Art. 64. Definizione tematica, articolazione e "Zone" delle nuove previsioni urbanistiche
1. La "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni urbanistiche", ai sensi dall’art. 95 commi 3 e 8 della LR 65/2014, costituisce disciplina del PO destinata perseguire gli obiettivi generali e le strategie comuni concernenti il livello macro delle diverse "UTOE", nonché gli obiettivi, le direttive e le prescrizioni della complessiva Strategia di sviluppo sostenibile del PSI, in specifico riferimento alle disposizioni concernenti le UTOE del Comune d Calcinaia. La disciplina si integra inoltre con le "Previsioni di trasformazione esterne al territorio urbanizzato" comportanti impegno di suolo non edificato, già contenute nell’apposito "Atlante" PSI, che la Conferenza di copianificazione di cui all’art. 25 della LR 65/2014 ha ritenuto conformi alla disciplina del PIT/PPR, di cui all’art. 65 delle presenti Norme.
2. La disciplina è definita secondo un’azione programmata delle previsioni che tiene conto dell’arco temporale di validità del PO per il quale è definito il corrispondente "Quadro previsionale strategico quinquennale" nel rispetto delle "Dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni" definite per le UTOE del Comune di Calcinaia dal PSI.
3. Tenendo a riferimento gli esiti del Quadro valutativo (QV) e del Quadro geologico - tecnico (QG) di cui al precedente art. 3, gli obiettivi di avvio del procedimento di formazione del PO e i contributi conseguenti l’avviso pubblico di cui all’art. 95 comma 8 della LR 65/2104 e dell’art. 13 del Regolamento di cui alla DPGR n. 32R/2017, il PO individua con apposite simbologie grafiche e codici univoci alfanumerici le seguenti "Zone":
Piani attuativi, progetti unitari e altri strumenti attuativi convenzionati non decaduti (SA*)
Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità del territorio urbanizzato (L- U)
- - Lotti interclusi di completamento degli insediamenti (Lb)
- - Aree di nuovo impianto e compensazione urbanistica (Uc)
- - Aree degradate, dequalificate e/o inutilizzate di rigenerazione e riqualificazione urbana (Ur)
Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità del territorio rurale (T)
- - Nuove aree di trasformazione e valorizzazione territoriale (Tc)
Previsioni di integrazione dei servizi e delle dotazioni territoriali (S) in territorio rurale
- - Ambiti e tracciati di salvaguardia per la programmazione viaria (SV)
- - Ambiti e tracciati di salvaguardia per la programmazione ferroviaria (SF)
4. La "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni urbanistiche" è finalizzata alla riqualificazione insediativa e territoriale, al recupero ambientale e paesaggistico, al potenziamento della dotazione di servizi e attrezzature pubbliche, allo sviluppo delle attività produttive, all’adeguamento e all’integrazione delle dotazioni territoriali ed infrastrutturali, al miglioramento e all’incremento dell’offerta abitativa privata e sociale e di lavoro. A tal fine alle "Zone" precedentemente indicate si applicano espressamente le prescrizioni di cui all’art. 10 delle presenti Norme (Disciplina delle trasformazioni. Standard urbanistici e ulteriori misure) volte ad assicurare, nell’ambito del procedimento di attuazione delle previsioni di questo stesso Titolo V, la realizzazione e cessione gratuita al comune di "Urbanizzazioni primarie" e "Standard urbanistici e spazi pubblici", nonchè l’esecuzione di specifiche misure di "Corretto inserimento o di mitigazione degli effetti paesaggistici".
5. Fatto salvo quanto disposto al successivo comma 6 in termini di tolleranze nell’indicazione delle superfici di riferimento per l’attuazione delle previsioni del PO, i Piani attuativi (PA), i Progetti Unitari convenzionati (PUC) o i Permessi a costruire (PdC) convenzionati devono essere estesi all’intera "Zona" indicata nelle cartografie di Quadro propositivo del PO e più in dettaglio nelle singole "Schede - norma" di cui all’elaborato QP.3a Disciplina delle trasformazioni. Schede – Norma, facenti parte integrante e sostanziale delle presenti Norme.
6. Nell’ambito dell’attuazione delle previsioni individuate dal PO nella presente "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni", nei casi in cui le misurazioni reali effettuate a scala di maggiore dettaglio delle "superfici territoriali" si rivelassero diverse da quelle indicate nelle "Schede - norma", di cui all’elaborato QP.3a Disciplina delle trasformazioni. Schede – Norma, è ammesso l’adeguamento della Superficie territoriale (St) alle misurazioni reali determinate dal rilievo diretto delle "Zone" interessate e la conseguente modifica delle altre superfici di riferimento ("Superficie fondiaria (Sf) privata destinata alle trasformazioni" e "Superficie minima di spazi pubblici da cedere gratuitamente al comune"), tanto più quanto in meno, in maniera proporzionale a quanto indicato nelle singole schede – norma. Resta fermo il "Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni" e le altre indicazioni prescrittive della scheda – norma che devono comunque essere rispettate.
