Art. 6. Piani attuativi, progetti unitari convenzionati e altri strumenti di attuazione
1. Le presenti Norme definiscono le previsioni e gli interventi urbanistico-edilizi, riferiti alle diverse "Zone" del PO di cui all’art. 12, specificatamente soggette dallo stesso PO alla preventiva formazione di Piani Attuativi (PA) o Progetti Unitari Convenzionati (PUC), ovvero Permessi di costruire (PdC) convenzionati, Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA).
2. Le procedure, i contenuti e le modalità di formazione e approvazione degli strumenti attuativi (comunque denominati) di cui al precedente comma 1, sono disciplinate ed indicati dal DPR n. 380/2001 e smi (Testo Unico dell’Edilizia - TUED) e più in dettaglio dalla LR 65/2014 e smi.
3. I Piani attuativi (PA) e i Progetti Unitari Convenzionati (PUC), di cui al precedente comma 1, comportanti l’aumento dei carichi urbanistici che richiedano il conseguente potenziamento e/o l’adeguamento delle reti del "Servizio Idrico Integrato" regionale, nell’ambito del procedimento di approvazione e comunque prima della definitiva approvazione, sono inviati all’Autorità Idrica Toscana (AIT) e al soggetto gestore per l’espressione del parere di fattibilità di rispettiva competenza, in relazione alla disponibilità di approvvigionamento idrico e smaltimento delle acque reflue, ai sensi della legislazione e pianificazione settoriale vigente in materia di tutela delle risorse idriche. Resta fermo inoltre quanto ulteriormente disposto all’art. 72 delle presenti Norme.
Art. 7. Regolamento edilizio e altri strumenti regolativi comunali
1. Il Comune di Calcinaia è dotato del "Regolamento Edilizio" Unificato (REU), di cui all’art. 106 della LR 65/2014 e all’art. 4 del DPR n. 380/2001, avente per oggetto "la disciplina delle opere edilizie e le procedure di intervento necessarie per realizzarle, che interessano i territori dei Comuni aderenti facenti parte dell’Unione Valdera", approvato con Deliberazione G.U. n. 11 del 06.02.2015 e con successiva Deliberazione del C.C. n. 25 del 30.04.2015.
2. Le presenti Norme tecniche di attuazione e gestione recano le disposizioni e le indicazioni di carattere generale per la definizione dei contenuti essenziali del REU e del suo aggiornamento, con specifico riferimento all’Allegato A "Disposizioni contenenti ulteriori normative diversificate in rapporto alle specificità dei singoli Comuni", di cui all’art. 1 comma 3 dello stesso REU.
3. L’Allegato A al REU, secondo le diverse "Zone" individuate dal PO, di cui all’art. 12 delle presenti Norme, definisce specifiche disposizioni regolamentari con riferimento a:
- - il decoro e la cura degli spazi aperti pertinenziali degli "Iinsediamenti di impianto storico", dei "Nuclei, borghi e aggregatii di impianto storico", delle "Ville e relativi giardini e parchi storici", indipendentemente ricadente nel territorio urbanizzato e del territori rurale;
- - il decoro e la cura degli spazi aperti pertinenziali delle "Urbanizzazioni recenti prevalentemente residenziali o produttive" del territorio urbanizzato;
- - il decoro e la cura dei "resedi di pertinenza" e delle "aree agricole di pertinenza" dell’"Edificato sparso e/o isolato" di impianto storico o di recente formazione del territorio rurale.
4. Fermo restando la disciplina e le categorie di intervento ammesse dal PO per le singole "Zone", di cui all’art. 12 delle presenti Norme, l’Allegato A al REU definisce altresì apposite disposizioni normative in riferimento ai caratteri dimensionali, tipologici e funzionali delle "Piscine ed impianti sportivi", degli "Interventi pertinenziali", delle opere, degli interventi e dei manufatti "Privi di rilevanza edilizia" eventualmente realizzabili nei "Lotti urbanistici di riferimento" e nei "Resedi di pertinenza" delle stesse "Zone", nonché le indicazioni per la definizione e realizzazione, dei "Volumi tecnici" in relazione alle diverse categorie funzionali esistenti e/o insediabili (residenziale, artigianale – industriale, commerciale al dettaglio, direzionale e di servizio, turistico – ricettive). Il REU definisce inoltre ulteriori indicazioni e prescrizioni di dettaglio riferite ai "Centri storici" (A1) che integrano quelle definite dal PO all’Appendice "C" alle presenti Norme.
