Art. 12. Articolazione territoriale in "Zone" (zonizzazione) e "Zone territoriali omogenee"

1. Il PO sulla base del Quadro conoscitivo (QC) di cui all'art. 3 delle presenti Norme, individua, classifica e articola l'intero territorio comunale in "Zone" (Zonizzazione) - comprendenti indifferentemente, aree, manufatti, opere, edifici e corrispondenti spazi aperti pertinenziali e inedificati - a cui corrisponde la specifica disciplina urbanistica e le corrispondenti disposizioni normative di cui ai successivi Titoli II, III, IV e V delle presenti Norme.

2. Le "Zone" del PO, di cui al precedente comma 1, sono indicate e rappresentate con apposita simbologia e caratterizzazione grafica - a cui corrisponde specifica campitura e colorazione dell'areale individuato e del suo conseguente perimetro, nonché univoco codice identificativo alfanumerico - nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) denominate "Quadro generale delle previsioni" (QP.O) in scala 1:5.000 e "Quadro di dettaglio delle previsioni" (QP.1) in scala 1:2.000. In particolare sono individuate le seguenti "Zone":

DISCIPLINA DI GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI. TERRITORIO RURALE

  • Aree della rete ecologica comunale (RE)
    • - Aree di significativo interesse naturale (Cores Area) (RE1)
    • - Corridoi e connessioni ambientali dell'Arno e dei canali secondari (RE2)
    • - Parchi storici ed altre aree di rilevanza ambientale (RE3)
  • Aree agricole, forestali e naturali (E)
    • - Aree prevalentemente agricole dell'Arno (E1)
    • - Aree prevalentemente agricole di pianure (E2)
    • - Aree agricole periurbane, marginali di controllo ambientale e valore paesaggistico (E3)
  • Insediamenti periurbani e/o rurali (N - V)
    • - Nuclei, borghi e aggregati di impianto storico (Na)
    • - Nuclei, borghi e aggregati di recente formazione (Nb)
    • - Ville e relativi giardini e parchi storici (V)
    • - Insediamenti specialistici (funzioni non agricole) in territorio rurale (NS)

DISCIPLINA DI GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI. TERRITORIO URBANIZZATO

  • Insediamenti di impianto storico (A)
    • - Centri storici (A1)
    • - Insediamenti di interesse storico (A2)
  • Insediamenti recenti prevalentemente residenziali (B)
    • - Insediamenti residenziali ad elevata articolazione e complessità (B1)
    • - Insediamenti residenziali a bassa articolazione e complessità (B2)
    • - Insediamenti recentemente pianificati e attuati (B3)
    • - Insediamenti di edilizia sociale e pubblica (BP)
    • - Insediamenti residenziali con altre funzioni di servizio e/o vicinato (BD)
  • Insediamenti recenti prevalentemente produttivi (D)
    • - Insediamenti industriali e artigianali consolidati (D1)
    • - Insediamenti commerciali e direzionali consolidati (D2)
    • - Insediamenti turistico - ricettivi consolidati (D3)
    • - Insediamenti produttivi consolidati con funzioni miste e flessibili (DF)
  • Contesti inedificati o non trasformati in territorio urbanizzato (I)
    • - Aree a verde privato e spazi aperti residuali agli insediamenti (I1)
    • - Varchi inedificati e cinture di ambientazione (I2)
    • - Aree di salvaguardia e riserva per la declinazione delle strategie di sviluppo del PSI (I3)

DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI. ATTREZZATURE, SERVIZI E DOTAZIONI TERRITORIALI

  • Attrezzature pubbliche e di interesse collettivo (F)
    • - Aree a verde pubblico, piazze e spazi aperti attrezzati (F1) (esistenti e di progetto)
    • - Aree, spazi, impianti e attrezzature sportive (F2) (esistenti e di progetto)
    • - Aree, spazi e attrezzature per l'istruzione (F3) (esistenti e di progetto)
    • - Aree, spazi e attrezzature di interesse collettivo (F4) (esistenti e di progetto)
    • - Orti urbani pubblici e di uso pubblico (F5) (esistenti e di progetto)
  • Servizi, impianti e altre dotazioni territoriali (S)
    • - Dotazioni, impianti tecnici e per i servizi territoriali (S1) (esistenti e di progetto)
    • - Cimiteri e relativi spazi di pertinenza funzionale (S2) (esistenti e di progetto)
  • Rete e nodi infrastrutturali della mobilità (M)
    • - Parcheggi e aree per la sosta pubblici (MP) e di uso pubblico (MP*) (esistenti e di progetto)
    • - Viabilità esistente (M1) o da adeguare e migliorare (M2)
    • - Viabilità di progetto di interesse locale (M3)
    • - Rete ferroviaria esistente (M4) e ambiti per la fermata metropolitana
    • - Aree di corredo e verde di ambientazione della viabilità (MV)
    • - Rete della mobilità lenta (esistente e di progetto)
    • - Distributori di carburante (MD)

DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI. NUOVE PREVISIONI URBANISTICHE

  • Piani attuativi, progetti unitari e altri strumenti attuativi convenzionati non decaduti (SA*)
  • Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità del territorio urbanizzato (L - U)
    • - Lotti interclusi di completamento degli insediamenti (Lb)
    • - Aree di nuovo impianto e compensazione urbanistica (Uc)
    • - Aree degradate, dequalificate e/o inutilizzate di rigenerazione e riqualificazione urbana (Ur)
  • Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità del territorio rurale (T)
    • - Nuove aree di trasformazione e valorizzazione territoriale (Tc)
  • Previsioni di integrazione dei servizi e delle dotazioni territoriali (S) in territorio rurale
  • - Ambiti e tracciati di salvaguardia per la programmazione viaria (SV)
  • - Ambiti e tracciati di salvaguardia per la programmazione ferroviaria (SF)

3. Per le sole "Zone" afferenti alla "Disciplina della gestione degli insediamenti esistenti. territorio rurale" ai fini della corretta applicazione delle disposizioni normative di cui al titolo IV, capo III della LR 65/2014 e del Regolamento di cui alla DPGR n. 63R/2016, secondo quanto a tal fine disposto al Titolo II Capo I delle presenti Norme, il PO reca nelle cartografie di Quadro propositivo (QP) la corretta identificazione dell'"Edificato sparso e/o isolato" in territorio rurale, comprensivo della relativa classificazione e del corrispondente "Resede di pertinenza", di cui all'art. 5 delle presenti Norme.

4. Limitatamente alle sole "Zone" denominate "Centri storici" (A1) il PO reca altresì ulteriori determinazioni progettuali, previsioni ed indicazioni di dettaglio nelle cartografie di Quadro propositivo (QP) denominate "Centri storici. Atlante di dettaglio" (QP.2), in scala 1:1.000, secondo quanto a tal fine disposto all'art. 36 delle presenti Norme.

5. Tenendo a riferimento le "Zone territoriali omogenee" del DM 1444/68 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi) e ai fini dell'applicazione delle relative disposizioni in materia urbanistico - edilizia, si individuano le seguenti corrispondenze con le "Zone" del PO:

