Art. 70. Nuove aree di trasformazione e valorizzazione territoriale (Tc)

1. Definizione. Comprendono aree trasformate e singoli insediamenti abbandonati, dequalificati, ovvero con funzioni non compatibili con il contesto agricolo entro cui risultano inseriti, comunque caratterizzati da fenomeni di degrado fisico, igienico - sanitario, tipologico e funzionale, posti esclusivamente all'interno del "Territorio rurale" del PSI, individuati dal PO al fine di perseguire obiettivi ed attuare le direttive concernenti la disciplina contenuta nell'apposito "Atlante" dello stesso PSI finalizzata a definire le modalità di riqualificazione e valorizzazione del territorio rurale e di mitigazione dei fenomeni di degrado.

2. Disposizioni generali e strumenti attuativi. Per queste "Zone" il PO prevede interventi edilizi differenziati secondo quanto indicato al successivo comma 3, da realizzarsi mediante la preventiva formazione di un "Piano Attuativo" (PA) di cui all'art. 6 delle presenti Norme, sulla base delle specifiche disposizioni di seguito indicate e vincolate, alla eventuale contestuale esecuzione di specifiche misure di "Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici" ad esclusivo carico, onere e spesa del proponente.

3. Disposizioni di dettaglio. Rinvio alle "Schede - norma". Per ogni "Zona", contraddistinta con apposita simbologia e con codice identificativo univoco alfanumerico, il PO definisce mediante le apposite "schede - norma" di dettaglio di cui all'elaborato "QP.3a Disciplina delle trasformazioni. Schede - Norma", facente parte integrante e sostanziale delle presenti Norme, specifiche disposizioni attuative per la formazione dei PUC, ovvero dei PdC. In particolare nelle "schede norma" sono riportate e individuate:

  1. a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione, comprendente:
    • - Inquadramento ambientale e paesaggistico;
    • - Indicazioni localizzative di dettaglio del PO;
    • - Riferimenti catastali.
  2. b) Caratteri generali e identificativi della previsione, comprendente:
    • - Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi;
    • - Articolazione spaziale. Indicazioni localizzative di dettaglio;
    • - Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento.
  3. c) Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni, comprendente:
    • - Dimensionamento e parametri urbanistico - edilizi (nuovi insediamenti);
    • - Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: categorie funzionali ammesse.
  4. d) Descrizione e obiettivi della previsione (caratteri degli interventi e delle opere).
  5. e) Misure e prescrizioni per l'attuazione della previsione, comprendente:
    • - Urbanizzazioni primarie;
    • - Standard urbanistici e spazi pubblici;
    • - Eventuali "Beni paesaggistici" interessati (rinvio al rispetto delle relative prescrizioni);
    • - Misure di corretto inserimento o di mitigazione degli effetti paesaggistici;
    • - Eventuali ulteriori misure di compatibilità definite nell'ambito del processo di VAS
    • - Ulteriori misure definite nell'ambito della Conferenza di Copianificazione e Paesaggistica.
  6. f) Prescrizioni e condizioni di fattibilità geologico - tecnica, comprendente:
    • - Classi di "Pericolosità" in relazione alle indagini del nuovo PS (ai sensi della DPGR 5R/2020);
    • - Interferenze con il "Reticolo - sistema idraulico regionale";
    • - Condizioni di fattibilità (idraulica, geologica e sismica);
    • - Schema di massima degli interventi di messa in sicurezza idraulica o geologica.
  7. Ai fini della corretta identificazione della previsione, nel caso di differenze tra quanto rappresentato nella cartografia generale di Quadro propositivo (QP) del PO e quanto rappresentato nelle cartografie delle singole "Schede - norma", prevale la rappresentazione contenuta in queste ultime. Nel caso di differenze tra la perimetrazione riportata su base CTR e specifici "Riferimenti catastali" sempre indicati nella stessa scheda - norma, prevalgono questi ultimi. È comunque fatto salvo quanto disposto all'art. 58 comma 6 delle presenti Norme.

4. Disposizioni attuative ed operative. Fermo restando quanto disposto al precedente art. 64 comma 7, l'"Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento" (lettera b) e il "Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni" (lettera c) del precedente comma 3 risultano prescrittive e vincolanti ai fini della formazione dei PUC, ovvero dei PdC convenzionati.

5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti Norme, le categorie funzionali ammesse dal PO per le diverse "Zone" sono quelle specificatamente indicate nelle apposite "schede norma" di cui al richiamato elaborato "QP.3a Disciplina delle trasformazioni. Schede - Norma".

6. Disposizioni transitorie e di decadenza. La disciplina di cui ai precedenti commi è da intendersi vincolante per la formazione dei PUC, ovvero dei PdC e per la realizzazione degli interventi e delle opere da essi previsti. In mancanza di attuazione delle previsioni della scheda norma, fermo restando quanto disposto all'art. 14 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, è ammessa la sola categoria di intervento della "manutenzione straordinaria", senza cambio di destinazione d'uso degli immobili esistenti. Alla scadenza di validità quinquennale della previsione, ai sensi dell'art. 95 comma 8 della LR 65/2014, si applicano le disposizioni di cui all'art. 82 delle presenti Norme, salvo quanto di seguito disposto.

Successivamente alla attuazione anche parziale o alla decadenza dei "PUC", ovvero dei "PdC" convenzionati, per gli edifici ed i manufatti realizzati sono esclusivamente ammessi i seguenti interventi:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr).

