Art. 79. Tutela dei beni di interesse ambientale e culturale

1. Il PO individua direttive e misure per la tutela delle sistemazioni agrarie tradizionali, dei filari alberati, dei percorsi storici e più in generale degli altri manufatti storico-tradizionali funzionali alle pratiche colturali agricole, ritenute componenti paesaggistiche ed ambientali di particolare rilevanza per il territorio comunale di Calcinaia. Le sistemazioni agrarie consistono in particolare in terrazzamenti, muri di contenimento a secco, ciglionamenti, percorsi viari rurali ed opere di bonifica e regimazione idraulico-agrarie. In particolare costituiscono "Risorse e beni di interesse ambientale e culturale" per il territorio di Calcinaia, appositamente individuati con apposita simbologia, con valore orientativo e di indirizzo, nelle cartografie di Quadro propositivo (QP) del PO:

  • Beni e risorse di interesse ambientale
    • - argini e sistemazioni golenali;
    • - geositi ed emergenze geomorfologiche;
    • - fossi e il microreticolo idrografico di bonifica;
    • - formazioni lineari e filari alberati esistenti (di progetto) e le alberature segnaletiche;
    • - terrazzamenti, ciglionamenti, muri a secco e le relative variazioni planoaltimetriche;
    • - monumenti e beni e manufatti minori di interesse documentale;
    • - tracce delle antiche fortificazioni del "Castello" di Calcinaia;
    • - viabilità e i percorsi storici coincidenti con rete per la mobilità lenta;
    • - principali punti panoramici e visuali sensibili.

2. Fermo restando quanto disciplinato all'art. 76 delle presenti Norme in riferimento alle previsioni e agli interventi di trasformazione, le risorse e i beni precedentemente elencati sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, fisica, geomorfologica, idraulica e (ove il caso) biologica, ad azioni di ripristino o reimpianto di parti mancanti o degradate, nonché a valorizzazione e qualificazione del loro contenuto testimoniale e d'uso. Indipendentemente dalle pratiche colturali agrarie esercitate, è prescritta la conservazione e la manutenzione delle risorse e dei beni, nei loro caratteri formali e funzionali di presidio agrario e idrogeologico, come struttura fondativa del paesaggio tradizionale e di interesse storico - documentale.

3. Gli interventi di qualsiasi natura devono garantire il superamento di situazioni di degrado o di perdita di funzionalità delle risorse e dei beni, nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e costruttivi originari, nonché assicurare livelli prestazionali adeguati in termini di presidio idrogeologico. Sono consentite solo modifiche puntuali, atte a migliorare e razionalizzare gli accessi e le coltivazioni dei fondi. Qualora le risorse e i beni abbiano perso la funzionalità originaria, o siano in condizioni di degrado irrecuperabile, le stesse devono essere ripristinate o sostituite con altre che assicurino le stesse prestazioni funzionali e che presentino caratteristiche costruttive o costitutive conformi a quelle originarie.

4. In questi specifici contesti gli interventi edilizi disciplinati ai Titoli II, III e IV delle presenti norme sono ammessi a condizione che siano particolarmente curate le modalità di inserimento paesaggistico, prevedendo, ove necessario, adeguate opere di mitigazione e a condizione che non determinino mutazioni irreversibili dello stato dei luoghi. Le pratiche agricole privilegiano in particolare:

  • - la conservazione della funzionalità idraulica del sistema agrario di bonifica;
  • - la conservazione della funzionalità afro-morfologica delle sistemazioni agrarie collinari;
  • - le tecniche colturali di basso impatto ambientale (agriqualità, biologico, lotta integrata);
  • - la salvaguardia delle varietà colturali locali e tradizionali.

5. I PAPMAA., di cui all'art. 25 delle presenti Norme ed i progetti degli interventi di sistemazione ambientale di cui all'art. 2 delle presenti Norme, nonché ogni altro progetto di interventi edilizi soggetti a titolo abilitativo, ove comprendenti aree con risorse e beni di cui al precedente comma 1, sono corredati da un apposito rilievo di dettaglio atto ad individuare la consistenza e la qualità delle sistemazioni, eventuali situazioni di degrado localizzato o di perdita di funzionalità, e in tal caso prevedono idonei interventi per il loro superamento.

