Art. 50. Definizione tematica, articolazione e "Zone" delle attrezzature, servizi e dotazioni territoriali

1. La disciplina delle "Trasformazioni. Attrezzature, servizi e dotazioni territoriali", persegue gli obiettivi generali e le strategie comuni concernenti il livello macro delle diverse "UTOE" del PSI, in forma complementare alla disciplina definita per i "Standard Urbanistici" dello stesso PSI. La disciplina si integra inoltre con le "Previsioni di trasformazione esterne al territorio urbanizzato" comportanti impegno di suolo non edificato, già contenute nell’apposito "Atlante" del PSI, che la Conferenza di copianificazione di cui all’art. 25 della LR 65/2014 ha ritenuto conformi alla disciplina del PIT/PPR, di cui all’art. 65 delle presenti Norme. A tal fine, secondo quanto indicato al precedente art. 12, la suddetta disciplina si applica alle seguenti "Zone":

Attrezzature pubbliche e di interesse collettivo (F)

  • - Aree a verde pubblico, piazze e spazi aperti attrezzati (F1) (esistenti e di progetto)
  • - Aree, spazi, impianti e attrezzature sportive (F2) (esistenti e di progetto)
  • - Aree, spazi e attrezzature per l'istruzione, educazione e formazione (F3) (esistenti e di progetto)
  • - Aree, spazi e attrezzature di interesse collettivo (F4) (esistenti e di progetto)
  • - Orti urbani pubblici e di uso pubblico (F5) (esistenti e di progetto)

Servizi, impianti e altre dotazioni territoriali (S)

  • - Dotazioni, impianti tecnici e per i servizi territoriali (S1) (esistenti e di progetto)
  • - Cimiteri e relativi spazi di pertinenza funzionale (S2) (esistenti e di progetto)

Rete e nodi infrastrutturali della mobilità (M)

  • - Parcheggi e aree per la sosta pubblici (MP) e di uso pubblico (MP*) (esistenti e di progetto)
  • - Viabilità esistente (M1), da adeguare e migliorare (M2), di progetto di interesse locale (M3)
  • - Rete ferroviaria esistente (M4) e ambiti per la fermata metropolitana
  • - Aree di corredo e verde di ambientazione della viabilità (MV)
  • - Rete della mobilità lenta (esistente e di progetto)
  • - Distributori di carburante (MD)

2. Trattasi, salvo particolari e circostanziate eccezioni, delle zone assimilabili a quelle indicate alla lettera f) dell’art. 2 del DM 1444/68, destinate a spazi pubblici e di uso pubblico che concorrono al prioritario soddisfacimento dei servizi, delle dotazioni territoriali e degli Standard Urbanistici riferiti all’intero territorio comunale e alle singole UTOE, nonché all’applicazione delle disposizioni sulla qualità degli insediamenti definite dal Regolamento di cui alla DPGR n° 2R/2007 come da ultimo modificato dal DPGR n° 32R/2017.

3. Ai fini del soddisfacimento degli Standard Urbanistici di cui al precedente comma 2, ovvero ai fini dell’adeguamento ed integrazione delle opere di urbanizzazione primaria e più in generale delle dotazioni territoriali ed infrastrutturali, le previsioni che seguono si integrano con le previsioni contenute nella disciplina delle "Trasformazioni. Nuove previsioni", secondo quanto a tal fine disposto al Titolo V delle presenti Norme.

4. Le attrezzature pubbliche e di interesse collettivo (F), individuate dal PCCA (di cui all’art. 8 delle presenti Norme) come "ricettori sensibili", che presentano criticità rispetto ai limiti della classe acustica di appartenenza o inserite in classe acustica non adeguata, secondo quanto indicato dallo stesso PCCA, devono essere oggetto di specifici piani di risanamento acustico.

Capo I Attrezzature pubbliche e di interesse collettivo (F)

Art. 51. Aree a verde pubblico, piazze e spazi aperti attrezzati (F1) (esistenti e di progetto)

1. Definizione. Comprendono le zone esistenti e/o di nuova previsione destinate a verde pubblico o di uso pubblico, a spazi aperti attrezzati a verde per il gioco e il tempo libero, lo svago e le attività ludico - ricreative all’aperto, nonché le altre aree, comunque a destinazione e/o uso pubblico, finalizzate a migliorare il gradiente verde e l’impronta ecologica degli insediamenti, così come gli equilibri dell’ecosistema urbano, anche con forme innovative di gestione e utilizzazione. Sono "Zone" corrispondenti a quelle indicate alla lettera c) dell’articolo 3 del DM 1444/1968 e possono anche comprendere le aree e gli spazi privati eventualmente convenzionati e/o da convenzionare all’uso pubblico e che complessivamente concorrono al conseguimento degli obiettivi concernenti la disciplina degli "Standard urbanistici, servizi e dotazioni territoriali" del PSI.

2. Modalità di intervento e disposizioni generali. Fermo restando quanto disposto all’art. 14 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all’attività edilizia libera, per queste "Zone" il PO prevede:

  • - la manutenzione, il recupero, la ristrutturazione e, più in generale, la riqualificazione funzionale e tipologica delle aree e degli spazi esistenti identificati nelle cartografie del Quadro propositivo con bordo e codice alfanumerico di colore nero;
  • - la nuova edificazione per le aree e gli spazi di progetto (nuove previsioni), sottoposti a vincolo espropriativo, identificati nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) con bordo e codice alfanumerico di colore rosso.

Queste "Zone" devono essere adibite e progettate come luoghi di incontro, riposo, ricreazione, svago, gioco, attività spontanee per il tempo libero e per l’attività fisica, anche con piccole attrezzature ed impianti in dotazione o di supporto alle attività collettive e all’associazionismo. In queste aree possono anche trovare collocazione complementari camminamenti, spazi per la sosta e il parcheggio, debitamente integrati nel verde e resi accessibili per utenze allargate.

Gli interventi e le opere realizzabili sia sugli immobili esistenti, che su quelli di nuova previsione, devono essere attuati mediante intervento diretto di iniziativa pubblica, finalizzato a definire la consistenza, il tipo e l'ubicazione della vegetazione, la dimensione ed il trattamento delle superfici a prato e pavimentate, gli elementi di arredo, le attrezzature, i manufatti e gli impianti fissi.

La realizzazione delle nuove previsioni, così come gli interventi e le opere sulle attrezzature esistenti, possono essere realizzati anche mediante interventi ed opere di iniziativa privata - previa concessione delle aree e degli spazi qualora pubblici - e la formazione di un Permesso di costruire (PdC) Convenzionato, fermo restando la garanzia al mantenimento dell’uso pubblico. Nel caso di intervento privato la convenzione prevede in particolare l’erogazione di specifici servizi di uso pubblico e le modalità, le condizioni e la frequenza temporale mediante le quali è assicurato l’uso pubblico degli impianti e delle strutture.

3. Categorie di intervento. Immobili e PEE. Per gli immobili (edifici e manufatti) esistenti ricadenti in queste "Zone", fermo restando quanto disposto all’art. 14 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all’attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad), realizzate mediante ampliamento "una tantum" anche all’interno della sagoma dell’edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali;
  • - la "sostituzione edilizia" (Se) con contestuale incremento volumetrico della dimensione non superiore all’addizione volumetrica indicata al precedente punto;
  • - la realizzazione di impianti sportivi, piste polivalenti e campi da gioco e per l’attività fisica all’aperto privi di volume, fatti salvi i volumi tecnici necessari alla corretta gestione delle infrastrutture di supporto.

È sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture, attrezzature ed impianti, reti tecnologiche e manufatti di servizio, aree di sosta e parcheggio, nei limiti di un "indice di copertura" (Ic) non superiore al 20% del lotto urbanistico. È inoltre ammessa la "nuova edificazione" (Ne) di strutture di servizio, di non più di un piano fuori terra, destinati a servizi ludico - ricreativi, nonché a locali di servizio quali, ad esempio servizi igienici, magazzini, spogliatoi, secondo standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalle eventuali specifiche norme di regolamentazione o gestione, complessivamente. Per ogni singola zona è altresì ammessa in aggiunta agli interventi precedentemente indicati la realizzazione di un manufatto accessorio funzionale alle attività del parco (chiosco) della dimensione non superiore a mq. 20 di Superficie edificabile (Se) quale spazio per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande o di commercializzazione dei prodotti locali. Sono altresì ammesse compatibilmente con la corretta gestione della prioritaria e complessiva destinazione a verde attrezzato:

  • - le "opere di urbanizzazione primaria e secondaria" (Ur), qualora funzionali alla gestione e organizzazione dello spazio a verde attrezzato;
  • - le "infrastrutture e d’impianti, anche per pubblici servizi" (In), che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato".

4. Disposizioni per le Zone di "Nuova previsione". Per le "Zone" di nuova previsione o per quelle di ampliamento funzionale (di destinazione urbanistica) delle attrezzature esistenti sono ammessi gli interventi di "nuova edificazione" (Ne) secondo i parametri edilizi e urbanistici e le prescrizioni (anche di natura paesaggistica e ambientale) indicati ai precedenti commi di questo articolo.

