano introdotte misure di risparmio, quali per esempio l'utilizzo di sistemi di illuminazione a basso consumo sia per l'illuminazione esterna delle aree di lavorazione e dei piazzali sia per l'illuminazione interna degli edifici.
    6. f) deve prescrivere l'utilizzazione di tecniche che assicurino l'abbattimento delle polveri sia in cava che durante il trasporto;
    7. g) al fine di minimizzare le vibrazioni deve prevedere l'adozione di opportuni accorgimenti;
    8. h) al fine della corretta gestione dei rifiuti da attività di estrazione deve prevedere il rispetto delle norme di cui al D.lgs. 117/2008. In particolare, dovrà richiamare l'obbligo (vd. art.5) da parte dell'operatore incaricato della gestione dei rifiuti di estrazione, di redigere il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, finalizzato ad incentivarne il recupero e/o il riutilizzo nonché il corretto smaltimento, dal quale in particolare risulti che venga assicurato un trattamento separato dei rifiuti prodotti nello stesso sito, come a titolo di esempio, i limi prodotti dal lavaggio degli inerti e dal trattamento delle acque di dilavamento, eventuali rifiuti contenenti idrocarburi, oli esausti, etc. materiali che invece rientrano nel campo di applicazione del D.lgs.152/2006 e s.m.i., Parte IV;
    9. i) per le aree a pericolosità PF3, deve conformarsi alle prescrizioni eventualmente dettate dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e in ogni caso dovrà essere presentato ed attuato un piano di monitoraggio geomorfologico dei fronti e delle porzioni di cava a tergo;
    10. l) deve al fine di tutelare, valorizzare e renderle fruibili per la collettività le grotte (di cui al censimento delle grotte della Toscana di cui alla l.r. 20/1984 e s.m.i.) e quelle eventualmente rilevate dallo studio di cui al comma 5 dell'art. 57/quater delle NTA, e i relativi ingressi, prevedere adeguare e specifiche azioni;
    11. m) non deve prevedere azioni che possano compromettere la vegetazione ripariale presente lungo le reti fluviali, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica.

    4. Nei SER è ammessa la realizzazione di impianti tecnologici per il trattamento del materiale escavato (lavaggio, frantumazione, selezione, ovvero impianti relativi alle attività di prima lavorazione), attraverso l'installazione di un unico centro tecnologico di prima lavorazione, che soddisfi l'intero fabbisogno per ciascun SER. All'interno dei SER non sono ammessi impianti per attività di seconda lavorazione.

    5. Nei SER è vietata la realizzazione e/o l'installazione di vasche di decantazione per le acque provenienti dai cicli di lavaggio del materiale inerte. Gli impianti di trattamento del materiale devono, pertanto, prevedere trattamenti degli inerti a circuito chiuso con riciclaggio delle acque e loro depurazione con trattamento dei fanghi mediante filtropressa.

    6. Nei SER posso essere svolte attività per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi solo in presenza di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2 dell'art. 31/bis della L.R. n. 35/2015 in corso di validità. L'attività per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi, pertanto, può essere svolta esclusivamente nel periodo di validità dell'autorizzazione di cui sopra.

    7. Nei SER recuperati e riqualificati è ammessa l'installazione di impianti fotovoltaici a terra per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

    8. I progetti di recupero e riqualificazione dei SER, previa stipula di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale nella quale sono specificati anche i modi e i tempi di attuazione, possono prevedere l'utilizzo delle diverse tipologie di materiali consentite dalla vigente normativa in materia ambientale, tra le quali:

    1. a) terre e rocce da scavo con caratteristiche conformi alla Tabella 1/A Allegato 5 alla parte quarta Titolo V del D.lgs. 152/06;
    2. b) terre e rocce da scavo con caratteristiche conformi alla Tabella 1/B Allegato 5 alla parte quarta Titolo V del D.lgs. 152/06 da utilizzare sull'area da ripristinare al di sotto del primo metro di profondità dal piano campagna recuperato, purché con test di cessione di cui all'Allegato 3 al DM 05/02/98 conforme alla Tabella 2 del citato Allegato 5;
    3. c) materiali riciclati, conformi al ripristino ambientale, secondo le disposizioni normative vigenti in materia ambientale;
    4. d) materiali identificati dai punti dell'Allegato 1, Suballegato 1 al DM 05/02/98, come idonei alle operazioni di recupero ambientale. L'impiego di tali materiali deve essere legittimato attraverso il rilascio di idoneo titolo abilitativo secondo quanto disciplinato dalla parte quarta del D.Lgs.152/06.

