Art. 58. Parcheggi e aree di sosta pubblici (MP) e di uso pubblico (esistenti e di progetto)

1. Definizione. Comprendono le "Zone" destinate a parcheggi e aree di sosta pubbliche o di uso pubblico, ovvero ad attrezzature e dotazioni di supporto e servizio alla rete infrastrutturale della mobilità, comprendenti anche immobili attività e servizi comunque a destinazione modale e/o uso pubblico quali, ad esempio, aree e servizi di interscambio modale, spazi e attività di e-mobility e car sharing, finalizzate ad incrementare la dotazione di standard urbanistici corrispondenti a quelli indicati alla lettera d) dell’articolo 3 del DM 1444/1968 e che concorrono complessivamente al conseguimento degli obiettivi concernenti la disciplina degli "Standard urbanistici, servizi e dotazioni territoriali" del PSI. Comprendono altresì parcheggi privati che in esito all’attuazione delle previsioni dei previgenti strumenti urbanistici sono comunque destinati all’uso pubblico.

2. Modalità di intervento e disposizioni generali. Fermo restando quanto disposto all’art. 14 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all’attività edilizia libera, per queste "Zone" il PO prevede:

  • - la manutenzione, il recupero, la ristrutturazione e, più in generale, la riqualificazione funzionale e tipologica dei parcheggi e delle aree di sosta esistenti, identificati nelle cartografie del Quadro propositivo con bordo e codice alfanumerico di colore nero;
  • - la nuova edificazione dei parcheggi e delle aree di sosta di nuova previsione, sottoposti a vincolo espropriativo e identificati nelle cartografie del Quadro propositivo con bordo e codice alfanumerico di colore rosso.

Gli interventi e le opere realizzabili, sia sulle aree e gli spazi esistenti che su quelle di progetto dovranno essere attuati mediante intervento edilizio diretto di iniziativa pubblica o privato convenzionato.

La realizzazione delle nuove previsioni, così come gli interventi e le opere sulle attrezzature esistenti, possono essere realizzati anche mediante interventi ed opere di iniziativa privata - previa concessione delle aree e degli spazi qualora pubblici - e la formazione di un Permesso di costruire (PdC) Convenzionato, fermo restando la garanzia al mantenimento, in via prevalente, dell’uso pubblico. Nel caso di intervento privato la convenzione prevede in particolare l’erogazione di specifici servizi di uso pubblico e le modalità, le condizioni e la frequenza temporale mediante le quali è assicurato l’uso pubblico degli spazi di sosta e parcheggio (assicurando un calibrato equilibrio tra esigenze delle attività private e necessità di uso pubblico).

I parametri edilizi ed urbanistici per la definizione degli interventi nelle singole "Zone" sono stabiliti in sede di progetto di opera pubblica sulla base della legislazione e regolamentazione vigente in materia, tenendo in particolare conto dell’interazione con le adiacenti zone destinate alla viabilità pubblica o di uso pubblico, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

3. Categorie di intervento. Per gli eventuali edifici e manufatti esistenti ricadenti in queste zone, fermo restando quanto disposto all’art. 14 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all’attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
  • - le "opere di urbanizzazione primaria e secondaria" (Ur), comunque denominate;
  • - le "infrastrutture e d’impianti, anche per pubblici servizi" (In), che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato".

Sono inoltre ammessi dal PO gli "interventi pertinenziali" funzionali all’uso pubblico degli edifici, aventi caratteristiche da determinarsi in deroga alle disposizioni di cui all’Appendice "A" alle presenti Norme.

E’ sempre ammessa la "nuova edificazione" (Ne) di infrastrutture, volumi, strutture e manufatti tecnici e di servizio delle dotazioni territoriali e delle reti tecnologiche, nei limiti di un indice massimo di copertura non superiore al 20% rispetto al suo "lotto urbanistico di riferimento". E’ altresì ammessa la "nuova edificazione" (Ne) di manufatti accessori (chioschi) e strutture di servizio ddestinati a servizi per la mobilità, a spazi per piccole attività commerciali al dettaglio come ad esempio edicole, somministrazione alimenti e bevande, nonché di locali e altri manufatti di servizio (servizi igienici), secondo standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalle specifiche norme di regolamentazione o gestione, nei limiti di un "indice di copertura" (Ic) non superiore al 20% rispetto al suo "lotto urbanistico di riferimento" interessato.