5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d’uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • c) commerciale al dettaglio, limitatamente alle sub categorie funzionali c.5 e c.6;
  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alle sub categorie funzionali e.b) di servizio ed in particolare e.b 7 e e.b 6 e ad esse assimilabili, comprensive di quelle relative allo svolgimento dell’esercizio ed attività fisica.

6. Ulteriori prescrizioni e condizioni. Nella sistemazione delle aree si deve di norma prevedere una superficie coperta da alberi di alto/medio fusto non inferiore al 30% dell’intera lotto urbanistico di riferimento, le essenze arboree da utilizzare sono quelle indicate dal REU o da regolamenti specifici comunali, comunque autoctone che contribuiscano all’abbattimento delle emissioni climalteranti. Gli interventi e le opere da realizzare devono in ogni caso definire soluzioni tecniche e tipologiche in grado di:

  • - assicurare la piena accessibilità degli spazi pedonali da parte di tutti gli utenti, ivi compresi i diversamente abili e le utenze deboli, secondo i principi del "design for all";
  • - ridurre l’assorbimento delle radiazioni solari al suolo migliorando il microclima e il benessere ambientale con adeguata piantumazione di alberature di alto fusto;
  • - perseguire ed ottenere la migliore continuità sia degli spazi che delle componenti del verde, nonché dei percorsi della mobilità lenta rispetto alle aree e gli insediamenti circostanti;
  • - garantire il massimo assorbimento e contenimento delle acque meteoriche, così come il corretto inserimento paesaggistico e la qualità ambientale rispetto al contesto territoriale interessato.

Art. 52. Aree, spazi, impianti e attrezzature sportive (F2) (esistenti e di progetto)

1. Definizione. Comprendono le zone esistenti e/o di nuova previsione destinate agli impianti, le strutture e le attrezzature sportive e ricreative, quali campi sportivi, piste, palestre, piscine, palazzetti dello sport, strutture e campi polivalenti di frazione, corrispondenti a quelle indicate alla lettera c) dell’articolo 3 del D.M. 1444/1968. Sono "Zone", comprensive degli eventuali impianti ed attrezzature, anche di proprietà privata, aventi comunque finalità analoghe a quelle pubbliche e comunque eroganti servizi sportivi, ludico ricreativi di uso ed interesse pubblico e che complessivamente concorrono al conseguimento degli obiettivi concernenti la disciplina degli "Standard urbanistici, servizi e dotazioni territoriali" del PSI.

2. Modalità di intervento e disposizioni generali. Fermo restando quanto disposto all’art. 14 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all’attività edilizia libera, per queste "Zone" il PO prevede:

  • - la manutenzione, il recupero, la ristrutturazione e, più in generale, la riqualificazione funzionale e tipologica immobili esistenti, identificati nelle cartografie del Quadro propositivo con bordo e codice alfanumerico di colore nero;
  • - la nuova edificazione per le aree e gli spazi di progetto (nuove previsioni), sottoposti a vincolo espropriativo, identificati nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) con bordo e codice alfanumerico di colore rosso.

Gli interventi e le opere realizzabili sia sugli immobili esistenti, che su quelli di nuova previsione, devono essere attuati mediante intervento diretto di iniziativa pubblica, finalizzato a definire la consistenza, la tipologia, la dimensione e le caratteristiche dello specifico impianto sportivo.

La realizzazione delle nuove previsioni, così come gli interventi e le opere sulle attrezzature esistenti, possono essere realizzati anche mediante interventi ed opere di iniziativa privata - previa concessione delle aree e degli spazi qualora pubblici - e la formazione di un Permesso di costruire (PdC) Convenzionato, fermo restando la garanzia al mantenimento dell’uso pubblico. Fermo restando la validità delle convenzioni in essere non decadute, nel caso di intervento privato la convenzione prevede in particolare l’erogazione di specifici servizi di uso pubblico e le modalità, le condizioni e la frequenza temporale mediante le quali è assicurato l’uso pubblico degli impianti e delle strutture.

3. Categorie di intervento. Immobili e PEE. Per gli immobili (edifici e manufatti) esistenti ricadenti in queste "Zone", fermo restando quanto disposto all’art. 14 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all’attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rd);
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad), realizzate mediante ampliamento "una tantum" anche all’interno della sagoma dell’edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie coperta (Sc) non superiore al 100% di quella esistente;
  • - la "sostituzione edilizia" (Se) con contestuale incremento volumetrico della misura non superiore all’addizione volumetrica indicata alla precedente punto;
  • - la realizzazione di "piscine" e "impianti sportivi" ad uso pubblico, aventi caratteristiche da determinarsi anche in deroga alle disposizioni di cui all’Appendice "A" alle presenti Norme.

Sono inoltre ammessi dal PO gli "interventi pertinenziali" funzionali all’uso pubblico degli edifici, aventi caratteristiche da determinarsi in deroga alle disposizioni di cui all’Appendice "A" alle presenti Norme.

È sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture, reti tecnologiche e manufatti di servizio all’impianto, di aree di sosta e parcheggio pertinenziali, attrezzature ed impianti da gioco, l’adeguamento funzionale e dotazionale degli impianti e la realizzazione di volumi tecnici, strutture e manufatti di servizio, dimensionati sulla base delle esigenze funzionali e, comunque, nei minimi previsti dalle eventuali specifiche norme di regolamentazione o gestione. Sono altresì ammesse compatibilmente con la corretta gestione della prioritaria destinazione ad attrezzature ed impianti sportivi:

  • - le "opere di urbanizzazione primaria e secondaria" (Ur);
  • - le "infrastrutture e d’impianti, anche per pubblici servizi" (In), che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato".

E’ inoltre ammessa, nei limiti di un "indice di copertura" (Ic) massimo non superiore al 50%, la "nuova edificazione" (Ne) di manufatti edilizi ed edifici pertinenziali e accessori all’impianto di non più di due piani fuori terra, destinati ad attrezzature e manufatti funzionali alla pratica sportiva, quali tribune, spogliatoi, palestre, locali di servizio (ad esempio servizi igienici, magazzini, spogliatoi), nonché spazi per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande, di merchandising dei prodotti sportivi e book shop, secondo standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalle eventuali specifiche norme di regolamentazione o gestione.

Il PO ammette inoltre la realizzazione di strutture mobili e/o permanenti di copertura degli impianti, dei campi e degli altri spazi all’aperto per la pratica sportiva per una "Ssuperficie coperta" (Sc) massima non superiore al 75% della superficie territoriale.

4. Disposizioni per le Zone di "Nuova previsione". Per le "Zone" di nuova previsione o per quelle di ampliamento funzionale (di destinazione urbanistica) delle previsioni esistenti sono altresì ammessi gli interventi di "nuova edificazione" (Ne) secondo parametri edilizi ed urbanistici stabiliti in sede di formazione dei titoli abilitativi sulla base delle normative UNI e CONI riferite allo svolgimento delle pratiche sportive alle quali l’impianto è destinato.

5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d’uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • c) commerciale al dettaglio, limitatamente alle sub categorie funzionale c.5 e c.6;
  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b) di servizio, ed in particolare e.b.6) di servizio.

6. Ulteriori prescrizioni e condizioni. Le attrezzature e gli impianti dovranno assicurare, sia nelle parti destinate alle pratiche sportive e ai relativi spazi di servizio, sia nelle parti destinate al pubblico, così come in tutte le aree esterne liberamente fruibili, la piena accessibilità da parte di tutti gli utenti, ivi compresi l’utenza debole e diversamente abile.

Art. 53. Aree, spazi e attrezzature per l'istruzione (F3) (esistenti e di progetto)

1. Definizione. Comprendono le zone esistenti e/o di nuova previsione destinate alle attività ed istituzioni scolastiche, all'educazione e alla formazione, ovvero gli immobili di pertinenza destinati dal PO ad asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo e superiori, nonché gli spazi per la didattica, la ricerca, comprensivi dei relativi spazi aperti di pertinenza quali parchi, giardini, cortili. Queste "Zone" corrispondono in parte a quelle indicate alla lettera a) dell'articolo 3 del D.M. 1444/1968 e concorrono complessivamente al conseguimento degli obiettivi concernenti la disciplina degli "Standard urbanistici, servizi e dotazioni territoriali" del PSI.

2. Modalità di intervento e disposizioni generali. Fermo restando quanto disposto all'art. 14 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, per queste "Zone" il PO prevede:

  • - la manutenzione, il recupero, la ristrutturazione e, più in generale, la riqualificazione funzionale e tipologica degli immobili esistenti, indentificati nelle cartografie del Quadro propositivo con bordo e codice alfanumerico di colore nero;
  • - la nuova edificazione per le aree e gli spazi di progetto (nuove previsioni), sottoposti a vincolo espropriativo, identificati nelle cartografie del Quadro propositivo con bordo e codice alfanumerico di colore rosso.

Gli interventi e le opere realizzabili sia sugli immobili esistenti, che su quelli di nuova previsione, devono essere attuati mediante intervento diretto di iniziativa pubblica, finalizzato a definire la consistenza, la tipologia, la dimensione e le caratteristiche della specifica attrezzatura per l'istruzione.