    Disposizioni specifiche per il SER Cassiana Nord

    1. Il progetto per il recupero e la riqualificazione ambientale del SER deve rispettare le direttive e prescrizioni di cui agli artt. 8 e 12 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR, nonché le pertinenti disposizioni contenute nella disciplina di piano del PIT-PPR e la disciplina d'uso della Scheda del vincolo "Disciplina degli immobili ed aree di interesse pubblico" del PIT-PPR (D.M. 23/06/1967, G.U. 182 del 1967), con particolare riferimento alla sezione C).

    2. Il progetto per il recupero e la riqualificazione ambientale del SER di cui all'art. 31/bis della L.R. 35/2015, deve perseguire il razionale utilizzo della risorsa da estrarre che residua nel sito e di quella mobilitata nella passata escavazione, operando contestualmente un ripristino del sito che porti, per quanto possibile e salvo la verifica delle condizioni di stabilità, ad una morfologia finale similare a quella preesistente così come individuata dai rilievi IGM precedenti l'apertura della cava e riportati nelle tavolette in scala 1:25.000 PRATO (foglio 106-IV SE, rilievo del 1950) e VAIANO (foglio 106-IV NE, rilievo 1948).

    3. Le attività svolte nel perimetro del sito condividono con l'adiacente area destinata a Poli Funzionali TPS3a la viabilità di ingresso posta a sud su Via di Secciano, nonché l'utilizzo degli immobili legittimati e le strutture adibite a pesa, poste in prossimità dell'ingresso sopra detto.

    4. La destinazione urbanistica finale del SER Cassiana Nord recuperato e riqualificato rientra tra quelle:

    • - definite al comma 12 "TR.N2 - Ambito delle aree boscate" dell'art. 52 delle NTA, per la porzione di SER ricompresa tra la strada Comunale di Secciano e il Torrente Marina;
    • - di deposito e stoccaggio commerciale a cielo aperto di materiali per la porzione del SER ricompresa tra il Fosso Seccianico e la strada Comunale di Secciano, nel rispetto delle condizioni di tutela ambientale e paesaggistica contenute nell'Appendice 2 delle presenti NTA relativa al Polo Funzionale TPS3a.

    Disposizioni specifiche per il SER Torri

    1. Il progetto per il recupero e la riqualificazione ambientale del SER deve rispettare le direttive le prescrizioni di cui all'art. 12 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR, nonché le pertinenti disposizioni contenute nella disciplina di piano del PIT-PPR.

    2. Il progetto per il recupero e la riqualificazione ambientale del SER di cui all'art. 31/bis della L.R. 35/2015, deve perseguire il razionale utilizzo della risorsa da estrarre che residua nel sito, operando contestualmente un ripristino del sito che porti, per quanto possibile e salvo la verifica delle condizioni di stabilità, ad una morfologia finale similare a quella preesistente così come individuata dai rilievi IGM precedenti l'apertura della cava e riportati nelle tavolette in scala 1:25.000 PRATO (foglio 106-IV SE, rilievo 1950).

    3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 dell'art. 31/bis della L.R. 35/2015 è subordinato all'individuazione di una viabilità alternativa di accesso al SER, che consenta di evitare il transito dei mezzi d'opera dall'abitato di Carraia, al fine di preservarne l'attraversamento autoveicolare. Tale viabilità deve avere carattere di continuità paesaggistica con il contesto circostante evitando significative alterazioni della morfologia dei suoli e in coerenza con quanto disciplinato all'art. 35 delle NTA. La realizzazione della viabilità alternativa di accesso è vincolante per l'inizio dei lavori sul SER.

