Capo I Disposizioni e norme comuni le "Nuove previsioni urbanistiche

Art. 64. Definizione tematica, articolazione e "Zone" delle nuove previsioni urbanistiche

1. La "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni urbanistiche", ai sensi dall’art. 95 commi 3 e 8 della LR 65/2014, costituisce disciplina del PO destinata perseguire gli obiettivi generali e le strategie comuni concernenti il livello macro delle diverse "UTOE", nonché gli obiettivi, le direttive e le prescrizioni della complessiva Strategia di sviluppo sostenibile del PSI, in specifico riferimento alle disposizioni concernenti le UTOE del Comune d Calcinaia. La disciplina si integra inoltre con le "Previsioni di trasformazione esterne al territorio urbanizzato" comportanti impegno di suolo non edificato, già contenute nell’apposito "Atlante" PSI, che la Conferenza di copianificazione di cui all’art. 25 della LR 65/2014 ha ritenuto conformi alla disciplina del PIT/PPR, di cui all’art. 65 delle presenti Norme.

2. La disciplina è definita secondo un’azione programmata delle previsioni che tiene conto dell’arco temporale di validità del PO per il quale è definito il corrispondente "Quadro previsionale strategico quinquennale" nel rispetto delle "Dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni" definite per le UTOE del Comune di Calcinaia dal PSI.

3. Tenendo a riferimento gli esiti del Quadro valutativo (QV) e del Quadro geologico - tecnico (QG) di cui al precedente art. 3, gli obiettivi di avvio del procedimento di formazione del PO e i contributi conseguenti l’avviso pubblico di cui all’art. 95 comma 8 della LR 65/2104 e dell’art. 13 del Regolamento di cui alla DPGR n. 32R/2017, il PO individua con apposite simbologie grafiche e codici univoci alfanumerici le seguenti "Zone":

Piani attuativi, progetti unitari e altri strumenti attuativi convenzionati non decaduti (SA*)

Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità del territorio urbanizzato (L- U)

  • - Lotti interclusi di completamento degli insediamenti (Lb)
  • - Aree di nuovo impianto e compensazione urbanistica (Uc)
  • - Aree degradate, dequalificate e/o inutilizzate di rigenerazione e riqualificazione urbana (Ur)

Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità del territorio rurale (T)

  • - Nuove aree di trasformazione e valorizzazione territoriale (Tc)

Previsioni di integrazione dei servizi e delle dotazioni territoriali (S) in territorio rurale

  • - Ambiti e tracciati di salvaguardia per la programmazione viaria (SV)
  • - Ambiti e tracciati di salvaguardia per la programmazione ferroviaria (SF)

4. La "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni urbanistiche" è finalizzata alla riqualificazione insediativa e territoriale, al recupero ambientale e paesaggistico, al potenziamento della dotazione di servizi e attrezzature pubbliche, allo sviluppo delle attività produttive, all’adeguamento e all’integrazione delle dotazioni territoriali ed infrastrutturali, al miglioramento e all’incremento dell’offerta abitativa privata e sociale e di lavoro. A tal fine alle "Zone" precedentemente indicate si applicano espressamente le prescrizioni di cui all’art. 10 delle presenti Norme (Disciplina delle trasformazioni. Standard urbanistici e ulteriori misure) volte ad assicurare, nell’ambito del procedimento di attuazione delle previsioni di questo stesso Titolo V, la realizzazione e cessione gratuita al comune di "Urbanizzazioni primarie" e "Standard urbanistici e spazi pubblici", nonchè l’esecuzione di specifiche misure di "Corretto inserimento o di mitigazione degli effetti paesaggistici".

5. Fatto salvo quanto disposto al successivo comma 6 in termini di tolleranze nell’indicazione delle superfici di riferimento per l’attuazione delle previsioni del PO, i Piani attuativi (PA), i Progetti Unitari convenzionati (PUC) o i Permessi a costruire (PdC) convenzionati devono essere estesi all’intera "Zona" indicata nelle cartografie di Quadro propositivo del PO e più in dettaglio nelle singole "Schede - norma" di cui all’elaborato QP.3a Disciplina delle trasformazioni. Schede – Norma, facenti parte integrante e sostanziale delle presenti Norme.

6. Nell’ambito dell’attuazione delle previsioni individuate dal PO nella presente "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni", nei casi in cui le misurazioni reali effettuate a scala di maggiore dettaglio delle "superfici territoriali" si rivelassero diverse da quelle indicate nelle "Schede - norma", di cui all’elaborato QP.3a Disciplina delle trasformazioni. Schede – Norma, è ammesso l’adeguamento della Superficie territoriale (St) alle misurazioni reali determinate dal rilievo diretto delle "Zone" interessate e la conseguente modifica delle altre superfici di riferimento ("Superficie fondiaria (Sf) privata destinata alle trasformazioni" e "Superficie minima di spazi pubblici da cedere gratuitamente al comune"), tanto più quanto in meno, in maniera proporzionale a quanto indicato nelle singole schede – norma. Resta fermo il "Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni" e le altre indicazioni prescrittive della scheda – norma che devono comunque essere rispettate.