5. Nelle more di approvazione dell’Allegato A al REU adeguato secondo quanto indicato ai precedenti commi, il PO in riferimento agli interventi di cui al precedente comma 3 definisce all’Appendice "C" delle presenti Norme le disposizioni normative di raccordo che decadono con il provvedimento di approvazione dello stesso REU adeguato al PO.
6. Con apposito atto o regolamento comunale, sono definite altresì le disposizioni normative in materia di contributi concernenti il costo di costruzione e gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (secondo quanto disposto dal Titolo VII, Capo I della LR 65/2014), nonché in materia di "monetizzazione" di standard urbanistici ed altri interventi ed opere di interesse pubblico o generale eventualmente previsti dal PO (secondo quanto disposto all’art. 15 delle presenti Norme).
7. Le previsioni e le presenti Norme tecniche di attuazione e gestione del PO prevalgono, in ogni caso, sulle disposizioni normative eventualmente difformi e/o contrastanti contenute nel REU e nel relativo Allegato A.
Art. 8. Piani e programmi comunali di settore
1. Il PO garantisce la coerenza, l’integrazione e il raccordo con i piani e programmi comunali e/o intercomunali di settore ed in particolare:
- a) in relazione al "Piano comunale di classificazione acustica" (PCCA), il PO definisce specifiche indicazioni metodologiche, operative e attuative, contenute nel "Quadro valutativo" (QV) e di supporto alle attività descritte nel Rapporto Ambientale (RA) di VAS, di cui all’art. 72 delle presenti Norme, al fine di assicurare la compatibilità acustica delle previsioni di PO, con particolare riferimento a quelle concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni urbanistiche", di cui al successivo Titolo VI;
- b) in relazione al "Piano di protezione civile" intercomunale e comunale, il PO recepisce e fa proprie le indicazioni concernenti la localizzazione di spazi, attrezzatture ed infrastrutture funzionali all’attuazione e gestione operativa del piano medesimo e fornisce altresì specifiche indicazioni metodologiche e attuative, contenute in allegato alle indagini di fattibilità idrogeologica e sismica del "Quadro geologico – tecnico (QG)", di cui all’art. 73 delle presenti Norme.
2. Gli altri strumenti di programmazione settoriale e i regolamenti di settore, comunque denominati, aventi influenza od effetti di natura territoriale o urbanistica, sviluppano e specificano le disposizioni contenute nella disciplina del PO, garantendo il coordinamento e la coerenza tra previsioni e disposizioni normative definiti dalla pianificazione urbanistica e le corrispondenti politiche o azioni settoriali.
3. Le presenti Norme definiscono inoltre la "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui agli art.li 98 e 99 della LR 65/2014, secondo quanto a tal fine disposto al Titolo I Capo IV.
4. Il PO reca inoltre le disposizioni normative per la programmazione degli interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche nell’ambito urbano, secondo quanto disposto al Titolo VI Capo II, ed in particolare agli art.li 76 e 78 delle presenti Norme che costituiscono anche quadro di riferimento e contenuto essenziale per l’aggiornamento e l’integrazione del vigente "Piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche" (PEBA) in ambito urbano.
Art. 9. Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Standard urbanistici e parcheggi
1. In coerenza con quanto disposto dai Regolamenti di cui alle DPGR n° 2R/2007 e DPGR n° 32R/2017 e dal PSI vigente, gli standard urbanistici previsti DM n. 1444/1968 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, di verde pubblico o a parcheggi ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n.765), sono individuati quali livelli minimi inderogabili per garantire la qualità degli insediamenti.