    4. La destinazione urbanistica finale del SER Torri recuperato e riqualificato rientra tra quelle definite al comma 12 "TR.N2 - Ambito delle aree boscate" dell'art. 52 delle presenti NTA.

    - Siti Estrattivi in esaurimento da Riqualificare di Cassiana Nord e Torri
  122. 1. Nel territorio rurale è ammessa la realizzazione di recinzioni con esclusione dei seguenti ambiti:

    1. a) nei contesti fluviali di cui all'art. 54
    2. b) nelle aree boscate (TR.N2) di cui all'art. 52

    Sono comunque consentite in area boscata le recinzioni a fini faunistici-venatori e per l'allevamento di fauna selvatica a fini alimentari, come previsti dalla L. 3/1994 e relativi Reg. Att..

    2. Fuori dalle pertinenze degli edifici, è sempre prescritta una superficie minima recintabile di 3000 mq, e 1Ha all'interno del Parco Agricolo di Travalle di cui all'art. 41. Nelle aree di cui all'art. 75, in sede di V.Inc.A. possono essere definite ed autorizzate superfici minori.

    3. Le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle recinzioni in territorio rurale sono definite nel Regolamento dei Parchi; per quelle che ricadono all'interno o a delimitazione delle pertinenze degli edifici si rimanda alla specifica Appendice n.2 del Regolamento Edilizio vigente.

    4. Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, si rende necessaria una valutazione specifica riguardo all'altezza delle recinzioni, nell'ambito della procedura di autorizzazione paesaggistica.

    - Recinzioni
  123. 1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistico-edilizia incidenti sulle risorse essenziali del territorio le opere autonome a corredo di edifici comportanti la trasformazione in via permanente del suolo inedificato, quali le attrezzature sportive ad uso privato di seguito elencate a titolo esemplificativo:

    • - piscine;
    • - campi da tennis;
    • - campi da calcetto.

    2. La realizzazione di tali opere a corredo degli edifici è consentita nelle aree di pertinenza degli edifici di cui all'art. 65 delle presenti norme e con le seguenti limitazioni:

    1. a) non comportino sensibili trasformazioni planivolumetriche alla giacitura dei terreni, interessando solo quelli con pendenza non superiore al 20%;
    2. b) non presuppongano la demolizione di sistemazioni agrarie storiche o tradizionali (muri a secco, terrazzamenti, ciglioni, acquidocci, ecc.);
    3. c) si mostrino coerenti con la semiologia dei luoghi, rispettando in particolare i segni della tessitura territoriale (allineamenti con muri a retta, balze, filari, ecc.);
    4. d) non prevedano volumetrie fuoriuscenti dal profilo originario del terreno; non sono considerate pertinenze le parti comprese entro zone di rispetto stradale, ambientale, cimiteriale;
    5. e) se l'approvvigionamento è attuato dalla rete idrica pubblica (previa convenzione che stabilisca tempi e prezzi del prelevamento), avvenga tramite specifico contatore, che deve essere installato anche nel caso si utilizzino pozzi esistenti, o appositamente battuti allo scopo, dietro autorizzazione.

    2/bis. La realizzazione di piscine non è comunque ammessa all'interno dei seguenti ambiti:

    1. a) nei contesti fluviali di cui all'art. 54
    2. b) nelle aree boscate (TR.N2) di cui all'art. 52

    3. La superficie massima delle piscine (superficie netta della vasca) è 200 mq. e Il vano tecnico deve essere interrato ed avere un'altezza massima di 2,2 m.

    4. La piscina deve presentare colore di rivestimento interno intonato all'ambiente circostante. La pavimentazione dei rivestimenti esterni deve essere di norma in cotto e/o pietra locale e/o legno. L'utilizzo di altri materiali è consentito solo in relazione alle necessarie certificazioni antisdrucciolo, e dovrà essere dimostrato il corretto inserimento paesaggistico.