4. Disposizioni per le Zone di "Nuova previsione". Per le "Zone" di nuova previsione o per quelle di ampliamento funzionale (di destinazione urbanistica) delle previsioni esistenti sono altresì ammessi gli interventi di "nuova edificazione" (Ne) anche con strutture interrate e multipiano, nonché la "realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal comune" secondo i parametri edilizi e urbanistici e standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalle eventuali specifiche norme e regolamenti di settore in materia di parcheggi ed infrastrutture di sosta. In questo quadro i manufatti e le strutture eventualmente da realizzare in elevazione non potranno superare l’altezza massima di mt. 3,50 e un "indice di copertura" (Ic) non superiore al 75% del "lotto urbanistico di riferimento".

5. Disposizioni per i "Parcheggi per mezzi pesanti e la lunga sosta" (*). Il PO nell’ambito delle previsioni di cui al precedente comma 4, indentifica con apposta simbologia (asterisco) le "Zone" destinate alla realizzazione di parcheggi di lunga sosta di mezzi pesanti per i quali devono essere realizzate apposite infrastrutture e servizi tecnici funzionali alla specifica destinazione quali servizi igienici, spogliatoi, autolavaggio, stazione conferimenti dei rifiuti, carico e scarico, ecc.. Tali previsioni, oltre che con progetto di opera pubblica, possono essere attuate anche con iniziati privata previa stipula di una convenzione con il Comune al fine di garantirne le modalità di uso pubblico.

6. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti norme e fatte salve le destinazioni d’uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • c) commerciale al dettaglio, limitatamente alle sole sub-categorie c.5); c.6).
  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b) di servizio, circoscritta alle fattispecie di cui alla lettera e.b.11) e ad esse assimilabili, comprensive delle funzioni amministrative (uffici) di gestione delle strutture per la sosta.

7. Ulteriori prescrizioni e condizioni. I nuovi parcheggi previsti dal PO hanno un valore indicativo ed i progetti di opera pubblica dovranno precisarne la forma, la dislocazione e le dimensioni; sono in ogni caso da rispettare le seguenti prescrizioni:

  • - i parcheggi possono essere realizzati al livello stradale o a più piani sopra e sotto il livello stradale. La scelta della soluzione tecnica ritenuta idonea è definita in relazione alle condizioni oroidrografiche e delle componenti di natura patrimoniale eventualmente interessate. La superficie effettivamente non destinata a stalli di sosta e alla viabilità di servizio deve essere sistemata a verde e attrezzata con percorsi pedonali ed itinerari per l’accessibilità lenta (ciclo – pedonale);
  • - i parcheggi a raso devono essere corredati di filari alberati e/o alberature di alto fusto, piante ornamentali o arbusti. Ove possibile deve essere altresì garantita una superficie permeabile non inferiore al 25% dell'area interessata e assicurata la massima superficie filtrante del terreno;
  • - all’interno dei parcheggi è sempre consentita l’installazione di panchine, fontane, recinzioni e la costruzione di servizi igienici, nonchè di chioschi aventi le dimensioni e le destinazioni di cui al precedente comma 3, secondo progetti unitari di sistemazione riguardanti l’intera partizione spaziale. È ammessa la realizzazione anche con interventi privati, mediante la stipula di una convenzione con il comune per la gestione degli impianti nell’interesse comune;
  • - i progetti, nell’osservanza delle indicazioni desumibili dal "Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche nell’ambito urbano", di cui all’art. 78 delle presenti Norme, nonchè delle vigenti leggi in materia di accessibilità, devono garantire soluzioni progettuali integrate secondo i principi del "design for all" al fine di concretizzare nella progettazione dell’opera pubblica azioni inclusive del concetto di comunità.