  1. a) Zone omogenee "A", corrispondono alle "Zone" del PO denominate:
    • Insediamenti periurbani e/o rurali (N)
      • - Nuclei, borghi e aggregati di impianto storico (Na)
      • - Ville e relativi giardini e parchi storici (V)
    • Insediamenti di impianto storico (A)
      • - Centri storici (A1)
      • - Insediamenti di interesse storico (A2)
  2. b) Zone omogenee "B", corrispondono alle "Zone" del PO denominate:
    • Insediamenti periurbani e/o rurali (N)
      • - Nuclei, borghi e aggregati di recente formazione (Nb)
      • - Insediamenti specialistici (funzioni non agricole) in territorio rurale (NS)
    • Insediamenti recenti prevalentemente residenziali (B)
      • - Insediamenti residenziali ad elevata articolazione e complessità (B1)
      • - Insediamenti residenziali a bassa articolazione e complessità (B2)
      • - Insediamenti recentemente pianificati e attuati (B3)
      • - Insediamenti di edilizia sociale e pubblica (BP)
      • - Insediamenti residenziali con altre funzioni di servizio e/o vicinato (BD)
    • Insediamenti recenti prevalentemente produttivi (D)
      • - Insediamenti turistico - ricettivi consolidati (D3)
      • - Insediamenti produttivi consolidati con funzioni miste e flessibili (DF)
    • Contesti inedificati o non trasformati in territorio urbanizzato (I)
      • - Aree a verde privato e spazi aperti residuali agli insediamenti (I1)
      • - Varchi inedificati e cinture di ambientazione (I2)
      • - Aree di salvaguardia e riserva per la declinazione delle strategie di sviluppo del PSI (I3)
    • Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità del territorio urbanizzato (L - U)
      • - Lotti interclusi di completamento degli insediamenti (Lb)
      • - Aree degradate, dequalificate e/o inutilizzate di rigenerazione e riqualificazione urbana (Ur)
  3. c) Zone omogenee "C", corrispondono alle "Zone" del PO denominate:
    • Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità del territorio urbanizzato (L - U)
      • - Aree di nuovo impianto e compensazione urbanistica (Uc)
    • Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità del territorio rurale (T)
      • - Nuove aree di trasformazione e valorizzazione territoriale (Tc)
  4. d) Zone omogenee "D", corrispondono alle "Zone" del PO denominate:
    • Insediamenti recenti prevalentemente produttivi (D)
      • - Insediamenti industriali e artigianali consolidati (D1)
      • - Insediamenti commerciali e direzionali consolidati (D2)
    • Rete e nodi infrastrutturali della mobilità (M)
      • - Distributori di carburante (MD)
  5. e) Zone omogenee "E", corrispondono alle "Zone" del PO denominate:
    • Aree della rete ecologica comunale (RE)
      • - Aree di significativo interesse naturale (Cores Area) (RE1)
      • - Corridoi e connessioni ambientali dell'Arno e dei canali secondari (RE2)
      • - Parchi storici ed altre aree di rilevanza ambientale (RE3)
    • Aree agricole, forestali e naturali (E)
      • - Aree prevalentemente agricole dell'Arno (E1)
      • - Aree prevalentemente agricole di pianure (E2)
      • - Aree agricole periurbane, marginali di controllo ambientale e valore paesaggistico (E3)
  6. f) Zone omogenee "F", corrispondono alle "Zone" del PO denominate:
    • Attrezzature pubbliche e di interesse collettivo (F)
      • - Aree a verde pubblico, piazze e spazi aperti attrezzati (F1) (esistenti e di progetto)
      • - Aree, spazi, impianti e attrezzature sportive (F2) (esistenti e di progetto)
      • - Aree, spazi e attrezzature per istruzione, educazione e formazione (F3) (esistenti e di progetto)
      • - Aree, spazi e attrezzature di interesse collettivo (F4) (esistenti e di progetto)
    • Servizi, impianti e altre dotazioni territoriali (S)
      • - Dotazioni, impianti tecnici e per i servizi territoriali (S1) (esistenti e di progetto)
      • - Cimiteri e relativi spazi di pertinenza funzionale (S2) (esistenti e di progetto)
    • Rete e nodi infrastrutturali della mobilità (M)
      • - Parcheggi e aree per la sosta pubblici (MP) e di uso pubblico (MP*) (esistenti e di progetto)
      • - Viabilità esistente (M1) o da adeguare e migliorare (M2)
      • - Viabilità di progetto di interesse locale (M3)
      • - Rete ferroviaria esistente (M4) e ambiti per la fermata metropolitana
      • - Aree di corredo e verde di ambientazione della viabilità (MV)
      • - Rete della mobilità lenta (esistente e di progetto)

6. In riferimento ai "Piani attuativi, progetti unitari e altri strumenti attuativi convenzionati non decaduti" (Sa*) le corrispondenze alle "Zone territoriali omogenee" del DM 1444/68 sono contenute nella disciplina dei singoli strumenti attuativi di cui all'art. 66 delle presenti Norme.

