Capo I Finalità, caratteri, contenuti ed efficacia

Art. 1. Riferimenti generali e conformità agli strumenti di pianificazione territoriale

1. Il Piano Operativo (PO), nel rispetto dei principi generali e di sviluppo sostenibile stabiliti dalla Legge Regionale (LR) 65/2014, è lo strumento di pianificazione urbanistica del Comune di Calcinaia che disciplina l’attività urbanistica ed edilizia per l’intero territorio comunale in conformità al Piano Strutturale Intercomunale (PSI) dell’Unione dei Comuni della Valdera. Il PO declina, dettaglia e articola in particolare i contenuti e la disciplina concernente la "Strategia dello sviluppo sostenibile", garantendo il rispetto, la compatibilità e la conformità con i contenuti e la disciplina concernente lo "Statuto del territorio" dello stesso PSI.

2. Il PO è redatto in conformità alla disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) avente valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e in coerenza con le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) provinciale (non conformato al PIT/PPR), per quanto compatibili con la più innovata disciplina della LR 65/2015 e dello stesso PIT/PPR.

3. La conformità e la coerenza del PO alla disciplina degli strumenti della pianificazione territoriale sovraordinati (PIT/PPR, PTC e PSI) è esplicitata nell’elaborato di "Quadro propositivo" (QP) denominato QP.4 "Relazione generale e di conformità", di cui all’art. 3 comma 3 delle presenti Norme, mentre la valutazione degli effetti delle previsioni, con riferimento agli aspetti paesaggistici, territoriali, economici e sociali rilevanti per l’uso del territorio, è espressa nei contenuti del "Quadro valutativo" (QV) e del "Quadro geologico – tecnico" (QG) di cui all’art. 3 commi 4 e 5 delle presenti Norme, nonché nella disciplina di compatibilità e sostenibilità di cui al Titolo VI delle presenti Norme.

4. La disciplina del PO prevale, qualora difforme o in contrasto, sulle disposizioni normative del Regolamento Edilizio (REU) unificato intercomunale e dei piani, programmi e regolamenti comunali di settore vigenti, di cui agli art.li 7 e 8 delle presenti norme.

Art. 2. Contenuti, campo di applicazione, disciplina e validità temporale

1. Il PO si applica all'intero territorio comunale, è direttamente precettivo e conformativo della disciplina della destinazione e dell'uso dei suoli ed è valido, fatto salvo quanto previsto ai commi seguenti, a tempo indeterminato.

2. Il PO, secondo quanto disposto dall'art. 95 della LR 65/2014 e sulla base dell'articolazione in "Zone" (zonizzazione) definita al Titolo I, Capo III delle presenti Norme, si compone di due parti:

  1. a) la "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti" che individua e definisce:
    • - la disciplina del "Territorio rurale", in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV, capo III della LR 65/2014 e del Regolamento di cui alla DPGR n. 63R/2016, di cui al Titolo II delle presenti Norme;
    • - la disciplina del "Territorio urbanizzato", comprendente le disposizioni di tutela e di valorizzazione dei centri e nuclei di impianto storico, comprese quelle riferite a singoli edifici e manufatti di valore storico, architettonico o testimoniale, nonchè le disposizioni degli altri insediamenti di recente formazione, di cui al Titolo III delle presenti Norme;

La disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti si qualifica e si integra con la "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni", in conformità alle disposizioni di cui agli art.li 98 e 99 della LR 65/2014, di cui al Titolo I, Capo IV delle presenti Norme;

  1. b) la "Disciplina delle trasformazioni" degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, che individua e definisce:
    • - la disciplina delle "Attrezzature, servizi e dotazioni territoriali", esistenti e di progetto, ovvero delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria (Attrezzature pubbliche e di interesse collettivo, Servizi impianti e altre dotazioni territoriali, Rete e nodi infrastrutturali della mobilità), comprese le aree destinate a standard urbanistici, ricadenti indifferentemente nel territorio urbanizzato ed in quello rurale, di cui al Titolo IV delle presenti Norme;
    • - la disciplina delle "Nuove previsioni urbanistiche" definite con specifico riferimento alle previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità degli insediamenti, le previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità delle aree agricole, le previsioni per l'integrazione e il potenziamento dei servizi e dotazioni, di cui al Titolo V delle presenti Norme.

La disciplina delle trasformazioni si qualifica e si integra con la "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni", in conformità alle disposizioni di cui agli art.li 98 e 99 della LR 65/2014, di cui al Titolo I, Capo IV delle presenti Norme e secondo quanto puntualmente disciplinato nelle singole schede - norma di cui allo specifico elaborato di Quadro propositivo (QP) denominato QP.3a "Disciplina delle trasformazioni. Schede - Norma".

3. La "Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti" è valida a tempo indeterminato. La "Disciplina delle trasformazioni" degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio ed i correlati vincoli preordinati alla espropriazione sono soggetti a decadenza quinquennale secondo quanto disposto all'art. 95 della LR 65/2014.

4. Le previsioni concernenti i "Piani attutivi, progetti unitari e altri strumenti convenzionati non decaduti" recepiti e resi efficaci dal PO, di cui all'art. 66 delle presenti Norme, perdono di efficacia secondo quanto indicato nelle rispettive deliberazioni di approvazione e/o nelle rispettive convenzioni.

5. Alla decadenza delle previsioni di cui comma 2 lettera b) (Disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio) si applicano le disposizioni di cui allart. 82 delle presenti Norme (disciplina delle "Aree non pianificate").

Art. 3. Elaborati costitutivi (cartografici, normativi e documentali) ed efficacia

1. Il PO è costituito dagli elaborati del "Quadro conoscitivo" (QC) e del "Quadro propositivo" (QP) ed è altresì corredato e supportato dagli elaborati del "Quadro geologico – tecnico" (QG) e del Quadro valutativo (QV).

2. Il "Quadro conoscitivo" (QC) del PO, comprendente la ricognizione e classificazione del patrimonio edilizio esistente (PEE), delle aree urbanizzate e delle relative criticità, tenendo conto della ricognizione del "Patrimonio territoriale", dell’articolazione in "Unità Territoriali Organiche Elementari", della perimetrazione del territorio urbanizzato e del territorio rurale, del PSI. In particolare il quadro conoscitivo del PO è composto dai seguenti elaborati cartografici in scala 1:10.000 (10k) o 1:5.000 (5k) e documentali:

  • - QC.1 Inquadramento territoriale con aggiornamento cartografico (10k)
  • - QC.2 Ricognizione degli insediamenti di impianto storico (5K), comprendente:
  • - QC.2a Quadrante settentrionale
  • - QC.2b Quadrante meridionale
  • - QC.3 Siti e beni di interesse e ricognizione del potenziale archeologico (10k)
  • - QC.4 Rilievo urbanistico degli insediamenti e standard urbanistici (5k), comprendente
  • - QC.4a Quadrante settentrionale
  • - QC.4b Quadrante meridionale
  • - QC.5 Ricognizione e classificazione della rete della mobilità (10k)
  • - QC.6 Ricognizione vincoli ambientali e paesaggistici sovraordinati (10k)
  • - QC.7 Ricognizione vincoli igienico – sanitari e ambientali (5k), comprendente:
  • - QC.7a Quadrante settentrionale
  • - QC.7b Quadrante meridionale
  • - QC.8 Ricognizione e aggiornamento dell’uso del suolo (10k)
  • - QC.9 Vegetazione e habitat di interesse comunitario (10k)
  • - QC.10 Atlanti e schede degli insediamenti storici
  • - QC.11 Dotazioni infrastrutturali e di rete
  • - QC.11a Quadrante settentrionale
  • - QC.11b Quadrante meridionale
  • - QC.12 Relazione della probabilità archeologica

Il Quadro conoscitivo (QC) si integra con le indagini, le analisi e gli studi di dettaglio, comprensivi degli elementi di rischio e dei fattori di vulnerabilità idrogeologici e sismici, contenuti del Quadro geologico - tecnico (QG), nonché delle indagini di caratterizzazione ambientale del territorio comunale contenute nel Quadro valutativo (QV).

3. Il "Quadro propositivo" (QP) del PO è composto dai seguenti elaborati cartografici, in scala 1:5.000 (5k), 1:2.000 (2k), 1:1.000 (1k) e documentali:

  • - QP.0 Quadro generale delle previsioni (5k)
  • - QP.0a Quadrante settentrionale
  • - QP.0b Quadrante meridionale
  • - QP.1 Quadro di dettaglio delle previsioni (2k)
  • - QP.1.1 Sardina nord
  • - QP.1.2 Sardina sud - Moretti
  • - QP.1.3 Cerbaie nord
  • - QP.1.4 La Botte - Cerbaie
  • - QP.1.5 Calcinaia
  • - QP.1.6 Ponte alla Navetta
  • - QP.1.7 Fornacette ovest
  • - QP.1.8 Fornacette est
  • - QP.1.9 Arno -Montecchio
  • - QP.1.10 Fornacette sud – Borselli
  • - QP.2 Centri storici. Quadro di dettaglio delle previsioni (1k)
  • - QP.2a Classificazione degli edifici e degli spazi aperti
  • - QP.2b Indicazioni per il controllo degli interventi
  • - QP.3 Norme tecniche di attuazione e gestione, comprendenti anche:
  • - QP.3a Disciplina delle trasformazioni. Schede norma
  • - QP.3b Disciplina delle trasformazioni. Elenco beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi
  • - QP.4 Relazione tecnico – illustrativa e di conformità, comprendente anche (appendici):
  • - Quadro previsionale strategico quinquennale del PO. Sintesi (Appendice A)
  • - Verifica standard urbanistici del PO. Sintesi (Appendice B)
  • - Elementi per la verifica di conformità del PO (Appendice C)

4. Il "Quadro geologico – tecnico" (QG), ovvero le indagini di fattibilità idraulica, geomorfologica e sismica, redatte ai sensi dell'art. 104, comma 3 della LR 65/2014 e in applicazione delle disposizioni del Regolamento di cui alla DPGR n. 5R/2020, è composto dai seguenti elaborati cartografici in scala 1:5.000 (5k) e documentali:

  • - QG.0 Relazione illustrativa e di fattibilità geologico-tecnica
  • - QG.1 Carta della pericolosità sismica locale (5k)
  • - QG.1a Quadrante settentrionale
  • - QG.1b Quadrante meridionale
  • - QG.2 Carta delle aree ed elementi esposti a fenomeni geologici (5k)
  • - QG.2a Quadrante settentrionale
  • - QG.2b Quadrante meridionale
  • - QG.3 Carta delle aree ed elementi esposti a fenomeni alluvionali (5k)
  • - QG.3a Quadrante settentrionale
  • - QG.3b Quadrante meridionale
  • - QG.4 Carta della pericolosità sismica livello 2 (5k)
  • - QG.4a Quadrante settentrionale
  • - QG.4b Quadrante meridionale
  • - QG.5 Carta della vulnerabilità sismica livello 2 (5k)
  • - QG.5a Quadrante settentrionale
  • - QG.5b Quadrante meridionale
  • - QG.6 Carta dell’esposizione sismica livello 2 (5k)
  • - QG.6a Quadrante settentrionale
  • - QG.6b Quadrante meridionale
  • - QG.7 Carta delle aree a rischio sismico livello 2 (5k)
  • - QG.7a Quadrante settentrionale
  • - QG.7b Quadrante meridionale

Costituisce inoltre specifico allegato al Quadro geologico – tecnico lo "Studio di Microzonazione Sismica" di livello 2, comprendente i seguenti elaborati cartografici in scala 1:10.000 (10k) e documentali:

  • - Carta delle indagini (10k)
  • - Carta delle frequenze fondamentali dei depositi (10k)
  • - Carta geologico-tecnica (10k)
  • - Sezioni geologico-tecniche (10k)
  • - Carta delle MOPS (10k)
  • - Carta di Microzonazione Sismica livello 2 - FA 01-05 (10k)
  • - Carta di Microzonazione Sismica livello 2 - FA 04-08 (10k)
  • - Carta di Microzonazione Sismica livello 2 - FA 07-11 (10k)
  • - Relazione Microzonazione Sismica Livello 2
  • - Relazione illustrativa indagini geologiche e geofisiche

