Art. 81. Cinture verdi di ambientazione e corretto inserimento paesaggistico
1. Si tratta di particolari aree individuate all'interno delle principali previsioni soggette a Piani attuativi (PA) e dei Progetti Unitari Convenzionati (PUC) nell'ambito della "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni" di cui al Titolo V delle presenti Norme, specificatamente destinate alla esclusiva formazione di nuove cinture verdi (sostanzialmente alberate) di ambientazione, schermatura e qualificazione ambientale di nuovi insediamenti, attrezzature ed infrastrutture.
2. Nella formazione Piani attuativi (PA) e dei Progetti Unitari Convenzionati (PUC), per queste aree si applicano le seguenti direttive di qualificazione ambientale e corretto inserimento paesaggistico:
- a) Specie utilizzabili:
- - le specie arboree e arbustive da utilizzare sono unicamente quelle di cui all'Allegato A "alberi e arbusti forestali della Toscana", articolo 3 della Legge Forestale della Toscana;
- - gli interventi di piantumazione dovranno mirare a costituire unità biologiche forestali corrispondenti ai "Tipi Forestali" così come definiti dalla collana Boschi e Macchie di Toscana, la cui localizzazione è rapportabile agli habitat presenti sul territorio comunale. Integrazioni di semina o piantumazione, non inerenti alle specie arboree o arbustive citate, dovranno utilizzare unicamente le "Specie Indicatrici" riportate nei vari "Tipi Forestali".
- b) Gradiente vegetazionale:
- - gli interventi di piantumazione e semina dovranno mirare a costituire un gradiente vegetazionale eterogeneo per età e forma che imposti e favorisca nel tempo uno sviluppo su più piani vegetazionali (erbaceo, arbustivo, arboreo).
- c) Profilo del gradiente vegetazionale:
- - sia per le specie arboree sia per quelle arbustive, dovranno essere previste contemporaneamente essenze con altezze massime di sviluppo a maturità, eterogenee;
- - gli impianti dovranno prevedere una densità tale da garantire, fallanze comprese, la costituzione, a maturità, di gradienti vegetali verticali, senza soluzione di continuità;
- - compatibilmente con la profondità della cintura verde, dovrà essere prevista una fila centrale di essenze arboree con sviluppo in altezza a maturità elevato, accompagnata da ambo i lati da essenze arboree di minor sviluppo e da essenze arbustive, in maniera tale da costituire un gradiente vegetazionale senza soluzione di continuità dove lo sviluppo verticale prevalga nettamente su quello orizzontale.
- d) Orientamento:
- - l'altezza massima delle aree verdi di ambientazione e corretto inserimento paesaggistico potrà tenere conto delle esigenze di ombreggiamento o di insolazione a secondo dell'esposizione. Nello specifico, per quanto concerne i rapporti sinergici con terreni agricoli, il progetto di piantumazione dovrà tenere conto delle esigenze produttive dei terreni agricoli che potrebbero trarre danno da un eccessivo ombreggiamento o da una eccessiva competizione idrica con le colture praticate al momento della redazione del progetto di piantumazione.
3. Per le eventuali aree e corrispondenti "Zone", non soggette a Piani attuativi (PA) o a dei Progetti Unitari Convenzionati (PUC), si applicano invece le seguenti disposizioni:
- a) Specie utilizzabili per la messa dimora di alberature e siepi perimetrali alla partizione spaziale oggetto di intervento
- - le specie arboree e arbustive da utilizzare sono unicamente quelle di cui all'Allegato A "alberi e arbusti forestali della Toscana", articolo 3 della Legge Forestale della Toscana;
- b) Specie utilizzabili per le pertinenze aree interne alla partizione spaziale oggetto di intervento
- - essenze ornamentali per la realizzazione di giardini e spazi verdi senza limitazione di specie;
- c) Orientamento:
- - l'altezza massima delle aree verdi di ambientazione e corretto inserimento paesaggistico potrà tenere conto delle esigenze di ombreggiamento o di insolazione a secondo dell'esposizione. Nello specifico, per quanto concerne i rapporti sinergici con terreni agricoli, il progetto di piantumazione dovrà tenere conto delle esigenze produttive dei terreni agricoli che potrebbero trarre danno da un eccessivo ombreggiamento o da un'eccessiva competizione idrica con le colture praticate al momento della redazione del progetto di piantumazione.
4. Il progetto di piantumazione, che costituisce parte integrante e sostanziale dei Piani attuativi (PA) e dei Progetti Unitari Convenzionati (PUC), deve essere redatto da tecnico con specifiche competenze disciplinari (agronomiche, forestali o biologiche) e la convenzione deve inoltre stabilire e garantire, per un arco temporale comunque non inferiore a 10 anni, le modalità di gestione e manutenzione di queste aree che devono rimanere a carico del soggetto proponente.
5. Gli interventi di piantumazione devono inoltre tenere conto delle "Linee guida per la messa a dimora di specifiche specie arboree per l'assorbimento di biossido di azoto, materiale particolato fine e ozono" della Regione Toscana.