Art. 76. Qualità delle previsioni e degli interventi di trasformazione
1. Il PO persegue l'applicazione delle disposizioni concernenti la "Qualità degli insediamenti e delle trasformazioni" di cui all'art. 62 della LR 65/2014 e del Regolamento di cui alla DPGR n° 2R/2007, così come modificata dal DPGR n. 32R/2017, che costituiscono riferimento prioritario per la formazione degli strumenti attuativi (PA, PUC e PdC) concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni" di cui al Titolo V delle presenti Norme.
2. Il REU comunale, di cui all'art. 7 delle presenti Norme, definisce eventuali specifiche direttive e/o target prestazionali in ordine alla qualità degli insediamenti e delle relative trasformazioni, da osservare nell'ambito della formazione degli strumenti attuativi di cui al precedente comma 1, con specifico riferimento a:
- - Clima acustico e rumore, fermo restando il controllo di conformità alla disciplina del Piano di classificazione acustica (PCA);
- - Approvvigionamento idrico, smaltimento delle acque reflue, scarichi e depurazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 delle presenti Norme.
- - Gestione delle acque meteoriche, tutela delle acque superficiali, del reticolo idrografico e delle acque sotterranee, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 72 delle presenti Norme.
- - Approvvigionamento energetico e uso di fonti energetiche rinnovabili, anche tenendo conto di quanto ulteriormente disposto all'art. 77 delle presenti Norme;
- - Mobilità, traffico, interconnessione con la rete viaria pubblica, accessibilità e visitabilità agli edifici e agli spazi aperti; fermo restando quanto disposto all'art. 78 delle presenti Norme.
- - Caratteristiche planivolumetriche e morfotipologiche dei nuovi edifici, anche in rapporto alle diverse destinazioni d'usi degli immobili da realizzare.
- - Caratteristiche degli spazi aperti, del verde, delle opere accessorie e pertinenziali anche ai fini del corretto inserimento paesaggistico e ambientale di opere e manufatti.
3. È comunque sempre fatto salvo il rispetto delle prescrizioni e delle misure definite in termini generali dal RA di VAS, di cui all'art. 72 delle presenti Norme, nonché delle prescrizioni e delle condizioni di fattibilità (idraulica, geomorfologica e sismica) contenute nelle Indagini geologico - tecniche, di cui all'art. 69 delle presenti Norme.
4. Nelle more di definizione delle regolamentazioni di cui al precedente comma 2 sono definiti i seguenti "indirizzi", finalizzati alla qualità e sostenibilità degli interventi di trasformazione urbanistico - edilizia e quali preliminari target prestazionali, da perseguire nella formazione degli strumenti attuativi (PA, PUC e PdC) concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni" di cui al Titolo V delle presenti Nome. In particolare:
- a) Utilizzo di impianti solari termici per il fabbisogno energetico di riscaldamento dell'acqua per usi igienico-sanitari.
- - Le nuove edificazioni, le sostituzioni edilizie e le ristrutturazioni comunque denominate che riguardino almeno il 50% delle Se degli edifici, devono rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contenimento energetico. Sono fatte salve le disposizioni che riguardano gli edifici sottoposti a vincolo e le impossibilità di natura tecnica che il progettista con specifico elaborato è tenuto a dimostrare.
- b) Raccolta delle acque meteoriche.
- - Nella realizzazione di tutti gli interventi di trasformazione dovranno essere utilizzati materiali e tecniche costruttive rivolti al risparmio idrico ed essere previste misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche e per la raccolta delle acque meteoriche dalle coperture, con stoccaggio in cisterne od accumuli naturali, della capacità minima di 5 mc per le case unifamiliari e per ciascuna unità di bifamiliari o a schiera, ed un minimo di 20 mc per tutti gli altri edifici con incremento di mc 1 ogni 100 mc di costruzione, fino ad un massimo di 100 mc.
- - In ogni caso nella realizzazione gli interventi di trasformazione deve essere garantita la realizzazione di apposite cisterne di raccolta acqua piovana, della relativa rete di distribuzione e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo.