    5. I campi da tennis o da calcetto ad uso privato possono essere realizzati all'interno delle superfici fondiarie di aziende che svolgano attività agrituristica. La recinzione, ove necessaria, deve essere realizzata con rete a maglia sciolta di altezza non superiore a 4 m.

    6. Il fondo dei campi da tennis deve essere realizzato in terra battuta o in erba.

    L'utilizzo di altri materiali dovrà preventivamente ottenere il parere favorevole della Commissione Edilizia, e ove ricorra di quella per il Paesaggio.

    7. Ogni intervento consentito, sotto il profilo della coerenza paesaggistica e della qualità architettonica, deve essere conforme ai contenuti del P.I.T./P.P.R.

    8. I progetti delle opere di cui al presente articolo devono essere corredati:

    1. a) da uno studio di inserimento (con raffronto tra lo stato di fatto e quello di progetto);
    2. b) dall'indicazione dettagliata dei movimenti di terra;
    3. c) da una relazione geologico-tecnica atta a dimostrare la fattibilità dell'intervento.

    9. Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, poiché l'inserimento di piscine può avere rilevanza sulle qualità proprie del contesto, si rende necessaria una valutazione specifica nell'ambito della procedura di autorizzazione paesaggistica.

    - Piscine ed altre opere autonome a corredo degli edifici nel territorio rurale
  124. 1. Gli edifici di interesse storico-documentale-architettonico, non tutelati da leggi statali e/o regionali vigenti, in cui sono avvenuti crolli di consistente entità, possono essere oggetto di interventi di recupero, a condizione che sia verificata la sostenibilità ambientale degli interventi per garantirne l'accessibilità. La ricostruzione può avvenire ricomponendo la sagoma dell'edificio dedotta dalle parti ancora esistenti o dalla documentazione relativa all'oggetto o dallo studio tipologico dei manufatti analoghi presenti sul territorio. Le parti originali dei ruderi ancora presenti devono essere mantenute.

    2. L'eventuale ricostruzione, parziale o integrale, del rudere può essere realizzata nel rispetto delle presunte volumetrie originali, prevedendo anche minime modifiche di sagoma, volumetria e superfici, ed impiegando soluzioni e tecniche, ove non sia possibile ricostruire fedelmente la costituzione originaria del manufatto, anche differenti ed innovative, se giustificate dal punto di vista di contenimento energetico e rischio sismico.
    In nessun caso possono essere previste demolizioni o modifiche sostanziali delle porzioni ancora esistenti del manufatto originario e devono essere previsti interventi volti alla salvaguardia, alla tutela, alla conservazione e al consolidamento di tali parti con tecnologie e materiali compatibili all'identità originaria del bene.
    Devono essere previste soluzioni di impianto planimetrico e distributivo compatibili con il manufatto originario, ove possibile documentandolo, facendo ricorso alla consultazione di documentazione storica e d'archivio ed al confronto con manufatti affini per tipologia, periodo temporale e caratteri identitari dei luoghi.

    La proposta di intervento per l'eventuale ricostruzione, sia parziale che integrale, deve essere soggetta a parere preventivo sottoposto agli organi dell'Amministrazione Comunale.

    3. I tabernacoli, i fontanili, i ponticelli e altri manufatti di pregio storico costituiscono testimonianze fondamentali dell'identità del territorio e pertanto è opportuno che siano conservati a cura del proprietario dei fondi e/o degli edifici su cui insistono. Gli interventi di recupero devono essere eseguiti garantendo la conservazione dei caratteri originari.

    - Ruderi ed altri manufatti
  125. 1. Le aree di interesse naturalistico e storico sono costituite da:

    • a) ZSC IT5150001 - La Calvana;
    • b) ZSC IT5140008 - il Sito di interesse comunitario di Monte Morello (SICM).