Il quadro geologico–tecnico (QG) del PO è altresì redatto in coerenza ed integrazione delle complementari indagini, degli studi specialistici e delle analisi di pericolosità e rischio del PS in applicazione e nel rispetto delle norme del PAI del Bacino del fiume Arno - ovvero del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) del Distretto Appennino Settentrionale - nonché delle indagini geofisiche e degli approfondimenti di carattere sismico, secondo quanto indicato nelle direttive di cui aall’allegato "A" della suddetta DPGR n. 5R/2020. A tal fine

Il Quadro Geologico-tecnico QG) si integra e completa con lo studio idrologico-idraulico, redatto ai sensi dell’art. 20 della L.R. 41/2018, validato dal Settore Genio Civile Valdarno Inferiore (Prot. n.3371 del 18/03/2021) e recepito dall’’Autorità di Bacino Distrettuale con Decreto del Segretario Generale n.84 del 08/09/2021 (con modifica delle mappe del PGRA), ai sensi dell’art.14, c.5 e 7 della Disciplina di Piano e successiva presa d’atto del Settore Tecnico comunale (Det. n.141 del 15.04.2021. In particolare lo studio che correda le indagini di pericolosità del PSI dell’Unione comuni della Valdera, è costituito dai seguenti elaborati documentali e cartografici (in scala 1:10.000- 10k):

  • - Relazione Idrologica – Idraulica
  • - Tav. 1A - Planimetria del Reticolo Idrografico
  • - Tav. 1B - Planimetria dei Bacini Idrografici
  • - Tav. 2A - Modello Idraulico – Planimetria
  • - Tav. 2BC - Modello Idraulico - Sezioni con Livelli Idrometrici TR 30 - 200 anni
  • - Tav. 2C - Modello Idraulico - Profili Longitudinali con Livelli Idrometrici TR 30 - 200 anni
  • - Tav. 3A - Planimetria Aree Allagate TR 30 anni Battenti Idrometrici Massimi
  • - Tav. 3B - Planimetria Aree Allagate TR 200 anni Battenti Idrometrici Massimi
  • - Tav. 4A - Planimetria Aree Allagate TR 30 anni Velocità Massime
  • - Tav. 4B – Planimetria Aree Allagate TR 200 anni Velocità Massime
  • - Tav. 5 - Planimetria Aree Allagate Magnitudo ai sensi della L.R 41/2018
  • - Tav. 6A - Planimetria Aree Allagate Modello Qualitativo - Battenti Idrometrici Max R 30 anni
  • - Tav. 6B - Planimetria Aree Allagate Modello Qualitativo - Battenti Idrometrici Max TR 200
  • - Tav. 6C - Planimetria Aree Allagate Modello Qualitativo - Velocità Max TR 30 anni
  • - Tav. 6D - Planimetria Aree Allagate Modello Qualitativo - Velocità Max TR 200 anni
  • - Tav. 6E - Planimetria Aree Allagate Modello Qualitativo - Magnitudo ai sensi LR 41/2018
  • - Tav. 7 - Perimetrazioni delle Aree Allagate
  • - Tav. 8A - Planimetria della Pericolosità Idraulica ai sensi del DPGR 53R/2011
  • - Tav. 8B - Planimetria della Pericolosità Idraulica ai sensi del PGRA D.lgs 49/2010

5. Il "Quadro valutativo" (QV), redatto ai sensi dell’art. 14 della LR 65/2014 e secondo le specifiche disposizioni di cui alla LR 10/2010, è composto da un unico elaborato comprendente:

  • - QV.1 Rapporto Ambientale di VAS, di cui all’art. 24 della stessa LR 10/2010
  • - QV.2 Studio di Incidenza per la VINCA, di cui all’art. 73ter della stessa LR 10/2010
  • - QV.3 Sintesi non tecnica della VAS

Il Quadro valutativo (QV) si completa altresì della "Dichiarazione di sintesi" redatta in sede di approvazione del PO, ai sensi dell’art. 27 della LR 10/2010.

6. Fermo restando la prevalenza della Disciplina dei "Beni Paesaggistici" del PIT/PPR e della Disciplina di piano del PSI, i contenuti degli elaborati del Quadro conoscitivo (QC), del Quadro valutativo (QV), del Quadro geologico- tecnico (QG) hanno valore di direttiva, ovvero di riferimento per la formazione degli strumenti attuativi previsti dal PO, dei piani e programmi settoriali comunali e degli altri atti di governo del territorio (comunque denominati) che dovranno pertanto considerare i contenuti dei suddetti elaborati, applicarne le relative indicazioni e giustificarne, con specifici ed adeguati approfondimenti, eventuali discordanze e/o divergenze.

7. Gli elaborati del Quadro propositivo (QP), ovvero le presenti Norme e regole di attuazione e gestione, le relative appendici e i corrispondenti allegati, le cartografie del Quadro generale delle previsioni (QP.0), del Quadro di dettaglio delle previsioni (QP.1) e quelle dell’Atlante di dettaglio dei centri storici (QP.2) hanno invece valore direttamente precettivo e prescrittivo per gli strumenti attuativi e gli altri atti di governo del territorio, per la formazione dei titoli abilitativi e/o autorizzativi, per l’attività edilizia libera, nonché per la realizzazione di qualsiasi intervento ed opera (comunque denominati) previsti dal PO.

8. L’aggiornamento del Quadro conoscitivo (QC) e del Quadro geologico – tecnico (QG) purché non comportante conseguenze sulla presente disciplina, nonché la correzione degli errori materiali contenuti nel PO, con particolare riferimento alla corretta classificazione degli insediamenti di impianto storico, indifferentemente ricadenti nel territorio urbanizzato o nel territorio rurale, effettuata anche in ragione delle attività di cui all’art. 75 delle presenti norme, non costituiscono variante al PO e in tal caso si procede ai sensi di legge.

Art. 4. Gerarchia, criteri interpretativi degli elaborati e della disciplina

1. Le presenti Norme e regole di attuazione e gestione (QP.3) nonché i corrispondenti allegati (QP.3a e QP.3b) prevalgono, nel caso di differenze, difformità e/o contraddizioni, sugli elaborati cartografici del PO.

2. Nel caso di difformità e/o contraddizioni tra le presenti Norme e regole di attuazione e gestione (QP.3) e le disposizioni normative e specifiche e di dettaglio contenute negli allegati (QP.3a e QP.3b), prevalgono queste ultime.

3. Nel caso di contrasto tra i diversi elaborati cartografici del PO (QP.0, QP.1 e Qp.2) prevalgono quelli di maggior dettaglio (esempio la scala 1:2.000 prevale su quella a 1:5.000).

4. Ai fini della appropriata identificazione degli immobili concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni urbanistiche" (di cui al Titolo V delle presenti Norme) ed allo scopo di assicurare la corrispondenza tra rappresentazione del PO definita sulla base della cartografia tecnica regionale e identificazione catastale, le perimetrazioni e le relative dimensioni delle zone indicate nelle singole schede – norma dell’elaborato QP.3a Disciplina delle trasformazioni. Schede – Norma potranno subire in fase di formazione e approvazione dei relativi strumenti attuativi una variazione dimensionale in termini di complessiva superficie territoriale (St), tanto in più quanto in meno, fino ad un massimo del 10% di quella misurabile negli elaborati cartografici del PO, senza che ciò comporti variante allo stesso PO.

Art. 5. Definizioni e parametri urbanistici ed edilizi

1. Le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche da applicarsi nel PO e nel Regolamento Edilizio Unitario (REU) intercomunale sono quelle contenute nell’apposito Regolamento attuativo elaborato e approvato ai sensi dell’art. 216 della LR 65/2014, di cui alla DPGR n. 39R/2018, come eventualmente estese ed integrate nello stesso REU intercomunale, di cui all’art. 7 delle presenti Norme.

2. Il RE, mediante apposite disposizioni normative, può specificare i casi, le condizioni ed i requisiti mediante i quali le misure dei diversi parametri urbanistici ed edilizi indicati dal PO per le diverse "Zone" (altezza, volume, superficie, ecc.) possono essere derogati, ovvero opportunamente calcolati e/o dimensionati, in ragione delle esigenze di superamento delle condizioni di pericolosità e conseguente fattibilità idraulica, geomorfologica e sismica.

3. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui ai successivi Titoli II, III e IV delle presenti Norme il PO reca le seguenti definizioni urbanistiche:

  • - "Lotto urbanistico di riferimento", corrisponde alla porzione di terreno la cui relazione qualificata con un edificio o complesso edilizio, esistente o da realizzare, assume rilevanza ai fini dell’applicazione delle previsioni del PO. E’ altresì considerata "Lotto urbanistico di riferimento" l’area di sedime dell’edificio o complesso edilizio e i relativi spazi di pertinenza; possono farne parte anche eventuali porzioni di terreno ubicate nelle immediate vicinanze purché funzionalmente correlate a titolo permanente all’edifico o complesso edilizio medesimo. Vi trovano di norma collocazione eventuali manufatti e strutture accessori, costruzioni e annessi pertinenziali, funzioni e usi correlati e omogenei con quelli prevalenti nell’edificio o complesso di edifici.
  • - "Resede di pertinenza", corrisponde alla porzione di terreno direttamente e funzionalmente relazionata all’edificio e complesso edilizio esistente che, indipendentemente dall’attribuzione e rappresentazione catastale, ovvero dalla delimitazione di "Zona" entro cui insiste, risulta appositamente perimetrato con specifica simbologia grafica nelle cartografie del PO denominate "QP.1 Quadro di dettaglio delle previsioni", per tutte le categorie di "Edificato sparso e isolato nel territorio rurale" e per gli "Insediamenti specialistici (funzioni non agricole) in territorio rurale". Al pari del lotto urbanistico vi trovano di norma collocazione eventuali manufatti e strutture accessori, costruzioni e annessi pertinenziali, funzioni e usi correlati e omogenei con quelli prevalenti nell’edificio o complesso di edifici. Nei soli casi di assenza di perimetrazione cartografica il resede di pertinenza, indipendentemente dall’attribuzione e rappresentazione catastale, è determinata con criterio geometrico entro un limite massimo ricompreso in un raggio di 30 mt. dall’impronta a terra definita dalle murature portanti esterne dell’edifico o complesso di edifici, con esclusione dei manufatti accessori e/o pertinenziali.

4. Con esclusione degli interventi concernenti i "Nuovi edifici e manufatti a destinazione agricola in territorio rurale" di cui all’art. 25 delle presenti norme, le previsioni del PO e le categorie di intervento si attuano esclusivamente all’interno del "Lotto urbanistico di riferimento" o del "Resede di pertinenza", come di seguito indicato per le diverse discipline di cui ai Titoli II, III e IV delle presenti Norme:

  • a) Nell’ambito della "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio Urbanizzato" (di cui al successivo Titolo II), gli interventi si attuano esclusivamente all’interno del "Lotto urbanistico di riferimento" che, indipendentemente dall’attribuzione e rappresentazione catastale, ricade all’interno di una sola "Zona" così come perimetrata nelle cartografie di Quadro propositivo (QP) del PO.
  • b) Nell’ambito della "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio rurale" (di cui al successivo Titolo III), gli interventi sul patrimonio edilizio esistente (PPE) si attuano, anche in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 77 della LR 65/2014, indipendentemente dall’attribuzione e rappresentazione catastale, all’interno del "Resede di pertinenza".
  • c) Nell’ambito della "Disciplina delle trasformazioni. Attrezzature, servizi e dotazioni territoriali", limitatamente alle "Attrezzature pubbliche e di interesse generale" e ai "Servizi, impianti e dotazioni territoriali" (di cui al successivo Titolo IV, Capi I e II) gli interventi si attuano all’interno del "Lotto urbanistico di riferimento" che, indipendentemente dall’attribuzione e rappresentazione catastale, coincide con una sola "Zona" così come perimetrata nelle cartografie di Quadro propositivo (QP) del PO.
  • d) Nell’ambito della "Disciplina delle trasformazioni. Attrezzature, servizi e dotazioni territoriali", limitatamente alle "Rete e nodi infrastrutturali della mobilità" (di cui al successivo Titolo IV, Capo III), gli interventi si attuano nell’area scoperta direttamente e funzionalmente relazionata alla struttura, impianto o infrastruttura, ovvero ai complementari edifici, manufatti ed opere d’arte. Tale area, indipendentemente dall’attribuzione e rappresentazione catastale, corrisponde alla "Zona" così come perimetrata nelle cartografie di PO, assimilabile, in ragione delle specifiche caratteristiche fisiche e morfotipologiche, al "lotto urbanistico di riferimento" o al "resede di pertinenza" come definiti alle precedenti lettere di questo stesso comma.