2. Ai fini della corretta applicazione dell’art. 4 del DM 1444/68 e della disciplina del PSI, fatto salvo quanto previsto e disposto al successivo comma 3, le previsioni del PO e le relative "Zone", con particolare riferimento a quelle definite dalla "Disciplina degli insediamenti esistenti" di cui ai Titoli II e III delle presenti Norme e fermo restando quanto disposto al Titolo IV, assicurano nel loro complesso, e senza ulteriori necessità di reperimento di aree, il rispetto e il perseguimento delle dotazioni minime di spazi destinati a Standard urbanistici stabilite dallo stesso PSI, in applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari precedentemente richiamate, secondo quanto puntualmente descritto ed indicato nell’elaborato di Quadro propositivo (QP) denominato "QP.4 Relazione generale e di conformità".
3. Negli interventi di "Ristrutturazione urbanistica", "Sostituzione edilizia" e "Ristrutturazione edilizia ricostruttiva" comportanti la trasformazione di immobili aventi complessivamente Superficie edificabile (o edificata) (Se) superiore a 500 mq con contestuale mutamento di destinazione d’uso e frazionamento delle UI esistenti, da realizzarsi in attuazione delle disposizioni della "Disciplina degli insediamenti esistenti", di cui ai Titoli II e III delle presenti Norme, è obbligatorio reperire ed assicurare, attraverso l’approvazione di un apposito Permesso di Costruire (PdC) convenzionato, la realizzazione e cessione gratuita al comune di spazi pubblici di cui al DM 1444/68 (standard urbanistici), nelle categorie del verde attrezzato e dei parcheggi e aree di sosta, da determinarsi sulla base degli abitanti insediabili ai sensi dell’art. 41 quinquies e sexies della L. 1150/42 e smi e nella dimensione non inferiore a 18 mq per abitante insediabile.
4. Ai fini del calcolo degli abitanti insediati o insediabili in attuazione delle previsioni del PO e delle presenti disposizioni normative, di cui all’art. 3 del DM 1444/68, si assume quali parametri di riferimento che ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq di Superficie edificata e/o edificabile, pari a circa 80 mc - calcolato vuoto per pieno - di volume edificato e/o edificabile.
5. Per le zone omogenee classificate A e B, ai sensi dello stesso DM 1444/68, i parametri e le corrispondenti dotazioni minime di spazi pubblici di cui al precedente comma 3 sono ridotte nella misura del 50%.
6. In relazione agli obblighi determinati dalle disposizioni di cui ai precedenti commi, resta altresì fermo quanto disposto in ordine alla eventuale "Monetizzazione" di cui all’art. 15 delle presenti Norme.
7. I parcheggi privati di pertinenza ai sensi della L. 122/1989 sono sempre dovuti e necessari per i nuovi interventi di trasformazione e per gli interventi di "addizione volumetrica" (ampliamento) degli edifici esistenti, in questo caso solo per la parte ampliata. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che non producono aumento di volume edificato e/o edificabile ma comportanti l’aumento delle unità immobiliari gli spazi a parcheggio previsti dalla L. 122/1989 non sono dovuti nelle "Zone" denominate "Insediamenti di impianto storico" (A) e "Nuclei, borghi e aggregati di impianto storico" (Na). In tutti gli altri casi sono invece dovuti.
8. Per gli esercizi commerciali di vicinato di cui alla LR 62/2018, ricadenti nelle "Zone" del PO denominate "Insediamenti di impianto storico" (A), "Insediamenti recenti prevalentemente residenziali" (B), "Nuclei, borghi e aggregati di impianto storico" (Na) e "Nuclei, borghi e aggregati di recente formazione" (Nb), la superficie da destinare a parcheggi per la sosta di relazione non è dovuta ai sensi dell’art. 9 del Regolamento di cui alla DPGR 23R/2020.