Art. 59. Viabilità esistente (M1), da adeguare e migliorare (M2) e di progetto (M3)

1. Definizione. Comprendono gli immobili e le aree qualificate dal PSI nell’ambito della rete infrastrutturale e della mobilità corrispondenti, in particolare, alla "Rete viaria", comprendente la diversa viabilità di livello regionale, provinciale e comunale esistente, nonchè la viabilità che in esito all’attuazione delle previsioni dei previgenti strumenti urbanistici è comunque destinata all’uso pubblico.

Il PO distingue inoltre con apposita campitura grafica nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) la rete viaria e gli assi di collegamento principali e locali esistenti (tratto nero con fondo bianco), da quelli soggetti ad ampliamento, adeguamento o miglioramento prestazionale e funzionale e quelli di nuova previsione, ossia di nuovo impianto.

2. Categorie e modalità di intervento. Disposizioni generali. Per queste "Zone" e comunque per la viabilità esistente pubblica o di uso pubblico di qualsiasi rango, fermo restando quanto disposto all’art. 14 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all’attività edilizia libera, il PO ammette:

  • - la manutenzione e l’adeguamento tecnico e prestazionale, comunque senza oneri per il comune di Calcinaia, della viabilità esistente privata di uso pubblico appositamente identificata con apposita campitura (di colore grigio) nelle cartografie del Quadro propositivo (QP);
  • - la manutenzione, l’adeguamento tecnico e prestazionale, la riqualificazione funzionale, infrastrutturale e tipologica, della viabilità pubblica esistente appositamente identificata con apposita campitura (di colore bianco) nelle cartografie del Quadro propositivo (QP);
  • - l’adeguamento e l’ampliamento per la viabilità pubblica soggetta ad intervento di riqualificazione funzionale e prestazionale, in questo caso sottoposte almeno in parte a vincolo espropriativo, appositamente identificate con apposita campitura (di colore arancio) nelle cartografie del Quadro propositivo (QP).
  • - la nuova edificazione per la viabilità pubblica di progetto (nuove previsioni), in questo caso sottoposte a vincolo espropriativo, appositamente identificate con apposita campitura (di colore rosso) nelle cartografie del Quadro propositivo (QP).

I parametri tecnici e le caratteristiche prestazionali per la definizione delle categorie di intervento e più in generale delle opere e degli interventi sono stabiliti in sede di progetto di opera pubblica sulla base della legislazione e regolamentazione vigente in materia, nel rispetto delle norme del Codice della strada e del relativo regolamento di attuazione. I progetti devono comunque considerare i caratteri dei contesti territoriali ed urbani attraversati dalla esistente e nuova viabilità e le funzioni insediate nelle zone contermini.

3. Fasce di rispetto, vincoli sovraordinati. Condizioni alla trasformazione. Con esclusione della viabilità privata di uso pubblico, il PO riporta con valore ricognitivo nell’elaborato QC.5 "Ricognizione e classificazione della rete della mobilità)", in scala 1:10.000, di cui al precedente art. 3 comma 3, le indicazioni tecniche per il calcolo e la verifica delle "fasce di rispetto stradale" secondo quanto disposto dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia (D.Lgs n. 285/1992, come da ultimo modificato dalla L. n. 145/2018 e relativo Regolamento di attuazione, di cui al DPR n. 495/1992 e smi), dai piani e regolamenti comunali e dai criteri applicativi eventualmente determinati dai preposti uffici comunali. Per le suddette fasce si applicano i limiti ed i vincoli all’edificabilità e alla trasformazione secondo quanto disposto dal Codice della strada.