5. È fatta salva la deroga al limite perimetrale indicato al precedente comma 4, lettera b) nel solo caso in cui la categoria di intervento della "Sostituzione edilizia" (cui all’art. 134 c. 1 let. l) della LR 65/2014 e smi), ovvero della "Ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (cui all’art. 134 c. 1 let. h) della LR 65/2014 e smi – qualora ammessa dal PO per le singole "Zone" - sia condizione per il superamento di limiti alla trasformazione edilizia conseguenti a disposizioni o prescrizioni di pericolosità e fattibilità idraulica o geomorfologica sovraordinate. Tale deroga è concessa dal consiglio comunale sulla base di un progetto, corredato di appositi studi specialistici (idraulici e geomorfologici) di dettaglio che dimostrino il superamento dei suddetti limiti.

6. Ai fini del mutamento di destinazione d’uso degli edifici a destinazione agricola ricadenti in territorio rurale, di cui all’art. 24 delle presenti Norme, si definiscono altresì "Aree agricole di pertinenza" le superfici totali e i corrispondenti terreni o fondi agricolo – forestali, anche diversi e più estesi del "Resede di pertinenza", attribuiti catastalmente ad un edificio o complesso di edifici non più utilizzati a fini agricoli - come risultanti da atto pubblico o atto d’obbligo stipulato ai fini della deruralizzazione dell’edificio o complesso di edifici - per le quali sono obbligatoriamente da realizzare gli interventi di sistemazione ambientale previsti dalla LR 65/2014 e sulle quali gravano gli impegni di miglioramento e manutenzione ambientale.

Capo II Strumenti di attuazione e gestione

Art. 6. Piani attuativi, progetti unitari convenzionati e altri strumenti di attuazione

1. Le presenti Norme definiscono le previsioni e gli interventi urbanistico-edilizi, riferiti alle diverse "Zone" del PO di cui all’art. 12, specificatamente soggette dallo stesso PO alla preventiva formazione di Piani Attuativi (PA) o Progetti Unitari Convenzionati (PUC), ovvero Permessi di costruire (PdC) convenzionati, Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA).

2. Le procedure, i contenuti e le modalità di formazione e approvazione degli strumenti attuativi (comunque denominati) di cui al precedente comma 1, sono disciplinate ed indicati dal DPR n. 380/2001 e smi (Testo Unico dell’Edilizia - TUED) e più in dettaglio dalla LR 65/2014 e smi.

3. I Piani attuativi (PA) e i Progetti Unitari Convenzionati (PUC), di cui al precedente comma 1, comportanti l’aumento dei carichi urbanistici che richiedano il conseguente potenziamento e/o l’adeguamento delle reti del "Servizio Idrico Integrato" regionale, nell’ambito del procedimento di approvazione e comunque prima della definitiva approvazione, sono inviati all’Autorità Idrica Toscana (AIT) e al soggetto gestore per l’espressione del parere di fattibilità di rispettiva competenza, in relazione alla disponibilità di approvvigionamento idrico e smaltimento delle acque reflue, ai sensi della legislazione e pianificazione settoriale vigente in materia di tutela delle risorse idriche. Resta fermo inoltre quanto ulteriormente disposto all’art. 72 delle presenti Norme.

Art. 7. Regolamento edilizio e altri strumenti regolativi comunali

1. Il Comune di Calcinaia è dotato del "Regolamento Edilizio" Unificato (REU), di cui all’art. 106 della LR 65/2014 e all’art. 4 del DPR n. 380/2001, avente per oggetto "la disciplina delle opere edilizie e le procedure di intervento necessarie per realizzarle, che interessano i territori dei Comuni aderenti facenti parte dell’Unione Valdera", approvato con Deliberazione G.U. n. 11 del 06.02.2015 e con successiva Deliberazione del C.C. n. 25 del 30.04.2015.

2. Le presenti Norme tecniche di attuazione e gestione recano le disposizioni e le indicazioni di carattere generale per la definizione dei contenuti essenziali del REU e del suo aggiornamento, con specifico riferimento all’Allegato A "Disposizioni contenenti ulteriori normative diversificate in rapporto alle specificità dei singoli Comuni", di cui all’art. 1 comma 3 dello stesso REU.

3. L’Allegato A al REU, secondo le diverse "Zone" individuate dal PO, di cui all’art. 12 delle presenti Norme, definisce specifiche disposizioni regolamentari con riferimento a:

  • - il decoro e la cura degli spazi aperti pertinenziali degli "Iinsediamenti di impianto storico", dei "Nuclei, borghi e aggregatii di impianto storico", delle "Ville e relativi giardini e parchi storici", indipendentemente ricadente nel territorio urbanizzato e del territori rurale;
  • - il decoro e la cura degli spazi aperti pertinenziali delle "Urbanizzazioni recenti prevalentemente residenziali o produttive" del territorio urbanizzato;
  • - il decoro e la cura dei "resedi di pertinenza" e delle "aree agricole di pertinenza" dell’"Edificato sparso e/o isolato" di impianto storico o di recente formazione del territorio rurale.

4. Fermo restando la disciplina e le categorie di intervento ammesse dal PO per le singole "Zone", di cui all’art. 12 delle presenti Norme, l’Allegato A al REU definisce altresì apposite disposizioni normative in riferimento ai caratteri dimensionali, tipologici e funzionali delle "Piscine ed impianti sportivi", degli "Interventi pertinenziali", delle opere, degli interventi e dei manufatti "Privi di rilevanza edilizia" eventualmente realizzabili nei "Lotti urbanistici di riferimento" e nei "Resedi di pertinenza" delle stesse "Zone", nonché le indicazioni per la definizione e realizzazione, dei "Volumi tecnici" in relazione alle diverse categorie funzionali esistenti e/o insediabili (residenziale, artigianale – industriale, commerciale al dettaglio, direzionale e di servizio, turistico – ricettive). Il REU definisce inoltre ulteriori indicazioni e prescrizioni di dettaglio riferite ai "Centri storici" (A1) che integrano quelle definite dal PO all’Appendice "C" alle presenti Norme.

5. Nelle more di approvazione dell’Allegato A al REU adeguato secondo quanto indicato ai precedenti commi, il PO in riferimento agli interventi di cui al precedente comma 3 definisce all’Appendice "C" delle presenti Norme le disposizioni normative di raccordo che decadono con il provvedimento di approvazione dello stesso REU adeguato al PO.

6. Con apposito atto o regolamento comunale, sono definite altresì le disposizioni normative in materia di contributi concernenti il costo di costruzione e gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (secondo quanto disposto dal Titolo VII, Capo I della LR 65/2014), nonché in materia di "monetizzazione" di standard urbanistici ed altri interventi ed opere di interesse pubblico o generale eventualmente previsti dal PO (secondo quanto disposto all’art. 15 delle presenti Norme).

7. Le previsioni e le presenti Norme tecniche di attuazione e gestione del PO prevalgono, in ogni caso, sulle disposizioni normative eventualmente difformi e/o contrastanti contenute nel REU e nel relativo Allegato A.

Art. 8. Piani e programmi comunali di settore

1. Il PO garantisce la coerenza, l’integrazione e il raccordo con i piani e programmi comunali e/o intercomunali di settore ed in particolare:

  • a) in relazione al "Piano comunale di classificazione acustica" (PCCA), il PO definisce specifiche indicazioni metodologiche, operative e attuative, contenute nel "Quadro valutativo" (QV) e di supporto alle attività descritte nel Rapporto Ambientale (RA) di VAS, di cui all’art. 72 delle presenti Norme, al fine di assicurare la compatibilità acustica delle previsioni di PO, con particolare riferimento a quelle concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni urbanistiche", di cui al successivo Titolo VI;
  • b) in relazione al "Piano di protezione civile" intercomunale e comunale, il PO recepisce e fa proprie le indicazioni concernenti la localizzazione di spazi, attrezzatture ed infrastrutture funzionali all’attuazione e gestione operativa del piano medesimo e fornisce altresì specifiche indicazioni metodologiche e attuative, contenute in allegato alle indagini di fattibilità idrogeologica e sismica del "Quadro geologico – tecnico (QG)", di cui all’art. 73 delle presenti Norme.

2. Gli altri strumenti di programmazione settoriale e i regolamenti di settore, comunque denominati, aventi influenza od effetti di natura territoriale o urbanistica, sviluppano e specificano le disposizioni contenute nella disciplina del PO, garantendo il coordinamento e la coerenza tra previsioni e disposizioni normative definiti dalla pianificazione urbanistica e le corrispondenti politiche o azioni settoriali.

3. Le presenti Norme definiscono inoltre la "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui agli art.li 98 e 99 della LR 65/2014, secondo quanto a tal fine disposto al Titolo I Capo IV.

4. Il PO reca inoltre le disposizioni normative per la programmazione degli interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche nell’ambito urbano, secondo quanto disposto al Titolo VI Capo II, ed in particolare agli art.li 76 e 78 delle presenti Norme che costituiscono anche quadro di riferimento e contenuto essenziale per l’aggiornamento e l’integrazione del vigente "Piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche" (PEBA) in ambito urbano.

Art. 9. Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Standard urbanistici e parcheggi

1. In coerenza con quanto disposto dai Regolamenti di cui alle DPGR n° 2R/2007 e DPGR n° 32R/2017 e dal PSI vigente, gli standard urbanistici previsti DM n. 1444/1968 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, di verde pubblico o a parcheggi ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n.765), sono individuati quali livelli minimi inderogabili per garantire la qualità degli insediamenti.

2. Ai fini della corretta applicazione dell’art. 4 del DM 1444/68 e della disciplina del PSI, fatto salvo quanto previsto e disposto al successivo comma 3, le previsioni del PO e le relative "Zone", con particolare riferimento a quelle definite dalla "Disciplina degli insediamenti esistenti" di cui ai Titoli II e III delle presenti Norme e fermo restando quanto disposto al Titolo IV, assicurano nel loro complesso, e senza ulteriori necessità di reperimento di aree, il rispetto e il perseguimento delle dotazioni minime di spazi destinati a Standard urbanistici stabilite dallo stesso PSI, in applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari precedentemente richiamate, secondo quanto puntualmente descritto ed indicato nell’elaborato di Quadro propositivo (QP) denominato "QP.4 Relazione generale e di conformità".

3. Negli interventi di "Ristrutturazione urbanistica", "Sostituzione edilizia" e "Ristrutturazione edilizia ricostruttiva" comportanti la trasformazione di immobili aventi complessivamente Superficie edificabile (o edificata) (Se) superiore a 500 mq con contestuale mutamento di destinazione d’uso e frazionamento delle UI esistenti, da realizzarsi in attuazione delle disposizioni della "Disciplina degli insediamenti esistenti", di cui ai Titoli II e III delle presenti Norme, è obbligatorio reperire ed assicurare, attraverso l’approvazione di un apposito Permesso di Costruire (PdC) convenzionato, la realizzazione e cessione gratuita al comune di spazi pubblici di cui al DM 1444/68 (standard urbanistici), nelle categorie del verde attrezzato e dei parcheggi e aree di sosta, da determinarsi sulla base degli abitanti insediabili ai sensi dell’art. 41 quinquies e sexies della L. 1150/42 e smi e nella dimensione non inferiore a 18 mq per abitante insediabile.

4. Ai fini del calcolo degli abitanti insediati o insediabili in attuazione delle previsioni del PO e delle presenti disposizioni normative, di cui all’art. 3 del DM 1444/68, si assume quali parametri di riferimento che ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq di Superficie edificata e/o edificabile, pari a circa 80 mc - calcolato vuoto per pieno - di volume edificato e/o edificabile.

5. Per le zone omogenee classificate A e B, ai sensi dello stesso DM 1444/68, i parametri e le corrispondenti dotazioni minime di spazi pubblici di cui al precedente comma 3 sono ridotte nella misura del 50%.

6. In relazione agli obblighi determinati dalle disposizioni di cui ai precedenti commi, resta altresì fermo quanto disposto in ordine alla eventuale "Monetizzazione" di cui all’art. 15 delle presenti Norme.

7. I parcheggi privati di pertinenza ai sensi della L. 122/1989 sono sempre dovuti e necessari per i nuovi interventi di trasformazione e per gli interventi di "addizione volumetrica" (ampliamento) degli edifici esistenti, in questo caso solo per la parte ampliata. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che non producono aumento di volume edificato e/o edificabile ma comportanti l’aumento delle unità immobiliari gli spazi a parcheggio previsti dalla L. 122/1989 non sono dovuti nelle "Zone" denominate "Insediamenti di impianto storico" (A) e "Nuclei, borghi e aggregati di impianto storico" (Na). In tutti gli altri casi sono invece dovuti.