    2. Le Aree di interesse naturalistico e storico devono essere dotate di un apposito regolamento che ne disciplini la gestione. Tali regolamenti devono prevedere il raggiungimento delle seguenti finalità:

    • - 2.1. valorizzazione delle risorse architettoniche e di un'agricoltura ambientalmente compatibile;
    • - 2.2. tutela dei valori paesaggistici e ambientali attraverso la qualificazione delle attività agricole e forestali;
    • - 2.3. mantenimento di un ordinamento colturale variegato per favorire la permanenza e/o l'incremento della fauna selvatica;
    • - 2.4. mantenimento delle caratteristiche produttive ed insediative tradizionali, con specifica attenzione, dove presenti, alla conservazione delle colture di olivo su terrazzamenti, poggi e versanti collinari, nonché ai complessi edilizi di pregio paesaggistico, storico-architettonico, all'edilizia rurale, giardini storici, fontanili, vasche ed opere idrauliche storiche legate al carattere del luogo;
    • - 2.5. valorizzazione di un turismo ambientalmente compatibile e qualificazione della fruizione;
    • - 2.6. riqualificazione e salvaguardia di tutte le componenti ambientali, con particolare attenzione ai seguenti aspetti:
      1. I. rinaturalizzazione dei corsi d'acqua;
      2. II. creazione di una rete di siepi e filari alberati lungo strade pubbliche, fossi e confini di proprietà agricole con specie guida autoctone;
      3. III. tutela delle emergenze floristiche e dei popolamenti faunistici;
      4. IV. tutela degli alberi monumentali;
      5. V. tutela degli habitat e delle specie presenti nella direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e nella direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli);
      6. VI. regolamentazione del transito veicolare;
      7. VII. regolamentazione delle attività potenzialmente impattanti o di disturbo all'ecosistema.

    3. È individuato sugli Elaborati del Piano Operativo con apposita sigla il Sentiero della Pace, che collega il Parco di Travalle con l'eco-museo di Valibona e il Parco Storico della Resistenza, istituito in coerenza con quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta Municipale n. 61 e 62 del 03.05.2005.

    4. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente valgono le disposizioni delle presenti Norme relativamente agli edifici con destinazione d'uso agricola ed agli annessi. Per gli edifici non agricoli sono con sentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia conservativa.

    5. ZSC La Calvana

    • - 5.1. È perimetrata ed individuata sugli elaborati del Piano Operativo con apposita sigla la ZSC La Calvana
    • - 5.2. Costituisce un'area di elevato valore naturalistico ed ambientale che persegue le seguenti finalità:
      1. a) tutela delle formazioni vegetali, con particolare riferimento agli habitat delle praterie sommitali e conservazione delle emergenze floristiche e dei popolamenti faunistici;
      2. b) tutela degli elementi storico, architettonico e paesaggistici;
      3. c) tutela degli elementi di interesse geomorfologico, con particolare riferimento alle cavità ipogee;
      4. d) promozione di attività economiche compatibili con le caratteristiche dell'area protetta, con particolare riferimento di turismo eco- compatibile, agriturismo, escursionismo e didattica ambientale;
      5. e) recupero e sviluppo di attività agricole e forestali compatibili con la conservazione e la riproducibilità delle risorse naturali presenti;
      6. f) conservazione delle emergenze naturalistiche e storico-culturali dell'area protetta.
    • - 5.3. Le prescrizioni individuate negli specifici regolamenti prevalgono su quelle del presente Piano Operativo, laddove si riferiscano a componenti territoriali o trasformazioni, attività e utilizzazioni, relative alla predetta area protetta e soltanto ove abbiano contenuti maggiormente finalizzati alla tutela delle componenti territoriali interessate, ovvero comportanti maggiori limitazioni alle trasformazioni, attività e utilizzazioni.

    6. Sito di interesse comunitario di Monte Morello (SICM).

    • - 6.1 È perimetrato ed individuato sugli elaborati del Piano Operativo con apposita sigla il sito di interesse comunitario di Monte Morello.
    • - 6.2. Quest'area costituisce un contesto ambientale di elevato significato in cui si riconosce il contributo dato dal lavoro dell'uomo nel corso dei secoli, restituendoci un paesaggio di rara suggestione. Esso rappresenta una parte rilevante del patrimonio boschivo del territorio comunale.

