Art. 72. Valutazione ambientale e strategica (VAS) e di incidenza (VINCA)
1. il PO, ovvero le previsioni urbanistiche e la conseguente disciplina, con particolare riferimento alle previsioni concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni", di cui al Titolo V delle presenti Norme, è sottoposto a specifica ed appropriata "Valutazione Ambientale Strategica" (VAS), ai sensi della LR 10/2010 e smi, e le analisi, le verifiche e gli esiti di tale valutazione sono contenuti nel Quadro valutativo (QV) e appositamente descritte nell’elaborato denominato "QV.1 Rapporto Ambientale (RA) di VAS" e in forma più semplifica nell’elaborato denominato "QV.2 Sintesi non tecnica", di cui all’art. 3 delle presenti Norme.
2. In considerazione che il Comune di Calcinaia è interessato dal "Sito della rete Natura 2000" denominato "ZSC Cerbaie" (Cod. Id. 5170003), il RA del PO è inoltre corredato di apposito "Studio di Incidenza ambientale" (SIA) per la VINCA (elaborato QV.3 del quadro ambientale).
3. Il RA, unitamente ai relativi allegati cartografici, grafici e documentali, costituisce parte integrante e sostanziale del PO e riferimento per la valutazione di sostenibilità ambientale delle trasformazioni da esso previste. Il RA contiene inoltre la considerazione degli esiti delle attività valutative, che confluiscono, in termini di indirizzi, prescrizioni e misure nella presente disciplina.
4. Gli strumenti urbanistici attuativi (PA o PUC) del PO, ovvero i titoli abilitativi ed autorizzativi conseguenti all’attuazione delle previsioni dello stesso PO, si conformano alle prescrizioni e alle misure indicate nel RA. A tal fine, per le diverse previsioni concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni" sono proposte "Eventuali ulteriori misure di compatibilità definite nell’ambito del processo di VAS", riportate nelle singole schede – norma di cui all’elaborato di Quadro propositivo (QP) denominato "QP.3a Disciplina delle trasformazioni. Schede – Norma", cui devono conformarsi gli strumenti, gli atti e titoli abilitativi da approvarsi in attuazione del PO.
5. In attuazione dell’art. 5, C. 3, del DPR n. 357/1997 ed in applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III Capo IV della LR 30/2015, gli strumenti attuativi del PO, non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, qualora interessino in tutto o in parte il Sito della Rete Natura 2000 di cui al precedente comma 2, o comunque siano suscettibili di produrre effetti sullo stesso sito, contengono apposito studio finalizzato alla valutazione di incidenza (VINCA) di cui all’art. 5 del DPR 357/1997, volto a individuare i principali effetti (diretti e indiretti) sugli habitat e le specie e sull’integrità del sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, delle ulteriori disposizioni contenute nello specifico "Piano d Gestione" (PdG) approvato con Delibera del Consiglio Provinciale di Pisa 9 del 20 gennaio 2014, nonché dei contenuti e delle risultanze dello SIA che correda la VINCA del PO.
6. Gli strumenti, gli atti e titoli abilitativi da approvarsi in attuazione del PO si conformano altresì alle prescrizioni e condizioni contenute nel vigente "Piano comunale di classificazione acustica" (PCCA, di cui all’art. 8 delle presenti Norme.
7. Tenendo a riferimento le prescrizioni di cui al precedente comma 3, ai sensi dell’art. 8 della LR 10/2010 e smi, le attività di valutazione degli atti di governo del territorio, con particolare riferimento alle previsioni soggette a "Piani Attuativi" (PA), ove richieste ai sensi di legge, tenendo conto delle valutazioni già svolte dal PO, si articolano esclusivamente secondo i seguenti contenuti:
- a) il controllo di conformità e coerenza dello strumento attuativo alle prescrizioni e misure contenute nelle schede -norma del PO, comprensive della certificazione, ovvero argomentazione, del rispetto e della declinazione operativa delle misure (di mitigazione, compensazione e perequazione);
- b) la certificazione, ovvero argomentazione, del rispetto della disciplina per la qualità delle previsioni e degli interventi di trasformazione (di cui all’art. 76 delle presenti Norme), nonché di quelle concernenti l’edilizia sostenibile e la promozione delle fonti energetiche rinnovabili (di cui all’art. 77 delle presenti Norme);
- c) l’ulteriore controllo e la certificazione concernente l’erogazione di specifici servizi territoriali di cui al successivo comma 8.