8. Per gli esercizi commerciali di vicinato di cui alla LR 62/2018, ricadenti nelle "Zone" del PO denominate "Insediamenti di impianto storico" (A), "Insediamenti recenti prevalentemente residenziali" (B), "Nuclei, borghi e aggregati di impianto storico" (Na) e "Nuclei, borghi e aggregati di recente formazione" (Nb), la superficie da destinare a parcheggi per la sosta di relazione non è dovuta ai sensi dell’art. 9 del Regolamento di cui alla DPGR 23R/2020.

Art. 10. Disciplina delle trasformazioni. Standard urbanistici e ulteriori misure prescrittive

1. Il PO al fine di perseguire localmente i principi di perequazione urbanistica sanciti dalla LR 65/2014 in forma complementare alle finalità generali di conseguire la massima qualità degli insediamenti e delle trasformazioni urbanistico - edilizie di particolare complessità o rilevanza, definisce specifiche prescrizioni volte alla realizzazione e cessione gratuita al comune di opere di urbanizzazione, dotazioni territoriali e standard urbanistici, poste a carico del proponente l’attuazione di previsioni concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni urbanistiche", di cui al Titolo V delle presenti Norme, riferite in particolare alle seguenti "Zone":

Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità del territorio urbanizzato (L- U)

  • - Aree di nuovo impianto e compensazione urbanistica (Uc)
  • - Aree degradate, dequalificate e/o inutilizzate di rigenerazione e riqualificazione urbana (Ur)

Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità del territorio rurale (T)

  • - Nuove aree di trasformazione e valorizzazione territoriale (Tc)

2. In particolare il PO per le previsioni di cui al precedente comma 1, sulla base di quanto disposto e prescritto per ogni singola "Zona" nelle presenti Norme e nelle relative "Schede norma", di cui all’elaborato di Quadro propositivo (QP) denominato QP.3a "Disciplina delle trasformazioni. Schede – Norma", definisce una o più delle seguenti "Prescrizioni e misure per l’attuazione della previsione", vincolanti e precettive, ai fini della formazione e dell’approvazione dei relativi strumenti attuativi e titoli abilitativi:

  • - 2.1. Urbanizzazioni primarie, concernenti la cessione gratuita al Comune e la contestuale realizzazione a cura dei soggetti proponenti, di quota parte delle aree costituenti la Superficie territoriale (St) della "Zona" oggetto di trasformazione, individuate e destinate dal PO alla formazione di opere di urbanizzazione primaria (viabilità, servizi e reti di distribuzione, gestione e smaltimento di risorse: acqua, luce, gas, reflui, rifiuti, energia, ecc.).
  • - 2.2. Standard urbanistici e spazi pubblici, concernenti la cessione gratuita al Comune e la contestuale realizzazione a cura e spese dei soggetti proponenti, di quota parte delle aree costituenti la Superficie territoriale (St) della "Zona" oggetto di trasformazione, individuate e destinate dal PO alla formazione di standard urbanistici e/o di spazi pubblici e di uso pubblico (verde, parcheggi, attrezzature, ecc.), ovvero di opere di urbanizzazione secondaria, anche eventualmente eccedenti gli standard urbanistici minimi di cui al DM 1444/68.
  • - 2.3. Corretto inserimento o di mitigazione degli effetti paesaggistici, concernenti la contestuale realizzazione a cura e spese dei soggetti proponenti di interventi ed opere di corretto inserimento paesaggistico e/o di qualificazione ambientale delle trasformazioni, da realizzarsi sia sulle aree e/o gli immobili da cedere gratuitamente al comune indicati alle precedenti linee, sia sulle aree e/o gli immobili ricadenti nella superficie fondiaria di trasformazione che rimangono di proprietà privata.

4. La realizzazione delle previsioni concernenti le "Zone" per le quali sono indicate le prescrizioni di cui ai precedenti commi, presuppone la redazione di uno strumento attuativo (PA o PUC), comprensivo della stipula della relativa convenzione a norma di legge, o di un titolo abilitativo diretto (PdC) convenzionato. Il rilascio o l’efficacia dei conseguenti titoli abilitativi è subordinato alla sottoscrizione e trascrizione della convenzione con la quale sono definite le modalità di intervento ed esecuzione delle opere e sono al contempo effettuate le permute o cessioni immobiliari tra il comune ed i soggetti aventi titolo. Il Comune può sempre richiedere idonee garanzie finanziarie ed assicurative da prevedere contestualmente alla stipula della convenzione.

5. Restano valide le modalità di scomputo dei "Contributi" (oneri di urbanizzazione primaria) eventualmente dovuti. Ferma restando l’eventuale cessione e/o permuta di beni ed immobili, lo scomputo è da applicarsi al solo costo di realizzazione degli interventi o delle opere.

6. In assenza di PA, PUC o titolo abilitativo diretto (PdC) convenzionato, qualora il Comune, per motivi di interesse pubblico, intenda procedere alla realizzazione anticipata degli spazi pubblici previsti ed indicati nell’elaborato di Quadro propositivo (QP) denominato QP.1a "Disciplina delle trasformazioni. Schede – Norma", ed in particolare al paragrafo b) "Caratteri generali e identificativi della previsione" con efficacia prescrittiva, può procedere all’esproprio delle aree per l’esecuzione delle opere mediante intervento diretto di iniziativa pubblica. In questo caso i proprietari che metteranno gratuitamente a disposizione le aree per la realizzazione delle opere pubbliche (con la relativa cessione o equivalente forma giuridica), rimarranno titolari dei diritti edificatori o di trasformazione, corrispondenti ai parametri urbanistici specificatamente indicati per le diverse "Zone" nelle relative "Schede norma" di cui allo stesso elaborato QP.1a "Disciplina delle trasformazioni. Schede – Norma". Ove non sia necessaria la realizzazione di ulteriori opere di urbanizzazione, la previsione potrà in questo caso essere attuata mediante titoli abilitativi diretti, senza la necessaria previa approvazione di un PA o di un PUC convenzionato. In assenza di cessione bonaria l’esecutore dell’intervento dovrà invece corrispondere all’Amministrazione, a titolo di "monetizzazione" per gli standard urbanistici o le opere non realizzati, ai sensi dell’art. 15 delle presenti Norme, un importo non inferiore all’indennità di espropriazione corrisposta.

Art. 11. Deroghe espressamente applicabili al DM 1444/68

1. Le deroghe alle disposizioni del DM 1444/68, di cui all’art. 140 c. 1 della LR 65/2014 e all’art. 2 bis del TUED, sono applicabili relativamente agli interventi di "Ristrutturazione edilizia ricostruttiva" e di "Sostituzione edilizia" eventualmente previsti nelle seguenti "Zone" del PO, di cui all’art. 12 delle presenti Norme:

  • Insediamenti recenti prevalentemente residenziali (B)
    • - Insediamenti residenziali ad elevata articolazione e complessità (B1)
    • - Insediamenti residenziali a bassa articolazione e complessità (B1)
    • - Insediamenti recentemente pianificati e attuati (B3)
    • - Insediamenti residenziali con altre funzioni di servizio e/o vicinato (BD)
  • Insediamenti periurbani e/o rurali (N)
    • - Nuclei, borghi e aggregati di impianto storico (Na)
    • - Nuclei, borghi e aggregati di recente formazione (Nb)
    • - Ville e relativi giardini e parchi storici (V)
    • - Insediamenti specialistici (funzioni non agricole) in territorio rurale (NS)
  • Attrezzature pubbliche e di interesse collettivo (F)
    • - Aree a verde pubblico, piazze e spazi aperti attrezzati (F1) (esistenti e di progetto)
    • - Aree, spazi, impianti e attrezzature sportive (F2) (esistenti e di progetto)
    • - Aree, spazi e attrezzature per l'istruzione, educazione e formazione (F3) (esistenti e di progetto)
    • - Aree, spazi e attrezzature di interesse collettivo (F4) (esistenti e di progetto)

2. Per le "Zone" del PO, di cui all’art. 12 delle presenti Norme, denominate "Insediamenti di impianto storico" (A), le deroghe alle disposizioni del DM 1444/68, di cui all’art. 140 comma 1bis, sono consentite esclusivamente nell'ambito di piani di recupero del patrimonio edilizio, di programmi complessi di riqualificazione insediativa o di altri piani attuativi comunque denominati, fatti salvi i pareri degli enti preposti alla tutela.

3. Sono altresì espressamente applicabili le deroghe alle disposizioni del DM 1444/68, di cui all’art. 140 commi 2 e 3 della LR 65/2014 alle categorie di intervento realizzabili nei piani attuativi (PA) e nei progetti unitari convenzionati (PUC) formati in attuazione delle previsioni concernenti le seguenti "Zone" del PO, di cui al successivo art. 12 delle presenti Norme:

Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità del territorio urbanizzato (L - U)

  • - Aree di nuovo impianto e compensazione urbanistica (Uc)
  • - Aree degradate, dequalificate e/o inutilizzate di rigenerazione e riqualificazione urbana (Ur)

Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità del territorio rurale (T)

  • - Nuove aree di trasformazione e valorizzazione territoriale (Tc)

4. Per le "Zone" del PO, di cui all’art. 12 delle presenti Norme, denominate "Insediamenti recenti prevalentemente produttivi" (D) le deroghe alle disposizioni del DM 1444/68, di cui agli all’art. 140 commi 5 e 6 della LR 65/2014, sono riconosciute dal Consiglio Comunale, caso per caso, se attinenti all'interesse pubblico, sulla base di apposita relazione di fattibilità tecnica ed economica, in quanto finalizzate al mantenimento delle attività produttive ed all’incremento dell'occupazione.

Capo III Articolazione, modalità d’intervento e trasformazione

Art. 12. Articolazione territoriale in "Zone" (zonizzazione) e "Zone territoriali omogenee"

1. Il PO sulla base del Quadro conoscitivo (QC) di cui all'art. 3 delle presenti Norme, individua, classifica e articola l'intero territorio comunale in "Zone" (Zonizzazione) - comprendenti indifferentemente, aree, manufatti, opere, edifici e corrispondenti spazi aperti pertinenziali e inedificati - a cui corrisponde la specifica disciplina urbanistica e le corrispondenti disposizioni normative di cui ai successivi Titoli II, III, IV e V delle presenti Norme.

2. Le "Zone" del PO, di cui al precedente comma 1, sono indicate e rappresentate con apposita simbologia e caratterizzazione grafica - a cui corrisponde specifica campitura e colorazione dell'areale individuato e del suo conseguente perimetro, nonché univoco codice identificativo alfanumerico - nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) denominate "Quadro generale delle previsioni" (QP.O) in scala 1:5.000 e "Quadro di dettaglio delle previsioni" (QP.1) in scala 1:2.000. In particolare sono individuate le seguenti "Zone":

DISCIPLINA DI GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI. TERRITORIO RURALE

  • Aree della rete ecologica comunale (RE)
    • - Aree di significativo interesse naturale (Cores Area) (RE1)
    • - Corridoi e connessioni ambientali dell'Arno e dei canali secondari (RE2)
    • - Parchi storici ed altre aree di rilevanza ambientale (RE3)
  • Aree agricole, forestali e naturali (E)
    • - Aree prevalentemente agricole dell'Arno (E1)
    • - Aree prevalentemente agricole di pianure (E2)
    • - Aree agricole periurbane, marginali di controllo ambientale e valore paesaggistico (E3)
  • Insediamenti periurbani e/o rurali (N - V)
    • - Nuclei, borghi e aggregati di impianto storico (Na)
    • - Nuclei, borghi e aggregati di recente formazione (Nb)
    • - Ville e relativi giardini e parchi storici (V)
    • - Insediamenti specialistici (funzioni non agricole) in territorio rurale (NS)

DISCIPLINA DI GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI. TERRITORIO URBANIZZATO

