Art. 82. Aree non pianificate

1. Le "Aree non pianificate", ai sensi dell’art. 105 della LR 65/2014, sono quelle per le quali sia intervenuta la decadenza della disciplina pianificatoria (operativa), ai sensi dell’art. 95 della LR 65/2014, ovvero che risultino eventualmente prive di detta disciplina, per le quali si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 2.

2. Nelle aree non pianificate, fermo restando quanto disposto all’art. 14 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all’attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione ordinaria";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e di risanamento conservativo".

3. Le categorie di intervento di cui al comma 2 sono ammesse senza mutamento delle destinazioni d'uso o aumento del numero delle unità immobiliari (UI) esistenti, come definite all’art. 83 delle presenti Norme.

Art. 83. Norme transitorie e di salvaguardia

1. Ai sensi dell’art. 103 della LR 65/2014, dalla delibera di consiglio comunale di adozione del PO, fino all’esecutività del medesimo, il comune sospende ogni determinazione sulle domande di Permesso di costruire (PdC) presentate qualora i loro contenuti siano in contrasto con la disciplina del PO adottato.

2. Nei casi di cui al comma 1, è altresì sospesa l'efficacia delle Segnalazioni Certificate di Inizio di Attività (SCIA) e delle Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate (CILA).

3. La sospensione di cui ai commi 1 e 2 opera fino all’entrata in vigore del PO, in esito alla sua definitiva approvazione e comunque non oltre tre anni dal provvedimento di adozione.

4. In deroga a quanto indicato ai precedenti commi sono invece fatte salve le previsioni, le disposizioni e la disciplina degli "Piani attuativi, progetti unitari e strumenti convenzionati non decaduti" (SA*) recepiti, fatti propri e resi efficaci dal presente PO di cui all’ art. 66 delle presenti Norme, per i quali possono essere rilasciati i titoli abilitativi da essi disciplinati.

5. Le previsioni, le disposizioni e la disciplina degli "Piani attuativi, progetti unitari e strumenti convenzionati non decaduti" (SA*) di cui al precedente comma 4, si applicano comunque nel prioritario rispetto delle prescrizioni e prescrizioni d’uso contenute nella specifica "Disciplina dei beni paesaggistici" del PIT/PPR, di cui all’art. 74 delle presenti Norme.

6. Ai fini della corretta applicazione delle diverse disposizioni normative della disciplina di PO con riferimento alle diverse categorie di intervento ammesse, si intende per "edificio", "fabbricato", "unità immobiliare" (UI) - come definiti dalla regolamentazione regionale in materia - esistenti quelli effettivamente realizzati, ovvero per i quali sia compiutamente realizzato l’"involucro edilizio" (come definito dalla regolamentazione regionale in materia) e sia depositata la dichiarazione di ultimazione dei lavori opportunamente corredata di elaborati documentali finalizzati a dimostrare la reale consistenza planivolumetrica e le relative unità immobiliari, prima della data di esecutività della delibera di adozione del PO.

7. Si intende per "categoria funzionale" o "destinazione d’uso" - come definiti dalla regolamentazione regionale in materia - esistenti di un immobile quelle determinate da titoli abilitativi comunque denominati, rilasciati prima della data di esecutività della delibera di adozione del PO, ovvero deducibili da atti pubblici comunque denominati registrati prima della data di esecutività della delibera di adozione del PO.

Appendice "A" Disposizioni di raccordo con il Regolamento Edilizio (RE)

- Piscine e impianti sportivi. Definizioni e caratteri

Fatto salvo quanto disposto all'art. 7 delle presenti Norme, costituiscono "Piscine ed impianti sportivi" di cui all'art. 14 (Codice: Pi), eventualmente ammessi e realizzabili all'interno del lotto urbanistico di riferimento o del resede di pertinenza, secondo le disposizioni normative riferite alle diverse "Zone" del PO, di cui all'art. 12 delle presenti Norme:

  • Pi.1. Realizzazione "una tantum" per ogni singola unità immobiliare, di "vasche scoperte ad uso piscina privata", della superficie complessiva non superiore a mq 60 nelle "Zone" ricadenti nella "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio urbanizzato", di cui al Titolo II delle presenti Norme e di mq 100 nelle "Zone" ricadenti nella "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio rurale" e nella "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni", di cui ai Titoli III e V delle presenti Norme, purché siano assicurate le seguenti ulteriori condizioni:
    • - gli interventi e le opere non comportino la demolizione o la prevalente modificazione di opere di sistemazione idraulico - agraria, quali: muri a retta, ciglioni, terrazzamenti, viabilità campestre e corsi d'acqua o opere di scolo;
    • - la pavimentazione perimetrale sia realizzata a filo vasca, in allineamento con il piano di campagna, con materiali lapidei locali o con ammattonato in laterizio o simile;
    • - i vani tecnici e gli altri elementi per la gestione e il funzionamento della vasca siano collocati in vani completamente interrati, ovvero in manufatti afferenti agli "interventi pertinenziali". Per ogni altra indicazione di natura urbanistica o edilizia si rimanda al REU.
  • Pi.2. Realizzazione "una tantum" per ogni singola unità immobiliare, di "campi da gioco ad uso privato", limitatamente alle tipologie dei campi da tennis o polivalenti funzionali allo svolgimento di pratiche sportive amatoriali private (calcetto, pattinaggio, basket, pallavolo, pallamano, ecc.) della superficie complessiva non superiore a mq 600, purché siano assicurate le seguenti ulteriori condizioni:
    • - le opere e gli interventi non determinino sensibili trasformazioni ambientali e plano-altimetriche, la demolizione o la prevalente modificazione di opere di sistemazione idraulico - agraria, quali: muri a retta, ciglioni, terrazzamenti, viabilità campestre e corsi d'acqua o opere di scolo;
    • - la superficie di gioco (sottofondo e finiture superficiali) e gli elementi di recinzione o delimitazione siano realizzata in materiali drenanti di colorazione assonante con le cromie dominanti nell'intorno;
    • - i vani tecnici e gli altri elementi per la gestione e il funzionamento della vasca siano collocati in vani completamente interrati, ovvero in manufatti afferenti agli "interventi pertinenziali".

Per ogni altra indicazione di natura urbanistica o edilizia si rimanda al REU.

- Interventi pertinenziali. Definizioni e caratteri

Fatto salvo quanto disposto all'art. 7 delle presenti Norme, costituiscono "Interventi pertinenziali" di cui all'art. 14 (Codice: Ip), eventualmente ammessi e realizzabili, all'interno del lotto urbanistico di riferimento o del resede di pertinenza, secondo le disposizioni normative riferite alle diverse "Zone" del PO, di cui all'art. 12 delle presenti Norme:

  • Ip.1. Demolizione di "superfetazioni, corpi di fabbrica e volumi secondari" facenti parte di un medesimo organismo edilizio, purchè accessori, e successiva ricostruzione anche con diversa ubicazione e sagoma, per una dimensione non superiore al "Volume totale o volumetria complessiva" esistente. La ricostruzione potrà avvenire anche attraverso un diverso accorpamento dei corpi di fabbrica demoliti, ma fermo restando il volume esistente.
  • Ip.2. Realizzazione di "volumi tecnici" sulla copertura dell'edificio principale e di altri volumi tecnici necessari all'efficientamento e/o l'adeguamento igienico sanitario o di sicurezza dei luoghi di lavoro, secondo quanto eventualmente disposto dal REU o dal relativo Allegato A.
  • Ip.3. Realizzazione di "vani e manufatti tecnici e di servizio" ripostigli, magazzini ed altri vani, di servizio alle unità immobiliari (ad esempio spogliatoi di piscine e impianti sportivi ad uso privato), di superficie edificabile non superiore al 10% di quella esistente o di nuova edificazione (comunque non oltre 18 mq per ogni UI), aventi un'altezza utile interna comunque non superiore a mt. 2,40 e caratteristiche di natura accessoria e/o pertinenziale rispetto agli stessi edifici di cui fanno parte.
  • Ip.4. Realizzazione di "cantine e scantinati", vani interrati e seminterrati, anche per autorimesse private, singole o collettive, da ricavarsi esclusivamente entro la proiezione a terra (ingombro perimetrale) degli edifici esistenti e/o di nuova edificazione, aventi un'altezza utile interna comunque inferiore a mt. 2,40 e caratteristiche di natura accessoria e/o pertinenziale rispetto agli stessi edifici di cui fanno parte.
  • Ip.5. Realizzazione "una tantum" di "autorimesse private", singole o collettive di Superfice edificabile (Se) non superiore ai parametri di cui all'art. 2 della L. 122/1989, per gli edifici esistenti o di nuova edificazione a destinazione residenziale, ovvero al 10% di quella esistente e/o di nuova edificazione per gli edifici con altre destinazioni, purché legate da vincolo di pertinenzialità permanente all'unità immobiliare di riferimento ed aventi altezza utile (HU) non superiore a mt. 2,20. Un'altezza utile (HU) superiore a ml 2,20 è ammessa solo per obblighi derivanti dalla normativa antincendio o da altre norme di sicurezza. La superficie coperta delle autorimesse degli immobili destinazione residenziale (non computabile ai fini dell'applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale) non potrà comunque essere superiore a mq 18 per ogni unità immobiliare (UI), mentre l'altezza massima in gronda non potrà essere superiore a ml. 2,20.
  • IP.6. Realizzazione di "tettoie", come definite dal Regolamento di cui alla DPGR n. 39R/2018, della superficie coperta non superiore a mq 18. La tettoia può essere posta in aderenza all'edificio principale, oppure ubicata nel resede di pertinenza o nel lotto urbanistico di pertinenza ed in questo ultimo caso l'altezza massima in gronda non può essere superiore a mt. 2,40.