La realizzazione delle nuove previsioni, così come gli interventi e le opere sulle attrezzature esistenti, possono essere realizzati anche mediante interventi ed opere di iniziativa privata - previa concessione delle aree e degli spazi qualora pubblici - e la formazione di un Permesso di costruire (PdC) Convenzionato, fermo restando la garanzia alla erogazione di attività e servizi di interesse pubblico. Nei casi di nuova previsione o di ampliamento funzionale delle previsioni esistenti i parametri edilizi ed urbanistici per la definizione degli interventi e delle opere nelle diverse zone saranno stabiliti in sede di progetto di opera pubblica, sulla base delle esigenze funzionali, ovvero sulla base di una specifica analisi delle dinamiche demografiche della popolazione in età scolare potenzialmente interessata dalle attrezzature, comunque secondo quanto disposto dalle eventuali specifiche norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

3. Categorie di intervento. Immobili e PEE. Per gli immobili (edifici e manufatti) esistenti ricadenti in queste "Zone", fermo restando quanto disposto all'art. 14 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • a) per gli edifici esistenti appositamente indentificati nella cartografia di Quadro propositivo (QP) come di "impianto storico":
    • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
    • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
    • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
    • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
    • - le "addizioni volumetriche" (Ad), realizzate mediante ampliamento "una tantum" anche all'interno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superfice coperta, o in alternativa della Superficie edificabile (Se), non superiore al 100% di quella esistente, ovvero fino al soddisfacimento delle esigenze di incremento prestazionale, funzionale e dotazionale da documentare in sede di formazione dei titoli edilizi.
    Sono inoltre ammessi dal PO gli "interventi pertinenziali" funzionali all'uso pubblico degli edifici, aventi caratteristiche da determinarsi in deroga alle disposizioni di cui all'Appendice "A" alle presenti Norme.
  • b) per gli edifici esistenti appositamente identificati nella cartografia di Quadro propositivo /QP) come di "recente formazione", oltre agli interventi indicati alla precedente lettera a) sono ammessi:
    • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
    • - la "sostituzione edilizia" (Se), alternativa alle addizioni volumetriche di cui al precedente punto, con contestuale incremento volumetrico della misura non superiore a quanto previsto per all'addizione volumetrica di cui al precedente punto;
    • - la realizzazione di "piscine" e "impianti sportivi" ad uso pubblico, aventi caratteristiche da determinarsi in deroga alle disposizioni di cui all'Appendice "A" alle presenti Norme.

È sempre ammessa la "nuova edificazione" (Ne) di strutture, manufatti e spazi di servizio alle attrezzature, aree di sosta e parcheggio pertinenziali, laboratori, magazzini, palestre, impianti e spazi da gioco, comunque funzionali al miglioramento e alla qualificazione dei servizi per l'istruzione e l'educazione che si intendono erogare. Sono altresì ammesse compatibilmente con la corretta gestione della prioritaria destinazione ad attrezzature scolastiche:

  • - le "opere di urbanizzazione primaria e secondaria" (Ur);
  • - le "infrastrutture e d'impianti, anche per pubblici servizi" (In), che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato".

4. Disposizioni per le Zone di "Nuova previsione". Per le "Zone" di nuova previsione e per quelle in ampliamento funzionale (di destinazione urbanistica) delle previsioni esistenti sono altresì ammessi gli interventi di "nuova edificazione" (Ne), secondo quanto indicato al precedente comma 2 e comunque secondo i parametri edilizi derivanti dalle specifiche norme legislative e regolamentari vigenti in materia, assicurando gli standard minimi prestazionali per il servizio di istruzione e scolastico che deve essere erogato.

5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b 1) di servizio.

6. Disciplina delle funzioni. Ulteriori prescrizioni e condizioni. In deroga a quanto disposto al precedente comma 5, ed esclusivamente per gli edifici scolastici non più utilizzati a fini didattici o comunque potenzialmente non idonei ai fini del soddisfacimento dei requisiti di funzionalità didattica, è ammesso il riutilizzo con altre funzioni pubbliche e di interesse generale. È inoltre ammesso, senza che questo comporti variante al PO, previa verifica del rispetto degli standard urbanistici minimi previsti per legge:

  • - la realizzazione di interventi finalizzati al recupero di spazi per l'edilizia residenziale pubblica e sociale che, indipendentemente dal soggetto attuatore, rimangono equiparati a standard urbanistici, ai sensi dell'art. 63 della LR 65/2014 e pertanto risultano vincolati alle categorie funzionali di cui al precedente comma 4;
  • - il mutamento della destinazione d'uso in altre categorie funzionali con esclusione delle seguenti categorie: b) industriale e artigianale, f) commerciale all'ingrosso e depositi, g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

I proventi che perverranno dalla realizzazione degli interventi precedentemente elencati sono obbligatoriamente impiegati dal Comune per la costruzione di nuove strutture scolastiche o per l'adeguamento o l'ampliamento di quelle esistenti.

Art. 54. Aree, spazi e attrezzature di interesse collettivo (F4) (esistenti e di progetto)

1. Definizione. Comprendono le zone esistenti e/o di nuova previsione destinate a servizi pubblici, attrezzature e spazi per la comunità, ovvero gli edifici e gli spazi aperti di pertinenza, destinati alle attrezzature amministrative, religiose, sociali, culturali, associative ed aggregative, sanitarie, assistenziali, ricreative e, in generale, le attrezzature pubbliche e di uso pubblico, corrispondenti a quelle indicate con la lettera b) dell'articolo 3 dal D.M. 1444/1968. Queste "Zone" concorrono complessivamente al conseguimento degli obiettivi concernenti la disciplina degli "Standard urbanistici, servizi e dotazioni territoriali" del PSI.

2. Modalità di intervento e disposizioni generali. Fermo restando quanto disposto all'art. 14 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, per queste "Zone" il PO prevede:

  • - la manutenzione, il recupero, la ristrutturazione e, più in generale, la riqualificazione funzionale e tipologica delle aree e degli spazi esistenti (previsioni esistenti), identificati nelle cartografie del Quadro propositivo con bordo e codice alfanumerico di colore nero;
  • - la nuova edificazione per le aree e gli spazi di nuova previsione, sottoposti a vincolo espropriativo, identificati nelle cartografie del Quadro propositivo con bordo e codice alfanumerico di colore rosso.

Gli interventi e le opere realizzabili sia sugli immobili esistenti, che su quelli di nuova previsione, devono essere attuati mediante intervento diretto di iniziativa pubblica, finalizzato a definire la consistenza, la tipologia, la dimensione e le caratteristiche della specifica attrezzatura collettiva.

Fermo restando la validità delle convenzioni in essere non decadute, la realizzazione delle nuove previsioni, così come gli interventi e le opere sulle attrezzature esistenti, possono essere realizzati anche mediante interventi ed opere di iniziativa privata - previa concessione delle aree e degli spazi qualora pubblici - e la formazione di un Permesso di costruire (PdC) Convenzionato, fermo restando la garanzia alla erogazione di attività e servizi di interesse collettivo e generale.

Nei casi di nuova previsione o di ampliamento funzionale delle previsioni esistenti i parametri edilizi ed urbanistici per la definizione degli interventi e delle opere nelle diverse zone saranno stabiliti in sede di progetto di opera pubblica secondo parametri edilizi ed urbanistici stabiliti sulla base delle esigenze funzionali, amministrative e di programmazione, secondo quanto disposto dalle eventuali specifiche norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

3. Categorie di intervento. Immobili e PEE. Per gli immobili (edifici e manufatti) esistenti ricadenti in queste "Zone", fermo restando quanto disposto all'art. 14 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • a) per gli edifici esistenti appositamente indentificati nella cartografia di Quadro propositivo (QP) come di "impianto storico":
    • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
    • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
    • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
    • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
    • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" anche all'interno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superfice coperta, o in alternativa della Superficie edificabile (o edificata) non superiore al 100% di quella esistente, ovvero fino al soddisfacimento delle esigenze di incremento prestazionale, funzionale e dotazionale.
    Sono inoltre ammessi dal PO gli "interventi pertinenziali" funzionali all'uso pubblico degli edifici, aventi caratteristiche da determinarsi in deroga alle disposizioni di cui all'Appendice "A" alle presenti Norme.
  • b) per gli altri edifici esistenti appositamente indentificati nella cartografia di Quadro propositivo (QP) come di "recente formazione", oltre agli interventi indicati alla precedente lettera a) sono ammessi:
    • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
    • - la "sostituzione edilizia" (Se), alternativa alle addizioni volumetriche di cui al precedente punto, con contestuale incremento volumetrico della misura non superiore a quanto previsto per gli interventi di "addizioni volumetriche" di cui al precedente punto.

È sempre ammessa la "nuova edificazione" (Ne) di strutture, manufatti e spazi di servizio alle attrezzature, di aree di sosta e parcheggio, magazzini, spazi variamente attrezzati, comunque funzionali al miglioramento e alla qualificazione dei servizi generali e di interesse collettivo, ovvero di uso pubblico, che si intendono erogare. Sono altresì ammesse compatibilmente con la corretta gestione della prioritaria destinazione ad attrezzature:

  • - le "opere di urbanizzazione primaria e secondaria" (Ur);
  • - le "infrastrutture e d'impianti, anche per pubblici servizi" (In), che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato".

In queste "Zone" possono anche realizzate, in regime di proprietà pubblica o privata convenzionata, opere, manufatti ed edifici aventi finalità sociali comprensivi di quelle destinate all'emergenza abitativa e la residenza pubblica quali ad esempio, case parcheggio, case volano, residenze sociali, residenze assistite, progetto "dopo di noi", in applicazione delle disposizioni di cui alla L. 244/2007 (articoli 258 e 259).