Art. 10. Disciplina delle trasformazioni. Standard urbanistici e ulteriori misure prescrittive
1. Il PO al fine di perseguire localmente i principi di perequazione urbanistica sanciti dalla LR 65/2014 in forma complementare alle finalità generali di conseguire la massima qualità degli insediamenti e delle trasformazioni urbanistico - edilizie di particolare complessità o rilevanza, definisce specifiche prescrizioni volte alla realizzazione e cessione gratuita al comune di opere di urbanizzazione, dotazioni territoriali e standard urbanistici, poste a carico del proponente l’attuazione di previsioni concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni urbanistiche", di cui al Titolo V delle presenti Norme, riferite in particolare alle seguenti "Zone":
Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità del territorio urbanizzato (L- U)
- - Aree di nuovo impianto e compensazione urbanistica (Uc)
- - Aree degradate, dequalificate e/o inutilizzate di rigenerazione e riqualificazione urbana (Ur)
Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità del territorio rurale (T)
- - Nuove aree di trasformazione e valorizzazione territoriale (Tc)
2. In particolare il PO per le previsioni di cui al precedente comma 1, sulla base di quanto disposto e prescritto per ogni singola "Zona" nelle presenti Norme e nelle relative "Schede norma", di cui all’elaborato di Quadro propositivo (QP) denominato QP.3a "Disciplina delle trasformazioni. Schede – Norma", definisce una o più delle seguenti "Prescrizioni e misure per l’attuazione della previsione", vincolanti e precettive, ai fini della formazione e dell’approvazione dei relativi strumenti attuativi e titoli abilitativi:
- - 2.1. Urbanizzazioni primarie, concernenti la cessione gratuita al Comune e la contestuale realizzazione a cura dei soggetti proponenti, di quota parte delle aree costituenti la Superficie territoriale (St) della "Zona" oggetto di trasformazione, individuate e destinate dal PO alla formazione di opere di urbanizzazione primaria (viabilità, servizi e reti di distribuzione, gestione e smaltimento di risorse: acqua, luce, gas, reflui, rifiuti, energia, ecc.).
- - 2.2. Standard urbanistici e spazi pubblici, concernenti la cessione gratuita al Comune e la contestuale realizzazione a cura e spese dei soggetti proponenti, di quota parte delle aree costituenti la Superficie territoriale (St) della "Zona" oggetto di trasformazione, individuate e destinate dal PO alla formazione di standard urbanistici e/o di spazi pubblici e di uso pubblico (verde, parcheggi, attrezzature, ecc.), ovvero di opere di urbanizzazione secondaria, anche eventualmente eccedenti gli standard urbanistici minimi di cui al DM 1444/68.
- - 2.3. Corretto inserimento o di mitigazione degli effetti paesaggistici, concernenti la contestuale realizzazione a cura e spese dei soggetti proponenti di interventi ed opere di corretto inserimento paesaggistico e/o di qualificazione ambientale delle trasformazioni, da realizzarsi sia sulle aree e/o gli immobili da cedere gratuitamente al comune indicati alle precedenti linee, sia sulle aree e/o gli immobili ricadenti nella superficie fondiaria di trasformazione che rimangono di proprietà privata.
4. La realizzazione delle previsioni concernenti le "Zone" per le quali sono indicate le prescrizioni di cui ai precedenti commi, presuppone la redazione di uno strumento attuativo (PA o PUC), comprensivo della stipula della relativa convenzione a norma di legge, o di un titolo abilitativo diretto (PdC) convenzionato. Il rilascio o l’efficacia dei conseguenti titoli abilitativi è subordinato alla sottoscrizione e trascrizione della convenzione con la quale sono definite le modalità di intervento ed esecuzione delle opere e sono al contempo effettuate le permute o cessioni immobiliari tra il comune ed i soggetti aventi titolo. Il Comune può sempre richiedere idonee garanzie finanziarie ed assicurative da prevedere contestualmente alla stipula della convenzione.
5. Restano valide le modalità di scomputo dei "Contributi" (oneri di urbanizzazione primaria) eventualmente dovuti. Ferma restando l’eventuale cessione e/o permuta di beni ed immobili, lo scomputo è da applicarsi al solo costo di realizzazione degli interventi o delle opere.