6. In questo quadro il PO vieta in particolare l'alterazione del tracciato, della giacitura, delle caratteristiche formali e materiali delle strade vicinali e poderali, se non per comprovate esigenze e comunque da effettuarsi sempre previa autorizzazione comunale. Dette strade, qualora non di proprietà pubblica, dovranno essere oggetto di manutenzione da parte dei proprietari dei fondi interessati; gli interventi di manutenzione dovranno essere condotti secondo modalità e tecniche finalizzate a mantenere le caratteristiche funzionali, morfologiche e materiali dei percorsi o a ripristinare tali caratteristiche qualora esse siano state perdute in seguito a mancata manutenzione od a interventi alterativi.

7. Per gli elementi naturali quali filari, alberi di carattere monumentale o aventi valore di segno territoriale, alberature disposte lungo strade pubbliche e private o lungo i confini di proprietà è obbligatoria la tutela. Gli interventi di tutela devono essere estesi all'immediato intorno spaziale ed ambientale nel quale l'elemento o gli elementi sono collocati, al fine di salvaguardarne le relazioni spaziali e percettive con il contesto di riferimento. Sono obbligatori interventi di manutenzione e difesa fitosanitarie tesi alla conservazione di tali elementi naturali. L'eventuale loro abbattimento potrà essere autorizzato per comprovati motivi fisiologici, fitosanitari, di instabilità: la loro sostituzione dovrà essere preferibilmente effettuata con piante autoctone, non idroesigenti e non infestanti. Gli interventi di manutenzione dovranno essere condotti secondo modalità e tecniche finalizzate a mantenere le caratteristiche peculiari degli stessi, o a ripristinare tali caratteristiche qualora esse siano state perdute in seguito a mancata manutenzione od a interventi alterativi. Tutti gli interventi non classificabili come interventi di manutenzione sono soggetti ad autorizzazione comunale.

8. I beni di interesse ambientale e culturale, ovvero gli altri manufatti di natura edilizia (ponti, muri a retta, fonti, opere d'arte, ecc.), della cultura devozionale (maestà, croci, tabernacoli, marginette, ecc.) e dell'arredo urbano (pozzi, cippi, sedute, scale, androni, fontane, lavatoi, essiccatoi, ecc.), ancorchè non individuati, dovranno essere oggetto di manutenzione e, qualora sia necessario, di restauro. Tali interventi devono essere estesi all'immediato intorno spaziale ed ambientale nel quale il manufatto è collocato, al fine di salvaguardarne le relazioni spaziali e percettive con il contesto ambientale di riferimento. A tal fine gli interventi ammessi sono fino al "restauro e risanamento conservativo" (Rs).

9. Qualora le risorse e i beni richiamati ai commi precedenti ricadono all'interno di partizioni spaziali disciplinate al Titolo V Capi II e III delle presenti norme (Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni), o siano direttamente relazionati a queste per titolo di proprietà del proponente o per ragioni di confine, il Piano attuativo (PA), il Progetto Unitario Convenzionato (PUC) o il Permesso di costruire (PdC) convenzionato, previsto e disciplinato dal presente PO per dette partizioni dovrà garantire, come ulteriore "misura di corretto inserimento o di mitigazione degli effetti paesaggistici" ai sensi degli articoli 10 e 64 delle presenti norme, compatibilmente con gli interventi di natura edilizia e urbanistica ammessi, il restauro di detti risorse e beni che sarà vincolato ed assicurato nell'ambito dell'apposita convenzione da stipulare tra soggetto proponente e Comune di Calcinaia.

10. Il REU o il relativo Allegato A può stabilire specifici indirizzi e criteri per la conduzione degli interventi di restauro, nonché eventuali incentivi di natura fiscale e tributaria da porre in relazione alla proprietà degli stessi.