7. La disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni ed in particolare le diposizioni di cui ai successivi Capo II, III e IV del presente Titolo VI, si applica fermo restando il rispetto:

  • - delle prescrizioni e condizioni riferite alle diverse classi di fattibilità (idraulica, sismica, geomorfologica ed), di cui all’art. 69 delle presenti Norme, così come definite relative indagini ed in particolare nell’elaborato denominato "QG.1 Relazione di fattibilità" ed ulteriormente specificate, per ogni singola previsione, nella corrispondente scheda - norma;
  • - delle prescrizioni e condizioni definite nell’ambito del procedimento di VAS (comprendente anche la verifica di compatibilità acustica) di cui all’art. 68 delle presenti Norme, così come definite ed individuate nell’elaborato denominato "QV.1 Rapporto Ambientale di VAS (di cui all’art. 24 della stessa LR 10/2010)" ed ulteriormente specificate, per ogni singola previsione nella corrispondente scheda – norma;
  • - delle prescrizioni e prescrizioni d’uso concernenti la "Disciplina dei Beni paesaggistici del PIT/PPR", di cui all’art. 74 delle presenti Norme, così come definite per ogni singola categoria di bene paesaggistico all’allegato 8b dello stesso PIT/PPR ed ulteriormente specificate, per ogni singola previsione nella corrispondente scheda – norma.

Art. 65. Previsioni oggetto di "Conferenza di co-pianificazione". Contenuti ed esiti

1. Il PO, al fine di perseguire gli obiettivi e di attuare le specifiche indicazioni definite dal PS, individua con apposita simbologia e caratterizzazione grafica e codice identificativo alfanumerico le previsioni di trasformazione non residenziali comportanti impegno di suolo non edificato poste all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato, che la Conferenza di copianificazione (ai sensi degli art.li 4 e 25 della LR 65/2014) ha ritenuto conformi alla disciplina del PIT/PPR e alle disposizioni della LR 65/2014.

2. Sono in particolare previsioni del PO, di cui al precedente comma 1, oggetto di copianificazione ai sensi dell’art. 25 comma 1 della LR 65/2014 secondo il verbale della Conferenza tenutasi in data 4.9.2023, le "Nuove aree di trasformazione e valorizzazione territoriale" (Tc), di cui all’art. 70 delle presenti Norme. In particolare:

  • - Tc.1 Recupero e riqualificazione ex area di escavazione, lago del Marrucco in Calcinaia;
  • - Tc.2 Recupero e riqualificazione ex edificio commerciale, a Ponte alla Navetta.

3. Sono inoltre previsioni del PO, di cui al precedente comma 1, poste all’attenzione della copianificazione ai sensi dell’art. 25 comma 2 della LR 65/2014 secondo il verbale della Conferenza tenutasi in data 49.9.2023, gli "Ambiti e tracciati di salvaguardia per la programmazione viaria" (SV) e gli "Ambiti e tracciati di salvaguardia per la programmazione ferroviaria" (SF), di cui all’art. 71 delle presenti Norme.

4. Per le suddette previsioni sono altresì fatte salve le specifiche indicazioni, prescrizioni e misure definite nell’ambito della stessa conferenza di copianificazione secondo quanto a tal fine riportato nell’elaborato QP.3a Disciplina delle trasformazioni. Schede – Norma, come richiamate all’art. 64, comma 8 delle presenti Norme.

Art. 66. Piani attuativi, progetti unitari e altri strumenti convenzionati non decaduti (SA*)

1. Piani attuativi convenzionati e non decaduti. Il PO conferma e mantiene l'efficacia dei "Piani attuativi" (PA) comunque denominati e dei "Progetti Unitari Convenzionati" (PUC) non decaduti in forza e fino alla scadenza delle relative convenzioni o atti d'obbligo stipulati, come individuati con apposita simbologia, campitura grafica e codice alfanumerico negli elaborati di Quadro propositivo (QP) del PO. Nell'arco di validità stabilito dalle relative convenzioni, sono confermate le previsioni, la disciplina e gli allegati grafici e cartografici di tali piani attuativi. In particolare:

  • - SA.1 (ex PA 2.1 del RU - di cui alla DCC N. 74 del 05/11/2002);
  • - SA.2 (ex PA 4.1 del RU - di cui alla DCC N. 31 del 04/04/2006);
  • - SA.3 (ex PA 4.2 del RU - di cui alla DCC N. 77 del 28/09/2010);
  • - SA.4 (ex PA 5.2 del RU - di cui alla DCC N. 77 del 14/10/2008);
  • - SA.5 (ex PA 5.9 del RU - di cui alla DCC N. 81 del 27/10/2009);
  • - SA.6 (ex PA.a del RU - di cui alla DCC N. 3 del 27/02/2007);
  • - SA.7 (ex PA 5.1 del RU - di cui alla DCC N. 11 del 25/03/2003);
  • - SA.8 (ex PA 5.3 del RU - PEEP di iniziativa pubblica);
  • - SA.9 (ex PDR del RU - di cui alla DCC N. 26 del 0804/2019);
  • - SA.10 (ex BC 1.1 del RU -di cui alla DCC N. 25 del 29/07/2016);
  • - SA.11 (ex BC 4.4 del RU -di cui alla DCC N. 51 del 30/07/2018);
  • - SA.12 (ex CR 2.1 del RU - di cui alla DCC N. 14 del 25/02/2019 e CC N. 59 del 05/06/2020);
  • - SA.13 (ex CR 5.1 del RU - di cui alla DCC N. 105 del 29/12/2020);
  • - SA.14 (ex CR 5.3 del RU - di cui alla DCC N. 39 del 27/07/2021);
  • - SA.15 (ex CP 1.2 - secondo quanto indicato dall'apposito Accordo procedimentale);
  • - SA.16 (ex RR 2.3 del RU - di cui alla DCC N. 25 del 08/04/2019).