- - Gli interventi di nuova edificazione e l'insediamento di nuove attività in esito al mutamento di destinazione d'uso degli immobili, con esclusione delle "Zone" classificate "Tessuti storici (A -V) sono subordinati alla verifica e al conseguente progettazione delle fonti di approvvigionamenti idrico, dei consumi previsti, dei sistemi di smaltimento e alla predisposizione di un piano per il risparmio idrico.
- c) Materiali da costruzione.
- - Nella realizzazione di tutti gli interventi di trasformazione è favorito l'uso di materiali atossici, asettici, durevoli, facilmente manuntenibili, eco -compatibili e riciclabili. Si deve a tal fine considerare:
- - l'utilizzazione di materiali e lavorazioni atossici, privi di emissioni di cui sia dimostrata la nocività e a contenuto basso o nullo di sostanze ed emissioni tossiche o a tossicità potenziale (come formaldeide, PVC, sostanze volatili nocive derivanti da vernici o collanti, radioattività naturale, ecc.).
- - l'utilizzo di materiali asettici inattaccabili da muffe e altri agenti biologici in particolare per le strutture, le finiture, gli impianti idrico-sanitari e di climatizzazione;
- - favorire la salubrità e la traspirabilità di strutture, partizioni, coperture con adeguati accorgimenti costruttivi (es. tetti ventilati, solai o vespai aerati, drenaggi, ecc.).
- - l'utilizzo di materiali naturali (purché non provenienti da specie protette, come nel caso dei legni tropicali, o provenienti da cicli di lavorazione ad alto impatto ambientale); di materiali per le strutture, le finiture, gli impianti e le sistemazioni esterne durevoli e facilmente manuntenibili;
- - Nella realizzazione di tutti gli interventi di trasformazione è favorito l'impiego di materiali facilmente riciclabili e non tossici durante le fasi di demolizione o di riutilizzo. Si deve al fine considerare la riutilizzazione preferenziale in situ dei materiali (componenti murarie, inerti, terreni di riporto, ecc.) ottenuti dalle demolizioni e scavi del terreno su cui insiste l'intervento.
- - Nella realizzazione di tutti gli interventi di trasformazione è favorito l'uso di materiali atossici, asettici, durevoli, facilmente manuntenibili, eco -compatibili e riciclabili. Si deve a tal fine considerare:
- e) Gestione del ciclo dei rifiuti.
- - Nella realizzazione di tutti gli interventi di trasformazione, dovrà essere previsto per ogni unità abitativa uno spazio apposito per la raccolta differenziata dei rifiuti.
- - Nelle nuove unità provviste di spazio esterno non permeabile ed asciutto, dovrà inoltre essere previsto apposito spazio per alloggiatura e gestione di biocompostiera, finalizzata alla riduzione alla fonte del rifiuto organico.
5. In applicazione delle specifiche disposizioni contenute nella Disciplina di piano del PSI concernenti il "Patrimonio archeologico" è disposto quanto segue.
Le opere pubbliche che a qualsiasi titolo interessino il sottosuolo devono essere sempre sottoposte al procedimento di archeologia preventiva ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. 42/2004 e ai sensi dell'Art.41 c.4 del D.Lgs. 36/2023 (all.I8).
Nel caso di opere e/o progetti di privati che ricadono nelle "Aree di potenziale archeologico" come a tal fine individuate negli elaborati di Quadro conoscitivo (QC) dello stesso PSI e del POC (in particolare Elaborati cartografici QC.3):
- - entro un raggio di 250m dalle evidenze note con il grado di precisione della georeferenzazione n.1;
- - entro un raggio di 150m dalle evidenze note con il grado di precisione della georeferenzazione n.2;
- - entro un raggio di 50m dalle evidenze note con il grado di precisione della georeferenzazione n.3;
tali opere e/o progetti dovranno essere inviati alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio che potrà impartire le opportune eventuali prescrizioni ed effettuare le attività istituzionali di controllo.
In ogni caso, qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art.90 D.lgs. 42/2004), degli Artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art.733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza, o il Sindaco, o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.