4. Fasce di rispetto. Ulteriori disposizioni del PO. Le fasce di rispetto stradali previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione, di cui al precedente comma 3, costituiscono in ogni caso le porzioni di territorio suscettibili di trasformazione e utilizzazione ai fini dell’adeguamento infrastrutturale dei tracciati viari, ovvero per la realizzazione di opere di mitigazione degli effetti e/o corretta ambientazione paesaggistica. A tal fine nelle fasce di rispetto stradale sono ammissibili le trasformazioni fisiche volte a realizzare:

  • - adeguamenti stradali ed opere infrastrutturali di interesse pubblico a servizio dell’edificato posto all’interno o all’esterno della fascia di rispetto;
  • - adeguamenti delle opere infrastrutturali di raccordo o di integrazione, ovvero di miglioramento prestazionale, delle intersezioni tra i diversi tracciati viari;
  • - percorsi ed itinerari di viabilità lenta (ciclo - pedonale), opere di mitigazione e/o regolazione del traffico e di riqualificazione (paesaggistica, ambientale e prestazionale) della viabilità esistente;
  • - reti e dotazioni tecnologiche e di servizio agli insediamenti (acquedotti, fognature, metanodotti, elettrodotti, line telefoniche e di trasferimento di dati), comprensivi di sostegni, cabine, armadi, stazioni di supporto e gestione delle suddette reti;
  • - canalizzazioni irrigue e altre sistemazioni idrauliche o di gestione – regimazione del reticolo di fossi e canali superficiali;
  • - recinzioni, aiuole, siepi, cartellonistica e segnaletica stradale, alberature segnaletiche ed altri allineamenti arborei funzionali e complementari alla viabilità pubblica;
  • - parcheggi e aree di sosta, ovvero altri spazi funzionali al miglioramento della rete della mobilità, anche con riferimento alle esigenze connesse con la gestione del trasporto pubblico locale (fermate, pensiline, ecc.).

Anche ai fini del miglioramento prestazionale e dotazionale della rete modale è sempre ammessa dal PO la possibilità dell’ampliamento della viabilità pubblica esistente, anche insistente su "Zone" diverse da quelle disciplinate nel presente articolo, purché rientranti nelle fasce di rispetto stradale mediante progetto di opera pubblica e preliminare procedimento espropriativo, nella misura massima di 1,50 mt. per ambo i lati rispetto alla larghezza della sezione attuale della strada, senza che tale intervento costituisca variante al PO medesimo. Tale dimensione è estendibile fino a mt. 2,50 nel caso di realizzazione di interventi concernenti la mobilità lenta (ciclo – pedonale).

5. Ulteriori indicazioni per la viabilità di progetto. Per la viabilità ed i raccordi di nuovo impianto, ovvero soggetti ad adeguamento e ampliamento, il tracciato definito nel PO ha invece valore indicativo; tuttavia la progettazione dell’opera pubblica non potrà introdurre modifiche sostanziali tali da pregiudicare in particolare l’itinerario assegnato dal PO (origine – destinazione). Nell’ambito della realizzazione del progetto dei nuovi snodi e tracciati stradali il Comune promuoverà contestualmente interventi di riqualificazione ambientale e sistemazione paesaggistica delle aree ad essi adiacenti con gli interventi necessari per l’inserimento nel contesto urbano e/o rurale. I progetti dovranno in particolare prevedere le alberature e le sistemazioni (movimenti di terra, alberature, verde di arredo, ecc.) più idonee per l’inserimento paesaggistico e la mitigazione dell’impatto acustico e visuale nel contesto urbano. Nelle stesse aree potranno essere realizzati percorsi pedonali o ciclabili, isole ecologiche, piazzole per la fermata delle linee di trasporto pubblico, punti di informazione e simili ed in questo quadro per le strade extraurbane classificate "B" e "C" è prescritta la piantumazione di alberature di alto fusto su ambo i lati. Tutte le intersezioni a rotatoria dovranno obbligatoriamente rispettare i contenuti di cui al DM 19/04/2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali".

6. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti norme e fatte salve le destinazioni d’uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) Direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) di Servizio, ed in particolare e.b.9), e.b.10); e.b.11).

7. Rete viaria presente nel sito delle "Cerbaie". Prescrizioni. Per la rete viaria esistente e i relativi spazi funzionali, parcheggi e aree di sosta, ricadenti all’interno e sul perimetro del "Sito Natura 2000" denominato "ZSC Cerbaie" (Cod. Id. 5170003), deve essere previsto l’inserimento di siepi e di alberature ad alto fusto (fasce tampone), atte ad assicurare la continuità ecologica tra le aree agricole poste al margine della viabilità, con l’impiego di specie autoctone regionali, secondo quanto previsto dall’Art. 80 della LR 30/2015.