Per la sola previsione SA.15 il PO individua inoltre, nelle cartografie di Quadro propositivo (QP) le previsioni urbanistiche e le localizzazioni o determinazioni progettuali, anche eventualmente esterne al perimetro del piano attuativo, necessarie all'attuazione dell'Accordo procedimentale stipulato (ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990) in data 13.07.2023 tra comune e soggetti aventi titolarità all'attuazione degli interventi.

2. Ulteriori strumenti attuativi recepiti dal PO. Sono fatte salve inoltre le previsioni dei "Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo e ambientale" (PAPMAA), approvati e non ancora decaduti, unitamente ai relativi allegati grafici e cartografici.

3. Disciplina transitoria e di decadenza. Per i diversi atti di governo del territorio, di cui ai precedenti commi 1 e 2, confermati dal PO, restano valide le definizioni urbanistiche ed edilizie contenute nel previgente RU, come eventualmente meglio specificate nel REU vigente alla data di approvazione dei relativi atti.

Sono ammesse varianti ai "PA", ai "PUC" e ai "PAPMAA" fatti salvi dal PO, purché conformi alla disciplina del PSI e nel rispetto, in particolare, delle disposizioni concernenti le "Dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni" (art. 67 della Disciplina di piano del PSI) e gli "Standard Urbanistici, Servizi e dotazioni territoriali" (art. 68 della Disciplina di piano del PSI).
Alla scadenza di efficacia degli atti disciplinati ed indicati nel presente articolo è fatto salvo quando disciplinato all'art. 110 commi 3 e 4 della LR 65/2014 e, in caso di complessiva e sostanziale decadenza ovvero di impossibilità applicative e attuative delle disposizioni precedentemente richiamate, si applicano in via precauzionale le disposizioni relative alle aree non pianificate di cui all'art. 82 delle presenti Norme.

Successivamente alla attuazione anche parziale dei "PA", dei "PUC" e dei PAPMAA" e a seguito della decadenza di cui al precedente comma 1, per gli edifici ed i manufatti realizzati sono esclusivamente ammessi i seguenti interventi:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - "restauro e risanamento conservativo" (Rs)
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr).

Per i soli edifici a destinazione industriale - artigianale sono inoltre ammesse, ai soli fini di garantire lo sviluppo e la qualificazione delle attività produttive esistenti ed già insediate e qualora gli immobili mantengano per almeno 10 anni la destinazione esistente - definita dallo strumento attuativo comunque denominato di cui al comma 1 - mediante apposito atto d'obbligo, le "addizioni volumetriche" (Ad), mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio, fino ad un incremento della Superficie coperta (Sc) o in alternativa di superficie edificata (Se) non superiore al 30% di quella esistente per ogni singola UI.

4. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari e Disciplina delle funzioni. Non è ammesso il frazionamento delle UI esistenti realizzate. Le categorie funzionali ammesse e i mutamenti di destinazione d'uso rimangono vincolati a quanto indicato nei PA, nei PUC e nei "PAPMAA", ovvero a quanto indicato nei conseguenti titoli abilitativi rilasciati.

Capo II Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità del territorio urbanizzato

Art. 67. Lotti interclusi di completamento degli insediamenti (Lb)

1. Definizione. Comprendono le "Zone" aventi le caratteristiche di lotti liberi inedificati dotati delle opere di urbanizzazione primaria e delle principali reti e dotazioni territoriali, posti esclusivamente all’interno del "Territorio urbanizzato" del PSI e appositamente individuati dal PO al fine di perseguire obiettivi ed attuare disposizioni normative concernenti la disciplina delle "UTOE del territorio urbanizzato di Calcinaia" dello stesso PSI.

2. Disposizioni generali e strumenti attuativi. Per queste "Zone" il PO prevede interventi edilizi di "nuova edificazione", destinati al completamento dei tessuti urbani consolidati, da realizzarsi mediante "Permessi di Costruire" (PdC), sulla base delle specifiche disposizioni e prescrizioni di seguito indicate.

3. Disposizioni di dettaglio. Rinvio alla specifica "Appendice". Per ogni singola "Zona", contraddistinta con apposita simbologia e con codice identificativo univoco alfanumerico, il PO definisce mediante l’apposita tabella, di cui all’appendice "B" alle presenti norme, specifiche disposizioni attuative e disciplina in particolare:

  • - La Superficie fondiaria (Sf) del lotto libero destinato alla trasformazione;
  • - La Superficie edificabile (Se) massima realizzabile con l’intervento di nuova edificazione;
  • - L’Altezza Massima (H - mt) degli edifici realizzabile con l’intervento di nuova edificazione;
  • - Il numero massimo delle Unità Immobiliari (UI) realizzabili con l’intervento di nuova edificazione;
  • - Le categorie funzionale ammesse, di cui al Titolo I Capo IV delle presenti Norme.

Per queste "Zone" devono comunque essere rispettati i seguenti parametri urbanistici:

  • - Distanze minime dai confini del singolo lotto urbanistico di riferimento non inferiori a mt. 5;
  • - Indice di copertura non superiore al 35%;
  • - Superficie permeabile non inferiore al 25% della superficie territoriale.