8. I Programmi aziendali (PAPMAA), riferiti alle previsioni e alle categorie di intervento di cui all’art. 36 delle presenti Norme, qualora prevedano la realizzazione di nuovi edifici a destinazione rurale sono soggetti ad eventuale ulteriore procedura di VAS nei casi espressamente indicati dalla LR 10/2010 e smi.
9. In applicazione delle disposizioni e delle indicazioni impartite delle autorità competenti in materia di acque, qualora le opere di urbanizzazione da realizzare per l’attuazione degli interventi urbanistici ed edilizi previsti per le diverse "Zone" di trasformazione di cui al Titolo VII delle presenti Norme, ed in particolare di quelle connesse con l’approvvigionamento e lo smaltimento idrico, non siano previste nel piano degli investimenti triennali approvato dall’Autorità Idrica Toscana (AIT), esse dovranno essere obbligatoriamente realizzate a cure e spese dei proponenti nell’ambito dell’attuazione delle previsioni del presente PO quali misure di mitigazione e compensazione degli effetti territoriali e ambientali e quindi oggetto di convenzione tra il soggetto attuatore, il Comune ed il Concessionario (soggetto gestore delle reti), secondo le prescrizioni che verranno preventivamente indicate e definite dal Servizio idrico integrato, sentito obbligatoriamente ai sensi delle disposizioni sovraordinate vigenti in materia.
10. Fatte salve le specifiche prescrizioni indicate per le previsioni Uc.4, Uc.5, Uc.9 e Ur.4 ricadenti all’interno dalla "Disciplina delle Trasformazioni. Nuove previsioni", di cui al Titolo V delle presenti Norme, il PO in conformità con il Piano di Tutela delle Acque e sulla base delle specifiche indicazioni formulate dall’Autorità Idrica Toscana e dal soggetto gestore delle reti di approvvigionamento idrico e smaltimento dei reflui, individua nella cartografia di Quadro propositivo (QP) le "Aree con accertata criticità in relazione alla gestione della risorsa idrica" nelle quali in limitazione a quanto disposto nelle presenti Norme e indipendentemente dalle disposizioni normative relative alle singole "Zone" del PO di cui all’art 12, non è ammesso l’aumento delle Unità Immobiliari (U.I) esistenti di qualsiasi categoria funzionale con esclusione di quella "agricola", anche in assenza di opere ed interventi edilizi.
11. Nelle "Zone" ricadenti nella "Disciplina degli insediamenti esistenti. Territorio rurale", di cui al Titolo II delle presenti Norme, l’aumento delle Unità Immobiliari (U.I) rispetto a quelle esistenti e il mutamento di destinazione d’uso degli edifici o complessi di edifici è comunque subordinato al positivo parere preventivo dell’Autorità Idrica Toscana in ordine alla disponibilità e fattibilità di approvvigionamento idrico, di allaccio alla rete acquedottistica esistente e alle modalità di smaltimento delle acque reflue.
Art. 73. Fattibilità idrogeologica e sismica. Rinvio alle indagini e relative prescrizioni
1. Il PO è corredato del "Quadro geologico- tecnico" (QG), ovvero delle Indagini di fattibilità idraulica, geologica e sismica, redatte ai sensi dell’art. 104 della LR 65/2014, secondo le direttive del relativo Regolamento di cui alla DPGR 5R/2020, in conformità, oltre che al PS vigente, alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione settoriale sovraordinati quali il "Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI frane) per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica", la "Variante generale funzionale all’adeguamento del PAI del fiume Arno al Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale", la LR n. 41/2018 "Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua".
2. Le suddette indagini recano la valutazione delle classi di fattibilità relative alle previsioni di trasformazione urbanistica ed edilizia individuate dal PO, effettuate sulla base delle disposizioni dettate dal Regolamento di cui ala DPGR n° 5R/2020, in coerenza con le leggi ed i piani sovraordinati elencati al precedente comma 1.