Art. 60. Rete ferroviaria esistente (M4) e ambiti per la fermata metropolitana

1. Definizione. Comprendono gli immobili e le aree qualificate dal PSI nell’ambito della rete infrastrutturale e della mobilità corrispondenti, in particolare, alla "Rete ferroviaria". Il PO, oltre alle linea ferroviari Firenze-Pisa, riconosce con specifica simbologia grafica le "Zone" destinate ad aree, immobili e spazi funzionali, ovvero pertinenziali ed accessori alla rete ferroviaria, comprensive delle relative dotazioni infrastrutturali, dei tronchetti ferroviari e degli altri elementi pertinenziali o funzionali.

2. Categorie di intervento e disposizioni generali. Gli interventi ammissibili in queste zone, anche di trasformazione e nuova edificazione, sono disciplinati dalle norme nazionali, regionali e dagli specifici strumenti di programmazione e pianificazione previsti dalle vigenti leggi, dalle intese o accordi tra i soggetti competenti nella gestione e manutenzione delle infrastrutture ferroviarie ed i soggetti competenti in materia di governo del territorio. Interventi ed opere devono comunque essere riferiti ad esigenze di adeguamento, miglioramento ed integrazione funzionale e prestazionale della rete ferroviaria e delle complementari attività e funzioni necessarie alla qualificazione del trasporto ferroviario.

3. Categorie di intervento. Indicazioni di dettaglio. Il PO nell’ambito delle "Zone" destinate alla "rete ferroviaria", in coerenza con le previsioni del PSI, individua le aree destinate allo sviluppo di progetti finalizzati alla localizzazione e realizzazione della "fermata ferroviaria (di tipo necessariamente metropolitano)" da ubicarsi in Frazione Fornacette lungo la linea Firenze-Pisa. Si tratta in particolare degli spazi entro cui elaborare il progetto di opera pubblica con il quale saranno stabilite le caratteristiche (prestazionali, tecniche, funzionali e architettoniche) delle piattaforme e dei marciapiedi di fermata (in entrambe le direzioni), degli elementi e dei manufatti di protezione e sosta temporanea (pensiline, tettoie, ecc.), degli eventuali volumi tecnici di servizio alla fermata, nonché le relative strutture leggere di supporto e assistenza ai passeggeri, da porre in stretta relazione funzionale con gli attraversamenti pedonali e ciclabili (sottopasso - sovrappasso) esistenti e di nuova realizzazione, con i parcheggi e le aree di sosta (esistenti e di progetto) localizzati in stretta relazione funzionale con la ferrovia nei due sensi di marcia. A tal fine sono ammessi interventi di "nuova edificazione" per l’adeguamento e l’integrazione della rete infrastrutturale nel suo complesso, ovvero finalizzati all’incremento delle modalità di trasporto passeggeri, con particolare riferimento alla previsione di fermata ferroviaria precedentemente indicata.

4. Fasce di rispetto e vincoli sovraordinati. Il PO individua nell’elaborato denominato QC.7 "Ricognizione vincoli igienico – sanitari e ambientali" (Quadrante settentrionale e Quadrante meridionale), in scala 1:5.000, di cui di cui al precedente art. 3 comma 3, a fini esclusivamente ricognitivi, le fasce di rispetto ferroviario calcolate in base alla vigente legislazione nazionale e regionale, per le quali si applicano i limiti ed i vincoli all’edificabilità e alla trasformazione di cui al DPR n. 753/1980.

5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti norme e fatte salve le destinazioni d’uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) Direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) di Servizio.