Resta inoltre l’obbligo del rispetto delle prescrizioni di fattibilità idraulica, geomorfologica e sismica delle singole previsioni e relativi interventi definita in dettaglio nell’elaborato denominato QG.0 Relazione illustrativa e di fattibilità geologico-tecnica, di cui all’art. 2 e 73 delle presenti Norme.

4. Disposizioni transitorie e di decadenza. La disciplina di cui ai precedenti commi 2 e 3 è da intendersi vincolante per la formazione dei PdC e per la realizzazione degli interventi e delle opere da essi previsti. In mancanza di attuazione delle previsioni, fermo restando quanto disposto all’art. 14 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all’attività edilizia libera, è ammessa la sola categoria di intervento della "manutenzione straordinaria", senza cambio di destinazione d’uso degli immobili esistenti. Alla scadenza di validità quinquennale della previsione, ai sensi dell’art. 95 comma 8 della LR 65/2014, si applicano le disposizioni di cui all’art. 82 delle presenti Norme, salvo quanto di seguito disposto.

Successivamente alla attuazione anche parziale o alla decadenza dei "PdC" per gli edifici ed i manufatti realizzati sono esclusivamente ammessi i seguenti interventi:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr).

Non è ammesso il frazionamento delle UI esistenti realizzate. Le categorie funzionali ammesse e i mutamenti di destinazione d’uso rimangono vincolati a quanto indicato nei "PdC".

Art. 68. Aree di nuovo impianto e compensazione urbanistica (Uc)

1. Definizione. Comprendono aree e spazi aperti inedificati dotati delle essenziali opere di urbanizzazione primaria, posti esclusivamente all'interno del "Territorio urbanizzato" del PSI, individuati dal PO al fine di perseguire obiettivi ed attuare le direttive concernenti la disciplina contenuta nell'apposito "Atlante" dello stesso PSI finalizzata a definire le modalità di riqualificazione dei tessuti edificati e di definizione del relativo margine urbano.

2. Disposizioni generali e strumenti attuativi. Per queste "Zone" il PO prevede interventi edilizi di "nuova edificazione", da realizzarsi mediante la preventiva formazione di un "Piano Attuativo" (PA) o "Progetto Unitario Convenzionato" (PUC), di cui all'art. 6 delle presenti Norme, ovvero di "Permessi di Costruire" (PdC) convenzionati, sulla base delle specifiche disposizioni di seguito indicate e vincolate, alla eventuale contestuale realizzazione e cessione gratuita al comune di "Urbanizzazioni primarie" e "Standard urbanistici e spazi pubblici", nonchè all'esecuzione di specifiche misure di "Corretto inserimento o di mitigazione degli effetti paesaggistici" ad esclusivo carico, onere e spesa del proponente.

3. Disposizioni di dettaglio. Rinvio alle "Schede - norma". Per ogni "Zona", contraddistinta con apposita simbologia e con codice identificativo univoco alfanumerico, il PO definisce mediante le apposite "schede - norma" di dettaglio di cui all'elaborato "QP.3a Disciplina delle trasformazioni. Schede - Norma", facente parte integrante e sostanziale delle presenti Norme, specifiche disposizioni attuative per la formazione dei PA, o dei PUC, ovvero dei PdC convenzionati, mediante i quali sono anche riconosciute e regolate la realizzazione e cessione di spazi, interventi ed opere, secondo quanto indicato all'art. 10 delle presenti Norme. In particolare nelle "schede norma" sono riportate e individuate:

  1. a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione, comprendente:
    • - Inquadramento ambientale e paesaggistico;
    • - Indicazioni localizzative di dettaglio del PO;
    • - Riferimenti catastali.
  2. b) Caratteri generali e identificativi della previsione, comprendente:
    • - Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi;
    • - Articolazione spaziale. Indicazioni localizzative di dettaglio;
    • - Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento.
  3. c) Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni, comprendente:
    • - Dimensionamento e parametri urbanistico - edilizi (nuovi insediamenti);
    • - Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: categorie funzionali ammesse.
  4. d) Descrizione e obiettivi della previsione (caratteri degli interventi e delle opere).
  5. e) Misure e prescrizioni per l'attuazione della previsione, comprendente:
    • - Urbanizzazioni primarie;
    • - Standard urbanistici e spazi pubblici;
    • - Eventuali "Beni paesaggistici" interessati (rinvio al rispetto delle relative prescrizioni);
    • - Misure di corretto inserimento o di mitigazione degli effetti paesaggistici;
    • - Eventuali ulteriori misure di compatibilità definite nell'ambito del processo di VAS
    • - Ulteriori misure definite nell'ambito della Conferenza di Copianificazione e Paesaggistica.
  6. f) Prescrizioni e condizioni di fattibilità geologico - tecnica, comprendente:
    • - Classi di "Pericolosità" in relazione alle indagini del nuovo PS (ai sensi della DPGR 5R/2020);
    • - Interferenze con il "Reticolo - sistema idraulico regionale";
    • - Condizioni di fattibilità (idraulica, geologica e sismica);
    • - Schema di massima degli interventi di messa in sicurezza idraulica o geologica.

Ai fini della corretta identificazione della previsione, nel caso di differenze tra quanto rappresentato nella cartografia generale di Quadro propositivo (QP) del PO e quanto rappresentato nelle cartografie delle singole "Schede - norma", prevale la rappresentazione contenuta in queste ultime. Nel caso di differenze tra la perimetrazione riportata su base CTR e specifici "Riferimenti catastali" sempre indicati nella stessa scheda - norma, prevalgono questi ultimi. È comunque fatto salvo, in fase di formazione degli strumenti attuativi, quanto disposto all'art. 64 comma 7 delle presenti Norme.