4. Disposizioni per le Zone di "Nuova previsione". Per le "Zone" di nuova previsione e per quelle in ampliamento funzionale 8di destinazione urbanistica) delle previsioni esistenti sono altresì ammessi gli interventi di "nuova edificazione", secondo quanto indicato al precedente comma 2 e comunque secondo parametri in grado di assicurare gli standard minimi prestazioni per il servizio collettivo e di interesse generale che deve essere erogato.

5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono: e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b) di servizio, ed in particolare e.b. 2; e.b.3; e.b.4.; e.b.5.

6. Ulteriori prescrizioni e condizioni. In deroga a quanto disposto al precedente comma 4, ed esclusivamente per gli edifici dismessi o comunque potenzialmente non idonei ai fini del soddisfacimento dei requisiti di funzionalità circa l'uso cui sono preposti, è ammesso il riutilizzo con altre funzioni pubbliche e di interesse generale (amministrative, ricreative, culturali, assistenziali) compatibili con le condizioni degli immobili.

7. Prescrizioni per le aree destinate all'Edilizia residenziale pubblica e sociale (F4*). Per le aree specificatamente finalizzate dal PO alla realizzazione di interventi di "Nuova edificazione" (Ne) per l'Edilizia residenziale pubblica (ERP) e sociale, ovvero per finalità sociali strettamente relazionate a politiche per la casa o di pubblica utilità, in applicazione delle disposizioni di cui alla L. 244/2007 (articoli 258 e 259), di norma ricomprese in partizioni spaziali appartenenti alla "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni", di cui al Titolo VI delle presenti Norme, si applicano le seguenti prescrizioni:

  • - si tratta di aree, appositamente indicate con il codice alfanumerico F4*, specificatamente destinate alla preliminare urbanizzazione e conseguente cessione gratuita mediante convenzione con il Comune da stipularsi nell'ambito della formazione di Piani attuativi (PA) o Progetti Unitari Convenzionati (PUC) di iniziativa pubblica;
  • - Il dimensionamento, i parametri urbanistici ed edilizi e le eventuali prescrizioni per la realizzazione degli interventi di "Nuova edificazione" (Ne), da formarsi comunque mediante progetto di opera pubblica, sono indicati per ogni singola "Zona", entro cui le aree F4* risultano ricomprese, nelle singole "Schede norma", di cui all'elaborato di Quadro proposito (QP) denominato QP.3a "Disciplina delle trasformazioni. Schede norma".

Art. 55. Orti urbani pubblici e di uso pubblico (F5)

1. Definizione. Comprendono aree verdi e spazi aperti, pubblici o di uso pubblico, indipendentemente ricadenti all’interno del territorio urbanizzato o del territorio rurale del PSI, appositamente destinati all’agricoltura part time, per autoconsumo e amatoriale, ovvero alla gestione comunale, associativa, cooperativa, consortile o per iniziative sociali, culturali, di didattica ambientale, generalmente utilizzati o da utilizzare per usi esclusivamente agricoli, ovvero orticoli, vivaistici o comunque connessi alle funzioni pertinenziali a quelle pubbliche e di servizio, ovvero – tramite specifiche modalità convenzionali - accessorie di quelle residenziali. Qualora di esclusivo uso pubblico sono da considerarsi aree a "Standard urbanistici" assimilabili a quelle di cui all’art. 51 delle presenti Norme, ovvero per finalità sociali strettamente relazionate a politiche di pubblica utilità, di cui all’art. 54 delle presenti Norme.

2. Modalità di intervento e disposizioni generali. Per queste aree, strettamente collegate all’insediamento urbano di cui costituiscono elemento complementare e di qualificazione ambientale, il PO prevede il mantenimento delle attività agricole, il loro riuso ai fini pubblici e sociali, il mantenimento delle risorse ambientali residuali come elementi di contenimento dell’urbanizzazione. In questo quadro è ammessa la realizzazione di appropriati "progetti unitari" di iniziativa pubblica redatti dal Comune, ovvero di iniziativa privata da convenzionare con il Comune, estesi all’intera "Zona" che costituisce pertanto "lotto urbanistico di riferimento", mediante i quali sono stabiliti:

  • - le modalità e l’articolazione spaziale della parcellizzazione fondiaria delle aree e di conseguente assegnazione all’uso agricolo;
  • - le caratteristiche funzionali e prestazionali delle eventuali infrastrutture per l’accessibilità e dei percorsi a mobilità lenta di servizio alle aree;
  • - le caratteristiche delle eventuali opere di urbanizzazione primaria e le dotazioni di servizi territoriali (acqua, energia elettrica, ecc.);
  • - la consistenza e la dislocazione degli spazi per la sosta e il parcheggio da porre in stretta relazione con i percorsi a mobilità lenta;
  • - le caratteristiche tipologiche, funzionali e prestazionali dei "manufatti precari" o degli "annessi agricoli" di servizio consortili, eventualmente realizzabili a servizio delle aree;
  • - gli interventi di ambientazione e qualificazione ambientale, con particolare riferimento agli elementi di margine da corredare di filari di alberi ad alto fusto.

3. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d’uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alle sub categorie funzionali e.b) di servizio ed in particolare e.b 7 e e.b 6 e ad esse assimilabili;
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

4. Ulteriori prescrizioni e condizioni. In attesa dei "progetti unitari" di cui al precedente comma, per gli eventuali edifici o manufatti esistenti e legittimati da titolo abilitativo sono ammessi gli interventi di cui all’art. 51 delle presenti Norme.

Capo II Servizi, impianti e altre dotazioni territoriali (S)

Art. 56. Dotazioni, impianti tecnici e per i servizi territoriali (S1) (esistenti e di progetto)

1. Definizione. Comprendono gli immobili destinati ad attrezzature generali, dotazioni tecnologiche ed impianti, servizi di rete, di interesse generale pubbliche, private e/o private convenzionate per l'uso pubblico, ovvero affidate in concessione e/o gestione a società pubbliche, a partecipazione pubblica o private, quali:

  • - Impianti idrovori ed impianti di sollevamento delle acque di bonifica;
  • - Impianti e attrezzature di smaltimento e depurazione delle acque reflue;
  • - Campi pozzi e di presa idropotabili ed impianti della rete di distribuzione dell'acquedotto;
  • - Impianti e attrezzature per la distribuzione di fonti energetiche e produzione di energia elettrica.

2. Modalità e categorie di intervento. Fermo restando il prioritario rispetto della legislazione vigente in materia ambientale e paesaggistica sovraordinata, gli interventi edilizi e le opere comunque denominati, compresivi di quelli sul PEE, le sistemazioni di adeguamento tecnico, infrastrutturale e funzionale, ovvero di integrazione, ampliamento e di nuova edificazione di strutture, edifici e manufatti, comprensivi di depositi e stoccaggi di materiali e manufatti temporanei, sono in queste "Zone" sempre ammessi dal PO, nel rispetto delle specifiche norme settoriali vigenti per tali attrezzature e delle esigenze tecniche per l'efficace funzionamento degli impianti e delle reti che rivestono interesse pubblico e generale. La "nuova edificazione" (Ne) è ammessa nelle dimensioni minime necessarie al soddisfacimento di comprovate esigenze tecniche e di gestione, evidenziate in appositi elaborati tecnici.

Sono inoltre ammesse le categorie di intervento necessarie a garantire il miglioramento delle prestazioni igienico - sanitarie e quelli necessari all'adeguamento degli immobili alle vigenti norme di sicurezza dei luoghi di lavoro e prevenzione dei rischi. A tal fine, Fermo restando quanto disposto all'art. 14 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, sono comunque sempre ammesse:

  • - le "opere di urbanizzazione primaria e secondaria" (Ur);
  • - le "infrastrutture e d'impianti, anche per pubblici servizi" (In), che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato".

Le linee, le reti e gli impianti tecnologici sono realizzati e mantenuti previa autorizzazione degli enti competenti, secondo la normativa di settore vigente in materia, nel rispetto della vigente legislazione in materia di governo del territorio, tutela e protezione dell'ambiente, tutela e protezione del paesaggio, difesa del suolo e rischio idrogeologico.

3. Fasce di rispetto e vincoli sovraordinati. il PO individua negli appositi elaborati di quadro conoscitivo denominati QC.7 "Ricognizione vincoli igienico - sanitari e ambientali" (Quadrante settentrionale e Quadrante meridionale), in scala 1:5.000, di cui al precedente art. 3 comma 2, con valore esclusivamente ricognitivo, le fasce di rispetto dei servizi, delle reti e degli impianti, di cui al precedente comma 1, identificate in base alla vigente legislazione nazionale e regionale. Gli interventi e le opere di natura urbanistico - edilizia, previste per le diverse "Zone" del PO e ricadenti all'interno delle fasce di rispetto, diverse da quelle indicate al precedente comma 2, possono essere realizzati previa verifica dell'effettiva dimensione - estensione della fascia di rispetto considerata e del conseguente rispetto delle disposizioni legislative e normative ad essa collegate.

4. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria e.b) di servizio, ed in particolare e.b.2. per i soli servizi e strutture amministrative pertinenti i diversi impianti di cui al comma 1 e alla sub categoria e.b.8.