Art. 61. Aree di corredo e verde di ambientazione della viabilità (MV)

1. Definizione. Comprendono, generalmente, gli spazi a verde e delle aree inedificate poste a corredo o di pertinenza funzionale della viabilità carrabile e delle altre infrastrutture per la mobilità esistenti, di cui agli art.li 59 e 60 delle presenti Norme, come ad esempio spartitraffico, argini e scarpate, reticolo idrografico di scolo, ovvero ambiti marginali e/o interclusi tra gli insediamenti esistenti e le stesse infrastrutture modali, di norma non utilizzati o trasformati. Costituiscono "Zone" destinate al potenziale miglioramento delle prestazioni funzionali e delle dotazioni delle infrastrutture di cui sono a corredo, ovvero al miglioramento paesaggistico e degli elementi di ambientazione della rete viaria o ferroviaria comunque configurata.

2. Categorie di intervento. Fermo restando quanto disposto all’art. 14 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all’attività edilizia libera, sono aree destinate alla esclusiva realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale, tra cui la realizzazione di parcheggi ed aree di sosta pubblici e/o di uso pubblico, secondo le disposizioni di cui all’art. 58 delle presenti Norme, ovvero all’adeguamento della viabilità esistente e/o la realizzazione di itinerari e percorsi ciclo-pedonali di cui agli art.li 59 e 63 delle presenti Norme. Sono altresì ammesse dal PO le seguenti categorie di intervento:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
  • - le "opere di urbanizzazione primaria e secondaria" (Ur);
  • - le "infrastrutture e d’impianti, anche per pubblici servizi" (In), che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato".

Restano fermi e confermati e possono pertanto essere mantenuti gli eventuali accessi privati agli insediamenti esistenti. In queste zone sono sempre ammessi gli eventuali interventi di piantumazione di qualificazione paesaggistica e ambientale della viabilità devono che devono tenere conto delle "Linee guida per la messa a dimora di specifiche specie arboree per l’assorbimento di biossido di azoto, materiale particolato fine e ozono" della Regione Toscana.

3. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti norme e fatte salve le destinazioni d’uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b) di servizio, circoscritta alle fattispecie di cui alla lettera e.b.9), e.b.10), e.b.11), comprensive delle funzioni amministrative (uffici) di gestione delle strutture per la sosta.

Art. 62. Distributori di carburante (MD)

1. Definizione. Comprende le "Zone" esistenti e di progetto destinate ad impianti e servizi per la distribuzione dei carburanti e ad altre attività e servizi funzionali alla mobilità, come ad esempio gli autolavaggi, autonoleggi, ecc. Tali zone, individuate tenendo conto dei requisiti di seguito elencati, costituiscono le localizzazioni da ritenersi idonee ad ospitare impianti per la distribuzione dei carburanti, ovvero attività ad esse complementari, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2 del D.lgs. 32/1998 e dell’art. 68 della LR 62/2018.

2. Previsioni del PO. Criteri localizzativi generali. Fermo restando quanto disciplinato in termini di compatibilità dalla LR 62/2018 e dal relativo Regolamento di cui alla DPGR 23R/2020, costituiscono criteri generali di natura prescrittiva per la localizzazione delle "Zone" destinate ad impianti e servizi per la distribuzione dei carburanti, di cui al precedente comma 1, verificate in termini generali anche per quelli esistenti e confermati dal PO e pertanto già iscritti nell’apposita "Anagrafe" comunale:

  • - sussistenza di diretta relazione funzionale con le principali direttrici viarie che per caratteristiche ed intensità di transito veicolare si qualificano come viabilità di riferimento dell’intera rete di comunicazione, comunale e sovracomunale, con particolare riferimento per quella regionale e provinciale;
  • - compatibilità generale alle disposizioni del Codice della Strada (D.Lgs. n° 285/1992) e idonee condizioni di accessibilità veicolare, anche in relazione alle migliori condizioni di sicurezza;
  • - assenza di rilevanti valori storico-culturali e/o paesaggistici nel contesto territoriale di riferimento con contestuali idonee caratteristiche morfologiche e orografiche del sito, preferibilmente da attribuirsi alle aree di pianura e fondovalle;
  • - compatibilità generale con le norme di tutela ambientale e con le prescrizioni igienico-sanitarie, accompagnate da contestuali condizioni favorevoli di fattibilità sotto il profilo tecnico ed economico.