7. La disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni ed in particolare le diposizioni di cui ai successivi Capo II, III e IV del presente Titolo VI, si applica fermo restando il rispetto:
- - delle prescrizioni e condizioni riferite alle diverse classi di fattibilità (idraulica, sismica, geomorfologica ed), di cui all’art. 69 delle presenti Norme, così come definite relative indagini ed in particolare nell’elaborato denominato "QG.1 Relazione di fattibilità" ed ulteriormente specificate, per ogni singola previsione, nella corrispondente scheda - norma;
- - delle prescrizioni e condizioni definite nell’ambito del procedimento di VAS (comprendente anche la verifica di compatibilità acustica) di cui all’art. 68 delle presenti Norme, così come definite ed individuate nell’elaborato denominato "QV.1 Rapporto Ambientale di VAS (di cui all’art. 24 della stessa LR 10/2010)" ed ulteriormente specificate, per ogni singola previsione nella corrispondente scheda – norma;
- - delle prescrizioni e prescrizioni d’uso concernenti la "Disciplina dei Beni paesaggistici del PIT/PPR", di cui all’art. 74 delle presenti Norme, così come definite per ogni singola categoria di bene paesaggistico all’allegato 8b dello stesso PIT/PPR ed ulteriormente specificate, per ogni singola previsione nella corrispondente scheda – norma.
Art. 65. Previsioni oggetto di "Conferenza di co-pianificazione". Contenuti ed esiti
1. Il PO, al fine di perseguire gli obiettivi e di attuare le specifiche indicazioni definite dal PS, individua con apposita simbologia e caratterizzazione grafica e codice identificativo alfanumerico le previsioni di trasformazione non residenziali comportanti impegno di suolo non edificato poste all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato, che la Conferenza di copianificazione (ai sensi degli art.li 4 e 25 della LR 65/2014) ha ritenuto conformi alla disciplina del PIT/PPR e alle disposizioni della LR 65/2014.
2. Sono in particolare previsioni del PO, di cui al precedente comma 1, oggetto di copianificazione ai sensi dell’art. 25 comma 1 della LR 65/2014 secondo il verbale della Conferenza tenutasi in data 4.9.2023, le "Nuove aree di trasformazione e valorizzazione territoriale" (Tc), di cui all’art. 70 delle presenti Norme. In particolare:
- - Tc.1 Recupero e riqualificazione ex area di escavazione, lago del Marrucco in Calcinaia;
- - Tc.2 Recupero e riqualificazione ex edificio commerciale, a Ponte alla Navetta.
3. Sono inoltre previsioni del PO, di cui al precedente comma 1, poste all’attenzione della copianificazione ai sensi dell’art. 25 comma 2 della LR 65/2014 secondo il verbale della Conferenza tenutasi in data 49.9.2023, gli "Ambiti e tracciati di salvaguardia per la programmazione viaria" (SV) e gli "Ambiti e tracciati di salvaguardia per la programmazione ferroviaria" (SF), di cui all’art. 71 delle presenti Norme.
4. Per le suddette previsioni sono altresì fatte salve le specifiche indicazioni, prescrizioni e misure definite nell’ambito della stessa conferenza di copianificazione secondo quanto a tal fine riportato nell’elaborato QP.3a Disciplina delle trasformazioni. Schede – Norma, come richiamate all’art. 64, comma 8 delle presenti Norme.