    Le azioni consentite e gli interventi da intraprendere riguardano:

    • - la tutela delle formazioni vegetali, conservazione delle emergenze floristiche e dei popolamenti faunistici;
    • - la tutela degli elementi storico, architettonico e paesaggistici;
    • - la promozione di attività economiche compatibili con le caratteristiche dell'area protetta, con particolare riferimento di turismo eco- compatibile, agriturismo, escursionismo e didattica ambientale, parchi avventura;
    • - la conservazione, il recupero e la valorizzazione della rete sentieristica;
    • - il recupero e lo sviluppo di attività agricole e forestali compatibili con la conservazione e la riproducibilità delle risorse naturali presenti.
    - Aree di interesse naturalistico e storico
  126. 1. Sono individuate e perimetrate sugli elaborati del Piano Operativo le aree di protezione storico-ambientale individuate dal P.T.C.P., che conservano le caratteristiche della struttura insediativa originaria, sia nelle forme di organizzazione territoriale, sia in quelle tipologiche dei manufatti e degli spazi liberi di pertinenza.

    2. All'interno delle aree di protezione storico-ambientale, nel territorio rurale, vale la disciplina di cui all'art. 12 commi 3 e 4 delle n.t.a. del P.T.C.P. della provincia di Firenze; è comunque ammessa, all'interno delle aree di pertinenza degli edifici esistenti, la realizzazione di piccoli manufatti accessori ai sensi dell'art. 137 L.R. 65/2014, con le definizioni del Regolamento Edilizio.

    2/bis. È ammessa la realizzazione di recinzioni, con le tipologie e le specifiche indicate nel Regolamento di cui all'art. 41 comma 11, per la delimitazione delle pertinenze degli edifici, e al di fuori di queste solo per superfici di area coltivata superiori a 1 Ha.

    3. È consentita la realizzazione di impianti tecnologici per pubblica utilità.

    4. Per gli edifici sul patrimonio edilizio esistente ricadenti nelle aree di protezione storico-ambientale, oltre a quanto previsto al comma 2, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione edilizia conservativa, restauro e di risanamento conservativo così come disciplinati all'art. 7 delle presenti Norme, e gli interventi di cui sia dimostrata la necessità dai programmi aziendali.

    - Aree di protezione storico-ambientale in territorio rurale
  127. 1. I nuclei rurali sono nuclei ed insediamenti rurali, anche sparsi, posti in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto rurale e paesaggistico di appartenenza, dove devono essere consentiti interventi finalizzati ad aumentare i servizi.
    I nuclei rurali del Comune di Calenzano sono:

    • - Regina del bosco;
    • - Collinuzza;
    • - Fisciano;
    • - Salenzano;
    • - La Massa, compreso il Castello di Legri;
    • - Davanzello;
    • - Londoiatico;
    • - Valibona;
    • - Secciano.

    2. Gli interventi sugli edifici ricadenti nei nuclei rurali devono rispettare le seguenti prescrizioni:

    1. a) salvaguardare il patrimonio insediativo tradizionale di interesse paesaggistico e garantire il mantenimento e il recupero dei caratteri di ruralità del nucleo;
    2. b) assicurare il rispetto della morfologia insediativa originaria e dei tipi edilizi originari di interesse storico-testimoniale in relazione ad eventuali interventi di trasformazione e di ampliamento, o alla realizzazione dei servizi e delle infrastrutture necessarie alle popolazioni residenti.

    3. Per i nuclei rurali e per gli edifici per i quali la schedatura ai sensi della L. 59/80 non prescrive un intervento specifico, sono ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e, di ristrutturazione edilizia conservativa e gli interventi pertinenziali di cui all'art. 135 comma 2 lettera e).

    Per le aziende agricole valgono comunque gli interventi di cui al Capo II, Titolo VII.

    4. Per gli edifici per i quali è prescritto l'intervento di restauro o di restauro e risanamento conservativo, questo si intende esteso anche agli spazi aperti compresi nel resede di pertinenza.