3. Nuove previsioni. Indicazioni e criteri localizzativi. La realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti in "Zone" diverse da quelle specificatamente indicate nella cartografia di Quadro propositivo (QP) del PO è ammessa nel rispetto dei criteri indicati al precedente comma che dovranno essere puntualmente verificati, caso per caso, in sede di formazione dei relativi titoli abilitativi, nonché nel rispetto delle ulteriori prescrizioni di seguito riportate, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all’art. 2, commi 1 e 2 del d.lgs. 32/1998 e dell’art. 68 della LR 62/2018. In particolare, in ragione delle specifiche caratteristiche storico-culturali, ambientali e paesaggistiche del territorio di Calcinaia, non è ammessa la realizzazione di nuovi impianti, in quanto ritenuti incompatibili con il contesto territoriale di riferimento, nei seguenti casi:

  • - Aree formalmente riconosciute quali "Beni paesaggistici" di cui agli art.li 134, 136 e 142 del D.Lgs n. 42/2004;
  • - Aree ricomprese nelle zone omogenee "A" di cui al DM 1444/68, secondo quanto disposto all’art. 12 delle presenti Norme;
  • - Aree a pericolosità idraulica, geomorfologica e sismica elevata o molto elevata, come individuate dalle apposite indagini del PSI vigente e/o dagli strumenti di pianificazione settoriale vigenti sovraordinati (PAI e PGRA), nonchè nelle ulteriori indagini "Geologico – tecniche" (QG) di dettaglio contenute nel PO, di cui all’art. 3 delle presenti Norme.

4. Categorie di intervento e ulteriori indicazioni. Fatto salvo quanto indicato ai precedenti commi 2 e 3 in termini di requisiti di compatibilità generale, la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti e gli interventi di adeguamento degli impianti esistenti, se convenzionati ed iscritti all’apposita anagrafe comunale di cui all'art. 1, comma 100, della L. 124/2017 e all’art. 58 della LR 62/2018, è ammessa nei limiti e alle condizioni disciplinate al Titolo II Capo VIII della stessa LR 62/2018 e più in dettaglio nel relativo Regolamento di cui al DPGR n. 23R/2020.

Alla scadenza delle convenzioni in essere, in assenza di specifici interventi di riqualificazione paesaggistica e di adeguamento funzionale e della contestuale stipula di una nuova convenzione, è prevista la dismissione e la bonifica degli impianti e la conseguente formazione di spazi pubblici o di uso pubblico, con priorità per quelli di cui all’art. 58 delle presenti Norme.

5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti norme e fatte salve le destinazioni d’uso esistenti e legittime, la sola categoria funzionale ammessa dal PO è la seguente:

  • c) Commerciale al dettaglio, limitatamente alla sub categoria funzionale c.9) e alla sola destinazione d’uso dei Distributori di carburante di cui all’art. 2, commi 1 e 2 del d.lgs. 32/1998 e dell’art. 68 della LR 62/2018;
  • e.b) di servizio.

Art. 63. Rete della mobilità lenta (esistente e di progetto)

1. Definizione. Comprendono gli immobili individuati, anche in coerenza con le indicazioni formulate dal PSI, quali percorsi per la mobilità lenta (pedonali e ciclabili). In particolare il PO individua con apposita simbologia e carattere grafico, comunque con valore indicativo in ragione della specifica scala di rappresentazione, i "Percorsi ed itinerari ciclabili e pedonali" (esistenti o di previsione), che costituiscono elementi di disegno, organizzazione e fruizione delle aree urbane (con particolare riferimento all’accessibilità agli spazi pubblici) e del territorio aperto (con particolare riferimento all’Arno, al Sito (ZSC) delle Cerbaie, ai parchi storici e a beni ambientali e culturali), aventi lo scopo di costruire, nel loro insieme, una rete diffusa di percorsi (preferibilmente protetti e ad accessibilità differenziata) dedicata alla mobilità alternativa a quella carrabile.