Art. 77. Edilizia sostenibile e promozione delle fonti energetiche rinnovabili
1. Il Comune di Calcinaia promuove nell’attuazione della complessiva disciplina del PO e più in specifico nella formazione dei diversi strumenti attuativi concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni", di cui al Titolo V delle presenti Norme, la "Edilizia sostenibile" (ovvero la bioarchitettura e la bioedilizia e più in generale l’utilizzo delle tecnologie a basso impatto ambientale), in coerenza con quanto disciplinato dal Titolo VIII Capo I della LR 65/2014 (Norme per l’edilizia sostenibile) e con il Regolamento di cui alla DPGR n° 2R/2007, così come modificata dal DPGR n. 32R/2017.
2. Allo scopo di assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il comune definisce specifici incentivi economici mediante la riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, di cui all’art. 7 delle presenti Norme, in misura crescente a seconda dei livelli di risparmio energetico, di qualità ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive utilizzate, secondo quanto a tal fine appositamente disposto nel RE comunale o in apposito regolamento.
3. Il RE comunale definisce altresì norme e soluzioni tecnologiche bioclimatiche volte a favorire l’uso razionale dell’energia e l’uso di fonti energetiche rinnovabili, quali la tecnologia fotovoltaica, idroelettrica, eolica e quella derivante da biomasse, con particolare riferimento alla diffusione del sistema solare termico da installare negli interventi sul PEE. A tal fine, contiene indicazioni anche in ordine all’orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare negli interventi di trasformazione urbanistico – edilizia, allo scopo di massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare.
4. Il RE definisce altresì le indicazioni e gli incentivi per la generazione e l’impiego di energia da fonti rinnovabili, tenendo a riferimento gli allegati del PIT/PPR denominati "Allegato 1a - Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia elettrica da biomasse – aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio" e "Allegato 1b - Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici – Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio", nonché delle apposite "Linee di indirizzo per il miglioramento dell’efficienza energetica nel patrimonio culturale-architettura, centri e nuclei storici ed urbani", redatto a cura del MIC.
5. Nelle more dell’approvazione delle Linee guida regionali, di cui all’art. 219 della LR 65/2014, per poter accedere agli incentivi la progettazione degli interventi di cui al precedente comma 2 si dovrà tenere conto delle "Linee guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici in Toscana", approvate con DGR n. 322/2005 e successivamente modificate con DGR n. 218/2006, nonchè delle specifiche disposizioni comunali in materia di cui al Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 30.07.2018.
Art. 78. Abbattimento delle barriere architettoniche in ambito urbano
1. Il Comune di Calcinaia è dotato di specifico "Piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche nell’ambito urbano", esclusivamente riferito agli insediamenti ricadenti nel territorio del Comune di Calcinaia, le cui indicazioni cartografiche, esemplificazioni e disposizioni sono da ritenersi contenuto integrativo a carattere prescrittivo del PO e delle presenti Norme. Tale piano fornisce indicazioni tecniche e direttive di orientamento operativo ed attuativo aventi i contenuti di cui all’art. 95 comma 6 della LR 65/2014.
2. Il Comune, con apposito atto, integra eventualmente il suddetto "Piano - Programma", individuando i principali interventi ed opere finalizzati a garantire un’adeguata accessibilità delle attrezzature e strutture pubbliche e di uso pubblico, degli spazi comuni di interesse collettivo o generale e delle principali infrastrutture per la mobilità.
3. Il piano - programma di cui al precedente comma 2, previa ricognizione delle attività e degli interventi contenuti in altri strumenti di programmazione comunale aventi attinenza con le problematiche di accessibilità, è corredato (in continuità di contenuti e metodologia con quello vigente):
- - della ricognizione degli immobili e degli spazi di proprietà del comune, sulla base di quanto in via preliminare indicato ed individuato dal Quadro conoscitivo (QC) del PO;
- - dalla verifica puntuale delle condizioni di accessibilità dei suddetti immobili e spazi, con la conseguente identificazioni di eventuali condizioni e fattori di criticità o ridotta accessibilità, da considerarsi anche in relazione alle attività e alle funzioni che vengono in essi erogate;
- - dall’indicazione sommaria degli interventi, delle misure e delle opere che si ritengono necessari ed adeguati ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche e per la contestuale mitigazione delle criticità individuata;
- - dalla definizione di un ordine di priorità nella esecuzione dei suddetti interventi, misure ed opere tenendo conto delle disponibilità di bilancio comunali e del programma delle opere pubbliche.
