Art. 1. Riferimenti generali e conformità agli strumenti di pianificazione territoriale
1. Il Piano Operativo (PO), nel rispetto dei principi generali e di sviluppo sostenibile stabiliti dalla Legge Regionale (LR) 65/2014, è lo strumento di pianificazione urbanistica del Comune di Calcinaia che disciplina l’attività urbanistica ed edilizia per l’intero territorio comunale in conformità al Piano Strutturale Intercomunale (PSI) dell’Unione dei Comuni della Valdera. Il PO declina, dettaglia e articola in particolare i contenuti e la disciplina concernente la "Strategia dello sviluppo sostenibile", garantendo il rispetto, la compatibilità e la conformità con i contenuti e la disciplina concernente lo "Statuto del territorio" dello stesso PSI.
2. Il PO è redatto in conformità alla disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) avente valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e in coerenza con le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) provinciale (non conformato al PIT/PPR), per quanto compatibili con la più innovata disciplina della LR 65/2015 e dello stesso PIT/PPR.
3. La conformità e la coerenza del PO alla disciplina degli strumenti della pianificazione territoriale sovraordinati (PIT/PPR, PTC e PSI) è esplicitata nell’elaborato di "Quadro propositivo" (QP) denominato QP.4 "Relazione generale e di conformità", di cui all’art. 3 comma 3 delle presenti Norme, mentre la valutazione degli effetti delle previsioni, con riferimento agli aspetti paesaggistici, territoriali, economici e sociali rilevanti per l’uso del territorio, è espressa nei contenuti del "Quadro valutativo" (QV) e del "Quadro geologico – tecnico" (QG) di cui all’art. 3 commi 4 e 5 delle presenti Norme, nonché nella disciplina di compatibilità e sostenibilità di cui al Titolo VI delle presenti Norme.
4. La disciplina del PO prevale, qualora difforme o in contrasto, sulle disposizioni normative del Regolamento Edilizio (REU) unificato intercomunale e dei piani, programmi e regolamenti comunali di settore vigenti, di cui agli art.li 7 e 8 delle presenti norme.
Art. 2. Contenuti, campo di applicazione, disciplina e validità temporale
1. Il PO si applica all'intero territorio comunale, è direttamente precettivo e conformativo della disciplina della destinazione e dell'uso dei suoli ed è valido, fatto salvo quanto previsto ai commi seguenti, a tempo indeterminato.
2. Il PO, secondo quanto disposto dall'art. 95 della LR 65/2014 e sulla base dell'articolazione in "Zone" (zonizzazione) definita al Titolo I, Capo III delle presenti Norme, si compone di due parti:
- a) la "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti" che individua e definisce:
- - la disciplina del "Territorio rurale", in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV, capo III della LR 65/2014 e del Regolamento di cui alla DPGR n. 63R/2016, di cui al Titolo II delle presenti Norme;
- - la disciplina del "Territorio urbanizzato", comprendente le disposizioni di tutela e di valorizzazione dei centri e nuclei di impianto storico, comprese quelle riferite a singoli edifici e manufatti di valore storico, architettonico o testimoniale, nonchè le disposizioni degli altri insediamenti di recente formazione, di cui al Titolo III delle presenti Norme;
La disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti si qualifica e si integra con la "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni", in conformità alle disposizioni di cui agli art.li 98 e 99 della LR 65/2014, di cui al Titolo I, Capo IV delle presenti Norme;
- b) la "Disciplina delle trasformazioni" degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, che individua e definisce:
- - la disciplina delle "Attrezzature, servizi e dotazioni territoriali", esistenti e di progetto, ovvero delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria (Attrezzature pubbliche e di interesse collettivo, Servizi impianti e altre dotazioni territoriali, Rete e nodi infrastrutturali della mobilità), comprese le aree destinate a standard urbanistici, ricadenti indifferentemente nel territorio urbanizzato ed in quello rurale, di cui al Titolo IV delle presenti Norme;
- - la disciplina delle "Nuove previsioni urbanistiche" definite con specifico riferimento alle previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità degli insediamenti, le previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità delle aree agricole, le previsioni per l'integrazione e il potenziamento dei servizi e dotazioni, di cui al Titolo V delle presenti Norme.