6. In assenza di PA, PUC o titolo abilitativo diretto (PdC) convenzionato, qualora il Comune, per motivi di interesse pubblico, intenda procedere alla realizzazione anticipata degli spazi pubblici previsti ed indicati nell’elaborato di Quadro propositivo (QP) denominato QP.1a "Disciplina delle trasformazioni. Schede – Norma", ed in particolare al paragrafo b) "Caratteri generali e identificativi della previsione" con efficacia prescrittiva, può procedere all’esproprio delle aree per l’esecuzione delle opere mediante intervento diretto di iniziativa pubblica. In questo caso i proprietari che metteranno gratuitamente a disposizione le aree per la realizzazione delle opere pubbliche (con la relativa cessione o equivalente forma giuridica), rimarranno titolari dei diritti edificatori o di trasformazione, corrispondenti ai parametri urbanistici specificatamente indicati per le diverse "Zone" nelle relative "Schede norma" di cui allo stesso elaborato QP.1a "Disciplina delle trasformazioni. Schede – Norma". Ove non sia necessaria la realizzazione di ulteriori opere di urbanizzazione, la previsione potrà in questo caso essere attuata mediante titoli abilitativi diretti, senza la necessaria previa approvazione di un PA o di un PUC convenzionato. In assenza di cessione bonaria l’esecutore dell’intervento dovrà invece corrispondere all’Amministrazione, a titolo di "monetizzazione" per gli standard urbanistici o le opere non realizzati, ai sensi dell’art. 15 delle presenti Norme, un importo non inferiore all’indennità di espropriazione corrisposta.
Art. 11. Deroghe espressamente applicabili al DM 1444/68
1. Le deroghe alle disposizioni del DM 1444/68, di cui all’art. 140 c. 1 della LR 65/2014 e all’art. 2 bis del TUED, sono applicabili relativamente agli interventi di "Ristrutturazione edilizia ricostruttiva" e di "Sostituzione edilizia" eventualmente previsti nelle seguenti "Zone" del PO, di cui all’art. 12 delle presenti Norme:
- Insediamenti recenti prevalentemente residenziali (B)
- - Insediamenti residenziali ad elevata articolazione e complessità (B1)
- - Insediamenti residenziali a bassa articolazione e complessità (B1)
- - Insediamenti recentemente pianificati e attuati (B3)
- - Insediamenti residenziali con altre funzioni di servizio e/o vicinato (BD)
- Insediamenti periurbani e/o rurali (N)
- - Nuclei, borghi e aggregati di impianto storico (Na)
- - Nuclei, borghi e aggregati di recente formazione (Nb)
- - Ville e relativi giardini e parchi storici (V)
- - Insediamenti specialistici (funzioni non agricole) in territorio rurale (NS)
- Attrezzature pubbliche e di interesse collettivo (F)
- - Aree a verde pubblico, piazze e spazi aperti attrezzati (F1) (esistenti e di progetto)
- - Aree, spazi, impianti e attrezzature sportive (F2) (esistenti e di progetto)
- - Aree, spazi e attrezzature per l'istruzione, educazione e formazione (F3) (esistenti e di progetto)
- - Aree, spazi e attrezzature di interesse collettivo (F4) (esistenti e di progetto)
2. Per le "Zone" del PO, di cui all’art. 12 delle presenti Norme, denominate "Insediamenti di impianto storico" (A), le deroghe alle disposizioni del DM 1444/68, di cui all’art. 140 comma 1bis, sono consentite esclusivamente nell'ambito di piani di recupero del patrimonio edilizio, di programmi complessi di riqualificazione insediativa o di altri piani attuativi comunque denominati, fatti salvi i pareri degli enti preposti alla tutela.
3. Sono altresì espressamente applicabili le deroghe alle disposizioni del DM 1444/68, di cui all’art. 140 commi 2 e 3 della LR 65/2014 alle categorie di intervento realizzabili nei piani attuativi (PA) e nei progetti unitari convenzionati (PUC) formati in attuazione delle previsioni concernenti le seguenti "Zone" del PO, di cui al successivo art. 12 delle presenti Norme:
Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità del territorio urbanizzato (L - U)
- - Aree di nuovo impianto e compensazione urbanistica (Uc)
- - Aree degradate, dequalificate e/o inutilizzate di rigenerazione e riqualificazione urbana (Ur)
Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità del territorio rurale (T)
- - Nuove aree di trasformazione e valorizzazione territoriale (Tc)
4. Per le "Zone" del PO, di cui all’art. 12 delle presenti Norme, denominate "Insediamenti recenti prevalentemente produttivi" (D) le deroghe alle disposizioni del DM 1444/68, di cui agli all’art. 140 commi 5 e 6 della LR 65/2014, sono riconosciute dal Consiglio Comunale, caso per caso, se attinenti all'interesse pubblico, sulla base di apposita relazione di fattibilità tecnica ed economica, in quanto finalizzate al mantenimento delle attività produttive ed all’incremento dell'occupazione.