4. Disposizioni attuative ed operative. Fermo restando quanto disposto all'art. 64 comma 7 delle presenti Norme, l'"Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento" (lettera b) e il "Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni" (lettera c) del precedente comma 3 risultano prescrittive e vincolanti ai fini della formazione dei PA, dei PUC, ovvero dei PdC convenzionati. Per ogni singola "Zona", negli elaborati di Quadro propositivo (QP) così come nelle specifiche Schede - norma di cui all'elaborato "QP.3a Disciplina delle trasformazioni. Schede - Norma", il PO indica nell'estratto cartografico denominato "Indicazioni localizzative di dettaglio del PO", in via preliminare e con valore di indirizzo ed orientamento per la definizione dei PA, dei PUC, ovvero del PdC convenzionati, l'organizzazione e la dislocazione distributiva delle diverse superfici con particolare riferimento a:

  1. a) La Superficie fondiaria destinata alle trasformazioni (Sf) di progetto;
  2. b) L'eventuale quota parte di superficie fondiaria che il PO vincola a specifiche destinazioni urbanistiche (verde privato, varichi inedificati e cinture veri di ambientazione, ecc.);
  3. c) Le diverse Superfici destinate a spazi pubblici di progetto da realizzare e cedere gratuitamente al Comune.

Per queste "Zone" devono inoltre essere rispettati i seguenti ulteriori parametri urbanistici:

  • - Distanze minime dai confini del lotto urbanistico di riferimento non inferiori a mt. 5;
  • - Superficie permeabile non inferiore al 25% della superficie territoriale.

Sono comunque ammesse le deroghe adeguatamente giustificate di cui all'art. 140 della LR 65/2014 (distanze tra fabbricati), secondo quanto a tal fine disposto all'art. 11 delle presenti Norme

5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti Norme, le categorie funzionali ammesse dal PO per le diverse "Zone" sono quelle specificatamente indicate nelle apposite "schede norma" di cui al richiamato elaborato "QP.3a Disciplina delle trasformazioni. Schede - Norma".

6. Disposizioni transitorie e di decadenza. La disciplina di cui ai precedenti commi è da intendersi vincolante per la formazione dei PA e dei PUC, ovvero dei PdC e per la realizzazione degli interventi e delle opere da essi previsti, nonché per la realizzazione e la cessione degli spazi pubblici. In mancanza di attuazione delle previsioni della scheda norma, fermo restando quanto disposto all'art. 14 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, è ammessa la sola categoria di intervento della "manutenzione straordinaria", senza cambio di destinazione d'uso degli immobili esistenti. Alla scadenza di validità quinquennale della previsione, ai sensi dell'art. 95 comma 8 della LR 65/2014, si applicano le disposizioni di cui all'art. 82 delle presenti Norme, salvo quanto di seguito disposto.

Successivamente alla attuazione anche parziale o alla decadenza dei "PA", dei "PUC", ovvero dei "PdC" convenzionati, per gli edifici ed i manufatti realizzati sono esclusivamente ammessi i seguenti interventi:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr).

Non è ammesso il frazionamento delle UI esistenti realizzate. Le categorie funzionali ammesse e i mutamenti di destinazione d'uso rimangono vincolati a quanto indicato nei "PA", nei "PUC" e nei "PdC" convenzionati.

Art. 69. Aree degradate, dequalificate e/o inutilizzate di riqualificazione urbana (Ur)

1. Definizione. Comprendono tessuti edificati con funzioni non compatibili con il contesto urbano entro cui risultano inseriti, spazi aperti abbandonati e degradati, nonché contesti urbani caratterizzati da fenomeni di abbandono, degrado fisico, igienico - sanitario, tipologico e funzionale, posti esclusivamente all'interno del "Territorio urbanizzato" del PSI, individuati dal PO al fine di perseguire obiettivi ed attuare direttive concernenti la disciplina delle "UTOE del territorio urbanizzato di Calcinaia" dello stesso PSI e finalizzata a definire le modalità di rigenerazione e rifunzionalizzazione dei tessuti edificati degradati, dequalificati e/o inutilizzati.

2. Disposizioni generali e strumenti attuativi. Per queste "Zone" il PO prevede interventi edilizi differenziati secondo quanto indicato al successivo comma 3, da realizzarsi mediante la preventiva formazione di "Progetti Unitari Convenzionati" (PUC), di cui all'art. 6 delle presenti Norme, ovvero di "Permessi di Costruire" (PdC) convenzionati, sulla base delle specifiche disposizioni di seguito indicate e vincolate, ai sensi dell'art. 29 della Disciplina di piano del PS e dell'art. 10 delle presenti Norme, alla eventuale contestuale realizzazione e cessione gratuita al comune di "Urbanizzazioni primarie" e "Standard urbanistici e spazi pubblici", nonchè all'esecuzione di specifiche misure di " Corretto inserimento o di mitigazione degli effetti paesaggistici" ad esclusivo carico, onere e spesa del proponente.