Art. 66. Piani attuativi, progetti unitari e altri strumenti convenzionati non decaduti (SA*)
1. Piani attuativi convenzionati e non decaduti. Il PO conferma e mantiene l'efficacia dei "Piani attuativi" (PA) comunque denominati e dei "Progetti Unitari Convenzionati" (PUC) non decaduti in forza e fino alla scadenza delle relative convenzioni o atti d'obbligo stipulati, come individuati con apposita simbologia, campitura grafica e codice alfanumerico negli elaborati di Quadro propositivo (QP) del PO. Nell'arco di validità stabilito dalle relative convenzioni, sono confermate le previsioni, la disciplina e gli allegati grafici e cartografici di tali piani attuativi. In particolare:
- - SA.1 (ex PA 2.1 del RU - di cui alla DCC N. 74 del 05/11/2002);
- - SA.2 (ex PA 4.1 del RU - di cui alla DCC N. 31 del 04/04/2006);
- - SA.3 (ex PA 4.2 del RU - di cui alla DCC N. 77 del 28/09/2010);
- - SA.4 (ex PA 5.2 del RU - di cui alla DCC N. 77 del 14/10/2008);
- - SA.5 (ex PA 5.9 del RU - di cui alla DCC N. 81 del 27/10/2009);
- - SA.6 (ex PA.a del RU - di cui alla DCC N. 3 del 27/02/2007);
- - SA.7 (ex PA 5.1 del RU - di cui alla DCC N. 11 del 25/03/2003);
- - SA.8 (ex PA 5.3 del RU - PEEP di iniziativa pubblica);
- - SA.9 (ex PDR del RU - di cui alla DCC N. 26 del 0804/2019);
- - SA.10 (ex BC 1.1 del RU -di cui alla DCC N. 25 del 29/07/2016);
- - SA.11 (ex BC 4.4 del RU -di cui alla DCC N. 51 del 30/07/2018);
- - SA.12 (ex CR 2.1 del RU - di cui alla DCC N. 14 del 25/02/2019 e CC N. 59 del 05/06/2020);
- - SA.13 (ex CR 5.1 del RU - di cui alla DCC N. 105 del 29/12/2020);
- - SA.14 (ex CR 5.3 del RU - di cui alla DCC N. 39 del 27/07/2021);
- - SA.15 (ex CP 1.2 - secondo quanto indicato dall'apposito Accordo procedimentale);
- - SA.16 (ex RR 2.3 del RU - di cui alla DCC N. 25 del 08/04/2019).
Per la sola previsione SA.15 il PO individua inoltre, nelle cartografie di Quadro propositivo (QP) le previsioni urbanistiche e le localizzazioni o determinazioni progettuali, anche eventualmente esterne al perimetro del piano attuativo, necessarie all'attuazione dell'Accordo procedimentale stipulato (ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990) in data 13.07.2023 tra comune e soggetti aventi titolarità all'attuazione degli interventi.
2. Ulteriori strumenti attuativi recepiti dal PO. Sono fatte salve inoltre le previsioni dei "Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo e ambientale" (PAPMAA), approvati e non ancora decaduti, unitamente ai relativi allegati grafici e cartografici.
3. Disciplina transitoria e di decadenza. Per i diversi atti di governo del territorio, di cui ai precedenti commi 1 e 2, confermati dal PO, restano valide le definizioni urbanistiche ed edilizie contenute nel previgente RU, come eventualmente meglio specificate nel REU vigente alla data di approvazione dei relativi atti.
Sono ammesse varianti ai "PA", ai "PUC" e ai "PAPMAA" fatti salvi dal PO, purché conformi alla disciplina del PSI e nel rispetto, in particolare, delle disposizioni concernenti le "Dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni" (art. 67 della Disciplina di piano del PSI) e gli "Standard Urbanistici, Servizi e dotazioni territoriali" (art. 68 della Disciplina di piano del PSI).
Alla scadenza di efficacia degli atti disciplinati ed indicati nel presente articolo è fatto salvo quando disciplinato all'art. 110 commi 3 e 4 della LR 65/2014 e, in caso di complessiva e sostanziale decadenza ovvero di impossibilità applicative e attuative delle disposizioni precedentemente richiamate, si applicano in via precauzionale le disposizioni relative alle aree non pianificate di cui all'art. 82 delle presenti Norme.
Successivamente alla attuazione anche parziale dei "PA", dei "PUC" e dei PAPMAA" e a seguito della decadenza di cui al precedente comma 1, per gli edifici ed i manufatti realizzati sono esclusivamente ammessi i seguenti interventi:
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
- - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
- - "restauro e risanamento conservativo" (Rs)
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr).
Per i soli edifici a destinazione industriale - artigianale sono inoltre ammesse, ai soli fini di garantire lo sviluppo e la qualificazione delle attività produttive esistenti ed già insediate e qualora gli immobili mantengano per almeno 10 anni la destinazione esistente - definita dallo strumento attuativo comunque denominato di cui al comma 1 - mediante apposito atto d'obbligo, le "addizioni volumetriche" (Ad), mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio, fino ad un incremento della Superficie coperta (Sc) o in alternativa di superficie edificata (Se) non superiore al 30% di quella esistente per ogni singola UI.
4. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari e Disciplina delle funzioni. Non è ammesso il frazionamento delle UI esistenti realizzate. Le categorie funzionali ammesse e i mutamenti di destinazione d'uso rimangono vincolati a quanto indicato nei PA, nei PUC e nei "PAPMAA", ovvero a quanto indicato nei conseguenti titoli abilitativi rilasciati.