Appendice "C" Centri storici (A1). Indicazioni e prescrizioni di dettaglio

- Disposizioni normative di raccordo con le Norme generali

1. In coerenza ed applicazione di quanto indicato all'art. 36 delle presenti Norme e ad integrazione delle disposizioni normative riferite alle diverse classificazioni morfotipologiche degli edifici e dei relativi spazi aperti pertinenziali e/o accessori, ricadenti all'interno dei "Centri storici" (A1), il PO definisce le seguenti "Indicazioni e prescrizioni di dettaglio" per il controllo degli interventi edilizi da osservare nella redazione dei progetti, ai fini della corretta e compatibile determinazione delle modalità di attuazione e realizzazione delle categorie di intervento ammesse.

2. Ai fini della corretta applicazione delle "Indicazioni e prescrizioni di dettaglio" per il controllo degli interventi edilizi, di cui al precedente comma 1, il PO nell'elaborato cartografico QP.2b "Indicazioni per il controllo degli interventi" (in scala 1:1.000), indica con apposita simbologia e rappresentazione grafica:

  1. a) la diversa caratterizzazione degli Spazi aperti pertinenziali (diversi dallo spazio pubblico);
  2. b) la diversa caratterizzazione dei Fronti degli edifici o complesso di edifici;
  3. c) la diversa caratterizzazione delle Coperture (tetti) degli edifici o complesso di edifici.

3. Fermo restando quanto ulteriormente disciplinato dal REU, di cui all'art. 7 delle presenti Norme, le "Indicazioni e prescrizioni di dettaglio", costituiscono una disciplina, con valore prescrittivo, finalizzata a garantire la corretta ed efficace applicazione delle disposizioni normative del PO e le conseguenti modalità di elaborazione degli specifici contenuti tecnici dei progetti e dei conseguenti titoli abilitativi o autorizzativi, con l'intento di assicurare il controllo qualitativo e la corretta configurazione formale e architettonica degli interventi e delle opere e dei conseguenti effetti attesi che sottendono al fattivo perseguimento degli obiettivi di tutela, conservazione, recupero e valorizzazione dei centri di antica formazione di Calcinaia e Fornacette.

- Spazi aperti pertinenziali (diversi dagli spazi pubblici). Prescrizioni di dettaglio

4. Il PO definisce ed identifica in dettaglio la seguente classificazione degli "Spazi aperti pertinenziali", diversi dagli spazi pubblici, dei diversi edifici o complessi di edifici che compongono i tessuti dei centri storici di Calcinaia e Fornacette e che costituisce riferimento per l'applicazione e il rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

  • - Corti, cortili anche conclusi (comprendenti anche cavedi e chiostrine);
  • - Giardini, orti e spazi a verde a corredo di edifici;
  • - Giardini storici.

In particolare sulla base della classificazione precedentemente riportata, il PO definisce le seguenti indicazioni e prescrizioni di dettaglio:

  1. a) Gli spazi aperti comunque classificati sono sempre parte integrante di uno o più edifici dei diversi isolati, pertanto - fatto salvo l'esistente e le strutture storiche quali muri, recinzioni, cancellate di impianto storico o ormai storicizzate rispetto al contesto della città antica - non possono essere alterati, suddivisi o trattati separatamente dall'edificio di cui costituiscono pertinenza.
  2. b) Gli interventi edilizi devono produrre assetti formali e tipologici coerenti e compatibili con la caratterizzazione degli assetti storici originari, da definire mediante specifica documentazione e rilievo critico. Devono, in particolare, essere prese in considerazione le sistemazioni arboree, il disegno dei giardini, le tipologie e i materiali delle pavimentazioni esterne, i dettagli costruttivi, le sistemazioni e le tipologie degli accessi agli spazi interclusi al fine di pervenire a soluzioni per quanto possibile unitarie. Il PO quale condizione alle categorie di intervento ammesse ai precedenti commi, prescrive quanto segue:
    • - la conservazione e il ripristino delle tradizionali pavimentazioni in pietra o laterizio, nonché la conservazione degli elementi caratterizzanti e/o esistenti all'interno di tali spazi, quali portici colonnati, fontane, pozzi, lapidi, sculture, rilievi, edicole e simili;
    • - la salvaguardia e la conservazione di elementi tradizionali di delimitazione perimetrale verso l'esterno, quali muri in pietra o mattoni e cancellate o cancelli in ferro battuto. Nei casi in cui tali elementi siano stati precedentemente demoliti, alterati o sostituiti con elementi incongrui, se ne prescrive il ripristino.
  3. c) Al fine di recuperare l'assetto originario degli spazi aperti pertinenziali, gli interventi edilizi devono tendere ad eliminare o riconfigurare i manufatti decontestualizzati e precari, le superfetazioni che ne compromettono le caratteristiche dimensionali e formali, nonché, ove presenti, gli elementi incongrui di divisione interna.
  4. d) Negli spazi classificati come "Corti, cortili anche conclusi (comprendenti anche cavedi e chiostrine)" è ammesso l'alloggiamento e l'ubicazione degli impianti, manufatti tecnologici e tecnici comunque denominati e l'alloggiamento di ascensori o montacarichi.
  5. e) Negli spazi aperti classificati come "Giardini storici", in ragione del riconosciuto alto valore storico - architettonico, non sono ammessi interventi che alterino o semplicemente ne modifichino l'integrità e ne compromettano gli assetti storici consolidati, comprensivi degli elementi architettonici, tipologici e di corredo.
  6. f) Gli interventi edilizi comportanti il frazionamento di unità immobiliari o la rifunzionalizzazione di immobili devono conservare l'unitarietà degli spazi aperti pertinenziali classificati "Giardini, orti e spazi a verde a corredo di edifici", quando riconducibili al disegno storico accertato a mezzo di fonti archivistiche e documentali. In tutti gli altri casi sono ammessi interventi di sistemazione degli spazi aperti pertinenziali in forme facilmente reversibili quando l'intervento proposto si configura come progetto unitario. Deve comunque essere sempre garantito:
    • - la conservazione degli alberi di pregio, delle essenze vegetali e di ogni altra condizione ambientale che caratterizza e qualifica gli spazi aperti dei centri storici;
    • - il mantenimento, ove presenti, degli elementi decorativi e architettonici isolati ad essi afferenti, quali pavimentazioni, muri perimetrali, fontane, esedre, statue, scenari, edicole, lapidi, stemmi, pozzi, cancellate, roste, serre, limonaie, ricoveri per attrezzi ecc.

Ove parzialmente o totalmente perduti, l'insieme di tali elementi potrà essere ricostruito sulla base di tracce certe e/o di una documentazione completa dell'assetto preesistente, sempre con l'uso di essenze simili e di forme, strutture e materiali uguali o tecnicamente equivalenti a quelli originari. Nei casi in cui non sussistano elementi di certezza in merito all'assetto originario, il trattamento di tali spazi si ispirerà al recupero di forme tradizionali e di essenze vegetali locali storicamente accertate.

- Fronti (prospetti) degli edifici o complessi di edifici. Prescrizioni di dettaglio

5. Il PO definisce ed identifica in dettaglio la seguente classificazione degli "Fronti (prospetti) degli edifici, o complesso di edifici", che compongono i tessuti dei centri storici di Calcinaia e Fornacette e che costituisce riferimento per l'applicazione e il rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

  • Fronti (prospetti) prospicienti la strada e lo spazio pubblico
    • - di particolare valore storico - architettonico;
    • - di qualificazione delle quinte urbane;
    • - di nessun interesse storico - architettonico.
  • Fronti (prospetti) prospicienti gli spazi aperti pertinenziali
    • - non visibili dallo spazio pubblico;
    • - visibili dalle strade e dalle piazze.

In particolare sulla base della classificazione precedentemente riportata, il PO definisce le seguenti indicazioni e prescrizioni di dettaglio:

  1. a) Gli interventi edilizi che interessano il sistema delle aperture devono rispettare il disegno degli alzati, l'impaginazione dei prospetti e la scansione della facciata intesa come il sistema degli allineamenti sia orizzontali, che verticali delle aperture medesime e quello dei rapporti tra pieni e vuoti esistenti. In particolare quale condizione alle categorie di intervento ammesse dal PO, si prescrive quanto segue:
    • - nei "fronti di particolare valore storico - architettonico" sono vietate le modifiche delle aperture esistenti e la realizzazione di nuove aperture, salvo il solo caso in cui sia finalizzata alla riapertura di portali, di porte e finestre originariamente esistenti ed attualmente tamponate;
    • - nei "fronti di qualificazione delle quinte urbane" la modifica delle aperture esistenti è ammessa nel solo caso in cui sia finalizzata al ripristino delle originarie configurazioni dei prospetti e/o alla riapertura di portali, di porte e finestre originariamente esistenti ed attualmente tamponate. La realizzazione di nuove aperture è ammessa nei soli casi in cui si completi il disegno della facciata e si introducano aperture coerenti e conformi all'impaginazione dei prospetti per allineamento, posizionamento nel sistema degli alzati, forma, dimensione e caratterizzazione formale, compreso le finiture, la tipologia degli infissi e dei sistemi di oscuramento esterni;
    • - nei "fronti di nessun interesse storico - architettonico", comprendenti anche i "Fronti (prospetti) prospicienti gli spazi aperti pertinenziali", è ammessa la realizzazione di nuove aperture, nonché il ripristino delle originarie configurazioni dei prospetti e/o la riapertura di portali, porte e finestre originariamente esistenti ed attualmente tamponate, producendo comunque modifiche coerenti e contestualizzate con il disegno e le impostazioni dei prospetti.
  2. b) La realizzazione degli interventi pertinenziali e degli eventuali accorpamenti di volumi secondari ed accessori deve produrre un volume che risulti compatibile nel suo impianto planivolumetrico con il tipo edilizio cui afferisce, secondo regole compositive proprie del processo di crescita del tipo medesimo, sia che si scelga una linea progettuale di integrazione e mimesi con l'edifico principale di riferimento, sia che si opti per una soluzione progettuale che evidenzi l'intervento con soluzioni architettoniche più contemporanee. In particolare quale condizione alle categorie di intervento ammesse dal PO si prescrive quanto segue:
    • - la realizzazione degli interventi pertinenziali deve essere eseguita esclusivamente in aderenza ai soli "fronti non visibili dallo spazio pubblico" dell'edificio, con un'altezza massima in gronda non superiore a quella dello stesso fronte e senza interferire con il sistema delle coperture a prescindere dalla classificazione di queste ultime;
    • - qualora gli interventi non comportino l'accorpamento di volumi all'edificio principale, ma generino un corpo isolato nell'area di pertinenza dell'edificio cui afferiscono, la volumetria pertinenziale ricostruita, a prescindere dalle soluzioni progettuali selezionate che non costituiscono oggetto di questa disciplina, deve essere realizzata secondo impianti planivolumetrici volti alla massima semplicità, mutuando dai tipi edilizi storici le regole compositive soprattutto in riferimento agli allineamenti all'interno degli spazi pertinenziali, al passo costruttivo e agli attacchi a terra dell'edificio.
  3. c) Nella realizzazione degli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili", si fa obbligo al ricorso di soluzioni progettuali ampie ed aperte che vedano il tema dell'accessibilità come parte sostanziale del progetto e quindi offrano soluzioni integrate con le singole architetture, coerenti con il contesto storico ed il più possibile utilizzabili da tutti, non ponendo il PO limitazioni di parametri, indici ed ingombri. In particolare quale condizione alle categorie di intervento ammesse dal PO si prescrive esclusivamente quanto segue:
    • - la realizzazione degli interventi volti a favorire l'accessibilità alle utenze allargate, diversamente abili o utenze deboli, ricompresi negli interventi ammessi dal PO, non deve ove possibile interferire con i "fronti di particolare valore storico - architettonico";
    • - il posizionamento delle strutture e dei manufatti aventi rilevanza e consistenza volumetrica (ascensori, montacarichi, ecc.), deve allocarsi senza interferenze con i "fronti particolare valore storico - architettonico", e preferibilmente essere allocata sui "Fronti non visibili dallo spazio pubblico" e, comunque, generare aree, spazi, manufatti e soluzioni, comunque denominate, integrate e coerenti rispetto all'organismo edilizio storico su cui si opera.
  4. d) Gli interventi edilizi comportanti la realizzazione di manufatti tecnici, tecnologici, di adeguamento, sostituzione, rinnovo e realizzazione degli impianti o destinati all'efficientamento energetico degli edifici non possono interferire con i "fronti di particolare valore storico - architettonico" e preferibilmente essere allocati sui "Fronti non visibili dallo spazio pubblico".
  5. e) Negli interventi edilizi (diversi dall'attività edilizia libera) concernenti i "fronti di particolare valore storico - architettonico" e i "fronti di qualificazione delle quinte urbane", deve essere assicurata la sostituzione degli infissi non tradizionali ove presenti (avvolgibili, serrande, ecc) con infissi coerenti con le caratteristiche del centro storico, secondo materiali e tecniche costruttive definite dal REU.
  6. f) È sempre e comunque vietata l'introduzione o la realizzazione, sui "Fronti di particolare valore storico - architettonico"
    • - di scale esterne, con eccezione delle scale antincendio;
    • - balconi, terrazzi e terrazze
    che e devono essere invece allocati sui "Fronti non visibili dallo spazio pubblico".

Le scale antincendio di norma non devono interferire con i soli "Fronti di particolare valore storico - architettonico", fatto salvo diverse e comprovate esigenze determinate da normative sovraordinate e di settore, o di pubblica sicurezza concernenti progetti di opera pubblica.