5. Ulteriori disposizioni e raccordo con altre "Zone" del PO. La realizzazione di nuovi manufatti e volumi tecnici, nonché di strutture tecniche e tecnologiche di servizio connesse esclusivamente alla distribuzione e gestione delle linee e delle reti di cui al precedente comma 1, è ammessa, oltre che nelle "Zone" appositamente classificate S1, anche nelle "Zone" classificate D1, D2 e DF di cui al Titolo III Capo III delle presenti Norme, nonché I1 e I3, di cui al Titolo III Capo IV delle presenti Norme. Localizzazioni in zone diverse da quelle precedentemente indicate sono ammesse previa verifica di compatibilità con le funzioni e le attività esistenti, da effettuarsi puntualmente - caso per caso - in relazione al contesto territoriale interessato e fermo restando le eventuali limitazioni e condizioni definite dalla pianificazione e legislazione sovraordinata in materia ambientale, paesaggistica, idrogeologica e sismica.

Art. 57. Cimiteri, relativi spazi di pertinenza funzionale (S2) e fasce di rispetto

1. Definizione. Comprendono i cimiteri presenti nel territorio comunale, comprensivi degli spazi aperti pertinenziali e di stretta relazione funzionale che corrispondono anche a strutture e manufatti di impianto storico, in alcuni casi in epoca recente ampliati e trasformati rispetto all'impianto originario.

2. Modalità e categorie di intervento. Disposizioni generali. In queste "Zone" si applicano in via prioritaria le disposizioni legislative vigenti in materia ed in particolare l'art. 338 del RD 27.07.1934 n° 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie), l'art. 57 del DPR 10.09.1990, n° 285 (Regolamento di polizia mortuaria) e l'art. 28 della L. 1.8.2002 n° 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti).

3. Categorie di intervento. Immobili e PEE. Fatte salve le eventuali deroghe ammesse sulla base delle disposizioni legislative precedentemente richiamate e fermo restando quanto disposto all'art. 14 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO, sono le seguenti:

  • a) per gli edifici e manufatti esistenti appositamente indentificati nella cartografia di Quadro propositivo (QP) come di "impianto storico":
    • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
    • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
    • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
    • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
    • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" anche all'interno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superfice coperta (Sc), o in alternativa della Superficie edificabile (Se) nei limiti e fino al soddisfacimento delle esigenze di incremento prestazionale, funzionale e dotazionale documentate in base alle norme precedentemente richiamate, ovvero tenendo conto degli indici demografici della popolazione.
    Sono inoltre ammessi dal PO gli "interventi pertinenziali" funzionali all'uso pubblico degli edifici, aventi caratteristiche da determinarsi in deroga alle disposizioni di cui all'Appendice "A" alle presenti Norme.
  • b) per gli edifici e manufatti esistenti appositamente identificati nella cartografia di Quadro propositivo (QP) come di "recente formazione", oltre agli interventi indicati alla precedente lettera a) sono ammessi:
    • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
    • - la "sostituzione edilizia" (Se), alternativa alle addizioni volumetriche di cui al precedente punto, con contestuale incremento volumetrico della misura non superiore a quanto previsto per gli interventi di "addizioni volumetriche" di cui al precedente punto.

In queste "Zone" è inoltre ammessa la ubicazione e/o realizzazione di "Cimiteri per animali di affezione", di cui alla LR 9/2015 e secondo le disposizioni del relativo Regolamento di cui alla DPGR n. 73R/2016. Sono altresì ammesse compatibilmente con la corretta gestione della prioritaria destinazione cimiteriale:

  • - le "opere di urbanizzazione primaria e secondaria" (Ur);
  • - le "infrastrutture e d'impianti, anche per pubblici servizi" (In), che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato".

4. Fasce di rispetto, vincoli sovraordinati. Condizioni e limitazioni alla trasformazione. Il PO individua negli elaborati del quadro conoscitivo, "QC.7 Ricognizione vincoli igienico - sanitari e ambientali" (Quadrante Nord e Quadrante Sud), in scala 1:5.000, nonché i tutti gli elaborati di Quadro propositivo (QP), di cui al precedente art. 3 comma 2, le fasce di rispetto di natura igienico-sanitaria, per le quali valgono le norme di tutela e i vincoli corrispondenti, anche di inedificabilità assoluta o condizionata, secondo le disposizioni legislative vigenti precedentemente richiamate, fatte salve le deroghe sulla base delle disposizioni di legge.

Per le diverse "Zone" del PO ricadenti all'interno delle fasce precedentemente richiamate, valgono le previsioni e gli interventi ammessi dallo stesso PO secondo quanto disposto nelle presenti norme, fermo restando le eventuali limitazioni e condizioni imposte dalla legislazione sopra richiamata, di cui al precedente comma 2.

Nelle fasce corrispondenti ai cimiteri esistenti, ai sensi e secondo le disposizioni di cui al precedente comma 2, con progetto di opera pubblica, è sempre ammessa la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti, previo parere delle autorità competenti in materia e purchè la fascia di rispetto che si viene a determinare in ragione dei suddetti interventi non vada ad interessare "Zone" ricadenti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato del PSI.

5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) Direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b) di servizio ed in particolare e.b.12).

Capo III Rete e nodi infrastrutturali della mobilità (M)

Art. 58. Parcheggi e aree di sosta pubblici (MP) e di uso pubblico (esistenti e di progetto)

1. Definizione. Comprendono le "Zone" destinate a parcheggi e aree di sosta pubbliche o di uso pubblico, ovvero ad attrezzature e dotazioni di supporto e servizio alla rete infrastrutturale della mobilità, comprendenti anche immobili attività e servizi comunque a destinazione modale e/o uso pubblico quali, ad esempio, aree e servizi di interscambio modale, spazi e attività di e-mobility e car sharing, finalizzate ad incrementare la dotazione di standard urbanistici corrispondenti a quelli indicati alla lettera d) dell’articolo 3 del DM 1444/1968 e che concorrono complessivamente al conseguimento degli obiettivi concernenti la disciplina degli "Standard urbanistici, servizi e dotazioni territoriali" del PSI. Comprendono altresì parcheggi privati che in esito all’attuazione delle previsioni dei previgenti strumenti urbanistici sono comunque destinati all’uso pubblico.

2. Modalità di intervento e disposizioni generali. Fermo restando quanto disposto all’art. 14 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all’attività edilizia libera, per queste "Zone" il PO prevede:

  • - la manutenzione, il recupero, la ristrutturazione e, più in generale, la riqualificazione funzionale e tipologica dei parcheggi e delle aree di sosta esistenti, identificati nelle cartografie del Quadro propositivo con bordo e codice alfanumerico di colore nero;
  • - la nuova edificazione dei parcheggi e delle aree di sosta di nuova previsione, sottoposti a vincolo espropriativo e identificati nelle cartografie del Quadro propositivo con bordo e codice alfanumerico di colore rosso.

Gli interventi e le opere realizzabili, sia sulle aree e gli spazi esistenti che su quelle di progetto dovranno essere attuati mediante intervento edilizio diretto di iniziativa pubblica o privato convenzionato.

La realizzazione delle nuove previsioni, così come gli interventi e le opere sulle attrezzature esistenti, possono essere realizzati anche mediante interventi ed opere di iniziativa privata - previa concessione delle aree e degli spazi qualora pubblici - e la formazione di un Permesso di costruire (PdC) Convenzionato, fermo restando la garanzia al mantenimento, in via prevalente, dell’uso pubblico. Nel caso di intervento privato la convenzione prevede in particolare l’erogazione di specifici servizi di uso pubblico e le modalità, le condizioni e la frequenza temporale mediante le quali è assicurato l’uso pubblico degli spazi di sosta e parcheggio (assicurando un calibrato equilibrio tra esigenze delle attività private e necessità di uso pubblico).

I parametri edilizi ed urbanistici per la definizione degli interventi nelle singole "Zone" sono stabiliti in sede di progetto di opera pubblica sulla base della legislazione e regolamentazione vigente in materia, tenendo in particolare conto dell’interazione con le adiacenti zone destinate alla viabilità pubblica o di uso pubblico, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

3. Categorie di intervento. Per gli eventuali edifici e manufatti esistenti ricadenti in queste zone, fermo restando quanto disposto all’art. 14 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all’attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
  • - le "opere di urbanizzazione primaria e secondaria" (Ur), comunque denominate;
  • - le "infrastrutture e d’impianti, anche per pubblici servizi" (In), che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato".

Sono inoltre ammessi dal PO gli "interventi pertinenziali" funzionali all’uso pubblico degli edifici, aventi caratteristiche da determinarsi in deroga alle disposizioni di cui all’Appendice "A" alle presenti Norme.

E’ sempre ammessa la "nuova edificazione" (Ne) di infrastrutture, volumi, strutture e manufatti tecnici e di servizio delle dotazioni territoriali e delle reti tecnologiche, nei limiti di un indice massimo di copertura non superiore al 20% rispetto al suo "lotto urbanistico di riferimento". E’ altresì ammessa la "nuova edificazione" (Ne) di manufatti accessori (chioschi) e strutture di servizio ddestinati a servizi per la mobilità, a spazi per piccole attività commerciali al dettaglio come ad esempio edicole, somministrazione alimenti e bevande, nonché di locali e altri manufatti di servizio (servizi igienici), secondo standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalle specifiche norme di regolamentazione o gestione, nei limiti di un "indice di copertura" (Ic) non superiore al 20% rispetto al suo "lotto urbanistico di riferimento" interessato.