La disciplina delle trasformazioni si qualifica e si integra con la "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni", in conformità alle disposizioni di cui agli art.li 98 e 99 della LR 65/2014, di cui al Titolo I, Capo IV delle presenti Norme e secondo quanto puntualmente disciplinato nelle singole schede - norma di cui allo specifico elaborato di Quadro propositivo (QP) denominato QP.3a "Disciplina delle trasformazioni. Schede - Norma".
3. La "Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti" è valida a tempo indeterminato. La "Disciplina delle trasformazioni" degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio ed i correlati vincoli preordinati alla espropriazione sono soggetti a decadenza quinquennale secondo quanto disposto all'art. 95 della LR 65/2014.
4. Le previsioni concernenti i "Piani attutivi, progetti unitari e altri strumenti convenzionati non decaduti" recepiti e resi efficaci dal PO, di cui all'art. 66 delle presenti Norme, perdono di efficacia secondo quanto indicato nelle rispettive deliberazioni di approvazione e/o nelle rispettive convenzioni.
5. Alla decadenza delle previsioni di cui comma 2 lettera b) (Disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio) si applicano le disposizioni di cui allart. 82 delle presenti Norme (disciplina delle "Aree non pianificate").
Art. 3. Elaborati costitutivi (cartografici, normativi e documentali) ed efficacia
1. Il PO è costituito dagli elaborati del "Quadro conoscitivo" (QC) e del "Quadro propositivo" (QP) ed è altresì corredato e supportato dagli elaborati del "Quadro geologico – tecnico" (QG) e del Quadro valutativo (QV).
2. Il "Quadro conoscitivo" (QC) del PO, comprendente la ricognizione e classificazione del patrimonio edilizio esistente (PEE), delle aree urbanizzate e delle relative criticità, tenendo conto della ricognizione del "Patrimonio territoriale", dell’articolazione in "Unità Territoriali Organiche Elementari", della perimetrazione del territorio urbanizzato e del territorio rurale, del PSI. In particolare il quadro conoscitivo del PO è composto dai seguenti elaborati cartografici in scala 1:10.000 (10k) o 1:5.000 (5k) e documentali:
- - QC.1 Inquadramento territoriale con aggiornamento cartografico (10k)
- - QC.2 Ricognizione degli insediamenti di impianto storico (5K), comprendente:
- - QC.2a Quadrante settentrionale
- - QC.2b Quadrante meridionale
- - QC.3 Siti e beni di interesse e ricognizione del potenziale archeologico (10k)
- - QC.4 Rilievo urbanistico degli insediamenti e standard urbanistici (5k), comprendente
- - QC.4a Quadrante settentrionale
- - QC.4b Quadrante meridionale
- - QC.5 Ricognizione e classificazione della rete della mobilità (10k)
- - QC.6 Ricognizione vincoli ambientali e paesaggistici sovraordinati (10k)
- - QC.7 Ricognizione vincoli igienico – sanitari e ambientali (5k), comprendente:
- - QC.7a Quadrante settentrionale
- - QC.7b Quadrante meridionale
- - QC.8 Ricognizione e aggiornamento dell’uso del suolo (10k)
- - QC.9 Vegetazione e habitat di interesse comunitario (10k)
- - QC.10 Atlanti e schede degli insediamenti storici
- - QC.11 Dotazioni infrastrutturali e di rete
- - QC.11a Quadrante settentrionale
- - QC.11b Quadrante meridionale
- - QC.12 Relazione della probabilità archeologica
Il Quadro conoscitivo (QC) si integra con le indagini, le analisi e gli studi di dettaglio, comprensivi degli elementi di rischio e dei fattori di vulnerabilità idrogeologici e sismici, contenuti del Quadro geologico - tecnico (QG), nonché delle indagini di caratterizzazione ambientale del territorio comunale contenute nel Quadro valutativo (QV).