Nell'ambito degli interventi pertinenziali è sempre inoltre ammessa l'installazione di pannelli fotovoltaici, oltre che sulle coperture degli edifici e dei manufatti, anche quali elementi complementari ed integrati alle strutture di ombreggiatura o protezione di parcheggi e spazi di sosta di relazione, aventi comunque natura pertinenziale. Gli interventi pertinenziali precedentemente indicati, qualora ammessi per ogni singola "Zona" del PO è subordinato all sottoscrizione (atto d'obbligo) a cura e spese dell'interessato, contente l'impegno a tempo indeterminato a non mutare la specifica destinazione e a non alienare i volumi e le superfici realizzate separatamente dall'UI di cui costituiscono pertinenza.

- Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia. Parametri e caratteri

Fatto salvo quanto disposto agli articoli 7 e 14 delle presenti Norme, i parametri dimensionali e i caratteri tipologici dei "manufatti privi di rilevanza edilizia" (ovvero non incidenti in modo significativo o permanente sulle risorse del territorio, per i loro oggettivi caratteri di precarietà costruttiva e facile amovibilità o in ragione della temporaneità di installazione) ai sensi dell'art. 136 della LR 65/2014, sono disciplinati dal REU.

Appendice "B" Lotti liberi di completamento. Parametri urbanistici ed edilizi

Codice identificativo e Denominazione Superficie edificabile (Se - mq) Altezza Massima (H - mt) Unità Immobiliari Massime Categoria funzionale
Lb.1 Lotto libero in via del Marrucco, Sardina 110 7,50 1 Residenziale
Lb.2 Lotto libero in via Fosse Ardeatine, Fornacette 110 7,50 1 Residenziale
Lb.3 Lotto libero in via Fermi, Fornacette 110 7,50 1 Residenziale
Lb.4 Lotto libero in via Vagelli, Fornacette 220 7,50 2 Residenziale (*)
Lb.5 Lotto libero in via Toscoromagnola, Fornacette 220 7,50 2 Residenziale (*)
Lb.6 Lotto libero in via Taranto, Fornacette 110 7,50 1 Residenziale
Lb.7 Lotto libero in via Piave, Fornacette 110 7,50 1 Residenziale
Lb.8 Lotto libero in via dei Martiri, Calcinaia 110 7,50 1 Residenziale
Lb.9 Lotto libero in via dei Sant'Ubaldesca, Calcinaia 330 7,50 3 Residenziale

(*) In alternativa sono anche ammesse, in tutto o in parte, le categorie funzionali "Direzionale e di servizio" o "Commerciale al dettaglio" con esclusione della media struttura di vendita

N.B. La fattibilità idraulica, geomorfologica e sismica delle singole previsioni e relativi interventi è definita in dettaglio, anche con eventuali prescrizioni, nell'elaborato denominato QG.0 Relazione illustrativa e di fattibilità geologico-tecnica, di cui all'art. 2 delle presenti Norme.

Appendice "C" Centri storici (A1). Indicazioni e prescrizioni di dettaglio

- Disposizioni normative di raccordo con le Norme generali

1. In coerenza ed applicazione di quanto indicato all'art. 36 delle presenti Norme e ad integrazione delle disposizioni normative riferite alle diverse classificazioni morfotipologiche degli edifici e dei relativi spazi aperti pertinenziali e/o accessori, ricadenti all'interno dei "Centri storici" (A1), il PO definisce le seguenti "Indicazioni e prescrizioni di dettaglio" per il controllo degli interventi edilizi da osservare nella redazione dei progetti, ai fini della corretta e compatibile determinazione delle modalità di attuazione e realizzazione delle categorie di intervento ammesse.