4. Disposizioni per le Zone di "Nuova previsione". Per le "Zone" di nuova previsione o per quelle di ampliamento funzionale (di destinazione urbanistica) delle previsioni esistenti sono altresì ammessi gli interventi di "nuova edificazione" (Ne) anche con strutture interrate e multipiano, nonché la "realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal comune" secondo i parametri edilizi e urbanistici e standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalle eventuali specifiche norme e regolamenti di settore in materia di parcheggi ed infrastrutture di sosta. In questo quadro i manufatti e le strutture eventualmente da realizzare in elevazione non potranno superare l’altezza massima di mt. 3,50 e un "indice di copertura" (Ic) non superiore al 75% del "lotto urbanistico di riferimento".

5. Disposizioni per i "Parcheggi per mezzi pesanti e la lunga sosta" (*). Il PO nell’ambito delle previsioni di cui al precedente comma 4, indentifica con apposta simbologia (asterisco) le "Zone" destinate alla realizzazione di parcheggi di lunga sosta di mezzi pesanti per i quali devono essere realizzate apposite infrastrutture e servizi tecnici funzionali alla specifica destinazione quali servizi igienici, spogliatoi, autolavaggio, stazione conferimenti dei rifiuti, carico e scarico, ecc.. Tali previsioni, oltre che con progetto di opera pubblica, possono essere attuate anche con iniziati privata previa stipula di una convenzione con il Comune al fine di garantirne le modalità di uso pubblico.

6. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti norme e fatte salve le destinazioni d’uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • c) commerciale al dettaglio, limitatamente alle sole sub-categorie c.5); c.6).
  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b) di servizio, circoscritta alle fattispecie di cui alla lettera e.b.11) e ad esse assimilabili, comprensive delle funzioni amministrative (uffici) di gestione delle strutture per la sosta.

7. Ulteriori prescrizioni e condizioni. I nuovi parcheggi previsti dal PO hanno un valore indicativo ed i progetti di opera pubblica dovranno precisarne la forma, la dislocazione e le dimensioni; sono in ogni caso da rispettare le seguenti prescrizioni:

  • - i parcheggi possono essere realizzati al livello stradale o a più piani sopra e sotto il livello stradale. La scelta della soluzione tecnica ritenuta idonea è definita in relazione alle condizioni oroidrografiche e delle componenti di natura patrimoniale eventualmente interessate. La superficie effettivamente non destinata a stalli di sosta e alla viabilità di servizio deve essere sistemata a verde e attrezzata con percorsi pedonali ed itinerari per l’accessibilità lenta (ciclo – pedonale);
  • - i parcheggi a raso devono essere corredati di filari alberati e/o alberature di alto fusto, piante ornamentali o arbusti. Ove possibile deve essere altresì garantita una superficie permeabile non inferiore al 25% dell'area interessata e assicurata la massima superficie filtrante del terreno;
  • - all’interno dei parcheggi è sempre consentita l’installazione di panchine, fontane, recinzioni e la costruzione di servizi igienici, nonchè di chioschi aventi le dimensioni e le destinazioni di cui al precedente comma 3, secondo progetti unitari di sistemazione riguardanti l’intera partizione spaziale. È ammessa la realizzazione anche con interventi privati, mediante la stipula di una convenzione con il comune per la gestione degli impianti nell’interesse comune;
  • - i progetti, nell’osservanza delle indicazioni desumibili dal "Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche nell’ambito urbano", di cui all’art. 78 delle presenti Norme, nonchè delle vigenti leggi in materia di accessibilità, devono garantire soluzioni progettuali integrate secondo i principi del "design for all" al fine di concretizzare nella progettazione dell’opera pubblica azioni inclusive del concetto di comunità.

Art. 59. Viabilità esistente (M1), da adeguare e migliorare (M2) e di progetto (M3)

1. Definizione. Comprendono gli immobili e le aree qualificate dal PSI nell’ambito della rete infrastrutturale e della mobilità corrispondenti, in particolare, alla "Rete viaria", comprendente la diversa viabilità di livello regionale, provinciale e comunale esistente, nonchè la viabilità che in esito all’attuazione delle previsioni dei previgenti strumenti urbanistici è comunque destinata all’uso pubblico.

Il PO distingue inoltre con apposita campitura grafica nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) la rete viaria e gli assi di collegamento principali e locali esistenti (tratto nero con fondo bianco), da quelli soggetti ad ampliamento, adeguamento o miglioramento prestazionale e funzionale e quelli di nuova previsione, ossia di nuovo impianto.

2. Categorie e modalità di intervento. Disposizioni generali. Per queste "Zone" e comunque per la viabilità esistente pubblica o di uso pubblico di qualsiasi rango, fermo restando quanto disposto all’art. 14 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all’attività edilizia libera, il PO ammette:

  • - la manutenzione e l’adeguamento tecnico e prestazionale, comunque senza oneri per il comune di Calcinaia, della viabilità esistente privata di uso pubblico appositamente identificata con apposita campitura (di colore grigio) nelle cartografie del Quadro propositivo (QP);
  • - la manutenzione, l’adeguamento tecnico e prestazionale, la riqualificazione funzionale, infrastrutturale e tipologica, della viabilità pubblica esistente appositamente identificata con apposita campitura (di colore bianco) nelle cartografie del Quadro propositivo (QP);
  • - l’adeguamento e l’ampliamento per la viabilità pubblica soggetta ad intervento di riqualificazione funzionale e prestazionale, in questo caso sottoposte almeno in parte a vincolo espropriativo, appositamente identificate con apposita campitura (di colore arancio) nelle cartografie del Quadro propositivo (QP).
  • - la nuova edificazione per la viabilità pubblica di progetto (nuove previsioni), in questo caso sottoposte a vincolo espropriativo, appositamente identificate con apposita campitura (di colore rosso) nelle cartografie del Quadro propositivo (QP).

I parametri tecnici e le caratteristiche prestazionali per la definizione delle categorie di intervento e più in generale delle opere e degli interventi sono stabiliti in sede di progetto di opera pubblica sulla base della legislazione e regolamentazione vigente in materia, nel rispetto delle norme del Codice della strada e del relativo regolamento di attuazione. I progetti devono comunque considerare i caratteri dei contesti territoriali ed urbani attraversati dalla esistente e nuova viabilità e le funzioni insediate nelle zone contermini.

3. Fasce di rispetto, vincoli sovraordinati. Condizioni alla trasformazione. Con esclusione della viabilità privata di uso pubblico, il PO riporta con valore ricognitivo nell’elaborato QC.5 "Ricognizione e classificazione della rete della mobilità)", in scala 1:10.000, di cui al precedente art. 3 comma 3, le indicazioni tecniche per il calcolo e la verifica delle "fasce di rispetto stradale" secondo quanto disposto dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia (D.Lgs n. 285/1992, come da ultimo modificato dalla L. n. 145/2018 e relativo Regolamento di attuazione, di cui al DPR n. 495/1992 e smi), dai piani e regolamenti comunali e dai criteri applicativi eventualmente determinati dai preposti uffici comunali. Per le suddette fasce si applicano i limiti ed i vincoli all’edificabilità e alla trasformazione secondo quanto disposto dal Codice della strada.

4. Fasce di rispetto. Ulteriori disposizioni del PO. Le fasce di rispetto stradali previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione, di cui al precedente comma 3, costituiscono in ogni caso le porzioni di territorio suscettibili di trasformazione e utilizzazione ai fini dell’adeguamento infrastrutturale dei tracciati viari, ovvero per la realizzazione di opere di mitigazione degli effetti e/o corretta ambientazione paesaggistica. A tal fine nelle fasce di rispetto stradale sono ammissibili le trasformazioni fisiche volte a realizzare:

  • - adeguamenti stradali ed opere infrastrutturali di interesse pubblico a servizio dell’edificato posto all’interno o all’esterno della fascia di rispetto;
  • - adeguamenti delle opere infrastrutturali di raccordo o di integrazione, ovvero di miglioramento prestazionale, delle intersezioni tra i diversi tracciati viari;
  • - percorsi ed itinerari di viabilità lenta (ciclo - pedonale), opere di mitigazione e/o regolazione del traffico e di riqualificazione (paesaggistica, ambientale e prestazionale) della viabilità esistente;
  • - reti e dotazioni tecnologiche e di servizio agli insediamenti (acquedotti, fognature, metanodotti, elettrodotti, line telefoniche e di trasferimento di dati), comprensivi di sostegni, cabine, armadi, stazioni di supporto e gestione delle suddette reti;
  • - canalizzazioni irrigue e altre sistemazioni idrauliche o di gestione – regimazione del reticolo di fossi e canali superficiali;
  • - recinzioni, aiuole, siepi, cartellonistica e segnaletica stradale, alberature segnaletiche ed altri allineamenti arborei funzionali e complementari alla viabilità pubblica;
  • - parcheggi e aree di sosta, ovvero altri spazi funzionali al miglioramento della rete della mobilità, anche con riferimento alle esigenze connesse con la gestione del trasporto pubblico locale (fermate, pensiline, ecc.).