3. Il "Quadro propositivo" (QP) del PO è composto dai seguenti elaborati cartografici, in scala 1:5.000 (5k), 1:2.000 (2k), 1:1.000 (1k) e documentali:
- - QP.0 Quadro generale delle previsioni (5k)
- - QP.0a Quadrante settentrionale
- - QP.0b Quadrante meridionale
- - QP.1 Quadro di dettaglio delle previsioni (2k)
- - QP.1.1 Sardina nord
- - QP.1.2 Sardina sud - Moretti
- - QP.1.3 Cerbaie nord
- - QP.1.4 La Botte - Cerbaie
- - QP.1.5 Calcinaia
- - QP.1.6 Ponte alla Navetta
- - QP.1.7 Fornacette ovest
- - QP.1.8 Fornacette est
- - QP.1.9 Arno -Montecchio
- - QP.1.10 Fornacette sud – Borselli
- - QP.2 Centri storici. Quadro di dettaglio delle previsioni (1k)
- - QP.2a Classificazione degli edifici e degli spazi aperti
- - QP.2b Indicazioni per il controllo degli interventi
- - QP.3 Norme tecniche di attuazione e gestione, comprendenti anche:
- - QP.3a Disciplina delle trasformazioni. Schede norma
- - QP.3b Disciplina delle trasformazioni. Elenco beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi
- - QP.4 Relazione tecnico – illustrativa e di conformità, comprendente anche (appendici):
- - Quadro previsionale strategico quinquennale del PO. Sintesi (Appendice A)
- - Verifica standard urbanistici del PO. Sintesi (Appendice B)
- - Elementi per la verifica di conformità del PO (Appendice C)
4. Il "Quadro geologico – tecnico" (QG), ovvero le indagini di fattibilità idraulica, geomorfologica e sismica, redatte ai sensi dell'art. 104, comma 3 della LR 65/2014 e in applicazione delle disposizioni del Regolamento di cui alla DPGR n. 5R/2020, è composto dai seguenti elaborati cartografici in scala 1:5.000 (5k) e documentali:
- - QG.0 Relazione illustrativa e di fattibilità geologico-tecnica
- - QG.1 Carta della pericolosità sismica locale (5k)
- - QG.1a Quadrante settentrionale
- - QG.1b Quadrante meridionale
- - QG.2 Carta delle aree ed elementi esposti a fenomeni geologici (5k)
- - QG.2a Quadrante settentrionale
- - QG.2b Quadrante meridionale
- - QG.3 Carta delle aree ed elementi esposti a fenomeni alluvionali (5k)
- - QG.3a Quadrante settentrionale
- - QG.3b Quadrante meridionale
- - QG.4 Carta della pericolosità sismica livello 2 (5k)
- - QG.4a Quadrante settentrionale
- - QG.4b Quadrante meridionale
- - QG.5 Carta della vulnerabilità sismica livello 2 (5k)
- - QG.5a Quadrante settentrionale
- - QG.5b Quadrante meridionale
- - QG.6 Carta dell’esposizione sismica livello 2 (5k)
- - QG.6a Quadrante settentrionale
- - QG.6b Quadrante meridionale
- - QG.7 Carta delle aree a rischio sismico livello 2 (5k)
- - QG.7a Quadrante settentrionale
- - QG.7b Quadrante meridionale
Costituisce inoltre specifico allegato al Quadro geologico – tecnico lo "Studio di Microzonazione Sismica" di livello 2, comprendente i seguenti elaborati cartografici in scala 1:10.000 (10k) e documentali:
- - Carta delle indagini (10k)
- - Carta delle frequenze fondamentali dei depositi (10k)
- - Carta geologico-tecnica (10k)
- - Sezioni geologico-tecniche (10k)
- - Carta delle MOPS (10k)
- - Carta di Microzonazione Sismica livello 2 - FA 01-05 (10k)
- - Carta di Microzonazione Sismica livello 2 - FA 04-08 (10k)
- - Carta di Microzonazione Sismica livello 2 - FA 07-11 (10k)
- - Relazione Microzonazione Sismica Livello 2
- - Relazione illustrativa indagini geologiche e geofisiche
Il quadro geologico–tecnico (QG) del PO è altresì redatto in coerenza ed integrazione delle complementari indagini, degli studi specialistici e delle analisi di pericolosità e rischio del PS in applicazione e nel rispetto delle norme del PAI del Bacino del fiume Arno - ovvero del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) del Distretto Appennino Settentrionale - nonché delle indagini geofisiche e degli approfondimenti di carattere sismico, secondo quanto indicato nelle direttive di cui aall’allegato "A" della suddetta DPGR n. 5R/2020. A tal fine