2. Categorie di intervento. Il PO, mediante interventi edilizi diretti di iniziativa pubblica o privata convenzionati, prevede interventi, opere e sistemazioni di ripristino, recupero, riqualificazione, miglioramento prestazionale e adeguamento funzionale, per i percorsi e gli itinerari esistenti, nonché la realizzazione di nuovi percorsi, attraverso interventi di "nuova edificazione" (Ne), con priorità ai casi in cui le previsioni ed indicazioni del PO ricadano nelle "Zone" di cui al Titolo IV, capi I, II, III, IV e V delle presenti norme.

I progetti di opera pubblica devono definire soluzioni e caratteristiche tipologiche e funzionali dei percorsi in grado di garantire l’accessibilità anche alle utenze deboli o diversamente abili secondo la normativa vigente in materia, tenendo a riferimento gli indirizzi di carattere generale nel "Piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche nell’ambito urbano" e di quanto ulteriormente disposto all’art. 78 delle presenti Norme.

3. Ulteriori prescrizioni e condizioni. I "percorsi ciclabili e pedonali", indicativamente distinti dal PO secondo il, rango e la competenza istituzionale (regionale – provinciale o comunale) devono essere realizzati preferibilmente separati fra loro e dalle carreggiate stradali. Nei soli tratti extraurbani si potranno prevedere itinerari promiscui ciclo – pedonali di larghezza e caratteristiche tecniche e funzionali da individuare caso per caso, in ragione degli approfondimenti connessi con i diversi livelli di progettazione (fattibilità, definitiva esecutiva).

Per la viabilità e i percorsi di impianto storico, con particolare riferimento per quelli individuati in forma ricognitiva nel Quadro conoscitivo (QC) del PO, ferma restando quanto disposto ai precedenti commi, il comune promuoverà progetti di riqualificazione, individuando i materiali da utilizzare per la pavimentazione, gli elementi di arredo, la segnaletica e le modalità di piantumazione degli arredi arborei. Per questi tracciati i progetti devono assicurare, nel limite del miglioramento delle prestazioni funzionali, la conservazione dei seguenti elementi se di rilevanza storica e/o paesaggistica: le opere di raccolta e convogliamento delle acque, le murature in pietra e i ciglioni, le opere d'arte e gli arredi fissi, le pavimentazioni in pietra, gli elementi segnaletici, i filari alberati, gli allineamenti arborei e le siepi.

Sono inoltre sempre ammessi gli interventi di piantumazione che devono in particolare tenere conto delle "Linee guida per la messa a dimora di specifiche specie arboree per l’assorbimento di biossido di azoto, materiale particolato fine e ozono" della Regione Toscana.

4. Prescrizioni per la ferrovia dismessa Lucca - Pontedera. Per l’antica ferrovia (oggi definitivamente dismessa e conferita nella sua consistenza nel demanio comunale), oltre agli interventi e le opere indicate ai precedenti commi, il Comune d Calcinaia, in coerenza con le specifiche indicazioni del PSI (corridoio multimodale Lucca – Pontedera) e in attuazione delle disposizioni del PIT/PPR di cui all’art. 27 comma 9 della relativa Disciplina di piano, promuove in collaborazione con gli altri comuni dell’Unione, la formazione di uno specifico "Progetto di paesaggio", di cui all’art. 34 dello stesso PIT/PPR, avente come finalità prioritaria la riconversione dell’infrastruttura ferrovia in un itinerario a mobilità lenta (ciclabile e pedonale), corredato di aree a verde attrezzato, fasce vegetate e filari alberati volti a qualificare la nuova infrastruttura quale "green way" di livello sovracomunale di fruizione del paesaggio della Valdera. Nella tratta di competenza del Comune di Calcinaia è inoltre prevedibile la ricostruzione del ponte sull’Arno (attualmente in parte demolito o allo stato di rudere, preservando ove possibile le opere d’arte di interesse documentale) in modo da favorire i rapidi collegamenti ciclo – pedonali tra le diverse frazioni poste sulle due rive del fiume.