2. Ai fini della corretta applicazione delle "Indicazioni e prescrizioni di dettaglio" per il controllo degli interventi edilizi, di cui al precedente comma 1, il PO nell'elaborato cartografico QP.2b "Indicazioni per il controllo degli interventi" (in scala 1:1.000), indica con apposita simbologia e rappresentazione grafica:

  1. a) la diversa caratterizzazione degli Spazi aperti pertinenziali (diversi dallo spazio pubblico);
  2. b) la diversa caratterizzazione dei Fronti degli edifici o complesso di edifici;
  3. c) la diversa caratterizzazione delle Coperture (tetti) degli edifici o complesso di edifici.

3. Fermo restando quanto ulteriormente disciplinato dal REU, di cui all'art. 7 delle presenti Norme, le "Indicazioni e prescrizioni di dettaglio", costituiscono una disciplina, con valore prescrittivo, finalizzata a garantire la corretta ed efficace applicazione delle disposizioni normative del PO e le conseguenti modalità di elaborazione degli specifici contenuti tecnici dei progetti e dei conseguenti titoli abilitativi o autorizzativi, con l'intento di assicurare il controllo qualitativo e la corretta configurazione formale e architettonica degli interventi e delle opere e dei conseguenti effetti attesi che sottendono al fattivo perseguimento degli obiettivi di tutela, conservazione, recupero e valorizzazione dei centri di antica formazione di Calcinaia e Fornacette.

- Spazi aperti pertinenziali (diversi dagli spazi pubblici). Prescrizioni di dettaglio

4. Il PO definisce ed identifica in dettaglio la seguente classificazione degli "Spazi aperti pertinenziali", diversi dagli spazi pubblici, dei diversi edifici o complessi di edifici che compongono i tessuti dei centri storici di Calcinaia e Fornacette e che costituisce riferimento per l'applicazione e il rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

  • - Corti, cortili anche conclusi (comprendenti anche cavedi e chiostrine);
  • - Giardini, orti e spazi a verde a corredo di edifici;
  • - Giardini storici.

In particolare sulla base della classificazione precedentemente riportata, il PO definisce le seguenti indicazioni e prescrizioni di dettaglio:

  1. a) Gli spazi aperti comunque classificati sono sempre parte integrante di uno o più edifici dei diversi isolati, pertanto - fatto salvo l'esistente e le strutture storiche quali muri, recinzioni, cancellate di impianto storico o ormai storicizzate rispetto al contesto della città antica - non possono essere alterati, suddivisi o trattati separatamente dall'edificio di cui costituiscono pertinenza.
  2. b) Gli interventi edilizi devono produrre assetti formali e tipologici coerenti e compatibili con la caratterizzazione degli assetti storici originari, da definire mediante specifica documentazione e rilievo critico. Devono, in particolare, essere prese in considerazione le sistemazioni arboree, il disegno dei giardini, le tipologie e i materiali delle pavimentazioni esterne, i dettagli costruttivi, le sistemazioni e le tipologie degli accessi agli spazi interclusi al fine di pervenire a soluzioni per quanto possibile unitarie. Il PO quale condizione alle categorie di intervento ammesse ai precedenti commi, prescrive quanto segue:
    • - la conservazione e il ripristino delle tradizionali pavimentazioni in pietra o laterizio, nonché la conservazione degli elementi caratterizzanti e/o esistenti all'interno di tali spazi, quali portici colonnati, fontane, pozzi, lapidi, sculture, rilievi, edicole e simili;
    • - la salvaguardia e la conservazione di elementi tradizionali di delimitazione perimetrale verso l'esterno, quali muri in pietra o mattoni e cancellate o cancelli in ferro battuto. Nei casi in cui tali elementi siano stati precedentemente demoliti, alterati o sostituiti con elementi incongrui, se ne prescrive il ripristino.
  3. c) Al fine di recuperare l'assetto originario degli spazi aperti pertinenziali, gli interventi edilizi devono tendere ad eliminare o riconfigurare i manufatti decontestualizzati e precari, le superfetazioni che ne compromettono le caratteristiche dimensionali e formali, nonché, ove presenti, gli elementi incongrui di divisione interna.
  4. d) Negli spazi classificati come "Corti, cortili anche conclusi (comprendenti anche cavedi e chiostrine)" è ammesso l'alloggiamento e l'ubicazione degli impianti, manufatti tecnologici e tecnici comunque denominati e l'alloggiamento di ascensori o montacarichi.
  5. e) Negli spazi aperti classificati come "Giardini storici", in ragione del riconosciuto alto valore storico - architettonico, non sono ammessi interventi che alterino o semplicemente ne modifichino l'integrità e ne compromettano gli assetti storici consolidati, comprensivi degli elementi architettonici, tipologici e di corredo.
  6. f) Gli interventi edilizi comportanti il frazionamento di unità immobiliari o la rifunzionalizzazione di immobili devono conservare l'unitarietà degli spazi aperti pertinenziali classificati "Giardini, orti e spazi a verde a corredo di edifici", quando riconducibili al disegno storico accertato a mezzo di fonti archivistiche e documentali. In tutti gli altri casi sono ammessi interventi di sistemazione degli spazi aperti pertinenziali in forme facilmente reversibili quando l'intervento proposto si configura come progetto unitario. Deve comunque essere sempre garantito:
    • - la conservazione degli alberi di pregio, delle essenze vegetali e di ogni altra condizione ambientale che caratterizza e qualifica gli spazi aperti dei centri storici;
    • - il mantenimento, ove presenti, degli elementi decorativi e architettonici isolati ad essi afferenti, quali pavimentazioni, muri perimetrali, fontane, esedre, statue, scenari, edicole, lapidi, stemmi, pozzi, cancellate, roste, serre, limonaie, ricoveri per attrezzi ecc.

