Art. 47. Aree a verde privato e spazi aperti residuali agli insediamenti (I1)
1. Definizione. Comprende gli spazi aperti residuali interni ai tessuti edificati, generalmente riconducibili ai diversi "Morfotipi delle urbanizzazioni a prevalente funzione residenziale mista" e "Morfotipi delle urbanizzazioni a prevalente funzione produttiva e specialistica" del PSI, ubicati di stretta relazione con gli insediamenti esistenti riconducibili alle "Zone" di cui al Titolo II, Capi I, II e III delle presenti Norme, senza escludere quelli marginali e/o liberi dall’edificazione storica o recente. Tali spazi, circoscritti nel numero e nelle dimensioni, ricadendo all’interno degli "Territorio urbanizzato" del PSI non sono riconosciuti e risultano, in termini morfotipologici, diversi dagli "Aree agricole intercluse" definite e appositamente individuate dallo stesso PSI.
2. Categorie di intervento. Il PO prevede la conservazione degli assetti inedificati e il contestuale mantenimento degli spazi aperti, al fine di assicurare la tutela del gradiente verde del territorio urbanizzato. Per gli eventuali edifici esistenti ricadenti in queste "Zone", fermo restando quanto disposto all’art. 14 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all’attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
- - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
- - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc).
È altresì ammessa dal PO la realizzazione di "interventi pertinenziali" (Ip) e la realizzazione di "piscine" (Pi.1) e "impianti sportivi" (Pi.2) ad uso pertinenziale privato, di cui all’Appendice "A" alle presenti Norme, anche nel caso in cui il lotto urbanistico di riferimento risulti ricompreso in aree e spazi aperti catastalmente collegati o riferibili ad edifici esistenti ancorché ricadenti in altre "Zone" del PO.
3. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l’aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all’art. 16 delle presenti Norme. E’ altresì sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.
4. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d’uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:
- a) residenziale, fatto salvo e secondo i parametri di cui all’art. 16 delle presenti Norme;
- e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sola su-categoria e.b) "di servizio";
- g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
Non è ammesso il cambio d’uso urbanisticamente rilevante.
Art. 48. Varchi inedificati e cinture di ambientazione (I2)
1. Definizione. Comprende spazi aperti di valenza paesistico percettiva rispetto agli insediamenti esistenti, generalmente riconducibili ai diversi "Morfotipi delle urbanizzazioni a prevalente funzione residenziale mista" e "Morfotipi delle urbanizzazioni a prevalente funzione produttiva e specialistica" del PSI, comunque di originaria destinazione agricola e/o a prevalente caratterizzazione rurale, seppure residuale o marginale. Tali spazi, comunque ricadenti nei diversi "territorio urbanizzato" del PSI, sono posti in stretta relazione con le contermini aree agricole (territorio rurale) del PO. Si tratta di aree e spazi nell’ambito dei quali sono riconosciute componenti patrimoniali di valenza paesistico percettiva (varchi inedificati di continuità ambientale, visuali libere e coni ottici) e da tutelare e salvaguardare. In altri casi costituiscono spazi di qualificazione ambientale e paesaggistica delle previsioni concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni", di cui al Titolo V delle presenti Norme.
2. Categorie di intervento. fermo restando quanto disposto all’art. 14 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all’attività edilizia libera, è prevista la conservazione degli assetti esistenti con il contestuale mantenimento delle aree e degli spazi aperti, anche in relazione al rafforzamento delle eventuali relazioni paesistico – percettive o naturalistico – ambientali con il contermine territorio rurale, anche al fine di assicurare la tutela del gradiente verde del territorio urbanizzato.
È altresì vietata la realizzazione di interventi pertinenziali (comunque denominati) anche nel caso in cui le "Zone" risultino ricomprese in aree e spazi aperti catastalmente collegati o riferibili ad edifici esistenti.
È consentita esclusivamente la realizzazione di edifici e manufatti di cui al all’art. 25, limitatamente a quelli di cui al comma 9 punto 9.1. (Nuovi manufatti agricoli amatoriali), nonché la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse (di iniziativa pubblica e/o privata convenzionata), esclusivamente finalizzate al miglioramento delle prestazioni ambientali ed ecosistemiche di queste aree (ad esempio boschi urbani, giardini sociali, stanze verdi), anche in coerenza con altri strumenti di programmazione comunale.
3. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. Per i soli edifici esistenti ricadenti in queste "Zone", fermo restando quanto disposto all’art. 14 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all’attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
- - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
- - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc).
4. Categorie di intervento. Indicazioni di raccordo con le "Nuove previsioni". Per le sole aree ricadenti all’interno di previsioni concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni", di cui al Titolo V delle presenti Norme, fermo restando la prevalenza delle disposizioni normative di cui allo stesso Titolo V e delle corrispondenti "schede – norma" (di cui all’elaborato denominato QP.3a "Disciplina delle trasformazioni. Schede norma"), sono da applicarsi le direttive di cui all’art. 81 delle presenti Norme.
5. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l’aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all’art. 16 delle presenti Norme. E’ altresì sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.
6. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:
- e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
- g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
Art. 49. Aree di salvaguardia e riserva di declinazione delle strategie di sviluppo del PSI (I3)
1. Definizione. Comprendono i lotti liberi interclusi e gli spazi non edificati interni al territorio urbanizzato, generalmente riconducibili ai diversi "Morfotipi delle urbanizzazioni a prevalente funzione residenziale mista" e "Morfotipi delle urbanizzazioni a prevalente funzione produttiva e specialistica" del PSI, dotati delle essenziali opere di urbanizzazione primaria e diversi dalle "Zone" di cui agli art.li 47 e 48 delle presenti Norme. Si tratta anche di spazi aperti e aree di significativa dimensione interclusi rispetto ai contesti insediati, ricadenti all’interno del "territorio urbanizzato" dello stesso PSI, suscettibili di potenziali capacità di trasformazione.
2. Contenuti delle previsioni in rapporto al PS vigente. Trattandosi di "Zone" non rientranti nel quadro previsionale strategico quinquennale del PO, destinate ad essere mantenute inedificate al fine di preservare le possibilità di perseguimento di obiettivi e disposizioni normative definite dal PSI nell’ambito della "Strategia di sviluppo sostenibile", in relazione alla definizione di un rinnovato quadro previsionale quinquennale nel successivo PO.
Sono anche potenziali aree di riserva per l’eventuale sviluppo di politiche, previsioni e conseguenti interventi di gestione degli equilibri ecosistemici ed ambientali degli insediamenti, ovvero di qualificazione e controllo degli effetti paesaggistici, anche connessi al perseguimento di politiche ed azioni definite dalla programmazione settoriale comunale
3. Categorie di intervento. Il PO prevede la conservazione degli assetti esistenti, fatta salva la sola attività edilizia libera di cui all’art. 14 delle presenti Norme.
Non è altresì ammessa la realizzazione di edifici e manufatti di cui all’art. 25 delle presenti Norme, nonché la realizzazione di "interventi pertinenziali" (comunque denominati) anche nel caso in cui le "Zone" risultino ricomprese in aree e spazi aperti catastalmente collegati o riferibili ad edifici e manufatti esistenti e legittimati da titolo abilitativo.
È consentita la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse (di iniziativa pubblica e/o privata convenzionata), esclusivamente finalizzati al miglioramento delle prestazioni ambientali ed ecosistemiche di queste aree, come ad esempio boschi urbani, giardini sociali, stanze verdi, anche in coerenza con altri strumenti di programmazione comunale.
4. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:
- e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
- g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.