3. Disposizioni di dettaglio. Rinvio alle "Schede - norma". Per ogni "Zona", contraddistinta con apposita simbologia e con codice identificativo univoco alfanumerico, il PO definisce mediante le apposite "schede - norma" di dettaglio di cui all'elaborato "QP.3a Disciplina delle trasformazioni. Schede - Norma", facente parte integrante e sostanziale delle presenti Norme, specifiche disposizioni attuative per la formazione dei PA, o dei PUC, ovvero dei PdC convenzionati, mediante i quali sono anche riconosciute e regolate la realizzazione e cessione di spazi, interventi ed opere, secondo quanto indicato all'art. 10 delle presenti Norme. In particolare nelle "schede norma" sono riportate e individuate:

  1. a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione, comprendente:
    • - Inquadramento ambientale e paesaggistico;
    • - Indicazioni localizzative di dettaglio del PO;
    • - Riferimenti catastali.
  2. b) Caratteri generali e identificativi della previsione, comprendente:
    • - Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi;
    • - Articolazione spaziale. Indicazioni localizzative di dettaglio;
    • - Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento.
  3. c) Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni, comprendente:
    • - Dimensionamento e parametri urbanistico - edilizi (nuovi insediamenti);
    • - Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: categorie funzionali ammesse.
  4. d) Descrizione e obiettivi della previsione (caratteri degli interventi e delle opere).
  5. e) Misure e prescrizioni per l'attuazione della previsione, comprendente:
    • - Urbanizzazioni primarie;
    • - Standard urbanistici e spazi pubblici;
    • - Eventuali "Beni paesaggistici" interessati (rinvio al rispetto delle relative prescrizioni);
    • - Misure di corretto inserimento o di mitigazione degli effetti paesaggistici;
    • - Eventuali ulteriori misure di compatibilità definite nell'ambito del processo di VAS
    • - Ulteriori misure definite nell'ambito della Conferenza di Copianificazione e Paesaggistica.
  6. f) Prescrizioni e condizioni di fattibilità geologico - tecnica, comprendente:
    • - Classi di "Pericolosità" in relazione alle indagini del nuovo PS (ai sensi della DPGR 5R/2020);
    • - Interferenze con il "Reticolo - sistema idraulico regionale";
    • - Condizioni di fattibilità (idraulica, geologica e sismica);
    • - Schema di massima degli interventi di messa in sicurezza idraulica o geologica.

Ai fini della corretta identificazione della previsione, nel caso di differenze tra quanto rappresentato nella cartografia generale di Quadro propositivo (QP) del PO e quanto rappresentato nelle cartografie delle singole "Schede - norma", prevale la rappresentazione contenuta in queste ultime. Nel caso di differenze tra la perimetrazione riportata su base CTR e specifici "Riferimenti catastali" sempre indicati nella stessa scheda - norma, prevalgono questi ultimi. È comunque fatto salvo, in fase di formazione degli strumenti attuativi, quanto disposto all'art. 64 comma 7 delle presenti Norme.

4. Disposizioni attuative ed operative. Fermo restando quanto disposto al precedente art. 58 comma 6, l'"Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento" (lettera b) e il "Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni" (lettera c) del precedente comma 3 risultano prescrittive e vincolanti ai fini della formazione dei PUC, ovvero dei PdC convenzionati. Per ogni singola "Zona", negli elaborati di Quadro propositivo (QP) così come nelle specifiche Schede - norma di cui all'elaborato "QP.3a Disciplina delle trasformazioni. Schede - Norma", il PO indica nell'estratto cartografico denominato "Indicazioni localizzative di dettaglio del PO", in via preliminare e con valore di indirizzo ed orientamento per la definizione dei PUC, ovvero del PdC convenzionati, l'organizzazione e la dislocazione distributiva delle diverse superfici con particolare riferimento a:

  1. d) La Superficie fondiaria destinata alle trasformazioni (Sf) di progetto;
  2. e) Le eventuali Superfici destinate a spazi pubblici di progetto da realizzare e cedere gratuitamente al Comune.

Sono comunque ammesse le deroghe adeguatamente giustificate di cui all'art. 140 della LR 65/2014 (distanze tra fabbricati), secondo quanto a tal fine disposto all'art. 11 delle presenti Norme

5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti Norme, le categorie funzionali ammesse dal PO per le diverse "Zone" sono quelle specificatamente indicate nelle apposite "schede norma" di cui al richiamato elaborato "QP.3a Disciplina delle trasformazioni. Schede - Norma".

6. Disposizioni transitorie e di decadenza. La disciplina di cui ai precedenti commi è da intendersi vincolante per la formazione dei PA e dei PUC, ovvero dei PdC e per la realizzazione degli interventi e delle opere da essi previsti, nonché per la realizzazione e la cessione degli spazi pubblici. In mancanza di attuazione delle previsioni della scheda norma, fermo restando quanto disposto all'art. 14 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, è ammessa la sola categoria di intervento della "manutenzione straordinaria", senza cambio di destinazione d'uso degli immobili esistenti. Alla scadenza di validità quinquennale della previsione, ai sensi dell'art. 95 comma 8 della LR 65/2014, si applicano le disposizioni di cui all'art. 82 delle presenti Norme, salvo quanto di seguito disposto.

Successivamente alla attuazione anche parziale o alla decadenza dei "PUC", ovvero dei "PdC" convenzionati, per gli edifici ed i manufatti realizzati sono esclusivamente ammessi i seguenti interventi:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr).

Non è ammesso il frazionamento delle UI esistenti realizzate. Le categorie funzionali ammesse e i mutamenti di destinazione d'uso rimangono vincolati a quanto indicato nei "PA", nei "PUC" e nei "PdC" convenzionati.

