Appendice "A" Disposizioni di raccordo con il Regolamento Edilizio (RE)

- Piscine e impianti sportivi. Definizioni e caratteri

Fatto salvo quanto disposto all'art. 7 delle presenti Norme, costituiscono "Piscine ed impianti sportivi" di cui all'art. 14 (Codice: Pi), eventualmente ammessi e realizzabili all'interno del lotto urbanistico di riferimento o del resede di pertinenza, secondo le disposizioni normative riferite alle diverse "Zone" del PO, di cui all'art. 12 delle presenti Norme:

  • Pi.1. Realizzazione "una tantum" per ogni singola unità immobiliare, di "vasche scoperte ad uso piscina privata", della superficie complessiva non superiore a mq 60 nelle "Zone" ricadenti nella "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio urbanizzato", di cui al Titolo II delle presenti Norme e di mq 100 nelle "Zone" ricadenti nella "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio rurale" e nella "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni", di cui ai Titoli III e V delle presenti Norme, purché siano assicurate le seguenti ulteriori condizioni:
    • - gli interventi e le opere non comportino la demolizione o la prevalente modificazione di opere di sistemazione idraulico - agraria, quali: muri a retta, ciglioni, terrazzamenti, viabilità campestre e corsi d'acqua o opere di scolo;
    • - la pavimentazione perimetrale sia realizzata a filo vasca, in allineamento con il piano di campagna, con materiali lapidei locali o con ammattonato in laterizio o simile;
    • - i vani tecnici e gli altri elementi per la gestione e il funzionamento della vasca siano collocati in vani completamente interrati, ovvero in manufatti afferenti agli "interventi pertinenziali". Per ogni altra indicazione di natura urbanistica o edilizia si rimanda al REU.
  • Pi.2. Realizzazione "una tantum" per ogni singola unità immobiliare, di "campi da gioco ad uso privato", limitatamente alle tipologie dei campi da tennis o polivalenti funzionali allo svolgimento di pratiche sportive amatoriali private (calcetto, pattinaggio, basket, pallavolo, pallamano, ecc.) della superficie complessiva non superiore a mq 600, purché siano assicurate le seguenti ulteriori condizioni:
    • - le opere e gli interventi non determinino sensibili trasformazioni ambientali e plano-altimetriche, la demolizione o la prevalente modificazione di opere di sistemazione idraulico - agraria, quali: muri a retta, ciglioni, terrazzamenti, viabilità campestre e corsi d'acqua o opere di scolo;
    • - la superficie di gioco (sottofondo e finiture superficiali) e gli elementi di recinzione o delimitazione siano realizzata in materiali drenanti di colorazione assonante con le cromie dominanti nell'intorno;
    • - i vani tecnici e gli altri elementi per la gestione e il funzionamento della vasca siano collocati in vani completamente interrati, ovvero in manufatti afferenti agli "interventi pertinenziali".

Per ogni altra indicazione di natura urbanistica o edilizia si rimanda al REU.

- Interventi pertinenziali. Definizioni e caratteri

Fatto salvo quanto disposto all'art. 7 delle presenti Norme, costituiscono "Interventi pertinenziali" di cui all'art. 14 (Codice: Ip), eventualmente ammessi e realizzabili, all'interno del lotto urbanistico di riferimento o del resede di pertinenza, secondo le disposizioni normative riferite alle diverse "Zone" del PO, di cui all'art. 12 delle presenti Norme:

  • Ip.1. Demolizione di "superfetazioni, corpi di fabbrica e volumi secondari" facenti parte di un medesimo organismo edilizio, purchè accessori, e successiva ricostruzione anche con diversa ubicazione e sagoma, per una dimensione non superiore al "Volume totale o volumetria complessiva" esistente. La ricostruzione potrà avvenire anche attraverso un diverso accorpamento dei corpi di fabbrica demoliti, ma fermo restando il volume esistente.
  • Ip.2. Realizzazione di "volumi tecnici" sulla copertura dell'edificio principale e di altri volumi tecnici necessari all'efficientamento e/o l'adeguamento igienico sanitario o di sicurezza dei luoghi di lavoro, secondo quanto eventualmente disposto dal REU o dal relativo Allegato A.
  • Ip.3. Realizzazione di "vani e manufatti tecnici e di servizio" ripostigli, magazzini ed altri vani, di servizio alle unità immobiliari (ad esempio spogliatoi di piscine e impianti sportivi ad uso privato), di superficie edificabile non superiore al 10% di quella esistente o di nuova edificazione (comunque non oltre 18 mq per ogni UI), aventi un'altezza utile interna comunque non superiore a mt. 2,40 e caratteristiche di natura accessoria e/o pertinenziale rispetto agli stessi edifici di cui fanno parte.
  • Ip.4. Realizzazione di "cantine e scantinati", vani interrati e seminterrati, anche per autorimesse private, singole o collettive, da ricavarsi esclusivamente entro la proiezione a terra (ingombro perimetrale) degli edifici esistenti e/o di nuova edificazione, aventi un'altezza utile interna comunque inferiore a mt. 2,40 e caratteristiche di natura accessoria e/o pertinenziale rispetto agli stessi edifici di cui fanno parte.
  • Ip.5. Realizzazione "una tantum" di "autorimesse private", singole o collettive di Superfice edificabile (Se) non superiore ai parametri di cui all'art. 2 della L. 122/1989, per gli edifici esistenti o di nuova edificazione a destinazione residenziale, ovvero al 10% di quella esistente e/o di nuova edificazione per gli edifici con altre destinazioni, purché legate da vincolo di pertinenzialità permanente all'unità immobiliare di riferimento ed aventi altezza utile (HU) non superiore a mt. 2,20. Un'altezza utile (HU) superiore a ml 2,20 è ammessa solo per obblighi derivanti dalla normativa antincendio o da altre norme di sicurezza. La superficie coperta delle autorimesse degli immobili destinazione residenziale (non computabile ai fini dell'applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale) non potrà comunque essere superiore a mq 18 per ogni unità immobiliare (UI), mentre l'altezza massima in gronda non potrà essere superiore a ml. 2,20.
  • IP.6. Realizzazione di "tettoie", come definite dal Regolamento di cui alla DPGR n. 39R/2018, della superficie coperta non superiore a mq 18. La tettoia può essere posta in aderenza all'edificio principale, oppure ubicata nel resede di pertinenza o nel lotto urbanistico di pertinenza ed in questo ultimo caso l'altezza massima in gronda non può essere superiore a mt. 2,40.

Nell'ambito degli interventi pertinenziali è sempre inoltre ammessa l'installazione di pannelli fotovoltaici, oltre che sulle coperture degli edifici e dei manufatti, anche quali elementi complementari ed integrati alle strutture di ombreggiatura o protezione di parcheggi e spazi di sosta di relazione, aventi comunque natura pertinenziale. Gli interventi pertinenziali precedentemente indicati, qualora ammessi per ogni singola "Zona" del PO è subordinato all sottoscrizione (atto d'obbligo) a cura e spese dell'interessato, contente l'impegno a tempo indeterminato a non mutare la specifica destinazione e a non alienare i volumi e le superfici realizzate separatamente dall'UI di cui costituiscono pertinenza.

- Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia. Parametri e caratteri

Fatto salvo quanto disposto agli articoli 7 e 14 delle presenti Norme, i parametri dimensionali e i caratteri tipologici dei "manufatti privi di rilevanza edilizia" (ovvero non incidenti in modo significativo o permanente sulle risorse del territorio, per i loro oggettivi caratteri di precarietà costruttiva e facile amovibilità o in ragione della temporaneità di installazione) ai sensi dell'art. 136 della LR 65/2014, sono disciplinati dal REU.