Ove parzialmente o totalmente perduti, l'insieme di tali elementi potrà essere ricostruito sulla base di tracce certe e/o di una documentazione completa dell'assetto preesistente, sempre con l'uso di essenze simili e di forme, strutture e materiali uguali o tecnicamente equivalenti a quelli originari. Nei casi in cui non sussistano elementi di certezza in merito all'assetto originario, il trattamento di tali spazi si ispirerà al recupero di forme tradizionali e di essenze vegetali locali storicamente accertate.

- Fronti (prospetti) degli edifici o complessi di edifici. Prescrizioni di dettaglio

5. Il PO definisce ed identifica in dettaglio la seguente classificazione degli "Fronti (prospetti) degli edifici, o complesso di edifici", che compongono i tessuti dei centri storici di Calcinaia e Fornacette e che costituisce riferimento per l'applicazione e il rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

  • Fronti (prospetti) prospicienti la strada e lo spazio pubblico
    • - di particolare valore storico - architettonico;
    • - di qualificazione delle quinte urbane;
    • - di nessun interesse storico - architettonico.
  • Fronti (prospetti) prospicienti gli spazi aperti pertinenziali
    • - non visibili dallo spazio pubblico;
    • - visibili dalle strade e dalle piazze.

In particolare sulla base della classificazione precedentemente riportata, il PO definisce le seguenti indicazioni e prescrizioni di dettaglio:

  1. a) Gli interventi edilizi che interessano il sistema delle aperture devono rispettare il disegno degli alzati, l'impaginazione dei prospetti e la scansione della facciata intesa come il sistema degli allineamenti sia orizzontali, che verticali delle aperture medesime e quello dei rapporti tra pieni e vuoti esistenti. In particolare quale condizione alle categorie di intervento ammesse dal PO, si prescrive quanto segue:
    • - nei "fronti di particolare valore storico - architettonico" sono vietate le modifiche delle aperture esistenti e la realizzazione di nuove aperture, salvo il solo caso in cui sia finalizzata alla riapertura di portali, di porte e finestre originariamente esistenti ed attualmente tamponate;
    • - nei "fronti di qualificazione delle quinte urbane" la modifica delle aperture esistenti è ammessa nel solo caso in cui sia finalizzata al ripristino delle originarie configurazioni dei prospetti e/o alla riapertura di portali, di porte e finestre originariamente esistenti ed attualmente tamponate. La realizzazione di nuove aperture è ammessa nei soli casi in cui si completi il disegno della facciata e si introducano aperture coerenti e conformi all'impaginazione dei prospetti per allineamento, posizionamento nel sistema degli alzati, forma, dimensione e caratterizzazione formale, compreso le finiture, la tipologia degli infissi e dei sistemi di oscuramento esterni;
    • - nei "fronti di nessun interesse storico - architettonico", comprendenti anche i "Fronti (prospetti) prospicienti gli spazi aperti pertinenziali", è ammessa la realizzazione di nuove aperture, nonché il ripristino delle originarie configurazioni dei prospetti e/o la riapertura di portali, porte e finestre originariamente esistenti ed attualmente tamponate, producendo comunque modifiche coerenti e contestualizzate con il disegno e le impostazioni dei prospetti.
  2. b) La realizzazione degli interventi pertinenziali e degli eventuali accorpamenti di volumi secondari ed accessori deve produrre un volume che risulti compatibile nel suo impianto planivolumetrico con il tipo edilizio cui afferisce, secondo regole compositive proprie del processo di crescita del tipo medesimo, sia che si scelga una linea progettuale di integrazione e mimesi con l'edifico principale di riferimento, sia che si opti per una soluzione progettuale che evidenzi l'intervento con soluzioni architettoniche più contemporanee. In particolare quale condizione alle categorie di intervento ammesse dal PO si prescrive quanto segue:
    • - la realizzazione degli interventi pertinenziali deve essere eseguita esclusivamente in aderenza ai soli "fronti non visibili dallo spazio pubblico" dell'edificio, con un'altezza massima in gronda non superiore a quella dello stesso fronte e senza interferire con il sistema delle coperture a prescindere dalla classificazione di queste ultime;
    • - qualora gli interventi non comportino l'accorpamento di volumi all'edificio principale, ma generino un corpo isolato nell'area di pertinenza dell'edificio cui afferiscono, la volumetria pertinenziale ricostruita, a prescindere dalle soluzioni progettuali selezionate che non costituiscono oggetto di questa disciplina, deve essere realizzata secondo impianti planivolumetrici volti alla massima semplicità, mutuando dai tipi edilizi storici le regole compositive soprattutto in riferimento agli allineamenti all'interno degli spazi pertinenziali, al passo costruttivo e agli attacchi a terra dell'edificio.
  3. c) Nella realizzazione degli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili", si fa obbligo al ricorso di soluzioni progettuali ampie ed aperte che vedano il tema dell'accessibilità come parte sostanziale del progetto e quindi offrano soluzioni integrate con le singole architetture, coerenti con il contesto storico ed il più possibile utilizzabili da tutti, non ponendo il PO limitazioni di parametri, indici ed ingombri. In particolare quale condizione alle categorie di intervento ammesse dal PO si prescrive esclusivamente quanto segue:
    • - la realizzazione degli interventi volti a favorire l'accessibilità alle utenze allargate, diversamente abili o utenze deboli, ricompresi negli interventi ammessi dal PO, non deve ove possibile interferire con i "fronti di particolare valore storico - architettonico";
    • - il posizionamento delle strutture e dei manufatti aventi rilevanza e consistenza volumetrica (ascensori, montacarichi, ecc.), deve allocarsi senza interferenze con i "fronti particolare valore storico - architettonico", e preferibilmente essere allocata sui "Fronti non visibili dallo spazio pubblico" e, comunque, generare aree, spazi, manufatti e soluzioni, comunque denominate, integrate e coerenti rispetto all'organismo edilizio storico su cui si opera.
  4. d) Gli interventi edilizi comportanti la realizzazione di manufatti tecnici, tecnologici, di adeguamento, sostituzione, rinnovo e realizzazione degli impianti o destinati all'efficientamento energetico degli edifici non possono interferire con i "fronti di particolare valore storico - architettonico" e preferibilmente essere allocati sui "Fronti non visibili dallo spazio pubblico".
  5. e) Negli interventi edilizi (diversi dall'attività edilizia libera) concernenti i "fronti di particolare valore storico - architettonico" e i "fronti di qualificazione delle quinte urbane", deve essere assicurata la sostituzione degli infissi non tradizionali ove presenti (avvolgibili, serrande, ecc) con infissi coerenti con le caratteristiche del centro storico, secondo materiali e tecniche costruttive definite dal REU.
  6. f) È sempre e comunque vietata l'introduzione o la realizzazione, sui "Fronti di particolare valore storico - architettonico"
    • - di scale esterne, con eccezione delle scale antincendio;
    • - balconi, terrazzi e terrazze
    che e devono essere invece allocati sui "Fronti non visibili dallo spazio pubblico".

Le scale antincendio di norma non devono interferire con i soli "Fronti di particolare valore storico - architettonico", fatto salvo diverse e comprovate esigenze determinate da normative sovraordinate e di settore, o di pubblica sicurezza concernenti progetti di opera pubblica.

- Coperture (tetti) degli edifici o complesso di edifici. Prescrizioni di dettaglio

6. Il PO definisce ed identifica in dettaglio la seguente classificazione degli "Coperture (tetti) degli edifici, o complesso di edifici", che compongono i tessuti dei centri storici di Calcinaia e Fornacette e che costituisce riferimento per l'applicazione e il rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

  • - Coperture unitarie, omogenee e continue;
  • - Coperture piane e/o a terrazza;
  • - Coperture variamente articolate e composte;
  • - Altre coperture, diverse dalle precedenti.