Art. 13. Perimetro del territorio urbanizzato e limite dei centri abitati

1. Il PO riporta con apposita simbologia e caratterizzazione grafica nelle cartografie del quadro propositivo (QP) i riferimenti generali al PSI vigente ed in particolare il "Perimetro del Territorio urbanizzato" e il "Perimetro dei Nuclei rurali", di cui agli art.li 11 e 13 della Disciplina di piano del PSI), nonchè lo schema di riferimento per l’individuazione delle UTOE, di cui all’art. 43 della Disciplina di piano del PSI, indicati ai soli fini delle verifiche di coerenza e conformità delle previsioni del PO allo stesso PSI. Le suddette indicazioni, con valore meramente ricognitivo, tengono conto delle diverse proiezioni geometriche, delle fonti originarie di ripresa aerea, delle caratteristiche tecniche e aerofotogrammetriche, nonché dei differenti ancoraggi topologici conseguenti al passaggio di scala e all’utilizzo di differenti basi cartografiche tra PSI e PO, secondo le elaborazioni cartografiche a tal fine effettuate dallo stesso PO, nel rispetto della disciplina del PSI.

2. Il Perimetro del territorio urbanizzato costituisce il riferimento, non prescrittivo, per la delimitazione dei "Centri abitati" in applicazione del vigente Codice della Strada (di cui al D.Lgs n. 285/1992 e al relativo Regolamento di attuazione di cui al DPR n. 495/1992) da determinare con apposito atto del Comune, soggetto a periodico aggiornamento, anche tenendo conto dello stato e dell’estensione degli insediamenti a seguito dell’attuazione delle previsioni del PO e delle variazioni demografiche e socio-economiche eventualmente intervenute.

3. All’esterno del perimetro del Territorio urbanizzato, il "resede di pertinenza" definito all’art. 5 comma 3 delle presenti Norme, costituisce in ogni caso e ai soli fini della corretta applicazione dele disposizioni di cui all’art. 26 del DPR 495/1992 "Zona edificabile o trasformabile", suscettibile di attuazione diretta.

Art. 14. Attuazione del PO e categorie di intervento

1. Il PO disciplina le "Categorie di intervento", comprendenti le opere e gli interventi edilizi, ovvero le trasformazioni urbanistiche ed edilizie, con specifico riferimento alle diverse "Zone" di cui all'art. 12 delle presenti Norme, sulla base delle disposizioni normative contenute nella "Disciplina dell'attività edilizia", ovvero nella disciplina degli atti e dei corrispondenti titoli e relative categorie di intervento, di cui al Titolo VI Capo II della LR 65/2014, come eventualmente meglio specificate, anche in rapporto ai parametri e agli indici, nei relativi regolamenti attuativi.

2. La definizione, le caratteristiche e gli eventuali parametri relativi alle diverse "Categorie d'intervento" ed i corrispondenti titoli abilitativi sono dati dalla legislazione statale e regionale vigente in materia. In particolare sono in linea generale ed in forma non necessariamente esaustiva "Categorie di intervento" oggetto della disciplina di cui al precedente comma 1, cui fanno riferimento le disposizioni normative del PO:

  • - Opere ed interventi edilizi
    • Ba. Superamento delle barriere architettoniche e adeguamento per le esigenze dei disabili;
    • Ma. Manutenzione straordinaria;
    • Rs. Restauro e risanamento conservativo;
    • Rc. Ristrutturazione edilizia conservativa;
    • Ip. Interventi pertinenziali;
    • De. Demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione;
    • Ie. Installazione di impianti e manufatti per la produzione, distribuzione e stoccaggio di energia.
  • - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie
    • Ne. Nuova edificazione;
    • Mp. Installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere;
    • Ur. Opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
    • In. Infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi;
    • Dp. Depositi di merci o materiali ed impianti per attività produttive all'aperto;
    • Ru. Ristrutturazione urbanistica;
    • Ad. Addizioni volumetriche agli edifici esistenti (ampliamenti);
    • Rr. Ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
    • Rp. Ripristino di edifici crollati o demoliti, diversi dalla ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
    • Se. Sostituzione edilizia con contestuale incremento di volumetria;
    • Pi. Piscine ed impianti sportivi, anche ad uso pertinenziale privato.