    5. All'interno del perimetro di nucleo rurale devono essere preservate le tessiture e le sistemazioni agrarie esistenti, la struttura geomorfologica, la rete scolante, la viabilità storica, i percorsi campestri e i sentieri, la vegetazione non colturale, al fine di mantenere il ruolo di cintura rurale e l'elevato valore paesaggistico.

    - Nuclei rurali
  128. 1. Aree per la pesca sportiva.

    1. - 1.1. Sono perimetrate ed individuate sugli elaborati del Piano Operativo con la sigla LP le aree per la pesca sportiva.
    2. - 1.2. All'interno delle aree per la pesca sportiva possono essere realizzate strutture turistico-ricettive per una S.e. complessiva di 100 mq. comprensiva degli eventuali edifici esistenti. Tali interventi devono essere corredati da aree a verde, per una superficie di 100 mq. per ogni 100 mq. di S.e. e parcheggi ad uso pubblico per una superficie di 1,5 mq. per ogni metro quadro di superficie di vendita e/o di somministrazione, in aggiunta a quelli previsti dalla L. n. 122/1989.
    3. - 1.3. La realizzazione è condizionata alla stipula di apposita convenzione da trasferire anche ad eventuali successori ed aventi causa, nella quale la destinazione d'uso dell'area, in caso di cessazione dell'attività, sia quella agricola, conformemente alle norme che la disciplinano, mediante interventi di ripristino ambientale. Qualora la proprietà non ottemperi a quanto sopra, le strutture e l'area su cui esse insistono passano gratuitamente all'Amministrazione Comunale.

    2. Aree per maneggi.

    1. - 2.1. Sono perimetrate ed individuate sugli elaborati del Piano Operativo con la sigla MG le aree per maneggio.
    2. - 2.2. Nelle aree per maneggio è consentita la realizzazione di strutture di servizio in legno, con S.e complessiva non superiore a 300 mq. e comunque non superiore al rapporto di copertura pari al 20% dell'area perimetrata. Tali interventi non sono ammissibili in aree a pericolosità geologica G4 (molto elevata) ed in aree a pericolosità idraulica I3 (elevata) e I4 (molto elevata).
    3. - 2.3. La realizzazione dell'intervento deve prevedere la demolizione delle superfetazioni e dei manufatti precari usati a scopo maneggio ed equitazione (scuderie, servizi, ecc.).
    4. - 2.4. I maneggi e le scuderie devono essere corredati di un parcheggio, da realizzare contestualmente all'edificazione, pari a 800 mq.
    5. - 2.5. I maneggi possono essere realizzati a condizione che sia stipulata apposita convenzione da trasferire anche ad eventuali successori ed aventi causa, nella quale la destinazione d'uso dell'area, in caso di cessazione dell'attività, sia quella agricola, conformemente alle norme che la disciplinano, mediante interventi di ripristino ambientale. Qualora la proprietà non ottemperi a quanto sopra, le strutture e l'area su cui esse insistono passano gratuitamente all'Amministrazione Comunale;
    6. - 2.6. la convenzione può prevedere la realizzazione di coperture stagionali del campo di allenamento, previa verifica della compatibilità paesaggistica.

    3. Spiagge fluviali.

    1. - 3.1. Sono perimetrate ed individuate sugli elaborati del Piano Operativo con la sigla Sp le aree per le spiagge fluviali.
    2. - 3.2. Nelle aree per spiagge fluviali sono ammessi interventi in strutture leggere stagionali di cui all'art. 136 L.R. 65/2014 per attività di somministrazione alimenti e bevande e per la fornitura di servizi relativi alla fruizione del tempo libero per una S.e. massima di 150 mq.
    - Aree attrezzate per lo svago e lo sport
  129. 1. Sono perimetrate ed individuate sugli elaborati del Piano Operativo con la sigla Ac le aree per l'addestramento, l'allevamento e la custodia dei cani.

    2. Nelle aree Ac sono ammessi interventi edilizi connessi alle attività di cui al comma 4 del presente articolo, per una S.e. complessiva di 750 mq. compreso l'esistente, con altezza massima di 3,5 m. e distanza dai fabbricati esistenti di 50 m. L'eventuale guardiania, per una S.E. massima di 50 mq, deve essere compresa in questa superficie. Per le attività di custodia l'edificazione deve avvenire al di fuori della fascia alberata, con opportune cautele per evitare l'inquinamento acustico e ambientale e con distanza dai fabbricati esistenti di 100 m.