In particolare sulla base della classificazione precedentemente riportata che può essere eventualmente verificata in sede di formazione del titolo abilitativo, il PO definisce le seguenti indicazioni e prescrizioni di dettaglio:

  1. a) In ragione degli effetti che la realizzazione di aperture sulle coperture degli edifici produce nel rilevante contesto dei centri storici, il PO, quale condizione alle categorie di intervento ammesse, prescrive quanto segue:
    • - nelle "coperture unitarie, omogenee e continue" è ammessa la realizzazione di aperture complanari alle falde di tetto (apribili o fisse) solo ed esclusivamente secondo un progetto unitario esteso alla copertura uniformemente classificata, senza limitazione del numero e secondo le indicazioni dimensionali e di dislocazione definite in dettaglio dal REU;
    • - nelle "coperture variamente articolate e composte" è ammessa la realizzazione di una sola apertura complanare alle falde di tetto (apribile o fissa) per singola falda di detto secondo le indicazioni dimensionali definite in dettaglio dal REU;
    • - nei restanti tipi di copertura non è ammessa la realizzazione di aperture complanari alle falde di tetto, con eccezione di quelle strettamente necessarie all'ispezione delle coperture medesime, specificatamente definite e dimensionate in dettaglio dal REU.
  2. b) Non è in nessun caso ammessa la realizzazione di aperture costituite da porzioni di copertura in contropendenza, comunque denominate, finalizzate sia all'ispezione delle coperture che all'illuminazione dei locali sottotetto. Nel rispetto di quanto prescritto alle precedenti lettere, non è quindi ammissibile la realizzazione di aperture che non siano complanari alle falde di tetto.
  3. c) Non è ammessa la modifica della tipologia delle coperture con esclusione dei manufatti superfetativi e precari legittimati. Il rifacimento della copertura non può comportare la modifica del numero e dell'inclinazione delle falde esistenti e dell'aggetto e della tipologia di gronda rispetto all'esistente; deve altresì comportare il mantenimento o la rimessa in pristino del manto di copertura originario. È ammesso l'utilizzo di materiali di recente concezione con funzioni strutturali, isolanti, impermeabilizzanti o per l'efficientamento energetico, purché non modifichino in forma rilevante gli spessori originari delle gronde, secondo quanto indicato in dettaglio nel REU.
  4. d) È sempre e comunque vietata la realizzazione di terrazze a tasca o a vasca.
  5. e) L'installazione di pannelli solari per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaici o per la produzione di acqua calda) è ammessa in tutte le tipologie di copertura, con esclusione di quelle con "Coperture piane e/o a terrazza", esclusivamente nelle forme di installazione integrata o aderente e comunque per una superficie non superiore al 35% del complessivo manto di copertura interessato. In particolare:
    • - l'installazione integrata prevede la sostituzione di una o più componenti costitutive del sistema di copertura dell'edificio, con un sistema coordinato ed assemblato di elementi solari giustapposti, che garantiscano al contempo l'efficientamento energetico degli edifici e la loro qualificazione formale. La parziale sostituzione del manto con moduli solari non è considerata installazione integrata, mentre si considera installazione integrata la sostituzione del manto con tegole fotovoltaiche della medesima tipologia (anche in parte), l'impiego di nastri in film sottile o di moduli fotovoltaici trasparenti in luogo di componenti edilizie traslucide;
    • - l'installazione aderente prevede (con o senza sostituzione della medesima superficie occupata dal manto) il posizionamento complanare dei moduli rispetto alla superficie della copertura, comunque in modo che l'installazione garantisca che il piano di posa dei moduli abbia uno scarto angolare rispetto al piano tangente o ai piani tangenti la copertura contenuto entro 10 gradi. L'installazione dei moduli in modalità aderente dovrà garantire una fascia libera di almeno cm. 50 dal filo esterno delle porzioni di copertura in aggetto, quali gronde e gioghetti e di cm. 30 dagli altri perimetri di falda siano essi fili esterni o interni quali linee di colmo, displuvi e compluvi.

Non è invece ammessa l'installazione dei pannelli solari mediante l'utilizzato di sostegni esterni o orientati agganciati alla copertura che determinano un vuoto o un distaccamento degli stessi pannelli dalla superfice del manto di copertura.

Appendice "D" Categorie funzionali ammesse al PO per le singole "Zone" (sistesi)

La presente tabella costituisce una sintesi (indicativa e non esaustiva) delle "Categorie funzionali" (di cui all'art. 18 delle presenti Norme) ammesse dal PO per le singole "Zone" (di cui all'art. 12 delle presenti Norme), ai fini di una immediata e speditiva lettura della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni dello stesso PO. In caso di difformità tar la presente tabella e le disposizioni normative delle singole "Zone" del PO, prevalgono queste ultime.