3. Gli strumenti attuativi del PO comunque denominati, le opere e gli interventi edilizi ed urbanistici concernenti i titoli abilitativi, comunque denominati, previsti dal PO, sono subordinati al rispetto delle prescrizioni e limitazioni riferite alle diverse condizioni di fattibilità (sismica, geomorfologica ed idraulica) così come individuate ed indicate nell’elaborato denominato "QG.0 Relazione illustrativa e di fattibilità geologico - tecnica" e più in dettaglio per la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni", di cui al Titolo V delle presenti Norme, nelle singole schede – norma di cui all’elaborato di Quadro propositivo (QP) denominato "QP.3a Disciplina delle trasformazioni. Schede – Norma".
Art. 74. Ricognizione dei Beni paesaggistici e culturali e compatibilità paesaggistica
1. Il PO prende atto e fa propria la ricognizione delle prescrizioni e prescrizioni d'uso del Piano di Indirizzo territoriale regionale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico (PPR) vigente con specifico riferimento ai "Beni Paesaggistici" formalmente riconosciuti a tal fine contenuta nell’elaborato "QC.6 Ricognizione vincoli ambientali e paesaggistici sovraordinati" (10k) dello stesso PO, assicurandone a tal fine il rispetto, secondo quanto disposto nel successivo comma 2.
2. La suddetta cartografia reca inoltre con valore ricognitivo ma non esaustivo i beni architettonici ricompresi quali beni culturali, cose immobili e mobili di cui alla Parte II del Codice dei Beni culturali e il paesaggio (D.Lgs 42/2004, art.li 10 e 11), ivi compresi quelli che (ancorché non identificati nelle cartografie del PO) siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica di interesse culturale cui all’art. 12 dello stesso codice.
3. Le previsioni e la disciplina del PO si applicano comunque nel prioritario rispetto delle prescrizioni e prescrizioni d’uso contenute nella specifica "Disciplina dei beni paesaggistici" (allegato 8b) del Piano di Indirizzo territoriale regionale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico (PPR) vigente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 19 dello stesso PIT con valenza di PPR.
4. Le suddette prescrizioni si integrano con le "Eventuali ulteriori misure definite nell’ambito della Conferenza di Copianificazione e/o Paesaggistica" di dettaglio, definite per la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni", di cui al Titolo V delle presenti Norme, nelle singole schede – norma di cui all’elaborato di Quadro propositivo (QP) denominato "QP.3a Disciplina delle trasformazioni. Schede – Norma".
Art. 75. Sistema Informativo Geografico (SIG) e monitoraggio della pianificazione comunale
1. Il PO sulla base del "Sistema Informativo Geografico" (SIG) appositamente allestito in coerenza e secondo standard compatibili con quello regionale, in forma complementare e ad integrazione delle attività di monitoraggio del PSI svolta dall’Unione Comuni della Valdera, è soggetto ad attività di monitoraggio svolte dall’Ufficio competente che ne informa la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale, con cadenza almeno biennale.
2. Le attività di monitoraggio del PO, secondo quanto indicato nel RA di VAS, di cui all’art. 72 delle presenti Norme, assicurano in particolare, anche in applicazione di quanto disposto dall’art. 29 della LR 10/2010 e smi:
- il controllo degli effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del PO, al fine di individuare tempestivamente gli eventuali impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive;
- la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati dal PSI vigente, al fine di individuare le eventuali disfunzionalità e carenze della relativa disciplina e di adottare le opportune politiche correttive.
3. Alla scadenza di validità delle previsioni concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni urbanistiche" del PO, di cui al precedente Titolo V, il comune redige una apposita relazione sull’effettiva attuazione delle previsioni (bilancio del dimensionamento effettivamente attuato) in esso contenute e più in generale sullo stato di attuazione e gestione della complessiva disciplina dello stesso PO. In questa sede sono anche verificati gli obiettivi di soddisfacimento degli Standard Urbanistici indicati dal PSI vigente, anche ai fini di apportare gli eventuali correttivi e le integrazioni nell’ambito della revisione quinquennale delle previsioni di PO.