3. Fermo restando quanto disposto al precedente comma 1, le opere, gli interventi e le installazioni, comunque denominate, considerati "Attività edilizia libera" ai sensi dell'art. 136 della LR 65/2014 e con esclusione dei manufatti aventi le caratteristiche di cui all'art. 34, comma 6 bis, della LR 3/1994 (di cui all'art. 25 delle presenti Norme), sono sempre ammesse dal PO nel rispetto delle disposizioni definite per le diverse "Zone" dalle presenti Norme e dalle eventuali ulteriori disposizioni contenute nel REU e - in via transitoria - all'Appendice "A" alle presenti Norme. In particolare sono in linea generale ed in forma non necessariamente esaustiva opere ed interventi considerati "Attività edilizia libera", cui fanno riferimento le disposizioni normative del PO:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - eliminazione di barriere architettoniche;
  • - opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo;
  • - movimenti di terra pertinenti l'attività agricola, agro-silvo-pastorale e impianti idraulico-agrari;
  • - installazione di tende e di unità abitative mobili con meccanismi di rotazione funzionanti;
  • - pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta e parcheggio;
  • - intercapedini interamente interrate e non accessibili;
  • - vasche di raccolta delle acque a fini irrigui;
  • - volumi tecnici interrati e locali tombati consimili;
  • - sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero;
  • - manufatti pertinenziali privi di rilevanza strutturale;
  • - opere di rinterro e scavo non connesse all'attività edilizia o agricola;
  • - occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali.

4. La realizzazione delle categorie di intervento concernenti "Nuovi edifici e manufatti a destinazione agricola in territorio rurale", da parte dell'imprenditore agricolo o da parte di soggetti diversi dall'imprenditore agricolo, ai sensi degli art.li 70, 73 e 78 della LR 65/2014 è definita e disciplina dal POI all'art. 25 delle presenti Norme.

5. Nei casi di "Ristrutturazione edilizia ricostruttiva" o "Sostituzione edilizia", e comunque in tutti i casi di demolizione e ricostruzione, la consistenza dimensionale degli edifici (o complesso di edifici) è da calcolarsi a parità di "Volume totale o volumetria complessiva" legittima, come definiti dal Regolamento 39R/2018. Nei soli casi di "Ristrutturazione edilizia ricostruttiva" o "Sostituzione edilizia" di edifici e manufatti a destinazione funzionale industriale - artigianale e/o commerciale all'ingrosso, con contestuale mutamento di destinazione in altre categorie funzionali la consistenza dimensionale è invece da calcolarsi a parità di "volume virtuale" come definito dallo stesso Regolamento 39R/2018.

6. La categoria di intervento della "Ristrutturazione edilizia conservativa", in tutti i casi in cui sia ammessa dal PO, nelle diverse "Zone", comprende espressamente la realizzazione degli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla LR 5/2010 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti).

7. Le categorie di intervento della "Ristrutturazione edilizia ricostruttiva", in tutti i casi in cui sia ammessa dal PO, nelle diverse "Zone" con esclusione delle Zone "A" di cui al DM 1444/68 (come individuate all'art. 12 delle presenti norme) e fermo restando le eventuali specifiche condizioni e limitazioni ivi indicate, è espressamente assimilabile alla categoria di intervento della "Sostituzione edilizia" limitata alla sola demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata, senza incremento di volumetria rispetto a quella preesistente, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Art. 15. Monetizzazione degli standard urbanistici, degli interventi e delle misure

1. La "Monetizzazione" consiste nella corresponsione di una somma di denaro, equivalente al valore economico degli "standard urbanistici" e, più in generale, degli spazi pubblici, che l’interessato è tenuto a cedere gratuitamente al comune, nei casi in cui non risulti possibile la realizzazione degli stessi standard e spazi dovuti in applicazione delle presenti norme e per le sole fattispecie di seguito indicate.