- Coperture (tetti) degli edifici o complesso di edifici. Prescrizioni di dettaglio

6. Il PO definisce ed identifica in dettaglio la seguente classificazione degli "Coperture (tetti) degli edifici, o complesso di edifici", che compongono i tessuti dei centri storici di Calcinaia e Fornacette e che costituisce riferimento per l'applicazione e il rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

  • - Coperture unitarie, omogenee e continue;
  • - Coperture piane e/o a terrazza;
  • - Coperture variamente articolate e composte;
  • - Altre coperture, diverse dalle precedenti.

In particolare sulla base della classificazione precedentemente riportata che può essere eventualmente verificata in sede di formazione del titolo abilitativo, il PO definisce le seguenti indicazioni e prescrizioni di dettaglio:

  1. a) In ragione degli effetti che la realizzazione di aperture sulle coperture degli edifici produce nel rilevante contesto dei centri storici, il PO, quale condizione alle categorie di intervento ammesse, prescrive quanto segue:
    • - nelle "coperture unitarie, omogenee e continue" è ammessa la realizzazione di aperture complanari alle falde di tetto (apribili o fisse) solo ed esclusivamente secondo un progetto unitario esteso alla copertura uniformemente classificata, senza limitazione del numero e secondo le indicazioni dimensionali e di dislocazione definite in dettaglio dal REU;
    • - nelle "coperture variamente articolate e composte" è ammessa la realizzazione di una sola apertura complanare alle falde di tetto (apribile o fissa) per singola falda di detto secondo le indicazioni dimensionali definite in dettaglio dal REU;
    • - nei restanti tipi di copertura non è ammessa la realizzazione di aperture complanari alle falde di tetto, con eccezione di quelle strettamente necessarie all'ispezione delle coperture medesime, specificatamente definite e dimensionate in dettaglio dal REU.
  2. b) Non è in nessun caso ammessa la realizzazione di aperture costituite da porzioni di copertura in contropendenza, comunque denominate, finalizzate sia all'ispezione delle coperture che all'illuminazione dei locali sottotetto. Nel rispetto di quanto prescritto alle precedenti lettere, non è quindi ammissibile la realizzazione di aperture che non siano complanari alle falde di tetto.
  3. c) Non è ammessa la modifica della tipologia delle coperture con esclusione dei manufatti superfetativi e precari legittimati. Il rifacimento della copertura non può comportare la modifica del numero e dell'inclinazione delle falde esistenti e dell'aggetto e della tipologia di gronda rispetto all'esistente; deve altresì comportare il mantenimento o la rimessa in pristino del manto di copertura originario. È ammesso l'utilizzo di materiali di recente concezione con funzioni strutturali, isolanti, impermeabilizzanti o per l'efficientamento energetico, purché non modifichino in forma rilevante gli spessori originari delle gronde, secondo quanto indicato in dettaglio nel REU.
  4. d) È sempre e comunque vietata la realizzazione di terrazze a tasca o a vasca.
  5. e) L'installazione di pannelli solari per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaici o per la produzione di acqua calda) è ammessa in tutte le tipologie di copertura, con esclusione di quelle con "Coperture piane e/o a terrazza", esclusivamente nelle forme di installazione integrata o aderente e comunque per una superficie non superiore al 35% del complessivo manto di copertura interessato. In particolare:
    • - l'installazione integrata prevede la sostituzione di una o più componenti costitutive del sistema di copertura dell'edificio, con un sistema coordinato ed assemblato di elementi solari giustapposti, che garantiscano al contempo l'efficientamento energetico degli edifici e la loro qualificazione formale. La parziale sostituzione del manto con moduli solari non è considerata installazione integrata, mentre si considera installazione integrata la sostituzione del manto con tegole fotovoltaiche della medesima tipologia (anche in parte), l'impiego di nastri in film sottile o di moduli fotovoltaici trasparenti in luogo di componenti edilizie traslucide;
    • - l'installazione aderente prevede (con o senza sostituzione della medesima superficie occupata dal manto) il posizionamento complanare dei moduli rispetto alla superficie della copertura, comunque in modo che l'installazione garantisca che il piano di posa dei moduli abbia uno scarto angolare rispetto al piano tangente o ai piani tangenti la copertura contenuto entro 10 gradi. L'installazione dei moduli in modalità aderente dovrà garantire una fascia libera di almeno cm. 50 dal filo esterno delle porzioni di copertura in aggetto, quali gronde e gioghetti e di cm. 30 dagli altri perimetri di falda siano essi fili esterni o interni quali linee di colmo, displuvi e compluvi.

Non è invece ammessa l'installazione dei pannelli solari mediante l'utilizzato di sostegni esterni o orientati agganciati alla copertura che determinano un vuoto o un distaccamento degli stessi pannelli dalla superfice del manto di copertura.