Art. 26. Aree di significativo interesse naturale (Cores Area) (RE1)
1. Definizione. Comprende in linea prevalente gli immobili qualificati dal PSI come "Elementi strutturali della rete ecologica" ed in particolare quali "nodi e matrici forestali ad elevata connettività" dei morfotipi dei caratteri ecosistemici del PIT/PPR, nonché del "Mosaico colturale e boscato delle Colline delle Cerbaie", dei morfotipi dei caratteri agro-forestali del PIT/PPR. Si tratta in particolare delle aree boscate, prevalentemente naturali o seminaturali, sostanzialmente coincidenti con il perimetro del "Sito della Rete Natura 2000" denominato delle "Cerbaie" (Id. IT5170003), caratterizzate dalla dominanza delle coperture forestali, comprendenti i boschi misti con prevalenza di latifoglie, i boschi con prevalenza di conifere, i rimboschimenti, i boschi degradati, le formazioni riparie e i cespuglieti, talvolta alternati a radure, pascoli e aree agricole residuali tipicamente caratterizzate da forme mature di degradazione forestale e/o rinaturalizzazione.
2. Disposizioni generali. Rinvio agli strumenti di gestione. Coerentemente con la disciplina concernente la "UTOE delle Cerbaie di Calcinaia" del PSI e in attuazione delle disposizioni legislative definite dal DPR n. 357/1997 ed in applicazione delle ulteriori disposizioni di cui al Titolo III Capo IV della LR 30/2015, in questa "Zona" le disposizioni di cui ai successivi commi, si applicano nel prioritario e prevalente rispetto delle previsioni, disposizioni e misure di conservazione e gestione definite dallo specifico "Piano di Gestione" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale di Pisa n. 9 del 20 gennaio 2014.
3. Categorie di intervento. Indicazioni specifiche. Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 2, in queste aree si applicano le disposizioni di cui alla LR n. 39/2000 e smi (legge forestale della Toscana) e del relativo Regolamento attuativo di cui al DPGR. n° 48R/2003. Ai fini dell'attività urbanistica ed edilizia è ammessa la sola attività edilizia libera di cui all'art. 14 comma 3 delle presenti Norme, purché non osti al raggiungimento di efficienti condizioni di naturalità, al mantenimento della biodiversità e dei processi dinamici dell'ecosistema, delle funzioni protettive e produttive escludendo, al contempo, azioni di isolamento ed enucleazione delle aree di maggior valore. Gli interventi e le opere eventualmente da realizzare sono sottoposti a "Valutazione di Incidenza Ambientale" (VINCA), nei casi e alle condizioni di cui all'art. 72 delle presenti Norme.
4. Categorie di intervento. Interventi sul PEE. Relativamente al patrimonio edilizio esistente (PEE) sono consentite le categorie di intervento di cui agli art.li 23 e 24 delle presenti Norme, qualora compatibili con la prevalente disciplina di cui al precedente comma 2.
5. Categorie di intervento. Nuovi edifici a destinazione rurale. È vietata la realizzazione di "nuovi edifici rurali" e "nuovi annessi agricoli minimi dell'impresa agricola", l'installazione di "Manufatti temporanei" e degli "Altri manufatti", di cui all'art. 25 delle presenti Norme, nonché di "Nuovi manufatti per esigenze venatorie", di cui all'art. 25 comma 9.3 delle presenti Norme.
È invece ammessa, qualora compatibile con la prevalente disciplina di cui al precedente comma 2, la realizzazione di "Nuovi manufatti agricoli amatoriali" e "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici", di cui all'art. 25 commi 9.1 e 9.2 delle presenti Norme.