Capo III- Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità del territorio rurale (T)

Art. 70. Nuove aree di trasformazione e valorizzazione territoriale (Tc)

1. Definizione. Comprendono aree trasformate e singoli insediamenti abbandonati, dequalificati, ovvero con funzioni non compatibili con il contesto agricolo entro cui risultano inseriti, comunque caratterizzati da fenomeni di degrado fisico, igienico - sanitario, tipologico e funzionale, posti esclusivamente all'interno del "Territorio rurale" del PSI, individuati dal PO al fine di perseguire obiettivi ed attuare le direttive concernenti la disciplina contenuta nell'apposito "Atlante" dello stesso PSI finalizzata a definire le modalità di riqualificazione e valorizzazione del territorio rurale e di mitigazione dei fenomeni di degrado.

2. Disposizioni generali e strumenti attuativi. Per queste "Zone" il PO prevede interventi edilizi differenziati secondo quanto indicato al successivo comma 3, da realizzarsi mediante la preventiva formazione di un "Piano Attuativo" (PA) di cui all'art. 6 delle presenti Norme, sulla base delle specifiche disposizioni di seguito indicate e vincolate, alla eventuale contestuale esecuzione di specifiche misure di "Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici" ad esclusivo carico, onere e spesa del proponente.

3. Disposizioni di dettaglio. Rinvio alle "Schede - norma". Per ogni "Zona", contraddistinta con apposita simbologia e con codice identificativo univoco alfanumerico, il PO definisce mediante le apposite "schede - norma" di dettaglio di cui all'elaborato "QP.3a Disciplina delle trasformazioni. Schede - Norma", facente parte integrante e sostanziale delle presenti Norme, specifiche disposizioni attuative per la formazione dei PUC, ovvero dei PdC. In particolare nelle "schede norma" sono riportate e individuate:

  1. a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione, comprendente:
    • - Inquadramento ambientale e paesaggistico;
    • - Indicazioni localizzative di dettaglio del PO;
    • - Riferimenti catastali.
  2. b) Caratteri generali e identificativi della previsione, comprendente:
    • - Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi;
    • - Articolazione spaziale. Indicazioni localizzative di dettaglio;
    • - Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento.
  3. c) Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni, comprendente:
    • - Dimensionamento e parametri urbanistico - edilizi (nuovi insediamenti);
    • - Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: categorie funzionali ammesse.
  4. d) Descrizione e obiettivi della previsione (caratteri degli interventi e delle opere).
  5. e) Misure e prescrizioni per l'attuazione della previsione, comprendente:
    • - Urbanizzazioni primarie;
    • - Standard urbanistici e spazi pubblici;
    • - Eventuali "Beni paesaggistici" interessati (rinvio al rispetto delle relative prescrizioni);
    • - Misure di corretto inserimento o di mitigazione degli effetti paesaggistici;
    • - Eventuali ulteriori misure di compatibilità definite nell'ambito del processo di VAS
    • - Ulteriori misure definite nell'ambito della Conferenza di Copianificazione e Paesaggistica.
  6. f) Prescrizioni e condizioni di fattibilità geologico - tecnica, comprendente:
    • - Classi di "Pericolosità" in relazione alle indagini del nuovo PS (ai sensi della DPGR 5R/2020);
    • - Interferenze con il "Reticolo - sistema idraulico regionale";
    • - Condizioni di fattibilità (idraulica, geologica e sismica);
    • - Schema di massima degli interventi di messa in sicurezza idraulica o geologica.
  7. Ai fini della corretta identificazione della previsione, nel caso di differenze tra quanto rappresentato nella cartografia generale di Quadro propositivo (QP) del PO e quanto rappresentato nelle cartografie delle singole "Schede - norma", prevale la rappresentazione contenuta in queste ultime. Nel caso di differenze tra la perimetrazione riportata su base CTR e specifici "Riferimenti catastali" sempre indicati nella stessa scheda - norma, prevalgono questi ultimi. È comunque fatto salvo quanto disposto all'art. 58 comma 6 delle presenti Norme.

4. Disposizioni attuative ed operative. Fermo restando quanto disposto al precedente art. 64 comma 7, l'"Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento" (lettera b) e il "Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni" (lettera c) del precedente comma 3 risultano prescrittive e vincolanti ai fini della formazione dei PUC, ovvero dei PdC convenzionati.

5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti Norme, le categorie funzionali ammesse dal PO per le diverse "Zone" sono quelle specificatamente indicate nelle apposite "schede norma" di cui al richiamato elaborato "QP.3a Disciplina delle trasformazioni. Schede - Norma".

6. Disposizioni transitorie e di decadenza. La disciplina di cui ai precedenti commi è da intendersi vincolante per la formazione dei PUC, ovvero dei PdC e per la realizzazione degli interventi e delle opere da essi previsti. In mancanza di attuazione delle previsioni della scheda norma, fermo restando quanto disposto all'art. 14 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, è ammessa la sola categoria di intervento della "manutenzione straordinaria", senza cambio di destinazione d'uso degli immobili esistenti. Alla scadenza di validità quinquennale della previsione, ai sensi dell'art. 95 comma 8 della LR 65/2014, si applicano le disposizioni di cui all'art. 82 delle presenti Norme, salvo quanto di seguito disposto.

Successivamente alla attuazione anche parziale o alla decadenza dei "PUC", ovvero dei "PdC" convenzionati, per gli edifici ed i manufatti realizzati sono esclusivamente ammessi i seguenti interventi:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr).