  • Insediamenti di impianto storico (A)
    • - Centri storici (A1)
    • - Insediamenti di interesse storico (A2)
  • Insediamenti recenti prevalentemente residenziali (B)
    • - Insediamenti residenziali ad elevata articolazione e complessità (B1)
    • - Insediamenti residenziali a bassa articolazione e complessità (B2)
    • - Insediamenti recentemente pianificati e attuati (B3)
    • - Insediamenti di edilizia sociale e pubblica (BP)
    • - Insediamenti residenziali con altre funzioni di servizio e/o vicinato (BD)
  • Insediamenti recenti prevalentemente produttivi (D)
    • - Insediamenti industriali e artigianali consolidati (D1)
    • - Insediamenti commerciali e direzionali consolidati (D2)
    • - Insediamenti turistico - ricettivi consolidati (D3)
    • - Insediamenti produttivi consolidati con funzioni miste e flessibili (DF)
  • Contesti inedificati o non trasformati in territorio urbanizzato (I)
    • - Aree a verde privato e spazi aperti residuali agli insediamenti (I1)
    • - Varchi inedificati e cinture di ambientazione (I2)
    • - Aree di salvaguardia e riserva per la declinazione delle strategie di sviluppo del PSI (I3)

DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI. ATTREZZATURE, SERVIZI E DOTAZIONI TERRITORIALI

  • Attrezzature pubbliche e di interesse collettivo (F)
    • - Aree a verde pubblico, piazze e spazi aperti attrezzati (F1) (esistenti e di progetto)
    • - Aree, spazi, impianti e attrezzature sportive (F2) (esistenti e di progetto)
    • - Aree, spazi e attrezzature per l'istruzione (F3) (esistenti e di progetto)
    • - Aree, spazi e attrezzature di interesse collettivo (F4) (esistenti e di progetto)
    • - Orti urbani pubblici e di uso pubblico (F5) (esistenti e di progetto)
  • Servizi, impianti e altre dotazioni territoriali (S)
    • - Dotazioni, impianti tecnici e per i servizi territoriali (S1) (esistenti e di progetto)
    • - Cimiteri e relativi spazi di pertinenza funzionale (S2) (esistenti e di progetto)
  • Rete e nodi infrastrutturali della mobilità (M)
    • - Parcheggi e aree per la sosta pubblici (MP) e di uso pubblico (MP*) (esistenti e di progetto)
    • - Viabilità esistente (M1) o da adeguare e migliorare (M2)
    • - Viabilità di progetto di interesse locale (M3)
    • - Rete ferroviaria esistente (M4) e ambiti per la fermata metropolitana
    • - Aree di corredo e verde di ambientazione della viabilità (MV)
    • - Rete della mobilità lenta (esistente e di progetto)
    • - Distributori di carburante (MD)

DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI. NUOVE PREVISIONI URBANISTICHE

  • Piani attuativi, progetti unitari e altri strumenti attuativi convenzionati non decaduti (SA*)
  • Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità del territorio urbanizzato (L - U)
    • - Lotti interclusi di completamento degli insediamenti (Lb)
    • - Aree di nuovo impianto e compensazione urbanistica (Uc)
    • - Aree degradate, dequalificate e/o inutilizzate di rigenerazione e riqualificazione urbana (Ur)
  • Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità del territorio rurale (T)
    • - Nuove aree di trasformazione e valorizzazione territoriale (Tc)
  • Previsioni di integrazione dei servizi e delle dotazioni territoriali (S) in territorio rurale
  • - Ambiti e tracciati di salvaguardia per la programmazione viaria (SV)
  • - Ambiti e tracciati di salvaguardia per la programmazione ferroviaria (SF)

3. Per le sole "Zone" afferenti alla "Disciplina della gestione degli insediamenti esistenti. territorio rurale" ai fini della corretta applicazione delle disposizioni normative di cui al titolo IV, capo III della LR 65/2014 e del Regolamento di cui alla DPGR n. 63R/2016, secondo quanto a tal fine disposto al Titolo II Capo I delle presenti Norme, il PO reca nelle cartografie di Quadro propositivo (QP) la corretta identificazione dell'"Edificato sparso e/o isolato" in territorio rurale, comprensivo della relativa classificazione e del corrispondente "Resede di pertinenza", di cui all'art. 5 delle presenti Norme.

4. Limitatamente alle sole "Zone" denominate "Centri storici" (A1) il PO reca altresì ulteriori determinazioni progettuali, previsioni ed indicazioni di dettaglio nelle cartografie di Quadro propositivo (QP) denominate "Centri storici. Atlante di dettaglio" (QP.2), in scala 1:1.000, secondo quanto a tal fine disposto all'art. 36 delle presenti Norme.

5. Tenendo a riferimento le "Zone territoriali omogenee" del DM 1444/68 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi) e ai fini dell'applicazione delle relative disposizioni in materia urbanistico - edilizia, si individuano le seguenti corrispondenze con le "Zone" del PO:

  1. a) Zone omogenee "A", corrispondono alle "Zone" del PO denominate:
    • Insediamenti periurbani e/o rurali (N)
      • - Nuclei, borghi e aggregati di impianto storico (Na)
      • - Ville e relativi giardini e parchi storici (V)
    • Insediamenti di impianto storico (A)
      • - Centri storici (A1)
      • - Insediamenti di interesse storico (A2)
  2. b) Zone omogenee "B", corrispondono alle "Zone" del PO denominate:
    • Insediamenti periurbani e/o rurali (N)
      • - Nuclei, borghi e aggregati di recente formazione (Nb)
      • - Insediamenti specialistici (funzioni non agricole) in territorio rurale (NS)
    • Insediamenti recenti prevalentemente residenziali (B)
      • - Insediamenti residenziali ad elevata articolazione e complessità (B1)
      • - Insediamenti residenziali a bassa articolazione e complessità (B2)
      • - Insediamenti recentemente pianificati e attuati (B3)
      • - Insediamenti di edilizia sociale e pubblica (BP)
      • - Insediamenti residenziali con altre funzioni di servizio e/o vicinato (BD)
    • Insediamenti recenti prevalentemente produttivi (D)
      • - Insediamenti turistico - ricettivi consolidati (D3)
      • - Insediamenti produttivi consolidati con funzioni miste e flessibili (DF)
    • Contesti inedificati o non trasformati in territorio urbanizzato (I)
      • - Aree a verde privato e spazi aperti residuali agli insediamenti (I1)
      • - Varchi inedificati e cinture di ambientazione (I2)
      • - Aree di salvaguardia e riserva per la declinazione delle strategie di sviluppo del PSI (I3)
    • Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità del territorio urbanizzato (L - U)
      • - Lotti interclusi di completamento degli insediamenti (Lb)
      • - Aree degradate, dequalificate e/o inutilizzate di rigenerazione e riqualificazione urbana (Ur)
  3. c) Zone omogenee "C", corrispondono alle "Zone" del PO denominate:
    • Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità del territorio urbanizzato (L - U)
      • - Aree di nuovo impianto e compensazione urbanistica (Uc)
    • Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità del territorio rurale (T)
      • - Nuove aree di trasformazione e valorizzazione territoriale (Tc)
  4. d) Zone omogenee "D", corrispondono alle "Zone" del PO denominate:
    • Insediamenti recenti prevalentemente produttivi (D)
      • - Insediamenti industriali e artigianali consolidati (D1)
      • - Insediamenti commerciali e direzionali consolidati (D2)
    • Rete e nodi infrastrutturali della mobilità (M)
      • - Distributori di carburante (MD)
  5. e) Zone omogenee "E", corrispondono alle "Zone" del PO denominate:
    • Aree della rete ecologica comunale (RE)
      • - Aree di significativo interesse naturale (Cores Area) (RE1)
      • - Corridoi e connessioni ambientali dell'Arno e dei canali secondari (RE2)
      • - Parchi storici ed altre aree di rilevanza ambientale (RE3)
    • Aree agricole, forestali e naturali (E)
      • - Aree prevalentemente agricole dell'Arno (E1)
      • - Aree prevalentemente agricole di pianure (E2)
      • - Aree agricole periurbane, marginali di controllo ambientale e valore paesaggistico (E3)
  6. f) Zone omogenee "F", corrispondono alle "Zone" del PO denominate:
    • Attrezzature pubbliche e di interesse collettivo (F)
      • - Aree a verde pubblico, piazze e spazi aperti attrezzati (F1) (esistenti e di progetto)
      • - Aree, spazi, impianti e attrezzature sportive (F2) (esistenti e di progetto)
      • - Aree, spazi e attrezzature per istruzione, educazione e formazione (F3) (esistenti e di progetto)
      • - Aree, spazi e attrezzature di interesse collettivo (F4) (esistenti e di progetto)
    • Servizi, impianti e altre dotazioni territoriali (S)
      • - Dotazioni, impianti tecnici e per i servizi territoriali (S1) (esistenti e di progetto)
      • - Cimiteri e relativi spazi di pertinenza funzionale (S2) (esistenti e di progetto)
    • Rete e nodi infrastrutturali della mobilità (M)
      • - Parcheggi e aree per la sosta pubblici (MP) e di uso pubblico (MP*) (esistenti e di progetto)
      • - Viabilità esistente (M1) o da adeguare e migliorare (M2)
      • - Viabilità di progetto di interesse locale (M3)
      • - Rete ferroviaria esistente (M4) e ambiti per la fermata metropolitana
      • - Aree di corredo e verde di ambientazione della viabilità (MV)
      • - Rete della mobilità lenta (esistente e di progetto)

6. In riferimento ai "Piani attuativi, progetti unitari e altri strumenti attuativi convenzionati non decaduti" (Sa*) le corrispondenze alle "Zone territoriali omogenee" del DM 1444/68 sono contenute nella disciplina dei singoli strumenti attuativi di cui all'art. 66 delle presenti Norme.

Art. 13. Perimetro del territorio urbanizzato e limite dei centri abitati

1. Il PO riporta con apposita simbologia e caratterizzazione grafica nelle cartografie del quadro propositivo (QP) i riferimenti generali al PSI vigente ed in particolare il "Perimetro del Territorio urbanizzato" e il "Perimetro dei Nuclei rurali", di cui agli art.li 11 e 13 della Disciplina di piano del PSI), nonchè lo schema di riferimento per l’individuazione delle UTOE, di cui all’art. 43 della Disciplina di piano del PSI, indicati ai soli fini delle verifiche di coerenza e conformità delle previsioni del PO allo stesso PSI. Le suddette indicazioni, con valore meramente ricognitivo, tengono conto delle diverse proiezioni geometriche, delle fonti originarie di ripresa aerea, delle caratteristiche tecniche e aerofotogrammetriche, nonché dei differenti ancoraggi topologici conseguenti al passaggio di scala e all’utilizzo di differenti basi cartografiche tra PSI e PO, secondo le elaborazioni cartografiche a tal fine effettuate dallo stesso PO, nel rispetto della disciplina del PSI.

2. Il Perimetro del territorio urbanizzato costituisce il riferimento, non prescrittivo, per la delimitazione dei "Centri abitati" in applicazione del vigente Codice della Strada (di cui al D.Lgs n. 285/1992 e al relativo Regolamento di attuazione di cui al DPR n. 495/1992) da determinare con apposito atto del Comune, soggetto a periodico aggiornamento, anche tenendo conto dello stato e dell’estensione degli insediamenti a seguito dell’attuazione delle previsioni del PO e delle variazioni demografiche e socio-economiche eventualmente intervenute.

3. All’esterno del perimetro del Territorio urbanizzato, il "resede di pertinenza" definito all’art. 5 comma 3 delle presenti Norme, costituisce in ogni caso e ai soli fini della corretta applicazione dele disposizioni di cui all’art. 26 del DPR 495/1992 "Zona edificabile o trasformabile", suscettibile di attuazione diretta.

Art. 14. Attuazione del PO e categorie di intervento

1. Il PO disciplina le "Categorie di intervento", comprendenti le opere e gli interventi edilizi, ovvero le trasformazioni urbanistiche ed edilizie, con specifico riferimento alle diverse "Zone" di cui all'art. 12 delle presenti Norme, sulla base delle disposizioni normative contenute nella "Disciplina dell'attività edilizia", ovvero nella disciplina degli atti e dei corrispondenti titoli e relative categorie di intervento, di cui al Titolo VI Capo II della LR 65/2014, come eventualmente meglio specificate, anche in rapporto ai parametri e agli indici, nei relativi regolamenti attuativi.