6. Ulteriori prescrizioni di dettaglio. Sono vietate le trasformazioni morfologiche e ambientali, le movimentazioni di terra e gli scavi, fatte salve le opere pubbliche o di pubblica utilità; sono altresì vietate le attività di escavazione e le attività minerarie, le discariche e gli ammassi di materiale di qualsiasi genere e natura, i depositi temporanei e ogni altro intervento od opera che pregiudichi in via permanente la stabilità e la qualità delle "Zone" interessate o che producano innalzamento dei livelli di vulnerabilità e fragilità. In ogni caso, sulla base degli esiti della VINCA, di cui all'art. 72 delle presenti Norme, in tutti gli interventi e le opere sono da osservare le seguenti prescrizioni:
- a) le aree destinate a parcheggio, ricadenti all'interno o in prossimità del Sito Natura 2000, devono essere realizzate esclusivamente in materiali drenanti, con una percentuale di copertura arborea e arbustiva adeguata e tale da preservare habitat e specie tutelate;
- b) ai margini della strada provinciale della Valdinievole, devono essere inseriti siepi e alberature di alto fusto (fasce tampone) atte ad assicurare la continuità ecologica tra le aree agricole e lo stesso Sito, tali da mitigare le attività industriali. A tal fine, devono essere impiegate specie autoctone regionali, secondo quanto previsto all'art. 80 della LR 30/2015;
- c) gli interventi da realizzarsi lungo i corsi d'acqua dovranno privilegiare tecniche di ingegneria naturalistica, evitando "tombature" e artificializzazioni degli argini. Deve in ogni caso essere evitata la frammentazione delle aree di collegamento ecologico e funzionale, mantenendo e incrementando gli elementi di connessine ecologica, anche residuali e puntuali, in particolare lungo la rete dei canali /fossi di bonifica e corsi d'acqua.
7. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:
- a) residenziale, fatto salvo e secondo i parametri di cui all'art. 16 delle presenti Norme;
- d) turistico - ricettivo;
- e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
- g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
Fermo restando quanto disposto all'art. 24 in riferimento al mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola, il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in categoria funzionale tra quelle previste dal PO è sempre ammesso. Il mutamento di destinazione d'uso di eventuali UI esistenti a destinazione "industriale - artigianale" e/o "commerciale all'ingrosso" nella destinazione d'uso "residenziale" è invece ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzati gli interventi di "addizioni volumetrica" e di "sostituzione edilizia" di cui al precedente art. 24 comma 4 punto 4.6.
Art. 27. Corridoi e connessioni ambientali dell’Arno e dei canali secondari (RE2)
1. Definizione. Comprende in linea prevalente gli immobili qualificati dal PSI come "Elementi strutturali della rete ecologica" ed in particolare quali "corridoi ripariali" dei morfotipi dei caratteri ecosistemici del PIT/PPR. Si tratta di "Zone" sostanzialmente coincidenti con gli alvei dall'asta fluviale dell'Arno e da quelle dei canali secondari (Scolmatore, Emissario) dalle infrastrutture ed opere idrauliche ad esso pertinenziali (briglie, argini, chiuse, muraglioni, opere di presa, casse di laminazione, ecc.), nonché dagli ambiti territoriali di stretta pertinenza sia da un punto di vista idraulico (ambiti di naturale esondazione) che da un punto di vista paesaggistico, storico-culturale e ambientale, contraddistinti dal paesaggio naturale e semi-naturale e dagli ambienti "fluviali" dominato dall'andamento (sostanzialmente artificializzato) dei corsi d'acqua, dagli specchi d'acqua e dalla vegetazione ripariale, caratterizzato dalla vulnerabilità del regime idraulico.