4. Le attività di monitoraggio del PO di cui all’art. 68 delle presenti Norme, danno conto dello stato di attuazione del piano - programma di cui ai precedenti commi, individuando le indicazioni per il suo aggiornamento e la sua integrazione.
5. Gli strumenti attutivi (PA, PUC e PdC) delle previsioni del PO concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni", di cui al Titolo V delle presenti Norme, sono tenuti ad assicurare la riduzione o la mitigazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche in conformità con quanto previsto dalla LR 47/1991 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche), tenendo a riferimento, secondo il criterio dell’analogia, delle indicazioni contenute nel piano - programma di cui ai precedenti commi. Nei casi di funzioni pubbliche o di uso pubblico gli interventi di qualsiasi natura devono assicurare la realizzazione di elementi, opere, manufatti e strutture, ovvero l’installazione di ascensori e piattaforme all’interno di fabbricati, nonché la formazione di itinerari con superfici complanari e orizzontali, opportunamente raccordate (rampe, scale mobili, ecc.), idonee a garantire l’accessibilità agli edifici e agli spazi aperti.
Art. 79. Tutela dei beni di interesse ambientale e culturale
1. Il PO individua direttive e misure per la tutela delle sistemazioni agrarie tradizionali, dei filari alberati, dei percorsi storici e più in generale degli altri manufatti storico-tradizionali funzionali alle pratiche colturali agricole, ritenute componenti paesaggistiche ed ambientali di particolare rilevanza per il territorio comunale di Calcinaia. Le sistemazioni agrarie consistono in particolare in terrazzamenti, muri di contenimento a secco, ciglionamenti, percorsi viari rurali ed opere di bonifica e regimazione idraulico-agrarie. In particolare costituiscono "Risorse e beni di interesse ambientale e culturale" per il territorio di Calcinaia, appositamente individuati con apposita simbologia, con valore orientativo e di indirizzo, nelle cartografie di Quadro propositivo (QP) del PO:
- Beni e risorse di interesse ambientale
- - argini e sistemazioni golenali;
- - geositi ed emergenze geomorfologiche;
- - fossi e il microreticolo idrografico di bonifica;
- - formazioni lineari e filari alberati esistenti (di progetto) e le alberature segnaletiche;
- - terrazzamenti, ciglionamenti, muri a secco e le relative variazioni planoaltimetriche;
- - monumenti e beni e manufatti minori di interesse documentale;
- - tracce delle antiche fortificazioni del "Castello" di Calcinaia;
- - viabilità e i percorsi storici coincidenti con rete per la mobilità lenta;
- - principali punti panoramici e visuali sensibili.
2. Fermo restando quanto disciplinato all'art. 76 delle presenti Norme in riferimento alle previsioni e agli interventi di trasformazione, le risorse e i beni precedentemente elencati sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, fisica, geomorfologica, idraulica e (ove il caso) biologica, ad azioni di ripristino o reimpianto di parti mancanti o degradate, nonché a valorizzazione e qualificazione del loro contenuto testimoniale e d'uso. Indipendentemente dalle pratiche colturali agrarie esercitate, è prescritta la conservazione e la manutenzione delle risorse e dei beni, nei loro caratteri formali e funzionali di presidio agrario e idrogeologico, come struttura fondativa del paesaggio tradizionale e di interesse storico - documentale.
3. Gli interventi di qualsiasi natura devono garantire il superamento di situazioni di degrado o di perdita di funzionalità delle risorse e dei beni, nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e costruttivi originari, nonché assicurare livelli prestazionali adeguati in termini di presidio idrogeologico. Sono consentite solo modifiche puntuali, atte a migliorare e razionalizzare gli accessi e le coltivazioni dei fondi. Qualora le risorse e i beni abbiano perso la funzionalità originaria, o siano in condizioni di degrado irrecuperabile, le stesse devono essere ripristinate o sostituite con altre che assicurino le stesse prestazioni funzionali e che presentino caratteristiche costruttive o costitutive conformi a quelle originarie.