2. Per tutte le previsioni e gli interventi definiti nell’ambito della "Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti. Territorio urbanizzato", di cui al Titolo II e della "Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti. Territorio rurale", di cui al Titolo III, nonché negli altri casi puntualmente previsti ed indicati dalle presenti Norme è ammessa la "monetizzazione", alle seguenti condizioni:

  • - nell’impossibilità da parte dell’interessato di reperire le aree necessarie a garantire il rispetto degli standard urbanistici o altri spazi pubblici da realizzare, comunque preventivamente accertata dall’Amministrazione Comunale;
  • - qualora le aree a standard urbanistici proposte in cessione siano preventivamente ritenute dall’Amministrazione Comunale non idonee, per inadeguatezza della localizzazione, per esiguità delle dimensioni e limitata capacità di accogliere gli spazi o le attrezzature, o perché valutate eccessivamente onerose in relazione ai costi di gestione e di manutenzione e comunque tali da non risultare idonee alle finalità di interesse pubblico cui sono preposte.

3. Per tutte le previsioni e gli interventi definiti nell’ambito della "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni", di cui al Titolo V, in tutti i casi in cui è prevista la cessione gratuita di spazi pubblici e standard urbanistici, secondo quanto specificatamente disposto nelle schede – norma riferite dal PO alle singole previsioni, fermo restando gli obblighi di realizzazione degli interventi e delle opere, è ammesso, in alternativa alla cessione gratuita, la possibilità del convenzionamento dell’uso pubblico degli stessi spazi pubblici e standard urbanistici, salvo "monetizzazione" del minore valore del diritto reale da ciò derivante per l’Amministrazione Comunale.

4. L’entità e le specifiche fattispecie oggetto della monetizzazione sono definite con apposito Regolamento comunale tenendo conto del valore delle aree e del costo di realizzazione degli interventi.

5. La monetizzazione è, in ogni caso, una facoltà riservata al Comune, che può concederla o meno, dopo aver accertato che l’attuazione delle previsioni e il progetto degli interventi di che trattasi garantiscano effetti positivi per il territorio interessato circostante anche in assenza degli spazi pubblici previsti dal PO.

6. I proventi e gli importi riscossi dal Comune di Calcinaia in esito all’applicazione della "monetizzazione" sono obbligatoriamente destinati all’acquisizione di spazi e aree e/o alla realizzazione di opere pubbliche, attrezzature e servizi destinati al soddisfacimento di previsioni ed interventi concernenti gli standard urbanistici e, a tale scopo, è istituito apposito capitolo nel bilancio comunale.

Art. 16. Dimensione minima delle Unità immobiliari (UI) residenziali

1. Il PO, con riferimento alla sola categoria funzionale "residenziale", come definita agli art.li 18 e 19 delle presenti Norme, stabilisce le seguenti "Dimensioni minime delle Unità Immobiliari" (UI) - (alloggi residenziali) da applicarsi in qualsiasi intervento sul patrimonio edilizio esistente (PEE) nell'ambito della "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio urbanizzato" (di cui al Titolo II delle presenti Norme), della "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio rurale" (di cui al Titolo III delle presenti Norme).