2. Disposizioni generali. Rinvio alla pianificazione attuativa. Per queste "Zone" il PO, in sinergia con analoghe politiche e previsioni dei comuni dell'Unione della Valdera, secondo quanto indicativamente delineato dal PSI in coerenza con il PTC della Provincia di Pisa, persegue la formazione di un "Parco fluviale" (di livello e scala territoriale), comprendente al suo interno anche un parco urbano di livello locale che assicuri la fruizione pubblica delle aree a stretto contatto con il Capoluogo comunale e le altre frazioni rivierasche (Fornacette, Ponte alla Navetta ed Oltrarno). In questo quadro nell'ambito del territorio comunale il PO prevede la realizzazione di uno specifico Piano Attuativo (PA) di iniziativa pubblica - eventualmente di livello intercomunale - finalizzato a definire in dettaglio, le azioni e le trasformazioni urbanistiche volte ad assicurare le prioritarie finalità prioritaria finalità di conservazione degli ambienti di valenza ecologico-funzionale, valorizzare delle aree agricole, fruizione del fiume e delle aree di interesse naturalistico, assicurando al contempo la salvaguardia degli equilibri idrogeologico e idraulici, favorendo il corretto uso agricolo delle aree aperte, la gestione degli spazi aperti per il tempo libero e l'attività sportiva e ludico - ricreativa (trekking, canoa, mountain bike, pesca, ecc.) recuperando e ove necessario ripristinando le necessarie relazioni modali e funzionali tra corso d'acqua ed insediamenti contermini. A tal fin il PA dovrà in particolare garantire:
- - la creazione di un sistema di spazi aperti attrezzati polifunzionali per la fruizione ricreativa e sportiva degli ambiti pertinenziali al fiume anche con l'intento di riequilibrare la dotazione complessiva di attrezzature per il tempo libero relazionate e connesse con gli insediamenti e i corrispondenti territori urbanizzati che risultano contermini al fiume stesso, con particolare attenzione per il Capoluogo comunale e le altre frazioni rivierasche (Fornacette, Ponte alla Navetta ed Oltrarno);
- - la riscoperta del fiume e delle specifiche aree di pertinenza fluviale, favorendo funzioni ricreative e per il tempo libero, con particolare attenzione per quelle connesse al godimento delle acque e degli spazi vegetati per attività sportive, ludico - ricreative e lo svago, anche mediante la valorizzazione di specifici luoghi storicamente frequentati;
- - la tutela dell'integrità degli spazi aperti naturali e rurali da considerare come serbatoio di aree a "verde" non suscettibili di trasformazione insediativa, garantendo in particolare la continuità funzionale e l'efficienza ecologica dell'asta fluviale principale e di quelle secondarie,
- - l'organizzazione di un sistema di percorsi lenti (pedonali, ciclabili, equestri), che comprenda anche parcheggi di interscambio rispetto ai percorsi viari, mediante il prioritario riordino e l'adeguamento dei tracciati storici e dei percorsi esistenti, che consenta una facile accessibilità al fiume e alle aste secondarie dagli insediamenti e dalle infrastrutture limitrofe;
- - il raggiungimento del massimo livello di messa in sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio ed in particolare degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti, in coerenza con le politiche di programmazione della competente Autorità di Bacino Distrettuale e delle altre autorità competenti in materia (Consorzio di bonifica Auser-Bientina, Ufficio fiumi e fossi di Pisa).
3. Disposizioni generali. Interventi ammessi e interventi vietati. In attesa del Piano attuativo (PA) non sono ammesse dal PO:
- - le opere di urbanizzazione e le reti tecnologiche, nonché l'esecuzione di opere di bonifica, reinterro, colmate, scavo di nuovi canali che non siano inserite in progetti unitari di recupero e di riqualificazione ambientale di iniziativa pubblica, fatti salvi gli ordinari interventi manutentivi;
- - l'esecuzione di infrastrutture stradali e di qualsiasi attività di escavazione e di perforazione di pozzi, fatti salvi gli interventi a scala comunale, provinciale, regionale o nazionale, giustificati da pubblica necessità;
- - la rimozione della vegetazione riparia, se non per ordinaria manutenzione delle sponde;
- - gli impianti di discarica, gli ammassi di materiali e di rottami;
- - la modifica degli assetti culturali e vegetazionali.