4. In questi specifici contesti gli interventi edilizi disciplinati ai Titoli II, III e IV delle presenti norme sono ammessi a condizione che siano particolarmente curate le modalità di inserimento paesaggistico, prevedendo, ove necessario, adeguate opere di mitigazione e a condizione che non determinino mutazioni irreversibili dello stato dei luoghi. Le pratiche agricole privilegiano in particolare:
- - la conservazione della funzionalità idraulica del sistema agrario di bonifica;
- - la conservazione della funzionalità afro-morfologica delle sistemazioni agrarie collinari;
- - le tecniche colturali di basso impatto ambientale (agriqualità, biologico, lotta integrata);
- - la salvaguardia delle varietà colturali locali e tradizionali.
5. I PAPMAA., di cui all'art. 25 delle presenti Norme ed i progetti degli interventi di sistemazione ambientale di cui all'art. 2 delle presenti Norme, nonché ogni altro progetto di interventi edilizi soggetti a titolo abilitativo, ove comprendenti aree con risorse e beni di cui al precedente comma 1, sono corredati da un apposito rilievo di dettaglio atto ad individuare la consistenza e la qualità delle sistemazioni, eventuali situazioni di degrado localizzato o di perdita di funzionalità, e in tal caso prevedono idonei interventi per il loro superamento.
6. In questo quadro il PO vieta in particolare l'alterazione del tracciato, della giacitura, delle caratteristiche formali e materiali delle strade vicinali e poderali, se non per comprovate esigenze e comunque da effettuarsi sempre previa autorizzazione comunale. Dette strade, qualora non di proprietà pubblica, dovranno essere oggetto di manutenzione da parte dei proprietari dei fondi interessati; gli interventi di manutenzione dovranno essere condotti secondo modalità e tecniche finalizzate a mantenere le caratteristiche funzionali, morfologiche e materiali dei percorsi o a ripristinare tali caratteristiche qualora esse siano state perdute in seguito a mancata manutenzione od a interventi alterativi.
7. Per gli elementi naturali quali filari, alberi di carattere monumentale o aventi valore di segno territoriale, alberature disposte lungo strade pubbliche e private o lungo i confini di proprietà è obbligatoria la tutela. Gli interventi di tutela devono essere estesi all'immediato intorno spaziale ed ambientale nel quale l'elemento o gli elementi sono collocati, al fine di salvaguardarne le relazioni spaziali e percettive con il contesto di riferimento. Sono obbligatori interventi di manutenzione e difesa fitosanitarie tesi alla conservazione di tali elementi naturali. L'eventuale loro abbattimento potrà essere autorizzato per comprovati motivi fisiologici, fitosanitari, di instabilità: la loro sostituzione dovrà essere preferibilmente effettuata con piante autoctone, non idroesigenti e non infestanti. Gli interventi di manutenzione dovranno essere condotti secondo modalità e tecniche finalizzate a mantenere le caratteristiche peculiari degli stessi, o a ripristinare tali caratteristiche qualora esse siano state perdute in seguito a mancata manutenzione od a interventi alterativi. Tutti gli interventi non classificabili come interventi di manutenzione sono soggetti ad autorizzazione comunale.
8. I beni di interesse ambientale e culturale, ovvero gli altri manufatti di natura edilizia (ponti, muri a retta, fonti, opere d'arte, ecc.), della cultura devozionale (maestà, croci, tabernacoli, marginette, ecc.) e dell'arredo urbano (pozzi, cippi, sedute, scale, androni, fontane, lavatoi, essiccatoi, ecc.), ancorchè non individuati, dovranno essere oggetto di manutenzione e, qualora sia necessario, di restauro. Tali interventi devono essere estesi all'immediato intorno spaziale ed ambientale nel quale il manufatto è collocato, al fine di salvaguardarne le relazioni spaziali e percettive con il contesto ambientale di riferimento. A tal fine gli interventi ammessi sono fino al "restauro e risanamento conservativo" (Rs).
9. Qualora le risorse e i beni richiamati ai commi precedenti ricadono all'interno di partizioni spaziali disciplinate al Titolo V Capi II e III delle presenti norme (Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni), o siano direttamente relazionati a queste per titolo di proprietà del proponente o per ragioni di confine, il Piano attuativo (PA), il Progetto Unitario Convenzionato (PUC) o il Permesso di costruire (PdC) convenzionato, previsto e disciplinato dal presente PO per dette partizioni dovrà garantire, come ulteriore "misura di corretto inserimento o di mitigazione degli effetti paesaggistici" ai sensi degli articoli 10 e 64 delle presenti norme, compatibilmente con gli interventi di natura edilizia e urbanistica ammessi, il restauro di detti risorse e beni che sarà vincolato ed assicurato nell'ambito dell'apposita convenzione da stipulare tra soggetto proponente e Comune di Calcinaia.