    3. La realizzazione delle strutture è subordinata alla stipula di apposita convenzione da trasferire anche ad eventuali successori ed aventi causa, nella quale la destinazione d'uso dell'area, in caso di cessazione dell'attività, sia quella agricola conformemente alle norme che la disciplinano, mediante interventi di ripristino ambientale. Qualora la proprietà non ottemperi a quanto sopra, le strutture e l'area su cui esse insistono passano gratuitamente all'Amministrazione Comunale.

    4. Nelle aree Ac possono essere realizzate, oltre a strutture per l'addestramento e allevamento dei cani:

    • - Pensioni per cani;
    • - Canili rifugio;
    • - Pensione per gatti e animali da compagnia;
    • - Impianto di cremazione per animali da compagnia.

    5. Le pensioni per cani sono finalizzate all'accoglienza temporanea di cani privati, purché ad una distanza minima di 100 m. da abitazioni residenziali, in aree agricole e nelle aree parco.

    6. Le pensioni per cani devono avere le seguenti caratteristiche:

    • - 6.1. i box devono essere costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili;
    • - 6.2. la superficie minima disponibile per ogni cane ospitato deve essere di 4 mq., di cui minimo 2 mq. coperti; la superficie scoperta dovrà essere comunque pari a quella coperta;
    • - 6.3. i box devono consentire il confinamento del cane ospitato nella parte coperta o in quella scoperta, a mezzo di porta scorrevole manovrabile dall'esterno, così da consentire la pulizia e la disinfezione dei box;
    • - 6.4. devono essere presenti spazi confinanti per la sgambatura dei cani ospitati;
    • - 6.5. il locale infermeria deve avere il pavimento ed il rivestimento delle pareti non inferiore a 2 m. di altezza, in materiale lavabile;
    • - 6.6. la struttura deve essere dotata di magazzino e cucina per lo stoccaggio e la preparazione dei cibi e di servizi igienici per il personale.

    7. I canili rifugio sono strutture di accoglienza per i cani, anche per periodi prolungati. Devono essere accreditati ai sensi della L.R. 43/1995 ed avere i requisiti minimi dell'Allegato B della suddetta norma regionale:

    • - 7.1. i box devono essere costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili;
    • - 7.2. la superficie disponibile per ogni cane ospitato deve essere di 8 mq., di cui 2 coperti. I box devono consentire il confinamento del cane ospitato nella parte coperta o in quella scoperta, a mezzo di porta scorrevole manovrabile dall'esterno, così da consentire la pulizia e la disinfezione dei box;
    • - 7.3. devono essere presenti spazi confinanti per la sgambatura dei cani ospitati. Box destinati alla eventuale custodia a pagamento di cani di proprietà devono essere dislocati in moduli separati dagli altri di almeno 20 m.;
    • - 7.4. l'ambulatorio deve avere il pavimento ed il rivestimento delle pareti, non inferiore a 2 m. di altezza, in materiale lavabile. La dotazione strumentale dell'ambulatorio deve essere sufficiente a far fronte a tutti gli interventi medici-veterinari erogati in una struttura di pronto soccorso;
    • - 7.5. devono essere dotati di magazzino e cucina per lo stoccaggio e la preparazione dei cibi e di servizi igienici per il personale.

    8. Nei canili rifugio devono essere destinati box all'accoglienza di cani randagi o abbandonati in carico al Comune di Calenzano. Tali box possono essere aggiuntivi al numero complessivo dei locali per l'accoglienza dei cani previsto dal progetto. L'utilizzo dei 10 box deve essere disciplinato da apposita convenzione da stipularsi tra le parti. La convenzione costituisce atto integrante del progetto.

    - Aree per allevamento cani
Ultima modifica Martedì, 1 Ottobre, 2024 - 09:32