- - i movimenti di terra con profondità maggiore di cm. 100 senza specifica autorizzazione comunale;
Fermo restando le disposizioni eventualmente più restrittive disposte dalla LR 41/2000 e della pianificazione settoriale sovraordinata di Bacino Distrettuale, sono invece ammesse dal PO:
- - le opere di conservazione del suolo, di drenaggio, di sistemazione delle vie di accesso e di sistemazione agraria;
- - il ripristino, la manutenzione e il recupero della rete sentieristica e degli itinerari ciclo - pedonali, secondo quanto disposto all'art. 63 delle presenti Norme e la messa in opera di opportuna segnaletica informativa;
- - l'impianto di siepi arboree a carattere naturale in corrispondenza di confini, di strade e di fossi;
- - il recupero di zone umide, fossati e, più in generale, di ambienti adatti alla sopravvivenza ed alla proliferazione di specie selvatiche autoctone;
- - le attività di tipo agricolo in aree degradate o sottoutilizzate e in quelle già coltivate purché siano realizzate attraverso: l'impiego di tecniche agricole a basso impatto ambientale nel rispetto del quadro normativo dell'applicazione della misura A1 del Reg. CEE 2078/92; l'introduzione di metodi di lotta integrata e biologica; l'introduzione nei sistemi fuori suolo della coltivazione in idroponica che con il riciclo permetta una riduzione dell'impiego di fertilizzanti e una minore dispersione nell'ambiente di questi e dei prodotti fitosanitari; l'impiego di semi o materiale di partenza sano; l'utilizzo di tecniche (concia, termoterapia) che consentano di ridurre il rischio di trasmissione dei parassiti mediante gli organi di propagazione; il corretto uso della tecnica irrigua e della concimazione; l'utilizzo di mezzi fisici per la disinfezione dei terreni al posto dei fumiganti; una definizione dei coltivi secondo una disposizione spaziale intercalata da aree rifugio e corridoi naturalistici;
- - la fruizione ricreativa del territorio per attività didattiche, naturalistiche, sportive all'aria aperta, del "turismo verde" e "tempo libero". A tal fine deve essere garantito l'uso pubblico della rete sentieristica ad esclusione dei tratti di pertinenza esclusiva di edifici privati;
- - la realizzazione di impianti e infrastrutture pubbliche, ovvero private convenzionate con il comune, per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
In queste zone sono inoltre sempre ammessi gli interventi di piantumazione con filari alberati ed altre sistemazioni con alberi di alto fusto che devono tuttavia tenere conto delle "Linee guida per la messa a dimora di specifiche specie arboree per l'assorbimento di biossido di azoto, materiale particolato fine e ozono" della Regione Toscana.
È sempre inoltre ammessa, mediante progetto di opera pubblica, la realizzazione di "opere di urbanizzazione primaria e secondaria" (Ur), nonchè di "Infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi" (Ir).
4. Categorie di intervento. Interventi sul PEE. In attesa del Piano attuativo (PA), relativamente al patrimonio edilizio esistente (PEE) sono consentite le categorie di intervento di cui agli art.li 23 e 24 delle presenti Norme.
5. Categorie di intervento. Nuovi edifici a destinazione rurale. È vietata la realizzazione di "nuovi edifici rurali" e "nuovi annessi agricoli minimi dell'impresa agricola", l'installazione di "Manufatti temporanei" e degli "Altri manufatti", di cui all'art. 25 delle presenti Norme, nonché di "Nuovi manufatti per esigenze venatorie", di cui all'art. 25 comma 9.3 delle presenti Norme
È invece ammessa, qualora compatibile con la prevalente disciplina di cui al precedente comma 3, la realizzazione di "Nuovi manufatti agricoli amatoriali" e "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici", di cui all'art. 25 commi 9.1 e 9.2 delle presenti Norme.
6. Ulteriori prescrizioni di dettaglio. Sono vietate le trasformazioni morfologiche e ambientali, le movimentazioni di terra e gli scavi, fatte salve le opere pubbliche o di pubblica utilità; sono altresì vietate le attività di escavazione e le attività minerarie, le discariche e gli ammassi di materiale di qualsiasi genere e natura, i depositi temporanei e ogni altro intervento od opera che pregiudichi in via permanente la stabilità e la qualità delle "Zone" interessate o che producano innalzamento dei livelli di vulnerabilità e fragilità.
7. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:
- e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
- g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
Fermo restando quanto disposto all'art. 24 in riferimento al mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola, il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in categoria funzionale tra quelle previste dal PO è sempre ammesso.
Il mutamento di destinazione d'uso di eventuali UI esistenti a destinazione "industriale - artigianale" e/o "commerciale all'ingrosso" nella destinazione d'uso "direzionale e di servizio" è invece ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzati gli interventi di "addizioni volumetrica" e di "sostituzione edilizia" di cui al precedente art. 24 comma 4 punto 4.6.
8. Sito della Rete Natura 2000 - ZSC "Cerbaie". Prescrizioni specifiche. Gli interventi da realizzarsi lungo i corsi d'acqua ricadenti all'interno e sul perimetro del "Sito Natura 2000" denominato "ZSC Cerbaie" (Cod. Id. 5170003), dovranno previlegiare tecniche di "ingegneria naturalistica", evitando "tombature" e l'artificializzazione degli argini. Deve in ogni caso essere evitata la frammentazione delle aree di collegamento ecologico funzionale, mantenendo e incrementando gli elementi di connessione ecologica, anche residuali e puntuali, in particolare lungo la rete/fossi di bonifica e corsi d'acqua.
Art. 28. Parchi storici ed altre aree di rilevanza ambientale (RE3)
1. Definizione. Comprende in linea prevalente gli immobili qualificati dal PSI come "Elementi strutturali della rete ecologica" ed in particolare quali "nuclei di connessione ed elementi forestali isolati" dei morfotipi dei caratteri ecosistemici del PIT/PPR, nonché del "Mosaico colturale e boscato delle Colline delle Cerbaie", dei morfotipi dei caratteri agro-forestali del PIT/PPR. Comprende le "Zone" sostanzialmente coincidenti con gli spazi aperti e le aree agricole e a parco della "Villa di Montecchio" e le altre aree di rilevanza ambientale, anche residuali o marginali agli insediamenti, disseminate nel territorio comunale di Calcinaia. Si tratta di "Zone" destinate dal PO alla formazione di parchi urbani, di qualificazione e potenziamento del sistema di attrezzature, dotazioni e servizi (sportivi e ludico - ricreativi, verde attrezzato, per la ricreazione lo svago e il tempo libero, di miglioramento e sviluppo delle prestazioni e dei servizi ecologico - ambientali) di qualificazione degli insediamenti esistenti.
2. Disposizioni generali. Modalità e categorie di intervento. Per queste zone il PO prevede l'intervento diretto di iniziativa pubblica o privato convenzionato, che assicuri tra l'altro l'ulteriore dettaglio di indagine e l'approfondimento del Quadro conoscitivo (QC) del PO, al fine di fornire adeguate informazioni propedeutiche alla definizione di interventi ed opere finalizzati alla corretta progettazione, allo sviluppo e alla qualificazione dello spazio aperto (pubblico o di uso pubblico. Gli interventi devono assicurare, nel loro complesso, la tutela dei beni e dei documenti materiali di valore storico-monumentale, architettonico e ambientale esistenti, compatibilmente con l'utilizzazione delle risorse naturali, in particolare quelle vegetazionali e la necessità di valorizzazione del patrimonio territoriale ivi esistente da orientare verso prioritari usi collettivi e di interesse civico tali da garantire la fruizione pubblica, ovvero turistico ricettivi e socio-assistenziali (da correlare al recupero del contermine insediamento in "villa"). In questo quadro è ammessa la realizzazione di un sistema articolato di spazi attrezzati e di servizi integrati in grado di realizzare un "parco urbano" di livello locale, destinato alla prevalente fruizione civico-ricreativa e all'uso comune, anche in relazione con gli obiettivi di riqualificazione funzionale e ambientale del Capoluogo. Si dovrà inoltre assicurare la formazione e lo sviluppo di iniziative pubbliche e private di elevato contenuto economico e sociale finalizzate al mantenimento delle componenti paesaggistiche e ambientali, all'eventuale recupero delle parti degradate o caratterizzate da fenomeni di dequalificazione, anche attraverso interventi di sistemazione idraulico-agraria e di difesa del suolo.