10. Il REU o il relativo Allegato A può stabilire specifici indirizzi e criteri per la conduzione degli interventi di restauro, nonché eventuali incentivi di natura fiscale e tributaria da porre in relazione alla proprietà degli stessi.
Art. 80. Qualificazione degli interventi di recupero degli edifici di impianto storico
1. In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 25 del P.S. vigente (Disposizioni e criteri per le risorse e i beni di interesse storico-culturale, Componenti archeologiche, insediative di interesse storico – culturale) il R.U. definisce le seguenti direttive di orientamento e guida alla formazione degli interventi edilizi da integrare e dettagliare quali misure prescrittive nel R.E. comunale.
2. Per tutti gli insediamenti classificati di "valore architettonico e monumentale" (M), "di interesse tipologico e ambientale (1) e "Altri edifici di impianto storico" (2), di cui agli art.li 23, 32, 34, 36 e 37, il progetto redatto per la definizione del conseguente titolo abilitativo deve essere corredato da specifici elaborati grafici volti a restituire, lo stato di conservazione delle strutture e dei manufatti, la caratterizzazione tipologica dell’edificio in ordine a componenti architettoniche e tecnologiche, materiali di base. A tal fine dovrà essere predisposto un approfondito rilievo geometrico con dettagli e particolari costruttivi in opportuna scala da stabilire nel REU o nel relativo Allegato A.
3. Nella relazione e negli elaborati di progetto, di cui al precedente comma 1, devono inoltre essere indicati e descritti i materiali costituivi e le tecniche tipologiche e costruttive di ogni componente edilizia. Il progetto deve inoltre essere accompagnato da idonea documentazione fotografica riguardante i prospetti esterni, gli elementi di dettaglio delle facciate e della copertura, i vani e gli ambienti interni.
4. Nella rappresentazione delle piante, delle sezioni e soprattutto dei prospetti delle facciate devono essere chiaramente indicate le finiture, le cornici, i bugnati, le strutture in pietra e gli altri elementi decorativi presenti e strutturali presenti con le principali caratteristiche, compreso iscrizioni, insegne, targhe e stemmi, il tipo ed il colore delle tinteggiature esistenti, eventuali superfetazioni o materiali incongrui. Qualora l’intervento riguardi edifici inseriti all'interno di corti, aie e spazi aperti comuni con edifici tra loro contermini o con pareti aderenti, il rilievo deve comprendere anche le facciate dei corpi di fabbrica adiacenti e contigui.
5. In riferimento alle singole componenti edilizie, costituenti il fabbricato il REU o il relativo Allegato A, definisce specifici indicazioni e prescrizioni per la conduzione e la realizzazione degli interventi con particolare attenzione per: coperture e manti do copertura, gronde, canali e pluviali, comignoli, canne fumarie, abbaini, lucernari ed altri elementi sporgenti del tetto, tessiture murarie, intonaci e finitura dei prospetti, aperture di porte e finestre, davanzali e soglie, inferiate e grate, infissi e dispositivi di oscuramento, balconi, terrazzi e scale esterne, loggiati e altane, porticati, pergolati tettoie.
Art. 81. Cinture verdi di ambientazione e corretto inserimento paesaggistico
1. Si tratta di particolari aree individuate all'interno delle principali previsioni soggette a Piani attuativi (PA) e dei Progetti Unitari Convenzionati (PUC) nell'ambito della "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni" di cui al Titolo V delle presenti Norme, specificatamente destinate alla esclusiva formazione di nuove cinture verdi (sostanzialmente alberate) di ambientazione, schermatura e qualificazione ambientale di nuovi insediamenti, attrezzature ed infrastrutture.