2. La definizione, le caratteristiche e gli eventuali parametri relativi alle diverse "Categorie d'intervento" ed i corrispondenti titoli abilitativi sono dati dalla legislazione statale e regionale vigente in materia. In particolare sono in linea generale ed in forma non necessariamente esaustiva "Categorie di intervento" oggetto della disciplina di cui al precedente comma 1, cui fanno riferimento le disposizioni normative del PO:

  • - Opere ed interventi edilizi
    • Ba. Superamento delle barriere architettoniche e adeguamento per le esigenze dei disabili;
    • Ma. Manutenzione straordinaria;
    • Rs. Restauro e risanamento conservativo;
    • Rc. Ristrutturazione edilizia conservativa;
    • Ip. Interventi pertinenziali;
    • De. Demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione;
    • Ie. Installazione di impianti e manufatti per la produzione, distribuzione e stoccaggio di energia.
  • - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie
    • Ne. Nuova edificazione;
    • Mp. Installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere;
    • Ur. Opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
    • In. Infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi;
    • Dp. Depositi di merci o materiali ed impianti per attività produttive all'aperto;
    • Ru. Ristrutturazione urbanistica;
    • Ad. Addizioni volumetriche agli edifici esistenti (ampliamenti);
    • Rr. Ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
    • Rp. Ripristino di edifici crollati o demoliti, diversi dalla ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
    • Se. Sostituzione edilizia con contestuale incremento di volumetria;
    • Pi. Piscine ed impianti sportivi, anche ad uso pertinenziale privato.

3. Fermo restando quanto disposto al precedente comma 1, le opere, gli interventi e le installazioni, comunque denominate, considerati "Attività edilizia libera" ai sensi dell'art. 136 della LR 65/2014 e con esclusione dei manufatti aventi le caratteristiche di cui all'art. 34, comma 6 bis, della LR 3/1994 (di cui all'art. 25 delle presenti Norme), sono sempre ammesse dal PO nel rispetto delle disposizioni definite per le diverse "Zone" dalle presenti Norme e dalle eventuali ulteriori disposizioni contenute nel REU e - in via transitoria - all'Appendice "A" alle presenti Norme. In particolare sono in linea generale ed in forma non necessariamente esaustiva opere ed interventi considerati "Attività edilizia libera", cui fanno riferimento le disposizioni normative del PO:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - eliminazione di barriere architettoniche;
  • - opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo;
  • - movimenti di terra pertinenti l'attività agricola, agro-silvo-pastorale e impianti idraulico-agrari;
  • - installazione di tende e di unità abitative mobili con meccanismi di rotazione funzionanti;
  • - pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta e parcheggio;
  • - intercapedini interamente interrate e non accessibili;
  • - vasche di raccolta delle acque a fini irrigui;
  • - volumi tecnici interrati e locali tombati consimili;
  • - sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero;
  • - manufatti pertinenziali privi di rilevanza strutturale;
  • - opere di rinterro e scavo non connesse all'attività edilizia o agricola;
  • - occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali.

4. La realizzazione delle categorie di intervento concernenti "Nuovi edifici e manufatti a destinazione agricola in territorio rurale", da parte dell'imprenditore agricolo o da parte di soggetti diversi dall'imprenditore agricolo, ai sensi degli art.li 70, 73 e 78 della LR 65/2014 è definita e disciplina dal POI all'art. 25 delle presenti Norme.

5. Nei casi di "Ristrutturazione edilizia ricostruttiva" o "Sostituzione edilizia", e comunque in tutti i casi di demolizione e ricostruzione, la consistenza dimensionale degli edifici (o complesso di edifici) è da calcolarsi a parità di "Volume totale o volumetria complessiva" legittima, come definiti dal Regolamento 39R/2018. Nei soli casi di "Ristrutturazione edilizia ricostruttiva" o "Sostituzione edilizia" di edifici e manufatti a destinazione funzionale industriale - artigianale e/o commerciale all'ingrosso, con contestuale mutamento di destinazione in altre categorie funzionali la consistenza dimensionale è invece da calcolarsi a parità di "volume virtuale" come definito dallo stesso Regolamento 39R/2018.

6. La categoria di intervento della "Ristrutturazione edilizia conservativa", in tutti i casi in cui sia ammessa dal PO, nelle diverse "Zone", comprende espressamente la realizzazione degli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla LR 5/2010 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti).

7. Le categorie di intervento della "Ristrutturazione edilizia ricostruttiva", in tutti i casi in cui sia ammessa dal PO, nelle diverse "Zone" con esclusione delle Zone "A" di cui al DM 1444/68 (come individuate all'art. 12 delle presenti norme) e fermo restando le eventuali specifiche condizioni e limitazioni ivi indicate, è espressamente assimilabile alla categoria di intervento della "Sostituzione edilizia" limitata alla sola demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata, senza incremento di volumetria rispetto a quella preesistente, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Art. 15. Monetizzazione degli standard urbanistici, degli interventi e delle misure

1. La "Monetizzazione" consiste nella corresponsione di una somma di denaro, equivalente al valore economico degli "standard urbanistici" e, più in generale, degli spazi pubblici, che l’interessato è tenuto a cedere gratuitamente al comune, nei casi in cui non risulti possibile la realizzazione degli stessi standard e spazi dovuti in applicazione delle presenti norme e per le sole fattispecie di seguito indicate.

2. Per tutte le previsioni e gli interventi definiti nell’ambito della "Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti. Territorio urbanizzato", di cui al Titolo II e della "Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti. Territorio rurale", di cui al Titolo III, nonché negli altri casi puntualmente previsti ed indicati dalle presenti Norme è ammessa la "monetizzazione", alle seguenti condizioni:

  • - nell’impossibilità da parte dell’interessato di reperire le aree necessarie a garantire il rispetto degli standard urbanistici o altri spazi pubblici da realizzare, comunque preventivamente accertata dall’Amministrazione Comunale;
  • - qualora le aree a standard urbanistici proposte in cessione siano preventivamente ritenute dall’Amministrazione Comunale non idonee, per inadeguatezza della localizzazione, per esiguità delle dimensioni e limitata capacità di accogliere gli spazi o le attrezzature, o perché valutate eccessivamente onerose in relazione ai costi di gestione e di manutenzione e comunque tali da non risultare idonee alle finalità di interesse pubblico cui sono preposte.

3. Per tutte le previsioni e gli interventi definiti nell’ambito della "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni", di cui al Titolo V, in tutti i casi in cui è prevista la cessione gratuita di spazi pubblici e standard urbanistici, secondo quanto specificatamente disposto nelle schede – norma riferite dal PO alle singole previsioni, fermo restando gli obblighi di realizzazione degli interventi e delle opere, è ammesso, in alternativa alla cessione gratuita, la possibilità del convenzionamento dell’uso pubblico degli stessi spazi pubblici e standard urbanistici, salvo "monetizzazione" del minore valore del diritto reale da ciò derivante per l’Amministrazione Comunale.

4. L’entità e le specifiche fattispecie oggetto della monetizzazione sono definite con apposito Regolamento comunale tenendo conto del valore delle aree e del costo di realizzazione degli interventi.

5. La monetizzazione è, in ogni caso, una facoltà riservata al Comune, che può concederla o meno, dopo aver accertato che l’attuazione delle previsioni e il progetto degli interventi di che trattasi garantiscano effetti positivi per il territorio interessato circostante anche in assenza degli spazi pubblici previsti dal PO.

6. I proventi e gli importi riscossi dal Comune di Calcinaia in esito all’applicazione della "monetizzazione" sono obbligatoriamente destinati all’acquisizione di spazi e aree e/o alla realizzazione di opere pubbliche, attrezzature e servizi destinati al soddisfacimento di previsioni ed interventi concernenti gli standard urbanistici e, a tale scopo, è istituito apposito capitolo nel bilancio comunale.

Art. 16. Dimensione minima delle Unità immobiliari (UI) residenziali

1. Il PO, con riferimento alla sola categoria funzionale "residenziale", come definita agli art.li 18 e 19 delle presenti Norme, stabilisce le seguenti "Dimensioni minime delle Unità Immobiliari" (UI) - (alloggi residenziali) da applicarsi in qualsiasi intervento sul patrimonio edilizio esistente (PEE) nell'ambito della "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio urbanizzato" (di cui al Titolo II delle presenti Norme), della "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio rurale" (di cui al Titolo III delle presenti Norme).

2. Fatto salvo quanto eventualmente disposto ai successivi commi di questo articolo, l'aumento di unità immobiliari (UI) residenziali (mediante frazionamento) o l'aumento della consistenza delle UI esistenti (mediante accorpamento) o cambio d'uso urbanisticamente rilevante - qualora specificatamente ammessi dal PO per le singole "Zone" - devono rispettare le seguenti superfici minime, espresse secondo il parametro della "Superficie utile" (Su):

Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio Urbanizzato

Insediamenti storici (A)
Centri storici (A1) * (vedi nota) UI non inferiore a 40 mq
Insediamenti di interesse storico (A2) * (vedi nota) UI non inferiore a 40 mq
Insediamenti di recente formazione prevalentemente residenziali (B)
Insediamenti ad elevata articolazione e complessità (B1) UI non inferiore a 60 mq
Insediamenti a bassa articolazione e complessità (B2) UI non inferiore a 60 mq
Insediamenti recentemente pianificati e attuati (B3) UI non inferiore a 80 mq
Insediamenti di edilizia sociale e pubblica (BP) UI non inferiore a 40 mq
Insediamenti con altre funzioni di servizio e/o vicinato (BD) UI non inferiore a 60 mq
Altre "Zone" del territorio urbanizzato
Comunque denominate UI non inferiore a 60 mq

Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio Rurale

Insediamenti periurbani e/o rurali (N - V)
Nuclei, borghi e aggregati di impianto storico (Na) * UI non inferiore a 40 mq
Nuclei, borghi e aggregati di recente formazione (Nb) UI non inferiore a 60 mq
Ville e relativi giardini e parchi storici (V) UI pari alle esistenti legittime
Edificato sparso e/o isolato, ricadente indifferentemente in Aree agricole e naturali (E)
Edificato di "impianto storico" * UI non inferiore a 60 mq
Edificato di "recente formazione" UI non inferiore a 80 mq

(*) All'interno delle "Zone" identificate dal PO quali "Centri storici" (A1) e "Insediamenti di interesse storico" (A2) è in ogni caso vietato il frazionamento degli edifici classificati di "valore architettonico e monumentale" (M).

3. Nell'ambito della "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni urbanistiche" di cui al successivo Titolo V delle presenti Norme), le dimensioni e il numero delle UI residenziali ammissibili sono puntualmente, ovvero caso per caso, disciplinati nelle relative "schede norma" di cui all'elaborato di Quadro propositivo (QP) denominato QP.3a "Disciplina delle trasformazioni. Schede - Norma.

4. In deroga a quanto disposto al precedente comma 2, sono comunque fatte salve le dimensioni di U.I. anche inferiori qualora risultino da titoli abilitativi, ovvero da atti in possesso della pubblica amministrazione formati in data precedente alla adozione del presente PO, ovvero per le UI facenti parte di fabbricati realizzati in data antecedente al 17.08.1942 all'interno dei centri abitati e al 1.9.1967 all'esterno dei centri abitati.

5. Le dimensioni e il numero delle UI indicate ai precedenti commi 2 e 3 possono inoltre essere derogate nei soli casi in cui il proponente, mediante convenzione, si impegni alla realizzazione di edilizia residenziale sociale e/o convenzionata in alternativa a quella privata (a libero mercato). In tal caso la dimensione minima non potrà comunque essere inferiore a mq. 40 di Superficie utile (Su).

6. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo gli interventi di edilizia residenziale pubblica e/o sociale da realizzarsi mediante intervento di iniziativa pubblica per i quali si applicano le dimensioni minime stabilite dalle norme regionali in materia, nonché gli eventuali interventi da realizzarsi nell'ambito della "Disciplina delle trasformazioni. Attrezzature, servizi e rete modale" (di cui al Titolo IV delle presenti Norme). Fermo restando l'eventuale definizione di titoli abilitativi da formarsi, presentarsi o approvarsi ai sensi della legislazione vigente, sono altresì esclusi dall'applicazione del presente articolo i mutamenti di destinazione urbanisticamente rilevante degli immobili eseguibili in assenza di opere ed interventi edilizi.

7. Fatto salvo quanto disposto al presente articolo, in tutti gli altri casi di previsioni ed interventi da realizzarsi in attuazione del PO qualora non espressamente discipanti nelle presenti Norme, la dimensione delle unità immobiliari (UI) residenziali non potrà comunque essere inferiore a mq 80 di Superficie utile (Su).