3. Categorie di intervento. Disposizioni di dettaglio. L'intervento diretto, di cui al precedente comma 2, dettaglia in particolare gli interventi e le opere da realizzare per la formazione di un parco urbano e di una unitaria area a verde attrezzato e centro di servizi sportivi, culturali e ludico - ricreativi, per la quale devono essere indicativamente individuati:
- - le parti destinate a verde attrezzato, ovvero alla riforestazione (boschi urbani) o alla creazione di macchie e stanze verdi, privilegiando l'impianto di vegetazione di alto fusto, ovvero ad orti e/o giardini urbani e sociali;
- - le parti destinate ad attrezzate per attività ludico ricreative e per il tempo libero, anche equipaggiate per attività temporanee (manifestazioni, feste, ecc.), di animazione e di pubblico spettacolo all'aperto;
- - le parti destinate ad attrezzature e strutture per attività sportive e il benessere all'aperto, anche equipaggiati con arredi fissi ed altre sistemazioni idonee allo svolgimento della pratica sportiva;
- - le parti da riservare agli itinerari e dei percorsi della mobilità lenta ciclo - pedonale, da considerare quale sistema di accessibilità, connessione e relazione funzionale tra le diverse parti.
Sono ammesse dal PO, compatibilmente con la corretta gestione della prioritaria destinazione a parco urbano:
- - le "opere di urbanizzazione primaria e secondaria" (Ur);
- - le "infrastrutture e d'impianti, anche per pubblici servizi" (In).
4. Categorie di intervento. Interventi sul PEE. Relativamente al patrimonio edilizio esistente (PEE) sono consentite le categorie di intervento di cui agli art.li 23 e 24 delle presenti Norme.
5. Categorie di intervento. Nuovi edifici a destinazione rurale. È vietata la realizzazione di "nuovi edifici rurali" e "nuovi annessi agricoli minimi dell'impresa agricola", l'installazione di "Manufatti temporanei" e degli "Altri manufatti", di cui all'art. 25 delle presenti Norme, nonché di "Nuovi manufatti agricoli amatoriali", "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici" e "Nuovi manufatti per esigenze venatorie", di cui all'art. 25 commi 9.1, 9.2 e 9.3 delle presenti Norme
6. Ulteriori prescrizioni di dettaglio. Gli interventi ammessi sui soprassuoli forestali possono essere unicamente di carattere conservativo di tipo sanitario, potature di mantenimento, sostituzione di individui morti o malati, piantumazioni di infoltimento e/o di sostituzione. Le specie arboree e arbustive da utilizzare sono unicamente quelle di cui all'Allegato A "alberi e arbusti forestali della Toscana", di cui all'art. 3 della Legge Forestale della Toscana. Gli interventi di piantumazione dovranno mirare a costituire unità biologiche forestali corrispondenti ai "Tipi forestali" così come definiti dalla collana "Boschi e Macchie di Toscana", la cui localizzazione è rapportabile agli habitat presenti sul territorio comunale. Integrazioni di semina o piantumazione, non inerenti le specie arboree o arbustive citate in premessa, dovranno utilizzare unicamente le "Specie Indicatrici" riportate nei vari tipi forestali. Dovrà essere mantenuta la destinazione agricola delle superfici senza soprassuolo forestale. Le uniche colture ammissibili, oltre alle esistenti, sono: vigneto purché non con sistemazione agraria a rittochino, oliveto e altri impianti arborei da frutto purché non a spalliera o intensivi con densità superiore a una pianta ogni sedici metri quadri, né con sistemazione agraria a rittochino.
7. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:
- e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b) di servizio.
- g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.