a) residenziale b) industriale e artigianale c) commerciale al dettaglio d) turistico - ricettiva e.a) direzionale e.b) di servizio f) commerciale ingrosso e depositi g) agricola e funzioni connesse
DISCIPLINA DI GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI. TERRITORIO URBANIZZATO
Aree di significativo interesse naturale (Cores Area) (RE1) SI NO NO SI NO SI NO SI
Corridoi e connessioni ambientali dell'Arno e canali sec. (RE2) NO NO NO NO NO SI NO SI
Parchi storici ed altre aree di rilevanza ambientale (RE3) NO NO NO NO NO SI NO SI
Aree prevalentemente agricole dell'Arno (E1) SI NO NO SI NO SI NO SI
Aree prevalentemente agricole di pianure (E2) SI NO NO SI SI SI NO SI
Aree agricole periurbane […] e valore paesaggistico (E3) SI NO SI SI SI SI NO SI
Nuclei, borghi e aggregati di impianto storico (Na) SI NO SI SI SI SI NO SI
Nuclei, borghi e aggregati di recente formazione (Nb) SI NO NO NO SI SI NO NO
Ville e relativi giardini e parchi storici (V) SI NO NO NO NO SI NO NO
Insediamenti specialistici (funzioni non agricole) […] rurale (NS) NO NO NO NO NO NO NO SI
DISCIPLINA DI GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI. TERRITORIO URBANIZZATO
Centri storici (A1) SI NO SI SI SI SI NO NO
Insediamenti di interesse storico (A2) SI NO SI SI SI SI NO NO
Insediamenti residenziali ad elevata […] complessità (B1) SI NO SI SI SI SI NO NO
Insediamenti residenziali a bassa […] complessità (B2) SI NO SI SI SI SI NO NO
Insediamenti recentemente pianificati e attuati (B3) SI NO NO NO SI SI NO NO
Insediamenti di edilizia sociale e pubblica (BP) SI NO NO NO NO SI NO NO
Insediamenti residenziali con altre funzioni […] (BD) SI NO SI SI SI SI SI NO
Insediamenti industriali e artigianali consolidati (D1) NO SI NO NO SI SI SI NO
Insediamenti commerciali e direzionali consolidati (D2) NO NO SI NO SI SI SI NO
Insediamenti turistico - ricettivi (D3) NO NO NO SI NO SI NO NO
Insediamenti produttivi consolidati con funzioni […] flessibili (DF) NO SI SI SI SI SI SI NO
Aree a verde privato e spazi aperti residuali […] (I1) SI NO NO NO NO SI NO SI
Varchi inedificati e cinture di ambientazione (I2) NO NO NO NO NO SI NO SI
Aree di salvaguardia e riserva per […] sviluppo del PSI (I3) NO NO NO NO NO SI NO SI
DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI. ATTREZZATURE, SERVIZI E DOTAZIONI TERRITORIALI
Aree a verde pubblico, piazze e spazi aperti attrezzati (F1) NO NO SI NO NO SI NO NO
Aree, spazi, impianti e attrezzature sportive (F2) NO NO SI NO NO SI NO NO
Aree, spazi e attrezzature per l'istruzione (F3) NO NO NO NO NO SI NO NO
Aree, spazi e attrezzature di interesse collettivo (F4) NO NO NO NO NO SI NO NO
Orti urbani pubblici e di uso pubblico (F5) NO NO NO NO NO SI NO NO
Dotazioni, impianti tecnici e per i servizi territoriali (S1) NO NO NO NO NO SI NO NO
Cimiteri e relativi spazi di pertinenza funzionale (S2) NO NO NO NO NO SI NO NO
Parcheggi e aree per la sosta pubblici (MP) NO NO SI NO NO SI NO NO
Viabilità esistente (M1) o da adeguare e migliorare (M2) NO NO NO NO NO SI NO NO
Viabilità di progetto di interesse locale (M3) NO NO NO NO NO SI NO NO
Rete ferroviaria esistente (M4) NO NO NO NO NO SI NO NO
Aree di corredo e verde di ambientazione della viabilità (MV) NO NO NO NO NO SI NO NO
Distributori di carburante (MD) NO NO SI NO NO SI NO NO
DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI. NUOVE PREVISIONI
Piani attuativi […] convenzionati non decaduti (SA*) Vedi le specifiche convenzioni non decadute
Lotti interclusi di completamento degli insediamenti (Lb) Vedi specifica Appendice "B" alle Norme
Aree di nuovo impianto e compensazione urbanistica (Uc) Vedi specifiche Schede - Norma
Aree degradate […] di rigenerazione […] urbana (Ur) Vedi specifiche Schede - Norma
Nuove aree di trasformazione e valorizzazione territoriale (Tc) Vedi specifiche Schede - Norma