Il Quadro Geologico-tecnico QG) si integra e completa con lo studio idrologico-idraulico, redatto ai sensi dell’art. 20 della L.R. 41/2018, validato dal Settore Genio Civile Valdarno Inferiore (Prot. n.3371 del 18/03/2021) e recepito dall’’Autorità di Bacino Distrettuale con Decreto del Segretario Generale n.84 del 08/09/2021 (con modifica delle mappe del PGRA), ai sensi dell’art.14, c.5 e 7 della Disciplina di Piano e successiva presa d’atto del Settore Tecnico comunale (Det. n.141 del 15.04.2021. In particolare lo studio che correda le indagini di pericolosità del PSI dell’Unione comuni della Valdera, è costituito dai seguenti elaborati documentali e cartografici (in scala 1:10.000- 10k):
- - Relazione Idrologica – Idraulica
- - Tav. 1A - Planimetria del Reticolo Idrografico
- - Tav. 1B - Planimetria dei Bacini Idrografici
- - Tav. 2A - Modello Idraulico – Planimetria
- - Tav. 2BC - Modello Idraulico - Sezioni con Livelli Idrometrici TR 30 - 200 anni
- - Tav. 2C - Modello Idraulico - Profili Longitudinali con Livelli Idrometrici TR 30 - 200 anni
- - Tav. 3A - Planimetria Aree Allagate TR 30 anni Battenti Idrometrici Massimi
- - Tav. 3B - Planimetria Aree Allagate TR 200 anni Battenti Idrometrici Massimi
- - Tav. 4A - Planimetria Aree Allagate TR 30 anni Velocità Massime
- - Tav. 4B – Planimetria Aree Allagate TR 200 anni Velocità Massime
- - Tav. 5 - Planimetria Aree Allagate Magnitudo ai sensi della L.R 41/2018
- - Tav. 6A - Planimetria Aree Allagate Modello Qualitativo - Battenti Idrometrici Max R 30 anni
- - Tav. 6B - Planimetria Aree Allagate Modello Qualitativo - Battenti Idrometrici Max TR 200
- - Tav. 6C - Planimetria Aree Allagate Modello Qualitativo - Velocità Max TR 30 anni
- - Tav. 6D - Planimetria Aree Allagate Modello Qualitativo - Velocità Max TR 200 anni
- - Tav. 6E - Planimetria Aree Allagate Modello Qualitativo - Magnitudo ai sensi LR 41/2018
- - Tav. 7 - Perimetrazioni delle Aree Allagate
- - Tav. 8A - Planimetria della Pericolosità Idraulica ai sensi del DPGR 53R/2011
- - Tav. 8B - Planimetria della Pericolosità Idraulica ai sensi del PGRA D.lgs 49/2010
5. Il "Quadro valutativo" (QV), redatto ai sensi dell’art. 14 della LR 65/2014 e secondo le specifiche disposizioni di cui alla LR 10/2010, è composto da un unico elaborato comprendente:
- - QV.1 Rapporto Ambientale di VAS, di cui all’art. 24 della stessa LR 10/2010
- - QV.2 Studio di Incidenza per la VINCA, di cui all’art. 73ter della stessa LR 10/2010
- - QV.3 Sintesi non tecnica della VAS
Il Quadro valutativo (QV) si completa altresì della "Dichiarazione di sintesi" redatta in sede di approvazione del PO, ai sensi dell’art. 27 della LR 10/2010.
6. Fermo restando la prevalenza della Disciplina dei "Beni Paesaggistici" del PIT/PPR e della Disciplina di piano del PSI, i contenuti degli elaborati del Quadro conoscitivo (QC), del Quadro valutativo (QV), del Quadro geologico- tecnico (QG) hanno valore di direttiva, ovvero di riferimento per la formazione degli strumenti attuativi previsti dal PO, dei piani e programmi settoriali comunali e degli altri atti di governo del territorio (comunque denominati) che dovranno pertanto considerare i contenuti dei suddetti elaborati, applicarne le relative indicazioni e giustificarne, con specifici ed adeguati approfondimenti, eventuali discordanze e/o divergenze.
7. Gli elaborati del Quadro propositivo (QP), ovvero le presenti Norme e regole di attuazione e gestione, le relative appendici e i corrispondenti allegati, le cartografie del Quadro generale delle previsioni (QP.0), del Quadro di dettaglio delle previsioni (QP.1) e quelle dell’Atlante di dettaglio dei centri storici (QP.2) hanno invece valore direttamente precettivo e prescrittivo per gli strumenti attuativi e gli altri atti di governo del territorio, per la formazione dei titoli abilitativi e/o autorizzativi, per l’attività edilizia libera, nonché per la realizzazione di qualsiasi intervento ed opera (comunque denominati) previsti dal PO.
8. L’aggiornamento del Quadro conoscitivo (QC) e del Quadro geologico – tecnico (QG) purché non comportante conseguenze sulla presente disciplina, nonché la correzione degli errori materiali contenuti nel PO, con particolare riferimento alla corretta classificazione degli insediamenti di impianto storico, indifferentemente ricadenti nel territorio urbanizzato o nel territorio rurale, effettuata anche in ragione delle attività di cui all’art. 75 delle presenti norme, non costituiscono variante al PO e in tal caso si procede ai sensi di legge.