Capo IV Distribuzione e localizzazione delle funzioni

Art. 17. Contenuti generali, operatività e campo di applicazione

1. Fino all’eventuale approvazione di apposito piano di settore comunale, mediante il presente Capo il PO definisce e contiene, dandone efficacia operativa ed applicativa, la "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui agli art.li 98 e 99 della LR 65/2014, regolando i mutamenti delle destinazioni d’uso degli immobili (fabbricati, edifici, manufatti, spazi aperti, strutture ed infrastrutture), delle aree di pertinenza degli edifici esistenti e dei terreni inedificati, indifferentemente riferibili al "lotto urbanistico di riferimento", ovvero al "Resede di pertinenza", di cui all’art. 5 delle presenti Norme.

2. Con specifico riferimento a ciascuna "Zona" del PO, di cui all’art. 12 delle presenti Norme, la "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni", tenendo a riferimento le definizioni ed i contenuti esemplificativo di cui agli art.li 18 e 19 delle presenti Norme, individua e definisce:

  • a) le categorie funzionali (destinazioni d’uso) ammesse;
  • b) le eventuali limitazioni all’insediamento di alcune categorie funzionali o relative sub-articolazioni, ovvero l’indicazione di esclusive sub articolazioni ammesse;
  • c) le eventuali limitazioni al mutamento della destinazione d'uso urbanisticamente non rilevante all'interno della stessa categoria funzionale tenendo a riferimento la relativa sub articolazione;
  • d) i mutamenti di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti soggetti a titolo abilitativo, comprese eventuali fattispecie nelle quali il mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili è ammesso in assenza di opere edilizie.

Art. 18. Categorie funzionali (destinazioni d’uso) degli immobili. Definizioni

1. Sono considerati mutamenti di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti degli immobili i passaggi dall’una all’altra delle seguenti "categorie funzionali" principali:

  • a) residenziale;
  • b) industriale e artigianale;
  • c) commerciale al dettaglio;
  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio;
  • f) commerciale all’ingrosso e depositi;
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

2. Al fine di una corretta applicazione della disciplina contenuta al presente Capo e di quella concernente le attrezzature, i servizi e le dotazioni territoriali, di cui al Titolo IV delle presenti Norme, nonché al fine di assicurare la coerenza con le disposizioni di cui all’art. 68 del PSI in riferimento agli standard urbanistici, il PO suddivide formalmente la categoria funzionale principale denominata "Direzionale e di servizio", di cui al comma 1, nelle seguenti sub-categorie funzionali:

  • e.a) direzionale;
  • e.b) di servizio;

cui corrispondono separate indicazioni secondo quanto specificato all’art. 19 delle presenti Norme.

3. Al successivo art. 19 è definita, in forma esemplificativa e non esaustiva (non prescrittiva) e di orientamento generale, l’articolazione delle suddette categorie funzionali principali e sub - categorie funzionali in corrispondenti "destinazioni d’uso", ritenute espressive e caratterizzanti le differenti attività e gli usi che si ritengono compatibili, complementari, assimilabili e/o che si ritiene possano essere svolti e praticati nell’ambito della medesima categoria funzionale principale.

4. Ferme restando le destinazioni d'uso esistenti alla data di adozione del PO e di quanto disposto al successivo comma 5, in ordine a divieti generali, per ciascuna "Zona" il PO definisce ed indica le "Categorie funzionali" ammesse secondo quanto puntualmente disposto ai Titoli I, II, III, IV e V delle presenti norme, i contenuti e un prospetto di sintesi sono anche riportati a titolo indicativo all’Appendice "D" delle presenti Norme.

5. In ragione degli esiti delle attività valutative di cui al successivo Titolo VI Capo I e ai fini di assicurare una adeguata qualità ambientale dei contesti insediati, in tutto il territorio comunale di Calcinaia è vietato:

  • - l’insediamento di "Aziende a rischio di incidente rilevante", di cui al D.Lgs 334/1999, come da ultimo modificato dal D.Lgs 238/2005;
  • - L’insediamento di "Industrie insalubri del gruppo A", di cui al D.M. 05.09.11994, sia di prima che di seconda classe;
  • - l’insediamento di "Grandi strutture di vendita commerciali" e di "Centri commerciali", di cui all’art. 13 comma 1 lettere f) ed e) della LR 62/2018;
  • - l’insediamento di "Allevamenti intensivi di animali equiparabili ad attività produttiva-industriale". Sono altresì vietati allevamenti compatibili con l’attività agricola se collocati ad una distanza inferiore a metri 500 dal perimetro del territorio urbanizzato del PSI, fatti salvi gli allevamenti da realizzare mediante PAPMAA comunque da assoggettare a Piano Attuativo.

Art. 19. Categorie funzionali (destinazioni d’uso) degli immobili. Contenuti esemplificativi

1. Il PO elenca la seguente articolazione delle "categorie funzionali" principali in corrispondenti "sub-categorie funzionali" e relative "destinazioni d'uso" al fine di consentire la corretta applicazione della "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni".

  1. a) "Residenziale". Comprende le abitazioni ordinarie ad uso di civile abitazione, permanenti e temporanee, le strutture ricettive extra alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    • - a.1) abitazioni di qualsiasi tipo e natura e relative pertinenze, ivi comprese quelle utilizzate in modo promiscuo, quando la prevalente superficie dell'unità immobiliare sia adibita ad uso abitativo (case studio con destinazione prevalente abitativa, cohousing), residenze convenzionate, agevolate e sovvenzionate;
    • - a.2) abitazioni private corredate da spazi e servizi comuni, case famiglia, alloggi per anziani o diversamente abili (anche "dopo di noi") con destinazione vincolata per convenzione (senza gestione autonoma), residence con destinazione e gestione vincolati;
    • - a.3) attività ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (affittacamere, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, residenze d'epoca, albergo diffuso).
    Sono esclusi dalla destinazione d'uso residenziale gli edifici rurali ad uso abitativo delle aziende agricole, i quali si considerano a tutti gli effetti a destinazione d'uso agricola.
  2. b) "Industriale e artigianale". Comprende le attività industriali e manifatturiere e le attività artigianali in genere, con i rispettivi uffici e gli spazi per le attività connesse alla produzione, come i laboratori di ricerca con i rispettivi uffici tecnici, amministrativi e commerciali; fabbriche, officine e autofficine, attività manutenzione e riparazione di macchinari in genere, comprendenti laboratori, mense e spazi espositivi connessi, foresterie a servizio delle attività industriali e artigianali non costituenti unità immobiliari autonome. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    • - b.1) produzione industriale di beni o servizi oppure di trasformazione, lavorazione e produzione di beni, anche alimentari e zootecnici e forestali; laboratori artigiani, imprese di trasformazione e produzione di materiali e prodotti per l'edilizia;
    • - b.2) officine, meccanici e carrozzerie, di riparazione, manutenzione e riparazioni di mezzi di trasporto e veicoli, autodemolizione o stoccaggio e trattamento veicoli a motore, rimorchi e simili;
    • - b.3) magazzini, locali di deposito, spazi espositivi, residenze di guardianaggio, immobili pertinenziali o accessori all'attività artigianale e industriale;
    • - b.5) laboratori, officine, botteghe ed attività artigianali, anche con vendita diretta al dettaglio di beni, prodotti e servizi, esercitate in spazi che contemplano comunque e in via prevalente la produzione, tra le quali:
      • - b.5.1.) falegnameria e lavorazione del legno, fabbri e lavorazione del ferro, impiantistica elettrica e termoidraulica, attività di riparazione, manutenzione e noleggio di macchine per ufficio e simili;
      • - b.5.2.) produzione di beni artistici, oreficerie e lavorazione di metalli preziosi, laboratori di ceramica laboratori d'arte, attività di restauro e ripristino di beni di interesse artistico o appartenenti al patrimonio artistico, architettonico, bibliografico o archivistico; sartoria artigianale, tappezzeria, vetraio, corniciaio;
    • - b.6) piazzali e depositi di materiali e altri prodotti di lavorazione e produzione;
    • - b.7) attività di rottamazione e/o recupero beni durevoli, conferimento, stoccaggio, trattamento, lavorazione e smaltimento di materiali e rifiuti;
    • - b.8) corrieri, servizi per la logistica, la spedizione e l'autotrasporto, attività di noleggio e leasing operativo di veicoli, macchinari e merci ingombranti in genere, con esposizione, custodia e/o consegna sul posto;
    • - b.9) attività estrattive, di lavorazione e trasformazione dei prodotti lapidei;
    • - b.10) lavorazione delle terre e dei minerali (con esclusione del trattamento dei rifiuti);
    • - b.11) produzione di software e altri prodotti informatici.
    • - b.12) servizi alla persona (lavanderie, parrucchieri, barbieri, estetisti, pedicure, attività artigianali in ambito medicale, ottico, odontotecnico, ecc.).
  3. c) "Commerciale al dettaglio". Comprende le attività commerciali e i pubblici esercizi, mercati, negozi, supermercati, attività al dettaglio, attività di somministrazione alimenti e bevande, impianti per la distribuzione di carburanti, gli esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie, ai sensi della LR 62/2018 e smi e relativi regolamenti attuativi. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    • - c.1) commercio al dettaglio in grandi strutture di vendita (oltre 1.500 mq di Sup. vendita);
    • - c.2) commercio al dettaglio in medie strutture di vendita alimentari (tra 300 e 1.500 mq di Sup. vendita);
    • - c.3) commercio al dettaglio in medie strutture di vendita non alimentari (tra 300 e 1.500 mq di Sup. vendita);
    • - c.4) commercio al dettaglio (inferiore a 300 mq) in esercizi di vicinato di prodotti alimentari;
    • - c.5) attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, trattorie, osterie, mense);
    • - c.6) esercizi di vicinato per la vendita al dettaglio di prodotti non alimentari (articoli e beni di vario genere e merceologia);
    • - c.7) esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie, di cui all'art. 28 della LR 62/2018 e smi (concessionari autoveicoli, motocicli e simili), se non superano i limiti dimensionali stabiliti per gli esercizi di vicinato, in applicazione della riduzione delle superfici di vendita da calcolare secondo quanto previsto dalle norme regionali;
    • - c.8) magazzini, locali deposito spazi espositivi pertinenziali all'attività commerciale.
    • - c.9) impianti per la distribuzione dei carburanti, comprensivi dei servizi integrativi e complementari alle stazioni e le attività indicate dalla regolamentazione in materia;
    • - c.10) farmacie e vendita al dettaglio di prodotti e beni igienici e sanitari;
    • - c.11) servizi alla persona (lavanderie, parrucchieri, barbieri, estetisti, pedicure, attività artigianali in ambito medicale, ottico, odontotecnico, ecc.);
    • - c.12) attività di noleggio di beni, strutture e strumenti (supporti registrati audio, video e videogiochi, biciclette, auto e moto);
    • - c.13) vendita al dettaglio di prodotti del tabacco e di altri generi di monopolio;
    • - c.14) mercati;
    • - c.15) botteghe anche artigiane con prevalente di vendita diretta al dettaglio di prodotti e/o servizi (sartorie, pelletterie, ricamo, gioielleria, oreficeria, ceramica, pizzerie, pasticcerie, gelaterie, panetterie, rosticcerie);
  4. d) "Turistico -ricettiva". Comprende le strutture ricettive alberghiere, i campeggi e i villaggi turistici e le strutture extra-alberghiere, ai sensi della LR 86/2016 e smi e relativi regolamenti attuativi. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    • - d.1) ospitalità alberghiera, ovvero alberghi, pensioni, residenze turistico - alberghiere, motel, condhotel, alberghi diffusi;
    • - d.2) ospitalità extralberghiera, ovvero case per ferie, ostelli per la gioventù a gestione privata, rifugi escursionistici, bivacchi fissi e quant'altro indicato nella normativa di settore;
    • - d.3) campeggi comprensivi delle relative attrezzature di servizio (uffici, spaccio, bar/ristorante) ed aree sosta attrezzate, aree di sosta per autocaravan con dotazioni di servizio;
    • - d.4) villaggi turistici, parchi vacanze, camping village e resort;
    Le strutture turistico-ricettive possono comprendere bar e ristoranti, ancorché non ad uso esclusivo dell'attività ricettiva, locali e sale wellness - SPA, sale congressi e aule e spazi attrezzati per attività formative, sempre se inseriti all'interno del complesso degli immobili e senza gestione autonoma.
  5. e) "Direzionale e di servizio". Comprende le attività direzionali, le attività di servizio alle imprese e alle persone e le strutture specializzate per servizi privati. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per la sub- categoria e.a) "Direzionale":
    • - e.a.1) attività quali banche, assicurazioni, immobiliari, attività di intermediazione, sedi di società private in genere, servizi di supporto alle imprese; servizi privati per la formazione, scuole private, centri di ricerca, incubatori d'impresa; uffici privati in genere, agenzie varie: di viaggi, di pulizia, di servizi postali; autoscuole, onoranze funebri, attività di riparazione e noleggio di beni di consumo personali e domestici, servizi per lo spettacolo, box office;
    • - e.a.2) servizi ospedalieri e di assistenza privata quali case di riposo, case di cura, diurni e notturni residenze protette e sanitarie assistite, cliniche private, centri medici, laboratori di analisi, centri fisioterapici, ambulatori medici, veterinari;
    • - e.a.3) uffici professionali ed imprenditoriali, incubatori di impresa, compresi gli studi di coworking professionali;
    • - e.a.4) servizi ricreativi e per la cura, palestre e centri per il fitness e per la pratica sportiva, SPA, piscine, scuole di danza, sale da ballo e discoteche, sale da gioco e sale scommesse, istituti di bellezza, centri benessere;
    • - e.a.5) servizi di ospitalità temporanea diversi dalle attività ricettive e dalle residenze, con prevalente funzione di servizio, quali studentati, convitti, collegi, pensionati e residenze sociali dotati di servizi a comune e foresterie;
    • - e.a.6) servizi privati di interesse sociale e culturale, sedi di associazioni sindacali, politiche, di categoria, culturali, sportive e ludico - ricreative;
    • - e.a.7) autorimesse, garage e parcheggi privati, con attività di affitto di posti auto e simili, servizi di autotrasporto di merci e di persone.
  6. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per la categoria e.b) "di Servizio":
    • - e.b.1) servizi, impianti, strutture e attrezzature per l'istruzione di base, l'educazione e la formazione (asili, scuole per l'infanzia, scuole dell'obbligo), istruzione superiore, universitaria e di alta formazione, centri di ricerca e sviluppo;
    • - e.b.2) servizi, impianti, strutture e attrezzature di interesse comune, di tipo amministrativo, istituzionale (dello stato, della regione, delle province e dei comuni), religiose e di culto, per pubblici servizi, poste, per l'esercito e polizia, vigili del fuoco, protezione civile, ecc.;
    • - e.b.3) servizi, impianti, strutture e attrezzature culturali: musei, teatri, auditori, cinema, sale di spettacolo, biblioteche, spazi per mostre ed esposizioni e fiere;
    • - e.b.4) servizi, impianti, strutture e attrezzature sociali: centri sociali, spazi e attività associative, centri ricreativi, oratori, ludoteche, centri polivalenti, mense, dormitori ed altre attività di assistenza alle utenze disagiate e deboli, servizi di soccorso, misericordie e pubbliche assistenze;
    • - e.b.5) servizi, impianti, strutture e attrezzature per l'assistenza sanitaria (ospedali, centri di assistenza, servizi ambulatoriali e sociali connessi, obitori, distretti socio - sanitari, pronto soccorso e assistenza di base;
    • - e.b.6) servizi, impianti, strutture e attrezzature sportive e per il gioco di livello generale o di interesse urbano e di quartiere e altre destinazioni assimilabili, spazi attrezzati per la pratica sportiva di base e/o lo sport dilettantistico o agonistico;
    • - e.b.7) verde attrezzato, parchi urbani, giardini, pubblici o di uso pubblico, spazi attrezzati per il gioco, spazi e attrezzature didattiche all'aperto, di osservazione dell'ambiente naturale, di ricreazione per animali domestici, per lo spettacolo e le manifestazioni all'aperto, orti e boschi sociali ed urbani;
    • - e.b.8) servizi, impianti, strutture e attrezzature tecnici e tecnologici a rete e relative dotazioni territoriali (impianti tecnici per la produzione e distribuzione di acqua, energia elettrica, gas, centrali termiche, stazioni telefoniche, impianti per la raccolta o per il trattamento dei rifiuti, depuratori, canili, edifici annonari, servizi tecnologici, servizi innovativi);
    • - e.b.9) infrastrutture, strutture e spazi della rete della mobilità, compreso attrezzature, servizi, uffici di supporto al trasporto pubblico locale, alla gestione e manutenzione della rete stradale e relativi spazi, attività ed edifici pertinenziali (stazioni e fermate ferroviarie, autostazione, terminal bus, caselli autostradali;
    • - e.b.10) piazze, slarghi e altri spazi aperti pubblici, infrastrutture e strutture per la mobilità lenta compresi le piste e gli itinerari ciclo - pedonali all'interno delle aree urbane;
    • - e.b.11) parcheggi e aree di sosta pubblici o di uso pubblico;
    • - e.b.12.) servizi di tipo igienico sanitario: cimiteri e attrezzature tecnologiche ad essi connessi comprensivi dei cimiteri per gli animali di affezione.
    Gli spazi, le attrezzature, le dotazioni e i servizi pubblici o di uso pubblico e collettivo ricompresi nella sub categoria e.b. di Servizio concorrono ai fini del calcolo degli standard urbanistici di cui al DM 1444/68.
  7. f) "Commerciale all'ingrosso e depositi". Comprende attività commerciali all'ingrosso, attività commerciali con deposito di merci a cielo aperto, attività di deposito ed esposizione di merci con o senza vendita, diversi da quelli indicati alle precedenti lettere. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    • - f.1) commerciale all'ingrosso di materie prime, prodotti per l'agricoltura e dell'agricoltura, prodotti alimentari, beni di consumo, macchine ed attrezzature, ecc.), compresa esposizione di merci e/o materiali, all'aperto e/o al coperto, e i relativi uffici;
    • - f.2) depositi, magazzini, rimessaggi, stoccaggio e ricovero merci, materiali, veicoli e manufatti., comprensivi dei relativi uffici, esposizione di merci ingombranti all'aperto (autoveicoli, motoveicoli, natanti, macchine agricole, arredi e attrezzature da giardino.
  8. g) "Agricola" e funzioni connesse. Comprende le attività dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento di animali e le attività connesse, come definite all'art. 2135 del Codice Civile. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    • - g.1) attività di produzione, lavorazione, trasformazione, stoccaggio di prodotti agro-alimentari e silvo-pastorali;
    • - g.2) agriturismo e altre attività agro-turistico-ricettive in area agricola ammesse per legge di cui alla LR 30/2003 (agricampeggio, agriospitalità, enoturismo, fattorie didattiche, somministrazione pasti, alimenti e bevande, ecc.);
    • - g.3) spazi, strutture e attività per la vendita e consumazione diretta di prodotti agricoli e agro-alimentari (filiera corta) direttamente connessi con l'attività agricola professionale;
    • - g.4) attività agricole amatoriali e allevamento non professionale di animali da cortile.