Non è ammesso il frazionamento delle UI esistenti realizzate. Le categorie funzionali ammesse e i mutamenti di destinazione d'uso rimangono vincolati a quanto indicato nei "PUC" e nei "PdC" convenzionati.

Art. 71. Ambiti e tracciati di salvaguardia per la programmazione modale (SV - SF)

1. Definizione. Comprende le aree finalizzate alla conferma, mediante la necessaria puntualizzazione nella scala del PO, delle specifiche localizzazioni di corridoi di salvaguardia e fasce di tutela assoluta concernenti la "Razionalizzazione del sistema infrastrutturale e della mobilità" del PSI. In particolare il PO, al fine di perseguire obiettivi ed attuare le direttive concernenti la disciplina contenuta nell’apposito "Atlante" dello stesso PSI individua le seguenti "Zone":

  • - Ambiti e tracciati di salvaguardia per la programmazione viaria (SV);
  • - Ambiti e tracciati di salvaguardia per la programmazione ferroviaria (Sf).

2. Disposizioni generali. Il PO dettaglia i suddetti ambiti e tracciati, in specifiche indicazioni cartografiche, corrispondenti a "corridoi di salvaguardia", distinte con apposita simbologia e campitura grafica nelle cartografie del quadro progettuale, tenendo conto dei contenuti che corredano il Quadro propositivo (QP) del PSI e/o dello stato di avanzamento dei livelli di progettazione attualmente predisposti. In questo quadro, sulla base degli accordi e delle previsioni di programmazione definiti con gli altri soggetti interessati, la Provincia, e comuni limitrofi, sono individuati dal PO i seguenti "corridoio di salvaguardia concernenti la programmazione viaria":

  • - per l’attraversamento di Fornacette, alternativo alla S.S. 67 Tosco Romagnola: dalla rotonda (di progetto) in prossimità del cimitero di Fornacette (con ponte sul canale Emissario) proseguendo lungo il corso del fosso nuova Lucaia, fino all’intersezione con la via Maremmana (al confine con Pontedera) in fregio alle attività produttive esistenti;
  • - per l’attraversamento di Sardina, alternativo alla S.P. 439 Sarzanese – Valdera (nuova Sarzanese Valdera): dalla Rotonda in loc. Montecchio all’intersezione con la via del Marrucco (al confine con Vicopisano);
  • - per l’attraversamento dell’Oltrarno, alternativo alla Strada comunale Giovanni XXIII: dal ponte di via Giovanni XXIII fino alla rotonda (di progetto) di intersezione con la via Case Bianche.

È altresì individuato dal PO il "corridoio di salvaguardia concernenti la programmazione ferroviaria", in particolare riferimento all’adeguamento e al miglioramento prestazionale della linea Firenze – Pisa, per il quale devono essere in via prioritaria considerate le previsioni di fermata metropolitana di cui all’art. 60 delle presenti Norme.

I "corridoi di salvaguardia" rappresentano gli ambiti territoriali entro i quali predisporre ed approvare, mediante le procedure dell’Accordo di Programma e/o dell’Accordo di pianificazione, progetti di opera pubblica, finalizzati alla realizzazione di "Opere di urbanizzazione primaria".

3. Categorie di intervento. Fino all’approvazione degli Accordi di Programma e/o degli Accordi di pianificazione di cui al precedente comma 2, il PO definisce le seguenti prescrizioni volte a limitare la trasformabilità dei suoli e la realizzazione degli interventi urbanistico – edilizi ammessi dalle disposizioni normative definite per le singole "Zone" dal PO di cui all’art. 11 delle presenti Norme. In particolare all’interno dei suddetti "corridoi di salvaguardia" non sono ammesse le seguenti categorie di intervento:

  • - la "nuova edificazione" (Ne);
  • - la "ristrutturazione urbanistica" (Ru);
  • - la "sostituzione edilizia" con incremento volumetrico (Se).
  • - la realizzazione di "piscine" (Pi.1) e "impianti sportivi" (Pi.2).

All’interno dei "corridoi di salvaguardia" la realizzazione di "Nuovi edifici e manufatti a destinazione agricola" in territorio rurale, di cui all’art. 25 delle presenti Norme, qualora ammessa dal PO per le singole "Zone", di cui al Titolo III delle presenti Norme, è subordinata all’approvazione di un "titolo abilitativo" convenzionato, nell’ambito del quale – attraverso la convenzione - è garantita la demolizione di manufatti, edifici ed opere realizzati qualora essi vengano interessati dai progetti concernenti la nuova viabilità e senza alcun onere a carico del Comune o di altri Enti locali e soggetti pubblici. A tal fine la convenzione è corredata di eventuali idonee garanzie in relazione agli interventi da realizzare.

4. Ulteriori indicazioni e misure. Gli Accordi di Programma e/o gli Accordi di pianificazione di cui al precedente comma 2 e i corrispondenti progetti di opera pubblica sono tenuti a definire adeguate misure di mitigazione e compensazione (anche finalizzati ad incrementare la dotazioni di standard e spazi pubblici di servizio o correlati alle infrastrutture da progettare), da realizzarsi in "Zone" anche esterne alle aree eventualmente oggetto di progettazione, ritenute comunque necessarie a garantire elevati livelli di compatibilità ambientale e il corretto inserimento paesaggistico delle nuove infrastrutture in relazione ai territori e/o agli insediamenti interessati.