2. Fatto salvo quanto eventualmente disposto ai successivi commi di questo articolo, l'aumento di unità immobiliari (UI) residenziali (mediante frazionamento) o l'aumento della consistenza delle UI esistenti (mediante accorpamento) o cambio d'uso urbanisticamente rilevante - qualora specificatamente ammessi dal PO per le singole "Zone" - devono rispettare le seguenti superfici minime, espresse secondo il parametro della "Superficie utile" (Su):

Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio Urbanizzato

Insediamenti storici (A)
Centri storici (A1) * (vedi nota) UI non inferiore a 40 mq
Insediamenti di interesse storico (A2) * (vedi nota) UI non inferiore a 40 mq
Insediamenti di recente formazione prevalentemente residenziali (B)
Insediamenti ad elevata articolazione e complessità (B1) UI non inferiore a 60 mq
Insediamenti a bassa articolazione e complessità (B2) UI non inferiore a 60 mq
Insediamenti recentemente pianificati e attuati (B3) UI non inferiore a 80 mq
Insediamenti di edilizia sociale e pubblica (BP) UI non inferiore a 40 mq
Insediamenti con altre funzioni di servizio e/o vicinato (BD) UI non inferiore a 60 mq
Altre "Zone" del territorio urbanizzato
Comunque denominate UI non inferiore a 60 mq

Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio Rurale

Insediamenti periurbani e/o rurali (N - V)
Nuclei, borghi e aggregati di impianto storico (Na) * UI non inferiore a 40 mq
Nuclei, borghi e aggregati di recente formazione (Nb) UI non inferiore a 60 mq
Ville e relativi giardini e parchi storici (V) UI pari alle esistenti legittime
Edificato sparso e/o isolato, ricadente indifferentemente in Aree agricole e naturali (E)
Edificato di "impianto storico" * UI non inferiore a 60 mq
Edificato di "recente formazione" UI non inferiore a 80 mq

(*) All'interno delle "Zone" identificate dal PO quali "Centri storici" (A1) e "Insediamenti di interesse storico" (A2) è in ogni caso vietato il frazionamento degli edifici classificati di "valore architettonico e monumentale" (M).

3. Nell'ambito della "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni urbanistiche" di cui al successivo Titolo V delle presenti Norme), le dimensioni e il numero delle UI residenziali ammissibili sono puntualmente, ovvero caso per caso, disciplinati nelle relative "schede norma" di cui all'elaborato di Quadro propositivo (QP) denominato QP.3a "Disciplina delle trasformazioni. Schede - Norma.

4. In deroga a quanto disposto al precedente comma 2, sono comunque fatte salve le dimensioni di U.I. anche inferiori qualora risultino da titoli abilitativi, ovvero da atti in possesso della pubblica amministrazione formati in data precedente alla adozione del presente PO, ovvero per le UI facenti parte di fabbricati realizzati in data antecedente al 17.08.1942 all'interno dei centri abitati e al 1.9.1967 all'esterno dei centri abitati.

5. Le dimensioni e il numero delle UI indicate ai precedenti commi 2 e 3 possono inoltre essere derogate nei soli casi in cui il proponente, mediante convenzione, si impegni alla realizzazione di edilizia residenziale sociale e/o convenzionata in alternativa a quella privata (a libero mercato). In tal caso la dimensione minima non potrà comunque essere inferiore a mq. 40 di Superficie utile (Su).

6. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo gli interventi di edilizia residenziale pubblica e/o sociale da realizzarsi mediante intervento di iniziativa pubblica per i quali si applicano le dimensioni minime stabilite dalle norme regionali in materia, nonché gli eventuali interventi da realizzarsi nell'ambito della "Disciplina delle trasformazioni. Attrezzature, servizi e rete modale" (di cui al Titolo IV delle presenti Norme). Fermo restando l'eventuale definizione di titoli abilitativi da formarsi, presentarsi o approvarsi ai sensi della legislazione vigente, sono altresì esclusi dall'applicazione del presente articolo i mutamenti di destinazione urbanisticamente rilevante degli immobili eseguibili in assenza di opere ed interventi edilizi.

7. Fatto salvo quanto disposto al presente articolo, in tutti gli altri casi di previsioni ed interventi da realizzarsi in attuazione del PO qualora non espressamente discipanti nelle presenti Norme, la dimensione delle unità immobiliari (UI) residenziali non potrà comunque essere inferiore a mq 80 di Superficie utile (Su).