Non è ammesso il frazionamento delle UI esistenti realizzate. Le categorie funzionali ammesse e i mutamenti di destinazione d'uso rimangono vincolati a quanto indicato nei "PUC" e nei "PdC" convenzionati.

Art. 71. Ambiti e tracciati di salvaguardia per la programmazione modale (SV - SF)

1. Definizione. Comprende le aree finalizzate alla conferma, mediante la necessaria puntualizzazione nella scala del PO, delle specifiche localizzazioni di corridoi di salvaguardia e fasce di tutela assoluta concernenti la "Razionalizzazione del sistema infrastrutturale e della mobilità" del PSI. In particolare il PO, al fine di perseguire obiettivi ed attuare le direttive concernenti la disciplina contenuta nell’apposito "Atlante" dello stesso PSI individua le seguenti "Zone":

  • - Ambiti e tracciati di salvaguardia per la programmazione viaria (SV);
  • - Ambiti e tracciati di salvaguardia per la programmazione ferroviaria (Sf).

2. Disposizioni generali. Il PO dettaglia i suddetti ambiti e tracciati, in specifiche indicazioni cartografiche, corrispondenti a "corridoi di salvaguardia", distinte con apposita simbologia e campitura grafica nelle cartografie del quadro progettuale, tenendo conto dei contenuti che corredano il Quadro propositivo (QP) del PSI e/o dello stato di avanzamento dei livelli di progettazione attualmente predisposti. In questo quadro, sulla base degli accordi e delle previsioni di programmazione definiti con gli altri soggetti interessati, la Provincia, e comuni limitrofi, sono individuati dal PO i seguenti "corridoio di salvaguardia concernenti la programmazione viaria":

  • - per l’attraversamento di Fornacette, alternativo alla S.S. 67 Tosco Romagnola: dalla rotonda (di progetto) in prossimità del cimitero di Fornacette (con ponte sul canale Emissario) proseguendo lungo il corso del fosso nuova Lucaia, fino all’intersezione con la via Maremmana (al confine con Pontedera) in fregio alle attività produttive esistenti;
  • - per l’attraversamento di Sardina, alternativo alla S.P. 439 Sarzanese – Valdera (nuova Sarzanese Valdera): dalla Rotonda in loc. Montecchio all’intersezione con la via del Marrucco (al confine con Vicopisano);
  • - per l’attraversamento dell’Oltrarno, alternativo alla Strada comunale Giovanni XXIII: dal ponte di via Giovanni XXIII fino alla rotonda (di progetto) di intersezione con la via Case Bianche.

È altresì individuato dal PO il "corridoio di salvaguardia concernenti la programmazione ferroviaria", in particolare riferimento all’adeguamento e al miglioramento prestazionale della linea Firenze – Pisa, per il quale devono essere in via prioritaria considerate le previsioni di fermata metropolitana di cui all’art. 60 delle presenti Norme.

I "corridoi di salvaguardia" rappresentano gli ambiti territoriali entro i quali predisporre ed approvare, mediante le procedure dell’Accordo di Programma e/o dell’Accordo di pianificazione, progetti di opera pubblica, finalizzati alla realizzazione di "Opere di urbanizzazione primaria".

3. Categorie di intervento. Fino all’approvazione degli Accordi di Programma e/o degli Accordi di pianificazione di cui al precedente comma 2, il PO definisce le seguenti prescrizioni volte a limitare la trasformabilità dei suoli e la realizzazione degli interventi urbanistico – edilizi ammessi dalle disposizioni normative definite per le singole "Zone" dal PO di cui all’art. 11 delle presenti Norme. In particolare all’interno dei suddetti "corridoi di salvaguardia" non sono ammesse le seguenti categorie di intervento:

  • - la "nuova edificazione" (Ne);
  • - la "ristrutturazione urbanistica" (Ru);
  • - la "sostituzione edilizia" con incremento volumetrico (Se).
  • - la realizzazione di "piscine" (Pi.1) e "impianti sportivi" (Pi.2).

All’interno dei "corridoi di salvaguardia" la realizzazione di "Nuovi edifici e manufatti a destinazione agricola" in territorio rurale, di cui all’art. 25 delle presenti Norme, qualora ammessa dal PO per le singole "Zone", di cui al Titolo III delle presenti Norme, è subordinata all’approvazione di un "titolo abilitativo" convenzionato, nell’ambito del quale – attraverso la convenzione - è garantita la demolizione di manufatti, edifici ed opere realizzati qualora essi vengano interessati dai progetti concernenti la nuova viabilità e senza alcun onere a carico del Comune o di altri Enti locali e soggetti pubblici. A tal fine la convenzione è corredata di eventuali idonee garanzie in relazione agli interventi da realizzare.

4. Ulteriori indicazioni e misure. Gli Accordi di Programma e/o gli Accordi di pianificazione di cui al precedente comma 2 e i corrispondenti progetti di opera pubblica sono tenuti a definire adeguate misure di mitigazione e compensazione (anche finalizzati ad incrementare la dotazioni di standard e spazi pubblici di servizio o correlati alle infrastrutture da progettare), da realizzarsi in "Zone" anche esterne alle aree eventualmente oggetto di progettazione, ritenute comunque necessarie a garantire elevati livelli di compatibilità ambientale e il corretto inserimento paesaggistico delle nuove infrastrutture in relazione ai territori e/o agli insediamenti interessati.