Anche ai fini del miglioramento prestazionale e dotazionale della rete modale è sempre ammessa dal PO la possibilità dell’ampliamento della viabilità pubblica esistente, anche insistente su "Zone" diverse da quelle disciplinate nel presente articolo, purché rientranti nelle fasce di rispetto stradale mediante progetto di opera pubblica e preliminare procedimento espropriativo, nella misura massima di 1,50 mt. per ambo i lati rispetto alla larghezza della sezione attuale della strada, senza che tale intervento costituisca variante al PO medesimo. Tale dimensione è estendibile fino a mt. 2,50 nel caso di realizzazione di interventi concernenti la mobilità lenta (ciclo – pedonale).

5. Ulteriori indicazioni per la viabilità di progetto. Per la viabilità ed i raccordi di nuovo impianto, ovvero soggetti ad adeguamento e ampliamento, il tracciato definito nel PO ha invece valore indicativo; tuttavia la progettazione dell’opera pubblica non potrà introdurre modifiche sostanziali tali da pregiudicare in particolare l’itinerario assegnato dal PO (origine – destinazione). Nell’ambito della realizzazione del progetto dei nuovi snodi e tracciati stradali il Comune promuoverà contestualmente interventi di riqualificazione ambientale e sistemazione paesaggistica delle aree ad essi adiacenti con gli interventi necessari per l’inserimento nel contesto urbano e/o rurale. I progetti dovranno in particolare prevedere le alberature e le sistemazioni (movimenti di terra, alberature, verde di arredo, ecc.) più idonee per l’inserimento paesaggistico e la mitigazione dell’impatto acustico e visuale nel contesto urbano. Nelle stesse aree potranno essere realizzati percorsi pedonali o ciclabili, isole ecologiche, piazzole per la fermata delle linee di trasporto pubblico, punti di informazione e simili ed in questo quadro per le strade extraurbane classificate "B" e "C" è prescritta la piantumazione di alberature di alto fusto su ambo i lati. Tutte le intersezioni a rotatoria dovranno obbligatoriamente rispettare i contenuti di cui al DM 19/04/2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali".

6. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti norme e fatte salve le destinazioni d’uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) Direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) di Servizio, ed in particolare e.b.9), e.b.10); e.b.11).

7. Rete viaria presente nel sito delle "Cerbaie". Prescrizioni. Per la rete viaria esistente e i relativi spazi funzionali, parcheggi e aree di sosta, ricadenti all’interno e sul perimetro del "Sito Natura 2000" denominato "ZSC Cerbaie" (Cod. Id. 5170003), deve essere previsto l’inserimento di siepi e di alberature ad alto fusto (fasce tampone), atte ad assicurare la continuità ecologica tra le aree agricole poste al margine della viabilità, con l’impiego di specie autoctone regionali, secondo quanto previsto dall’Art. 80 della LR 30/2015.

Art. 60. Rete ferroviaria esistente (M4) e ambiti per la fermata metropolitana

1. Definizione. Comprendono gli immobili e le aree qualificate dal PSI nell’ambito della rete infrastrutturale e della mobilità corrispondenti, in particolare, alla "Rete ferroviaria". Il PO, oltre alle linea ferroviari Firenze-Pisa, riconosce con specifica simbologia grafica le "Zone" destinate ad aree, immobili e spazi funzionali, ovvero pertinenziali ed accessori alla rete ferroviaria, comprensive delle relative dotazioni infrastrutturali, dei tronchetti ferroviari e degli altri elementi pertinenziali o funzionali.

2. Categorie di intervento e disposizioni generali. Gli interventi ammissibili in queste zone, anche di trasformazione e nuova edificazione, sono disciplinati dalle norme nazionali, regionali e dagli specifici strumenti di programmazione e pianificazione previsti dalle vigenti leggi, dalle intese o accordi tra i soggetti competenti nella gestione e manutenzione delle infrastrutture ferroviarie ed i soggetti competenti in materia di governo del territorio. Interventi ed opere devono comunque essere riferiti ad esigenze di adeguamento, miglioramento ed integrazione funzionale e prestazionale della rete ferroviaria e delle complementari attività e funzioni necessarie alla qualificazione del trasporto ferroviario.

3. Categorie di intervento. Indicazioni di dettaglio. Il PO nell’ambito delle "Zone" destinate alla "rete ferroviaria", in coerenza con le previsioni del PSI, individua le aree destinate allo sviluppo di progetti finalizzati alla localizzazione e realizzazione della "fermata ferroviaria (di tipo necessariamente metropolitano)" da ubicarsi in Frazione Fornacette lungo la linea Firenze-Pisa. Si tratta in particolare degli spazi entro cui elaborare il progetto di opera pubblica con il quale saranno stabilite le caratteristiche (prestazionali, tecniche, funzionali e architettoniche) delle piattaforme e dei marciapiedi di fermata (in entrambe le direzioni), degli elementi e dei manufatti di protezione e sosta temporanea (pensiline, tettoie, ecc.), degli eventuali volumi tecnici di servizio alla fermata, nonché le relative strutture leggere di supporto e assistenza ai passeggeri, da porre in stretta relazione funzionale con gli attraversamenti pedonali e ciclabili (sottopasso - sovrappasso) esistenti e di nuova realizzazione, con i parcheggi e le aree di sosta (esistenti e di progetto) localizzati in stretta relazione funzionale con la ferrovia nei due sensi di marcia. A tal fine sono ammessi interventi di "nuova edificazione" per l’adeguamento e l’integrazione della rete infrastrutturale nel suo complesso, ovvero finalizzati all’incremento delle modalità di trasporto passeggeri, con particolare riferimento alla previsione di fermata ferroviaria precedentemente indicata.

4. Fasce di rispetto e vincoli sovraordinati. Il PO individua nell’elaborato denominato QC.7 "Ricognizione vincoli igienico – sanitari e ambientali" (Quadrante settentrionale e Quadrante meridionale), in scala 1:5.000, di cui di cui al precedente art. 3 comma 3, a fini esclusivamente ricognitivi, le fasce di rispetto ferroviario calcolate in base alla vigente legislazione nazionale e regionale, per le quali si applicano i limiti ed i vincoli all’edificabilità e alla trasformazione di cui al DPR n. 753/1980.

5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti norme e fatte salve le destinazioni d’uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) Direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) di Servizio.

Art. 61. Aree di corredo e verde di ambientazione della viabilità (MV)

1. Definizione. Comprendono, generalmente, gli spazi a verde e delle aree inedificate poste a corredo o di pertinenza funzionale della viabilità carrabile e delle altre infrastrutture per la mobilità esistenti, di cui agli art.li 59 e 60 delle presenti Norme, come ad esempio spartitraffico, argini e scarpate, reticolo idrografico di scolo, ovvero ambiti marginali e/o interclusi tra gli insediamenti esistenti e le stesse infrastrutture modali, di norma non utilizzati o trasformati. Costituiscono "Zone" destinate al potenziale miglioramento delle prestazioni funzionali e delle dotazioni delle infrastrutture di cui sono a corredo, ovvero al miglioramento paesaggistico e degli elementi di ambientazione della rete viaria o ferroviaria comunque configurata.

2. Categorie di intervento. Fermo restando quanto disposto all’art. 14 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all’attività edilizia libera, sono aree destinate alla esclusiva realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale, tra cui la realizzazione di parcheggi ed aree di sosta pubblici e/o di uso pubblico, secondo le disposizioni di cui all’art. 58 delle presenti Norme, ovvero all’adeguamento della viabilità esistente e/o la realizzazione di itinerari e percorsi ciclo-pedonali di cui agli art.li 59 e 63 delle presenti Norme. Sono altresì ammesse dal PO le seguenti categorie di intervento:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
  • - le "opere di urbanizzazione primaria e secondaria" (Ur);
  • - le "infrastrutture e d’impianti, anche per pubblici servizi" (In), che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato".

Restano fermi e confermati e possono pertanto essere mantenuti gli eventuali accessi privati agli insediamenti esistenti. In queste zone sono sempre ammessi gli eventuali interventi di piantumazione di qualificazione paesaggistica e ambientale della viabilità devono che devono tenere conto delle "Linee guida per la messa a dimora di specifiche specie arboree per l’assorbimento di biossido di azoto, materiale particolato fine e ozono" della Regione Toscana.

3. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti norme e fatte salve le destinazioni d’uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b) di servizio, circoscritta alle fattispecie di cui alla lettera e.b.9), e.b.10), e.b.11), comprensive delle funzioni amministrative (uffici) di gestione delle strutture per la sosta.

Art. 62. Distributori di carburante (MD)

1. Definizione. Comprende le "Zone" esistenti e di progetto destinate ad impianti e servizi per la distribuzione dei carburanti e ad altre attività e servizi funzionali alla mobilità, come ad esempio gli autolavaggi, autonoleggi, ecc. Tali zone, individuate tenendo conto dei requisiti di seguito elencati, costituiscono le localizzazioni da ritenersi idonee ad ospitare impianti per la distribuzione dei carburanti, ovvero attività ad esse complementari, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2 del D.lgs. 32/1998 e dell’art. 68 della LR 62/2018.