2. L'elenco precedentemente riportato non è da considerarsi esaustivo: altri usi ed attività non direttamente citate ed elencate devono essere ricondotte alla categoria funzionale principale secondo il criterio dell'analogia per semplice comparazione rispetto a quelle indicate.

3. Nelle suddette destinazioni d'uso debbono anche intendersi comprese le attività e gli usi complementari e secondari, anche ai sensi di specifiche norme di settore, benché afferenti ad altre categorie funzionali, purché strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività prevalente e principale ed aventi spazi accessori ad esse collegate e/o correlate.

Art. 20. Mutamento di destinazione d’uso degli immobili. Disposizioni generali

1. La destinazione d'uso di un edificio o di una unità immobiliare (UI) è quella stabilita ai sensi degli art.li 9.bis e 23.ter del DPR 380/2001 (TUEL), come risultante dalla documentazione di cui all'art. 133, comma 7 bis della LR 65/2014, fermo restando quanto previsto dall'art. 83 della stessa LR 65/2014 per gli edifici situati nel territorio rurale.

2. Ai sensi dell'art. 99 della LR 65/2014 la "Categoria funzionale" e la relativa "Destinazione d'uso" di un edificio o di una unità immobiliare (UI) è quella prevalente in termini di superficie utile (Su). È pertanto da considerarsi mutamento di destinazione d'uso quando sia variata l'utilizzazione di una unità immobiliare (UI) in modo tale da interessare oltre il 50% della superficie utile (UI) dell'unità stessa oppure, comunque, nel caso di variazione di utilizzazione a fini commerciali, quando sia superato il limite della superficie di vendita (Sv) per esercizi di vicinato di cui all'art. 13 della LR 62/2018 (Codice del Commercio). Resta fermo che le funzioni introdotte nelle porzioni non prevalenti in termini di superficie utile devono comunque essere previste ed ammesse dal PO, per ogni singola "Zona" di cui all'art. 12 delle presenti Norme.

3. Sono da ritenersi compatibili con la "Categoria funzionale" ammessa dal PO per ogni singola "Zona", in riferimento ad ogni singola unità immobiliare (UI), le destinazioni d'uso strumentali e accessorie purché non eccedenti il 30% della Superficie Utile (SU) dello stesso edificio o unità immobiliare. Superfici strumentali e accessorie superiori a quelle precedentemente indicate sono ammesse sulla base di motivate ragioni e comunque non oltre 50% della superficie utile (SU) dell'edificio o unità immobiliare (UI).

4. Fatto salvo quanto disposto al successivo comma 5, il mutamento di destinazione d'uso, è subordinato in funzione degli interventi urbanistico edilizi da realizzare, alla definizione di Titoli abilitativi (PdC, SCIA, CILA), nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla legislazione e dalla regolamentazione regionale vigente. In tutti i casi di mutamento di destinazione d'uso, resta fermo il rispetto delle caratteristiche di agibilità richieste per la nuova destinazione d'uso.

5. Ai sensi dell'art. 99 comma 3 della LR 65/2014, sono tra loro assimilabili le seguenti categorie funzionali:

  • a) "Industriale - artigianale" e "Commerciale all'ingrosso e depositi", nelle seguenti "Zone":
    • - Insediamenti industriali e artigianali consolidati (D1)
    • - Insediamenti commerciali e direzionali consolidati (D2)
  • b) "Commerciale al dettaglio" e "Direzionale e di servizio", nelle seguenti "Zone":
    • - Insediamenti residenziali con altre funzioni di servizio e/o vicinato (BD)
    • - Insediamenti produttivi consolidati con funzioni miste e flessibili (DF)
    • - Nuclei, borghi e aggregati di recente formazione (Nb)

6. Fermo restando quanto disciplinato dagli art.li 81 (Limitazioni al mutamento della destinazione d'uso agricola) e 82 (Mutamento della destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale) della LR 65/2014, il cambio di destinazione d'uso di edifici a destinazione agricola ubicati in territorio rurale, ai sensi dell'art. 83 della stessa LR 65/2014, è specificatamente disciplinato all'art. 24 nell'ambito della "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio rurale", di cui al Titolo III delle presenti Norme.

7. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti per il mutamento di destinazione d'uso in assenza di opere edilizie sono calcolati in analogia agli oneri previsti e dovuti per gli interventi di "ristrutturazione edilizia", da stabilirsi puntualmente nello specifico regolamento di cui all'art. 7 delle presenti Norme.

8. Allo scopo di favorire processi di recupero e valorizzazione di immobili edifici o complesso di edifici e spazi dismessi o non utilizzati e di promuovere, nel contempo, lo sviluppo di iniziative e attività economiche, sociali e culturali, il Comune può consentire la "utilizzazione temporanea" per un termine temporale comunque definito dei suddetti immobili, per destinazioni funzionali diverse da quelle ammesse dal PO per le singole "Zone", in deroga alle disposizioni della presente disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni. L'uso temporaneo può riguardare sia immobili pubblici che privati, purché sia finalizzato alla realizzazione di attività ed iniziative di rilevante interesse pubblico. I criteri, le condizioni, la durata temporale e le modalità di utilizzazione temporanea degli immobili da parte di un soggetto richiedente sono specificati con apposita convenzione approvata dal Consiglio Comunale. L'utilizzazione temporanea non comporta pertanto il mutamento di destinazione funzionale e d'uso delle unità immobiliari (UI) interessate.

9. Il Comune può individuare i soggetti gestori di edifici pubblici, di cui al precedente comma 8, anche mediante apposto bando o avviso pubblico. Nel caso di bandi rivolti a soggetti riferibili al terzo settore, i soggetti gestori devono comunque essere individuati tra quelli iscritti agli specifici registri previsti dalla normativa vigente.