2. Nella formazione Piani attuativi (PA) e dei Progetti Unitari Convenzionati (PUC), per queste aree si applicano le seguenti direttive di qualificazione ambientale e corretto inserimento paesaggistico:
- a) Specie utilizzabili:
- - le specie arboree e arbustive da utilizzare sono unicamente quelle di cui all'Allegato A "alberi e arbusti forestali della Toscana", articolo 3 della Legge Forestale della Toscana;
- - gli interventi di piantumazione dovranno mirare a costituire unità biologiche forestali corrispondenti ai "Tipi Forestali" così come definiti dalla collana Boschi e Macchie di Toscana, la cui localizzazione è rapportabile agli habitat presenti sul territorio comunale. Integrazioni di semina o piantumazione, non inerenti alle specie arboree o arbustive citate, dovranno utilizzare unicamente le "Specie Indicatrici" riportate nei vari "Tipi Forestali".
- b) Gradiente vegetazionale:
- - gli interventi di piantumazione e semina dovranno mirare a costituire un gradiente vegetazionale eterogeneo per età e forma che imposti e favorisca nel tempo uno sviluppo su più piani vegetazionali (erbaceo, arbustivo, arboreo).
- c) Profilo del gradiente vegetazionale:
- - sia per le specie arboree sia per quelle arbustive, dovranno essere previste contemporaneamente essenze con altezze massime di sviluppo a maturità, eterogenee;
- - gli impianti dovranno prevedere una densità tale da garantire, fallanze comprese, la costituzione, a maturità, di gradienti vegetali verticali, senza soluzione di continuità;
- - compatibilmente con la profondità della cintura verde, dovrà essere prevista una fila centrale di essenze arboree con sviluppo in altezza a maturità elevato, accompagnata da ambo i lati da essenze arboree di minor sviluppo e da essenze arbustive, in maniera tale da costituire un gradiente vegetazionale senza soluzione di continuità dove lo sviluppo verticale prevalga nettamente su quello orizzontale.
- d) Orientamento:
- - l'altezza massima delle aree verdi di ambientazione e corretto inserimento paesaggistico potrà tenere conto delle esigenze di ombreggiamento o di insolazione a secondo dell'esposizione. Nello specifico, per quanto concerne i rapporti sinergici con terreni agricoli, il progetto di piantumazione dovrà tenere conto delle esigenze produttive dei terreni agricoli che potrebbero trarre danno da un eccessivo ombreggiamento o da una eccessiva competizione idrica con le colture praticate al momento della redazione del progetto di piantumazione.
3. Per le eventuali aree e corrispondenti "Zone", non soggette a Piani attuativi (PA) o a dei Progetti Unitari Convenzionati (PUC), si applicano invece le seguenti disposizioni:
- a) Specie utilizzabili per la messa dimora di alberature e siepi perimetrali alla partizione spaziale oggetto di intervento
- - le specie arboree e arbustive da utilizzare sono unicamente quelle di cui all'Allegato A "alberi e arbusti forestali della Toscana", articolo 3 della Legge Forestale della Toscana;
- b) Specie utilizzabili per le pertinenze aree interne alla partizione spaziale oggetto di intervento
- - essenze ornamentali per la realizzazione di giardini e spazi verdi senza limitazione di specie;
- c) Orientamento:
- - l'altezza massima delle aree verdi di ambientazione e corretto inserimento paesaggistico potrà tenere conto delle esigenze di ombreggiamento o di insolazione a secondo dell'esposizione. Nello specifico, per quanto concerne i rapporti sinergici con terreni agricoli, il progetto di piantumazione dovrà tenere conto delle esigenze produttive dei terreni agricoli che potrebbero trarre danno da un eccessivo ombreggiamento o da un'eccessiva competizione idrica con le colture praticate al momento della redazione del progetto di piantumazione.
4. Il progetto di piantumazione, che costituisce parte integrante e sostanziale dei Piani attuativi (PA) e dei Progetti Unitari Convenzionati (PUC), deve essere redatto da tecnico con specifiche competenze disciplinari (agronomiche, forestali o biologiche) e la convenzione deve inoltre stabilire e garantire, per un arco temporale comunque non inferiore a 10 anni, le modalità di gestione e manutenzione di queste aree che devono rimanere a carico del soggetto proponente.
5. Gli interventi di piantumazione devono inoltre tenere conto delle "Linee guida per la messa a dimora di specifiche specie arboree per l'assorbimento di biossido di azoto, materiale particolato fine e ozono" della Regione Toscana.