2. Previsioni del PO. Criteri localizzativi generali. Fermo restando quanto disciplinato in termini di compatibilità dalla LR 62/2018 e dal relativo Regolamento di cui alla DPGR 23R/2020, costituiscono criteri generali di natura prescrittiva per la localizzazione delle "Zone" destinate ad impianti e servizi per la distribuzione dei carburanti, di cui al precedente comma 1, verificate in termini generali anche per quelli esistenti e confermati dal PO e pertanto già iscritti nell’apposita "Anagrafe" comunale:

  • - sussistenza di diretta relazione funzionale con le principali direttrici viarie che per caratteristiche ed intensità di transito veicolare si qualificano come viabilità di riferimento dell’intera rete di comunicazione, comunale e sovracomunale, con particolare riferimento per quella regionale e provinciale;
  • - compatibilità generale alle disposizioni del Codice della Strada (D.Lgs. n° 285/1992) e idonee condizioni di accessibilità veicolare, anche in relazione alle migliori condizioni di sicurezza;
  • - assenza di rilevanti valori storico-culturali e/o paesaggistici nel contesto territoriale di riferimento con contestuali idonee caratteristiche morfologiche e orografiche del sito, preferibilmente da attribuirsi alle aree di pianura e fondovalle;
  • - compatibilità generale con le norme di tutela ambientale e con le prescrizioni igienico-sanitarie, accompagnate da contestuali condizioni favorevoli di fattibilità sotto il profilo tecnico ed economico.

3. Nuove previsioni. Indicazioni e criteri localizzativi. La realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti in "Zone" diverse da quelle specificatamente indicate nella cartografia di Quadro propositivo (QP) del PO è ammessa nel rispetto dei criteri indicati al precedente comma che dovranno essere puntualmente verificati, caso per caso, in sede di formazione dei relativi titoli abilitativi, nonché nel rispetto delle ulteriori prescrizioni di seguito riportate, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all’art. 2, commi 1 e 2 del d.lgs. 32/1998 e dell’art. 68 della LR 62/2018. In particolare, in ragione delle specifiche caratteristiche storico-culturali, ambientali e paesaggistiche del territorio di Calcinaia, non è ammessa la realizzazione di nuovi impianti, in quanto ritenuti incompatibili con il contesto territoriale di riferimento, nei seguenti casi:

  • - Aree formalmente riconosciute quali "Beni paesaggistici" di cui agli art.li 134, 136 e 142 del D.Lgs n. 42/2004;
  • - Aree ricomprese nelle zone omogenee "A" di cui al DM 1444/68, secondo quanto disposto all’art. 12 delle presenti Norme;
  • - Aree a pericolosità idraulica, geomorfologica e sismica elevata o molto elevata, come individuate dalle apposite indagini del PSI vigente e/o dagli strumenti di pianificazione settoriale vigenti sovraordinati (PAI e PGRA), nonchè nelle ulteriori indagini "Geologico – tecniche" (QG) di dettaglio contenute nel PO, di cui all’art. 3 delle presenti Norme.

4. Categorie di intervento e ulteriori indicazioni. Fatto salvo quanto indicato ai precedenti commi 2 e 3 in termini di requisiti di compatibilità generale, la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti e gli interventi di adeguamento degli impianti esistenti, se convenzionati ed iscritti all’apposita anagrafe comunale di cui all'art. 1, comma 100, della L. 124/2017 e all’art. 58 della LR 62/2018, è ammessa nei limiti e alle condizioni disciplinate al Titolo II Capo VIII della stessa LR 62/2018 e più in dettaglio nel relativo Regolamento di cui al DPGR n. 23R/2020.

Alla scadenza delle convenzioni in essere, in assenza di specifici interventi di riqualificazione paesaggistica e di adeguamento funzionale e della contestuale stipula di una nuova convenzione, è prevista la dismissione e la bonifica degli impianti e la conseguente formazione di spazi pubblici o di uso pubblico, con priorità per quelli di cui all’art. 58 delle presenti Norme.

5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti norme e fatte salve le destinazioni d’uso esistenti e legittime, la sola categoria funzionale ammessa dal PO è la seguente:

  • c) Commerciale al dettaglio, limitatamente alla sub categoria funzionale c.9) e alla sola destinazione d’uso dei Distributori di carburante di cui all’art. 2, commi 1 e 2 del d.lgs. 32/1998 e dell’art. 68 della LR 62/2018;
  • e.b) di servizio.

Art. 63. Rete della mobilità lenta (esistente e di progetto)

1. Definizione. Comprendono gli immobili individuati, anche in coerenza con le indicazioni formulate dal PSI, quali percorsi per la mobilità lenta (pedonali e ciclabili). In particolare il PO individua con apposita simbologia e carattere grafico, comunque con valore indicativo in ragione della specifica scala di rappresentazione, i "Percorsi ed itinerari ciclabili e pedonali" (esistenti o di previsione), che costituiscono elementi di disegno, organizzazione e fruizione delle aree urbane (con particolare riferimento all’accessibilità agli spazi pubblici) e del territorio aperto (con particolare riferimento all’Arno, al Sito (ZSC) delle Cerbaie, ai parchi storici e a beni ambientali e culturali), aventi lo scopo di costruire, nel loro insieme, una rete diffusa di percorsi (preferibilmente protetti e ad accessibilità differenziata) dedicata alla mobilità alternativa a quella carrabile.

2. Categorie di intervento. Il PO, mediante interventi edilizi diretti di iniziativa pubblica o privata convenzionati, prevede interventi, opere e sistemazioni di ripristino, recupero, riqualificazione, miglioramento prestazionale e adeguamento funzionale, per i percorsi e gli itinerari esistenti, nonché la realizzazione di nuovi percorsi, attraverso interventi di "nuova edificazione" (Ne), con priorità ai casi in cui le previsioni ed indicazioni del PO ricadano nelle "Zone" di cui al Titolo IV, capi I, II, III, IV e V delle presenti norme.

I progetti di opera pubblica devono definire soluzioni e caratteristiche tipologiche e funzionali dei percorsi in grado di garantire l’accessibilità anche alle utenze deboli o diversamente abili secondo la normativa vigente in materia, tenendo a riferimento gli indirizzi di carattere generale nel "Piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche nell’ambito urbano" e di quanto ulteriormente disposto all’art. 78 delle presenti Norme.

3. Ulteriori prescrizioni e condizioni. I "percorsi ciclabili e pedonali", indicativamente distinti dal PO secondo il, rango e la competenza istituzionale (regionale – provinciale o comunale) devono essere realizzati preferibilmente separati fra loro e dalle carreggiate stradali. Nei soli tratti extraurbani si potranno prevedere itinerari promiscui ciclo – pedonali di larghezza e caratteristiche tecniche e funzionali da individuare caso per caso, in ragione degli approfondimenti connessi con i diversi livelli di progettazione (fattibilità, definitiva esecutiva).

Per la viabilità e i percorsi di impianto storico, con particolare riferimento per quelli individuati in forma ricognitiva nel Quadro conoscitivo (QC) del PO, ferma restando quanto disposto ai precedenti commi, il comune promuoverà progetti di riqualificazione, individuando i materiali da utilizzare per la pavimentazione, gli elementi di arredo, la segnaletica e le modalità di piantumazione degli arredi arborei. Per questi tracciati i progetti devono assicurare, nel limite del miglioramento delle prestazioni funzionali, la conservazione dei seguenti elementi se di rilevanza storica e/o paesaggistica: le opere di raccolta e convogliamento delle acque, le murature in pietra e i ciglioni, le opere d'arte e gli arredi fissi, le pavimentazioni in pietra, gli elementi segnaletici, i filari alberati, gli allineamenti arborei e le siepi.

Sono inoltre sempre ammessi gli interventi di piantumazione che devono in particolare tenere conto delle "Linee guida per la messa a dimora di specifiche specie arboree per l’assorbimento di biossido di azoto, materiale particolato fine e ozono" della Regione Toscana.

4. Prescrizioni per la ferrovia dismessa Lucca - Pontedera. Per l’antica ferrovia (oggi definitivamente dismessa e conferita nella sua consistenza nel demanio comunale), oltre agli interventi e le opere indicate ai precedenti commi, il Comune d Calcinaia, in coerenza con le specifiche indicazioni del PSI (corridoio multimodale Lucca – Pontedera) e in attuazione delle disposizioni del PIT/PPR di cui all’art. 27 comma 9 della relativa Disciplina di piano, promuove in collaborazione con gli altri comuni dell’Unione, la formazione di uno specifico "Progetto di paesaggio", di cui all’art. 34 dello stesso PIT/PPR, avente come finalità prioritaria la riconversione dell’infrastruttura ferrovia in un itinerario a mobilità lenta (ciclabile e pedonale), corredato di aree a verde attrezzato, fasce vegetate e filari alberati volti a qualificare la nuova infrastruttura quale "green way" di livello sovracomunale di fruizione del paesaggio della Valdera. Nella tratta di competenza del Comune di Calcinaia è inoltre prevedibile la ricostruzione del ponte sull’Arno (attualmente in parte demolito o allo stato di rudere, preservando ove possibile le opere d’arte di interesse documentale) in modo da favorire i rapidi collegamenti ciclo – pedonali tra le diverse frazioni poste sulle due rive del fiume.