Art. 4. Gerarchia, criteri interpretativi degli elaborati e della disciplina
1. Le presenti Norme e regole di attuazione e gestione (QP.3) nonché i corrispondenti allegati (QP.3a e QP.3b) prevalgono, nel caso di differenze, difformità e/o contraddizioni, sugli elaborati cartografici del PO.
2. Nel caso di difformità e/o contraddizioni tra le presenti Norme e regole di attuazione e gestione (QP.3) e le disposizioni normative e specifiche e di dettaglio contenute negli allegati (QP.3a e QP.3b), prevalgono queste ultime.
3. Nel caso di contrasto tra i diversi elaborati cartografici del PO (QP.0, QP.1 e Qp.2) prevalgono quelli di maggior dettaglio (esempio la scala 1:2.000 prevale su quella a 1:5.000).
4. Ai fini della appropriata identificazione degli immobili concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni urbanistiche" (di cui al Titolo V delle presenti Norme) ed allo scopo di assicurare la corrispondenza tra rappresentazione del PO definita sulla base della cartografia tecnica regionale e identificazione catastale, le perimetrazioni e le relative dimensioni delle zone indicate nelle singole schede – norma dell’elaborato QP.3a Disciplina delle trasformazioni. Schede – Norma potranno subire in fase di formazione e approvazione dei relativi strumenti attuativi una variazione dimensionale in termini di complessiva superficie territoriale (St), tanto in più quanto in meno, fino ad un massimo del 10% di quella misurabile negli elaborati cartografici del PO, senza che ciò comporti variante allo stesso PO.
Art. 5. Definizioni e parametri urbanistici ed edilizi
1. Le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche da applicarsi nel PO e nel Regolamento Edilizio Unitario (REU) intercomunale sono quelle contenute nell’apposito Regolamento attuativo elaborato e approvato ai sensi dell’art. 216 della LR 65/2014, di cui alla DPGR n. 39R/2018, come eventualmente estese ed integrate nello stesso REU intercomunale, di cui all’art. 7 delle presenti Norme.
2. Il RE, mediante apposite disposizioni normative, può specificare i casi, le condizioni ed i requisiti mediante i quali le misure dei diversi parametri urbanistici ed edilizi indicati dal PO per le diverse "Zone" (altezza, volume, superficie, ecc.) possono essere derogati, ovvero opportunamente calcolati e/o dimensionati, in ragione delle esigenze di superamento delle condizioni di pericolosità e conseguente fattibilità idraulica, geomorfologica e sismica.
3. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui ai successivi Titoli II, III e IV delle presenti Norme il PO reca le seguenti definizioni urbanistiche:
- - "Lotto urbanistico di riferimento", corrisponde alla porzione di terreno la cui relazione qualificata con un edificio o complesso edilizio, esistente o da realizzare, assume rilevanza ai fini dell’applicazione delle previsioni del PO. E’ altresì considerata "Lotto urbanistico di riferimento" l’area di sedime dell’edificio o complesso edilizio e i relativi spazi di pertinenza; possono farne parte anche eventuali porzioni di terreno ubicate nelle immediate vicinanze purché funzionalmente correlate a titolo permanente all’edifico o complesso edilizio medesimo. Vi trovano di norma collocazione eventuali manufatti e strutture accessori, costruzioni e annessi pertinenziali, funzioni e usi correlati e omogenei con quelli prevalenti nell’edificio o complesso di edifici.
- - "Resede di pertinenza", corrisponde alla porzione di terreno direttamente e funzionalmente relazionata all’edificio e complesso edilizio esistente che, indipendentemente dall’attribuzione e rappresentazione catastale, ovvero dalla delimitazione di "Zona" entro cui insiste, risulta appositamente perimetrato con specifica simbologia grafica nelle cartografie del PO denominate "QP.1 Quadro di dettaglio delle previsioni", per tutte le categorie di "Edificato sparso e isolato nel territorio rurale" e per gli "Insediamenti specialistici (funzioni non agricole) in territorio rurale". Al pari del lotto urbanistico vi trovano di norma collocazione eventuali manufatti e strutture accessori, costruzioni e annessi pertinenziali, funzioni e usi correlati e omogenei con quelli prevalenti nell’edificio o complesso di edifici. Nei soli casi di assenza di perimetrazione cartografica il resede di pertinenza, indipendentemente dall’attribuzione e rappresentazione catastale, è determinata con criterio geometrico entro un limite massimo ricompreso in un raggio di 30 mt. dall’impronta a terra definita dalle murature portanti esterne dell’edifico o complesso di edifici, con esclusione dei manufatti accessori e/o pertinenziali.
4. Con esclusione degli interventi concernenti i "Nuovi edifici e manufatti a destinazione agricola in territorio rurale" di cui all’art. 25 delle presenti norme, le previsioni del PO e le categorie di intervento si attuano esclusivamente all’interno del "Lotto urbanistico di riferimento" o del "Resede di pertinenza", come di seguito indicato per le diverse discipline di cui ai Titoli II, III e IV delle presenti Norme:
- a) Nell’ambito della "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio Urbanizzato" (di cui al successivo Titolo II), gli interventi si attuano esclusivamente all’interno del "Lotto urbanistico di riferimento" che, indipendentemente dall’attribuzione e rappresentazione catastale, ricade all’interno di una sola "Zona" così come perimetrata nelle cartografie di Quadro propositivo (QP) del PO.
- b) Nell’ambito della "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio rurale" (di cui al successivo Titolo III), gli interventi sul patrimonio edilizio esistente (PPE) si attuano, anche in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 77 della LR 65/2014, indipendentemente dall’attribuzione e rappresentazione catastale, all’interno del "Resede di pertinenza".
- c) Nell’ambito della "Disciplina delle trasformazioni. Attrezzature, servizi e dotazioni territoriali", limitatamente alle "Attrezzature pubbliche e di interesse generale" e ai "Servizi, impianti e dotazioni territoriali" (di cui al successivo Titolo IV, Capi I e II) gli interventi si attuano all’interno del "Lotto urbanistico di riferimento" che, indipendentemente dall’attribuzione e rappresentazione catastale, coincide con una sola "Zona" così come perimetrata nelle cartografie di Quadro propositivo (QP) del PO.
- d) Nell’ambito della "Disciplina delle trasformazioni. Attrezzature, servizi e dotazioni territoriali", limitatamente alle "Rete e nodi infrastrutturali della mobilità" (di cui al successivo Titolo IV, Capo III), gli interventi si attuano nell’area scoperta direttamente e funzionalmente relazionata alla struttura, impianto o infrastruttura, ovvero ai complementari edifici, manufatti ed opere d’arte. Tale area, indipendentemente dall’attribuzione e rappresentazione catastale, corrisponde alla "Zona" così come perimetrata nelle cartografie di PO, assimilabile, in ragione delle specifiche caratteristiche fisiche e morfotipologiche, al "lotto urbanistico di riferimento" o al "resede di pertinenza" come definiti alle precedenti lettere di questo stesso comma.
5. È fatta salva la deroga al limite perimetrale indicato al precedente comma 4, lettera b) nel solo caso in cui la categoria di intervento della "Sostituzione edilizia" (cui all’art. 134 c. 1 let. l) della LR 65/2014 e smi), ovvero della "Ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (cui all’art. 134 c. 1 let. h) della LR 65/2014 e smi – qualora ammessa dal PO per le singole "Zone" - sia condizione per il superamento di limiti alla trasformazione edilizia conseguenti a disposizioni o prescrizioni di pericolosità e fattibilità idraulica o geomorfologica sovraordinate. Tale deroga è concessa dal consiglio comunale sulla base di un progetto, corredato di appositi studi specialistici (idraulici e geomorfologici) di dettaglio che dimostrino il superamento dei suddetti limiti.
6. Ai fini del mutamento di destinazione d’uso degli edifici a destinazione agricola ricadenti in territorio rurale, di cui all’art. 24 delle presenti Norme, si definiscono altresì "Aree agricole di pertinenza" le superfici totali e i corrispondenti terreni o fondi agricolo – forestali, anche diversi e più estesi del "Resede di pertinenza", attribuiti catastalmente ad un edificio o complesso di edifici non più utilizzati a fini agricoli - come risultanti da atto pubblico o atto d’obbligo stipulato ai fini della deruralizzazione dell’edificio o complesso di edifici - per le quali sono obbligatoriamente da realizzare gli interventi di sistemazione ambientale previsti dalla LR 65/2014 e sulle quali gravano gli impegni di miglioramento e manutenzione ambientale.